Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno - seconda sezione civile - composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4419 del Ruolo Generale dell'anno 2022
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli Parte 1 '
avv.ti Rosario Vincenzo Ricci e Edoardo Attanasio, ed elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv.
Ricci, in Salerno alla via Roma, 122
OPPONENTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Gallotta, presso il cui studio, in Battipaglia (SA), via Giacumbi n.5, elettivamente domicilia.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
,in persona del Con atto di citazione, ritualmente notificato, - la società Parte 1 legale rappresentante p.t. - ha proposto opposizione avverso il d.i.n. 931/22, reso dal Tribunale di
Salerno (Rg n. 1975/22), con il quale è stato ingiunto, ad essa società, il pagamento, in favore della società Controparte 1 della somma di €.8.540,51, oltre interessi legali e spese della "
procedura, a titolo di importo dovuto per la fornitura di prodotti caseari di cui alle fatture n. 523/21
e 1052/21.
L'opponente eccepiva l'insussistenza del presunto credito, contestando la qualità dei prodotti oggetto di fornitura. Eccepiva, inoltre, la carenza probatoria della pretesa creditoria. 66Con propria comparsa si costituiva la società Controparte_1 ", la quale concludeva per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, e condanna dell'opponente ex art. 96 cpc. con vittoria di spese e competenze.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e depositate le memorie x art. 183 cpc, la causa veniva assegnata a questo giudice con ordinanza dell'8.11.22.
Con ordinanza del 10.01.25, la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'opposizione è infondata.
L'opposta società, ricorrente nel giudizio monitorio, quale società fornitrice di prodotti caseari, sostiene di aver effettuato forniture alla società opponente e di non essere stata pagata per le forniture dei prodotti caseari, relativamente alle fatture n. 523 del 31.01.21 e n. 1052 del
28.02.2021.
E' pacifico che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.
L'opponente, nel caso in esame, non contesta l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, avente ad oggetto la fornitura di prodotti caseari.
In tal caso, e cioè quando il rapporto contrattuale non sia contestato fra le parti, la fattura, che si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, può costituire un valido elemento di prova in ordine alle prestazioni eseguite e quindi circa l'esistenza del credito, specie nelle ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto. Nel caso di specie, il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, viene confermato non solo dalle parti in causa ma anche dalla documentazione depositata agli atti. Pertanto, la fattura diventa un elemento di prova in ordine alle prestazioni eseguite.
Risulta, dunque, incontestato l'intercorso rapporto tra le parti;
ed infatti, l'opponente ha confermato di aver intrattenuto rapporti commerciali con la società opposta, ricevendo la fornitura per la quale l'opposta agisce fornendo le fatture di cui al monitorio.
Si osserva che l'opposta ha adempiuto al proprio onere probatorio, producendo la certificazione delle scritture contabili, i documenti di trasporto e l'inadempimento dell'acquirente - opponente nel presente giudizio - ( sollecito di pagamento del 6.02.21 e del 24.04.21, nonché la messa in mora del
28.01.22).
L'opponente, di contro, ha confermato che i prodotti caseari sono stati consegnati dalla società opposta e non ha contestato l'inadempimento dedotto dall'opposta ossia il mancato pagamento del corrispettivo. Piuttosto afferma che la fornitura consegnata è affetta da vizi, poiché il peso dei prodotti forniti non corrispondeva a quello fatturato (essendo risultato inferiore) e che la qualità dei prodotti forniti era assolutamente scadente, tanto da non consentirne né la lavorazione né la commercializzazione. Contesta dunque le fatture, oggetto del monitorio, per la sproporzione degli importi indicati in esse.
Si osserva, in linea di principio, che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, allorchè il venditore abbia eccepito la tardività della denuncia, incombe sull'acquirente non solo l'onere della prova dell'esistenza dei vizi ma anche della tempestività della denuncia nei termini di legge. Non appare, agli atti di causa, che l'opponente abbia ottemperato al proprio onere probatorio.
Infatti la fornitura dei prodotti caseari di cui alle suddette fatture è avvenuta nel periodo gennaio- febbraio 2021 (la prova dell'avvenuta consegna dei prodotti nel periodo indicato è data dal fatto che l'opponente nel suo scritto difensivo fa riferimento ad un vocale del 20.02.21 con il quale si contesta sia il peso di ciascuna vaschetta di prodotto, che la qualità dello stesso). Tuttavia, la prova fornita dall'opponente consistente in messaggi whatsapp inviati a Parte 2 difetta assolutamente di genericità, poiché non risulta esserci alcun riferimento preciso ai prodotti di cui alle fatture. Pertanto, in presenza di una inesistente allegazione di valida documentazione e di riferimenti a lamentati vizi, peraltro rappresentati in modo generico, non può che concludersi per la mancata produzione di prova certa da parte dell'opponente.
Pertanto, la domanda di pagamento azionata è fondata sia su un estratto conto sia sulle suddette fatture.
L'intera documentazione prodotta, nonché le risultanze probatorie sono sufficienti a provare il credito dell'opposta, la quale avrà diritto ad ottenere il pagamento di cui al decreto ingiuntivo. Non trova accoglimento la richiesta dell'opposto di condanna dell'opponente ex art. 96 cpc.
A tal proposito è importante sottolineare che, affinchè la parte soccombente sia condannata per lite temeraria, occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenuto errate e infondate. Pertanto, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere 66
l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicchè possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione" (Cass. n.
19948/23). Per tali motivi, si esclude una responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc.
Per le motivazioni esposte, dunque, l'opposizione va rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione di cui al D.M. n. 55/14
PQM
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione - in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. n. 931/22 emesso dal Tribunale di
Salerno;
2) Rigetta la richiesta dell'opposta di risarcimento danni ex art. 96 cpc;
3) Condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali in favore dell'opposta, che liquida in complessive €.2.670,00, di cui €. 120,00 per spese ed €. 2.550,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, CPA ed
IVA come per legge.
Salerno, 3.04.25
Il gop
Dott.ssa Paola Corabi