Ordinanza cautelare 25 marzo 2022
Ordinanza collegiale 24 ottobre 2022
Sentenza 8 marzo 2023
Decreto collegiale 21 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 08/03/2023, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/03/2023
N. 00349/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00325/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 325 del 2022, proposto da
EN De IO, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Porco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Aprigliano, non costituito in giudizio;
nei confronti
Provincia di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Raffaele Prisco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dell’ordinanza di demolizione di opere abusive n. 85 del 2 agosto 2021 emessa dal Comune di Aprigliano;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la sig.ra EN De IO ha impugnato l’ordinanza n. 85 del 2 agosto 2021, con cui il Comune di Aprigliano ha ordinato la demolizione delle opere di seguito descritte:
- “Piattaforma in cls, a quota piano strada dalle dimensioni 8.00x5.80x0,25 circa e sovrastante gazebo in ferro delle dimensioni 3.50x7,90x2,30 circa”;
- “Piattaforma in cls a quota 1,50 dal piano viario avente le seguenti dimensioni: 1,80x5,80x025 circa”;
- “Piattaforma in cls a quota -1.00 rispetto alla seconda piattaforma avente le seguenti dimensioni: 5.00x2.00x025 circa”;
- “Piattaforma in cls a quota -2,30 da piano viario avente le seguenti dimensioni: 2.00x4.00x025 circa”;
- “Realizzazione di una scala in calcestruzzo adiacente il fabbricato con n. 11 gradini con alzata pari a 0.18 e pedata pari a 0.20 per un’altezza pari a mt 2.30 ed una larghezza di mt. 1.00”;
- “Realizzazione di un muro in blocchi di tufo delle dimensioni: 3.15x3.52x0.40 circa”;
- “Realizzazione di una parete in blocchi di tufo delle dimensioni: 4.40x3.15x0.40 circa”;
- “Fabbricato in muratura con copertura in eternit avente le seguenti dimensioni (cassone esterno mt. 12.00 x mt. 6.50) circa”;
- “Realizzazione di un muro in blocchi di tufo con altezza variabile di circa mt. 2.20 a circa 1.50 in sopraelevazione su un muro esistente per una lunghezza di circa mt 28.00, precisando che il cedimento ha interessato una lunghezza di mt. 20.00 circa”.
La ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto le opere che insistono nel fondo di sua proprietà sono state realizzate prima dell’anno 1967; in epoca, quindi, in cui non era necessario acquisire alcun titolo edilizio.
Inoltre, il Comune non avrebbe esplicato in maniera esauriente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l’adozione dell’ordine demolitorio, non essendo nemmeno indicati i dati catastali delle opere di cui è stata ingiunta la demolizione.
Il Comune di Aprigliano, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Con memoria del 17 marzo 2022, resiste al ricorso la Provincia di Cosenza, deducendo l’infondatezza nel merito del ricorso.
Con ordinanza n. 1811 del 24 ottobre 2022, questo Tar ha disposto una consulenza tecnica, al fine di chiarire la data di realizzazione dei manufatti oggetto dell’ordinanza impugnata.
La relazione di consulenza tecnica è stata depositata in data 23 gennaio 2023, con contestuale richiesta di liquidazione del compenso.
All’udienza pubblica del 22 febbraio 2023, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti infraindicati.
Ritiene il Collegio che la consulenza tecnica abbia risposto adeguatamente al quesito posto, chiarendo che:
- tutte le piattaforme in calcestruzzo, la scala in calcestruzzo, i due muri in blocchi di tufo, la parete in blocchi di tufo oggetto dell’ordinanza di demolizione sono stati realizzati, in assenza di concessione edilizia, intorno agli anni '70-80;
- soltanto il fabbricato in muratura con copertura in eternit può ritenersi costruito prima dell’anno 1967 e, quindi, non abusivo, considerato che:
1. dalla disamina delle aerofotogrammetrie si attesta l’esistenza del manufatto sin dal 1943;
2. è in atti una richiesta di costruzione, a nome di CO De IO fu Bruno, presentata nel marzo del 1927, e la relativa ricevuta di pagamento quale “ corrispettivo per la concessione di edificare al limite della strada prov. a Aprigliano. Prima del Lago, presso lo abitato di Vico (Aprigliano) ”.
Il consulente precisa, peraltro, che al corpo di fabbrica originale di cui è esclusa l’abusività per le ragioni sopra indicate, se ne aggiunge uno secondario, senz’altro abusivo, per cui pende istanza di condono.
Le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, che non appaiono manifestamente illogiche od erronee, unitamente alle risultanze documentali, costituiscono indizi che, valutati complessivamente, possono ritenersi precisi, gravi e concordanti, facendo risultare provata la realizzazione del manufatto (“ fabbricato in muratura con copertura in eternit avente le seguenti dimensioni (cassone esterno mt. 12.00 x mt. 6.50) circa ”) in epoca in cui non era necessario il previo rilascio di un titolo edilizio.
Il Collegio ritiene, inoltre, che i risultati della consulenza espletata resistano anche alle osservazioni articolate dal consulente tecnico nominato dalla ricorrente; osservazioni che l’ausiliario del Collegio ha esaminato e puntualmente fatto oggetto di replica.
Prive di pregio sono le doglianze relative al difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio ritiene non vi sia ragione di discostarsi, presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata realizzazione di esse in assenza o in difformità del permesso a costruire, con la conseguenza che, nella sussistenza di tale presupposto, il provvedimento costituisce atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l’accertamento dell’abusività del manufatto, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione, anche quando la sanzione sia adottata a distanza di anni dalla realizzazione dell’abuso (cfr., di recente, Cons. Stato sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6823; Consiglio di Stato sez. II, 3 novembre 2021, n. 7353; Consiglio di Stato sez. VI, 03 maggio 2021, n. 3483; T.A.R., Catanzaro, sez. II, 17 giugno 2020, n. 1089; T.A.R., Napoli, sez. VII, 16 settembre 2021, n. 5920; T.A.R., Lecce, sez. I , 09 luglio 2021, n. 1114).
Dal provvedimento di demolizione impugnato risulta sia la consistenza delle opere abusive, sia la circostanza che esse siano state realizzate in assenza di titolo edilizio, con evidente congruità della motivazione sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Quanto all’omessa indicazione dei dati catastali riferibili alle opere di cui è ordinata la demolizione, il Collegio esclude che tale vizio possa comportare l’illegittimità del provvedimento impugnato, atteso che l’indicazione dell’area da acquisire, completa dei dati dimensionali e di quelli catastali, è adempimento funzionale all’acquisizione al patrimonio comunale, che viene disposta solo in seguito all’eventuale inottemperanza all’ordine di demolizione da parte del destinatario.
In conclusione, il ricorso merita accoglimento nei limiti anzidetti, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata nella parte in cui è ingiunta la demolizione del “ fabbricato in muratura con copertura in eternit avente le seguenti dimensioni (cassone esterno mt. 12.00 x mt. 6.50) circa ”, fatte salve le eventuali determinazioni dell’Amministrazione con riguardo al corpo di fabbrica per cui pende il procedimento di sanatoria.
Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto dell’esito del giudizio.
Con separato provvedimento è disposta la liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico d’ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- lo accoglie in parte e nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata nella parte in cui è ingiunta la demolizione del “ fabbricato in muratura con copertura in eternit avente le seguenti dimensioni (cassone esterno mt. 12.00 x mt. 6.50) circa ”;
- lo rigetta per il resto;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- dispone con separato provvedimento la liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico d’ufficio, ponendone definitivamente il pagamento a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO