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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/01/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1252/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott. Francesco Distefano Consigliere dott.SS Cristina Giannelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1252/2024 promoSS da:
(C.F./P.IVA , con il patrocinio dell'avv. SABBIONI PAOLO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. ROSSI MASSIMO
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 869/2024 pubblicata il
11/03/2024; materia: appalto di opere pubbliche.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, premeSS ogni neceSSria declaratoria del caso e di legge, richiamato ogni altro argomento, tesi e istanza, anche probatoria, contenuti negli scritti di primo grado, non accolti dal Tribunale e da aversi qui per riportati e ritrascritti, in riforma della sentenza n. 869/2024 del Tribunale di Monza:
In via preliminare: respingere le eccezioni di controparte di inammissibilità dell'appello del in Parte_1 riferimento ai tutti i motivi di impugnazione;
pagina 1 di 13 Nel merito: Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.869/2023 emeSS dal Tribunale di Monza Sezione Civile, Giudice TT. Greco nell'ambito del giudizio N.R.G. 781/2021, depositata in cancelleria in data 7.03.2024, notificata il 18.08.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, previo accertamento dell'infondatezza delle pretese avversarie revocare e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo n. 3878 del 17.11.2020 emesso dal Tribunale di Monza, siccome infondato in fatto e in diritto;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio In via istruttoria
-si chiede che venga disposta una CTU volta alla verifica della correttezza dei calcoli effettuati dal relativamente alle detrazioni operate sulle fatture anche in base al numero di Parte_1 addetti effettivamente utilizzati per il servizio (dato che non ha come riferimento il numero complessivo degli addetti dichiarati, ma che deve rispondere alla loro effettiva assegnazione ai servizi da rendersi nell'ambito del contratto di servizio, come da Offerta Economica presentata in sede di gara;
che non svolgano quindi attività di tipo generale per l'impresa, in luogo dei servizi sul territorio) a partire da aprile 2017, risultante inferiore rispetto a quello previsto dal contratto;
-si chiede che venga ordinata l'esibizione dei libri contabili relativi all'appalto e i registri relativi alle presenze del personale addetto esclusivamente all'appalto a partire da aprile 2017 (trattandosi di contestazioni relative a detto periodo).
Ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie in quanto generiche ed indeterminate.
Qualora dovessero essere ammessi i capitoli nn. 1,2,3 articolati da controparte, anche nella comparsa di costituzione in appello si chiede che vengano ammessi, altresì, i seguenti capitoli a prova contraria:
1) Vero che, in sede di procedura di gara, è stato presentato il documento “Servizio di raccolta, trasporto rifiuti urbani e pulizia della rete stradale - Giustificazioni dell'importo offerto”, che mi si rammostra (doc. n.34), nel quale, alla voce “Spese generali” (1.229.800,00 €/anno) erano inclusi i costi per personale amministrativo di cantiere – complessive 6 unità, per complessivi 301.864,96
€/anno - nonché gli oneri di gestione dell'officina meccanica (personale ed attrezzature) - per 337.327,72 €/anno ? 2) Vero che, nel medesimo documento di cui al punto 1 era stato presentato un prospetto riepilogativo che, rispetto alla Base d'asta, riportava le seguenti voci: Costi complessivi 1 Spese generali 2 Utili di gestione Totale costi operativi 4 Mezzi 5 Personale 3 Forniture (sacchi e contenitori) – noli
(attrezzature) 6 Smaltimenti 8 Servizi aggiuntivi? 3) Vero che, tra le 164 unità di lavoro riportate nell'elenco (doc.11 fascicolo dell'opposta) allegato alla pec del 21.8.2018, risultano indicati n°20 addetti assegnati a funzioni di carattere generale
(guardiania, officina, direzione di cantiere/ Coordinatori, funzioni di ufficio) ai righi 4, 11, 18, 34, 36,
39, 43, 44, 53, 66, 73, 75, 97, 110, 133, 138, 156, 157, 158, 163? Si indica a teste l'Arch. , Dirigente del Settore Ambiente del . Testimone_1 Parte_1
Qualora dovessero essere ammessi i capitoli nn. 4 e 5 articolati da controparte, si chiede che vengano ammessi, altresì, i seguenti capitoli a prova contraria.
4) Vero che il prospetto che è stato inoltrato a a seguito di sua richiesta, che mi si rammostra CP_1
(doc.37 e n. 7 ctp), consiste in un "estratto conto" che è da intendersi come la "fotografia della
pagina 2 di 13 situazione nella contabilità del dei documenti aperti (cioè non oggetto di pagamenti Parte_1
o di rettifiche) alla data 31/12/2021?
5) Vero che tale prospetto corrisponde esclusivamente alla situazione delle registrazioni contabili?
6) Vero che un prospetto di tale genere viene richiesto ogni anno dall'Impresa al , ai Parte_1 fini del controllo da parte dei Revisori dei Conti dell'Impresa del Bilancio della Società e, CP_1 pertanto, i documenti riferiti al periodo dal 2008 al 2020 erano già elencati nei precedenti estratti conto annuali inoltrati dal nostro all'Impresa? Pt_1
7) Vero che la si limita a fornire l'elenco delle partite contabili registrate, ma Controparte_2 omettendo di entrare nel merito delle somme dovute o meno ai fornitori, che rimane di competenza del
Settore Ambiente?
8) Vero che, rispetto alla situazione estratto conto al 31/12/2021, la situazione ad Controparte_1 oggi (doc. n. 37) è la medesima, tranne che per due fatture pagate nel 2022? Si indica a teste la TT. dell'Ufficio Ragioneria del Comune di Monza”. Testimone_2
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello del in quanto proposto Parte_1 in violazione dell'art. 342 c.p.c. come meglio precisato nella comparsa di costituzione e risposta con riferimento a ciascun motivo proposto dal;
Parte_1 nel merito: respingere l'appello proposto dal in quanto infondato e confermare la Parte_1 sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi professionali. In via istruttoria: occorrendo, si chiede di ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero ho redatto il prospetto che mi si rammostra (sub doc.20 del fascicolo monitorio – doc. 1 fascicolo dell'opposta) di cui confermo il contenuto e la paternità;
2) Vero che nella colonna denominata “Trattenute ulteriori non comprese nella determina del 16/06/2017 e non sub judice (escl.Iva)” del prospetto di cui al precedente capitolo di prova (doc.20) ho inserito le somme oggetto delle trattenute operate dal sui pagamenti delle fatture di Parte_1 cui alle prime due colonne del medesimo prospetto denominate “Data fattura” e “Nr. Fattura”; 3) Vero che a far data dall'1.3.2018 n.164 unità di lavoro hanno prestato attività per il servizio di raccolta, trasporto rifiuti urbani e pulizia della rete stradale del oggetto del Parte_1 contratto di appalto che mi si rammostra (doc. 1 fascicolo monitorio sub doc.1 fascicolo dell'opposta) come da prospetto che pure mi si rammostra (doc.11 fascicolo dell'opposta) allegato alla pec del 21.8.2018.
Si indicano a testimoni: sui capitoli 1 e 2: dottor domiciliato presso Testimone_3 Controparte_1 sul capitolo 3: dottor domiciliato presso Testimone_4 Controparte_1
*
Per quanto occorrer poSS, in rapporto al prospetto allegato alla pec del 14.3.2022 (sub all.7 fascicolo opposizione) si chiede ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze:
4) Vero che il prospetto allegato alla pec inviata alla società di revisione dal CP_3 Parte_1 in data 14.3.2022 che mi si rammostra (doc.7 fascicolo opposta) è stato da me predisposto sulla
[...] base delle risultanze contabili del alla data del 31.12.2021; Parte_1 5) Vero che nelle colonne denominate “Differenza saldo imponibile” e “Note” del prospetto di cui al precedente capitolo di prova è indicato rispettivamente l'ammontare trattenuto dal Parte_1
pagina 3 di 13 sui pagamenti delle fatture di cui alla prima colonna del medesimo prospetto a partire dalla fattura n.
430-31/03/2013 sino alla n. 77/MZ – 30/11/2017 inclusa e i motivi delle trattenute operate.
Si indica a teste sui capitoli 4-5: TT.SS , domiciliata presso il Testimone_5 Parte_1
[...] Ci si oppone all'accoglimento delle istanze istruttorie formulate dal sia a prova Parte_1 diretta che a prova contraria, in quanto inammissibili”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 869/2024 pubblicata l'11.3.2024, il Tribunale di Monza, decidendo sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3878/2020 promoSS dal (d'ora in poi, per brevità, ) Parte_1 Pt_1 contro (d'ora in poi, per brevità, ), ha respinto Controparte_1 CP_1
l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore di per € 659.548,75 iva CP_1 esclusa, pari all'importo residuo (scorporato l'importo di € 1.609.078,12 già oggetto di altro contenzioso inter partes, ora pendente in CaSSzione) portato dalle fatture emesse da nel CP_1
periodo giugno 2018 – agosto 2019 per il servizio di raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani e pulizia della rete stradale eseguito in forza del contratto d'appalto pubblico del 22.10.2009, oggetto di successiva transazione in data 20.1.2015.
Tale importo era stato trattenuto dal Comune a titolo di “minori costi” sostenuti da “per minori CP_1 prestazioni” rese in relazione a “mezzi, personale, forniture e servizi” (cfr. pagg. 7, 8 e 9 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
In particolare, il Comune -ritenuto che l'appaltatore avesse continuato, anche a seguito della sottoscrizione della scrittura privata di transazione del 20.1.2015, ad adempiere irregolarmente al contratto inter partes, avendo omesso di rinnovare tutti i mezzi utilizzati ed impiegando sul territorio minor personale dedicato rispetto a quello promesso in sede di offerta, oltre a fornire minori prestazioni
(mancata fornitura “Pakmat”), sostenendo così minori costi in termini di mezzi, personale e forniture- ha iniziato a decurtare dalle fatture mensili emesse da per il servizio di cui al contratto, a CP_1 partire dal mese di aprile 2017, “rateizzandola” con una detrazione mensile di € 123.775,24 oltre IVA , la complessiva somma di € 3.341.931,53 asseritamente non dovuta per “minori costi” sostenuti dall'appaltatore dal mese di gennaio 2015 al mese di marzo 2017 (v. contestazione del 26.6.2017: doc.
13 , nonché, a partire dal mese di settembre 2018, a trattenere le somme mensili aggiuntive Pt_1
precisate nella contestazione del 7.9.2018 (doc. 17 , a titolo di ulteriori minori costi Pt_1
pagina 4 di 13 asseritamente sostenuti dall'appaltatore a causa dell'ulteriore riduzione del personale dedicato presente sul territorio a partire dal mese di gennaio 2018.
Per quanto riguarda, nello specifico, le fatture azionate da nel presente giudizio, il ha CP_1 Pt_1 detratto, con riferimento alla fattura n. 582 del 31.7.19 e alla fattura n. 644 del 31.8.19, l'importo di €
123.775,24 ciascuna sulla scorta della contestazione sopra citata del 26.6.17 (doc. 13 cit.) e, con riferimento a tutte e 15 le fatture azionate, il complessivo importo di € 411.998,39 di cui all'ulteriore contestazione del 7.9.18 (doc. 17 cit.).
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha ritenuto illegittime le decurtazioni operate dal Pt_1
sulla scorta di due argomentazioni: i) il contratto pubblico inter partes costituiva un contratto di appalto
“a corpo” “con corrispettivo fisso collegato all'adempimento dei servizi di cui allo stesso contratto”, con la conseguenza che il committente non avrebbe potuto eccepire inadempimenti diversi dall'omesso o dal parziale espletamento dei servizi, mentre il nel caso di specie non contestava che il Pt_1 servizio oggetto dell'appalto fosse stato effettivamente, tempestivamente e integralmente eseguito, ma si limitava ad eccepire l'inesatto adempimento di “obbligazioni di tipo strumentale” che non avevano avuto ripercussioni sul raggiungimento del risultato;
ii) le condotte inadempienti contestate dal Pt_1
opponente coincidevano con quelle fatte oggetto del contenzioso precedentemente instauratosi tra le parti, che era sfociato nella sentenza di questa Corte d'Appello n. 1151/2023, la quale aveva condivisibilmente ritenuto che dette condotte fossero state definitivamente superate, anche per il
“futuro”, dalla scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 20.1.2015: “con la clausola n. 20.1.2015, il si impegnava ad accettare la presente proposta a titolo di integrale risarcimento a Parte_1
stralcio e transazione di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso lamentati per i fatti di cui al procedimento penale sopraindicato”. Precisava inoltre con la clausola n. 4 che “nulla avrà più che a pretendere per il paSSto e per il futuro con riferimento alle richieste di risarcimento dei danni
(doc. 1) e delle inadempienze contrattuali ( doc.2)” e inoltre si impegnava a rinunciare “a qualsivoglia azione volta ad ottenere l'annullamento del contratto ovvero la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 135 del DLGS 163/06” Osservando che: “Da simili impegni assunti in sede di accordo transattivo, si desume che le pretese fatte valere dal attesa la loro identità con quelle già Pt_1
contestate e oggetto della scrittura privata, debbano ritenersi estinte per intervenuta transazione tra le parti. Appare dunque strumentale la contestazione sollevata in questa sede dal dal momento Pt_1 che, a fronte della riduzione del canone annuo di €1.200.00 offerto dall' in via Controparte_1
transattiva, il si impegnava a non pretendere più nulla per quanto oggetto di transazione, né Pt_1 pagina 5 di 13 per il paSSto né per il futuro, impegno, questo, che viene però qui disatteso” (così la sentenza n.
1151/2023 di questa Corte d'appello di Milano, richiamata dalla sentenza qui impugnata a pag. 7).
2. L'appello del Pt_1
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Monza, contestando entrambe le argomentazioni Parte_2
spese dal giudice di primo grado.
2.1. Con il primo motivo di appello il afferma che il Tribunale avrebbe errato a ritenere, Pt_1
richiamando la sentenza n. 1151 del 2023 della Corte d'appello sopra citata, che la transazione del
20.1.2015 riguardasse anche le future condotte inadempienti di posto che la scrittura in parola CP_1
espreSSmente limitava il suo ambito di applicazione ai danni e agli inadempimenti di cui all'1) e all'all. 2) della scrittura steSS, che quantificavano le penali contrattualmente dovute da fino al CP_1
18.12.2014. Inoltre, doveva considerarsi che “un accordo transattivo ben può disporre le conseguenze derivanti dalla non corretta esecuzione di un contratto per il paSSto, mentre se volesse disporre anche per il futuro dovrebbe contenere clausole modificative del contratto in essere, ciò che non è esplicitato in alcuna parte dell'Accordo” e che peraltro, “trattandosi di contratto per l'esecuzione di un appalto pubblico, le modificazioni contrattuali (rectius: varianti) sarebbero dovute intervenire nei casi e con le forme stabilite dal contratto (cfr. in particolare art. 6 del Contratto e artt. 58 e 63 del capitolato) e dall'ordinamento (art. 114 d.lgs. 163/2006)”. Inoltre, la circostanza per cui la tabella contenuta nell'all.
2) alla scrittura privata contiene un “canone pagato in eccesso” cumulato sino al 18.12.2014 quantificato in € 5.937.014,91 e un canone in eccesso futuro (“insorgente 4 anni prossimi”) quantificato in ulteriori € 5.909.979,83, mentre la riduzione complessiva del canone prevista dalla scrittura 20.1.2015 ammonta a soli complessivi € 4.800.000 sino alla scadenza naturale del contratto
(ovvero sino al mese di ottobre 2018), induce anch'eSS a ritenere che le parti abbiano inteso “coprire”, con la predetta riduzione, soltanto il periodo pregresso, trascorso sino al dicembre 2014.
2.2. Con il secondo motivo di appello, il contesta la seconda argomentazione utilizzata dal Pt_1
Tribunale nella sentenza impugnata, e cioè che il contratto fosse “a corpo” e non rilevassero dunque i quantitativi di personale e mezzi utilizzati, senza che l'asserito minore impiego e gli asseriti minori costi abbiano inciso sul risultato della prestazione pattuita, sottolineando che “a) l'aggiudicazione in favore della era avvenuta sulla base di un capitolato che entrava nel dettaglio della CP_1
neceSSria dotazione di personale (cfr. art. 18 del Capitolato, che stabiliva in 164 le unità di personale da impiegare sul territorio di;
b) l'offerta della in sede di gara stabiliva i mezzi che Pt_1 CP_1 pagina 6 di 13 sarebbero stati utilizzati per il servizio sul territorio comunale (cfr. la relazione comunale dell'11.11.2014) e questo comportava la riduzione del corrispettivo della prestazione per quanto eseguito con minore impegno di mezzi e personale.”
L'appellante ha dunque chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, il decreto ingiuntivo opposto venga revocato ovvero, in subordine, che venga ritenuta legittima quanto meno la decurtazione di €
411.998,39 di cui alla contestazione del 7.9.2018 (doc. 17 cit.), trattandosi di trattenuta motivata da un'ulteriore riduzione del personale impiegato, non contemplata nei documenti allegati alla scrittura privata del 20.1.2016.
3. La difesa di CP_1
L'appellata si è costituita, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, in ogni caso,
l'infondatezza dei motivi in esso svolti, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado in ogni sua parte, evidenziando, tra l'altro, che “il diritto a operare trattenute (art.11 contratto di appalto) così come il diritto ad applicare delle penali (art.10 contratto di appalto e art. 9 del capitolato speciale) sono contrattualmente previsti in presenza di presupposti che nulla hanno a che vedere con i minori costi sostenuti dall'appaltatore (cfr. pagg.8, 9 e 10 capitolato)” e, con riferimento alle contestazioni del circa l'ulteriore diminuzione del personale impiegato (doc. 17 cit.), che “quanto affermato dal Pt_1 in punto di minori costi di personale nel 2018 rispetto all'Offerta di gara non corrisponde al Pt_1 vero come risulta dal prospetto inviato dall' al il 21.8.2018 (cfr. Controparte_1 Parte_1
all.11 fascicolo opposizione) dal quale emerge che nell'espletamento del servizio di raccolta e di trasporto rifiuti urbani e pulizia della rete stradale del l' aveva impiegato Pt_1 Controparte_1
164 unità”.
*
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
4. Decisione
Deve anzi tutto confermarsi, in questa sede, il giudizio già espresso dal consigliere istruttore in merito alla superfluità delle prove orali non ammesse in primo grado e ribadite dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni. Va inoltre precisato che, come emergerà dalle argomentazioni di seguito esplicitate, la CTU contabile richiesta da appellante risulta del tutto irrilevante al fine del decidere.
Nel merito l'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
pagina 7 di 13 Va chiarito che è pacifico in causa (oltre che documentato) il fatto che le fatture azionate da CP_1
con il decreto ingiuntivo opposto corrispondono esattamente al corrispettivo pattuito in contratto per il servizio appaltato a come modificato dalla scrittura privata di transazione in data 20.1.2015. CP_1
Va, ancora, preliminarmente chiarito che il non contesta in questa sede – così come non ha Pt_1 contestato nell'ambito dell'altro giudizio inter partes tuttora pendente in CaSSzione- i risultati conseguiti da nell'esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto (raccolta e trasporto rifiuti CP_1
urbani; pulizia delle strade), limitandosi ad eccepire il mancato acquisto da parte di di nuovi CP_1 mezzi (previsto dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto) e l'impiego di minor personale, rispetto a quello previsto nell' “offerta” allegata al contratto, adibito ai servizi operativi di raccolta e trasporto rifiuti. In particolare, con riferimento al personale, il pur riconoscendo il rispetto del numero Pt_1 di 164 addetti previsto dall'art. 19 del CSA, lamenta però che: i) fino al tutto il 2017 avrebbe CP_1
continuato ad adibire al servizio operativo sul territorio soltanto 152 operai in luogo dei 158 che avrebbe promesso in sede di offerta mediante un documento – “Rel.1 – Descrizione tecnica dei servizi”
(documento che però non risulta prodotto in atti, risultando invece in atti, sub doc. 34 prodotto dal con la memoria n. 3), un documento proveniente da denominato “Giustificazioni Pt_1 CP_1 dell'importo offerto”, contenente il solo riferimento al fatto che nella voce “spese generali” sono ricompresi i costi del personale amministrativo di cantiere e del personale dell'officina meccanica); ii)
a partire dal mese di gennaio 2018 sempre fermo restando il numero complessivo garantito di CP_1
164, avrebbe adibito al servizio operativo sul territorio un numero di dipendenti compreso tra i 143 e il
147 in luogo dei 158 asseritamente promessi.
Va, ancora, chiarito che il in riferimento a dette eccezioni di inesatto inadempimento, non ha Pt_1
formulato domande risarcitorie, né ha applicato o chiesto di poter applicare penali (l'art. 9 del CSA prevede che il in presenza di determinate tipologie di inesatti adempimenti, poSS applicare le Pt_1
penali là specificate, prevedendo altresì che le penali poSSno essere decurtate direttamente in sede di pagamento dei corrispettivi dovuti a , ma ha operato, quantificandola unilateralmente e sulla CP_1
scorta di conteggi mai esplicitati, una riduzione dei compensi mensili spettanti a a causa dei CP_1
“minori costi” sostenuti dall'appaltatore nell'impiego di mezzi e personale.
Ciò detto, è evidente che la pretesa riduzione dei compensi unilateralmente applicata dal sulle Pt_1
fatture oggetto di decreto ingiuntivo opposto non può ritenersi legittima.
Le detrazioni sono infatti prive di fondamento per due – fondamentali ed assorbenti – ordini di ragioni.
Atteso che, come detto, le decurtazioni per cui è causa corrispondono ai i) “minori costi” in termini di pagina 8 di 13 mezzi, personale e forniture di cui alla contestazione in data 26.6.2017 (doc. 13 cit.) quanto alle fatture azionate 582 del 31.7.2019 e 644 del 31.8.2019 e agli ii) ulteriori “minori costi” in termini di minor personale impiegato di cui alla contestazione in data 7.9.2018 (doc. 17 cit.) quanto a tutte e 15 le fatture azionate (così l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del pag. 12), la Corte Pt_1
osserva quanto segue.
A) Il contratto di appalto inter partes in nessuna sua disposizione autorizza il Comune committente, in caso di mancato rispetto da parte dell'appaltatore degli impegni assunti in materia di personale CP_1 con l'art. 18, comma 1, del CSA1 e in materia di rinnovamenti dei mezzi con l'art. 19, comma 1, del
CSA2 a ridurre, tantomeno unilateralmente ed in assenza di criteri di calcolo, i compensi pattuiti spettanti a in funzione dei “minori costi” che deriverebbero per l'appaltatore dal mancato CP_1
rispetto delle disposizioni sopra indicate. Né legittima a tanto alcuna delle disposizioni della scrittura privata di transazione del 20 gennaio 2015.
L'art. 9, comma 1, del CSA prevede che il poSS, negli specifici casi di inosservanza elencati, Pt_1
applicare a le penali giornaliere pure specificate, decurtandole dai successivi pagamenti CP_1 dovuti, ma per un verso si tratta, appunto, di “penali” da inesatto adempimento (e dunque di liquidazione anticipata e concordata di un danno da inadempimento) e non già, come nel caso che ci occupa, di detrazioni arbitrarie per “minori costi” asseritamente sostenuti dall'appaltatore e, per altro verso, l'art. 9, comma 1 in esame non contempla le ipotesi di inesatto adempimento qui invocate
(ovvero il minor numero di personale impiegato direttamente nei servizi di trasporto rifiuti e pulizia strade e il mancato rinnovo dei mezzi di servizio), per le quali potrebbe in astratto farsi riferimento alla penale “residuale” di cui all'ottavo punto del comma 13, penale quantificata nell'importo generico
(ovvero non rapportato ad alcuna unità temporale) di € 250,00 e comunque non oggetto della presente controversia.
Nessuna disposizione pattizia legittima dunque il ad operare le decurtazioni di cui è causa, Pt_1 così come nessuna decurtazione discende dall'applicazione di norme di legge, non avendo il Pt_1
invocato poste risarcitorie, ma soltanto pretesi minori corrispettivi erogandi in conseguenza di pretesi minori costi sopportati dall'appaltatore.
