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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 4425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4425 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 45627/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.12.2024
da
1) Parte_1
Nato a Nola (NA) in data 29.07.1980 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Luca Del Vecchio presso il quale ha eletto domicilio telematico contro
2) Parte_2
Nata a Milano in data 19.03.1990 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con gli Avv. Valentina Perego e Francesca Antonini presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 15.09.2012
(anno 2012, atto n. 562, reg. 1, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza del Tribunale di Milano n. 1316/2022 pubblicata il 15.02.2022 con i seguenti figli:
nata a [...] il [...]3 CP_1
, nata a [...] [...] Per_1
FATTO
Con ricorso depositato in data 06.12.2024, parte ricorrente SI. ha chiesto la Parte_1
modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n. 1316/2022 pubblicata il 15.02.2022.
Parte resistente, SI.ra si è costituita in giudizio con atto depositato in data Parte_2
17.04.2025.
All'udienza del 13.05.2025, celebrata davanti al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., ed il recepimento del seguente accordo:
“Conferma regime di affido condiviso.
Conferma delle statuizioni economiche come indicate nella sentenza di divorzio.
Sulle frequentazioni padre e figlie: il padre vedrà le figlie a Milano una volta ogni due mesi per il weekend dal sabato mattina alla domenica. Per il mese di giugno il padre si impegna a tenere le figlie per almeno 4 giorni dal giorno 5 giugno sino al giorno 14 giugno (tenendole in un air B&B), salvo problemi lavorativi improrogabili riservandosi di comunicare alla madre la data entro 10 giorni da oggi;
nel mese di settembre 2025 il padre terrà le figlie minori prima dell'inizio della scuola impegnandosi a comunicare i giorni entro il mese di luglio 2025. Resta inteso che con la prosecuzione regolare delle frequentazioni padre e figlie le vacanze estive dell'anno 2026 avverranno con le modalità già indicate in sentenza di divorzio.
L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre.
Ferme nel resto le altre condizioni di divorzio.
Spese legali compensate.”
Con ordinanza del 15.05.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Le parti hanno depositato, in data 28.05.2025, note scritte nelle quali hanno confermato le condizioni dell'accordo.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di
Milano n. 1316/2022 pubblicata il 15.02.2022, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 28.05.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.12.2024
da
1) Parte_1
Nato a Nola (NA) in data 29.07.1980 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Luca Del Vecchio presso il quale ha eletto domicilio telematico contro
2) Parte_2
Nata a Milano in data 19.03.1990 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con gli Avv. Valentina Perego e Francesca Antonini presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 15.09.2012
(anno 2012, atto n. 562, reg. 1, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza del Tribunale di Milano n. 1316/2022 pubblicata il 15.02.2022 con i seguenti figli:
nata a [...] il [...]3 CP_1
, nata a [...] [...] Per_1
FATTO
Con ricorso depositato in data 06.12.2024, parte ricorrente SI. ha chiesto la Parte_1
modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n. 1316/2022 pubblicata il 15.02.2022.
Parte resistente, SI.ra si è costituita in giudizio con atto depositato in data Parte_2
17.04.2025.
All'udienza del 13.05.2025, celebrata davanti al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., ed il recepimento del seguente accordo:
“Conferma regime di affido condiviso.
Conferma delle statuizioni economiche come indicate nella sentenza di divorzio.
Sulle frequentazioni padre e figlie: il padre vedrà le figlie a Milano una volta ogni due mesi per il weekend dal sabato mattina alla domenica. Per il mese di giugno il padre si impegna a tenere le figlie per almeno 4 giorni dal giorno 5 giugno sino al giorno 14 giugno (tenendole in un air B&B), salvo problemi lavorativi improrogabili riservandosi di comunicare alla madre la data entro 10 giorni da oggi;
nel mese di settembre 2025 il padre terrà le figlie minori prima dell'inizio della scuola impegnandosi a comunicare i giorni entro il mese di luglio 2025. Resta inteso che con la prosecuzione regolare delle frequentazioni padre e figlie le vacanze estive dell'anno 2026 avverranno con le modalità già indicate in sentenza di divorzio.
L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre.
Ferme nel resto le altre condizioni di divorzio.
Spese legali compensate.”
Con ordinanza del 15.05.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Le parti hanno depositato, in data 28.05.2025, note scritte nelle quali hanno confermato le condizioni dell'accordo.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di
Milano n. 1316/2022 pubblicata il 15.02.2022, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 28.05.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato