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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 21/07/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
composta dai Magistrati:
Dott. Emanuele De Gregorio Presidente
Dott.ssa Flavia Strazzanti Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 293/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la Ordinanza n. 696/2022 emessa dal Tribunale di Enna in data
18 agosto 2022
PROPOSTO DA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 nella via Dei Greci n. 57/A (c.f. , rappresenta e CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. Silvano Domina presso il cui studio, in Enna, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente a[...] (c.f. ), rappresentato CodiceFiscale_2
1 e difeso dall'Avv. Elena Pesare, presso il cui studio, in Enna, via della
Cooperazione n. 18, è elettivamente domiciliato;
Appellato
Conclusioni dell'appellante
“Voglia la ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, ritenere e dichiarare fondati i motivi del presente gravame, ed in accoglimento dei medesimi ritenere e dichiarare la nullità dell'ordinanza n. 696/2022 emessa il 18.08.2022 dal Tribunale di Enna poiché viziata da error in iudicando ed emessa in violazione della disciplina di cui agli articoli 2034
e 2041 c.c. nella parte in cui il Giudice di prime cure condanna la signora
al pagamento, in favore del signor , Parte_1 CP_1 della somma di €. 12.016,55 a titolo del 50% delle rate di mutuo pagato sino al 30 novembre 2021. Per l'effetto ritenere dichiarare che detta somma era versata dal signor in adempimento di un'obbligazione CP_1 naturale (contraddistinta dai requisiti di spontaneità, proporzionalità ed adeguatezza) ed in quanto tale non ripetibile. Ritenere e dichiarare la nullità dell'ordinanza n. 696/2022 emessa il 18.08.2022 dal Tribunale di
Enna per contraddittorietà e difetto di motivazione nella parte in cui il
Giudice di prime cure condanna la signora al Parte_1 pagamento, in favore del signor della somma di €. CP_1
2.690,00 pari al 100% delle somme prelevate dal conto corrente cointestato
n. 0000104632623 oltre interessi al tasso legale di cui all'articolo 1284 c.c. dalla data della domanda al saldo. Per l'effetto ritenere dichiarare che detta somma non è suscettibile di ripetizione poiché spettante alla signora in quanto cointestataria del conto e, comunque, prelevata per far Pt_1 fronte alle spese necessarie per il sostentamento della famiglia non disponendo la stessa di altre risorse economiche. In subordine, ove ritenuto superata la presunzione di equivalenza degli apporti di entrambe le parti, ritenere e dichiarare la legittimità del prelievo delle somme corrispondenti alla misura, preliminarmente accertata, dei conferimenti riferibili alla
2 signora Con vittoria di spese, competenze e di onorari di Pt_1 entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore dell'Erario atteso che la resistente è stata ammessa al PS .
Conclusioni dell'appellato
“Dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal Parte_1 avverso l'ordinanza n. 696 emessa dal Tribunale di Enna nella persona del G.I. Dottor Rosario Vacirca. Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio gravo del giudizio oltre rimborso forfettario 15% iva e cpa.”
Svolgimento del processo
Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. depositato in data 30.12.2021
adiva il Tribunale di Enna al fine di chiedere la condanna CP_1 di al pagamento della complessiva somma di €. Parte_1
34.919,18 dovuta: a) quanto ad €.12.016,55 a titolo del 50% del mutuo già pagato per l'acquisto della casa di Enna di Via Dei Greci n. 57/A sino alla data del 30 novembre 2021; b) quanto ad €. 15.000,00 a titolo del
50% della caparra confirmatoria versata con assegno firmato da Per_1 per l'acquisto di detto immobile in Enna;
c) quanto ad €. 5.212,63
[...]
a titolo del 50% delle somme spese per l'acquisto del mobilio della casa di Enna di via Dei Greci 57/A; d) quanto ad €. 2.690,00 a titolo di restituzione del 100% delle somme illegittimamente prelevate da un conto corrente cointestato attraverso il bancomat in uso alla sola . Pt_1
Con comparsa del 9.05.2022 si costituiva in giudizio la resistente che chiedeva il rigetto della domanda eccependo, in Parte_1 via preliminare, il difetto di legittimazione attiva del ricorrente in ordine alle istanze di ripetizione di cui ai punti b) e c) del ricorso stante che
3 dette somme erano state anticipate dal padre del ricorrente signor CP_1
a titolo di liberalità nei confronti del figlio e della nuora.
[...]
Chiedeva ancora il rigetto della domanda con riferimento ai punti a) e d) della domanda in quanto, nel primo caso (restituzione della metà delle rate di mutuo) trattavasi di adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. e quindi non ripetibile e, con riferimento alla pretesa restituzione delle somme prelevate dal c/c cointesto, deducendo che esse erano state utilizzate per il sostenimento della famiglia.
La causa veniva istruita in prime cure mediante produzione documentale e, all'udienza del 10.05.2022, veniva decisa con l'Ordinanza oggi impugnata.
Con detta ordinanza il Tribunale di Enna, in parziale accoglimento del ricorso, condannava la resistente al pagamento, in Parte_1 favore del ricorrente , della complessiva somma di €. CP_1
14.706,55 dovuta, quanto ad €. 12.016,55 a titolo di rimborso del 50% delle rate di mutuo pagate sino al 30.11.2021 e, quanto ad €. 2.690,00 a titolo di restituzione del 100% della somma prelevata dal conto corrente cointestato;
compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Il Tribunale di Enna - dopo avere rigettato la preliminare eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva come sollevata dalla resistente ed avere altresì dichiarato inammissibile la modifica del “petitum” come operata dal ricorrente con le note autorizzate (nello specifico CP_1 chiedeva la restituzione del 50% delle rate di mutuo sino al
[...]
31.05.2022 e non sino al 30 novembre 2021 come indicato in ricorso) – ha deciso nel modo richiamato rilevando, quanto alla richiesta di condanna della resistente alla restituzione del 50% della caparra confirmatoria (punto b del ricorso) pari ad €.15.000,00 che, dalla documentazione allegata era emerso, per tabulas che in data 5.2.2017
padre del ricorrente, aveva effettuato, in favore del figlio e Persona_2
4 della nuora, un bonifico di €. 50.000,00 con causale “regalo acquisto casa” e che , il giorno successivo alla ricezione di tale CP_1 somma, aveva versato la cauzione di €. 30.000,00 quale caparra confirmatoria, per l'acquisto cointestato con Parte_1 dell'immobile di Enna di via dei Greci 57/A.
Sulla base di tale prova documentale il Tribunale di Enna ha, pertanto, ritenuto, con riferimento a tale richiesta restitutoria, che le somme utilizzate per il versamento della caparra fossero il frutto di donazione indiretta di in favore dei del figlio e della nuora così da Persona_2 paralizzare la pretesa del ricorrente alla rimozione del realizzato arricchimento e rigettare tale pretesa.
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento del 50% delle rate di mutuo versate sino al 30 novembre del 2021 (punto a) del ricorso), il
Giudice di prime cure l'ha ritenuta fondata ed accoglibile rilevando come, nelle ipotesi di unione di fatto, le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente more uxorio effettuate nel corso del rapporto configurano l'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza.
Nel caso specie il Giudice di prime cure ha ritenuto che gli oneri dell'acquisto di un immobile quali anticipi delle rate di mutuo sostenute in modo maggiore (o esclusivo) da uno dei due acquirenti non possano essere ricompresi nell'alveo delle obbligazioni naturali ma in quello degli atti compiuti a titolo di liberalità nei confronti della co-acquirente a condizione, però che venga fornita la prova, dell'intento liberale non essendo a tal fine sufficiente la mera convivenza.
Da tali premesse il Tribunale di Enna - incontestata la circostanza che il ricorrente avesse pagato le rate di mutuo in eccedenza CP_1 rispetto alla – ha ritenuto che detto esborso non potesse Pt_1 ritenersi irripetibile ex articolo 2034 c.c. atteso che il pagamento di un
5 mutuo con denaro proveniente in via esclusiva da uno solo dei contraenti verrebbe a realizzare un arricchimento dell'altro convivente senza esborso di denaro e ciò anche laddove venga meno il rapporto sentimentale con accantonamento del progetto di vita comune.
Il Giudice di prime cure ha invece rigettato la richiesta relativa al punto c) della domanda - ovvero quella diretta alla restituzione delle somme utilizzate per l'acquisto dei beni mobili - rilevando come, in tema di convivenza, è configurabile un indebito arricchimento ove le prestazioni rese da un convivente in favore dell'altro esorbitino i limiti di proporzionalità e adeguatezza.
Nel caso in esame la domanda di restituzione delle somme spese per l'acquisto del mobilio, secondo il Giudice di primo grado, non poteva essere accolta atteso che detti arredi venivano acquistati (e chiaramente utilizzati dalle parti) nel corso della convivenza, cioè a partire dal 2010, quando, peraltro, era già nato il figlio della coppia Persona_3
Per tali ragioni, secondo il Tribunale di Enna, le contribuzioni effettuate dal ricorrente per l'acquisto del mobilio devono essere intese come adempimenti doverosi nel corso di un rapporto affettivo, anche in considerazione del fatto che la spesa non appare eccedente i limiti di proporzionalità e di adeguatezza richiesti ai fini della configurabilità dell'obbligazione naturale.
Quanto, infine, alla domanda di cui al punto d) del ricorso introduttivo, ovvero la restituzione dell'intera somma prelevata dal conto corrente cointestato pari ad €. 2.690,00, il Tribunale di Enna ha ritenuto di poterla accoglierla rilevando come, dal compendio istruttorio, fosse emerso che l'unico percettore di reddito durante il periodo di convivenza era proprio il ricorrente e che la , in un arco temporale limitato, Pt_1 compreso tra il 20 luglio 2021 ed il 3 agosto 2021, aveva prelevato dall'unico conto corrente intestato ad entrambi la somma indicata senza
6 dimostrare che detto importo – comunque considerevole - fosse destinato a far fronte alle esigenze familiari e ciò anche in quanto, dall'esame dell'estratto conto relativo ai periodi precedenti, nessun altro prelievo di tale entità era stato mai effettuato dalla resistente.
Proprio valutando tale discrasia del Tribunale ha ritenuto la Pt_1 tenuta alla restituzione delle somma illegittimamente prelevata.
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Avverso tale sentenza ha proposto gravame per i Parte_1 motivi in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 27 marzo 2025 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame appellante deduce error in iudicando e violazione di legge in relazione agli articoli 2034 e 2041 c.c.
A sostegno del motivo si deduce che, con riguardo alla condanna alla restituzione del 50 % delle rate di mutuo, le argomentazioni utilizzate dal
Giudice di prime cure a fondamento della decisione impugnata appaiono contraddistinte da un evidente vizio con violazione della disciplina degli articoli 2034 e 2041 c.c. in tema di obbligazioni naturali e azione di arricchimento senza causa.
Si sostiene che, nelle difese spiegate, l'appellante aveva sostenuto la non ripetibilità di dette somme da parte del , in quanto effettuate in CP_1 adempimento di un'obbligazione naturale trovando, esse, la loro giustificazione nell'esistenza di una famiglia di fatto, senza tuttavia omettere di precisare che la stessa , per quanto possibile Pt_1 partecipava alla spese attraverso somme guadagnate con piccoli lavori.
7 Quindi l'odierna appellante avrebbe, da subito, messo in evidenza come nella fattispecie siano individuabili i requisiti delle obbligazioni di cui all'articolo 2034 c.c. e quindi la spontaneità della prestazione e l'adeguatezza dei versamenti, con conseguente irripetibilità di quanto pagato.
Il Tribunale di Enna, afferma l'appellante, ha omesso di valutare tale circostanza richiamando impropriamente giurisprudenza di legittimità senza valutare che la pronuncia citata (Cass. civ. n. 20062/2021) riguarderebbe ipotesi del tutto diverse rispetto a quella in esame.
Sostiene l'appellante che con la suddetta decisione i Giudici di legittimità avevano deciso su una questione che riguardava non la riconduzione degli esborsi relativi a una rata di mutuo sostenuto in maggiore misura da uno dei conviventi nell'ambito delle obbligazioni naturali quanto, piuttosto, la sussistenza degli elementi necessari perché possa ammettersi se un maggiore apporto di uno dei conviventi rispetto all'altro sia compiuto per spirito di liberalità.
In definitiva, il Tribunale di Enna avrebbe travisato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità apoditticamente escludendo che il pagamento delle rate di mutuo in eccesso, in presenza di tutti i requisiti di proporzionalità e di adeguatezza, possa essere ricompreso nell'alveo di cui all'articolo 2034 c.c. e quindi senza possibilità di ripetizione.
Ad ulteriore illustrazione del motivo di gravame l'appellante deduce come, per consolidata giurisprudenza, nell'ambito della convivenza more uxorio le dazioni di denaro vanno a vantaggio del menage familiare e trovano il loro fondamento in un'obbligazione naturale a condizione che risultino adeguate e proporzionate alle condizioni patrimoniali della famiglia.
Nel caso in esame, secondo l'appellante, sussisteva il requisito della spontaneità della elargizione da parte del nel corso della CP_1
8 convivenza ma anche quelle della proporzionalità ed adeguatezza atteso che l'importo del mutuo da pagare era commisurato ai redditi familiari ed alle possibilità economiche del ricorrente, che percepiva un congruo reddito mensile, mentre l'ammontare del mutuo era persino inferiore all'importo di un normale canone di locazione riferibile ad immobili similari nel Comune di Enna.
Conclusivamente, secondo l'appellante, gli esborsi in eccesso sarebbero da ritenersi effettuati a vantaggio del complessivo menage familiare e pertanto effettuati nell'adempimento di un'obbligazione naturale e quindi non ripetibili.
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Con il secondo motivo di censura l'appellante deduce la contraddittorietà ed il difetto di motivazione della sentenza con riferimento alla condanna alla restituzione della somma di €. 2.690,00 prelevata dalla dal Pt_1 conto corrente cointestato.
Si deduce che in caso di conto corrente cointestato tra due conviventi si presume che entrambi abbiano contribuito a determinare l'ammontare del deposito in parti uguali, ragione per cui, al momento dello scioglimento della convivenza, ciascuno dei due compartecipi ha diritto all'attribuzione del 50% delle somme presenti sul conto se l'altra non dimostri una diversa misura del conferimento.
Nel caso in specie, dalle analisi dell'estratto conto, sarebbe emerso che ai versamenti su detto conto partecipava, seppure con piccole somme, anche la , ragione per cui il Tribunale di Enna, facendo corretta Pt_1 applicazione dei principi di diritto sopra indicati, superata la presunzione di equivalenza degli apporti di entrambe le parti, avrebbe dovuto determinare l'esatto ammontare di competenza di ciascuno.
Si osserva, ancora, da parte dell'appellante, che la motivazione dell'ordinanza gravata appare errata nella parte in cui, il Giudice di
9 prime cure, ha ritenuto che l'importo dei prelievi fosse “rilevante” in relazione al breve arco temporale in cui era stato effettuato senza considerare che la signora , nel timore che il azzerasse Pt_1 CP_1 il conto, aveva prelevato le somme per sopperire, anche per i mesi futuri, alle esigenze familiari quantomeno con riferimenti a quelle per il figlio minore.
Da ciò la richiesta di riforma del provvedimento gravato.
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In rito, l'appello è ammissibile ex art. 342 c.p.c.
La Suprema Corte ha chiarito che l'art. 342 c.p.c. nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, (“ratione temporis” applicabile) va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. -, Sentenza n. 27199 del
16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie, l'impugnazione contiene la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
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Nel merito l'appello è fondato nei limiti di quanto si dirà:
10 Con riferimento al primo motivo di censura che investe il dedotto error in iudicando con riferimento all'applicazione degli artt. 2034 e 2041 c.c. si osserva che con una recente pronuncia (Cass. Civ. Sez. III^ Ord. n. 5385 del 21 febbraio 2023) la Corte di Cassazione ha nuovamente esaminato il tema della ripetibilità delle somme utilizzate da un coniuge per l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla coppia in costanza di matrimonio allorquando, nella fase di dissoluzione della coppia, vengono meno le motivazioni che avevano indotto il coniuge erogante a provvedere a tale adempimento in via integrale ed esclusiva.
Secondo tale arresto della Suprema Corte, sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza e diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa.
Nella fattispecie l'oggetto della decisione riguardava la domanda proposta di ripetizione del 50% dei ratei di mutuo ipotecario cointestato gravante sulla casa coniugale, che un coniuge, in costanza di convivenza aveva integralmente erogato, adempiendo all'obbligazione di pagamento esistente anche a carico dell'altro coniuge.
Quanto al mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, ma pagato da uno solo di essi, secondo la giurisprudenza di legittimità - salvo l'esistenza di un differente accordo inter partes, che va provato - non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi (in costanza di matrimonio, a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l'acquisto della casa coniugale, anche se cointestata). Invero, i pagamenti delle rate del mutuo cointestato, effettuati da uno solo dei coniugi in via esclusiva, talvolta sono stati considerati (cfr. sent. n. 18749/2004, n. 18749; sent. n.
10942/2015; ord. n. 10927/2018, che hanno appunto escluso il diritto al rimborso, richiamandosi ai principi di solidarietà matrimoniale) quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. (e,
11 quindi, espressione di quei «doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi» sanciti appunto dall'art. 143 c.c.); mentre talaltra sono stati ricondotti (in questo senso cfr. Cass. sent. n. 12551/2009) alla logica di solidarietà che connota la vita familiare (e, quindi, ad una sorta di presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio).
Peraltro, proprietario dell'immobile (acquistato con il mutuo cointestato) non necessariamente è il coniuge che paga le rate del mutuo in costanza di matrimonio, essendo rilevante sul punto quanto pattuito in fase di rogito notarile: infatti, se un solo coniuge paga il mutuo per intero, ma in sede di rogito è stato pattuito che la casa è intestata all'altro, la proprietà in alcun modo fa capo a chi paga i ratei del mutuo (salvo che non vi sia la comunione dei beni).
In caso di interruzione del rapporto coniugale per effetto di separazione, entrambi i coniugi possono decidere di continuare a pagare normalmente le rate del mutuo. Ma se uno dei due coniugi non vuole più pagare le rate del mutuo, così rinunciando al diritto di proprietà sulla casa, l'altro coniuge può accollarsi interamente il mutuo, versando le rate mancanti fino all'estinzione dello stesso (e, qualora scelga di mantenere lo stesso istituto del credito in cui ha acceso il mutuo, addivenendo con la banca mutuante alla modifica dell'intestazione del mutuo).
La ripetibilità potrà essere fatta valere solo dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate (cfr. Cass., sent. n. 1072/2018), purché l'accollo del mutuo da parte di uno solo dei coniugi non sia imposto dal Giudice quale contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, o non sia previsto negli accordi delle parti.
Traslando tali principi al caso della convivenza more uxorio, risulta non contestata la circostanza che in data 17 ottobre 2017 le parti del giudizio acquistavano, per quote indivise e paritarie, l'immobile sito a
12 Enna, Via dei Greci 57/A e all'atto dell'acquisto sottoscrivevano un contratto di mutuo.
Il ha sostenuto che, nonostante la cointestazione del mutuo, CP_1 le rate dello stesso sono state pagate unicamente dal , CP_1 che ha quindi richiesto la restituzione di metà delle somme sborsate per le rate del mutuo.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto non possibile ricondurre a canoni di proporzionalità e adeguatezza il pagamento di detto mutuo e ha così accolto la richiesta del in ordine alla richiesta di CP_1 restituzione della somma di € 12.016,55 a titolo del 50% del mutuo già pagato alla data del 30 novembre 2021, oltre interessi legali fino al saldo.
Questo Collegio ritiene che una corretta lettura del quadro normativo, come chiarito da Cass. n. 5385 del 21 febbraio 2023, riferita al caso di una crisi matrimoniale ma agevolmente applicabile anche al caso della cessazione della convivenza more uxorio, debbano portare ad una diversa conclusione e cioè che le rate di un mutuo cointestato acceso per l'acquisto dell'abitazione destinata al nucleo familiare dei conviventi more uxorio, pagate da uno solo dei conviventi, non possano essere richieste in restituzione all'ex partner nella misura del 50% in caso di cessazione della convivenza more uxorio almeno per il periodo che precede la fine della convivenza stessa, trattandosi di esborsi irripetibili in quanto effettuati nel periodo della convivenza more uxorio e pertanto in adempimento dei vincoli di solidarietà ai sensi dell'art. 2034 c.c. e sorretti da una giusta causa.
Atteso che questa Corte non ha ragioni per discostarsi dai principi affermati dal menzionato arresto della giurisprudenza di legittimità, il primo motivo di gravame può integralmente accogliersi proprio alla luce dei sopra richiamati principi di diritto applicabili anche al caso in
13 esame, con la conseguenza che l'ordinanza appellata va riformata nella parte in cui condanna al pagamento in favore Parte_1 di della somma di euro 12.016,55 a titolo del 50% delle CP_1 rate di mutuo pagato sino al 30 novembre 2021.
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Il secondo motivo di censura è solo parzialmente fondato.
E' emerso dagli atti processuali, in specie dalle difese della stessa originaria resistente, che il prelievo della somma di €. 2.690,00 dal conto corrente cointestato ai due ex conviventi, è stato effettuato dalla e che la provvista sul conto corrente derivava, quasi Pt_1 esclusivamente, tranne che per €. 300,00, da versamenti riconducibili all'originario ricorrente.
E' orientamento pacifico che ove risulti provato che il saldo attivo di un rapporto bancario cointestato discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto dei cointestatari, si deve escludere che l'altro cointestatario nei rapporti interni possa avanzare diritti sul saldo medesimo.
Il cointestatario di un conto corrente bancario, anche se abilitato a compiere operazioni autonomamente, nei rapporti interni, non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza;
la disposizione da parte del cointestatario del conto, senza il consenso degli altri cointestatari, di importi superiori alla quota di sua spettanza configura un'indebita appropriazione ed obbliga il cointestatario disponente alla restituzione nei confronti degli altri cointestatari (cfr. Cass. n. 15966 del 2020).
La giustificazione addotta dalla che tale prelievo era stato Pt_1 effettuato per far fronte alle esigenze familiari, con particolare riferimento a quelle del figlio minore della coppia, dopo la fine della relazione, è
14 rimasta non provata e, condivisibilmente, il Tribunale di Enna ha rilevato la discrasia tra i prelievi effettuati nei precedenti periodi di convivenza con quelli effettuati nel breve lasso temporale compreso tra il
20.7.2021 e il 3.8.2021 durante il quale venne prelevata la somma in contestazione.
Risulta, tuttavia, dalla documentazione in atti che la , per come Pt_1 correttamente dedotto dal Giudice di primo grado, contribuì, seppure con il versamento della somma di €. 300,00, ad incrementare il c/c ragione per cui detta somma, in assenza di specifiche contestazioni sul punto, deve ritenersi di esclusiva pertinenza dell'appellante.
Quest'ultima, quindi, in parziale accoglimento del secondo motivo di gravame, va condannata alla restituzione della minore somma di €.
2.390,00 oltre interessi per come determinati in primo grado.
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In conclusione, in parziale riforma della ordinanza appellata, la
è condannata a pagare al unicamente la somma Pt_1 CP_1 di euro 2.390,00 trattandosi di somma indebitamente prelevata dal conto corrente cointestato n. 0000104632623, oltre interessi al tasso legale di cui all✡art. 1284 Cod. civ. dalla data della domanda al saldo.
La riforma, anche solo parziale, della sentenza di primo grado rende indispensabile una nuova statuizione sulle spese riguardante entrambi i gradi di giudizio, da effettuarsi tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr. ex multis Cass. S.U. 8 novembre 2022 n. 32906).
In ragione del complessivo esito finale del giudizio, laddove la originaria pretesa del è stata accolta in misura ridottissima, CP_1
15 le spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio sono compensate per intero tra le parti.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'Ordinanza n. 696/2022 resa dal Tribunale di Enna in data
18.08.2022, appellata da , condanna Parte_1 Parte_1
, per il titolo indicato nella motivazione, al pagamento, in
[...] favore di , della complessiva somma di €. 2.390,00 oltre CP_1 interessi, al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
Rigetta le ulteriori domande formulate da . Controparte_1
Compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Caltanissetta, 9 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario est. IL PRESIDENTE
Carlo Pietrarossi Emanuele De Gregorio
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