Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. 178/2025
N. R.G. 1325/2024 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO Presidente
Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1325/2024, avverso la sentenza n.
2891/2024, del Tribunale di Milano, Dott.ssa Camilla Stefanizzi, promossa da:
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Roberto Pessi;
dal Prof. Avv. Giuseppe Sigillò
Massara e dal Prof. Avv. Raffaele Fabozzi, con domicilio eletto presso il loro studio, in Milano,
Corso Monforte n.15.
APPELLANTE
C/
1) (C.F. ); Controparte_2 CodiceFiscale_1
2) ( ); Controparte_3 CodiceFiscale_2
pagina 1 di 21
4) (C.F. ); Controparte_5 CodiceFiscale_4
5) (C.F. ); CP_6 CodiceFiscale_5
6) (C.F. ). CP_7 CodiceFiscale_6
tutti rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Ernesto Maria Cirillo e dall'Avv. Luca Silvestri tutti elettivamente domiciliati ai fini della presente procedura presso e nel loro Studio in Roma, alla Via Luigi Calamatta n.16
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda (anche istruttoria),
istanza, eccezione o deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di
Milano, Sez. Lav., Dott.ssa Camilla Stefanizzi, n. 2891/2024 emessa all'esito del giudizio sub
R.G. n. 3354/2024, pubblicata in data 5 giugno 2024, non notificata, in accoglimento dei motivi di appello di cui sopra:
- in via principale, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere il presente ricorso in appello e respingere il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado,
rigettando le domande proposte dai ricorrenti (oggi appellati), in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, in quanto sfornito di prova, con ogni conseguenza di legge, anche in termini di restituzione di quanto già corrisposto dall'Appellante in esecuzione della sentenza;
pagina 2 di 21 - in via subordinata, nella denegata ipotesi di confermato accoglimento da parte della Corte di
Appello adita delle domande avversarie, riformare comunque la sentenza impugnata nella parte in cui non è stata accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata nella memoria depositata dalla convenuta nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, contenere la condanna economica nei limiti della predetta eccezione di prescrizione;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
PER GLI APPELLATI
Rigetto dell'appello, la conferma della gravata sentenza con condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze legali, ai sensi dell'art.4, comma 1 bis e comma 2 DM
n.55/2014, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre spese forfettarie, IVA,
CPA.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. gli allora ricorrenti, tutti dipendenti di , Controparte_1
hanno esposto di aver goduto di un superminimo individuale;
si dolgono che tale superminimo sia stato unilateralmente assorbito dalla società dal 20 febbraio 2018 in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017 che,
nelle more del rinnovo del CCNL del 01 febbraio 2013, stabiliva aumenti contrattuali ai dipendenti.
Rassegnavano le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “AP/Sovraminimo individuale” operati dalla in Controparte_1
danno dei ricorrenti dal febbraio 2018; in conseguenza e per l'effetto, condannare CP_1
pagina 3 di 21 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ricostituzione della CP_1
predetta voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018,
nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018,
la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
2) In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assorbimento della voce in busta paga “Sovraminimo individuale” operato dalla in danno dei ricorrenti, Controparte_1
con conseguente riduzione della retribuzione lorda mensile, in occasione dell'introduzione dell'elemento Elemento Retributivo Separato a partire da luglio 2018 e, in conseguenza e per l'effetto, condannare la resistente alla ricostituzione della predetta voce nella misura corrispondente agli assorbimenti e/o riduzioni operate, con conseguente condanna al ricalcolo degli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, nessuno escluso compreso il TFR, con decorrenza dal 1° luglio 2018 e condanna al pagamento delle differenze retributive la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
3) Condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze legali, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e rimborso del C.U. di
€118,50 versato, come per legge.”.
Il Giudice di I grado, attenendosi alle motivazioni delle altre sentenze dello stesso Tribunale,
ha accolto il ricorso ed ha così disposto:
- 1) 1) accerta l'illegittimità della condotta di per avere assorbito nelle Controparte_1
buste paga dei ricorrenti la voce AP/Sovraminimo individuale con decorrenza febbraio 2018 e per l'effetto la condanna a ricostituire tale voce nella misura goduta dai ricorrenti fino a gennaio 2018 nonché al versamento di tutte le somme per l'effetto assorbite-trattenute da febbraio 2018; pagina 4 di 21 2) condanna la parte convenuta al pagamento a favore dei ricorrenti delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari”
Ha ritenuto che, nel caso di specie, si verta certamente in tema di uso aziendale.
Appare pacifico e incontestato che la società convenuta, negli anni dedotti in causa e fino al
2017, non ha disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione e tale acclarata circostanza, già di per sé decisiva nel riconoscimento dell'uso aziendale, risulta incontrovertibilmente rafforzata dalla circostanza che tale condotta è stata reiterata nel tempo in quanto posta in essere ad ogni rinnovo contrattuale ed ha riguardato non singoli rapporti di lavoro ma l'intera vastissima platea dei lavoratori.
Invero, tale circostanza non è idonea a sconfessare l'esistenza di un uso aziendale se solo si considera che da più di 12 anni ha adottato, senza soluzione di continuità, CP_1
procedure di solidarietà e di mobilità volontaria senza mai procedere all'assorbimento del superminimo individuale.
Ha ritenuto, pertanto, che una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società,
non è sufficiente che la stessa decida diversamente per vanificarne gli effetti, essendo necessario un atto di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva.
Infine ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, peraltro del tutto genericamente proposta, posto che tutti i rapporti di lavoro risultano ancora in corso.
ha proposto appello avverso la sentenza. Controparte_1
pagina 5 di 21 Primo motivo di appello intestato: “SULL'INSUSSISTENZA DI ALCUN USO AZIENDALE -
ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI DI CAUSA E
DELLE PRODUZIONI DOCUMENTALI”
Ritiene che la sentenza di prime cure, è errata perché ha rilevato un uso aziendale diretto a sottrarre definitivamente il superminimo dalla regola generale dell'assorbimento quando in realtà, nel ricorso introduttivo del giudizio primo grado di giudizio, non vi è traccia di elementi idonei a far ritenere integrata l'esistenza di tale “uso aziendale” ovvero di un comportamento concludente della in grado di determinare un mutamento del titolo di attribuzione del Pt_1
superminimo erogato agli odierni appellati, che invece risulta per tabulas pacificamente assorbibile, come peraltro dedotto nella memoria difensiva dall'odierna appellante e non contestato da controparte.
PA Nella memoria difensiva del primo grado di giudizio, infatti, la ha contestato la tesi avversaria della non assorbibilità del superminimo, facendo leva innanzitutto sul dato contrattuale, dal momento che nei contratti non era stato specificato espressamente che il
“sovraminimo individuale” riconosciuto agli allora ricorrenti era di natura non assorbibile (cfr.
contratti allegati al ricorso di primo grado); tale dato non è affatto stato considerato dal
Tribunale che, nel proprio iter decisorio, non tiene minimamente conto di tale rilevantissima circostanza.
Il principio dell'assorbimento dei superminimi in occasione di adeguamenti retributivi deve quindi ritenersi automaticamente e generalmente applicabile anche in assenza di una specifica pattuizione in tal senso, sicché occorre una volontà comune delle parti del rapporto di lavoro per escluderne – e non già per consentirne – l'applicazione (Cass. n. 10945/16;
Cass. n. 7685/13) e dunque per escludere il meccanismo dell'assorbimento occorrerebbe un pagina 6 di 21 vero e proprio accordo novativo tra datore di lavoro e lavoratore volto a derogare il principio generale dell'assorbimento (non allegato e non provato dagli odierni appellati).
I ricorrenti in primo grado non si sarebbero quindi dovuti limitare ad affermare genericamente di percepire – e di aver percepito – il superminimo, ma avrebbero dovuto provare che, pur a fronte delle variazioni retributive previste nei precedenti rinnovi contrattuali, il datore di lavoro avesse continuato a erogare l'emolumento ad personam considerando la natura “non assorbibile” – originaria o sopravvenuta – dello stesso.
Ma le controparti non sono riuscite a dimostrare né il riconoscimento in loro favore di un superminimo ab origine di natura non assorbibile né una volontà successiva dell'Azienda
volta a rendere l'emolumento intoccabile.
Secondo motivo di appello intestato: “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER NON AVER
RITENUTO “SUPERABILE” L'USO AZIENDALE ASSERITAMENTE RILEVATO”
Richiama la sentenza della Corte d'Appello di Milano, n. 1136 dell'11.12.2023 che affrontando un caso analogo a quello odierno, ha sancito che: “Il fatto, dunque, che CP_1 CP_1
per molto tempo abbia rinunciato ad avvalersi della facoltà di compensare il superminimo assorbibile di cui si discute con gli aumenti contrattuali successivi via via introdotti dai CCNL
(o con la maggiore retribuzione dovuta in virtù del riconosciuto superiore inquadramento) non comporta la vigenza sine die del trattamento migliorativo, rendendo perpetuo il vincolo obbligatorio, né cristallizza il (presunto) diritto del lavoratore a mantenere invariato nel tempo l'emolumento speciale percepito, poiché l'uso aziendale in essere è venuto meno nel momento in cui la società, a fronte degli aumenti salariali sanciti dall'ultimo contratto aziendale, ha deciso di disporre nuovamente dell'assorbimento contrattualmente pattuito,
senza che occorresse al riguardo una specifica previsione o un espresso recesso, in quanto pagina 7 di 21 opera la regola generale dell'assorbimento del superminimo nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia diversamente disposto (cfr. Cass. n. 10945/16)”
Volendo sintetizzare, la scelta aziendale di assorbire il superminimo è legittima perché:
a) l'uso aziendale costituisce una fonte eteronoma, al pari della contrattazione collettiva di livello aziendale, come tale liberamente superabile per effetto di altri usi o di ulteriori pattuizioni contrattuali collettive sopravvenute;
b) di conseguenza in presenza di successivi aumenti contrattuali il datore di lavoro, è libero di operare la decurtazione della somma, non essendo in alcun modo vincolato dal precedente uso aziendale per effetto del quale operava, invece, il cumulo.
È errata quindi la conclusione cui è pervenuto il Giudice di primo grado nella parte in cui ha escluso che l'uso aziendale favorevole ai lavoratori sia venuto meno con l'attuazione dell'accordo di programma del 23 novembre 2017.
Terzo motivo d'appello intestato: “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI
PA HA CONDANNATO LA A RICOSTITUIRE IL SUPERMINIMO FINO A GENNAIO 2018
NONCHÉ AL VERSAMENTO DELLE SOMME ASSORBITE DA 2018” CP_8
Sostiene che dall'accoglimento dei motivi di appello sopra esposti non potrà che discendere automaticamente, per tutte le ragioni nel I e nel II motivo di appello espressamente indicate,
anche la riforma della sentenza - che in ogni caso si chiede - nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ingiustamente accolto il ricorso di primo grado e disposto la condanna della
PA
.
pagina 8 di 21 Quarto motivo d'appello intestato:” ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI
HA OMESSO IN TOTO DI ESAMINARE L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE SPIEGATA
DALLA CONVENUTA”.
Rileva che “le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive […] si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.” (Cassazione civile, sez. lav., 24 maggio 2006, n.
12238, Giust. civ.Mass. 2006, 5; ex multiis Cassazione civile, sez. lav., 8 aprile 2011, n. 8057,
Giust. civ. Mass. 2011, 4, 562).
Chiede la riforma della sentenza, contenendo ogni riconoscimento economico nei limiti dell'eccezione di prescrizione sollevata fin dalla memoria difensiva del giudizio di primo grado, accertando quindi l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti asseritamente vantati dai ricorrenti per i periodi anteriori al quinquennio precedente la data (12.03.2024) di deposito del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
Hanno resistito i lavoratori, richiamando i numerosi precedenti della Corte favorevoli alla loro tesi, a cui la sentenza appellata si è conformata.
All'udienza del 25 febbraio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * *
L'appello non coglie nel segno e va rigettato.
Le censure relative ai primi tre motivi di gravame sono state già vagliate da questa Corte, che si è reiteratamente pronunciata sulla questione (nn. 263/2023, 664/2023, 724/2023,
781/2023, 1087/2023, 128/2024, 168/2024, 211/2024, 217/2024).
pagina 9 di 21 In particolare, questo Collegio richiama ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
condividendone le argomentazioni, la motivazione della recente sentenza della Corte di
Appello di Milano pubblicata il 7.8.2023 n. 724/2023 (Pres. che ha Persona_1
affrontato le medesime problematiche ora devolute alla Corte territoriale, trattandosi di fattispecie in fatto ed in diritto del tutto sovrapponibile a quella in esame:
«Non è contestato in causa che, nei contratti di lavoro individuali sottoscritti dalle parti, il superminimo individuale riconosciuto agli appellati fosse espressamente qualificato come assorbibile;
la circostanza è del resto anche di evidenza documentale per la pressoché
totalità degli appellati (…). PAimenti non è dubitabile che, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari individualmente pattuita tra datore di lavoro e lavoratore, sia di regola soggetto al principio dell'assorbimento, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (così ad esempio, tra le molte, Cass. 17/10/2018
n. 26017; Cass. 29/08/2012 n. 14689; Cass. 17/07/2008, n.19750).
Tuttavia, nel caso di specie, detto onere è stato assolto dai lavoratori, ritenendo il Collegio
che del tutto correttamente il primo giudice abbia ravvisato l'esistenza, nel caso di specie, di un uso aziendale in forza del quale la regola dell'assorbibilità era stata derogata.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i pagina 10 di 21 contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività
impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali alla stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (cfr. Cass. 28 luglio
2009 n. 17481; Cass. 25 marzo 2013 n. 7395 nonché Cass. ss.uu. 13 dicembre 2007 n.
26107; cfr. anche la più Cass., 2/11/2021, n. 31204)
“Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività
impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale”).
La giurisprudenza di legittimità (cfr. ad esempio Cass. 8.4.2010, n. 8342) ha anche rimarcato che – una volta accertata la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca, come è nel caso di specie, in un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) - la conseguente individuazione di un uso aziendale comporta che alla modifica in melius del trattamento dovuto ai lavoratori non si applichino: • né l'art. 1340 cod. civ. (norma che presuppone un uso già esistente per una determinata tipologia di contratti, la tacita volontà di inserimento delle parti ed il potere delle stesse di escluderlo); • né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti (con esclusione,
quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati, collocandosi l'uso aziendale sul piano della regolamentazione collettiva esterna ai contratti individuali e traendo pagina 11 di 21 origine dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro); • né l'art. 2077,
comma secondo, cod. civ. (attesa la dimensione collettiva e non individuale della regolamentazione originata da un uso aziendale, ferma peraltro la conseguente legittimazione delle fonti collettive, nazionali e aziendali, di disporre una modifica "in pejus" del trattamento in tal modo attribuito). Il protrarsi nel tempo di comportamenti aventi carattere generale in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto,
comporta ex se la configurabilità di un vero e proprio “uso aziendale”, rendendo irrilevante l'indagine su quale fosse la volontà del datore di lavoro e ciò in quanto l'origine dell'uso aziendale deriva dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro, di natura non contrattuale (così Cass. SU 30.3.1994 n. 3134).
Nel caso di specie, non ha tempestivamente e puntualmente contestato, Controparte_9
nella propria memoria di costituzione avanti il Tribunale, l'allegazione effettuata dai lavoratori nel ricorso ex art. 414 c.p.c. (…) circa il fatto che mai, prima del 2018, in occasione dei precedenti rinnovi ed aumenti contrattuali, la società avesse proceduto all'assorbimento del superminimo, nei confronti di uno qualsiasi dei dipendenti che aveva in godimento simile trattamento ad personam.
