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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 06/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 765 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione in data 30.01.2025, a seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti, e vertente t r a
, con l'avv. CAGNINA FRANCESCA Parte_1
RICORRENTE
e
con l'avv. FIORETTI NADIA Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del rappresentante della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Udine
* * *
OGGETTO: affidamento, collocamento e mantenimento prole minorenne nata al di fuori del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
SULL'AFFIDAMENTO DEL MINORE
- in via preliminare
1) A. per tutte le causali di cui in narrativa, respinta ogni contraria e diversa istanza e/o domanda, disporsi l'affidamento esclusivo, c.d. rafforzato del minore
1 alla madre, odierna ricorrente, con collocamento Persona_1
prevalente del bambino presso la madre in Palmanova, UD) via Corner n. 4, autorizzando la stessa ad assumere d a sola anche tutte le decisioni di maggiore interesse per salute ed istruzione del minore, in quanto maggiormente idonea sul piano genitoriale e da sempre prevalente riferimento per la cura del figlio;
- in via principale
1) B. affidare in via esclusiva il minore alla madre, odierna Persona_1
ricorrente, con collocamento prevalente del bambino presso la madre in
Palmanova, UD) via Corner n. 4, autorizzando la stessa ad assumere d a sola anche tutte le decisioni di maggiore interesse per salute ed istruzione del minore, in quanto maggiormente idonea sul piano genitoriale e da sempre prevalente riferimento per la cura del figlio;
- in via subordinata
1) C. Nella denegata ipotesi che venisse disposto l'affidamento condiviso del bambino ad entrambi i genitori, confermarsi il collocamento del minore presso la madre, odierna ricorrente, con la quale continuerà a vivere e a mantenere la residenza, in Palmanova, UD) via Corner n. 4, autorizzando la stessa a d assumere da sola anche tutte le decisioni di maggiore interesse per salute ed istruzione del minore , in quanto maggiormente idonea sul piano genitoriale e da sempre prevalente riferimento per la cura del figlio;
PERMANENZA DEL FIGLIO MINORE PRESSO IL PADRE
2) disporre che il bambino trascorra con il padre due fine settimana al mese da concordare tra le parti con congruo anticipo compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori.
3) durante la settimana il padre potrà fare video chiamate al figlio preferibilmente verso le ore 19.00 e comunque entro le ore 20.30 in orario scolastico con l'impegno
a garantire le video chiamate con la madre quando il bambino si troverà insieme a lui;
4) per quanto riguarda le festività Natalizie: il periodo sarà suddiviso ad anni alterni per metà con ciascun genitore in modo tale che il bambino possa alternare tra i genitori il periodo dal termine delle lezioni scolastiche al 29 dicembre un anno
e il periodo dal 30.12 all'Epifania l'anno successivo;
5) per le festività Pasquali: periodo a metà con ciascun genitore, salvo diversi accordi;
2 6) per i giorni festivi (ad es. ceneri e pausa scolastica) le parti si potranno accordare per tenere il bambino a Palmanova o Alpignano (TO), con congruo anticipo;
7) il minore potrà trascorrere con il padre un periodo di ferie di 2 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, da definire entro la fine del mese di aprile/maggio, salvo diverso accordo e congruo preavviso, compatibilmente e in ragione della modifica degli orari di lavoro dei genitori;
Le spese di viaggio per le visite al figlio saranno a carico del sig. Persona_1
Per_1
Le richieste di modifica delle suddette giornate dovranno essere comunicate, da entrambe le parti, via mail o SMS, con un congruo preavviso (indicativamente almeno 72 ore) salvo motivi urgenti e non prevedibili o procrastinabili (quali, ad esempio, motivi di salute etc.); le parti si impegnano a fare in modo che le giornate
"perse" vengano “recuperate ” nel primo periodo utile successivo.
MANTENIMENTO DEL FIGLIO
8) porsi a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra a titolo Per_1 Parte_1
di concorso al mantenimento ordinario del figlio la somma di euro Persona_1
250,00, salva la rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, o quella diversa misura maggiore o minore ritenuta congrua e di giustizia entro il giorno 5 di ogni mese, con versamento da effettuarsi direttamente sul conto corrente intestato alla sig.ra a far data dalla domanda;
Parte_1
9) porsi a carico del sig. l'obbligo di versare il 50% delle spese Per_1
straordinarie necessarie per il figlio minore, qualificate e disciplinate come da
Protocollo dell'O.N.Di.F. vigente presso il Tribunale di Udine;
10) disporsi che l'AUU, assegno unico universale, per il minore venga percepito in capo alla sig.ra nella misura del 100%; Parte_1
11) disporsi che ai fini fiscali il figlio minore sia considerata a carico della madre nella misura del 100%;
In ogni caso Spese di causa rifuse, compresi eventuali oneri di CTU e CTP,
IN VIA ISTRUTTORIA
- ci si richiama alle istanze istruttorie già richieste delle quali si richiede
l'ammissione sui capitoli di prova e con testi già indicati e si insiste affinche si ordini l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni nonché della documentazione attestante la titolarità dei diritti reali su beni immobili e mobili 3 registrati nonché quote sociali, estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni, conformemente alle disposizioni di legge in vigore.
Per parte resistente
-Stabilisca l'affidamento in modo condiviso ad entrambi i genitori, in modo tale che assumano di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio, con facoltà, per ciascuno di essi, di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni inerenti questioni di ordinaria amministrazione.
Con riferimento alle decisioni relative all'istruzione (comprese le attività complementari di tipo didattico, ricreativo, culturale e sportivo), educazione e salu- te, i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale.
Relativamente allo stato di salute del minore, i genitori si impegnino a darsi comunicazione reciproca e tempestiva in merito.
Il minore sia collocato prevalentemente presso la madre, con la formale residenza anagrafica presso la medesima.
Stabilisca che il padre possa far visita al figlio almeno due volte al mese (da concordarsi di mese in mese, tenuto conto dei turni di lavoro del medesimo), con facoltà per il padre eventualmente di prendere con sé il figlio e portarlo presso la sua dimora a Torino, anche per più giorni consecutivi, compatibilmente con la frequentazione del figlio alla scuola.
Durante il periodo estivo che il padre possa trascorrere almeno un mese consecutivo con il figlio a Torino (periodo tra giugno e settembre, ovvero dalla fine della frequentazione dell'asilo o scuola e prima dell'inizio della stessa), nonché altri 15 giorni consecutivi nel mese di agosto per le vacanze estive.
Ad anni alterni, tutto il periodo di festività natalizie e pasquali.
Di potersi recare a far visita al figlio, con congruo preavviso, tutte le volte che potrà beneficiare di giorni di riposo o ferie o ne avrà la disponibilità.
Disponga a favore della madre collocataria interamente l'assegno unico, senza previsione di un contributo mensile al mantenimento per il figlio in considera-zione delle spese che il padre deve sostenere per raggiungerlo e delle sue effettive restanti disponibilità economiche.
Contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie del figlio, preventivamente concordate e documentate.
4 In via Istruttoria, ordini alla ricorrente di depositare agli atti le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e la documentazione relativa alla misura dell'assegno unico che percepisce per il figlio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Premessa
Dalla relazione sentimentale tra le parti, cessata circa nell'anno 2021, è nato, in data
29.09.2019, il figlio , riconosciuto da entrambi i genitori. Persona_1
La sig.ra ha adito il Tribunale di Udine chiedendo la Parte_1
regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento, visita e mantenimento del figlio minore. In particolare, la ricorrente ha allegato di essersi sempre spesa per mantenere vivo un buon rapporto tra il figlio e il padre, sig.
(residente a [...]e già padre di altri due figli), nonostante lo Controparte_1
scarso interesse manifestato, negli anni, dalla figura genitoriale paterna nei riguardi del piccolo : nel 2023 il padre si era recato a far visita al figlio per Persona_1 soli 17 giorni e anche nel corso dell'anno 2024 le frequentazioni sono state molto sporadiche;
inoltre, il sig. decideva in totale autonomia di quantificare un Per_1
contributo mensile al mantenimento di in euro 110,00, ma non provvedeva a Per_1
versarlo con regolarità e puntualità, così come avveniva anche per le spese straordinarie (ad esempio, il padre non versava la quota della retta scolastica per gli anni 2023/2024 e 2024/2025, pur avendo dato il consenso all'iscrizione; non versava alcunché per il corredo scolastico del figlio né per l'avvio del corso di atletica, pur essendo anche tale iscrizione stata autorizzata;
ostacolava la mamma nella procedura di richiesta dell'assegno unico universale, rifiutandosi di trasmettere la documentazione necessaria alla pratica).
Tutto ciò premesso, la sig.ra concludeva chiedendo: l'affidamento Parte_1
esclusivo del figlio;
il collocamento prevalente presso di sé, salvo il diritto di visita paterno;
la previsione di un contributo a carico del resistente al mantenimento ordinario di , pari ad euro 250,00 (misura eguale a quella già prevista a carico Per_1
del per il mantenimento degli altri due figli), oltre al riconoscimento Per_1 dell'assegno unico universale per l'intero ed il diritto al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore;
Si costituiva in giudizio il sig. , addebitando alla madre alcuni Controparte_1
comportamenti asseritamente ostacolanti la sua relazione con il figlio e rappresentando che, a causa dei propri turni lavorativi, egli avrebbe potuto recarsi 5 in visita al figlio solo quando fruiva di due giorni di riposo consecutivi, dovendo affrontare un viaggio di quasi 600 km. Il resistente concludeva chiedendo:
l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, il collocamento Persona_1
dello stesso presso la madre, fermo il diritto di visita in proprio favore da esercitarsi almeno due volte al mese, con facoltà eventualmente di prendere con sé il figlio e portarlo a Torino, anche per più giorni consecutivi;
un ampio diritto di visita durante le vacanze;
nulla a titolo di assegno di mantenimento del minore, tenuto conto delle spese che egli deve sostenere per raggiungere il figlio in Friuli e delle sue limitate capacità economiche;
Le procuratrici delle parti hanno depositato le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 15.10.2024 non compariva nessuno per il sig. e Controparte_1
neppure costui personalmente;
il giudice sentiva invece liberamente la sig.ra e, all'esito, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti ex Parte_1
art. 473-bis.22 c.p.c.
Infine, all'udienza del 30.01.2025, fissata per aggiornamenti e discussione, compariva personalmente il resistente, senza assistenza del proprio legale. La procuratrice di parte ricorrente discuteva la causa, rassegnava le proprie conclusioni e chiedeva l'immediata rimessione della vertenza al Collegio per la decisione.
Sul regime di affidamento e collocamento del minore
Questo Collegio ritiene accoglibile la domanda di affidamento esclusivo c.d. rafforzato del piccolo alla madre, in considerazione del grave Persona_1
disinteresse manifestato dal padre nei riguardi di questo figlio, ben emerso dagli elementi evincibili in atti e dall'interrogatorio libero del resistente assunto dal giudice relatore all'udienza del 30.01.2025.
Al riguardo, assumono particolare rilevanza le seguenti circostanze:
a) il padre è solito fare visita al figlio in Friuli in modo incostante e comunque saltuario: il sig. non ha contestato di aver frequentato il minore nell'anno Per_1
2023 per soli 17 giorni e nell'anno 2024 lo ha visto solo per due giorni a marzo e dal 10 al 21 agosto per le vacanze estive, oltre che per una settimana durante le vacanze natalizie (con un lungo vuoto temporale, dunque, da agosto a dicembre).
Si noti che il sig. non ha neppure ritenuto di recarsi in visita del figlio in Per_1
occasione del compleanno del medesimo, celebratosi in data 29.09.2024 né ha
6 riferito al giudice istruttore la sua volontà di garantire una maggiore presenza nella vita del minore;
b) la madre ha riferito che le telefonate quotidiane al papà avvengono prevalentemente su suo impulso e che è accaduto che il padre fosse sbrigativo, dando egli priorità ai suoi bisogni (come, ad esempio, alla partita di calcetto). Nel corso dell'udienza del 30.01.2025, è stata affrontata anche questa tematica: mentre la madre tentava di spiegare all'altro genitore i ritmi di vita del figlio, chiedendo la disponibilità dell'ex compagno ad anticipare l'orario della telefonata, il sig. Per_1
continuava a focalizzarsi, piuttosto, sulle proprie problematiche di turno lavorativo, senza mai proporre una soluzione costruttiva che riuscisse a tenere in debita considerazione la routine di madre e figlio;
c) il sig. è da sempre gravemente irregolare nel contribuire al Per_1
mantenimento ordinario e straordinario del figlio. E' significativo, da un lato, che il resistente non abbia contestato le inadempienze a lui imputate dalla ricorrente nell'atto introduttivo: inoltre, il doc. 6) ric. dimostra la fatica della sig.ra Parte_1
nel dover rincorrere il padre per ottenere le dovute contribuzioni al mantenimento ordinario e straordinario del minore. La ricorrente ha riferito in udienza di dover anticipare le spese straordinarie, senza sapere se e quando queste verranno rimborsate, nonostante esse siano previamente concordate (es. corso atletica e retta scolastica); la ricorrente ha riportato anche l'esempio del corso di musica propedeutica, riferendo che, nonostante il padre avesse espresso il consenso pur sapendo che la madre non avrebbe potuto pagare tutte le lezioni, il sig. non Per_1
mandava i soldi, così causando la sospensione della frequentazione del corso da parte di . Il sig. dall'altro lato, sentito in udienza dal giudice Persona_1 Per_1
relatore, ha espressamente dichiarato di aver continuato a pagare la somma di euro
110,00 in favore di , nonostante il provvedimento giudiziale gli Persona_1
imponga il versamento mensile del maggior importo di euro 200,00. Il resistente ha motivato tali reiterate violazioni dell'ordine giudiziale sul presupposto che anche per gli altri due figli egli verserebbe tale importo: sennonché nella comparsa di costituzione, la procuratrice del medesimo resistente aveva riportato come, invece, il sig. versi la somma complessiva di 500 euro a titolo di mantenimento Per_1
degli altri due figli (dunque, 250,00 ciascuno);
7 d) il sig. infine, ha ostacolato la madre rifiutandosi di fornire la Per_1
documentazione necessaria per la richiesta di AUU: anche circostanza non è mai stata specificamente e tempestivamente contestata dalla controparte.
Ritiene inoltre il Collegio che, come già rilevato anche dal giudice relatore, sia particolarmente eloquente anche il comportamento processuale del resistente, il quale non ha ritenuto di comparire personalmente alla prima udienza del 15.10.2024 per discutere delle misure a tutela del figlio;
egli è comparso solo all'udienza del
30.01.2025, rivendicando esclusivamente le proprie difficoltà (di visita ed economiche) ma senza mai porsi in un'ottica di aiuto e collaborazione con la madre.
In particolare, nonostante le sollecitazioni del giudice relatore, egli non ha manifestato neppure genericamente la volontà di impegnarsi a visitare il figlio con maggior regolarità, con ciò mettendo in luce la propria inadeguatezza a comprendere le esigenze emotive del bambino.
In sintesi:
-dal momento che è la madre l'unico punto di riferimento, quotidiano e costante, morale e materiale per e ciò da anni;
Persona_1
-tenuto conto che il ruolo genitoriale paterno si è limitato, negli ultimi anni, ad estrinsecarsi in sporadiche e non regolari visite al figlio e che il sig. avanti Per_1
al giudice non ha neppure accennato la volontà di essere più presente nella vita del minore;
-considerato che il sig. tende chiaramente ad anteporre le proprie personali Per_1
esigenze (di stile di vita, lavoro ed economiche) a quelle del figlio;
-rilevato, infine, che talvolta il padre ha ostacolato la madre nell'assunzione e nell'attuazione di decisioni nell'interesse di , specie dal punto di vista Persona_1
economico; tutto ciò appurato ed apprezzato, si ritiene che alla madre debba essere attribuito il potere di assumere autonomamente, senza necessità di preventivo accordo con il padre, tutte le decisioni, anche quelle di maggiore rilevanza, nell'interesse di
[...]
(a titolo meramente esemplificativo, in ambito medico-sanitario- Per_1
terapeutico, scolastico-extrascolastico, ludico-ricreativo, religioso, educativo…).
Il sig. potrà fare visita al figlio, collocato presso la madre, una volta al Per_1
mese, previo preavviso alla sig.ra di almeno una settimana: il diritto di Parte_1
visita mensile dovrà essere esercitato entro il Comune di residenza del figlio,
8 tenendo conto delle esigenze del minore, nonché di quelle lavorative della madre e del padre.
Durante la durante la settimana il padre potrà fare video chiamate al figlio preferibilmente verso le ore 19.00 e comunque entro le ore 20.30 in orario scolastico con l'impegno a garantire le video chiamate con la madre quando il bambino si troverà insieme a lui.
Per quanto riguarda le festività Natalizie: il periodo sarà suddiviso ad anni alterni per metà con ciascun genitore in modo tale che il bambino possa alternare tra i genitori il periodo dal termine delle lezioni scolastiche al 29 dicembre un anno e il periodo dal 30.12 all'Epifania l'anno successivo.
Anche le festività Pasquali saranno suddivise a metà con ciascun genitore, salvo diversi accordi.
Per i giorni festivi (ad es. ceneri e pausa scolastica) le parti si potranno accordare per tenere il bambino a Palmanova o Alpignano (TO), con congruo anticipo.
Infine, il minore potrà trascorrere con il padre un periodo di ferie di 2 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, da definire entro la fine del mese di aprile/maggio, salvo diverso accordo e congruo preavviso, compatibilmente e in ragione della modifica degli orari di lavoro dei genitori.
Sul regime di mantenimento del minore
Come già riportato nei provvedimenti temporanei ed urgenti (che nessuna parte ha impugnato né chiesto di modificare), il sig. può contare su un'entrata Per_1
mensile netta, calcolata come media negli ultimi tre anni, pari a circa euro 2.465,00; dall'importo occorre tuttavia detrarre l'ammontare sia dei due finanziamenti in essere (pari a complessivi euro 1.104,00) sia dell'assegno di mantenimento in favore degli altri due figli (500,00 euro o 220,00 euro secondo quanto narrato dal resistente in udienza, ma mai dimostrato).
La ricorrente, invece, percepisce una retribuzione di circa 1.500,00 euro, ma è assunta con contratto di lavoro a tempo determinato e, dunque, precario (non si sa se l'assunzione verrà prorogata al termine del mese di marzo); deve inoltre pagare un canone di locazione di euro 430,00 mensili e si fa carico, in via esclusiva, dell'intera gestione di tutte le esigenze, morali e materiali, del figlio (certamente anch'esse aventi rilevanza e ricaduta economica: si pensi agli oneri connessi alla preparazione dei pasti, la spesa, le pulizie, i trasporti etc…). 9 Tenuto conto di tali considerazioni sulle condizioni economiche delle parti, dell'età di , delle scarsissime frequentazioni paterne del minore e dunque Persona_1
della sporadicità delle forme di contribuzione indiretta garantite dal padre al mantenimento ordinario e straordinario del figlio, oltre che delle plurime inadempienze (si ripete, non contestate) del sig. si ritiene congruo Per_1
confermare a carico del resistente l'assegno di mantenimento per il bambino pari ad euro 200,00 mensili, salva la rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT.
L'assegno unico universale (euro 233,00) va invece riconosciuto interamente a favore della mamma, quale genitore affidatario esclusivo e collocatario.
Si considera equo di disporre, inoltre, che la madre possa beneficiare per l'intero delle detrazioni fiscali per il figlio a carico.
Le spese straordinarie dovranno essere disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine e saranno suddivise al 50% tra genitori.
Sulle spese di lite
Tenuto conto dell'oggetto e della natura del giudizio, teso alla determinazione del miglior regime di affidamento, collocamento e mantenimento di prole minorenne
(e dunque vertente su diritti indisponibili), il Collegio reputa opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dispone l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato del minore Persona_1
alla madre, odierna ricorrente, con collocamento prevalente del
[...]
bambino presso la madre in Palmanova, UD) via Corner n. 4, autorizzando la stessa ad assumere da sola anche tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore, a titolo esemplificativo e non esaustivo in ambito medico-sanitario- terapeutico, scolastico, extrascolastico, ricreativo, ludico, religioso ed educativo;
2) dispone che il sig. abbia il diritto/dovere di fare visita al figlio, Per_1 rimanendo nell'ambito del Comune di residenza del minore, una volta al mese, da comunicare alla madre con almeno una settimana di anticipo, 10 compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e di studio e svago del minore;
durante la settimana il padre potrà fare video chiamate al figlio preferibilmente verso le ore 19.00 e comunque entro le ore 20.30 in orario scolastico, con l'impegno a garantire le video chiamate anche con la madre quando il bambino si troverà insieme a lui;
3) per quanto riguarda le festività Natalizie: il periodo sarà suddiviso ad anni alterni per metà con ciascun genitore in modo tale che il bambino possa alternare tra i genitori il periodo dal termine delle lezioni scolastiche al 29 dicembre un anno e il periodo dal 30.12 all'Epifania l'anno successivo;
4) per le festività Pasquali: periodo a metà con ciascun genitore, salvo diversi accordi;
5) per i giorni festivi (ad es. ceneri e pausa scolastica) le parti si potranno accordare per tenere il bambino a Palmanova o Alpignano (TO), con congruo anticipo;
6) quanto alle vacanze estive, il minore potrà trascorrere con il padre un periodo di ferie di 2 settimane, anche non consecutive, da definire entro la fine del mese di aprile/maggio, salvo diverso accordo e congruo preavviso, compatibilmente e in ragione della modifica degli orari di lavoro dei genitori;
7) dispone che il padre, sig. versi alla madre sig.ra a titolo di Per_1 Parte_1
contributo al mantenimento ordinario del minore, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di euro 200,00, oltre alla rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT, a far data dalla domanda;
8) pone le spese straordinarie nell'interesse di , disciplinate come da Persona_1
Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine, a carico di entrambi i genitori, ciascuno nei limiti del 50%;
9) dispone che l'assegno unico universale per il minore sia percepito in via esclusiva e per l'intero dalla sig.ra quale genitore Parte_1
affidatario e collocatario;
10) dispone che la sig.ra benefici per l'intero ed in via esclusiva Parte_1
delle detrazioni fiscali per il minore a carico;
Persona_1
11) compensa per l'intero le spese di lite.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 30.01.2025
11 Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor
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