Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/04/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n° 630/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 630/2017
TRA
(C.F. ) – Avv. Antonino Parte_1 C.F._1
Gullotti
attrice
E
(C.F. ) – Avv. Alberto Toffoletto, Christian Romeo e Controparte_1 P.IVA_1
Federico Corti
convenuta
Conclusioni di parte attrice: non depositate (si riportano quelle di cui alla citazione)
1) Accertare e dichiarare l'illiceità del contratto di mutuo in quanto Il tasso di mora contrattuale (5,945%) supera il Tasso Soglia di SU (4,875%) al momento della stipula del contratto che ci occupa, per cui il mutuo deve essere dichiarato
a titolo gratuito
2) Accertare e dichiarare l'illiceità del contratto di mutuo posto che Il TAEG del finanziamento (5,260%) supera il Tasso Soglia di SU (4,875%) per cui il mutuo deve essere dichiarato a titolo gratuito
3) Accertare e dichiarare l'illiceità del contratto di mutuo posto che Il Tasso
Effettivo di Estinzione Anticipata (29,012%) supera il Tasso Soglia di
SU(4,875%) per cui il mutuo deve essere dichiarato a titolo gratuito
1
5) Accertare e dichiarare l'illiceità del contratto di mutuo posto che il il TAEG del costo complessivo (5,426%) supera il tasso soglia usura per cui il mutuo deve essere dichiarato a titolo gratuito
6) Accertare e dichiarare l'illiceità del contratto di mutuo posto che il tasso effettivo di mora (10,425%) supera il tasso soglia usura per cui il mutuo deve essere dichiarato a titolo gratuito
7) Accertare e dichiarare l'illiceità del contratto di mutuo posto che il tasso nominale di mora (13,362%) supera il tasso soglia usura per cui il mutuo deve essere dichiarato a titolo gratuito.
Per l'effetto ritenere e dichiarare che quanto sin qui pagato dall'attrice come interessi sul finanziamento venga computato come sorte capitale come evidenziato nella Consulenza depositata in atti;
In subordine accertare e dichiarare che nel contratto vi è l'errata indicazione dell'ISC (3,945%) con il TAEG verificato (5,260%) di guisa ai sensi e per gli effetti dell'ART.117 TUB applicare il tasso dei BOT in sostituzione degli interessi corrispettivi convenuti;
Conclusioni di parte convenuta:
Nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto
e in diritto, per i motivi esposti in atti;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice chiedeva l'accertamento dell'usurarietà ab origine degli interessi applicati al contratto di mutuo del 01/10/2009, con il quale era stata erogata la somma capitale di € 350.000,00, sotto i seguenti profili:
“1) Il tasso di mora contrattuale (5,945%) supera il Tasso Soglia di SU
(4,875%).
2) Il TAEG del finanziamento (5,260%) supera il Tasso Soglia di SU (4,875%).
3) Il Tasso Effettivo di Estinzione Anticipata (29,012%) supera il Tasso Soglia di
SU (4,875%).
2 4) Il Tasso complessivo (3,750% + 5,945%) supera il Tasso Soglia di SU
(4,875%).
5) Il TAEG del costo complessivo (5,426%) supera il Tasso Soglia di SU
(4,875%).
6) Il Tasso Effettivo di Mora (10,425%) supera il Tasso Soglia di SU (4,875%).
7) Il Tasso Nominale di Mora effettivo (13,362%) supera il Tasso Soglia di SU
(4,875%)”.
Domandanva quindi l'accertamento della non debenza di alcun interesse ex art. 1815 comma 2 c.c. e, per l'effetto, l'imputazione a sorte capitale degli interessi sinora corrisposti.
In subordine, eccepiva “l'errata indicazione dell'ISC (3,945%) con il TAEG verificato (5,260%)”, con conseguente richiesta di applicazione del tasso dei BOT in sostituzione degli interessi corrispettivi convenuti, ai sensi dell'art. 117 TUB.
Il tutto in base alla ricostruzione contenuta nell'allegata perizia di parte.
La convenuta si costituiva ritenendo le domande avverse sussumibili nell'alveo dell'art. 2033 c.c., alla cui applicabilità ostava però l'esistenza di una causa debendi, la cui mancanza non può essere dimostrata da una perizia di parte.
Nel merito, obiettava che l'unico parametro raffrontabile al tasso soglia usura
(TSU), ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso di interesse, è il tasso effettivo globale (TEG), calcolato secondo le Istruzioni della Banca d'IT per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge antiusura, il quale risultava al di sotto della soglia.
Quanto al TAEG o ISC, evidenziava trattarsi di un mero indicatore di costo, utilizzato, a fini di trasparenza, per conoscere il costo totale effettivo del credito, sicché
l'eventuale discrasia non inciderebbe sull'onerosità del mutuo, bensì esclusivamente sulla sua rappresentazione, non rientrando quindi nella fattispecie della applicazione di condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelle pubblicizzate, sanzionata di nullità dall'art. 117 comma 6 TUB.
Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. l'attrice replicava trattarsi di azione di accertamento negativo del credito per interessi, con ogni conseguenza sul piano della distribuzione dell'onere probatorio, che continua a gravare sull'asserito creditore.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
La domanda principale è infondata.
3 Le articolate doglianze sollevate dall'attrice, relative all'asserito superamento del
TSU con riferimento a parametri diversi dal TEG, risultano intrinsecamente non condivisibili, atteso che “In tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle
Istruzioni Banca d'IT pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso”
(Cass. 29794/2024).
La verifica sul superamento o meno del tasso soglia (TSU) deve quindi essere effettuata comparando dati omogenei, utilizzando pertanto esclusivamente il TEG calcolato secondo le istruzioni della Banca d'IT (e non altri e inconferenti parametri)
e separatamente per interessi corrispettivi e moratori, secondo il principio ed i criteri consacrati da Cass. S.U. 19597/2020.
Tanto premesso, la consulenza tecnica espletata in corso di giudizio, logicamente e congruamente motivata, e non contestata sotto i profili contabili, ha accertato che, all'epoca della stipula del contratto di mutuo in questione, il TSU era pari al 4.875%.
Per quanto riguarda il TEG, il conteggio varia a seconda che si considerino o meno le commissioni per l'istruttoria Confidi ed i costi per le polizze assicurative “Credit
Protection Insurance” (CPI), tenuto conto che “Parte attrice risulta avere stipulato, oltre ad una polizza che copre i danni da incendio del fabbricato al costo di € 1.925,44, anche un'assicurazione CPI che copre il rischio vita (CPI Vita) al costo di € 8.596,77 e un'assicurazione CPI che copre il rischio danni (CPI Danni) al costo di € 853,25”
In concreto, il TEG sarebbe risultato dunque pari, rispettivamente, al:
- 4,50215%, senza conteggiare costi Confidi e CPI (al di sotto del TSU);
- 4,78735%, conteggiando i costi Confidi e quelli per le altre due polizze CPI, ma non quelli per la polizza “CPI Vita” (al di sotto del TSU);
- 5,20679%, conteggiando tutti i costi.
Solo in tale ultimo caso, si avrebbe il superamento del TSU.
Orbene, con riferimento ai costi che devono essere inclusi nel TEG, è stato condivisibilmente affermato che “ai fini della verifica del superamento del "tasso soglia", previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento,
4 non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (così Cass., Sez.
3, Sentenza n. 7352 del 07/03/2022; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23866 del
01/08/2022)”, mentre, al contrario, “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, precisando che la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (Cass., Sez. 6-1,
Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8806 del 05/04/2017)”
(Cass. 31734/2023).
Quanto ai costi Confidi, il ctu, riprendendo il rilievo del ctp attoreo, rileva che le
“risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei TEG ai sensi della legge sull'usura, riportate nel sito dell'Autorità di Vigilanza, “specificano testualmente che vanno inclusi nel TEG gli oneri direttamente riferibili alla specifica operazione di finanziamento;
in particolare vanno incluse le spese di istruttoria accessorie alla pratica
e le commissioni di garanzia corrisposte al Confidi all'atto dell'erogazione del prestito.
Sono invece esclusi l'acquisto di azioni o di quote sociali, il versamento di depositi cauzionali una tantum e le spese ricorrenti genericamente connesse con la partecipazione del socio ai benefici della mutualità e con la prestazione di ulteriori servizi.”. Evidenzia quindi che le istruzioni aggiornate al 2006, vigenti all'epoca della stipula del mutuo, includono le segnalazioni effettuate “da ciascuna banca iscritta nell'albo previsto dall'art.13 del d. lgs. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e da ogni intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo”, fra i quali figurano anche in
Confidi.
