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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 06.4.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n.r.g. 1975/2019
TRA
nata a [...] il [...], residente a [...]
97, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Ventura ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina viale S. Martino 246, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], 206 Controparte_1
(C.F: ), elettivamente domiciliato in Messina, Corso Cavour 95, presso CodiceFiscale_1 lo studio dell'avv. Roberta Cavatoi che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 08/4/2019 la sig.ra adiva questo Tribunale per sentir riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro Pt_1
subordinato alle dipendenze della sig.ra per il periodo aprile 2015 – giugno 2016, CP_1
per 4 ore giornaliere su 7 giorni la settimana, con le mansioni di assistente familiare quale badante della madre della sig.ra per una retribuzione mensile di € 500,00. CP_1 Tes_1
Precisava la ricorrente che il suddetto rapporto non era mai stato regolarizzato e chiedeva, pertanto, in esito all'accertamento del dedotto rapporto, il pagamento delle differenze retributive e contributive dovute.
Si costituiva in giudizio la sig.ra eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per CP_1
mancata indicazione del codice fiscale della ricorrente. Eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva rappresentando che il rapporto di lavoro era intercorso direttamente tra la e la propria madre sig.ra Pt_1 Tes_1
Evidenziava ancora di aver rinunziato all'eredità della madre e che, pertanto, nessuna domanda poteva essere svolta nei suoi confronti.
Nel merito eccepiva che nessun rapporto di lavoro subordinato era intercorso con la ricorrente la quale, a detta della si recava saltuariamente presso la madre per motivi di compagnia CP_1 allorquando mancavano le persone adibite all'assistenza della madre.
Chiedeva, pertanto il rigetto del ricorso.
In data 21/10/2021, per parte resistente si costituiva in giudizio l'Avv. Cavatoi in sostituzione dell'Avv. Bartolo.
Istruita la causa a mezzo di prova per testi ed espletato l'interrogatorio formale della resistente, le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. Esame delle eccezioni di parte resistente.
In ossequio al principio della ragione più liquida il presente procedimento può essere definito attraverso la disamina dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla resistente sig.ra CP_1
Secondo la sua prospettazione il rapporto di lavoro dedotto in giudizio dalla ricorrente sarebbe intercorso direttamente tra lei e la sig.ra madre della resistente, e solo strumentalmente Tes_1
la presente azione sarebbe stata rivolta nei confronti della in quanto, a causa delle vicende CP_1
ereditarie, la si sarebbe ritrovata priva di un legittimo contraddittore. Pt_1
A conforto di tale tesi produce la raccomandata di diffida e messa in mora indirizzata dalla
“Ai chiamati all'eredità della sig.ra ”. Pt_1 Persona_1
In effetti, da tale missiva si evince che la preso atto del decesso della sig.ra Pt_1 Tes_1
si rivolgeva agli eredi della stessa, collettivamente e impersonalmente chiamati alla successione, con ciò rendendo evidente che la precedente missiva del 17/11/2016 era stata indirizzata appunto alla sig.ra Tes_1
Tale rilievo è avvalorato dal fatto che la ricorrente, a confutazione di quanto sopra, avrebbe potuto produrre in giudizio la prima missiva del 17/11/2016 dimostrando che ab initio aveva rivolto le sue domande nei confronti della pretesa datrice di lavoro, ma ciò non ha fatto.
Tale rilievo documentale, proveniente dalla stessa parte ricorrente, risulta dirimente in ordine all'identificazione della datrice di lavoro della che va individuata nella persona della Pt_1
sig.ra madre della resistente. Tes_1 Accertato quanto sopra, le successive vicende ereditarie, che hanno visto la rinuncia da parte della dell'eredità della madre, precludono alla ogni azione di accertamento del CP_1 Pt_1
dedotto rapporto di lavoro.
Al quadro sopra delineato nessun apporto possono fornire le deposizioni dei testimoni in quanto quelle rese a favore della ricorrente sono bilanciate dalle deposizioni rese a favore della resistente senza che possa ricavarsi una prevalenza evidente delle une rispetto alle altre e senza che sia stata dimostrata con la necessaria certezza la qualità di datrice di lavoro in capo alla
Controparte_1
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/22 come da dispositivo.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio
1975/2019, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 quantificate, in € 5.388,00 oltre spese generali, cpa, iva come per legge da distrarre in
[...] favore delle procuratrici antistatarie nella seguente misura: € 2.695,00 oltre accessori in favore dell'Avv. Adalgisa Bartolo per le fasi di studio e introduttiva;
€ 2.789,00 oltre accessori in favore dell'Avv. Roberta Cavatoi per la fase istruttoria e decisionale.
Così deciso in Messina il 09.4.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando