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Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/12/2024, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 854/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 854/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARTA LUIGI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
IÀ (C.F. Controparte_1 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. COSSELLU CATERINA P.IVA_1
Controparte_3 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARRAS MARIA CHIARA
[...] P.IVA_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata dalle resistenti con decorrenza dal 1° luglio 2012 nella categoria D - fascia economica D2- profilo di collaboratore sanitario e, per l'effetto delle successive progressioni, sentire accertato il diritto della ad essere, dal giugno Pt_1
2016, inquadrata nella categoria D - fascia economica D3- profilo di collaboratore sanitario, e dal gennaio 2020 nella fascia economica D4;
- per l'effetto condannare dalle resistenti al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate e non corrisposte ed alla regolarizzazione contributiva, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo, nei cinque antecedenti al 25 11 2020 data di proposizione del tentativo di conciliazione.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di avvocato
Per IÀ : Controparte_1 CP_2
1) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti, dichiarando la esente da ogni responsabilità in ordine ai fatti Controparte_4 lamentati dalla;
Parte_1
pagina 1 di 5 2) dichiarare comunque l'intervenuta prescrizione di ogni diritto di credito della ricorrente nel limite dei cinque anni dalla relativa maturazione, rispetto alla data del 25.02.2021 di deposito del ricorso R.G. 228/2021 Tribunale di Sassari Sez. Lavoro;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari
Per CP_5 nel caso di accertamento (e nei limiti di tale accertamento) delle domande della ricorrente inerente il rapporto di lavoro irregolare con l'ente convenuto, Voglia il Tribunale accogliere la connessa domanda anch'essa avanzata dal ricorrente di pagamento all' dei conseguenti contributi previdenziali CP_5
- con vittoria di spese
- nel caso in cui non venga ritenuta ammissibile, esigibile o accolta la domanda del ricorrente in ordine al rapporto di lavoro, rigettare anche la domanda di regolarizzazione contributiva, con vittoria di spese nei confronti del ricorrente e compensazione rispetto al datore di lavoro
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione depositato in data 16 maggio 2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio e , rappresentando che, con Controparte_1 CP_5 la sentenza n. 80/2024 del 29/4/2024, la Corte d'Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, ha dichiarato la nullità della sentenza di questo Tribunale n. 10/2023 del 17/01/2023, attesa la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . CP_5
Con l'atto in riassunzione, parte ricorrente ha reiterato l'accoglimento delle presenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata dalle resistenti con decorrenza dal 1° luglio 2012 nella categoria D - fascia economica D2- profilo di collaboratore sanitario e, per l'effetto delle successive progressioni, sentire accertato il diritto della ad essere, dal giugno Pt_1
2016, inquadrata nella categoria D - fascia economica D3- profilo di collaboratore sanitario, e dal gennaio 2020 nella fascia economica D4; - per l'effetto condannare dalle resistenti al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate e non corrisposte ed alla regolarizzazione contributiva, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo, nei cinque antecedenti al 25 11 2020 data di proposizione del tentativo di conciliazione. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di avvocato.”
Si è ritualmente costituita in giudizio (già Controparte_1
, chiedendo il rigetto del ricorso avversario per tutte le ragioni già eccepite, ivi inclusa CP_2 la prescrizione del diritto rivendicato.
Si è altresì costituito l' , domandando l'eventuale condanna della convenuta alla regolarizzazione CP_5 della posizione previdenziale.
La decisione viene assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è fondato, confermando il giudicante il percorso logico-giuridico seguito nella sentenza di questa Sezione n. 10/2023 del 17/1/2023, che di seguito si riporta:
, premesso di essere stata dipendente del Parte_1 Controparte_6
in servizio presso il carcere di Alghero con qualifica di infermiere
[...] professionale B2 e di essere stata trasferita alle dipendenze dell' con decorrenza da Parte_2 luglio 2012 ed inquadramento nella categoria D livello economico D0 del CCNL comparto sanità e Cont profilo di collaboratore professionale sanitario, agisce in questa sede contro sul presupposto del mancato riconoscimento della pregressa anzianità di servizio all'atto del trasferimento, per sentire pagina 2 di 5 riconoscere il diritto ad essere inquadrata nella categoria D - livello economico D2 sin dalla data del trasferimento, con condanna dell'amministrazione convenuta a corrisponderle le differenze retributive medio tempore maturate ed alla regolarizzazione contributiva. Cont Regolarmente costituitasi, ha chiesto il rigetto delle domande deducendo la correttezza dell'inquadramento della ricorrente sulla base di quanto previsto dalle tabelle di equiparazione richiamate dall'art. 3 del D.P.C.M. del 2008.
La causa, mutata più volte la persona del giudice, è stata decisa all'udienza odierna.
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e vada dunque accolto.
L'oggetto del presente giudizio riguarda il diritto della ricorrente di vedersi inquadrata, ai fini economici e giuridici, sin dal primo giorno del trasferimento dall'Amministrazione penitenziaria, nella categoria D - livello economico D2, con conseguente riconoscimento dell'anzianità di servizio fin da quel momento maturata.
In diritto va richiamata la disciplina di riordino della medicina penitenziaria, disposto dall'art. 2 co.
283 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) mediante il trasferimento al Servizio
Sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal giustizia minorile del Ministero della giustizia, attuato con il Controparte_6 D.P.C.M. dell'1 aprile 2008.
L'art. 3 del predetto decreto, intitolato "Trasferimento dei rapporti di lavoro", ha previsto quanto segue: “1. Il personale dipendente di ruolo, in servizio alla data del 15 marzo 2008, che esercita funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, è trasferito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale nei cui territori sono ubicati gli istituti penitenziari e i servizi minorili ove tale personale presta servizio.
2. Il personale di cui al comma 1, appartenente alle qualifiche e ai profili di cui alla allegata tabella B, viene inquadrato nelle corrispondenti categorie e profili previsti per il personale delle aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale sulla base della medesima tabella B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Fermo restando la corresponsione dell'indennità professionale specifica prevista per la categoria e il profilo di inquadramento, la fascia retributiva di confluenza, nell'ambito della categoria di inquadramento, è determinata, facendo riferimento ai parametri contrattuali relativi al biennio
2006/2007, tenendo conto del maturato economico corrispondente alla sommatoria dello stipendio tabellare e dell'indennità penitenziaria, determinati anch'essi sulla base dei rispettivi parametri contrattuali relativi al biennio 2006/2007, decurtato del valore della predetta indennità professionale specifica;
ove l'importo così determinato non corrisponda a quello delle fasce retributive della categoria di inquadramento, al dipendente viene assegnata la fascia immediatamente inferiore e la differenza è mantenuta come assegno ad personam. Con il trasferimento, il rapporto di lavoro viene disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge, dalla contrattazione collettiva del personale dei ruoli del Servizio sanitario nazionale.
Il servizio prestato alle dipendenze del viene interamente riconosciuto per le Controparte_6 finalità giuridiche, previdenziali ed economiche.
Per i dirigenti medici penitenziari il trattamento economico è determinato sulla base del corrispondente profilo del Servizio sanitario nazionale e della tipologia di incarico che verrà assegnato dalle aziende sanitarie locali. Il valore delle classi di stipendio in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'aggiunta del rateo in corso di maturazione alla stessa data pagina 3 di 5 espresso in ventiquattresimi, viene, comunque, conservato a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
Qualora l'importo del trattamento economico complessivo in godimento alla predetta data per stipendio iniziale ed altri assegni fissi e continuativi risulti maggiore di quello corrispondentemente spettante nella nuova posizione di inquadramento, la relativa differenza è conservata come assegno ad personam”.
Nell'operare concretamente il trasferimento, il normatore secondario ha dunque previsto una tabella di corrispondenze tra qualifiche e profili professionali propri della P.A. di provenienza e qualifiche e profili professionali propri di quella di arrivo.
È incontestato il corretto inquadramento nella categoria D in seguito al trasferimento, ciò che la ricorrente contesta è il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio, in forza della quale avrebbe dovuto esserle riconosciuta, fin dal trasferimento, non già la categoria D0, bensì la categoria D2, provenendo la stessa dalla categoria B2.
Per la risoluzione della questione si osserva che la tabella di equiparazione stabilisce soltanto i criteri di corrispondenza tra inquadramenti differenti, in quanto previsti da fonti normative (pubblicistiche o pattizie) tra loro diverse, con l'obbiettivo di garantire un passaggio da una disciplina del rapporto ad un'altra che non penalizzi il personale sul piano del contenuto professionale della prestazione richiesta e della sua giusta remunerazione, a tale ultimo scopo prevedendo un principio di irriducibilità della retribuzione, eventualmente assicurato con l'attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile (cfr. il co. 2 dell'art. 3 del D.P.C.M. 1 aprile 2008).