A fronte dell'allegazione da parte dei lavoratori di tutti gli elementi costitutivi dell'uso aziendale
- ed in particolare della reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro,
del comportamento favorevole per i dipendenti (il mancato assorbimento), per un periodo pluriennale risalente addirittura alla precedente forma societaria di Telecom (SIP spa)- la contestazione di è stata infatti generica, e non accompagnata nemmeno CP_1
dall'indicazione di un caso concreto in cui detto assorbimento, prima dei fatti di causa,
sarebbe stato effettuato.
pagina 12 di 21 si è infatti limitata ad enunciare quali fossero, a suo dire, gli elementi costitutivi CP_1
dell'uso aziendale;
come fosse regolato l'onere della prova;
quali fossero gli elementi che i lavoratori avrebbero dovuto allegare e provare.
Tuttavia, a fronte delle allegazioni effettuate nel ricorso, si è limitata a ricordare CP_1
che gravasse sull'avversario l'onere di fornire prova, senza tuttavia né allegare né provare almeno un episodio specifico in cui, per un qualche dipendente titolare di un superminimo SIP
spa prima, o poi, abbia proceduto ad assorbimento. Allegazione e Controparte_1
prova che era lecito aspettarsi da non solo in ossequio al principio per cui “Nel rito CP_1
del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 416, comma 3, c.p.c.” (Cass. 27/06/2018 n. 16970), ma anche a quello c.d. di vicinanza della prova (posto che per il datore di lavoro era senz'altro agevole smentire l'allegazione avversaria con l'indicazione di episodi specifici ed agevolmente documentali di segno contrario).
In assenza di una specifica contestazione i fatti allegati dai ricorrenti devono pertanto considerarsi pacifici e non bisognosi di prova, come ritenuto dal primo giudice (con motivazione la cui correttezza non è stata a ben vedere adeguatamente censurata da nemmeno nell'atto di appello). CP_1
Per queste ragioni il Collegio condivide l'approdo cui è giunto il Tribunale nel ravvisare l'esistenza di un uso aziendale favorevole ai lavoratori che escludeva il diritto dell'azienda a procedere all'assorbimento effettuato a far data dal 1°.2.2018.
Vero è che, come argomentato dall'appellante, l'uso aziendale non si incorpora nei contratti individuali di lavoro e opera con efficacia assimilabile a quella dei contratti collettivi, sicché, pagina 13 di 21 come è per il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, ben potendo l'uso essere superato da un successivo contratto collettivo di segno contrario o anche dalla disdetta unilaterale della parte.
Vero è anche, tuttavia, che da tali corretti presupposti non discendono le conseguenze volute dall'appellante.
Ed infatti, l'accordo del 23.11.2017, nel prevedere gli aumenti retributivi (tra cui il già
Testi menzionato , non contempla alcuna previsione dalla quale possa desumersi –
esplicitamente o implicitamente - il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere – diversamente da quanto consentito dall'uso- all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi aumenti.
Non è pertanto pertinente il richiamo dell'appellante al principio espresso da Cass.
24/07/2006, n.16862 (pronuncia secondo cui “Poiché ogni norma del contratto collettivo è una nuova norma, nei confronti della - pur simile - norma contenuta nel precedente contratto (e,
nell'ipotesi di attribuzione al datore di disporre l'assorbimento di preesistenti assegni nei disposti aumenti contrattuali, il contratto conferisce un nuovo potere, indipendente da quello precedentemente riconosciutogli), il comportamento del datore di lavoro in relazione all'esercizio del potere di disporre (o non disporre) l'assorbimento di preesistenti assegni personali nei miglioramenti recati dal singolo contratto, essendo indipendente dal comportamento del datore in relazione al riconoscimento di analogo potere in un successivo contratto, non costituisce una idonea base per formare, nei confronti di tale contratto, una vincolante prassi aziendale”), in quanto resa in una fattispecie in cui il contratto collettivo che prevedeva l'aumento retributivo espressamente affermava l'assorbibilità dell'incremento; nel pagina 14 di 21 caso di specie, invece, per un verso la scelta compiuta da di non CP_1
procedere all'assorbimento sino al 2018 è stata una scelta libera, (inizialmente) non imposta da alcuna norma di legge o di contratto, e poi protrattasi per decenni;
per altro verso,
l'accordo del 23.11.2017 nulla disponeva circa la possibilità di assorbimento dei preesistenti assegni personali negli aumenti introdotti a far data dal 1°.2.2018.
Né è ravvisabile, nella condotta aziendale, un comportamento qualificabile come disdetta unilaterale.
Ed infatti, ad avviso del Collegio, la decisione di provvedere all'assorbimento del superminimo in occasione dell'accordo del 23.11.2017 integra al più un inadempimento dell'uso aziendale,
mentre non è idonea a manifestare - in modo univoco ed intellegibile per l'interlocutore-
l'intenzione del datore di lavoro di disdettare l'uso e di sottrarsi quindi anche per il futuro ai vincoli da esso nascenti.
La convinzione del Collegio in ordine alla ritenuta infondatezza del primo motivo di appello trova del resto conforto nella decisione assunta da questa Corte nella sentenza n. 263/2023
(est. Macaluso) in fattispecie analoga a quella odierna;
decisione la cui condivisa motivazione di seguito si richiama, ex art. 118 disp. att. c.p.c.: “Non risulta contestato che gli appellati,
nell'ambito dei propri accordi individuali con il datore di lavoro, beneficino di superminimi,
qualificati negli stessi come “assorbibili”. Proprio per questo, in ragione di tale natura di compenso assorbibile derivante dall'accordo individuale, la ha argomentato di avere CP_1
legittimamente provveduto al loro assorbimento in rapporto agli aumenti contrattuali di cui all'accordo del 23 novembre del 2017. Sennonché, si deve ritenere che la tesi difensiva della non sia accoglibile, dovendosi accertare un uso aziendale a favore dei lavoratori per CP_1
il non assorbimento dei superminimi. In proposito, occorre rammentare che la Suprema Corte
pagina 15 di 21 ha chiarito che“ la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi)
integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod.
civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito” (cfr. Cass. Sentenza n. 8342 del
08/04/2010 Sentenza n. 17481 del 28/07/2009 U, Sentenza n. 26107 del 13/12/2007
Sentenza n. 10591 del 03/06/2004).
Così come “Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività
impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass., n. 31204 del pagina 16 di 21 02/11/2021). E' pacifico che la per gli anni dedotti in causa e fino al 2017, quindi per CP_1
un significativo arco temporale, non abbia disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva. Detta condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo.
Ed allora, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, non è
certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva. Ciò in quanto “l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può
essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (cfr.
