CA
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 85/2023 R.G.L. e vertente
TRA
(C.F: , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Roberto Pipino;
-appellante-
E
p.i. n. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati Maria Rita Marrapodi e Annamaria Tripodi;
- appellata –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 13.08.2018 ha convenuto in giudizio Parte_1
l' chiedendo accertarsi il proprio diritto a percepire l'intera Controparte_1
retribuzione per l'attività lavorativa svolta nel periodo 26 marzo 2018 – 31 luglio 2018 e condannare consequenzialmente parte resistente al pagamento, a tale titolo, della somma complessiva lorda di € 8.474,09, o quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
Ha chiesto, inoltre, accertarsi il diritto a percepire dal datore di lavoro l'equivalente monetario dei buoni pasto relativi ai rientri pomeridiani effettuati nel periodo da novembre
2017 a luglio 2018 e condannare consequenzialmente l'ente datoriale resistente al pagamento della somma complessiva di € 294,00 nonché il diritto a percepire gli emolumenti arretrati per il periodo 1 gennaio 2016 – 30 giugno 2018 in applicazione del contratto decentrato integrativo per l'anno 2015, sottoscritto in via definitiva il 20.11.17, e condannare a tale ultimo titolo l'ente datoriale resistente al pagamento della somma complessiva di € 815,70 o quella diversa accertata in corso di causa;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese e competenze di lite.
Ha premesso: di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato di Controparte_1
ente strumentale della Regione Calabria munito di personalità giuridica di diritto
[...] pubblico non economico ed autonomia amministrativa, con la qualifica di “impiegato” di livello 7 –categoria “C” ed assegnazione presso la sede del “ Distretto n. 9 “ in IT;
di essere stato destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione, dovendo espiare una pena detentiva comminata con sentenza penale definitiva, e di essere stato ristretto presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria a far data dal 16.02.18; di avere prontamente comunicato l'evento alla società datoriale con lettera del 21.2.18; di avere in data 15 marzo
2018 presentato richiesta di “… potere riprendere quanto prima la propria attività lavorativa nell'ambito del Distretto di Appartenenza …”, essendo venute meno le cause impeditive della prestazione, fornendo, in data 21.3.18, a richiesta dell' copia del provvedimento CP_1
emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria il 9.3.18 contenente le relative prescrizioni;
di essere rientrato in servizio in data 26 marzo 2018, sia pure in mancanza di una formale autorizzazione in tal senso;
di avere però continuato a percepire per le mensilità da marzo a luglio 2018 il solo assegno alimentare pari al 50% della paga base;
di non avere percepito l'equivalente dei buoni pasto relativi ai rientri pomeridiani del lunedì e mercoledì nel periodo novembre 2017 – luglio 2018 e neanche gli emolumenti arretrati per il periodo
1° gennaio 2016 – 30 giugno 2018, dovuti per l'aumento percentuale della progressione economica stipendiale (PEO) stabilito con deliberazione del Commissario Straordinario n.
21 del 31.01.18. ha resistito alla domanda deducendo che la revoca della Controparte_1 sospensione obbligatoria dal servizio è avvenuta con provvedimento dell'U.P.D. del 24 settembre 2018; che il provvedimento è stato adottato all'esito di un iter amministrativo, il cui protrarsi è stato determinato dal comportamento omissivo e non collaborativo del dipendente;
che infatti nel provvedimento di sospensione della pena con affidamento in prova ai servizi sociali, trasmesso al datore di lavoro solo in data 22.3.2018, erano previste prescrizioni (fissazione della propria dimora in IT (RC), divieto di allontanamento dalla provincia di Reggio Calabria e di trattenersi fuori dalla propria abitazione dalle ore
21:00 alle ore 8:00) incompatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa;
che per tale ragione il Sig. veniva invitato formalmente dall'U.P.D. a presentarsi alla seduta Pt_1
dell'11 aprile 2018, munito di ogni documentazione che potesse giuridicamente supportare la richiesta avanzata, ma a tale convocazione lo stesso non si presentava e così neanche alle due successive del 18 aprile e del 23 aprile, non fornendo giustificazioni in merito;
che nelle more, l'azienda rilevava dalla lettura della sentenza di condanna che il CP_1 ricorrente ricopriva la veste di imprenditore agricolo per la quale non aveva mai chiesto la necessaria autorizzazione all'Ente datore di lavoro, sicchè appariva necessario chiarire la posizione del ricorrente anche sotto questo aspetto;
che infine, nella seduta del 24 settembre
2018, l'U.P.D. disponeva la revoca della sospensione obbligatoria dal servizio a far data dalla esecutività dell'autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza;
che i fogli di presenza allegati al ricorso erano privi di alcun valore probatorio perché non siglati dall'ufficio preposto e che dunque qualsiasi richiesta di emolumenti retributivi per il periodo antecedente alla formale revoca della sospensione (24 settembre) era illegittima per difetto del sinallagma;
che, di conseguenza, anche la richiesta dei buoni pasto (rientrando tra quei compensi collegati alla presenza in servizio) per il periodo in cui il era sospeso Pt_1
obbligatoriamente dal servizio, risultava ingiustificata, mentre per il periodo novembre
2017 – febbraio 2018, i buoni maturati erano soltanto 23, dovendo raggiungere il numero di
24 per essere rilasciati (poiché rilascia i buoni pasto in blocchetti da 24 e, CP_1
dunque, questi vengono concessi soltanto dopo avere maturato l'intero blocchetto); che per ciò che concerne gli arretrati della progressione economica orizzontale, la relativa liquidazione è stata rinviata per chiarire prima la posizione del che è risultato Pt_1 essere imprenditorie agricolo e perché vanta un credito, Controparte_1
riconosciuto dallo stesso dipendente, di € 756,14 che andrà compensato con eventuali somme ancora dovute dall'Amministrazione.
Il Tribunale con la sentenza appellata ha rigettato il ricorso sulla scorta della motivazione qui di seguito integralmente trascritta: “Il ricorrente deduce di avere legittimamente ripreso
l'attività lavorativa in data 26 marzo 2018, pur in assenza di una formale revoca della sospensione, atteso che il venir meno dello stato di detenzione ha comportato la cessazione ipso iure della sospensione obbligatoria. Sostiene, pertanto, che dalla suddetta data gli spetta l'integrale retribuzione, essendo la ripresa dell'attività lavorativa comprovata dalle timbrature del cartellino in atti ed aggiunge che il datore di lavoro avrebbe dovuto attivare la procedura di sospensione facoltativa, laddove avesse voluto protrarre la sospensione del rapporto di lavoro.
L'assunto non è condivisibile.
E' noto che le ipotesi di sospensione obbligatoria dal servizio sono tassativamente disciplinate dall'art.
59, co.1 D. Lgs. 267/2000, il quale annovera, anche, i casi di applicazione delle misure coercitive restrittive della libertà personale;
di conseguenza, alla presenza dei presupposti normativamente indicati si dà luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti
(per il dipendente pubblico, la fonte è l'art. 94 D.Lgs. 267/2000).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, la sospensione obbligatoria non cessa automaticamente per il venir meno della misura coercitiva penale, essendo necessario porre la P.A. a conoscenza della cessazione degli effetti della misura coercitiva, consentendole di provvedere alla revoca della sospensione obbligatoria o se ricorrere ad una delle altre tipologie sospensive (cfr. Cons.
Stato, Sez. IV, n. 4244/2006; Cons. Stato, n. 2327/2002; Cons. Stato, n. 732/1996 ed altre).
Nell'ipotesi di mancata revoca, ad opera della P.A., l'art. 9, co. 2 della L. 19/1990 dispone “Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto”.
Analoga previsione è contenuta all'art 5 co.10 del CCNL del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali: “La misura cautelare obbligatoria di sospensione dal servizio, qualora non venga revocata, ha una durata massima di cinque anni”.
A differenza della sospensione facoltativa – che è una misura discrezionale, provvisoria e rivedibile - la sospensione obbligatoria non richiede, a pena di illegittimità e di perdita di efficacia, l'attivazione della procedura disciplinare e né che ci sia coincidenza tra la durata della causa interruttiva e la sospensione, poiché è lo stesso dato normativo a fissare in cinque anni il termine massimo, e quindi legittimo, della sospensione obbligatoria (1).
Posto, dunque, che la riattivazione della funzionalità del rapporto di lavoro presuppone, a tutela di una fondamentale esigenza di certezza giuridica, oltre che in applicazione dei principi di imparzialità
e buon andamento della pubblica amministrazione, il previo formale invito a riprendere servizio, diretto dalla amministrazione datrice di lavoro al dipendente, (Cass 5813/2022), la ripresa del servizio da parte del lavoratore, in assenza della formale riammissione del datore di lavoro, deve ritenersi un comportamento arbitrario e non sorretto da un titolo legittimante.
La fattispecie è dunque equiparabile alle prestazioni lavorative di fatto, rese in violazione di legge ai sensi dell'art 2126 c.c., che devono essere remunerate nel periodo in cui hanno avuto esecuzione, purchè non sia illecito l'oggetto o la causa del rapporto. Ritiene il giudicante che in tale ultima ipotesi debba inquadrarsi la ripresa non autorizzata del lavoro da parte del ricorrente sospeso obbligatoriamente dal servizio. Ed invero, il lavoratore sospeso, che di propria iniziativa riprende
l'attività lavorativa senza il consenso del datore di lavoro ed in assenza di una formale riammissione, incorre in una cosciente violazione di norme inderogabili, poste a presidio di interessi pubblici e del buon andamento della pubblica amministrazione che non può fondare alcuna pretesa neanche di carattere economico.
Nè può affermarsi che, nella vicenda in esame, vi fosse un'autorizzazione implicita da parte del datore di lavoro, dato che con comunicazione del 25 marzo il rappresentava di riprendere l'attività Pt_1 lavorativa in data 26 marzo. Va in merito osservato che con raccomandata del 4.4.2018 l'ente ribadiva al dipendente che restava fermo il regime di sospensione obbligatoria, che per la revoca della sospensione occorreva un provvedimento formale adottato a seguito di valutazione di appropriata documentazione e che la documentazione fornita non era sufficiente al superamento di quanto prevede la normativa vigente nei confronti di soggetto attinto da misura restrittiva della libertà personale, invitandolo nuovamente ad un incontro al quale il non si presentava. Pt_1
Ma al di là di questa considerazione, il fatto dirimente è che non vi è prova della ripresa in via di fatto dell'attività lavorativa.
Invero, la timbratura del badge non è da sola prova sufficiente a dimostrare la esecuzione della prestazione lavorativa. La timbratura è in effetti un mero indizio della avvenuta prestazione che dà prova della durata della prestazione lavorativa ove questa sia pacifica ed incontestata, ma non costituisce, di per sé sola, prova piena dell'avvenuta prestazione, potendo anche essere infedele e non veritiera. Sarebbe stata necessaria una prova offerta dal ricorrente valida a dimostrare che alla timbratura sia effettivamente seguita l'attività lavorativa (come ad esempio ordini di servizio, attestazioni dei superiori, testimonianze dei colleghi e via di seguito).
Neanche alle buste paga allegate al ricorso può attribuirsi alcun valore probatorio in tal senso, riportando le stesse dati risultanti delle timbrature.
Aggiungasi che il ricorrente è rimasto nell'indeterminatezza e nel generico anche sul piano delle allegazioni, non specificando neanche la tipologia e le modalità delle mansioni asseritamente svolte.
In conclusione, non vi è prova dell'avvenuta prestazione lavorativa dal 26 marzo 2018 fino al provvedimento di revoca di settembre. Non è accoglibile, neanche, la richiesta formulata in via subordinata di riconoscere il diritto alla integrale retribuzione dal 18.4.2018, ovvero dalla data dell'autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza. Sebbene il provvedimento del 24.09.2018 preveda la retrodatazione al 18.4.2018 degli effetti della revoca della sospensione, non è logicamente, prima che giuridicamente, concepibile una previsione di tal fatta, atteso che finchè c'è sospensione non vi è prestazione lavorativa e dunque il ripristino del sinallagma non può che essere successivo alla revoca della sospensione.
Quanto alla richiesta di pagamento dell'equivalente dei buoni pasto, nel periodo di sospensione il ricorrente nessun buono pasto ha potuto maturare per le ragioni già dette. Per quanto riguarda il periodo antecedente alla sospensione, l' riconosce che il dipendente ha Controparte_1 maturato 23 buoni pasto, così come riconosce la maturazione degli arretrati per la progressione economica orizzontale. Oppone, però, un credito di €756,14 non contestato dal ricorrente, con il quale le somme dovute dal datore di lavoro devono ritenersi compensate.
Il ricorso va dunque rigettato, ma per la complessità delle questioni e la singolarità della vicenda sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite”.
(1)Tanto rileva soprattutto con riferimento al tema della restitutio in integrum, ossia il ripristino della situazione economica antecedente all'applicazione della misura cautelare: l'art. 97 del DPR. n.
3/1957 disciplina le ipotesi di restitutio in integrum, stabilendo che, se all'esito del processo penale
(anche se conclusosi con la condanna dell'imputato) la procedura disciplinare non viene attivata, la sospensione diviene priva di titolo, con conseguente diritto del dipendente al ripristino della situazione economica. Tuttavia “la restitutio in integrum deve essere accordata solo ed esclusivamente con riferimento alle sospensioni facoltative e non anche a quelle obbligatorie, che costituiscono per la P.A. un dovere ineludibile” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n.5593/2012); più recentemente è intervenuta sul punto la Corte di Cassazione Sez. Lavoro con sent. n. 10137 del 26 aprile 2018, che ha escluso la restitutio in integrum “in caso di sospensione obbligatoria conseguente
a provvedimento restrittivo della libertà personale”. Avverso detta decisione ha interposto appello affidandolo ai seguenti Parte_1
motivi:
-erronea qualificazione della fattispecie nell'ambito delle “… ipotesi di sospensione obbligatoria dal servizio (…) tassativamente disciplinate dall'art. 59 co. 1 D.Lgs 267/2000 …” (in realtà l'art. 59 citato è stato abrogato dalla legge 31/12/2012 n. 235 ed oggi la regolamentazione dell'istituto è sostanzialmente rimessa ai contratti collettivi nazionali di comparto con eccezione di alcune ipotesi previste dall'art. 289 c.p.p. e dall'art. 4 della legge n. 97/01 nei casi di condanna anche non definitiva per alcuni tassativi reati contro la P.A.) avendo affermato inesattamente l'applicabilità ai casi di sospensione obbligatoria dell'art. 9 comma
2 della legge n. 19/1990 nella parte in cui recita “Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto”. L'appellante asserisce che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo
Giudice, il comma citato si limita a disciplinare l'esercizio della potestà, di natura discrezionale, riconosciuta alla Pubblica Amministrazione di sospendere cautelarmente il pubblico dipendente dall'attività lavorativa in conseguenza di determinati presupposti di fatto e di diritto che impediscono il regolare svolgimento delle funzioni e del servizio, in autonomia rispetto ai procedimenti penali (e disciplinari) in corso;
-erronea valutazione della disposizione applicata atteso che non vi era la necessità di adottare un provvedimento formale di riammissione in servizio.
- erronea valutazione dello svolgimento del rapporto di lavoro di fatto dell'art 2126 c.c., come illecito, stante la violazione di norme inderogabili, poste a presidio di interessi pubblici e del buon andamento della pubblica amministrazione;
l'appellante contesta tale assunto sostenendo che l'ipotesi di illiceità dell'oggetto o della causa contemplata dall'art. 2126 cod.civ., ricorre non già in ogni caso di contrarietà con norme imperative di legge bensì
“esclusivamente nei casi in cui il contratto stesso sia contrario ai principi di ordine pubblico strettamente intesi e cioè quelli etici fondamentali dell'ordinamento giuridico”; ne consegue che la mancanza di un'autorizzazione amministrativa, prescritta per lo svolgimento di una determinata attività lavorativa, non comporta l'illiceità dell'oggetto o della causa e pertanto non esclude il diritto alla retribuzione per l'attività concretamente esercitata;
erronea valutazione delle prove atteso che la ripresa in via di fatto dell'attività lavorativa, era provata dalla timbratura del badge e dalle le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, in quanto trovano corrispondenza nel libro unico del lavoro, ivi compreso il calendario delle presenze del singolo lavoratore, hanno piena efficacia probatoria per quanto attiene agli elementi che contribuiscono a comporre la retribuzione, sicchè le indicazioni in esse contenute contribuiscono a costituire la base probatoria necessaria a dimostrare il fatto costitutivo del credito;
erronea valutazione della richiesta formulata in via subordinata di riconoscere il diritto alla integrale retribuzione dal 18.4.2018, ovvero dalla data dell'autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza, sostenendo che “finchè
c'è sospensione non vi è prestazione lavorativa e dunque il ripristino del sinallagma non può che essere successivo alla revoca della sospensione”.
Parte appellante asserisce che il riconoscimento del fatto che le condizioni di applicabilità della sospensione obbligatoria dal servizio non sussistessero sin dal 18/04/18, equivale ad ammettere che il potere del datore di lavoro di estromettere, sebbene, temporaneamente dall'ufficio il dipendente sia stato illegittimamente esercitato, atteso che quest'ultimo, anche in assenza dell'atto datoriale, sarebbe stato in grado di rendere la prestazione.
Ne consegue che venuta meno la sospensione obbligatoria per effetto di esplicito provvedimento emanato “ora per allora” dalla amministrazione datoriale, essa di fatto si è tramutata in una misura cautelare e provvisoria ma, soprattutto facoltativa e, quindi, discrezionale, destinata ad essere travolta dall'esaurimento del procedimento disciplinare.
Il concludersi dell'indicato procedimento in senso favorevole all'impiegato implica, inevitabilmente, che il rapporto riprende il suo corso a tutti gli effetti dal momento in cui è stato (illegittimamente) sospeso e con l'ulteriore conseguenza che il datore di lavoro, sul quale ricadono i rischi dell'esercizio irregolare del suo potere direttivo, è tenuto a corrispondere al proprio dipendente le retribuzioni arretrate- erronea valutazione dei fatti con riferimento del diritto ad ottenere i buoni pasto stante l'effettiva presenza dello stesso in servizio a far data dal 26.03.2018; erronea compensazione tra quanto dovuto al dipendente a titolo di n. 23 buoni pasto e arretrati per la progressione economica orizzontale e il credito opposto da di € 756,14 atteso che tale compensazione Controparte_1
avrebbe dovuto condurre il Giudice a riconoscere al lavoratore un credito residuo di euro
203,16 per sorte capitale, atale importo si perviene sottraendo l'importo di € 161,00 (n. 23 buoni pasto di € 7,00 cadauno) e di € 798,30 (arretrati P.E.O.) alla cifra di € 756,14
(restituzione quota stipendiale).
Si è costituita per difendersi. Controparte_1 Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8.10.2025
Motivi della decisione
L'appello va accolto parzialmente.
Il Giudice di prime cure ha correttamente inquadrato la fattispecie in esame nelle ipotesi di sospensione obbligatoria dal servizio, tassativamente disciplinate dall'art. 59, co.1 D. Lgs.
267/2000, il quale annovera, anche, i casi di applicazione delle misure coercitive restrittive della libertà personale.
Ne consegue che, alla presenza dei presupposti normativamente indicati si dà luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti (per il dipendente pubblico, la fonte è l'art. 94 D.Lgs. 267/2000).
Nei casi di sospensione obbligatoria in conseguenza di una misura cautelare restrittiva della libertà personale, il venir meno dello stato di detenzione non comporta la cessazione ipso iure della sospensione obbligatoria.
Invero, al termine della sospensione obbligatoria (cautelare o disciplinare), non è automatico il rientro in servizio del dipendente, ma è necessario un formale provvedimento da parte dell'amministrazione la quale deve, infatti, comunicare al lavoratore l'esito del procedimento disciplinare e le decisioni relative al suo impiego, che possono includere il reintegro nelle mansioni originali o, in casi specifici, altre azioni come il licenziamento o la sospensione prolungata a causa di nuove circostanze emerse.
Nel caso di specie, solo nella seduta del 24 settembre 2018, l'U.P.D. ha disposto la revoca della sospensione obbligatoria dal servizio del a far data dalla esecutività Pt_1 dell'autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza, ovvero il 18.04.2023.
Il tuttavia, sia pure in mancanza di una formale autorizzazione in tal senso, Pt_1
asserisce di essere rientrato in servizio in data 26 marzo 2018, chiedendo, conseguentemente, da tale data, l'integrale retribuzione.
Sul punto, l'accertamento in fatto contenuto nella sentenza impugnata è condivisibile.
Il Giudice di prime cure, stante la mancanza di un previo formale invito a riprendere servizio, diretto dall'amministrazione datrice di lavoro al dipendente, ha equiparato la fattispecie “alle prestazioni lavorative di fatto, rese in violazione di legge ai sensi dell'art 2126 c.c., che devono essere remunerate nel periodo in cui hanno avuto esecuzione, purchè non sia illecito l'oggetto o la causa del rapporto, ritenendo che in tale ultima ipotesi debba inquadrarsi la ripresa non autorizzata del lavoro da parte del ricorrente sospeso obbligatoriamente dal servizio”.
Ma v'è di più.
Dalla documentazione allegata emerge chiaramente che la prestazione lavorativa svolta dal a far data dal 26.03.2018 è stata resa contra legem, atteso che nel provvedimento di Pt_1
sospensione della pena con affidamento in prova ai servizi sociali, trasmesso al datore di lavoro solo in data 22.3.2018, erano previste prescrizioni (fissazione della propria dimora in
IT (RC), divieto di allontanamento dalla provincia di Reggio Calabria e di trattenersi fuori dalla propria abitazione dalle ore 21:00 alle ore 8:00) incompatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa.
L'orario di lavoro dell' non era, dunque, compatibile con quanto ordinato CP_1
dall'Autorità Giudiziaria.
Da alcune timbrature, precedenti l'autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza
(17.04.2018), emerge chiaramente l'incompatibilità dell'orario di ufficio con l'ordine del
Giudice Penale, atteso che alcune delle stesse risultano effettuate in un orario in cui l'appellante non si sarebbe potuto trovare in ufficio.
In particolare, ad esempio, la timbratura del 26 marzo 2018 è stata effettuata dal Pt_1 alle ore 8:01, nonostante in quella data ancora l'appellante non potesse uscire prima delle ore 8:00, dato che il provvedimento di autorizzazione a lasciare la propria abitazione alle ore 7:00 è datato 17 aprile 2018.
E' condivisibile, dunque, la sentenza appellata nella parte in cui prevede che il Pt_1
non ha diritto alle differenze retributive per la prestazione resa a far data dal 26.03.2018.
Diversamente va valutata la richiesta formulata in via subordinata di riconoscere il diritto alla integrale retribuzione dal 18.4.2018, ovvero dalla data dell'autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza.
Invero, l'Amministrazione stessa, nel provvedimento del 24.09.2018 di revoca della sospensione obbligatoria dal servizio ha precisato “a far data dalla esecutività dell'autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza”, ovvero dal 18.04.2018.
L'Amministrazione, da tale data, quindi, ha avuto notizia della rimozione dell'impedimento alla riattivazione del rapporto di lavoro.
Tale retrodatazione giuridica, fatta dalla stessa Amministrazione equivale al riconoscimento che le condizioni di applicabilità della sospensione obbligatoria dal servizio non sussistessero sin dal 18/04/18 ed all'ammissione che il dipendente, da quella data, anche in assenza dell'atto datoriale, sarebbe stato in grado di rendere la prestazione.
D'altronde, la ripresa in via di fatto, ex art. 2126 c.c., dell'attività lavorativa da parte del
è provata dalla timbratura del badge, sistema di rilevamento che costituisce lo Pt_1
strumento legale diretto ad accertare la presenza in servizio del lavoratore al fine di attribuire piena efficacia probatoria al fatto giuridicamente rilevante dell'esatta, e pertanto funzionale ed efficiente, esecuzione giornaliera della prestazione lavorativa nello spazio temporale compreso tra la timbratura in entrata (che attesta l'inizio, o la ripresa nel caso di uscita temporanea, del servizio connesso al rapporto di lavoro) e la timbratura in uscita (che attesta la fine o l'interruzione della prestazione lavorativa quotidiana) e tanto sia con riferimento alla presenza in ufficio del dipendente pubblico e sia con riferimento al computo esatto delle ore lavorate.
E d'altronde l'Amministrazione, dal 18.04.2018 in poi, non ha mai contestato formalmente la presenza in servizio del pur essendo a conoscenza, per sua stessa ammissione, Pt_1 del fatto che il si recasse giornalmente a lavoro. Pt_1
L'Amministrazione, con la sua condotta omissiva, ha di fatto consentito lo svolgimento dell'attività lavorativa non impedendogli l'ingresso in azienda, ad esempio provvedendo a ritirare il badge.
Ne consegue che, venuta meno la sospensione obbligatoria per effetto di esplicito provvedimento a far data dal 18.04.2018 e in considerazione dello svolgimento in via di fatto della prestazione lavorativa da parte del lo stesso ha diritto all'integrale Pt_1
retribuzione, come quantificata dal ricorrente i cui conteggi non sono oggetto di contestazione e sono coerenti con le buste paga .
Infine, in ordine alla richiesta dei buoni pasto, stante l'acclarata presenza in servizio dello stesso a far data dal 18.04.2018, il ha diritto al riconoscimento degli stessi da tale Pt_1
data. Pertanto, a differenza di quanto indicato nel prospetto di cui all'allegato n. 12 del ricorso introduttivo, fermo restando la correttezza del conteggio effettuato per i mesi di maggio giugno e luglio 2018 (interamente conteggiati), per il mese di aprile 2018 il conteggio dei buoni pasto decorre dal 18. Dal medesimo prospetto risulta che i rientri pomeridiani effettuati dal dal 18 aprile fino al 30 aprile sono solo due in luogo dei 5 Pt_1 erroneamente conteggiati dall'appellante con conseguente condanna dell'azienda al pagamento, a tale titolo, di € 98,00. Per quanto riguarda, invece, il periodo antecedente alla sospensione, Controparte_1
ha riconosciuto che il dipendente ha maturato 23 buoni pasto, così come ha
[...]
riconosciuto la maturazione degli arretrati per la progressione economica orizzontale. ha, però, opposto un credito di €756,14 non contestato Controparte_1
dall'originario ricorrente.
Il Giudice di prime cure ha, quindi, errato nel disporre la compensazione tra quanto dovuto al dipendente a titolo di n. 23 buoni pasto e arretrati per la progressione economica orizzontale e il credito opposto da di € 756,14. Controparte_1
Tale compensazione, infatti, avrebbe dovuto condurre il primo Giudice a riconoscere al lavoratore un credito residuo di euro 203,16 per sorte capitale.
A tale risultato si perviene sottraendo l'importo di € 161,00 (n. 23 buoni pasto di € 7,00 cadauno) e di € 798,30 (arretrati P.E.O.) alla cifra di € 756,14
(restituzione quota stipendiale).
La sentenza va, pertanto, parzialmente riformata.
L'accoglimento parziale giustifica la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di ½, corrispondenti ad € 1.347,50 per il primo grado e ad € 1.453,00 per il presente grado di giudizio, in favore dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da contro avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Palmi n. 1288/2022, pubblicata in data 26.10.2022 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1)Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna l' al Controparte_1 pagamento dell'integrale retribuzione, come quantificata da parte appellante, a far data dal
18.04.2018, in favore del nonché al pagamento della somma di € 98,00 a titolo di Pt_1
buoni pasto maturati a decorrere dalla suddetta data, nonché al pagamento della somma di
€ 203,16 quale differenza tra quanto dovuto al dipendente a titolo di n. 23 buoni pasto e arretrati per la progressione economica orizzontale e il credito opposto da Controparte_1
di € 756,14;
[...] 2) condanna alla refusione in favore di di Controparte_1 Parte_1
½ delle spese di lite che liquida in € 1.347,50 per il primo grado e in € 1.453,00 per il presente grado di giudizio, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge con distrazione in favore del procuratore dell'appellante indicato in epigrafe.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 85/2023 R.G.L. e vertente
TRA
(C.F: , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Roberto Pipino;
-appellante-
E
p.i. n. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati Maria Rita Marrapodi e Annamaria Tripodi;
- appellata –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 13.08.2018 ha convenuto in giudizio Parte_1
l' chiedendo accertarsi il proprio diritto a percepire l'intera Controparte_1
retribuzione per l'attività lavorativa svolta nel periodo 26 marzo 2018 – 31 luglio 2018 e condannare consequenzialmente parte resistente al pagamento, a tale titolo, della somma complessiva lorda di € 8.474,09, o quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
Ha chiesto, inoltre, accertarsi il diritto a percepire dal datore di lavoro l'equivalente monetario dei buoni pasto relativi ai rientri pomeridiani effettuati nel periodo da novembre
2017 a luglio 2018 e condannare consequenzialmente l'ente datoriale resistente al pagamento della somma complessiva di € 294,00 nonché il diritto a percepire gli emolumenti arretrati per il periodo 1 gennaio 2016 – 30 giugno 2018 in applicazione del contratto decentrato integrativo per l'anno 2015, sottoscritto in via definitiva il 20.11.17, e condannare a tale ultimo titolo l'ente datoriale resistente al pagamento della somma complessiva di € 815,70 o quella diversa accertata in corso di causa;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese e competenze di lite.
Ha premesso: di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato di Controparte_1
ente strumentale della Regione Calabria munito di personalità giuridica di diritto
[...] pubblico non economico ed autonomia amministrativa, con la qualifica di “impiegato” di livello 7 –categoria “C” ed assegnazione presso la sede del “ Distretto n. 9 “ in IT;
di essere stato destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione, dovendo espiare una pena detentiva comminata con sentenza penale definitiva, e di essere stato ristretto presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria a far data dal 16.02.18; di avere prontamente comunicato l'evento alla società datoriale con lettera del 21.2.18; di avere in data 15 marzo
2018 presentato richiesta di “… potere riprendere quanto prima la propria attività lavorativa nell'ambito del Distretto di Appartenenza …”, essendo venute meno le cause impeditive della prestazione, fornendo, in data 21.3.18, a richiesta dell' copia del provvedimento CP_1
emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria il 9.3.18 contenente le relative prescrizioni;
di essere rientrato in servizio in data 26 marzo 2018, sia pure in mancanza di una formale autorizzazione in tal senso;
di avere però continuato a percepire per le mensilità da marzo a luglio 2018 il solo assegno alimentare pari al 50% della paga base;
di non avere percepito l'equivalente dei buoni pasto relativi ai rientri pomeridiani del lunedì e mercoledì nel periodo novembre 2017 – luglio 2018 e neanche gli emolumenti arretrati per il periodo
1° gennaio 2016 – 30 giugno 2018, dovuti per l'aumento percentuale della progressione economica stipendiale (PEO) stabilito con deliberazione del Commissario Straordinario n.
21 del 31.01.18. ha resistito alla domanda deducendo che la revoca della Controparte_1 sospensione obbligatoria dal servizio è avvenuta con provvedimento dell'U.P.D. del 24 settembre 2018; che il provvedimento è stato adottato all'esito di un iter amministrativo, il cui protrarsi è stato determinato dal comportamento omissivo e non collaborativo del dipendente;
che infatti nel provvedimento di sospensione della pena con affidamento in prova ai servizi sociali, trasmesso al datore di lavoro solo in data 22.3.2018, erano previste prescrizioni (fissazione della propria dimora in IT (RC), divieto di allontanamento dalla provincia di Reggio Calabria e di trattenersi fuori dalla propria abitazione dalle ore
21:00 alle ore 8:00) incompatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa;
che per tale ragione il Sig. veniva invitato formalmente dall'U.P.D. a presentarsi alla seduta Pt_1
dell'11 aprile 2018, munito di ogni documentazione che potesse giuridicamente supportare la richiesta avanzata, ma a tale convocazione lo stesso non si presentava e così neanche alle due successive del 18 aprile e del 23 aprile, non fornendo giustificazioni in merito;
che nelle more, l'azienda rilevava dalla lettura della sentenza di condanna che il CP_1 ricorrente ricopriva la veste di imprenditore agricolo per la quale non aveva mai chiesto la necessaria autorizzazione all'Ente datore di lavoro, sicchè appariva necessario chiarire la posizione del ricorrente anche sotto questo aspetto;
che infine, nella seduta del 24 settembre
2018, l'U.P.D. disponeva la revoca della sospensione obbligatoria dal servizio a far data dalla esecutività dell'autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza;
che i fogli di presenza allegati al ricorso erano privi di alcun valore probatorio perché non siglati dall'ufficio preposto e che dunque qualsiasi richiesta di emolumenti retributivi per il periodo antecedente alla formale revoca della sospensione (24 settembre) era illegittima per difetto del sinallagma;
che, di conseguenza, anche la richiesta dei buoni pasto (rientrando tra quei compensi collegati alla presenza in servizio) per il periodo in cui il era sospeso Pt_1
obbligatoriamente dal servizio, risultava ingiustificata, mentre per il periodo novembre
2017 – febbraio 2018, i buoni maturati erano soltanto 23, dovendo raggiungere il numero di
24 per essere rilasciati (poiché rilascia i buoni pasto in blocchetti da 24 e, CP_1
dunque, questi vengono concessi soltanto dopo avere maturato l'intero blocchetto); che per ciò che concerne gli arretrati della progressione economica orizzontale, la relativa liquidazione è stata rinviata per chiarire prima la posizione del che è risultato Pt_1 essere imprenditorie agricolo e perché vanta un credito, Controparte_1
riconosciuto dallo stesso dipendente, di € 756,14 che andrà compensato con eventuali somme ancora dovute dall'Amministrazione.
Il Tribunale con la sentenza appellata ha rigettato il ricorso sulla scorta della motivazione qui di seguito integralmente trascritta: “Il ricorrente deduce di avere legittimamente ripreso
l'attività lavorativa in data 26 marzo 2018, pur in assenza di una formale revoca della sospensione, atteso che il venir meno dello stato di detenzione ha comportato la cessazione ipso iure della sospensione obbligatoria. Sostiene, pertanto, che dalla suddetta data gli spetta l'integrale retribuzione, essendo la ripresa dell'attività lavorativa comprovata dalle timbrature del cartellino in atti ed aggiunge che il datore di lavoro avrebbe dovuto attivare la procedura di sospensione facoltativa, laddove avesse voluto protrarre la sospensione del rapporto di lavoro.
L'assunto non è condivisibile.
E' noto che le ipotesi di sospensione obbligatoria dal servizio sono tassativamente disciplinate dall'art.
59, co.1 D. Lgs. 267/2000, il quale annovera, anche, i casi di applicazione delle misure coercitive restrittive della libertà personale;
di conseguenza, alla presenza dei presupposti normativamente indicati si dà luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti
(per il dipendente pubblico, la fonte è l'art. 94 D.Lgs. 267/2000).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, la sospensione obbligatoria non cessa automaticamente per il venir meno della misura coercitiva penale, essendo necessario porre la P.A. a conoscenza della cessazione degli effetti della misura coercitiva, consentendole di provvedere alla revoca della sospensione obbligatoria o se ricorrere ad una delle altre tipologie sospensive (cfr. Cons.
Stato, Sez. IV, n. 4244/2006; Cons. Stato, n. 2327/2002; Cons. Stato, n. 732/1996 ed altre).
Nell'ipotesi di mancata revoca, ad opera della P.A., l'art. 9, co. 2 della L. 19/1990 dispone “Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto”.
Analoga previsione è contenuta all'art 5 co.10 del CCNL del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali: “La misura cautelare obbligatoria di sospensione dal servizio, qualora non venga revocata, ha una durata massima di cinque anni”.
A differenza della sospensione facoltativa – che è una misura discrezionale, provvisoria e rivedibile - la sospensione obbligatoria non richiede, a pena di illegittimità e di perdita di efficacia, l'attivazione della procedura disciplinare e né che ci sia coincidenza tra la durata della causa interruttiva e la sospensione, poiché è lo stesso dato normativo a fissare in cinque anni il termine massimo, e quindi legittimo, della sospensione obbligatoria (1).
Posto, dunque, che la riattivazione della funzionalità del rapporto di lavoro presuppone, a tutela di una fondamentale esigenza di certezza giuridica, oltre che in applicazione dei principi di imparzialità
e buon andamento della pubblica amministrazione, il previo formale invito a riprendere servizio, diretto dalla amministrazione datrice di lavoro al dipendente, (Cass 5813/2022), la ripresa del servizio da parte del lavoratore, in assenza della formale riammissione del datore di lavoro, deve ritenersi un comportamento arbitrario e non sorretto da un titolo legittimante.
La fattispecie è dunque equiparabile alle prestazioni lavorative di fatto, rese in violazione di legge ai sensi dell'art 2126 c.c., che devono essere remunerate nel periodo in cui hanno avuto esecuzione, purchè non sia illecito l'oggetto o la causa del rapporto. Ritiene il giudicante che in tale ultima ipotesi debba inquadrarsi la ripresa non autorizzata del lavoro da parte del ricorrente sospeso obbligatoriamente dal servizio. Ed invero, il lavoratore sospeso, che di propria iniziativa riprende
l'attività lavorativa senza il consenso del datore di lavoro ed in assenza di una formale riammissione, incorre in una cosciente violazione di norme inderogabili, poste a presidio di interessi pubblici e del buon andamento della pubblica amministrazione che non può fondare alcuna pretesa neanche di carattere economico.
Nè può affermarsi che, nella vicenda in esame, vi fosse un'autorizzazione implicita da parte del datore di lavoro, dato che con comunicazione del 25 marzo il rappresentava di riprendere l'attività Pt_1 lavorativa in data 26 marzo. Va in merito osservato che con raccomandata del 4.4.2018 l'ente ribadiva al dipendente che restava fermo il regime di sospensione obbligatoria, che per la revoca della sospensione occorreva un provvedimento formale adottato a seguito di valutazione di appropriata documentazione e che la documentazione fornita non era sufficiente al superamento di quanto prevede la normativa vigente nei confronti di soggetto attinto da misura restrittiva della libertà personale, invitandolo nuovamente ad un incontro al quale il non si presentava. Pt_1
Ma al di là di questa considerazione, il fatto dirimente è che non vi è prova della ripresa in via di fatto dell'attività lavorativa.
Invero, la timbratura del badge non è da sola prova sufficiente a dimostrare la esecuzione della prestazione lavorativa. La timbratura è in effetti un mero indizio della avvenuta prestazione che dà prova della durata della prestazione lavorativa ove questa sia pacifica ed incontestata, ma non costituisce, di per sé sola, prova piena dell'avvenuta prestazione, potendo anche essere infedele e non veritiera. Sarebbe stata necessaria una prova offerta dal ricorrente valida a dimostrare che alla timbratura sia effettivamente seguita l'attività lavorativa (come ad esempio ordini di servizio, attestazioni dei superiori, testimonianze dei colleghi e via di seguito).
Neanche alle buste paga allegate al ricorso può attribuirsi alcun valore probatorio in tal senso, riportando le stesse dati risultanti delle timbrature.
Aggiungasi che il ricorrente è rimasto nell'indeterminatezza e nel generico anche sul piano delle allegazioni, non specificando neanche la tipologia e le modalità delle mansioni asseritamente svolte.
In conclusione, non vi è prova dell'avvenuta prestazione lavorativa dal 26 marzo 2018 fino al provvedimento di revoca di settembre. Non è accoglibile, neanche, la richiesta formulata in via subordinata di riconoscere il diritto alla integrale retribuzione dal 18.4.2018, ovvero dalla data dell'autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza. Sebbene il provvedimento del 24.09.2018 preveda la retrodatazione al 18.4.2018 degli effetti della revoca della sospensione, non è logicamente, prima che giuridicamente, concepibile una previsione di tal fatta, atteso che finchè c'è sospensione non vi è prestazione lavorativa e dunque il ripristino del sinallagma non può che essere successivo alla revoca della sospensione.
Quanto alla richiesta di pagamento dell'equivalente dei buoni pasto, nel periodo di sospensione il ricorrente nessun buono pasto ha potuto maturare per le ragioni già dette. Per quanto riguarda il periodo antecedente alla sospensione, l' riconosce che il dipendente ha Controparte_1 maturato 23 buoni pasto, così come riconosce la maturazione degli arretrati per la progressione economica orizzontale. Oppone, però, un credito di €756,14 non contestato dal ricorrente, con il quale le somme dovute dal datore di lavoro devono ritenersi compensate.
Il ricorso va dunque rigettato, ma per la complessità delle questioni e la singolarità della vicenda sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite”.
(1)Tanto rileva soprattutto con riferimento al tema della restitutio in integrum, ossia il ripristino della situazione economica antecedente all'applicazione della misura cautelare: l'art. 97 del DPR. n.
3/1957 disciplina le ipotesi di restitutio in integrum, stabilendo che, se all'esito del processo penale
(anche se conclusosi con la condanna dell'imputato) la procedura disciplinare non viene attivata, la sospensione diviene priva di titolo, con conseguente diritto del dipendente al ripristino della situazione economica. Tuttavia “la restitutio in integrum deve essere accordata solo ed esclusivamente con riferimento alle sospensioni facoltative e non anche a quelle obbligatorie, che costituiscono per la P.A. un dovere ineludibile” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n.5593/2012); più recentemente è intervenuta sul punto la Corte di Cassazione Sez. Lavoro con sent. n. 10137 del 26 aprile 2018, che ha escluso la restitutio in integrum “in caso di sospensione obbligatoria conseguente
a provvedimento restrittivo della libertà personale”. Avverso detta decisione ha interposto appello affidandolo ai seguenti Parte_1
motivi:
-erronea qualificazione della fattispecie nell'ambito delle “… ipotesi di sospensione obbligatoria dal servizio (…) tassativamente disciplinate dall'art. 59 co. 1 D.Lgs 267/2000 …” (in realtà l'art. 59 citato è stato abrogato dalla legge 31/12/2012 n. 235 ed oggi la regolamentazione dell'istituto è sostanzialmente rimessa ai contratti collettivi nazionali di comparto con eccezione di alcune ipotesi previste dall'art. 289 c.p.p. e dall'art. 4 della legge n. 97/01 nei casi di condanna anche non definitiva per alcuni tassativi reati contro la P.A.) avendo affermato inesattamente l'applicabilità ai casi di sospensione obbligatoria dell'art. 9 comma
2 della legge n. 19/1990 nella parte in cui recita “Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto”. L'appellante asserisce che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo
Giudice, il comma citato si limita a disciplinare l'esercizio della potestà, di natura discrezionale, riconosciuta alla Pubblica Amministrazione di sospendere cautelarmente il pubblico dipendente dall'attività lavorativa in conseguenza di determinati presupposti di fatto e di diritto che impediscono il regolare svolgimento delle funzioni e del servizio, in autonomia rispetto ai procedimenti penali (e disciplinari) in corso;
-erronea valutazione della disposizione applicata atteso che non vi era la necessità di adottare un provvedimento formale di riammissione in servizio.
- erronea valutazione dello svolgimento del rapporto di lavoro di fatto dell'art 2126 c.c., come illecito, stante la violazione di norme inderogabili, poste a presidio di interessi pubblici e del buon andamento della pubblica amministrazione;
l'appellante contesta tale assunto sostenendo che l'ipotesi di illiceità dell'oggetto o della causa contemplata dall'art. 2126 cod.civ., ricorre non già in ogni caso di contrarietà con norme imperative di legge bensì
“esclusivamente nei casi in cui il contratto stesso sia contrario ai principi di ordine pubblico strettamente intesi e cioè quelli etici fondamentali dell'ordinamento giuridico”; ne consegue che la mancanza di un'autorizzazione amministrativa, prescritta per lo svolgimento di una determinata attività lavorativa, non comporta l'illiceità dell'oggetto o della causa e pertanto non esclude il diritto alla retribuzione per l'attività concretamente esercitata;
erronea valutazione delle prove atteso che la ripresa in via di fatto dell'attività lavorativa, era provata dalla timbratura del badge e dalle le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, in quanto trovano corrispondenza nel libro unico del lavoro, ivi compreso il calendario delle presenze del singolo lavoratore, hanno piena efficacia probatoria per quanto attiene agli elementi che contribuiscono a comporre la retribuzione, sicchè le indicazioni in esse contenute contribuiscono a costituire la base probatoria necessaria a dimostrare il fatto costitutivo del credito;
erronea valutazione della richiesta formulata in via subordinata di riconoscere il diritto alla integrale retribuzione dal 18.4.2018, ovvero dalla data dell'autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza, sostenendo che “finchè
c'è sospensione non vi è prestazione lavorativa e dunque il ripristino del sinallagma non può che essere successivo alla revoca della sospensione”.
Parte appellante asserisce che il riconoscimento del fatto che le condizioni di applicabilità della sospensione obbligatoria dal servizio non sussistessero sin dal 18/04/18, equivale ad ammettere che il potere del datore di lavoro di estromettere, sebbene, temporaneamente dall'ufficio il dipendente sia stato illegittimamente esercitato, atteso che quest'ultimo, anche in assenza dell'atto datoriale, sarebbe stato in grado di rendere la prestazione.
Ne consegue che venuta meno la sospensione obbligatoria per effetto di esplicito provvedimento emanato “ora per allora” dalla amministrazione datoriale, essa di fatto si è tramutata in una misura cautelare e provvisoria ma, soprattutto facoltativa e, quindi, discrezionale, destinata ad essere travolta dall'esaurimento del procedimento disciplinare.
Il concludersi dell'indicato procedimento in senso favorevole all'impiegato implica, inevitabilmente, che il rapporto riprende il suo corso a tutti gli effetti dal momento in cui è stato (illegittimamente) sospeso e con l'ulteriore conseguenza che il datore di lavoro, sul quale ricadono i rischi dell'esercizio irregolare del suo potere direttivo, è tenuto a corrispondere al proprio dipendente le retribuzioni arretrate- erronea valutazione dei fatti con riferimento del diritto ad ottenere i buoni pasto stante l'effettiva presenza dello stesso in servizio a far data dal 26.03.2018; erronea compensazione tra quanto dovuto al dipendente a titolo di n. 23 buoni pasto e arretrati per la progressione economica orizzontale e il credito opposto da di € 756,14 atteso che tale compensazione Controparte_1
avrebbe dovuto condurre il Giudice a riconoscere al lavoratore un credito residuo di euro
203,16 per sorte capitale, atale importo si perviene sottraendo l'importo di € 161,00 (n. 23 buoni pasto di € 7,00 cadauno) e di € 798,30 (arretrati P.E.O.) alla cifra di € 756,14
(restituzione quota stipendiale).
Si è costituita per difendersi. Controparte_1 Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8.10.2025
Motivi della decisione
L'appello va accolto parzialmente.
Il Giudice di prime cure ha correttamente inquadrato la fattispecie in esame nelle ipotesi di sospensione obbligatoria dal servizio, tassativamente disciplinate dall'art. 59, co.1 D. Lgs.
267/2000, il quale annovera, anche, i casi di applicazione delle misure coercitive restrittive della libertà personale.
Ne consegue che, alla presenza dei presupposti normativamente indicati si dà luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti (per il dipendente pubblico, la fonte è l'art. 94 D.Lgs. 267/2000).
Nei casi di sospensione obbligatoria in conseguenza di una misura cautelare restrittiva della libertà personale, il venir meno dello stato di detenzione non comporta la cessazione ipso iure della sospensione obbligatoria.
Invero, al termine della sospensione obbligatoria (cautelare o disciplinare), non è automatico il rientro in servizio del dipendente, ma è necessario un formale provvedimento da parte dell'amministrazione la quale deve, infatti, comunicare al lavoratore l'esito del procedimento disciplinare e le decisioni relative al suo impiego, che possono includere il reintegro nelle mansioni originali o, in casi specifici, altre azioni come il licenziamento o la sospensione prolungata a causa di nuove circostanze emerse.
Nel caso di specie, solo nella seduta del 24 settembre 2018, l'U.P.D. ha disposto la revoca della sospensione obbligatoria dal servizio del a far data dalla esecutività Pt_1 dell'autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza, ovvero il 18.04.2023.
Il tuttavia, sia pure in mancanza di una formale autorizzazione in tal senso, Pt_1
asserisce di essere rientrato in servizio in data 26 marzo 2018, chiedendo, conseguentemente, da tale data, l'integrale retribuzione.
Sul punto, l'accertamento in fatto contenuto nella sentenza impugnata è condivisibile.
Il Giudice di prime cure, stante la mancanza di un previo formale invito a riprendere servizio, diretto dall'amministrazione datrice di lavoro al dipendente, ha equiparato la fattispecie “alle prestazioni lavorative di fatto, rese in violazione di legge ai sensi dell'art 2126 c.c., che devono essere remunerate nel periodo in cui hanno avuto esecuzione, purchè non sia illecito l'oggetto o la causa del rapporto, ritenendo che in tale ultima ipotesi debba inquadrarsi la ripresa non autorizzata del lavoro da parte del ricorrente sospeso obbligatoriamente dal servizio”.
Ma v'è di più.
Dalla documentazione allegata emerge chiaramente che la prestazione lavorativa svolta dal a far data dal 26.03.2018 è stata resa contra legem, atteso che nel provvedimento di Pt_1
sospensione della pena con affidamento in prova ai servizi sociali, trasmesso al datore di lavoro solo in data 22.3.2018, erano previste prescrizioni (fissazione della propria dimora in
IT (RC), divieto di allontanamento dalla provincia di Reggio Calabria e di trattenersi fuori dalla propria abitazione dalle ore 21:00 alle ore 8:00) incompatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa.
L'orario di lavoro dell' non era, dunque, compatibile con quanto ordinato CP_1
dall'Autorità Giudiziaria.
Da alcune timbrature, precedenti l'autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza
(17.04.2018), emerge chiaramente l'incompatibilità dell'orario di ufficio con l'ordine del
Giudice Penale, atteso che alcune delle stesse risultano effettuate in un orario in cui l'appellante non si sarebbe potuto trovare in ufficio.
In particolare, ad esempio, la timbratura del 26 marzo 2018 è stata effettuata dal Pt_1 alle ore 8:01, nonostante in quella data ancora l'appellante non potesse uscire prima delle ore 8:00, dato che il provvedimento di autorizzazione a lasciare la propria abitazione alle ore 7:00 è datato 17 aprile 2018.
E' condivisibile, dunque, la sentenza appellata nella parte in cui prevede che il Pt_1
non ha diritto alle differenze retributive per la prestazione resa a far data dal 26.03.2018.
Diversamente va valutata la richiesta formulata in via subordinata di riconoscere il diritto alla integrale retribuzione dal 18.4.2018, ovvero dalla data dell'autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza.
Invero, l'Amministrazione stessa, nel provvedimento del 24.09.2018 di revoca della sospensione obbligatoria dal servizio ha precisato “a far data dalla esecutività dell'autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza”, ovvero dal 18.04.2018.
L'Amministrazione, da tale data, quindi, ha avuto notizia della rimozione dell'impedimento alla riattivazione del rapporto di lavoro.
Tale retrodatazione giuridica, fatta dalla stessa Amministrazione equivale al riconoscimento che le condizioni di applicabilità della sospensione obbligatoria dal servizio non sussistessero sin dal 18/04/18 ed all'ammissione che il dipendente, da quella data, anche in assenza dell'atto datoriale, sarebbe stato in grado di rendere la prestazione.
D'altronde, la ripresa in via di fatto, ex art. 2126 c.c., dell'attività lavorativa da parte del
è provata dalla timbratura del badge, sistema di rilevamento che costituisce lo Pt_1
strumento legale diretto ad accertare la presenza in servizio del lavoratore al fine di attribuire piena efficacia probatoria al fatto giuridicamente rilevante dell'esatta, e pertanto funzionale ed efficiente, esecuzione giornaliera della prestazione lavorativa nello spazio temporale compreso tra la timbratura in entrata (che attesta l'inizio, o la ripresa nel caso di uscita temporanea, del servizio connesso al rapporto di lavoro) e la timbratura in uscita (che attesta la fine o l'interruzione della prestazione lavorativa quotidiana) e tanto sia con riferimento alla presenza in ufficio del dipendente pubblico e sia con riferimento al computo esatto delle ore lavorate.
E d'altronde l'Amministrazione, dal 18.04.2018 in poi, non ha mai contestato formalmente la presenza in servizio del pur essendo a conoscenza, per sua stessa ammissione, Pt_1 del fatto che il si recasse giornalmente a lavoro. Pt_1
L'Amministrazione, con la sua condotta omissiva, ha di fatto consentito lo svolgimento dell'attività lavorativa non impedendogli l'ingresso in azienda, ad esempio provvedendo a ritirare il badge.
Ne consegue che, venuta meno la sospensione obbligatoria per effetto di esplicito provvedimento a far data dal 18.04.2018 e in considerazione dello svolgimento in via di fatto della prestazione lavorativa da parte del lo stesso ha diritto all'integrale Pt_1
retribuzione, come quantificata dal ricorrente i cui conteggi non sono oggetto di contestazione e sono coerenti con le buste paga .
Infine, in ordine alla richiesta dei buoni pasto, stante l'acclarata presenza in servizio dello stesso a far data dal 18.04.2018, il ha diritto al riconoscimento degli stessi da tale Pt_1
data. Pertanto, a differenza di quanto indicato nel prospetto di cui all'allegato n. 12 del ricorso introduttivo, fermo restando la correttezza del conteggio effettuato per i mesi di maggio giugno e luglio 2018 (interamente conteggiati), per il mese di aprile 2018 il conteggio dei buoni pasto decorre dal 18. Dal medesimo prospetto risulta che i rientri pomeridiani effettuati dal dal 18 aprile fino al 30 aprile sono solo due in luogo dei 5 Pt_1 erroneamente conteggiati dall'appellante con conseguente condanna dell'azienda al pagamento, a tale titolo, di € 98,00. Per quanto riguarda, invece, il periodo antecedente alla sospensione, Controparte_1
ha riconosciuto che il dipendente ha maturato 23 buoni pasto, così come ha
[...]
riconosciuto la maturazione degli arretrati per la progressione economica orizzontale. ha, però, opposto un credito di €756,14 non contestato Controparte_1
dall'originario ricorrente.
Il Giudice di prime cure ha, quindi, errato nel disporre la compensazione tra quanto dovuto al dipendente a titolo di n. 23 buoni pasto e arretrati per la progressione economica orizzontale e il credito opposto da di € 756,14. Controparte_1
Tale compensazione, infatti, avrebbe dovuto condurre il primo Giudice a riconoscere al lavoratore un credito residuo di euro 203,16 per sorte capitale.
A tale risultato si perviene sottraendo l'importo di € 161,00 (n. 23 buoni pasto di € 7,00 cadauno) e di € 798,30 (arretrati P.E.O.) alla cifra di € 756,14
(restituzione quota stipendiale).
La sentenza va, pertanto, parzialmente riformata.
L'accoglimento parziale giustifica la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di ½, corrispondenti ad € 1.347,50 per il primo grado e ad € 1.453,00 per il presente grado di giudizio, in favore dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da contro avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Palmi n. 1288/2022, pubblicata in data 26.10.2022 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1)Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna l' al Controparte_1 pagamento dell'integrale retribuzione, come quantificata da parte appellante, a far data dal
18.04.2018, in favore del nonché al pagamento della somma di € 98,00 a titolo di Pt_1
buoni pasto maturati a decorrere dalla suddetta data, nonché al pagamento della somma di
€ 203,16 quale differenza tra quanto dovuto al dipendente a titolo di n. 23 buoni pasto e arretrati per la progressione economica orizzontale e il credito opposto da Controparte_1
di € 756,14;
[...] 2) condanna alla refusione in favore di di Controparte_1 Parte_1
½ delle spese di lite che liquida in € 1.347,50 per il primo grado e in € 1.453,00 per il presente grado di giudizio, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge con distrazione in favore del procuratore dell'appellante indicato in epigrafe.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti