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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/11/2025, n. 8951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8951 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27539/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa RO PI ha pronunciato SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 27539/2021 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Milano Parte_1 C.F._1 20124 – Via Benedetto Marcello n. 48 presso lo Studio dell'avv. Mauro Sandri (C.F.
), che lo rappresenta e difende come da mandato C.F._2
RICORRENTE contro (C.F. e P.IVA Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
), elettivamente domiciliata in Milano 20123 - Piazza Santa Maria delle P.IVA_2 Grazie n. 1 presso lo Studio degli avv.ti Giovanni Campidoglio (C.F.
) ed AN ON (C.F. ) che la C.F._3 C.F._4 rappresentano e difendono come da mandato
RESISTENTE
CONCLUSIONI Parte ricorrente: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione, istanza e domanda reietta: 1) in via istruttoria, disporre l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. del contratto di consulenza in materia di investimenti sottoscritto fra il sig. e Pt_1 CP_2 CP_1
2) nel merito, previo accertamento della mancata stipulazione in forma scritta di un valido contratto di negoziazione e della conseguente nullità di quest'ultimo, nonché degli ordini di acquisto del titolo “Boost Wti Oil 3x lev”, condannare alla ripetizione, CP_1 CP_1 in favore del ricorrente, della somma di € 122.821,88, ovvero quella diversa, maggiore o minore che dovrà determinarsi in corso di causa, oltre interessi legali dalla data dell'investimento al giorno del deposito del ricorso introduttivo (19.06.2021), nonché interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. da quest'ultima data al saldo;
3) in subordine, previo annullamento per errore degli ordini di acquisto del titolo “Boost Wti Oil 3x lev”, condannare alla ripetizione, in favore del ricorrente, CP_1 CP_1 della somma di € 122.821,88, ovvero quella diversa, maggiore o minore che dovrà
pagina 1 di 15 determinarsi in corso di causa, oltre interessi legali dalla data dell'investimento al giorno del deposito del ricorso introduttivo (19.06.2021), nonché interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. da quest'ultima data al saldo;
4) in ulteriore subordine, previo accertamento delle violazioni di legge della convenuta nella fase precontrattuale, nonché degli inadempimenti della medesima rispetto ai propri obblighi contrattuali e legali, condannare al risarcimento del danno, in CP_1 CP_1 favore del ricorrente, da quantificarsi nella somma di € 122.821,88, ovvero quella diversa, maggiore o minore che dovrà determinarsi in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dell'investimento al giorno del deposito del ricorso introduttivo (19.06.2021), nonché interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. da quest'ultima data al saldo.
5) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio in favore del difensore che si dichiara antistatario.
PARTE RESISTENTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione e previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:
in via preliminare di merito,
1. accertare e dichiarare la prescrizione delle domande di annullamento degli ordini e di risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale per i motivi meglio esposti in atti e, comunque, con la migliore statuizione, e, per l'effetto, respingere le medesime;
in via principale,
2. rigettare tutte le domande, eccezioni ed istanze (anche istruttorie) avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per le ragioni esposte in atti ovvero con la migliore statuizione, mandando esente la convenuta da ogni addebito o responsabilità per i fatti per cui è causa;
in via subordinata,
3. nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse dichiarata la nullità del contratto quadro, condannare il Signor a restituire alla convenuta – a titolo di Pt_1 ripetizione dell'indebito e/o di arricchimento senza causa o, comunque, con la miglior statuizione di diritto – i titoli e gli strumenti finanziari oggetto di tutte le negoziazioni avvenute nel periodo di vigenza del contratto quadro ovvero il corrispettivo ottenuto dall'attore al momento del loro trasferimento o della loro vendita, così come a pagare alla le somme tutte dal Signor percepite a titolo di cedole/dividendi sugli strumenti CP_1 Pt_1 (e, alla data del 30/09/2022, pari a complessivi € 136.304,71), da maggiorarsi degli
interessi dal dovuto al saldo, con compensazione integrale o parziale di tale debito restitutorio con l'eventuale e contestato controcredito anche risarcitorio eventualmente liquidato al medesimo ricorrente;
4. ridurre, comunque, le pretese del ricorrente nella misura in cui saranno rigorosamente provate in giudizio, tenuto altresì conto della responsabilità del medesimo nella causazione del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.;
in ogni caso,
5. condannare il ricorrente a rifondere alla convenuta le spese ed i compensi professionali per la difesa nel presente giudizio, oltre agli accessori di legge.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione di prova per testi sulle circostanze dedotte nei seguenti capitoli:
pagina 2 di 15 (h) “vero che il Signor , in data 1° febbraio 2014, ha rilasciato, in mia Parte_1 presenza, le dichiarazioni riportate nel questionario contenuto nelle pagine 2/6, 3/6 e 4/6 del Modulo di apertura del conto corrente e deposito amministrato con questionario MIFID datato 1° febbraio 2014, prodotto sub doc. 18 del fascicolo della convenuta che mi si rammostra”;
(i) “vero che, in mia presenza, il Signor , in data 1° febbraio 2014, Parte_1 all'atto della sottoscrizione del Modulo di apertura del conto corrente e deposito amministrato con questionario MIFID datato 1° febbraio 2014 (prodotto sub doc. 18 del fascicolo della convenuta che mi si rammostra) ha dichiarato di accettare il suddetto Modulo, le Condizioni Generali (ed. 10/2013), nonché le condizioni economiche riportate nel Foglio Informativo di cui al doc. 24 che mi si rammostra, dichiarando altresì di aver ricevuto quest'ultimo prima della sottoscrizione del Modulo”.
Si indica a teste il Signor presso la Banca. Testimone_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 CP_1 chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 122.821,88 previo accertamento della mancata stipulazione in forma scritta di un valido contratto di negoziazione e della conseguente nullità di quest'ultimo, nonché degli ordini di acquisto del titolo “Boost Wti
Oil 3x lev”, o in subordine previo annullamento degli ordini, oaccertamento dell'inadempimento della convenuta agli obblighi informativi.
A sostegno delle domande ha allegato di aver acceso, in data 01.02.14, un Parte_1 conto corrente (n. 100571350943) presso e che nell'ambito di tale rapporto CP_1
l'istituto di credito ha fornito anche un servizio di consulenza in materia di investimenti finanziari.
Ha dedotto che non risulta tra la documentazione in suo possesso il contratto quadro di cui all'art. 23 TUF, né questionari di profilatura del cliente.
Ha allegato che prima del 2015 ha fatto solo acquisti di titoli di rischiosità particolarmente contenuta con rating S&P BBB.
Nel successivo periodo tra maggio 2015 e febbraio 2020 ha invece effettuato una pluralità di acquisti del titolo “Boost Wti Oil 3xlev” per un totale di 200.000 titoli, investendo complessivamente l'importo di € 125.836,88.
Tali acquisti sono avvenuti tramite una pagina internet gestita dalla suddetta banca, priva di misure atte ad impedire che un investitore retail privo di un'effettiva conoscenza del mercato, potesse acquistare il titolo “Boost Wti Oil 3xlev”.
pagina 3 di 15 In data 10.03.2020, il menzionato prodotto finanziario ha cessato le contrattazioni a seguito del venir meno del suo valore, e gli è stato riconosciuto un minino rimborso del suo finanziamento pari ad € 3.015,00.
L'odierno ricorrente ha, quindi, allegato di aver richiesto più volte all'istituto di credito la copia di tutti gli estratti del conto corrente nonchè del conto titoli nonché il pagamento della somma di € 122.985,00 senza riceverne riscontro.
Ha poi avviato procedimento di mediazione, conclusasi negativamente per mancata partecipazione della controparte.
Parte ricorrente ha eccepito la violazione da parte della banca dell'art. 37 Reg. ONb
16190/2007 circa il contenuto dei contratti di investimento, con l'effetto della nullità del contratto di negoziazione titoli, con conseguente diritto al rimborso integrale della somma investita.
La difesa del correntista ha precisato che il prodotto oggetto del giudizio in base alla scheda rilasciata dall'emittente è un “ETC totalmente collateralizzato”, ossia un prodotto finanziario complesso connotato da una complessità di tipo superiore, addirittura, a quella
“molto elevata” e tali tipi di prodotto, come precisato nella Comunicazione ONb
0097996 del 22.12.14, non sono adatti alla clientela al dettaglio.
Ha dedotto la mancata prestazione delle informazioni prescritte dagli art. 27-37 Reg.
ONb n. 16190/07 e 36 Reg. ONb 20307/2018 ed in particolare delle informazioni relative alla natura dell'investimento, alle caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché delle informazioni previste dall'art. 29 reg. ONb 16190/07(lett.
f,g,h,i,l) ed infine di quelle relative alla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela.
Ha, poi, dedotto la violazione da parte della banca resistente degli obblighi di violazione di acquisizione di informazioni sul cliente, per non aver mai correttamente provveduto ad effettuare una sua profilatura in conformità con gli orientamenti ESMA, né gli è mai stato consegnato alcun questionario di profilatura, anche in seguito ad espressa richiesta.