B) Con la transazione del 20.1.2015, proprio sulla scorta delle considerazioni e delle contestazioni contenute nell'all.1 e nell'all.2 alla scrittura e richiamate al secondo punto delle premesse - rispettivamente: all. 1: comunicazione del in data 11.11.2014, inviata al Sindaco, contenente Pt_1 gli “esiti del tavolo di confronto tecnico” mirante a valutare i minori costi di gestione sostenuti da rispetto a quanto oggetto di offerta, ai fini di concordare un nuovo canone (“richiesta di CP_1 revisione delle condizioni contrattuali”) alla luce del procedimento penale che contestava un'aggiudicazione “a condizioni non competitive, applicando prezzi superiori a quelli ottenibili in esito ad una regolare gara” (cfr. doc. 6 ; all. 2: contestazione del del 19.12.2014 inviata a Pt_1 Pt_1
contenente le lagnanze circa il mancato acquisto di mezzi e attrezzature di servizio in CP_1
violazione dell'art. 19, comma 1, CSA e la riduzione del personale realmente impiegato sui servizi territoriali in violazione dell'art. 18, comma 1, CSA, nonché i calcoli delle penali conseguentemente dovute ai sensi dell'art. 9, comma 1, ottavo punto, CSA quantificate in € 250,00 per ogni giorno e per ogni unità di personale e di mezzi mancante per un totale di € 9.006.500,00, e del “canone pagato in eccesso” in relazione ai costi effettivamente sostenuti da quantificato in € 5.937.014,91 per il CP_1 periodo sino al 18.12.2014 e in € 5.909.979,86 per i successivi 4 anni (cfr. doc.
5 - le parti Pt_1
hanno concordato di:
- ridurre il canone annuo spettante a “per ogni annualità contrattuale residua nonché per ogni CP_1 eventuale proroga contrattuale”, di € 1.200.000,00;
- porre a carico di servizi aggiuntivi del valore di € 800.000,00, aumentato di € 200.000,00 per CP_1
ogni eventuale anno di proroga contrattuale;
- rivalutare il canone a partire dal gennaio 2015 sul canone revisionato alla data dell'1.10.2011.
Risulta pertanto evidente, dalla lettura congiunta delle clausole della transazione in data 20.1.2015 e dei suoi due allegati sopra richiamati, che, proprio in considerazione dei minori costi sostenuti da CP_1
e che sarebbero stati sostenuti da per effetto del mancato rinnovamento dei mezzi e del minore CP_1
personale impiegato – come da calcoli del che segnalavano un minor costo annuo (rispetto ai Pt_1
pagina 10 di 13 giustificativi dei costi indicati in sede di offerta) complessivo per di € 1.575.827,45 (cfr. pag. CP_1
12 all.1 alla transazione), divenuto pari a € 1.472.890,84 nella successiva contestazione del 19.12.2014
(cfr. tabella a pag. 3 dell'all.2 alla transazione)- le parti decisero di modificare le condizioni contrattuali, diminuendo il canone annuo di € 1.200.000,00 per tutte le annualità a venire, comprese quelle di eventuale proroga contrattuale (poi in effetti verificatasi) e ponendo a carico di CP_1 servizi aggiuntivi del valore di € 800.000,00 annui (divenuto pari a € 1.000.000 annui a seguito della proroga contrattuale).
Le nuove condizioni contrattuali stabilite con la scrittura privata del 20.1.2015 avevano la funzione di superare definitivamente le pretese “risarcitorie” e le lamentele sulle “inadempienze” contrattuali contenute negli allegati 1 e 2 alla scrittura steSS, che contenevano anche i pretesi minori costi che avrebbe, nel prosieguo dell'esecuzione del contratto, sostenuto a causa dei minori investimenti CP_1 in termini di mezzi e personale: all'art. 3 della scrittura, si legge invero che “il Parte_1
accetta la presente proposta a titolo di integrale risarcimento, a stralcio e transazione di tutti i danni patrimoniali dallo stesso lamentati [e non già solo patiti, ndr ] per i fatti di cui al procedimento penale
[…]”, mentre all'art. 4 che “il accetta l'offerta […] a titolo di integrale Parte_1
risarcimento, tacitazione, a stralcio a transazione. Nulla avrà più a che pretendere per il paSSto e per il futuro con riferimento alle richieste di risarcimenti dei danni (doc. 1) e delle inadempienze contrattuali (doc. 2)” cfr. doc. doc. 7 enfasi della redattrice). Pt_1
Peraltro, che si trattasse, nell'ottica delle parti, di parametrare economicamente il contratto alle effettive modalità di esecuzione del contratto così come verificatesi nel quadriennio sino ad allora trascorso (e non già, come sostiene ora il di far fronte ai soli “danni” e alle sole “inadempienze Pt_1 pregresse”) si evince dalle ulteriori disposizioni pattizie della scrittura di transazione, ove si legge che
“
7. parimenti il rinuncia ad intraprendere qualsivoglia azione volta ad ottenere Parte_1
l'annullamento del contratto ovvero la risoluzione dello stesso […] dichiarandosi soddisfatto dell'esecuzione degli obblighi gestionali discendenti dal contratto d'appalto”, fatta in ogni caso “salva la possibilità per le parti, giusta le vigenti previsioni capitolari, di individuare, in un arco di tempo da concordare congiuntamente, forme di efficientamento dei servizi in essere, volte alla riduzione dei costi
e del correlativi corrispettivi” (così l'art. 8; enfasi della redattrice). In altri termini: il a fronte Pt_1
della nuova regolamentazione economica, accetta le modalità di erogazione del servizio come lamentate con la comunicazione del 19.12.2014 (all. 2 alla transazione) e ai “danni”, paSSti e futuri, di cui agli esiti del “tavolo tecnico” sub all. 1 (ovvero l'eccessivo costo dell'appalto, come prospettato pagina 11 di 13 dall'organo inquirente), auspicando che le parti congiuntamente poSSno concordare nuove modalità di esecuzione del servizio maggiormente efficienti in termini di costi per e di spesa per il CP_1
Pt_1
Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado, richiamando la sentenza n. 1151/2023 di questa
Corte d'Appello, ha ritenuto che le condotte lamentate dal e menzionate quale Pt_1
“giustificazione” delle decurtazioni operate sulle fatture emesse da fossero state CP_1 definitivamente superate, anche per il “futuro”, dalla scrittura privata sottoscritta dalle parti in data
20.1.2015.
In definitiva, alla luce di quanto sopra argomentato, deve concludersi che il non era Parte_1
e non è legittimato a decurtare i corrispettivi pattuiti con con il contratto inter partes, così CP_1
come modificato dalla scrittura del 20.1.2015, facendo leva sui medesimi motivi (pretesi minori costi per l'impiego di mezzi e personale) già contemplati e superati con la transazione del 20.1.2015, tanto più che le condotte di inesatto adempimento lamentato non possono determinare, né sulla scorta di norme pattizie, né sulla scorta di norme di legge, riduzioni del canone in funzione di pretesi “minori costi” sostenuti dall'appaltatore, minori costi che non possono fondare neppure la domanda subordinata riproposta in questa sede dal Parte_1
L'appello va dunque respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello del avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. n. 869/2024 Parte_1 pubblicata il 11/03/2024; per l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna il a rimborsare a le spese di lite Parte_1 Controparte_1 del presente grado di appello, che si liquidano in € 18.511,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15 %; pagina 12 di 13 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 22 gennaio 2025.
Il Cons. rel. Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 18, comma 1, CSA così recita: “Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato
d'appalto, la Ditta Appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti e comunque in numero non inferiore alle 164 unità che dovrà operare solo ed esclusivamente per i servizi previsti sul territorio del Comune di e nulla prevede in merito alle specifiche mansioni
Pt_1 da attribuire alle 164 unità garantite;
la ripartizione tra operai (di cui 145 addetti sui servizi e 13 di scorta) e addetti per spese generali, tra cui direzione e controllo ( 6 complessivi), non si rinviene nei documenti in atti, ma sarebbe contenuta, secondo il in un documento denominato “Rel. 1 – Descrizione tecnica dei servizi”, mai prodotta in atti ma
Pt_1 richiamata dal nella comunicazione in data 11.11.2014 costituente l'all. 1 alla scrittura privata di transazione in
Pt_1 data 20.1.2015 (cfr. doc. 6 del pag. 3).
Pt_1 2 L'art. 19, comma 1, CSA così recita: “La Ditta Appaltatrice è tenuta a disporre e a utilizzare attrezzature operative nuove di fabbrica entro 1 (uno) anno dall'inizio del servizio. Tali mezzi, attrezzatture dovranno essere idonei per l'esecuzione di tutte le prestazioni d'opera descritte nel presente Capitolato d'appalto”. 3 “Per tutte le ulteriori inadempienze previste dal presente Capitolato d'appalto ma non specificatamente espresse e quantificate precedentemente, sarà applicata una sanzione pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00)”. pagina 9 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott. Francesco Distefano Consigliere dott.SS Cristina Giannelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1252/2024 promoSS da:
(C.F./P.IVA , con il patrocinio dell'avv. SABBIONI PAOLO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. ROSSI MASSIMO
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 869/2024 pubblicata il
11/03/2024; materia: appalto di opere pubbliche.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, premeSS ogni neceSSria declaratoria del caso e di legge, richiamato ogni altro argomento, tesi e istanza, anche probatoria, contenuti negli scritti di primo grado, non accolti dal Tribunale e da aversi qui per riportati e ritrascritti, in riforma della sentenza n. 869/2024 del Tribunale di Monza:
In via preliminare: respingere le eccezioni di controparte di inammissibilità dell'appello del in Parte_1 riferimento ai tutti i motivi di impugnazione;
pagina 1 di 13 Nel merito: Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.869/2023 emeSS dal Tribunale di Monza Sezione Civile, Giudice TT. Greco nell'ambito del giudizio N.R.G. 781/2021, depositata in cancelleria in data 7.03.2024, notificata il 18.08.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, previo accertamento dell'infondatezza delle pretese avversarie revocare e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo n. 3878 del 17.11.2020 emesso dal Tribunale di Monza, siccome infondato in fatto e in diritto;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio In via istruttoria
-si chiede che venga disposta una CTU volta alla verifica della correttezza dei calcoli effettuati dal relativamente alle detrazioni operate sulle fatture anche in base al numero di Parte_1 addetti effettivamente utilizzati per il servizio (dato che non ha come riferimento il numero complessivo degli addetti dichiarati, ma che deve rispondere alla loro effettiva assegnazione ai servizi da rendersi nell'ambito del contratto di servizio, come da Offerta Economica presentata in sede di gara;
che non svolgano quindi attività di tipo generale per l'impresa, in luogo dei servizi sul territorio) a partire da aprile 2017, risultante inferiore rispetto a quello previsto dal contratto;
-si chiede che venga ordinata l'esibizione dei libri contabili relativi all'appalto e i registri relativi alle presenze del personale addetto esclusivamente all'appalto a partire da aprile 2017 (trattandosi di contestazioni relative a detto periodo).
Ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie in quanto generiche ed indeterminate.
Qualora dovessero essere ammessi i capitoli nn. 1,2,3 articolati da controparte, anche nella comparsa di costituzione in appello si chiede che vengano ammessi, altresì, i seguenti capitoli a prova contraria:
1) Vero che, in sede di procedura di gara, è stato presentato il documento “Servizio di raccolta, trasporto rifiuti urbani e pulizia della rete stradale - Giustificazioni dell'importo offerto”, che mi si rammostra (doc. n.34), nel quale, alla voce “Spese generali” (1.229.800,00 €/anno) erano inclusi i costi per personale amministrativo di cantiere – complessive 6 unità, per complessivi 301.864,96
€/anno - nonché gli oneri di gestione dell'officina meccanica (personale ed attrezzature) - per 337.327,72 €/anno ? 2) Vero che, nel medesimo documento di cui al punto 1 era stato presentato un prospetto riepilogativo che, rispetto alla Base d'asta, riportava le seguenti voci: Costi complessivi 1 Spese generali 2 Utili di gestione Totale costi operativi 4 Mezzi 5 Personale 3 Forniture (sacchi e contenitori) – noli
(attrezzature) 6 Smaltimenti 8 Servizi aggiuntivi? 3) Vero che, tra le 164 unità di lavoro riportate nell'elenco (doc.11 fascicolo dell'opposta) allegato alla pec del 21.8.2018, risultano indicati n°20 addetti assegnati a funzioni di carattere generale
(guardiania, officina, direzione di cantiere/ Coordinatori, funzioni di ufficio) ai righi 4, 11, 18, 34, 36,
39, 43, 44, 53, 66, 73, 75, 97, 110, 133, 138, 156, 157, 158, 163? Si indica a teste l'Arch. , Dirigente del Settore Ambiente del . Testimone_1 Parte_1
Qualora dovessero essere ammessi i capitoli nn. 4 e 5 articolati da controparte, si chiede che vengano ammessi, altresì, i seguenti capitoli a prova contraria.
4) Vero che il prospetto che è stato inoltrato a a seguito di sua richiesta, che mi si rammostra CP_1
(doc.37 e n. 7 ctp), consiste in un "estratto conto" che è da intendersi come la "fotografia della
pagina 2 di 13 situazione nella contabilità del dei documenti aperti (cioè non oggetto di pagamenti Parte_1
o di rettifiche) alla data 31/12/2021?
5) Vero che tale prospetto corrisponde esclusivamente alla situazione delle registrazioni contabili?
6) Vero che un prospetto di tale genere viene richiesto ogni anno dall'Impresa al , ai Parte_1 fini del controllo da parte dei Revisori dei Conti dell'Impresa del Bilancio della Società e, CP_1 pertanto, i documenti riferiti al periodo dal 2008 al 2020 erano già elencati nei precedenti estratti conto annuali inoltrati dal nostro all'Impresa? Pt_1
7) Vero che la si limita a fornire l'elenco delle partite contabili registrate, ma Controparte_2 omettendo di entrare nel merito delle somme dovute o meno ai fornitori, che rimane di competenza del
Settore Ambiente?
8) Vero che, rispetto alla situazione estratto conto al 31/12/2021, la situazione ad Controparte_1 oggi (doc. n. 37) è la medesima, tranne che per due fatture pagate nel 2022? Si indica a teste la TT. dell'Ufficio Ragioneria del Comune di Monza”. Testimone_2
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello del in quanto proposto Parte_1 in violazione dell'art. 342 c.p.c. come meglio precisato nella comparsa di costituzione e risposta con riferimento a ciascun motivo proposto dal;
Parte_1 nel merito: respingere l'appello proposto dal in quanto infondato e confermare la Parte_1 sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi professionali. In via istruttoria: occorrendo, si chiede di ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero ho redatto il prospetto che mi si rammostra (sub doc.20 del fascicolo monitorio – doc. 1 fascicolo dell'opposta) di cui confermo il contenuto e la paternità;
2) Vero che nella colonna denominata “Trattenute ulteriori non comprese nella determina del 16/06/2017 e non sub judice (escl.Iva)” del prospetto di cui al precedente capitolo di prova (doc.20) ho inserito le somme oggetto delle trattenute operate dal sui pagamenti delle fatture di Parte_1 cui alle prime due colonne del medesimo prospetto denominate “Data fattura” e “Nr. Fattura”; 3) Vero che a far data dall'1.3.2018 n.164 unità di lavoro hanno prestato attività per il servizio di raccolta, trasporto rifiuti urbani e pulizia della rete stradale del oggetto del Parte_1 contratto di appalto che mi si rammostra (doc. 1 fascicolo monitorio sub doc.1 fascicolo dell'opposta) come da prospetto che pure mi si rammostra (doc.11 fascicolo dell'opposta) allegato alla pec del 21.8.2018.
Si indicano a testimoni: sui capitoli 1 e 2: dottor domiciliato presso Testimone_3 Controparte_1 sul capitolo 3: dottor domiciliato presso Testimone_4 Controparte_1
*
Per quanto occorrer poSS, in rapporto al prospetto allegato alla pec del 14.3.2022 (sub all.7 fascicolo opposizione) si chiede ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze:
4) Vero che il prospetto allegato alla pec inviata alla società di revisione dal CP_3 Parte_1 in data 14.3.2022 che mi si rammostra (doc.7 fascicolo opposta) è stato da me predisposto sulla
[...] base delle risultanze contabili del alla data del 31.12.2021; Parte_1 5) Vero che nelle colonne denominate “Differenza saldo imponibile” e “Note” del prospetto di cui al precedente capitolo di prova è indicato rispettivamente l'ammontare trattenuto dal Parte_1
pagina 3 di 13 sui pagamenti delle fatture di cui alla prima colonna del medesimo prospetto a partire dalla fattura n.
430-31/03/2013 sino alla n. 77/MZ – 30/11/2017 inclusa e i motivi delle trattenute operate.
Si indica a teste sui capitoli 4-5: TT.SS , domiciliata presso il Testimone_5 Parte_1
[...] Ci si oppone all'accoglimento delle istanze istruttorie formulate dal sia a prova Parte_1 diretta che a prova contraria, in quanto inammissibili”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 869/2024 pubblicata l'11.3.2024, il Tribunale di Monza, decidendo sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3878/2020 promoSS dal (d'ora in poi, per brevità, ) Parte_1 Pt_1 contro (d'ora in poi, per brevità, ), ha respinto Controparte_1 CP_1
l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore di per € 659.548,75 iva CP_1 esclusa, pari all'importo residuo (scorporato l'importo di € 1.609.078,12 già oggetto di altro contenzioso inter partes, ora pendente in CaSSzione) portato dalle fatture emesse da nel CP_1
periodo giugno 2018 – agosto 2019 per il servizio di raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani e pulizia della rete stradale eseguito in forza del contratto d'appalto pubblico del 22.10.2009, oggetto di successiva transazione in data 20.1.2015.
Tale importo era stato trattenuto dal Comune a titolo di “minori costi” sostenuti da “per minori CP_1 prestazioni” rese in relazione a “mezzi, personale, forniture e servizi” (cfr. pagg. 7, 8 e 9 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
In particolare, il Comune -ritenuto che l'appaltatore avesse continuato, anche a seguito della sottoscrizione della scrittura privata di transazione del 20.1.2015, ad adempiere irregolarmente al contratto inter partes, avendo omesso di rinnovare tutti i mezzi utilizzati ed impiegando sul territorio minor personale dedicato rispetto a quello promesso in sede di offerta, oltre a fornire minori prestazioni
(mancata fornitura “Pakmat”), sostenendo così minori costi in termini di mezzi, personale e forniture- ha iniziato a decurtare dalle fatture mensili emesse da per il servizio di cui al contratto, a CP_1 partire dal mese di aprile 2017, “rateizzandola” con una detrazione mensile di € 123.775,24 oltre IVA , la complessiva somma di € 3.341.931,53 asseritamente non dovuta per “minori costi” sostenuti dall'appaltatore dal mese di gennaio 2015 al mese di marzo 2017 (v. contestazione del 26.6.2017: doc.
13 , nonché, a partire dal mese di settembre 2018, a trattenere le somme mensili aggiuntive Pt_1
precisate nella contestazione del 7.9.2018 (doc. 17 , a titolo di ulteriori minori costi Pt_1
pagina 4 di 13 asseritamente sostenuti dall'appaltatore a causa dell'ulteriore riduzione del personale dedicato presente sul territorio a partire dal mese di gennaio 2018.
Per quanto riguarda, nello specifico, le fatture azionate da nel presente giudizio, il ha CP_1 Pt_1 detratto, con riferimento alla fattura n. 582 del 31.7.19 e alla fattura n. 644 del 31.8.19, l'importo di €
123.775,24 ciascuna sulla scorta della contestazione sopra citata del 26.6.17 (doc. 13 cit.) e, con riferimento a tutte e 15 le fatture azionate, il complessivo importo di € 411.998,39 di cui all'ulteriore contestazione del 7.9.18 (doc. 17 cit.).
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha ritenuto illegittime le decurtazioni operate dal Pt_1
sulla scorta di due argomentazioni: i) il contratto pubblico inter partes costituiva un contratto di appalto
“a corpo” “con corrispettivo fisso collegato all'adempimento dei servizi di cui allo stesso contratto”, con la conseguenza che il committente non avrebbe potuto eccepire inadempimenti diversi dall'omesso o dal parziale espletamento dei servizi, mentre il nel caso di specie non contestava che il Pt_1 servizio oggetto dell'appalto fosse stato effettivamente, tempestivamente e integralmente eseguito, ma si limitava ad eccepire l'inesatto adempimento di “obbligazioni di tipo strumentale” che non avevano avuto ripercussioni sul raggiungimento del risultato;
ii) le condotte inadempienti contestate dal Pt_1
opponente coincidevano con quelle fatte oggetto del contenzioso precedentemente instauratosi tra le parti, che era sfociato nella sentenza di questa Corte d'Appello n. 1151/2023, la quale aveva condivisibilmente ritenuto che dette condotte fossero state definitivamente superate, anche per il
“futuro”, dalla scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 20.1.2015: “con la clausola n. 20.1.2015, il si impegnava ad accettare la presente proposta a titolo di integrale risarcimento a Parte_1
stralcio e transazione di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso lamentati per i fatti di cui al procedimento penale sopraindicato”. Precisava inoltre con la clausola n. 4 che “nulla avrà più che a pretendere per il paSSto e per il futuro con riferimento alle richieste di risarcimento dei danni
(doc. 1) e delle inadempienze contrattuali ( doc.2)” e inoltre si impegnava a rinunciare “a qualsivoglia azione volta ad ottenere l'annullamento del contratto ovvero la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 135 del DLGS 163/06” Osservando che: “Da simili impegni assunti in sede di accordo transattivo, si desume che le pretese fatte valere dal attesa la loro identità con quelle già Pt_1
contestate e oggetto della scrittura privata, debbano ritenersi estinte per intervenuta transazione tra le parti. Appare dunque strumentale la contestazione sollevata in questa sede dal dal momento Pt_1 che, a fronte della riduzione del canone annuo di €1.200.00 offerto dall' in via Controparte_1
transattiva, il si impegnava a non pretendere più nulla per quanto oggetto di transazione, né Pt_1 pagina 5 di 13 per il paSSto né per il futuro, impegno, questo, che viene però qui disatteso” (così la sentenza n.
1151/2023 di questa Corte d'appello di Milano, richiamata dalla sentenza qui impugnata a pag. 7).
2. L'appello del Pt_1
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Monza, contestando entrambe le argomentazioni Parte_2
spese dal giudice di primo grado.
2.1. Con il primo motivo di appello il afferma che il Tribunale avrebbe errato a ritenere, Pt_1
richiamando la sentenza n. 1151 del 2023 della Corte d'appello sopra citata, che la transazione del
20.1.2015 riguardasse anche le future condotte inadempienti di posto che la scrittura in parola CP_1
espreSSmente limitava il suo ambito di applicazione ai danni e agli inadempimenti di cui all'1) e all'all. 2) della scrittura steSS, che quantificavano le penali contrattualmente dovute da fino al CP_1
18.12.2014. Inoltre, doveva considerarsi che “un accordo transattivo ben può disporre le conseguenze derivanti dalla non corretta esecuzione di un contratto per il paSSto, mentre se volesse disporre anche per il futuro dovrebbe contenere clausole modificative del contratto in essere, ciò che non è esplicitato in alcuna parte dell'Accordo” e che peraltro, “trattandosi di contratto per l'esecuzione di un appalto pubblico, le modificazioni contrattuali (rectius: varianti) sarebbero dovute intervenire nei casi e con le forme stabilite dal contratto (cfr. in particolare art. 6 del Contratto e artt. 58 e 63 del capitolato) e dall'ordinamento (art. 114 d.lgs. 163/2006)”. Inoltre, la circostanza per cui la tabella contenuta nell'all.
2) alla scrittura privata contiene un “canone pagato in eccesso” cumulato sino al 18.12.2014 quantificato in € 5.937.014,91 e un canone in eccesso futuro (“insorgente 4 anni prossimi”) quantificato in ulteriori € 5.909.979,83, mentre la riduzione complessiva del canone prevista dalla scrittura 20.1.2015 ammonta a soli complessivi € 4.800.000 sino alla scadenza naturale del contratto
(ovvero sino al mese di ottobre 2018), induce anch'eSS a ritenere che le parti abbiano inteso “coprire”, con la predetta riduzione, soltanto il periodo pregresso, trascorso sino al dicembre 2014.
2.2. Con il secondo motivo di appello, il contesta la seconda argomentazione utilizzata dal Pt_1
Tribunale nella sentenza impugnata, e cioè che il contratto fosse “a corpo” e non rilevassero dunque i quantitativi di personale e mezzi utilizzati, senza che l'asserito minore impiego e gli asseriti minori costi abbiano inciso sul risultato della prestazione pattuita, sottolineando che “a) l'aggiudicazione in favore della era avvenuta sulla base di un capitolato che entrava nel dettaglio della CP_1
neceSSria dotazione di personale (cfr. art. 18 del Capitolato, che stabiliva in 164 le unità di personale da impiegare sul territorio di;
b) l'offerta della in sede di gara stabiliva i mezzi che Pt_1 CP_1 pagina 6 di 13 sarebbero stati utilizzati per il servizio sul territorio comunale (cfr. la relazione comunale dell'11.11.2014) e questo comportava la riduzione del corrispettivo della prestazione per quanto eseguito con minore impegno di mezzi e personale.”
L'appellante ha dunque chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, il decreto ingiuntivo opposto venga revocato ovvero, in subordine, che venga ritenuta legittima quanto meno la decurtazione di €
411.998,39 di cui alla contestazione del 7.9.2018 (doc. 17 cit.), trattandosi di trattenuta motivata da un'ulteriore riduzione del personale impiegato, non contemplata nei documenti allegati alla scrittura privata del 20.1.2016.
3. La difesa di CP_1
L'appellata si è costituita, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, in ogni caso,
l'infondatezza dei motivi in esso svolti, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado in ogni sua parte, evidenziando, tra l'altro, che “il diritto a operare trattenute (art.11 contratto di appalto) così come il diritto ad applicare delle penali (art.10 contratto di appalto e art. 9 del capitolato speciale) sono contrattualmente previsti in presenza di presupposti che nulla hanno a che vedere con i minori costi sostenuti dall'appaltatore (cfr. pagg.8, 9 e 10 capitolato)” e, con riferimento alle contestazioni del circa l'ulteriore diminuzione del personale impiegato (doc. 17 cit.), che “quanto affermato dal Pt_1 in punto di minori costi di personale nel 2018 rispetto all'Offerta di gara non corrisponde al Pt_1 vero come risulta dal prospetto inviato dall' al il 21.8.2018 (cfr. Controparte_1 Parte_1
all.11 fascicolo opposizione) dal quale emerge che nell'espletamento del servizio di raccolta e di trasporto rifiuti urbani e pulizia della rete stradale del l' aveva impiegato Pt_1 Controparte_1
164 unità”.
*
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
4. Decisione
Deve anzi tutto confermarsi, in questa sede, il giudizio già espresso dal consigliere istruttore in merito alla superfluità delle prove orali non ammesse in primo grado e ribadite dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni. Va inoltre precisato che, come emergerà dalle argomentazioni di seguito esplicitate, la CTU contabile richiesta da appellante risulta del tutto irrilevante al fine del decidere.
Nel merito l'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
pagina 7 di 13 Va chiarito che è pacifico in causa (oltre che documentato) il fatto che le fatture azionate da CP_1
con il decreto ingiuntivo opposto corrispondono esattamente al corrispettivo pattuito in contratto per il servizio appaltato a come modificato dalla scrittura privata di transazione in data 20.1.2015. CP_1
Va, ancora, preliminarmente chiarito che il non contesta in questa sede – così come non ha Pt_1 contestato nell'ambito dell'altro giudizio inter partes tuttora pendente in CaSSzione- i risultati conseguiti da nell'esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto (raccolta e trasporto rifiuti CP_1
urbani; pulizia delle strade), limitandosi ad eccepire il mancato acquisto da parte di di nuovi CP_1 mezzi (previsto dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto) e l'impiego di minor personale, rispetto a quello previsto nell' “offerta” allegata al contratto, adibito ai servizi operativi di raccolta e trasporto rifiuti. In particolare, con riferimento al personale, il pur riconoscendo il rispetto del numero Pt_1 di 164 addetti previsto dall'art. 19 del CSA, lamenta però che: i) fino al tutto il 2017 avrebbe CP_1
continuato ad adibire al servizio operativo sul territorio soltanto 152 operai in luogo dei 158 che avrebbe promesso in sede di offerta mediante un documento – “Rel.1 – Descrizione tecnica dei servizi”
(documento che però non risulta prodotto in atti, risultando invece in atti, sub doc. 34 prodotto dal con la memoria n. 3), un documento proveniente da denominato “Giustificazioni Pt_1 CP_1 dell'importo offerto”, contenente il solo riferimento al fatto che nella voce “spese generali” sono ricompresi i costi del personale amministrativo di cantiere e del personale dell'officina meccanica); ii)
a partire dal mese di gennaio 2018 sempre fermo restando il numero complessivo garantito di CP_1
164, avrebbe adibito al servizio operativo sul territorio un numero di dipendenti compreso tra i 143 e il
147 in luogo dei 158 asseritamente promessi.
Va, ancora, chiarito che il in riferimento a dette eccezioni di inesatto inadempimento, non ha Pt_1
formulato domande risarcitorie, né ha applicato o chiesto di poter applicare penali (l'art. 9 del CSA prevede che il in presenza di determinate tipologie di inesatti adempimenti, poSS applicare le Pt_1
penali là specificate, prevedendo altresì che le penali poSSno essere decurtate direttamente in sede di pagamento dei corrispettivi dovuti a , ma ha operato, quantificandola unilateralmente e sulla CP_1
scorta di conteggi mai esplicitati, una riduzione dei compensi mensili spettanti a a causa dei CP_1
“minori costi” sostenuti dall'appaltatore nell'impiego di mezzi e personale.
Ciò detto, è evidente che la pretesa riduzione dei compensi unilateralmente applicata dal sulle Pt_1
fatture oggetto di decreto ingiuntivo opposto non può ritenersi legittima.
Le detrazioni sono infatti prive di fondamento per due – fondamentali ed assorbenti – ordini di ragioni.
Atteso che, come detto, le decurtazioni per cui è causa corrispondono ai i) “minori costi” in termini di pagina 8 di 13 mezzi, personale e forniture di cui alla contestazione in data 26.6.2017 (doc. 13 cit.) quanto alle fatture azionate 582 del 31.7.2019 e 644 del 31.8.2019 e agli ii) ulteriori “minori costi” in termini di minor personale impiegato di cui alla contestazione in data 7.9.2018 (doc. 17 cit.) quanto a tutte e 15 le fatture azionate (così l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del pag. 12), la Corte Pt_1
osserva quanto segue.
A) Il contratto di appalto inter partes in nessuna sua disposizione autorizza il Comune committente, in caso di mancato rispetto da parte dell'appaltatore degli impegni assunti in materia di personale CP_1 con l'art. 18, comma 1, del CSA1 e in materia di rinnovamenti dei mezzi con l'art. 19, comma 1, del
CSA2 a ridurre, tantomeno unilateralmente ed in assenza di criteri di calcolo, i compensi pattuiti spettanti a in funzione dei “minori costi” che deriverebbero per l'appaltatore dal mancato CP_1
rispetto delle disposizioni sopra indicate. Né legittima a tanto alcuna delle disposizioni della scrittura privata di transazione del 20 gennaio 2015.
L'art. 9, comma 1, del CSA prevede che il poSS, negli specifici casi di inosservanza elencati, Pt_1
applicare a le penali giornaliere pure specificate, decurtandole dai successivi pagamenti CP_1 dovuti, ma per un verso si tratta, appunto, di “penali” da inesatto adempimento (e dunque di liquidazione anticipata e concordata di un danno da inadempimento) e non già, come nel caso che ci occupa, di detrazioni arbitrarie per “minori costi” asseritamente sostenuti dall'appaltatore e, per altro verso, l'art. 9, comma 1 in esame non contempla le ipotesi di inesatto adempimento qui invocate
(ovvero il minor numero di personale impiegato direttamente nei servizi di trasporto rifiuti e pulizia strade e il mancato rinnovo dei mezzi di servizio), per le quali potrebbe in astratto farsi riferimento alla penale “residuale” di cui all'ottavo punto del comma 13, penale quantificata nell'importo generico
(ovvero non rapportato ad alcuna unità temporale) di € 250,00 e comunque non oggetto della presente controversia.
Nessuna disposizione pattizia legittima dunque il ad operare le decurtazioni di cui è causa, Pt_1 così come nessuna decurtazione discende dall'applicazione di norme di legge, non avendo il Pt_1
invocato poste risarcitorie, ma soltanto pretesi minori corrispettivi erogandi in conseguenza di pretesi minori costi sopportati dall'appaltatore.