Cass. Sentenza n. 3296 del 19/02/2016. Inoltre nel corso del tempo si sono i sono succedute,
senza soluzione di continuità, procedure di mobilità volontaria e contratti di solidarietà eppure non sono mai stati assorbiti i superminimi. Non risulta, infatti, controverso che il 26 giugno
2008 è stata avviata una procedura di mobilità per 5.000 lavoratori;
- il 26 maggio 2009 è
stata adottata una procedura di mobilità per 470 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà per 1054 dipendenti;
- il 04 agosto 2010 è stata attuata una procedura di mobilità
per 3.900 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà siglato il 21 ottobre 2010 per
1.100 lavoratori, con durata sino al 07 novembre 2012; - il 27 marzo 2013 e stata avviata una procedura di mobilità per 500 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.500
lavoratori con durata sino al 14 aprile 2015; - il 27 aprile 2015 viene avviata una procedura di pagina 17 di 21 mobilità per 330 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.600 lavoratori con durata sino al 03 gennaio 2018 . Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta,
il comportamento del datore di lavoro di non scegliere di assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi,
confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata e che si è
tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale. E' bene precisare che tale prassi aziendale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette “fonti sociali” - tra le quali vanno considerati anche i contratti collettivi e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, non rientrandosi in un'ipotesi ex articolo 1340 cc, non viene modificata la pattuizione dell'accordo individuale, che resta intatta nelle sue previsioni, potendo tornare ad operare, laddove venga meno l'efficacia della fonte sociale menzionata. L'uso aziendale, infatti, viene ad operare come fonte intermedia e autonoma, tra il contratto individuale che prevede l'assorbimento del superminimo e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali, assicurando nel caso il diritto dei lavoratori al non assorbimento. Le disposizioni collettive possono ovviamente modificare la regola del mancato assorbimento, operando l'uso aziendale sullo stesso piano delle disposizioni collettive di prossimità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8342 del 08/04/2010; Sez. L,
Sentenza n. 3296 del 19/02/2016) ma, ovviamente, è necessario perché ciò avvenga che pagina 18 di 21 risulti, sul piano collettivo, tale modifica. Nella fattispecie in esame, ad avviso del Collegio, sul piano collettivo tuttavia non risulta alcuna modifica tramite accordo collettivo del sussistente,
per quanto si è detto, uso aziendale inerente la non assorbibilità del superminimo. Ed invero,
negli accordi intervenuti nel novembre 2017, non risulta una volontà in tal senso, ma solo che
“ i trattamenti economici del personale dipendente….vengono adeguati come da tabelle allegate”, dove le tabelle allegate prevedono solo aumenti retributivi e il riconoscimento dell'Elemento Retributivo Separato. Non può dunque ritenersi modifica operata dalla contrattazione collettiva, la condotta unilaterale del datore di lavoro che faccia luogo all'assorbimento».
Inoltre, del tutto correttamente “Il primo giudice ha evidenziato- …- che i ricorrenti avevano assolto i propri oneri di allegazione e prova. … fermo quanto già sopra osservato circa l'allegazione e la non contestazione in merito ai fatti costitutivi dell'uso aziendale, sin dal primo grado di giudizio erano stati prodotti: le lettere di attribuzione dei superminimi (…); il testo dell'accordo collettivo del 23.11.2017; le buste paga che dimostravano l'avvenuto assorbimento del superminimo;
elementi, questi, pienamente sufficienti per far ritenere ritualmente assolti gli oneri di allegazione e prova gravanti sui lavoratori”.
Testi Quanto al terzo motivo di appello, concernente l “esso è assorbito nella parte in cui è
volto a censurare l'affermazione di non assorbibilità del superminimo in ragione della sua
Testi
“eterogeneità” rispetto alla voce retributiva mentre va invece respinto nella parte in cui –
in via subordinata- è teso a lamentare l'indebita locupletazione che sarebbe stata assicurata ai lavoratori tramite il riconoscimento delle somme indicate nel ricorso di primo grado. Quanto
ai presupposti giuridici della liquidazione degli importi, il primo giudice ha correttamente dichiarato l'illegittimità dell'assorbimento e della conseguente “riduzione” del superminimo in pagina 19 di 21 Testi importo corrispondente a quello dell' da ciò ha fatto discendere il diritto alle differenze
Testi retributive da calcolare sul presupposto che l' dovesse aggiungersi al superminimo per intero, come goduto sino al 31.1.2018”.
Anche il quarto motivo di gravame relativo all'eccezione di prescrizione va rigettato.
Questo Collegio si riporta alle motivazioni della sentenza n. 376/2019 di questa stessa Corte,
confermate da ultimo dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 26246/2022 che ha pronunciato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa,
dell'attività svolta in giudizio, della serialità e del numero delle parti, sono poste a carico integralmente dell'appellante e liquidate in euro 3.000,00, oltre spese generali e oneri accessori come per legge in favore di parte appellata, con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma pagina 20 di 21
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 2891/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €. 3.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12.
Milano 25 Febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) ( Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO)
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17 L.228/12.