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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 07/03/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2941/2023 degli Affari Contenzioni
Civili promossa da:
(c.f. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Fantini ed elettivamente domiciliato in Chivasso, Via
Italia n.1;
OPPONENTE contro
in persona l.r.p.t. (c.f. e per Controparte_1 P.IVA_1 essa, quale procuratrice, in persona l.r.p.t. (c.f. Controparte_2
), con sede legale in Milano (MI) alla Via V. Betteloni n. 2, P.IVA_2 iscritta con numero 35870.5 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia, e per essa quale procuratore, Controparte_2 con sede legale in Mondovì (CN) alla Via Torino 10/B, in persona dell'Amministratore Delegato , giusta procura speciale per CP_3 atto del Notaio Dott. del 29/12/2021, rep. 8043, Persona_1 racc. 5322, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Federici del Foro della Spezia, con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 874/2023 del Tribunale di
Ivrea.
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
in via preliminare a fronte dei motivi in fatto ed in diritto di cui sopra sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, se richiesta in quanto l'opposizione è documentale. nel merito accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di credito vantato dalla e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo Controparte_1
Pag. 1 a 5 e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto;
- con il favore delle spese e compensi del giudizio, rimborso forfettario, oltre IVA e CPA”.
Parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via principale, nel merito, rigettare
l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 874/2023, R.G. n. 1693/2023 emesso in data19/07/2023 dal Tribunale di Ivrea;
In via subordinata, condannare, in ogni caso, il sig. al pagamento in favore Parte_1 della società e per essa quale procuratore Controparte_1
della diversa, maggiore o minore somma che Controparte_2 risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
MOTIVI DI DECISIONE
§ e per essa, quale procuratrice, Controparte_1 Controparte_2
ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Ivrea decreto ingiuntivo n.
[...]
874/2023 emesso in data 19.07.2023 nei confronti di per il Parte_1 pagamento della somma capitale di € 15.866,58, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione di quote residue di finanziamento.
A sostegno della domanda monitoria, la società ricorrente, cessionaria di crediti in blocco, ha allegato il contratto di finanziamento sottoscritto dal debitore con la creditrice originaria e l'estratto conto ex art. 50 TUB indicante le rate scadute, insieme ai documenti comprovanti la cessione
(cfr. doc.ti 01-09 della produzione monitoria).
Con atto di citazione notificato in data 03.10.2023, ha Parte_1 proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo deducendo l'estinzione del diritto di credito per intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
In particolare, l'opponente ha eccepito che il termine di prescrizione, nell'ambito di un finanziamento risalente al 2006, sarebbe iniziato a decorrere dal giorno 08.08.2007, ossia a far data dalla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, e sarebbe maturato con il decorso di dieci anni senza il compimento di atti interruttivi.
Su queste basi, ha chiesto l'accoglimento integrale Parte_1 dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
costituitasi ritualmente in giudizio con comparsa Controparte_1 del 18.12.2023, ha contestato le argomentazioni avversarie e ne ha chiesto il rigetto, sostenendo che il termine di prescrizione sarebbe iniziato a decorrere al momento della scadenza dell'ultima rata di finanziamento
Pag. 2 a 5 (11.12.2011) e avrebbe subito un'interruzione al momento dell'invio della diffida del 04.11.2014.
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. l'opponente ha contestato di non aver mai ricevuto l'atto interruttivo, rilevando come la raccomandata prodotta dalla opposta riportasse la dicitura “sconosciuto”.
Denegata l'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed
è venuta a decisione senza istruttoria orale, in quanto documentale.
§ Sulla prescrizione del credito azionato in via monitoria.
L'eccezione di prescrizione del credito è fondata atteso che – a prescindere dalla concreta fissazione del dies a quo del termine prescrizionale nel giorno 08.08.2007 secondo la versione dell'opponente oppure nel giorno 11.12.2011 in base alla tesi della parte opposta – si reputa provato nel giudizio il decorso di dieci anni sino alla proposizione della domanda giudiziale (cfr. data di deposito del decreto ingiuntivo,
23.05.2023) senza che siano stati compiuti validi atti interruttivi della prescrizione da parte della convenuta.
In base all'art. 2943, ultimo comma, c.c., la prescrizione può essere interrotta, tra gli altri, da qualsiasi atto che valga a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 1219 c.c.
Nel nostro caso, l'atto invocato dalla creditrice opposta a sostegno della propria posizione (cfr. doc. 3) appare astrattamente idoneo ai fini interruttivi, contenendo tutti gli elementi che caratterizzano l'intimazione al debitore (vale a dire, ricostruzione del rapporto e indicazione dell'importo, termine per l'adempimento, conseguenze del mancato pagamento).
Quanto invece alla prova della sua ricezione da parte del destinatario, secondo la giurisprudenza di legittimità il mittente può avvalersi della presunzione di ricezione dell'atto di costituzione in mora (sulla sola base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale e in mancanza dell'avviso di ricevimento) sempre che il destinatario non contesti di non aver ricevuto alcunché. In tal caso, il mittente sarà onerato della prova dell'effettivo ricevimento (cfr. Cass., n. 6725/2018 e n.
10849/2006).
Pag. 3 a 5 Più di recente la Suprema Corte, Sez. Lavoro, con sentenza n. 2283/2024 ha dato continuità a questo indirizzo, già rafforzato dalla sentenza n.
31845/2022, che “argomentando anche da Cass., Sez. Un., n. 10012 del
2021, ha osservato come anche in relazione ai casi in cui il procedimento di notificazione è, per legge, integrato (e completato) con l'invio di una comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, si è progressivamente affermato il principio di diritto per cui l'esito dello stesso va sempre documentato ai fini della verifica della regolarità della notificazione e -per quanto più rileva ai fini della problematica qui in esame- si è ritenuto che tale documentazione debba essere sempre fornita dal mittente, esclusivamente mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, fatta salva l'ipotesi che la mancata produzione sia adeguatamente giustificata e/o sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata. In difetto, il giudice di merito non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., solo sulla base della prova dell'invio della raccomandata”.
L'applicazione di tale principio al caso di specie porta a concludere che, a fronte della esplicita contestazione di di aver ricevuto l'atto Parte_1 di costituzione in mora della la convenuta non sia Controparte_1 riuscita a provare di aver interrotto la prescrizione non avendo prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento dell'atto di costituzione in mora spedito al debitore (né un suo atto equipollente).
Invero, anzitutto non è stato prodotto, neppure in forma di duplicato,
l'avviso di ricevimento della raccomandata.
In secondo luogo, tale avviso non può ritenersi integrato dal documento
“ricevuta di recapito” prodotto dalla convenuta come doc. 3 atteso che il medesimo reca l'annotazione “assente I° passaggio data 18.11.14 ore 10.40” che risulta del tutto in contraddizione con la dicitura (precedentemente apposta dall'agente postale) “18.11.14 ore 10.35 sconosciuto” che risulta riportata sul fronte della busta in corrispondenza dell'indirizzo del destinatario.
Si noti, in particolare, che lo stato di destinatario sconosciuto presuppone una irreperibilità assoluta, che impedisce al portalettere di completare il
Pag. 4 a 5 recapito all'indirizzo indicato (quest'ultimo non essendo tenuto, peraltro, a effettuare ulteriori ricerche, a differenza dell'ufficiale giudiziario).
Per tutto quanto sopra espresso e considerato, risultando decorso il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., l'eccezione estintiva deve ritenersi provata per cui il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
§ Le spese di lite.
Le spese dell'intero giudizio sono poste a carico della opposta in applicazione del principio di soccombenza.
La liquazione del compenso è compiuta per fasi, in conformità ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e facendo riferimento ai valori stabiliti dalla tabella parametri forensi allegata al decreto ministeriale n. 147/22 per i giudizi avanti al Tribunale (scaglione tariffario compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, della difficoltà e del valore dell'affare, applicati i valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria e il valore minimo per la fase istruttoria (attesa la natura documentale della vertenza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado rubricata al n. 2941/2023 degli Affari Contenziosi Civili, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 874/2023 emesso in data 19.07.2023 dal Tribunale di Ivrea;
2) condanna la parte opposta al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, che si liquidano in € 4.237,00, € 145,50 per contributo e marca, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Ivrea, 06.03.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 5 a 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2941/2023 degli Affari Contenzioni
Civili promossa da:
(c.f. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Fantini ed elettivamente domiciliato in Chivasso, Via
Italia n.1;
OPPONENTE contro
in persona l.r.p.t. (c.f. e per Controparte_1 P.IVA_1 essa, quale procuratrice, in persona l.r.p.t. (c.f. Controparte_2
), con sede legale in Milano (MI) alla Via V. Betteloni n. 2, P.IVA_2 iscritta con numero 35870.5 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia, e per essa quale procuratore, Controparte_2 con sede legale in Mondovì (CN) alla Via Torino 10/B, in persona dell'Amministratore Delegato , giusta procura speciale per CP_3 atto del Notaio Dott. del 29/12/2021, rep. 8043, Persona_1 racc. 5322, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Federici del Foro della Spezia, con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 874/2023 del Tribunale di
Ivrea.
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
in via preliminare a fronte dei motivi in fatto ed in diritto di cui sopra sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, se richiesta in quanto l'opposizione è documentale. nel merito accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di credito vantato dalla e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo Controparte_1
Pag. 1 a 5 e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto;
- con il favore delle spese e compensi del giudizio, rimborso forfettario, oltre IVA e CPA”.
Parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via principale, nel merito, rigettare
l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 874/2023, R.G. n. 1693/2023 emesso in data19/07/2023 dal Tribunale di Ivrea;
In via subordinata, condannare, in ogni caso, il sig. al pagamento in favore Parte_1 della società e per essa quale procuratore Controparte_1
della diversa, maggiore o minore somma che Controparte_2 risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
MOTIVI DI DECISIONE
§ e per essa, quale procuratrice, Controparte_1 Controparte_2
ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Ivrea decreto ingiuntivo n.
[...]
874/2023 emesso in data 19.07.2023 nei confronti di per il Parte_1 pagamento della somma capitale di € 15.866,58, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione di quote residue di finanziamento.
A sostegno della domanda monitoria, la società ricorrente, cessionaria di crediti in blocco, ha allegato il contratto di finanziamento sottoscritto dal debitore con la creditrice originaria e l'estratto conto ex art. 50 TUB indicante le rate scadute, insieme ai documenti comprovanti la cessione
(cfr. doc.ti 01-09 della produzione monitoria).
Con atto di citazione notificato in data 03.10.2023, ha Parte_1 proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo deducendo l'estinzione del diritto di credito per intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
In particolare, l'opponente ha eccepito che il termine di prescrizione, nell'ambito di un finanziamento risalente al 2006, sarebbe iniziato a decorrere dal giorno 08.08.2007, ossia a far data dalla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, e sarebbe maturato con il decorso di dieci anni senza il compimento di atti interruttivi.
Su queste basi, ha chiesto l'accoglimento integrale Parte_1 dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
costituitasi ritualmente in giudizio con comparsa Controparte_1 del 18.12.2023, ha contestato le argomentazioni avversarie e ne ha chiesto il rigetto, sostenendo che il termine di prescrizione sarebbe iniziato a decorrere al momento della scadenza dell'ultima rata di finanziamento
Pag. 2 a 5 (11.12.2011) e avrebbe subito un'interruzione al momento dell'invio della diffida del 04.11.2014.
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. l'opponente ha contestato di non aver mai ricevuto l'atto interruttivo, rilevando come la raccomandata prodotta dalla opposta riportasse la dicitura “sconosciuto”.
Denegata l'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed
è venuta a decisione senza istruttoria orale, in quanto documentale.
§ Sulla prescrizione del credito azionato in via monitoria.
L'eccezione di prescrizione del credito è fondata atteso che – a prescindere dalla concreta fissazione del dies a quo del termine prescrizionale nel giorno 08.08.2007 secondo la versione dell'opponente oppure nel giorno 11.12.2011 in base alla tesi della parte opposta – si reputa provato nel giudizio il decorso di dieci anni sino alla proposizione della domanda giudiziale (cfr. data di deposito del decreto ingiuntivo,
23.05.2023) senza che siano stati compiuti validi atti interruttivi della prescrizione da parte della convenuta.
In base all'art. 2943, ultimo comma, c.c., la prescrizione può essere interrotta, tra gli altri, da qualsiasi atto che valga a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 1219 c.c.
Nel nostro caso, l'atto invocato dalla creditrice opposta a sostegno della propria posizione (cfr. doc. 3) appare astrattamente idoneo ai fini interruttivi, contenendo tutti gli elementi che caratterizzano l'intimazione al debitore (vale a dire, ricostruzione del rapporto e indicazione dell'importo, termine per l'adempimento, conseguenze del mancato pagamento).
Quanto invece alla prova della sua ricezione da parte del destinatario, secondo la giurisprudenza di legittimità il mittente può avvalersi della presunzione di ricezione dell'atto di costituzione in mora (sulla sola base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale e in mancanza dell'avviso di ricevimento) sempre che il destinatario non contesti di non aver ricevuto alcunché. In tal caso, il mittente sarà onerato della prova dell'effettivo ricevimento (cfr. Cass., n. 6725/2018 e n.
10849/2006).
Pag. 3 a 5 Più di recente la Suprema Corte, Sez. Lavoro, con sentenza n. 2283/2024 ha dato continuità a questo indirizzo, già rafforzato dalla sentenza n.
31845/2022, che “argomentando anche da Cass., Sez. Un., n. 10012 del
2021, ha osservato come anche in relazione ai casi in cui il procedimento di notificazione è, per legge, integrato (e completato) con l'invio di una comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, si è progressivamente affermato il principio di diritto per cui l'esito dello stesso va sempre documentato ai fini della verifica della regolarità della notificazione e -per quanto più rileva ai fini della problematica qui in esame- si è ritenuto che tale documentazione debba essere sempre fornita dal mittente, esclusivamente mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, fatta salva l'ipotesi che la mancata produzione sia adeguatamente giustificata e/o sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata. In difetto, il giudice di merito non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., solo sulla base della prova dell'invio della raccomandata”.
L'applicazione di tale principio al caso di specie porta a concludere che, a fronte della esplicita contestazione di di aver ricevuto l'atto Parte_1 di costituzione in mora della la convenuta non sia Controparte_1 riuscita a provare di aver interrotto la prescrizione non avendo prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento dell'atto di costituzione in mora spedito al debitore (né un suo atto equipollente).
Invero, anzitutto non è stato prodotto, neppure in forma di duplicato,
l'avviso di ricevimento della raccomandata.
In secondo luogo, tale avviso non può ritenersi integrato dal documento
“ricevuta di recapito” prodotto dalla convenuta come doc. 3 atteso che il medesimo reca l'annotazione “assente I° passaggio data 18.11.14 ore 10.40” che risulta del tutto in contraddizione con la dicitura (precedentemente apposta dall'agente postale) “18.11.14 ore 10.35 sconosciuto” che risulta riportata sul fronte della busta in corrispondenza dell'indirizzo del destinatario.
Si noti, in particolare, che lo stato di destinatario sconosciuto presuppone una irreperibilità assoluta, che impedisce al portalettere di completare il
Pag. 4 a 5 recapito all'indirizzo indicato (quest'ultimo non essendo tenuto, peraltro, a effettuare ulteriori ricerche, a differenza dell'ufficiale giudiziario).
Per tutto quanto sopra espresso e considerato, risultando decorso il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., l'eccezione estintiva deve ritenersi provata per cui il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
§ Le spese di lite.
Le spese dell'intero giudizio sono poste a carico della opposta in applicazione del principio di soccombenza.
La liquazione del compenso è compiuta per fasi, in conformità ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e facendo riferimento ai valori stabiliti dalla tabella parametri forensi allegata al decreto ministeriale n. 147/22 per i giudizi avanti al Tribunale (scaglione tariffario compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, della difficoltà e del valore dell'affare, applicati i valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria e il valore minimo per la fase istruttoria (attesa la natura documentale della vertenza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado rubricata al n. 2941/2023 degli Affari Contenziosi Civili, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 874/2023 emesso in data 19.07.2023 dal Tribunale di Ivrea;
2) condanna la parte opposta al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, che si liquidano in € 4.237,00, € 145,50 per contributo e marca, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Ivrea, 06.03.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 5 a 5