Ha, altresì, dedotto la violazione da parte della banca resistente degli obblighi di diligente compimento dell'incarico prescritti dall'art. 21 TUF e delle raccomandazioni contenute nella comunicazione ONb 0097996 del 22.12.2014 e nelle Opinion dell'Esma 2014.
Ha precisato che la mancata stipulazione in forma scritta del contratto di negoziazione titoli determina la nullità del contratto quadro, con conseguente diritto al rimborso integrale della somma investita per tramite dell'intermediario.
pagina 4 di 15 In particolare, parte ricorrente ha rilevato che la violazione degli obblighi informativi a carico della banca ha ingenerato in lui un errore essenziale circa la natura del titolo che acquistava, non riconoscendone l'elevato rischio, che invece la banca nella sua veste di investitore professionista non poteva non conoscere, continuando, ciò nonostante ad autorizzare reiterati acquisti che, invece, classificava come adeguati al suo profilo di rischio.
Alla luce di quanto esposto parte ricorrente rileva un diretto nesso causale tra l'inadempimento di controparte ed il danno subito che deve quantificarsi nell'intera perdita sostenuta in seguito al delisting del titolo “Boost Wti Oil 3xlev” pari ad € 122.821,88 (tale somma è data dalla differenza tra l'importo di € 125.836,88 complessivamente investito e l'importo di € 3.015,00 pari al rimborso finale).
Depositato ritualmente il ricorso, è stata fissata l'udienza del 22.02.22.
Notificato il ricorso, unitamente al decreto di fissazione di udienza, si è costituita in giudizio contestando le avverse domande e chiedendo, in via CP_2 CP_1 preliminare, di disporre il mutamento del rito ex art. 702 ter, comma 3 c.p.c. e nel merito, il rigetto delle domande.
La Banca resistente ha ricostruito la vicenda dedotta in giudizio, precisando che Pt_1 in data 01.02.20014 ha aperto un rapporto di conto corrente (N. 100571350943), con
[...] annesso deposito di titoli e ha sottoscritto il “modulo di richiesta servizi di investimento e deposito delle disponibiltià liquide e degli strumenti finanziari”, contenente il questionario relativo alla profilatura del cliente e prendendo atto ed accettando le condizioni generali .
Ha contestato di aver mai prestato al correntista alcun servizio di consulenza finanziaria.
Nel corso del rapporto, in base alla normativa vigente, si è occupata di aggiornare la profilatura inziale del cliente con questionari compilati direttamente dal correntista tramite home banking, da cui è emerso un rischio elevato, un alto grado di competenza e di esperienza ed un orizzonte temporale medio-lungo.
La Banca ha precisato che tra il 7 maggio 2015 e il 27 febbraio 2020, ha impartito Pt_1 ordini per € 125.838,88, tramite il servizio di home banking, e la banca si è sempre attenuta alla normativa vigente emanata dalla ONb, che impone all'intermediario l'obbligo di dare seguito alle operazioni disposte dalla clientela, verificando però il livello di esperienza e conoscenza dell'investitore affinchè possa comprendere i rischi dell'operazioni disposte.
Nel caso di specie precisa di aver sempre segnalato al gli ordini c.d. non appropriati, Pt_1
pagina 5 di 15 e che nonostante tali segnalazioni, le operazioni sono sempre state confermate dal correntista.
La Banca resistente ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 1442 c.c. della domanda di annullamento degli ordini di acquisto del titolo, limitatamente a quelli intervenuti tra il 7 e il 26 maggio 2015, stante l'interruzione della prescrizione intervenuta il 27.05.2020 con la ricezione della domanda di mediazione obbligatoria presentata dal Sig.
Pt_1
Ha, altresì, eccepito la prescrizione del credito risarcitorio, stante il decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. per l'importo di € 30.858,60.
Ha contestato, quanto ex adverso dedotto, ed in particolare, di non aver fornito informazioni al correntista sulla natura del servizio di investimento, sulle caratteristiche dello strumento finanziario, nonché sul regime dei costi applicati.
Infatti, ha precisato che il cliente nel modulo di richiesta dei servizi di investimento ha dichiarato di aver ricevuto prima della sottoscrizione il c.d. documento informativo per la clientela, tale documento contiene le informazioni sull'intermediario, sui servizi di investimento prestati, su natura e rischi degli strumenti finanziari, sulla strategia di trasmissione degli ordini e sulla politica di gestione dei conflitti di interessi, anche le condizioni generali (disponibili sul sito della banca e consegnate anch'esse al cliente) riportano una dettagliata descrizione dei servizi prestati e degli obblighi di condotta dell'intermediario. Ha, quindi, ritenuto di aver fornito tutte le informazioni prescritte agli art. 27 e seguenti della delibera ONb n. 16190/2007.
Ha poi precisato, che contrariamente a quanto sostenuto dal sono stati rispettati gli Pt_1 obblighi di profilatura, avendo acquisito all'apertura del rapporto e durante il medesimo tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente.
Ha rilevato che dall'esame del questionario di profilatura, effettuata dall'odierno ricorrente, emerge un profilo con esperienza, conoscenza e competenze necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni sugli investimenti e per valutare i rischi assunti completamente diverso dal profilo descritto in citazione.
Gli investimenti sono stati in linea con il profilo restituito dal questionario compilato dal correntista, infatti le operazioni contestate non rientrano in un'attività di consulenza finanziaria, ma solo in un servizio di ricezione e trasmissione di ordini in cui la banca ha il solo compito di verificare sulla base delle informazioni acquisite in sede di profilatura se il pagina 6 di 15 correntista avesse il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesta comportava.
Le operazioni non appropriate sono state segnalate, ma l'investitore ha voluto dare comunque seguito.
La ha poi eccepito l'inconferenza dell'avverso richiamo alla comunicazione ONb CP_1
n. 0097996 del 22.12.2014, in quanto non ha prestato alcun servizio di consulenza in materia di investimenti, di collocamento di strumenti finanziari, ma solo quello di ricezione e trasmissione di ordini, che non sono oggetto della menzionata comunicazione.
La banca si è poi opposta a qualunque domanda di risarcimento per aver sempre e puntualmente ottemperato ai propri doveri in corso di rapporto, escludendo ogni tipo di responsabilità precontrattuale e contrattuale.
Ha eccepito che parte ricorrente non ha provato il danno risarcibile, né la sua riferibilità causale alle violazioni ex adverso dedotte.
In subordine, la banca ha eccepito il concorso di colpa del ricorrente, in considerazione delle condotte tenute dal ricorrente, anomale per un investitore cauto ed inesperto, che nonostante il progressivo e costante decremento del valore dello strumento finanziario, lo ha mantenuto nel proprio portafoglio, senza mai cessare l'intensa operatività sullo stesso, inoltre, dall'esame dei rendiconti annuali ogni singolo acquisto del titolo è avvenuto ad un net asset value (“NAV”) sempre inferiore a quello della precedente transazione, infine, nonostante il cliente disponesse delle relative informazioni tratte dal portafoglio titoli
(consultabile on line, nella pagina a lui riservata, come pure i rendiconti periodici che gli venivano regolarmente trasmessi) e dalle quotazioni di mercato ha monitorato con negligenza gli esiti degli investimenti.
Istauratosi correttamente il contradditorio, alla prima udienza, parte attrice ha contestato la memoria di costituzione di parte ricorrente, opponendosi al mutamento del rito, stante la natura documentale della controversia, ed ha disconosciuto le firme poste a pagg 5 e 6 del doc. 1, di cui, invece, la banca ha chiesto l'istanza di verificazione.
All'esito dell'udienza, ritenuta la natura non sommaria del procedimento, anche alla luce delle eccezioni formulate dalle parti è stata disposta la conversione del rito e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
In considerazione delle richieste istruttorie veniva ammessa consulenza calligrafica sul documento prodotto sub doc. 18 di parte convenuta già prodotto in copia sub doc. 1.
pagina 7 di 15 Alla successiva udienza, parte attrice rinunciava alla domanda di nullità del contratto quadro del 1.2.2014 depositato sub doc. 1 e riconosceva l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da , rendendo superfluo l'espletamento della perizia. Parte_1
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 3.06.2025 con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda risarcitoria proposta dall'attore è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente si rileva che, benché parte attrice abbia riproposto in sede di precisazione delle conclusioni la domanda di nullità per difetto di forma scritta del contratto quadro del
1 Febbraio 2014 depositato sub doc. 1 e sub doc 18 dalla convenuta, la domanda deve ritenersi rinunciata in accordo con le dichiarazioni rese all'udienza del 12 Marzo 2024 in cui il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di nullità del contratto quadro e di riconoscere l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da nonché dal fatto che la Parte_1 stessa parte ricorrente nella comparsa conclusionale riconosce che la domanda di nullità è stata riproposta nelle conclusioni per un refuso e nessuna argomentazione è stata riproposta a sostegno della suddetta nullità.
Oggetto di contestazione da parte dell'attore, con riferimento alla richiesta di annullamento o, in subordine, sotto il profilo risarcitorio sono gli acquisti effettuati tra il 7 maggio 2015 ed il 27 febbraio 2020, per il tramite della piattaforma aventi ad oggetto lo strumento finanziario Boost Wti Oil 3x lev, per il complessivo importo di € 125.838,88, acquisti specificati nell'atto di citazione e risultanti dai rendiconti periodici, recanti il dettaglio delle singole operazioni e del loro controvalore che la Banca ha reso disponibile al cliente nella pagina del sito a lui riservata, doc. 9 convenuta.
Dalla documentazione versata in atti, docc. 1 e 2 convenuta risulta che in data 1 Febbraio
2014 ha aperto presso un rapporto di conto corrente con Parte_1 CP_2 CP_1 annesso deposito titoli e ha sottoscritto il modulo di richiesta servizi di investimento deposito delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari contenente, tra l'altro, il questionario relativo alla profilatura del cliente, doc.1 convenuta prendendo atto ed accettando le relative condizioni generali che, come attestato in calce al suddetto modulo, sono state consegnate.
pagina 8 di 15 Parte attrice non ha provato, come era suo onere, che le operazioni contestate ineriscono ad un rapporto di consulenza in materia di investimenti a norma dell'art. 1 comma 5 septies tuff, rapporto caratterizzato dalla prestazione di raccomandazioni personalizzate riguardo ad una o più operazioni;
in forza della documentazione prodotta, doc. 1, deve ritenersi che le stesse rientrino nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione ordini effettuato dalla convenuta;
né può ritenersi ammissibile l'ordine di esibizione del contratto di consulenza formulato da parte ricorrente e richiamato in sede di precisazione delle conclusioni, atteso che la banca ne contesta l'esistenza e parte ricorrente non ha dedotto alcun elemento relativo alla sussistenza di tale contratto e/o alle circostanze per le quali non
è in grado di produrlo.
Neppure le comunicazioni prodotte dalla ricorrente sub doc. 2 appaiono idonee approvare che la banca abbia prestato in favore di un'attività di consulenza. Appare Parte_1 pertinente infatti la spiegazione offerta dalla banca che tali comunicazioni non attengono alla verifica preventiva dell'adeguatezza delle operazioni rispetto al profilo di rischio, ma a quella successiva della coerenza della composizione del portafoglio del cliente rispetto al profilo di rischio e all'orizzonte temporale del medesimo. Rileva la banca che il
«documento di adeguatezza » che la banca trasmette con periodicità trimestrale a tutta la clientela che si avvale del servizio di custodia amministrazione dei titoli accessorio al conto corrente e, non solo a quella a cui presta il servizio di consulenza in materia di investimenti ai sensi dell'articolo uno comma 5 septies tuf ,concerne una valutazione postuma del contenuto del portafoglio, onde consentire al cliente stesso, nei casi in cui esso non si allineato col suo profilo di procedere necessari correttivi per ristabilire una corretta diversificazione dei titoli e così una mitigazione dei rischi. Tali documenti sono pertanto inidonei a dimostrare l'esistenza di raccomandazioni personalizzate che la banca avrebbe prestato al ricorrente sulle operazioni da lui autonomamente compiute e gestite da quest'ultimo in regime di ricezione e trasmissione di ordini
Dalla documentazione prodotta, doc. 1 e 2 convenuta, risulta provato che all'apertura del rapporto la banca ha raccolto le informazioni previste dalla normativa all'epoca vigente circa il livello di conoscenza e di esperienza del cliente in materia di investimenti, la situazione finanziaria e patrimoniale e gli obiettivi di investimento. Tra le altre cose Pt_1 ha dichiarato: di avere dimestichezza con quasi ogni servizio strumento finanziario (
[...] tra cui una vasta tipologia di obbligazioni, comprese quelle indicizzate, subordinate e strutturate ETF/ETC, OICR e prodotti finanziari assicurativi); quanto al livello di pagina 9 di 15 conoscenza e di esperienza in ambito finanziario di attribuirsi il voto di 7 su una scala da 1
a 10, di aver effettuato negli ultimi 5 anni molte operazioni (più di quattro l'anno) per un importo complessivo superiore al 50% del patrimonio;
che il suo patrimonio finanziario complessivo composto di liquidità, titoli fondi comuni di investimento e assicurazioni finanziarie è compreso tra euro 100.00 e 300.000 e che intende destinare ai suoi investimento tra 10 e 20.000 all'anno; di essere interessato a investimenti che scadano che possano essere liquidati anche oltre 5 anni e in particolare a quelli connotati da un rischio elevato perseguendo l'obiettivo di massimizzare la remunerazione del capitale e quindi accettando il rischio che in presenza di un andamento sfavorevole dei mercati finanziari possa supportare perdite potenzialmente significative sugli investimenti.
Ciò premesso devono ritenersi infondate le censure del ricorrente relative alla mancata iniziale profilatura del ricorrente che appaiono smentite dal modulo di richiesta dei servizi di investimento al cui interno è riportato il questionario che il cliente ha compilato e sottoscritto fornendo le richieste informazioni sulla conoscenza ed esperienza e strumenti finanziari sulla situazione finanziaria e patrimoniale sugli obiettivi di investimento doc.1 pagina 4.
A mezzo della documentazione prodotta sub 3 e 4 la convenuta allega di aver aggiornato la profilatura iniziale del cliente il cui contenuto sarebbe stato confermato con compilazione da parte del ricorrente accedendo alla propria area riservata di home banking, docc. 5 e 7, profilature che hanno confermato in capo a un rischio elevato e un alto grado Parte_1 di competenza di esperienza e un orizzonte temporale medio lungo.
Parte attrice ha contestato sin dalle note di trattazione del 29.9.22 in sostituzione dell'udienza del 4.10.22 , a seguito della quale sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., che la documentazione sopra indicata costituisca idonea prova degli aggiornamenti della profilatura;
la convenuta ha prodotto solo con la memoria ex art. 183
VI comma c.p.c. n. 3 i doc. 27-34 che allega essere i log relativi agli accessi effettuati dal ricorrente per aggiornate il questionario.
Ciò premesso si rileva che la produzione dei documenti 27-34, come eccepito dall'attore, deve ritenersi tardiva atteso che non può essere qualificata quale produzione a prova contraria incombendo su parte convenuta a fronte delle difese svolte dall'attore offrire la prova dell'aggiornamento della profilatura del cliente effettuata sulla piattaforma di home banking.
pagina 10 di 15 Fondata anche la doglianza del ricorrente secondo cui la non avrebbe fornito al CP_1 cliente le informazioni sulla natura del servizio di investimento e sulle caratteristiche dello strumento finanziario, quale la sua natura altamente speculativa.
La convenuta ha contestato la circostanza rilevando che il ricorrente ha dichiarato nel modulo di richiesta dei servizi di investimento di “avere ricevuto prima della sottoscrizione del modulo, il documento informativo per la clientela, doc. 1 pag 5, pubblicato sul sito della banca e prodotto sub doc. 17; a fronte di tale produzione parte attrice ha contestato che il doc. 17 corrisponda effettivamente al documento informativo per la clientela rilevando che tale informativa è la “ edizione 1/2022” e quindi non poteva essere stata consegnata a al momento della sottoscrizione del contratto quadro avvenuta il 1.2.2014. Parte_1
Il documento 24 prodotto dalla convenuta con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 che rappresenta nelle allegazioni della stessa il documento informativo dell'epoca della stipulazione dell'accordo è contestato da parte ricorrente per non essere sottoscritto e per non essere mai stato consegnato al ricorrente. Rilevata la fondatezza delle eccezioni svolte dal ricorrente si rileva come, in ogni caso, il documento non offre alcuna informazione in relazione allo strumento finanziario oggetto di causa.
Trattasi come si evince dalla scheda informativa redatta dall'emittente, doc. 5 ricorrente di un titolo “ totalmente collaterizzato” che sfrutta un sistema di leva giornaliero 3x. Lo stesso prospetto del titolo, inserito in seguito alla scheda prodotto, doc. n. 5 pag. 3, Pt_1 evidenzia che: “ETP Securities [Exchange Trade Products, categoria nella quale rientrano gli ETC e gli ETF, N.d.R.] are complex, structured products involving a significant degree of risk and potential investors should be prepared to sustain a loss of all or part of their investment. It is the responsibility of prospective purchasers to ensure that they have sufficient knowledge, experience and professional advice to make their own legal, financial, tax, regulatory, accounting and other business evaluation of the merits and risks of investing in ETP Securities. In particular, an investment in ETP Securities giving short and/or leveraged exposure to the daily performance of the applicable index is only appropriate for investors that understand the increased risk caused by such features.”
non ha quindi provato di aver fornito al risparmiatore le informazioni relative CP_2 alla natura del servizio di investimento, nonché alle caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato (ETC con leva 3x) e ai rischi propri del medesimo, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento pagina 11 di 15 informate ( artt. 27-28 e 31 Reg ONb 16190/07 e art. 36 co. 2 e 3 reg ONb
20307/2018).
Richiamato quanto sopra esposto in ordine al difetto di prova in ordine alla sussistenza di un rapporto di consulenza e rilevato, pertanto, che le operazioni contestate rientrano nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione ordini ne consegue che la banca era tenuta compiere solo la valutazione di appropriatezza ai sensi degli artt. 42 delibera
CONSOB n. 16190/2007 e 42 delibera CONSOB n. 20307/2018 e non di adeguatezza ai sensi degli artt. 39 e 40 reg. intermediari come sostenuto dal ricorrente, e quindi a verificare sulla base delle informazioni acquisite in sede di profilatura che avesse il Parte_1 livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento il servizio di investimento offerto o richiesto comportava.
La convenuta deduce di avere segnalato quattro operazioni al ricorrente che non superavano il giudizio di appropriatezza sulla base delle informazioni che le sono state rese nei questionari mediante il messaggio di cui al doc. 10 e che per parte sua il ricorrente, dopo aver preso visione dell'avvertimento, ha sempre autorizzato la banca a procedere , doc. 11 e 13 convenuta.
In particolare allega che sono risultati “non appropriati” solo n. 4 ordini di acquisto del titolo Boost Wti Oil 3x lev, e, nel dettaglio, un ordine dell'11 febbraio 2020 (per €
3.219,79) e tre ordini in data 27 febbraio 2020 (per € 3.308,58, per € 14.065,27 e per €
25.903,20), per un totale di circa € 46.000, come dettagliato nell'elenco prodotto nel doc.
11, da cui risulta che il precedente acquisto del titolo risaliva al 3 novembre 2016; che ha confermato gli ordini, dopo aver preso visione del messaggio di non Parte_1 appropriatezza, come si evince dagli estratti del sistema informatico della Banca, i cd. log
(che rappresentano una registrazione sequenziale e cronologica delle operazioni effettuate da un sistema informatico), ove si legge ““flagOperazioneNonAdeguata”, docc. 12 e 13.
Dato atto che parte ricorrente contesta l'idoneità probatoria dei docc. 12 e 13, la stessa rileva fondatamente la sussistenza di una contraddittorietà della difesa della convenuta con riferimento alle motivazioni che l'hanno portata nel 2020 a rilevare la non appropriatezza del titolo “ Boost WTI oil 3xlev” mentre nessuna segnalazione è stata effettuata con riferimento agli acquisti effettuati nel periodo 2015-2016.
Richiamato il quadro degli acquisti di titoli quale emerge dal prospetto prodotto sub doc.
11 dalla convenuta si rileva che la convenuta a pagina 15 della propria comparsa conclusionale sostiene che la ragione del giudizio di inappropriatezza del titolo “si rinviene pagina 12 di 15 nel fatto che l'ultimo acquisto del titolo Boost Wti Oil 3x lev, prima di quelli sopra indicati, risale al novembre 2016, vale a dire ben quattro anni addietro, (v. ancora il doc. 11), periodo durante il quale il Signor aveva effettuato soltanto investimenti in titoli Pt_1 azionari ed obbligazionari di banche italiane, ( v. doc. 8). E, secondo le Linee-Guida dell'Autorità Europea di Vigilanza sui mercati finanziari (ESMA) sul processo di verifica di appropriatezza rivolte alle Autorità di Vigilanza dei Paesi membri (cfr. ESMA/2012/851 del 19 dicembre 2012, punto 18), ha precisato che l'intermediario ai fini della valutazione di appropriatezza, deve tener conto, oltre che dei contenuti dei questionari, anche della pregressa operatività del cliente…. Pertanto, la ha ritenuto che gli acquisti del CP_1 febbraio 2020 non fossero coerenti rispetto alla pregressa operatività del cliente e lo ha correttamente avvisato. Viceversa, gli iniziali investimenti nel titolo (molto intensi nel
2015, come si evince dai rendiconti prodotti sub doc. 9) sono stati ritenuti appropriati sulla base delle informazioni rilasciate dal cliente nella prime profilature, i cui contenuti sono stati riassunti nel paragrafo che precede. Come detto, tale operatività si è improvvisamente interrotta nel 2016, per poi essere ripresa nel febbraio 2020.”
Tale difesa come osservato da parte ricorrente contrasta con l'operatività del ricorrente quale emerge sempre dal doc. 11 della convenuta che prima dell'anno 2015, aveva effettuato unicamente due acquisti del titolo obbligazionario Mediobanca della CP_3 capogruppo della banca resistente che aveva rating S&P “BBB” ed era, pertanto, connotato da rischiosità particolarmente contenuta. Applicando il criterio della valutazione dei precedenti investimenti, tutti gli acquisti del titolo “Boost Wti Oil 3x lev” da parte del sig.
avrebbero dovuto essere qualificati come inappropriati dalla Del resto, nel Pt_1 CP_1
2015 il sig. aveva sicuramente meno esperienza nei mercati finanziari rispetto a Pt_1 quella che aveva nel 2020.
Ritenuto, quindi, di condividere le considerazioni sopra esposte in ordine alla contraddittorietà della difesa della convenuta ne consegue l'accertamento dell'inadempimento da parte della convenuta agli obblighi di cui all'art. 42 reg ONb
16910/07 e art. 42 Reg ONb 20307/2018 per avere omesso la segnalazione della non appropriatezza delle operazioni di acquisto dei titoli sopra indicati.
Con riferimento agli acquisti del titolo effettuati dal ricorrente nel 2020, alla luce delle specifica e tempestiva contestazione di parte ricorrente, note di trattazione scritta 22.9.22, i documenti 10, 12 e 13 convenuta, file pdf indicati da parte convenuta quali “log flag presa visione NON appropriatezza” acquisto 11.2.2020 e 17.2.2020, devono ritenersi pagina 13 di 15 inidonei a provare la segnalazione della non appropriatezza delle 4 operazioni avvenute nel febbraio 2020 e la spunta apposta da sull'opzione “ prendo visione della Parte_1 notifica e desidero procedere con l'ordine”; ne consegue che anche con riferimento a tali operazioni non risulta provato che la convenuta abbia adempiuto agli obblighi di segnalazione della non appropriatezza sulla medesima gravanti.
Consegue a quanto esposto il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni derivanti dall'acquisto di tutti i titoli sopra indicati (periodo 2015-2016 e 2020).
Con riferimento alla domanda di annullamento per errore si rileva che non appare provata la legittimazione passiva della convenuta con riferimento ai titoli emessi da un terzo soggetto e in ogni caso i rilievi di cui sopra rilevano sul piano dell'inadempimento e non della formazione della volontà.
La condotta della banca sopra esposta in violazione delle norme poste a tutela del risparmiatore determina il diritto di al risarcimento del danno da quantificare Parte_1 nell'importo di € 122.821,00 investito nel titolo “BoostWTIoli3Xlev” calcolato detraendo dall'importo complessivo di € 125.836,00 l'importo di € 3.015,00 ottenuto al momento del rimborso del titolo.
Né può ritenersi che nella situazione sussistente all'epoca degli acquisti 2014-2016 ed anche successivamente che all'epoca aveva effettuato solo acquisti di Parte_1 obbligazioni, se correttamente avvisato sia delle caratteristiche del prodotto sia in ordine all'elevato rischio dei prodotti “ Boast Wti oil 3xlev” , avrebbe acquistato tali prodotti ad altissimo rischio destinati, secondo la stessa scheda “ l'offerta di e' dedicata ad Pt_2 investitori sofisticati che includono day trader, stock broker, wealth manager, high frequency trader e gestori di investimenti istituzionali”.
Infine, neppure è ravvisabile un concorso di colpa dell'attore nella verificazione del danno subito ex art. art. 1227, comma 1, cod. civ. Come la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire in punto di violazione degli obblighi informativi da parte degli intermediari, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi, ed il cliente non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile alcun concorso di colpa di quest'ultimo, nella produzione del danno, per non essersi informato "aliunde" della rischiosità dell'acquisto, atteso che lo speciale rapporto di intermediazione implica necessariamente un grado di affidamento nella professionalità dell'intermediario e, dunque, nell'adeguatezza delle informazioni da lui fornite che sarebbe pagina 14 di 15 contraddittorio bilanciare con l'onere dello stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte. (tra le altre Cass. n. 8394 del 27/04/2016)
Infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta alla luce del termine decennale della stessa.
Ne consegue che parte convenuta deve essere condannata a corrispondere a Parte_1
l'importo di € 122.821,00 oltre rivalutazione secondo l'indice medio annuo Istat dei prezzi al consumo dalla data di ritiro del titoli dal mercato 10.3.2020, doc. 6 ricorrente ad oggi, oltre interessi legali da calcolare sulla somma rivalutata annualmente secondo gli indici
Istat dei prezzi al consumo, oltre ai successivi interessi legali dalla sentenza sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo da liquidarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.
Dispone la restituzione alla convenuta che ha provveduto al deposito della documentazione custodita nella cassaforte della cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa: condanna già a corrispondere a Controparte_1 CP_1 CP_1 Parte_1
l'importo di € 122.821,00 oltre rivalutazione secondo l'indice medio annuo Istat dei prezzi al consumo dal 10.3.2020 all'attualità, oltre interessi legali da calcolare sulla somma rivalutata annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre ai successivi interessi legali dalla sentenza sino al saldo; condanna già a corrispondere a Controparte_1 CP_1 CP_1 Parte_1 le spese di lite liquidate in € 14.103,00 oltre contributo unificato, spese generali, oneri e accessori da liquidarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario, rigetta ogni altra domanda. dispone la restituzione alla convenuta che ha provveduto al deposito della documentazione custodita nella cassaforte della cancelleria;
Milano, 21 novembre 2025
La giudice
RO PI
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa RO PI ha pronunciato SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 27539/2021 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Milano Parte_1 C.F._1 20124 – Via Benedetto Marcello n. 48 presso lo Studio dell'avv. Mauro Sandri (C.F.
), che lo rappresenta e difende come da mandato C.F._2
RICORRENTE contro (C.F. e P.IVA Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
), elettivamente domiciliata in Milano 20123 - Piazza Santa Maria delle P.IVA_2 Grazie n. 1 presso lo Studio degli avv.ti Giovanni Campidoglio (C.F.
) ed AN ON (C.F. ) che la C.F._3 C.F._4 rappresentano e difendono come da mandato
RESISTENTE
CONCLUSIONI Parte ricorrente: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione, istanza e domanda reietta: 1) in via istruttoria, disporre l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. del contratto di consulenza in materia di investimenti sottoscritto fra il sig. e Pt_1 CP_2 CP_1
2) nel merito, previo accertamento della mancata stipulazione in forma scritta di un valido contratto di negoziazione e della conseguente nullità di quest'ultimo, nonché degli ordini di acquisto del titolo “Boost Wti Oil 3x lev”, condannare alla ripetizione, CP_1 CP_1 in favore del ricorrente, della somma di € 122.821,88, ovvero quella diversa, maggiore o minore che dovrà determinarsi in corso di causa, oltre interessi legali dalla data dell'investimento al giorno del deposito del ricorso introduttivo (19.06.2021), nonché interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. da quest'ultima data al saldo;
3) in subordine, previo annullamento per errore degli ordini di acquisto del titolo “Boost Wti Oil 3x lev”, condannare alla ripetizione, in favore del ricorrente, CP_1 CP_1 della somma di € 122.821,88, ovvero quella diversa, maggiore o minore che dovrà
pagina 1 di 15 determinarsi in corso di causa, oltre interessi legali dalla data dell'investimento al giorno del deposito del ricorso introduttivo (19.06.2021), nonché interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. da quest'ultima data al saldo;
4) in ulteriore subordine, previo accertamento delle violazioni di legge della convenuta nella fase precontrattuale, nonché degli inadempimenti della medesima rispetto ai propri obblighi contrattuali e legali, condannare al risarcimento del danno, in CP_1 CP_1 favore del ricorrente, da quantificarsi nella somma di € 122.821,88, ovvero quella diversa, maggiore o minore che dovrà determinarsi in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dell'investimento al giorno del deposito del ricorso introduttivo (19.06.2021), nonché interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. da quest'ultima data al saldo.
5) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio in favore del difensore che si dichiara antistatario.
PARTE RESISTENTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione e previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:
in via preliminare di merito,
1. accertare e dichiarare la prescrizione delle domande di annullamento degli ordini e di risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale per i motivi meglio esposti in atti e, comunque, con la migliore statuizione, e, per l'effetto, respingere le medesime;
in via principale,
2. rigettare tutte le domande, eccezioni ed istanze (anche istruttorie) avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per le ragioni esposte in atti ovvero con la migliore statuizione, mandando esente la convenuta da ogni addebito o responsabilità per i fatti per cui è causa;
in via subordinata,
3. nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse dichiarata la nullità del contratto quadro, condannare il Signor a restituire alla convenuta – a titolo di Pt_1 ripetizione dell'indebito e/o di arricchimento senza causa o, comunque, con la miglior statuizione di diritto – i titoli e gli strumenti finanziari oggetto di tutte le negoziazioni avvenute nel periodo di vigenza del contratto quadro ovvero il corrispettivo ottenuto dall'attore al momento del loro trasferimento o della loro vendita, così come a pagare alla le somme tutte dal Signor percepite a titolo di cedole/dividendi sugli strumenti CP_1 Pt_1 (e, alla data del 30/09/2022, pari a complessivi € 136.304,71), da maggiorarsi degli
interessi dal dovuto al saldo, con compensazione integrale o parziale di tale debito restitutorio con l'eventuale e contestato controcredito anche risarcitorio eventualmente liquidato al medesimo ricorrente;
4. ridurre, comunque, le pretese del ricorrente nella misura in cui saranno rigorosamente provate in giudizio, tenuto altresì conto della responsabilità del medesimo nella causazione del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.;
in ogni caso,
5. condannare il ricorrente a rifondere alla convenuta le spese ed i compensi professionali per la difesa nel presente giudizio, oltre agli accessori di legge.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione di prova per testi sulle circostanze dedotte nei seguenti capitoli:
pagina 2 di 15 (h) “vero che il Signor , in data 1° febbraio 2014, ha rilasciato, in mia Parte_1 presenza, le dichiarazioni riportate nel questionario contenuto nelle pagine 2/6, 3/6 e 4/6 del Modulo di apertura del conto corrente e deposito amministrato con questionario MIFID datato 1° febbraio 2014, prodotto sub doc. 18 del fascicolo della convenuta che mi si rammostra”;
(i) “vero che, in mia presenza, il Signor , in data 1° febbraio 2014, Parte_1 all'atto della sottoscrizione del Modulo di apertura del conto corrente e deposito amministrato con questionario MIFID datato 1° febbraio 2014 (prodotto sub doc. 18 del fascicolo della convenuta che mi si rammostra) ha dichiarato di accettare il suddetto Modulo, le Condizioni Generali (ed. 10/2013), nonché le condizioni economiche riportate nel Foglio Informativo di cui al doc. 24 che mi si rammostra, dichiarando altresì di aver ricevuto quest'ultimo prima della sottoscrizione del Modulo”.
Si indica a teste il Signor presso la Banca. Testimone_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 CP_1 chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 122.821,88 previo accertamento della mancata stipulazione in forma scritta di un valido contratto di negoziazione e della conseguente nullità di quest'ultimo, nonché degli ordini di acquisto del titolo “Boost Wti
Oil 3x lev”, o in subordine previo annullamento degli ordini, oaccertamento dell'inadempimento della convenuta agli obblighi informativi.
A sostegno delle domande ha allegato di aver acceso, in data 01.02.14, un Parte_1 conto corrente (n. 100571350943) presso e che nell'ambito di tale rapporto CP_1
l'istituto di credito ha fornito anche un servizio di consulenza in materia di investimenti finanziari.
Ha dedotto che non risulta tra la documentazione in suo possesso il contratto quadro di cui all'art. 23 TUF, né questionari di profilatura del cliente.
Ha allegato che prima del 2015 ha fatto solo acquisti di titoli di rischiosità particolarmente contenuta con rating S&P BBB.
Nel successivo periodo tra maggio 2015 e febbraio 2020 ha invece effettuato una pluralità di acquisti del titolo “Boost Wti Oil 3xlev” per un totale di 200.000 titoli, investendo complessivamente l'importo di € 125.836,88.
Tali acquisti sono avvenuti tramite una pagina internet gestita dalla suddetta banca, priva di misure atte ad impedire che un investitore retail privo di un'effettiva conoscenza del mercato, potesse acquistare il titolo “Boost Wti Oil 3xlev”.
pagina 3 di 15 In data 10.03.2020, il menzionato prodotto finanziario ha cessato le contrattazioni a seguito del venir meno del suo valore, e gli è stato riconosciuto un minino rimborso del suo finanziamento pari ad € 3.015,00.
L'odierno ricorrente ha, quindi, allegato di aver richiesto più volte all'istituto di credito la copia di tutti gli estratti del conto corrente nonchè del conto titoli nonché il pagamento della somma di € 122.985,00 senza riceverne riscontro.
Ha poi avviato procedimento di mediazione, conclusasi negativamente per mancata partecipazione della controparte.
Parte ricorrente ha eccepito la violazione da parte della banca dell'art. 37 Reg. ONb
16190/2007 circa il contenuto dei contratti di investimento, con l'effetto della nullità del contratto di negoziazione titoli, con conseguente diritto al rimborso integrale della somma investita.
La difesa del correntista ha precisato che il prodotto oggetto del giudizio in base alla scheda rilasciata dall'emittente è un “ETC totalmente collateralizzato”, ossia un prodotto finanziario complesso connotato da una complessità di tipo superiore, addirittura, a quella
“molto elevata” e tali tipi di prodotto, come precisato nella Comunicazione ONb
0097996 del 22.12.14, non sono adatti alla clientela al dettaglio.
Ha dedotto la mancata prestazione delle informazioni prescritte dagli art. 27-37 Reg.
ONb n. 16190/07 e 36 Reg. ONb 20307/2018 ed in particolare delle informazioni relative alla natura dell'investimento, alle caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché delle informazioni previste dall'art. 29 reg. ONb 16190/07(lett.
f,g,h,i,l) ed infine di quelle relative alla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela.
Ha, poi, dedotto la violazione da parte della banca resistente degli obblighi di violazione di acquisizione di informazioni sul cliente, per non aver mai correttamente provveduto ad effettuare una sua profilatura in conformità con gli orientamenti ESMA, né gli è mai stato consegnato alcun questionario di profilatura, anche in seguito ad espressa richiesta.
Ha, altresì, dedotto la violazione da parte della banca resistente degli obblighi di diligente compimento dell'incarico prescritti dall'art. 21 TUF e delle raccomandazioni contenute nella comunicazione ONb 0097996 del 22.12.2014 e nelle Opinion dell'Esma 2014.
Ha precisato che la mancata stipulazione in forma scritta del contratto di negoziazione titoli determina la nullità del contratto quadro, con conseguente diritto al rimborso integrale della somma investita per tramite dell'intermediario.
pagina 4 di 15 In particolare, parte ricorrente ha rilevato che la violazione degli obblighi informativi a carico della banca ha ingenerato in lui un errore essenziale circa la natura del titolo che acquistava, non riconoscendone l'elevato rischio, che invece la banca nella sua veste di investitore professionista non poteva non conoscere, continuando, ciò nonostante ad autorizzare reiterati acquisti che, invece, classificava come adeguati al suo profilo di rischio.
Alla luce di quanto esposto parte ricorrente rileva un diretto nesso causale tra l'inadempimento di controparte ed il danno subito che deve quantificarsi nell'intera perdita sostenuta in seguito al delisting del titolo “Boost Wti Oil 3xlev” pari ad € 122.821,88 (tale somma è data dalla differenza tra l'importo di € 125.836,88 complessivamente investito e l'importo di € 3.015,00 pari al rimborso finale).
Depositato ritualmente il ricorso, è stata fissata l'udienza del 22.02.22.
Notificato il ricorso, unitamente al decreto di fissazione di udienza, si è costituita in giudizio contestando le avverse domande e chiedendo, in via CP_2 CP_1 preliminare, di disporre il mutamento del rito ex art. 702 ter, comma 3 c.p.c. e nel merito, il rigetto delle domande.
La Banca resistente ha ricostruito la vicenda dedotta in giudizio, precisando che Pt_1 in data 01.02.20014 ha aperto un rapporto di conto corrente (N. 100571350943), con
[...] annesso deposito di titoli e ha sottoscritto il “modulo di richiesta servizi di investimento e deposito delle disponibiltià liquide e degli strumenti finanziari”, contenente il questionario relativo alla profilatura del cliente e prendendo atto ed accettando le condizioni generali .
Ha contestato di aver mai prestato al correntista alcun servizio di consulenza finanziaria.
Nel corso del rapporto, in base alla normativa vigente, si è occupata di aggiornare la profilatura inziale del cliente con questionari compilati direttamente dal correntista tramite home banking, da cui è emerso un rischio elevato, un alto grado di competenza e di esperienza ed un orizzonte temporale medio-lungo.
La Banca ha precisato che tra il 7 maggio 2015 e il 27 febbraio 2020, ha impartito Pt_1 ordini per € 125.838,88, tramite il servizio di home banking, e la banca si è sempre attenuta alla normativa vigente emanata dalla ONb, che impone all'intermediario l'obbligo di dare seguito alle operazioni disposte dalla clientela, verificando però il livello di esperienza e conoscenza dell'investitore affinchè possa comprendere i rischi dell'operazioni disposte.
Nel caso di specie precisa di aver sempre segnalato al gli ordini c.d. non appropriati, Pt_1
pagina 5 di 15 e che nonostante tali segnalazioni, le operazioni sono sempre state confermate dal correntista.
La Banca resistente ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 1442 c.c. della domanda di annullamento degli ordini di acquisto del titolo, limitatamente a quelli intervenuti tra il 7 e il 26 maggio 2015, stante l'interruzione della prescrizione intervenuta il 27.05.2020 con la ricezione della domanda di mediazione obbligatoria presentata dal Sig.
Pt_1
Ha, altresì, eccepito la prescrizione del credito risarcitorio, stante il decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. per l'importo di € 30.858,60.
Ha contestato, quanto ex adverso dedotto, ed in particolare, di non aver fornito informazioni al correntista sulla natura del servizio di investimento, sulle caratteristiche dello strumento finanziario, nonché sul regime dei costi applicati.
Infatti, ha precisato che il cliente nel modulo di richiesta dei servizi di investimento ha dichiarato di aver ricevuto prima della sottoscrizione il c.d. documento informativo per la clientela, tale documento contiene le informazioni sull'intermediario, sui servizi di investimento prestati, su natura e rischi degli strumenti finanziari, sulla strategia di trasmissione degli ordini e sulla politica di gestione dei conflitti di interessi, anche le condizioni generali (disponibili sul sito della banca e consegnate anch'esse al cliente) riportano una dettagliata descrizione dei servizi prestati e degli obblighi di condotta dell'intermediario. Ha, quindi, ritenuto di aver fornito tutte le informazioni prescritte agli art. 27 e seguenti della delibera ONb n. 16190/2007.
Ha poi precisato, che contrariamente a quanto sostenuto dal sono stati rispettati gli Pt_1 obblighi di profilatura, avendo acquisito all'apertura del rapporto e durante il medesimo tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente.
Ha rilevato che dall'esame del questionario di profilatura, effettuata dall'odierno ricorrente, emerge un profilo con esperienza, conoscenza e competenze necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni sugli investimenti e per valutare i rischi assunti completamente diverso dal profilo descritto in citazione.
Gli investimenti sono stati in linea con il profilo restituito dal questionario compilato dal correntista, infatti le operazioni contestate non rientrano in un'attività di consulenza finanziaria, ma solo in un servizio di ricezione e trasmissione di ordini in cui la banca ha il solo compito di verificare sulla base delle informazioni acquisite in sede di profilatura se il pagina 6 di 15 correntista avesse il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesta comportava.
Le operazioni non appropriate sono state segnalate, ma l'investitore ha voluto dare comunque seguito.
La ha poi eccepito l'inconferenza dell'avverso richiamo alla comunicazione ONb CP_1
n. 0097996 del 22.12.2014, in quanto non ha prestato alcun servizio di consulenza in materia di investimenti, di collocamento di strumenti finanziari, ma solo quello di ricezione e trasmissione di ordini, che non sono oggetto della menzionata comunicazione.
La banca si è poi opposta a qualunque domanda di risarcimento per aver sempre e puntualmente ottemperato ai propri doveri in corso di rapporto, escludendo ogni tipo di responsabilità precontrattuale e contrattuale.
Ha eccepito che parte ricorrente non ha provato il danno risarcibile, né la sua riferibilità causale alle violazioni ex adverso dedotte.
In subordine, la banca ha eccepito il concorso di colpa del ricorrente, in considerazione delle condotte tenute dal ricorrente, anomale per un investitore cauto ed inesperto, che nonostante il progressivo e costante decremento del valore dello strumento finanziario, lo ha mantenuto nel proprio portafoglio, senza mai cessare l'intensa operatività sullo stesso, inoltre, dall'esame dei rendiconti annuali ogni singolo acquisto del titolo è avvenuto ad un net asset value (“NAV”) sempre inferiore a quello della precedente transazione, infine, nonostante il cliente disponesse delle relative informazioni tratte dal portafoglio titoli
(consultabile on line, nella pagina a lui riservata, come pure i rendiconti periodici che gli venivano regolarmente trasmessi) e dalle quotazioni di mercato ha monitorato con negligenza gli esiti degli investimenti.
Istauratosi correttamente il contradditorio, alla prima udienza, parte attrice ha contestato la memoria di costituzione di parte ricorrente, opponendosi al mutamento del rito, stante la natura documentale della controversia, ed ha disconosciuto le firme poste a pagg 5 e 6 del doc. 1, di cui, invece, la banca ha chiesto l'istanza di verificazione.
All'esito dell'udienza, ritenuta la natura non sommaria del procedimento, anche alla luce delle eccezioni formulate dalle parti è stata disposta la conversione del rito e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
In considerazione delle richieste istruttorie veniva ammessa consulenza calligrafica sul documento prodotto sub doc. 18 di parte convenuta già prodotto in copia sub doc. 1.
pagina 7 di 15 Alla successiva udienza, parte attrice rinunciava alla domanda di nullità del contratto quadro del 1.2.2014 depositato sub doc. 1 e riconosceva l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da , rendendo superfluo l'espletamento della perizia. Parte_1
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 3.06.2025 con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda risarcitoria proposta dall'attore è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente si rileva che, benché parte attrice abbia riproposto in sede di precisazione delle conclusioni la domanda di nullità per difetto di forma scritta del contratto quadro del
1 Febbraio 2014 depositato sub doc. 1 e sub doc 18 dalla convenuta, la domanda deve ritenersi rinunciata in accordo con le dichiarazioni rese all'udienza del 12 Marzo 2024 in cui il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di nullità del contratto quadro e di riconoscere l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da nonché dal fatto che la Parte_1 stessa parte ricorrente nella comparsa conclusionale riconosce che la domanda di nullità è stata riproposta nelle conclusioni per un refuso e nessuna argomentazione è stata riproposta a sostegno della suddetta nullità.
Oggetto di contestazione da parte dell'attore, con riferimento alla richiesta di annullamento o, in subordine, sotto il profilo risarcitorio sono gli acquisti effettuati tra il 7 maggio 2015 ed il 27 febbraio 2020, per il tramite della piattaforma aventi ad oggetto lo strumento finanziario Boost Wti Oil 3x lev, per il complessivo importo di € 125.838,88, acquisti specificati nell'atto di citazione e risultanti dai rendiconti periodici, recanti il dettaglio delle singole operazioni e del loro controvalore che la Banca ha reso disponibile al cliente nella pagina del sito a lui riservata, doc. 9 convenuta.
Dalla documentazione versata in atti, docc. 1 e 2 convenuta risulta che in data 1 Febbraio
2014 ha aperto presso un rapporto di conto corrente con Parte_1 CP_2 CP_1 annesso deposito titoli e ha sottoscritto il modulo di richiesta servizi di investimento deposito delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari contenente, tra l'altro, il questionario relativo alla profilatura del cliente, doc.1 convenuta prendendo atto ed accettando le relative condizioni generali che, come attestato in calce al suddetto modulo, sono state consegnate.
pagina 8 di 15 Parte attrice non ha provato, come era suo onere, che le operazioni contestate ineriscono ad un rapporto di consulenza in materia di investimenti a norma dell'art. 1 comma 5 septies tuff, rapporto caratterizzato dalla prestazione di raccomandazioni personalizzate riguardo ad una o più operazioni;
in forza della documentazione prodotta, doc. 1, deve ritenersi che le stesse rientrino nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione ordini effettuato dalla convenuta;
né può ritenersi ammissibile l'ordine di esibizione del contratto di consulenza formulato da parte ricorrente e richiamato in sede di precisazione delle conclusioni, atteso che la banca ne contesta l'esistenza e parte ricorrente non ha dedotto alcun elemento relativo alla sussistenza di tale contratto e/o alle circostanze per le quali non
è in grado di produrlo.
Neppure le comunicazioni prodotte dalla ricorrente sub doc. 2 appaiono idonee approvare che la banca abbia prestato in favore di un'attività di consulenza. Appare Parte_1 pertinente infatti la spiegazione offerta dalla banca che tali comunicazioni non attengono alla verifica preventiva dell'adeguatezza delle operazioni rispetto al profilo di rischio, ma a quella successiva della coerenza della composizione del portafoglio del cliente rispetto al profilo di rischio e all'orizzonte temporale del medesimo. Rileva la banca che il
«documento di adeguatezza » che la banca trasmette con periodicità trimestrale a tutta la clientela che si avvale del servizio di custodia amministrazione dei titoli accessorio al conto corrente e, non solo a quella a cui presta il servizio di consulenza in materia di investimenti ai sensi dell'articolo uno comma 5 septies tuf ,concerne una valutazione postuma del contenuto del portafoglio, onde consentire al cliente stesso, nei casi in cui esso non si allineato col suo profilo di procedere necessari correttivi per ristabilire una corretta diversificazione dei titoli e così una mitigazione dei rischi. Tali documenti sono pertanto inidonei a dimostrare l'esistenza di raccomandazioni personalizzate che la banca avrebbe prestato al ricorrente sulle operazioni da lui autonomamente compiute e gestite da quest'ultimo in regime di ricezione e trasmissione di ordini
Dalla documentazione prodotta, doc. 1 e 2 convenuta, risulta provato che all'apertura del rapporto la banca ha raccolto le informazioni previste dalla normativa all'epoca vigente circa il livello di conoscenza e di esperienza del cliente in materia di investimenti, la situazione finanziaria e patrimoniale e gli obiettivi di investimento. Tra le altre cose Pt_1 ha dichiarato: di avere dimestichezza con quasi ogni servizio strumento finanziario (
[...] tra cui una vasta tipologia di obbligazioni, comprese quelle indicizzate, subordinate e strutturate ETF/ETC, OICR e prodotti finanziari assicurativi); quanto al livello di pagina 9 di 15 conoscenza e di esperienza in ambito finanziario di attribuirsi il voto di 7 su una scala da 1
a 10, di aver effettuato negli ultimi 5 anni molte operazioni (più di quattro l'anno) per un importo complessivo superiore al 50% del patrimonio;
che il suo patrimonio finanziario complessivo composto di liquidità, titoli fondi comuni di investimento e assicurazioni finanziarie è compreso tra euro 100.00 e 300.000 e che intende destinare ai suoi investimento tra 10 e 20.000 all'anno; di essere interessato a investimenti che scadano che possano essere liquidati anche oltre 5 anni e in particolare a quelli connotati da un rischio elevato perseguendo l'obiettivo di massimizzare la remunerazione del capitale e quindi accettando il rischio che in presenza di un andamento sfavorevole dei mercati finanziari possa supportare perdite potenzialmente significative sugli investimenti.
Ciò premesso devono ritenersi infondate le censure del ricorrente relative alla mancata iniziale profilatura del ricorrente che appaiono smentite dal modulo di richiesta dei servizi di investimento al cui interno è riportato il questionario che il cliente ha compilato e sottoscritto fornendo le richieste informazioni sulla conoscenza ed esperienza e strumenti finanziari sulla situazione finanziaria e patrimoniale sugli obiettivi di investimento doc.1 pagina 4.
A mezzo della documentazione prodotta sub 3 e 4 la convenuta allega di aver aggiornato la profilatura iniziale del cliente il cui contenuto sarebbe stato confermato con compilazione da parte del ricorrente accedendo alla propria area riservata di home banking, docc. 5 e 7, profilature che hanno confermato in capo a un rischio elevato e un alto grado Parte_1 di competenza di esperienza e un orizzonte temporale medio lungo.
Parte attrice ha contestato sin dalle note di trattazione del 29.9.22 in sostituzione dell'udienza del 4.10.22 , a seguito della quale sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., che la documentazione sopra indicata costituisca idonea prova degli aggiornamenti della profilatura;
la convenuta ha prodotto solo con la memoria ex art. 183
VI comma c.p.c. n. 3 i doc. 27-34 che allega essere i log relativi agli accessi effettuati dal ricorrente per aggiornate il questionario.
Ciò premesso si rileva che la produzione dei documenti 27-34, come eccepito dall'attore, deve ritenersi tardiva atteso che non può essere qualificata quale produzione a prova contraria incombendo su parte convenuta a fronte delle difese svolte dall'attore offrire la prova dell'aggiornamento della profilatura del cliente effettuata sulla piattaforma di home banking.
pagina 10 di 15 Fondata anche la doglianza del ricorrente secondo cui la non avrebbe fornito al CP_1 cliente le informazioni sulla natura del servizio di investimento e sulle caratteristiche dello strumento finanziario, quale la sua natura altamente speculativa.
La convenuta ha contestato la circostanza rilevando che il ricorrente ha dichiarato nel modulo di richiesta dei servizi di investimento di “avere ricevuto prima della sottoscrizione del modulo, il documento informativo per la clientela, doc. 1 pag 5, pubblicato sul sito della banca e prodotto sub doc. 17; a fronte di tale produzione parte attrice ha contestato che il doc. 17 corrisponda effettivamente al documento informativo per la clientela rilevando che tale informativa è la “ edizione 1/2022” e quindi non poteva essere stata consegnata a al momento della sottoscrizione del contratto quadro avvenuta il 1.2.2014. Parte_1
Il documento 24 prodotto dalla convenuta con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 che rappresenta nelle allegazioni della stessa il documento informativo dell'epoca della stipulazione dell'accordo è contestato da parte ricorrente per non essere sottoscritto e per non essere mai stato consegnato al ricorrente. Rilevata la fondatezza delle eccezioni svolte dal ricorrente si rileva come, in ogni caso, il documento non offre alcuna informazione in relazione allo strumento finanziario oggetto di causa.
Trattasi come si evince dalla scheda informativa redatta dall'emittente, doc. 5 ricorrente di un titolo “ totalmente collaterizzato” che sfrutta un sistema di leva giornaliero 3x. Lo stesso prospetto del titolo, inserito in seguito alla scheda prodotto, doc. n. 5 pag. 3, Pt_1 evidenzia che: “ETP Securities [Exchange Trade Products, categoria nella quale rientrano gli ETC e gli ETF, N.d.R.] are complex, structured products involving a significant degree of risk and potential investors should be prepared to sustain a loss of all or part of their investment. It is the responsibility of prospective purchasers to ensure that they have sufficient knowledge, experience and professional advice to make their own legal, financial, tax, regulatory, accounting and other business evaluation of the merits and risks of investing in ETP Securities. In particular, an investment in ETP Securities giving short and/or leveraged exposure to the daily performance of the applicable index is only appropriate for investors that understand the increased risk caused by such features.”
non ha quindi provato di aver fornito al risparmiatore le informazioni relative CP_2 alla natura del servizio di investimento, nonché alle caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato (ETC con leva 3x) e ai rischi propri del medesimo, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento pagina 11 di 15 informate ( artt. 27-28 e 31 Reg ONb 16190/07 e art. 36 co. 2 e 3 reg ONb
20307/2018).
Richiamato quanto sopra esposto in ordine al difetto di prova in ordine alla sussistenza di un rapporto di consulenza e rilevato, pertanto, che le operazioni contestate rientrano nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione ordini ne consegue che la banca era tenuta compiere solo la valutazione di appropriatezza ai sensi degli artt. 42 delibera
CONSOB n. 16190/2007 e 42 delibera CONSOB n. 20307/2018 e non di adeguatezza ai sensi degli artt. 39 e 40 reg. intermediari come sostenuto dal ricorrente, e quindi a verificare sulla base delle informazioni acquisite in sede di profilatura che avesse il Parte_1 livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento il servizio di investimento offerto o richiesto comportava.
La convenuta deduce di avere segnalato quattro operazioni al ricorrente che non superavano il giudizio di appropriatezza sulla base delle informazioni che le sono state rese nei questionari mediante il messaggio di cui al doc. 10 e che per parte sua il ricorrente, dopo aver preso visione dell'avvertimento, ha sempre autorizzato la banca a procedere , doc. 11 e 13 convenuta.
In particolare allega che sono risultati “non appropriati” solo n. 4 ordini di acquisto del titolo Boost Wti Oil 3x lev, e, nel dettaglio, un ordine dell'11 febbraio 2020 (per €
3.219,79) e tre ordini in data 27 febbraio 2020 (per € 3.308,58, per € 14.065,27 e per €
25.903,20), per un totale di circa € 46.000, come dettagliato nell'elenco prodotto nel doc.
11, da cui risulta che il precedente acquisto del titolo risaliva al 3 novembre 2016; che ha confermato gli ordini, dopo aver preso visione del messaggio di non Parte_1 appropriatezza, come si evince dagli estratti del sistema informatico della Banca, i cd. log
(che rappresentano una registrazione sequenziale e cronologica delle operazioni effettuate da un sistema informatico), ove si legge ““flagOperazioneNonAdeguata”, docc. 12 e 13.
Dato atto che parte ricorrente contesta l'idoneità probatoria dei docc. 12 e 13, la stessa rileva fondatamente la sussistenza di una contraddittorietà della difesa della convenuta con riferimento alle motivazioni che l'hanno portata nel 2020 a rilevare la non appropriatezza del titolo “ Boost WTI oil 3xlev” mentre nessuna segnalazione è stata effettuata con riferimento agli acquisti effettuati nel periodo 2015-2016.
Richiamato il quadro degli acquisti di titoli quale emerge dal prospetto prodotto sub doc.
11 dalla convenuta si rileva che la convenuta a pagina 15 della propria comparsa conclusionale sostiene che la ragione del giudizio di inappropriatezza del titolo “si rinviene pagina 12 di 15 nel fatto che l'ultimo acquisto del titolo Boost Wti Oil 3x lev, prima di quelli sopra indicati, risale al novembre 2016, vale a dire ben quattro anni addietro, (v. ancora il doc. 11), periodo durante il quale il Signor aveva effettuato soltanto investimenti in titoli Pt_1 azionari ed obbligazionari di banche italiane, ( v. doc. 8). E, secondo le Linee-Guida dell'Autorità Europea di Vigilanza sui mercati finanziari (ESMA) sul processo di verifica di appropriatezza rivolte alle Autorità di Vigilanza dei Paesi membri (cfr. ESMA/2012/851 del 19 dicembre 2012, punto 18), ha precisato che l'intermediario ai fini della valutazione di appropriatezza, deve tener conto, oltre che dei contenuti dei questionari, anche della pregressa operatività del cliente…. Pertanto, la ha ritenuto che gli acquisti del CP_1 febbraio 2020 non fossero coerenti rispetto alla pregressa operatività del cliente e lo ha correttamente avvisato. Viceversa, gli iniziali investimenti nel titolo (molto intensi nel
2015, come si evince dai rendiconti prodotti sub doc. 9) sono stati ritenuti appropriati sulla base delle informazioni rilasciate dal cliente nella prime profilature, i cui contenuti sono stati riassunti nel paragrafo che precede. Come detto, tale operatività si è improvvisamente interrotta nel 2016, per poi essere ripresa nel febbraio 2020.”
Tale difesa come osservato da parte ricorrente contrasta con l'operatività del ricorrente quale emerge sempre dal doc. 11 della convenuta che prima dell'anno 2015, aveva effettuato unicamente due acquisti del titolo obbligazionario Mediobanca della CP_3 capogruppo della banca resistente che aveva rating S&P “BBB” ed era, pertanto, connotato da rischiosità particolarmente contenuta. Applicando il criterio della valutazione dei precedenti investimenti, tutti gli acquisti del titolo “Boost Wti Oil 3x lev” da parte del sig.
avrebbero dovuto essere qualificati come inappropriati dalla Del resto, nel Pt_1 CP_1
2015 il sig. aveva sicuramente meno esperienza nei mercati finanziari rispetto a Pt_1 quella che aveva nel 2020.
Ritenuto, quindi, di condividere le considerazioni sopra esposte in ordine alla contraddittorietà della difesa della convenuta ne consegue l'accertamento dell'inadempimento da parte della convenuta agli obblighi di cui all'art. 42 reg ONb
16910/07 e art. 42 Reg ONb 20307/2018 per avere omesso la segnalazione della non appropriatezza delle operazioni di acquisto dei titoli sopra indicati.
Con riferimento agli acquisti del titolo effettuati dal ricorrente nel 2020, alla luce delle specifica e tempestiva contestazione di parte ricorrente, note di trattazione scritta 22.9.22, i documenti 10, 12 e 13 convenuta, file pdf indicati da parte convenuta quali “log flag presa visione NON appropriatezza” acquisto 11.2.2020 e 17.2.2020, devono ritenersi pagina 13 di 15 inidonei a provare la segnalazione della non appropriatezza delle 4 operazioni avvenute nel febbraio 2020 e la spunta apposta da sull'opzione “ prendo visione della Parte_1 notifica e desidero procedere con l'ordine”; ne consegue che anche con riferimento a tali operazioni non risulta provato che la convenuta abbia adempiuto agli obblighi di segnalazione della non appropriatezza sulla medesima gravanti.
Consegue a quanto esposto il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni derivanti dall'acquisto di tutti i titoli sopra indicati (periodo 2015-2016 e 2020).
Con riferimento alla domanda di annullamento per errore si rileva che non appare provata la legittimazione passiva della convenuta con riferimento ai titoli emessi da un terzo soggetto e in ogni caso i rilievi di cui sopra rilevano sul piano dell'inadempimento e non della formazione della volontà.
La condotta della banca sopra esposta in violazione delle norme poste a tutela del risparmiatore determina il diritto di al risarcimento del danno da quantificare Parte_1 nell'importo di € 122.821,00 investito nel titolo “BoostWTIoli3Xlev” calcolato detraendo dall'importo complessivo di € 125.836,00 l'importo di € 3.015,00 ottenuto al momento del rimborso del titolo.
Né può ritenersi che nella situazione sussistente all'epoca degli acquisti 2014-2016 ed anche successivamente che all'epoca aveva effettuato solo acquisti di Parte_1 obbligazioni, se correttamente avvisato sia delle caratteristiche del prodotto sia in ordine all'elevato rischio dei prodotti “ Boast Wti oil 3xlev” , avrebbe acquistato tali prodotti ad altissimo rischio destinati, secondo la stessa scheda “ l'offerta di e' dedicata ad Pt_2 investitori sofisticati che includono day trader, stock broker, wealth manager, high frequency trader e gestori di investimenti istituzionali”.
Infine, neppure è ravvisabile un concorso di colpa dell'attore nella verificazione del danno subito ex art. art. 1227, comma 1, cod. civ. Come la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire in punto di violazione degli obblighi informativi da parte degli intermediari, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi, ed il cliente non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile alcun concorso di colpa di quest'ultimo, nella produzione del danno, per non essersi informato "aliunde" della rischiosità dell'acquisto, atteso che lo speciale rapporto di intermediazione implica necessariamente un grado di affidamento nella professionalità dell'intermediario e, dunque, nell'adeguatezza delle informazioni da lui fornite che sarebbe pagina 14 di 15 contraddittorio bilanciare con l'onere dello stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte. (tra le altre Cass. n. 8394 del 27/04/2016)
Infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta alla luce del termine decennale della stessa.
Ne consegue che parte convenuta deve essere condannata a corrispondere a Parte_1
l'importo di € 122.821,00 oltre rivalutazione secondo l'indice medio annuo Istat dei prezzi al consumo dalla data di ritiro del titoli dal mercato 10.3.2020, doc. 6 ricorrente ad oggi, oltre interessi legali da calcolare sulla somma rivalutata annualmente secondo gli indici
Istat dei prezzi al consumo, oltre ai successivi interessi legali dalla sentenza sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo da liquidarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.
Dispone la restituzione alla convenuta che ha provveduto al deposito della documentazione custodita nella cassaforte della cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa: condanna già a corrispondere a Controparte_1 CP_1 CP_1 Parte_1
l'importo di € 122.821,00 oltre rivalutazione secondo l'indice medio annuo Istat dei prezzi al consumo dal 10.3.2020 all'attualità, oltre interessi legali da calcolare sulla somma rivalutata annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre ai successivi interessi legali dalla sentenza sino al saldo; condanna già a corrispondere a Controparte_1 CP_1 CP_1 Parte_1 le spese di lite liquidate in € 14.103,00 oltre contributo unificato, spese generali, oneri e accessori da liquidarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario, rigetta ogni altra domanda. dispone la restituzione alla convenuta che ha provveduto al deposito della documentazione custodita nella cassaforte della cancelleria;
Milano, 21 novembre 2025
La giudice
RO PI
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