B) Con la transazione del 20.1.2015, proprio sulla scorta delle considerazioni e delle contestazioni contenute nell'all.1 e nell'all.2 alla scrittura e richiamate al secondo punto delle premesse - rispettivamente: all. 1: comunicazione del in data 11.11.2014, inviata al Sindaco, contenente Pt_1 gli “esiti del tavolo di confronto tecnico” mirante a valutare i minori costi di gestione sostenuti da rispetto a quanto oggetto di offerta, ai fini di concordare un nuovo canone (“richiesta di CP_1 revisione delle condizioni contrattuali”) alla luce del procedimento penale che contestava un'aggiudicazione “a condizioni non competitive, applicando prezzi superiori a quelli ottenibili in esito ad una regolare gara” (cfr. doc. 6 ; all. 2: contestazione del del 19.12.2014 inviata a Pt_1 Pt_1
contenente le lagnanze circa il mancato acquisto di mezzi e attrezzature di servizio in CP_1
violazione dell'art. 19, comma 1, CSA e la riduzione del personale realmente impiegato sui servizi territoriali in violazione dell'art. 18, comma 1, CSA, nonché i calcoli delle penali conseguentemente dovute ai sensi dell'art. 9, comma 1, ottavo punto, CSA quantificate in € 250,00 per ogni giorno e per ogni unità di personale e di mezzi mancante per un totale di € 9.006.500,00, e del “canone pagato in eccesso” in relazione ai costi effettivamente sostenuti da quantificato in € 5.937.014,91 per il CP_1 periodo sino al 18.12.2014 e in € 5.909.979,86 per i successivi 4 anni (cfr. doc.
5 - le parti Pt_1
hanno concordato di:
- ridurre il canone annuo spettante a “per ogni annualità contrattuale residua nonché per ogni CP_1 eventuale proroga contrattuale”, di € 1.200.000,00;
- porre a carico di servizi aggiuntivi del valore di € 800.000,00, aumentato di € 200.000,00 per CP_1
ogni eventuale anno di proroga contrattuale;
- rivalutare il canone a partire dal gennaio 2015 sul canone revisionato alla data dell'1.10.2011.
Risulta pertanto evidente, dalla lettura congiunta delle clausole della transazione in data 20.1.2015 e dei suoi due allegati sopra richiamati, che, proprio in considerazione dei minori costi sostenuti da CP_1
e che sarebbero stati sostenuti da per effetto del mancato rinnovamento dei mezzi e del minore CP_1
personale impiegato – come da calcoli del che segnalavano un minor costo annuo (rispetto ai Pt_1
pagina 10 di 13 giustificativi dei costi indicati in sede di offerta) complessivo per di € 1.575.827,45 (cfr. pag. CP_1
12 all.1 alla transazione), divenuto pari a € 1.472.890,84 nella successiva contestazione del 19.12.2014
(cfr. tabella a pag. 3 dell'all.2 alla transazione)- le parti decisero di modificare le condizioni contrattuali, diminuendo il canone annuo di € 1.200.000,00 per tutte le annualità a venire, comprese quelle di eventuale proroga contrattuale (poi in effetti verificatasi) e ponendo a carico di CP_1 servizi aggiuntivi del valore di € 800.000,00 annui (divenuto pari a € 1.000.000 annui a seguito della proroga contrattuale).
Le nuove condizioni contrattuali stabilite con la scrittura privata del 20.1.2015 avevano la funzione di superare definitivamente le pretese “risarcitorie” e le lamentele sulle “inadempienze” contrattuali contenute negli allegati 1 e 2 alla scrittura steSS, che contenevano anche i pretesi minori costi che avrebbe, nel prosieguo dell'esecuzione del contratto, sostenuto a causa dei minori investimenti CP_1 in termini di mezzi e personale: all'art. 3 della scrittura, si legge invero che “il Parte_1
accetta la presente proposta a titolo di integrale risarcimento, a stralcio e transazione di tutti i danni patrimoniali dallo stesso lamentati [e non già solo patiti, ndr ] per i fatti di cui al procedimento penale
[…]”, mentre all'art. 4 che “il accetta l'offerta […] a titolo di integrale Parte_1
risarcimento, tacitazione, a stralcio a transazione. Nulla avrà più a che pretendere per il paSSto e per il futuro con riferimento alle richieste di risarcimenti dei danni (doc. 1) e delle inadempienze contrattuali (doc. 2)” cfr. doc. doc. 7 enfasi della redattrice). Pt_1
Peraltro, che si trattasse, nell'ottica delle parti, di parametrare economicamente il contratto alle effettive modalità di esecuzione del contratto così come verificatesi nel quadriennio sino ad allora trascorso (e non già, come sostiene ora il di far fronte ai soli “danni” e alle sole “inadempienze Pt_1 pregresse”) si evince dalle ulteriori disposizioni pattizie della scrittura di transazione, ove si legge che
“
7. parimenti il rinuncia ad intraprendere qualsivoglia azione volta ad ottenere Parte_1
l'annullamento del contratto ovvero la risoluzione dello stesso […] dichiarandosi soddisfatto dell'esecuzione degli obblighi gestionali discendenti dal contratto d'appalto”, fatta in ogni caso “salva la possibilità per le parti, giusta le vigenti previsioni capitolari, di individuare, in un arco di tempo da concordare congiuntamente, forme di efficientamento dei servizi in essere, volte alla riduzione dei costi
e del correlativi corrispettivi” (così l'art. 8; enfasi della redattrice). In altri termini: il a fronte Pt_1
della nuova regolamentazione economica, accetta le modalità di erogazione del servizio come lamentate con la comunicazione del 19.12.2014 (all. 2 alla transazione) e ai “danni”, paSSti e futuri, di cui agli esiti del “tavolo tecnico” sub all. 1 (ovvero l'eccessivo costo dell'appalto, come prospettato pagina 11 di 13 dall'organo inquirente), auspicando che le parti congiuntamente poSSno concordare nuove modalità di esecuzione del servizio maggiormente efficienti in termini di costi per e di spesa per il CP_1
Pt_1
Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado, richiamando la sentenza n. 1151/2023 di questa
Corte d'Appello, ha ritenuto che le condotte lamentate dal e menzionate quale Pt_1
“giustificazione” delle decurtazioni operate sulle fatture emesse da fossero state CP_1 definitivamente superate, anche per il “futuro”, dalla scrittura privata sottoscritta dalle parti in data
20.1.2015.
In definitiva, alla luce di quanto sopra argomentato, deve concludersi che il non era Parte_1
e non è legittimato a decurtare i corrispettivi pattuiti con con il contratto inter partes, così CP_1
come modificato dalla scrittura del 20.1.2015, facendo leva sui medesimi motivi (pretesi minori costi per l'impiego di mezzi e personale) già contemplati e superati con la transazione del 20.1.2015, tanto più che le condotte di inesatto adempimento lamentato non possono determinare, né sulla scorta di norme pattizie, né sulla scorta di norme di legge, riduzioni del canone in funzione di pretesi “minori costi” sostenuti dall'appaltatore, minori costi che non possono fondare neppure la domanda subordinata riproposta in questa sede dal Parte_1
L'appello va dunque respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello del avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. n. 869/2024 Parte_1 pubblicata il 11/03/2024; per l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna il a rimborsare a le spese di lite Parte_1 Controparte_1 del presente grado di appello, che si liquidano in € 18.511,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15 %; pagina 12 di 13 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 22 gennaio 2025.
Il Cons. rel. Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 18, comma 1, CSA così recita: “Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato
d'appalto, la Ditta Appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti e comunque in numero non inferiore alle 164 unità che dovrà operare solo ed esclusivamente per i servizi previsti sul territorio del Comune di e nulla prevede in merito alle specifiche mansioni
Pt_1 da attribuire alle 164 unità garantite;
la ripartizione tra operai (di cui 145 addetti sui servizi e 13 di scorta) e addetti per spese generali, tra cui direzione e controllo ( 6 complessivi), non si rinviene nei documenti in atti, ma sarebbe contenuta, secondo il in un documento denominato “Rel. 1 – Descrizione tecnica dei servizi”, mai prodotta in atti ma
Pt_1 richiamata dal nella comunicazione in data 11.11.2014 costituente l'all. 1 alla scrittura privata di transazione in
Pt_1 data 20.1.2015 (cfr. doc. 6 del pag. 3).
Pt_1 2 L'art. 19, comma 1, CSA così recita: “La Ditta Appaltatrice è tenuta a disporre e a utilizzare attrezzature operative nuove di fabbrica entro 1 (uno) anno dall'inizio del servizio. Tali mezzi, attrezzatture dovranno essere idonei per l'esecuzione di tutte le prestazioni d'opera descritte nel presente Capitolato d'appalto”. 3 “Per tutte le ulteriori inadempienze previste dal presente Capitolato d'appalto ma non specificatamente espresse e quantificate precedentemente, sarà applicata una sanzione pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00)”. pagina 9 di 13