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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 4822/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonio Mungo Presidente
Dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4822/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo – opposizione a precetto, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 23-10-24, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
con Parte_1 sede in Perdifumo (SA) alla Contrada Noce n. 31 (P.IVA ) in P.IVA_1 persona del legale rappresentante sig. , elett.te Parte_1 domiciliato in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 276 presso lo studio dell'avv.
Fabio D'Aniello (C.F. ) PEC C.F._1 Email_1
FAX 081/420711 dal quale è rappresentato e difeso giusto mandato agli atti
Appellante
E (c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall' Avv. GUARINO BIAGIO ( elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliato in VIA ROMA N.20 80055 PORTICI
Appellato e Appellante incidentale
FATTO E DIRITTO
Con atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2 c.p.c.,
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la CP_1 società per sentire Parte_1 accogliere l'opposizione relativa alla procedura di pignoramento presso terzi R.G.E 23985/12, chiedendo in via preliminare la sospensione dell'esecuzione. Con ordinanza del 04.01.14 il G.E. rigettava la sospensione dell'esecuzione e procedeva all'assegnazione del credito, fissando ex art. 616 c.p.c. un termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito.
Avverso la suddetta ordinanza veniva proposto reclamo che, con provvedimento del 18.07.2014, veniva rigettato.
Con atto di citazione del 6/3/14, l'opponente Controparte_1 provvedeva all'introduzione del giudizio di merito.
Con propria comparsa di costituzione e risposta del 28.5.2014 si costituiva la che contestava l'opposizione proposta. Parte_1
Con sentenza n. 6025/19, pubblicata il 12/06/19, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Controparte_1 di accoglieva l'opposizione, Parte_1 dichiarando l'insussistenza del diritto di odierna parte appellante ad agire in executivis in danno della odierna parte appellata, revocava l'ordinanza di assegnazione delle somme emesse dal G.E il 01.01.2014 nel procedimento R.G.E 23895/2012, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
Indi, la società proponeva Parte_1 appello avverso la detta sentenza n. 6025/2019, chiedendo: “dichiarare l'esistenza del diritto di parte appellante ad agire in danno dell'opponente per il recupero del credito scaturente dalla sentenza n.2673/04 del Tribunale di Napoli passata in giudicato e per gli effetti dichiarare salvi ed efficaci dell'Ordinanza di Assegnazione di somme emessa dal G.E. del
Tribunale di Napoli nel procedimento RGE 23985/12”.
Si costituiva la parte appellata, che chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva, altresì, APPELLO INCIDENTALE, deducendo al riguardo:
“l'ingiusta compensazione delle spese di giudizio di primo grado disposta dal Tribunale, laddove per ripetuta e costante giurisprudenza di legittimità, nessuna compensazione delle spese di lite può aversi in caso di integrale accoglimento della domanda (tra le tante v. Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 31288/2019)”.
Il giudizio veniva chiamato, da ultimo, all'udienza del 23.10.2024, nella quale, la causa matura per la decisione, veniva introitata a sentenza con la concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
La gravata sentenza si fonda sulla seguente motivazione: “…il principio in forza del quale non sono riscontrabili i caratteri della definitività e della decisorietà nel decreto emesso all'esito del procedimento di reclamo avverso i provvedimenti del giudice del registro, disciplinato dall'art. 21
92 c.c., trattandosi di decreti che non incidono su posizioni di diritto soggettivo e si risolvono in meri atti di gestione di un pubblico registro a tutela di interessi generali;
donde l'impossibilità di impugnarli col ricorso straordinario per cassazione (cfr. Cass. n. 2757 del 2012; n. 2219 del
2009; n. 5390 del 2005, n. 5390). Pertanto, il difetto dei presupposti della domanda ex art. 2191 c.c. di revoca della cancellazione, in uno alla conseguente erronea emissione del decreto indicato, determina che lazione esecutiva è stata promossa da persona giuridica inesistente.
Invero, deve ritenersi in accordo alla granitica giurisprudenza formatasi in proposito che la cancellazione dal Registro delle imprese della società di persone estingua la persona giuridica, nonostante la sussistenza di rapporti ancora pendenti, in difetto di prova della continuità dell'attività sociale e nonostante l'iscritta cancellazione, senza soluzione di continuità.
Orbene, nella specie una siffatta prova della continuità dell'attività non è stata fornita dalla parte onerata, né è stata, prima ancora, richiesta. Non vi sono elementi per discostarsi dal principio in forza del quale "La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l' estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l' estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall' art. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l' evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l' impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d' inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta" (Cass. civ.
Sez. Unite, Sent., 12.03.2013, n. 6070)”.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c. per come sono stati formulati i suddetti motivi di appello, in quanto non idonei a superare lo scrutinio di cui all'art. 342 c.p.c., come modificato dall'art. 54, comma primo del D.L. n. 83/12 convertito con L. n. 134/12
(ratione temporis applicabile alla presente fattispecie).
Infatti, la parte appellante non ha specificamente censurato e contestato la suddetta motivazione della sentenza appellata, non avendo nulla dedotto in merito alla presunzione di estinzione e alla prova della continuità dell'attività della società appellante, avendo nell'atto di appello soltanto dedotto di aver censurato la “suddetta sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure, ritenendo fondata l'opposizione di controparte secondo cui il decreto del 24.08.2010 del Tribunale di
Salerno, in funzione di giudice del registro, a mezzo del quale era stata disposta la cancellazione della cancellazione dal Registro, era stato reso in forza di ricorso depositato in data 15.7.2010, ovvero allorquando già era maturata la prescrizione decennale del diritto esercitato ex art. 2191 c.c. Inoltre, deduce che “in caso di pendenza di un giudizio in cui è parte
(ed a maggior ragione attrice) la società, qualora sopravvenga l'estinzione della stessa, se il processo non si interrompe ma continua, non potrà mai esservi rinuncia al diritto da parte della società stessa.
Conseguentemente deve ritenersi che, in caso di estinzione della società che sia costituita in giudizio non possa mai ritenersi intervenuta una tacita rinuncia al diritto fatto valere in giudizio nel caso di prosecuzione dello stesso pur ove non venga rappresentata la circostanza dell'estinzione della società. Viceversa, il principio richiamato dal reclamante (appellato) può trovare applicazione nell'ipotesi in cui l'estinzione sia intervenuta prima dell'esercizio dell'azione per il riconoscimento di un diritto della società ormai estinta da parte dei soci e successori dell'ente”.
Ritiene, pertanto, la Corte che la suesposta prospettazione non sia idonea a confutare, specificamente, la ratio decidendi adottata dal primo giudice, non contrapponendosi effettivamente alla concreta motivazione della sentenza impugnata, considerato che l'appellante non ha puntualmente confutato tale ratio.
Soltanto nella memoria di replica depositata ex art. 190 c.p.c.,
l'appellante ha per la prima volta inammissibilmente ex art. 345 c.p.c. dedotto che: “La cancellazione della cancellazione determina una presunzione di continuità della società, che l'appellato non ha adeguatamente confutato. In assenza di elementi probatori contrari, tale presunzione deve essere considerata prevalente”.
Pertanto, nel caso di specie non deve nella presente sede esaminarsi la questione relativa alla prova contraria rispetto alla presunzione derivante dalla cancellazione della società o dalla cancellazione della cancellazione della stessa.
Dunque, deve concludersi per l'inammissibilità dell'appello, in quanto all'evidenza inidoneo a confutare il fondamento logico – giuridico dell'argomentazione posta a base della decisione sul punto. Anche l'appello incidentale proposto dalla parte appellata deve ritenersi inammissibile ex articolo 342 c.p.c., in quanto la stessa non ha specificamente censurato la motivazione della gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti sulla base della “sussistenza di orientamenti diversi - di cui pure si è dato atto - sulla questione dirimente”.
Infine, in tema di regolamentazione delle spese di lite del presente grado, esse devono essere dichiarate integralmente compensare fra le parti, stante la reciproca soccombenza in relazione rispettivamente all'appello principale e all'appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza appellata n. 6025/19 pronunciata dal Tribunale di Napoli, proposto da nei Parte_1 confronti di con atto di citazione notificato nonché Controparte_1 sull'appello incidentale proposto da quest'ultimo, così provvede:
• dichiara inammissibili l'appello principale e l'appello incidentale;
• dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
115/02 nei riguardi della parte appellante principale e della parte appellante incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio del 19-2-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Antonio Mungo)
Ruolo Generale n. 4822/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonio Mungo Presidente
Dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4822/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo – opposizione a precetto, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 23-10-24, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
con Parte_1 sede in Perdifumo (SA) alla Contrada Noce n. 31 (P.IVA ) in P.IVA_1 persona del legale rappresentante sig. , elett.te Parte_1 domiciliato in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 276 presso lo studio dell'avv.
Fabio D'Aniello (C.F. ) PEC C.F._1 Email_1
FAX 081/420711 dal quale è rappresentato e difeso giusto mandato agli atti
Appellante
E (c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall' Avv. GUARINO BIAGIO ( elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliato in VIA ROMA N.20 80055 PORTICI
Appellato e Appellante incidentale
FATTO E DIRITTO
Con atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2 c.p.c.,
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la CP_1 società per sentire Parte_1 accogliere l'opposizione relativa alla procedura di pignoramento presso terzi R.G.E 23985/12, chiedendo in via preliminare la sospensione dell'esecuzione. Con ordinanza del 04.01.14 il G.E. rigettava la sospensione dell'esecuzione e procedeva all'assegnazione del credito, fissando ex art. 616 c.p.c. un termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito.
Avverso la suddetta ordinanza veniva proposto reclamo che, con provvedimento del 18.07.2014, veniva rigettato.
Con atto di citazione del 6/3/14, l'opponente Controparte_1 provvedeva all'introduzione del giudizio di merito.
Con propria comparsa di costituzione e risposta del 28.5.2014 si costituiva la che contestava l'opposizione proposta. Parte_1
Con sentenza n. 6025/19, pubblicata il 12/06/19, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Controparte_1 di accoglieva l'opposizione, Parte_1 dichiarando l'insussistenza del diritto di odierna parte appellante ad agire in executivis in danno della odierna parte appellata, revocava l'ordinanza di assegnazione delle somme emesse dal G.E il 01.01.2014 nel procedimento R.G.E 23895/2012, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
Indi, la società proponeva Parte_1 appello avverso la detta sentenza n. 6025/2019, chiedendo: “dichiarare l'esistenza del diritto di parte appellante ad agire in danno dell'opponente per il recupero del credito scaturente dalla sentenza n.2673/04 del Tribunale di Napoli passata in giudicato e per gli effetti dichiarare salvi ed efficaci dell'Ordinanza di Assegnazione di somme emessa dal G.E. del
Tribunale di Napoli nel procedimento RGE 23985/12”.
Si costituiva la parte appellata, che chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva, altresì, APPELLO INCIDENTALE, deducendo al riguardo:
“l'ingiusta compensazione delle spese di giudizio di primo grado disposta dal Tribunale, laddove per ripetuta e costante giurisprudenza di legittimità, nessuna compensazione delle spese di lite può aversi in caso di integrale accoglimento della domanda (tra le tante v. Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 31288/2019)”.
Il giudizio veniva chiamato, da ultimo, all'udienza del 23.10.2024, nella quale, la causa matura per la decisione, veniva introitata a sentenza con la concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
La gravata sentenza si fonda sulla seguente motivazione: “…il principio in forza del quale non sono riscontrabili i caratteri della definitività e della decisorietà nel decreto emesso all'esito del procedimento di reclamo avverso i provvedimenti del giudice del registro, disciplinato dall'art. 21
92 c.c., trattandosi di decreti che non incidono su posizioni di diritto soggettivo e si risolvono in meri atti di gestione di un pubblico registro a tutela di interessi generali;
donde l'impossibilità di impugnarli col ricorso straordinario per cassazione (cfr. Cass. n. 2757 del 2012; n. 2219 del
2009; n. 5390 del 2005, n. 5390). Pertanto, il difetto dei presupposti della domanda ex art. 2191 c.c. di revoca della cancellazione, in uno alla conseguente erronea emissione del decreto indicato, determina che lazione esecutiva è stata promossa da persona giuridica inesistente.
Invero, deve ritenersi in accordo alla granitica giurisprudenza formatasi in proposito che la cancellazione dal Registro delle imprese della società di persone estingua la persona giuridica, nonostante la sussistenza di rapporti ancora pendenti, in difetto di prova della continuità dell'attività sociale e nonostante l'iscritta cancellazione, senza soluzione di continuità.
Orbene, nella specie una siffatta prova della continuità dell'attività non è stata fornita dalla parte onerata, né è stata, prima ancora, richiesta. Non vi sono elementi per discostarsi dal principio in forza del quale "La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l' estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l' estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall' art. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l' evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l' impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d' inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta" (Cass. civ.
Sez. Unite, Sent., 12.03.2013, n. 6070)”.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c. per come sono stati formulati i suddetti motivi di appello, in quanto non idonei a superare lo scrutinio di cui all'art. 342 c.p.c., come modificato dall'art. 54, comma primo del D.L. n. 83/12 convertito con L. n. 134/12
(ratione temporis applicabile alla presente fattispecie).
Infatti, la parte appellante non ha specificamente censurato e contestato la suddetta motivazione della sentenza appellata, non avendo nulla dedotto in merito alla presunzione di estinzione e alla prova della continuità dell'attività della società appellante, avendo nell'atto di appello soltanto dedotto di aver censurato la “suddetta sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure, ritenendo fondata l'opposizione di controparte secondo cui il decreto del 24.08.2010 del Tribunale di
Salerno, in funzione di giudice del registro, a mezzo del quale era stata disposta la cancellazione della cancellazione dal Registro, era stato reso in forza di ricorso depositato in data 15.7.2010, ovvero allorquando già era maturata la prescrizione decennale del diritto esercitato ex art. 2191 c.c. Inoltre, deduce che “in caso di pendenza di un giudizio in cui è parte
(ed a maggior ragione attrice) la società, qualora sopravvenga l'estinzione della stessa, se il processo non si interrompe ma continua, non potrà mai esservi rinuncia al diritto da parte della società stessa.
Conseguentemente deve ritenersi che, in caso di estinzione della società che sia costituita in giudizio non possa mai ritenersi intervenuta una tacita rinuncia al diritto fatto valere in giudizio nel caso di prosecuzione dello stesso pur ove non venga rappresentata la circostanza dell'estinzione della società. Viceversa, il principio richiamato dal reclamante (appellato) può trovare applicazione nell'ipotesi in cui l'estinzione sia intervenuta prima dell'esercizio dell'azione per il riconoscimento di un diritto della società ormai estinta da parte dei soci e successori dell'ente”.
Ritiene, pertanto, la Corte che la suesposta prospettazione non sia idonea a confutare, specificamente, la ratio decidendi adottata dal primo giudice, non contrapponendosi effettivamente alla concreta motivazione della sentenza impugnata, considerato che l'appellante non ha puntualmente confutato tale ratio.
Soltanto nella memoria di replica depositata ex art. 190 c.p.c.,
l'appellante ha per la prima volta inammissibilmente ex art. 345 c.p.c. dedotto che: “La cancellazione della cancellazione determina una presunzione di continuità della società, che l'appellato non ha adeguatamente confutato. In assenza di elementi probatori contrari, tale presunzione deve essere considerata prevalente”.
Pertanto, nel caso di specie non deve nella presente sede esaminarsi la questione relativa alla prova contraria rispetto alla presunzione derivante dalla cancellazione della società o dalla cancellazione della cancellazione della stessa.
Dunque, deve concludersi per l'inammissibilità dell'appello, in quanto all'evidenza inidoneo a confutare il fondamento logico – giuridico dell'argomentazione posta a base della decisione sul punto. Anche l'appello incidentale proposto dalla parte appellata deve ritenersi inammissibile ex articolo 342 c.p.c., in quanto la stessa non ha specificamente censurato la motivazione della gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti sulla base della “sussistenza di orientamenti diversi - di cui pure si è dato atto - sulla questione dirimente”.
Infine, in tema di regolamentazione delle spese di lite del presente grado, esse devono essere dichiarate integralmente compensare fra le parti, stante la reciproca soccombenza in relazione rispettivamente all'appello principale e all'appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza appellata n. 6025/19 pronunciata dal Tribunale di Napoli, proposto da nei Parte_1 confronti di con atto di citazione notificato nonché Controparte_1 sull'appello incidentale proposto da quest'ultimo, così provvede:
• dichiara inammissibili l'appello principale e l'appello incidentale;
• dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
115/02 nei riguardi della parte appellante principale e della parte appellante incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio del 19-2-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Antonio Mungo)