Parte convenuta contesta l'inclusione di tali voci, evidenziando:
- quanto ai contratti assicurativi, che l'unica polizza assicurativa necessaria per ottenere il mutuo era la polizza incendio, liberamente reperibile dal cliente sul mercato, mentre le polizze accessorie “CPI Vita” e “Creditor Protection” non sono venivano mai menzionate nel seno al contratto di mutuo, né in seno al documento di sintesi o negli allegati;
5 - quanto al Confidi, posto che non tutti possono iscriversi all'elenco speciale ex art. 107 TUB, che risulta iscritta nell'albo elenco speciale ex Controparte_2 art.107 TUB (vigente ante D.lgs. 141/2010) solamente dal 01/04/2010, e quindi successivamente alla stipula del mutuo oggetto del presente giudizio, ed in ogni caso che la “commissione per l'istruttoria dell'ente” non rientra tra gli oneri da includere nel computo del TEG ai sensi delle Istruzioni della Banca d'IT pubblicate nella G.U. n. 102 del 04/05/2006, vigenti all'epoca della stipula del mutuo, venendo esplicitamente annoverati per la prima volta tra i soggetti tenuti alla segnalazione trimestrale alla Banca d'IT solo con le Istruzioni pubblicate nel mese di agosto 2009, applicabili con decorrenza dal 01/01/2010.
Orbene, con riferimento ai Confidi (definiti dall'art. 13 D.L. 269/2003 come “i consorzi con attività esterna nonché quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono
l'attività di garanzia collettiva dei fidi”), l'argomentazione di parte convenuta merita di essere condivisa.
Sebbene si tratti di costo direttamente riferibile all'operazione di finanziamento
(dovendosi escludere unicamente i costi consistenti “1. nel corrispettivo dell'acquisto di azioni o quote sociali;
2. nel versamento di depositi cauzionali una tantum;
3. in una spesa ricorrente genericamente connessa con la partecipazione del socio ai benefici della mutualità e con la prestazione di ulteriori servizi.”, C. App. L'Aquila n. 24/2024), una volta accolto il principio dell'applicabilità delle istruzioni della Banca d'IT ai fini del calcolo del TEG, e tenuto conto altresì che esso deve evidentemente essere determinabile ex ante, pena l'incertezza sull'integrazione o meno della fattispecie civilistica di cui all'art. 1815 comma 2 c.c. e di quella penalistica prevista dall'art. 644
c.p., non si può che concludere per l'esclusione dagli oneri da includere nel computo del
TEG di una voce non prevista dalle istruzioni della Banca d'IT pubblicate nella G.U.
n. 102 del 04/05/2006, vigenti all'epoca della stipula del mutuo.
Per quanto riguarda i finanziamenti, la presunzione di contestualità fra il costo per l'assicurazione ed il mutuo risulta senz'altro superata dal tenore del contratto medesimo, il quale richiedeva esclusivamente la stipula della polizza incendio e non anche di quelle
“CPI Vita” e “Creditor Protection”, che sono state liberamente scelte dal cliente e sono quindi collegate al mutuo soltanto sotto il profilo causale e funzionale, ma non anche sotto quello genetico.
6 Perché un costo possa rientrare nel TEG è infatti necessario che esso risulti indispensabile ai fini della concessione del finanziamento, e non che sia genericamente ad esso collegato;
diversamente opinando, la libera scelta del soggetto finanziato sulle coperture assicurative da attivare ricadrebbe sull'istituto mutuante, rischiando di determinare l'incolpevole – ed imprevedibile – superamento del TSU anche in presenza di tassi d'interesse e costi necessari pienamente legittimi (al limite, estremizzando il ragionamento, persino nulli).
Anche lo domanda subordinata è infondata.
Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. 18235/2024). Se ne ricava che “l'indicazione in contratto di un TAEG diverso da quello effettivo non comporta una diversa onerosità del finanziamento a carico del cliente (ben diverso sarebbe se la divergenza riguardasse il
TAN), ma solamente un'eventuale diversa rappresentazione dell'effettivo costo del medesimo, sicchè non può trovare applicazione il regime sanzionatorio previsto dall'art.
117 T.U.B., perché non viene applicato un tasso più sfavorevole di quello pubblicizzato.
Tale ultima norma, invero, fa esclusivamente riferimento ai “tassi, ai prezzi e alle condizioni contrattuali” e quindi non richiama esplicitamente gli indici contrattuali, i quali, proprio per la loro natura di indici, si prestano a delle oggettive necessarie discrepanze e non sono riconducibili a dei criteri precisi e normativamente determinati come quelle che riguardano, appunto, le condizioni contrattuali, i prezzi ed i tassi”. (Trib
Salerno 1659/2025 del 11/04/2025).
In conclusione, tutte le domande attoree risultano infondate.
Alla luce della novità delle questioni sollevate, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
Le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P. Q. M.
7 Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 630/2017 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) compensa interamente le spese di giudizio;
3) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico di parte attrice.
Patti, 17/04/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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