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Sentenza 15 giugno 2024
Sentenza 15 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/06/2024, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1298 del Ruolo Generale Affari
Civili dell'anno 2023 tra
L'avv. Liberato Mazzola, c.f. , C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Rapicano
( ) giusta procura come in atti ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio legale MC Legal
Mazzola Carrelle sito in Sorrento, al C.so Italia, n. CP_1
261;
ATTORE contro la sig.ra , c.f. , rapp.ta e CP_2 C.F._3
difesa dall'avv. Stefano Arnone, giusta procura in atti e con lo stesso elett.te dom.ta in S. Agnello alla Via Angri n.5;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO Con atto di citazione regolarmente notificato in data 24.02.2023,
l'avv. Liberato Mazzola conveniva innanzi al Tribunale di Torre
Annunziata la Sig.ra al fine di sentire accogliere le CP_2
seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, senza inversione dell'onus probandi: Nel merito, a. In via principale, accertare e dichiarare
l'esistenza del credito dell'Avv. Liberato Mazzola nei confronti della Sig.ra nata a [...], il CP_2
07.11.1972, , per l'attività professionale CodiceFiscale_4
stragiudiziale consistita nell'attività di consulenza, stesura e formalizzazione del preliminare di compravendita, nonché della consulenza relativa all'atto definitivo di trasferimento, espletata con la dovuta diligenza qualificata, ai sensi dell'art. 1176, comma
2, c.c., per la compravendita del bene immobile sito in Massa
Lubrense (NA), al Corso Sant'Agata, n° 61/L, identificato al NCEU del detto Comune al Foglio 4, p.lla 1001, sub. 13, cat. C/1, cl. 8, cons. 40 mq, sup. 42 mq., Rendita € 1.446,08; b. Sempre in via principale, per effetto dell'accertamento di cui sopra, condannare la Sig.ra nata a [...], il [...], CP_2
, al pagamento nei confronti dell'Avv. CodiceFiscale_4
Liberato Mazzola della somma di € 6.309,90, a titolo di compenso professionale per l'attività di assistenza stragiudiziale espletata, oltre interessi moratori, con decorrenza dalla costituzione in mora del 07.09.2022 e sino all'effettivo soddisfo, o in subordine alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, sempre oltre interessi moratori con decorrenza dalla costituzione in mora del
07.09.2022 e sino all'effettivo soddisfo;
c. In ogni caso, con condanna della convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa del presente giudizio, da determinarsi ai valori medi del
D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., in favore del procuratore che ne ha fatto anticipo, in rigida applicazione del principio di soccombenza, applicando l'ulteriore maggiorazione del compenso, nella misura pari al 30%, così come prevista ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis,
D.M. 2014, n. 55, modificato dal D.M. 08 marzo 2018, n. 37”.
A sostegno di tali richieste l'attore deduceva di avere ricevuto incarico dalla convenuta di essere assistita stragiudizialmente nell'attività necessaria al perfezionamento dell'acquisto di un locale commerciale in Massa Lubrense, Loc. S. Agata e che, per il tramite del Sig. , germano del venditore Sig. Persona_1 Per_2
, tra fine dicembre 2021 e inizio gennaio 2022, veniva
[...]
fissato il primo appuntamento presso il suo studio legale, nel quale essa convenuta esponeva di voler procedere alla CP_2
stipula del preliminare, richiedendo al professionista ogni delucidazione in ordine alla documentazione necessaria per il buon esito della compravendita.
Deduceva ancora l'attore che, acquisita la documentazione necessaria, predisponeva una bozza di compromesso che trasmetteva alle parti;
che, in seguito, provvedutosi alle necessarie integrazioni e modifiche, si addiveniva dapprima alla sottoscrizione del preliminare e, successivamente, con ulteriore attività di consulenza ed assistenza del medesimo Avv. Liberato Mazzola, il giorno 25/7/2022, alla stipula dell'atto di definitivo trasferimento presso lo studio del notaio in Massa Lubrense. Persona_3
Deduceva ancora l'attore che, nonostante il corretto e diligente adempimento, dimostrato per tabulas, della prestazione professionale svolta nel comune interesse delle parti, la convenuta ometteva di adempiere all'obbligazione di CP_2
pagamento assunta e ciò in palese contrasto con il dettato di cui all'art. 1475 c.c. e con quanto previsto nell'art. 8 del contratto preliminare (“le spese del presente atto e dell'atto notarile sono tutte a carico di parte acquirente”); deduceva, altresì, che il credito vantato era stabilito in base ai criteri di cui all'art. 2233 c.c. ed ai parametri di cui al D.M. 55/2014.
Si costituiva la convenuta, concludendo come segue: "voglia: A) rigettare le avverse domande siccome infondate in fatto ed in diritto;
B) condannare l'attore al pagamento di spese e compensi del presente giudizio in applicazione del principio della soccombenza. Con espressa riserva di precisare e modificare le domande e le eccezioni, di articolare i mezzi istruttori e di produrre nuovi documenti nei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. anche in base al comportamento processuale assunto dall'attore.”
A sostegno della propria tesi, la sig.ra eccepiva che alcun CP_2
incarico professionale aveva conferito all'avv. Mazzola, essendo stata invece assistita, nell'intero iter della vendita, dal proprio commercialista dott. Eccepiva, inoltre, Controparte_3
l'irrilevanza ed inoperatività alla fattispecie in esame del dettato di cui all'art. 1475 c.c. e della pattuizione contenuta nell'art. 8 del contratto preliminare, ritenendo che le spese richieste dall'attore non rientrassero in quelle necessarie per la conclusione del contratto definitivo. All'uopo deduceva che per giurisprudenza consolidata le
“spese accessorie” che la norma pone a carico del compratore fossero tutte quelle necessarie per la conclusione del contratto e che, pertanto, l'onere gravante sul compratore venisse meno quando
è palese la non necessità della spesa rispetto ai fini ed al contenuto dell'atto posto in essere. Deduceva, quindi, che le spese necessarie per la conclusione della vendita fossero soltanto quelle in stretto rapporto di causalità, efficienza e strumentalità con la vendita medesima, con la conseguente esclusione da tale novero delle spese per cui risulti mancante un rapporto causale anche con riguardo alla evidente inutilità o anche alla esorbitanza di tali spese. In particolare, in ordine alla redazione del contratto preliminare, evidenziava come gli ermellini abbiano ritenuto che: “le "spese accessorie" della vendita, che l'art. 1475 c.c. pone a carico del compratore, sono quelle necessarie alla conclusione del contratto, non anche quelle relative ad attività prodromiche che non siano in rapporto di strumentalità e causalità rispetto a tale conclusione, sicché la spesa di redazione di un preliminare da parte di un professionista resta a carico del venditore che ne abbia conferito
l'incarico” (Cass. civ. n. 8886/2014).
Anche in ordine alla previsione contrattuale di cui all'art. 8 del preliminare di vendita, richiamava la medesima pronuncia della
Suprema Corte, la quale nel valutare “se possono le attività di redazione di un contratto preliminare di compravendita e di consulenza per un contratto di compravendita, eseguite da un professionista su esclusivo incarico del venditore, essere considerate necessarie ai sensi e per gli effetti dell'art. 1475 c.c.”, ha avuto modo di chiarire che “la Corte di appello altoatesina - con motivazione logica ed adeguata - ha ritenuto che la clausola contestata si riferisse solo alle spese future discendenti dall'esecuzione del contratto preliminare e non riguardasse spese extra relative ad altri esborsi (quali quelli dovuti per la redazione preventiva del testo del contratto che era stata conferita al ricorrente dal promittente venditore), non ponendo la contestata clausola di cui al n. 8 un esplicito riferimento ad essi e non essendo gli stessi in rapporto di causalità diretta con la stipula del preliminare”.
Rilevava poi l'infondatezza dell'avversa pretesa anche circa il
“quantum debeatur”, ritenendola ingiustificata ed eccessiva.
Concessi i termini di ex art. 183, comma 6, c.p.c., depositate ritualmente dalle parti le proprie memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuta la causa di natura documentale, il Giudice rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza resa all'esito dell'udienza cartolare del 18.03.2024, introitava la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui di seguito.
Preliminarmente, la domanda va dichiarata procedibile, avendo l'attore dato prova di aver esperito la procedura di negoziazione assistita.
Risulta altresì provato, e del resto non contestato da parte della convenuta, che l'attore abbia redatto il contratto preliminare di vendita ed abbia contribuito alla stipula del definitivo, esaminando la bozza dell'atto inviatagli dal notaio scelto dalla convenuta ed apportando alla stessa alcune correzioni, come risultante da email prodotta in atti.
Risulta invece contestata la circostanza del conferimento dell'incarico in ordine alla suddetta attività svolta dall'attore. Ed invero la convenuta non riconosce di aver conferito incarico al professionista, ritenendo di essersi affidata esclusivamente all'assistenza del proprio commercialista dott. Controparte_3
A tal proposito va evidenziato che, effettivamente, come rappresentato dall'attore, l'incarico di redigere il preliminare per cui
è causa e di prestare assistenza per la suddetta vendita è stato conferito in maniera esplicita solo dal sig. , Persona_1
germano del promittente venditore. L'avv. Mazzola sostiene che si debba ritenere un conferimento implicito del mandato anche da parte della convenuta;
ed invero, non essendo richiesta la prova scritta, tale conferimento deriverebbe dal comportamento assunto dalla convenuta che si recava presso il suo studio in occasione della sottoscrizione del preliminare e in quell'occasione gli sottoponeva alcuni quesiti ai quali il professionista dava risposta. Il professionista poneva altresì l'accento sulla circostanza che la redazione del preliminare rispondeva soprattutto ad esigenze della promittente acquirente, avendo quest' ultima bisogno di tempo per perfezionare la pratica del contratto di mutuo relativa all'acquisto dell'immobile. Pertanto, secondo la prospettazione attorea, deve ritenersi che il mandato gli fosse stato conferito implicitamente anche dalla convenuta, per facta concludentia, anche in ragione dell'utilità che quest'ultima avrebbe tratto dalla sua stipula.
Tuttavia, tale ricostruzione non convince questo giudice. Ed invero sebbene sia possibile che la prova del conferimento dell'incarico ad un professionista possa essere fornita oralmente ed anche tramite presunzioni, non necessitando la prova scritta, non appare nel caso di specie che gli elementi forniti da parte attorea siano tali da dimostrare la volontà della convenuta di conferirgli preciso mandato.
Tanto premesso, va però evidenziato che, come risulta in atti, con la sottoscrizione del contratto preliminare di vendita, la convenuta all'art. 8 dello stesso si sia impegnata nel senso che “le spese del presente atto e dell'atto notarile sono tutte a carico di parte acquirente”. Tale espressione, inequivoca, pone tutte le spese di redazione del preliminare e di assistenza al definitivo interamente a carico della convenuta.
La previsione pattizia esclude l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1475 c.c.
L'art. 1475 c.c., infatti, stabilendo che le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente, detta una norma che è suppletiva, poiché la sua operatività è subordinata alla mancanza di esplicita pattuizione diversa, che nel caso di specie sussiste.
Non soccorre alla convenuta neppure il riferimento alla richiamata sentenza della Suprema Corte n. 59 del 2008, in quanto, nel caso ad essa sottoposto, la convenzione pattizia apposta al preliminare prevedeva che: “tutte le spese, imposte e diritti che derivano dal presente atto vengono sopportate dalla parte promittente acquirente”. E pertanto correttamente la Suprema Corte ha ritenuto che potessero essere accollate al promittente acquirente le sole spese successive all'atto e non quelle di redazione dell'atto stesso, per le quali nulla era previsto.
Per quanto attiene alla quantificazione delle spettanze, questo giudice ritiene che la richiesta di parte attorea vada rideterminata come appresso.
È orientamento prevalente della S.C., condiviso da questo giudicante, ritenere che in materia di liquidazione degli onorari il
Giudice può disattendere la nota depositata dal legale.
Occorre premettere che, come ha sottolineato ripetutamente la
Suprema Corte, "in materia di prestazione d'opera intellettuale, il diritto del professionista ad un giusto compenso ex art. 2233 c.c., ricollegandosi alle regole fondamentali scaturenti dalla Carta
Costituzionale e dai principi generali dell'ordinamento, costituisce un principio regolatore della materia o, in altri termini, una regola essenziale e fondamentale della disciplina giuridica del rapporto"
(Cass. Civ. sez. II 24.09.1994 n. 7858). Tuttavia, il Giudice ha l'obbligo di valutare le singole prestazioni e sindacare, nel particolare, la congruità degli importi di cui si chiede il riconoscimento, tenendo conto delle tariffe professionali vigenti e della tipologia delle prestazioni dedotte in controversia. Tanto premesso, questo giudice ritiene congruo, tenendo conto del valore dell'affare e di quanto provato dall'attore in ordine all'attività svolta, di non particolare complessità, liquidare a favore dello stesso la somma di € 2.268,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario, come per legge.
Va, pertanto, accolta la domanda nei limiti di cui sopra e per,
l'effetto, la sig.ra va condannata a pagare la somma CP_2
di € 2.268,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario, come per legge.
Per il principio di soccombenza la convenuta va condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Immacolata Cesarano, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dall'Avv.
Mazzola Liberato contro la sig.ra così provvede: CP_2
-Accoglie la domanda e condanna la sig.ra a pagare CP_2
all'Avv. Liberato Mazzocca la somma di € 2.268,00 a titolo di compenso professionale per l'attività svolta, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario, come per legge.
- Condanna altresì la sig.ra al pagamento delle spese CP_2
del presente procedimento liquidate in complessivi € 1.500,00, per compensi, oltre € 264,00 per spese, oltre iva e cpa, nonché il rimborso forfettario al 15%.
Così deciso in Torre Annunziata, lì 15.06.2024
Il GOP
Dott.ssa Immacolata Cesarano