Dal momento che il trasferimento ha comportato l'assoggettamento del rapporto di lavoro del personale ex penitenziario alla disciplina contrattuale vigente per il personale dell'amministrazione ricevente (il C.C.N.L. del comparto Sanità), è stato necessario inquadrarlo in una delle categorie previste dalla disciplina contrattuale stessa, secondo criteri di "assimilazione" tra prestazioni svolte e prestazioni da svolgere.
Nondimeno, l'inquadramento nella categoria individuata come corrispondente non comporta anche la necessaria attribuzione del livello economico iniziale o di base della medesima: come osservato dalla giurisprudenza di merito in materia, la stabilita "corrispondenza" è soltanto lo strumento convenzionale per incasellare il personale trasferito nell'inquadramento del "nuovo" C.C.N.L. del comparto di accoglienza, dopodiché deve immediatamente applicarsi a quel personale il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione medesima, compresi la graduazione delle fasce retributive o dei livelli economici stabiliti all'interno della medesima categoria per il differente contenuto della prestazione sul piano professionale.
Ciò si desume dall'espressa statuizione dell'art. 3 co. 2 del D.P.C.M. in esame, secondo cui "Fermo restando la corresponsione dell'indennità professionale specifica prevista per la categoria e il profilo di inquadramento, la fascia retributiva di confluenza, nell'ambito della categoria di inquadramento, è determinata, facendo riferimento ai parametri contrattuali relativi al biennio 2006/2007..."; ed ancora: "Con il trasferimento, il rapporto di lavoro viene disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge, dalla contrattazione collettiva del personale dei ruoli del Servizio sanitario nazionale. "
In particolare, il Decreto dell'01/04/2008, laddove prevede il riconoscimento del maturato economico, è evidentemente uno strumento per garantire lo sviluppo economico goduto presso l'amministrazione di origine, dalla cui ratio discende pertanto il riconoscimento dell'anzianità maturata, così come emerge testualmente dalla lettura dell'art. 3 comma 2 nella parte in cui dispone:
pagina 4 di 5 “Il servizio prestato alle dipendenze del viene interamente riconosciuto per le Controparte_6 finalità giuridiche, previdenziali ed economiche”.
Incontestato lo svolgimento delle mansioni di infermiera presso l'Amministrazione penitenziaria sin dal 31.12.1997, ne deriva quindi il riconoscimento della fascia economica D2, non già D0, tenuto Part conto dell'anzianità maturata al momento del trasferimento all' con decorrenza quindi dall'1.7.2.2012, e conseguente condanna di parte resistente al pagamento delle differenze retributive maturate e non corrisposte oltre alla regolarizzazione contributiva, tenuto conto delle successive progressioni”.
Tale motivazione, che in questa sede si conferma, determina l'accoglimento del ricorso, tenuto conto della prescrizione, che decorre in corso di rapporto di lavoro (Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 36197 del 28/12/2023) e che è stata presa in considerazione dalla stessa parte ricorrente laddove ha limitato la domanda ai cinque anni antecedenti al 25.11.2020, data di presentazione del tentativo di conciliazione.
Allo stesso modo viene altresì accolta la domanda di regolarizzazione della posizione previdenziale rassegnata dall' . CP_5
Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022
(valore della causa indeterminabile basso;
valori minimi per la serialità e la bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, per fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di ad essere inquadrata, con decorrenza dall'1.7.2012, nella Parte_1 categoria D-fascia economica D2-profilo di collaboratore sanitario e, per l'effetto delle successive progressioni, il diritto della ricorrente ad essere, dal giugno 2016, inquadrata nella categoria D, fascia economica D3, medesimo profilo di collaboratore sanitario, e dal gennaio 2020 nella fascia economica
D4;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive maturate e non corrisposte, ed alla regolarizzazione contributiva, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, dovute entro i cinque anni precedenti al 25.11.2020;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente e di , CP_5 che liquida, per ciascuno, in € 2.900,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA ed oltre rimborso del contributo unificato corrisposto.
Sassari, 23/12/2024
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 854/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARTA LUIGI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
IÀ (C.F. Controparte_1 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. COSSELLU CATERINA P.IVA_1
Controparte_3 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARRAS MARIA CHIARA
[...] P.IVA_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata dalle resistenti con decorrenza dal 1° luglio 2012 nella categoria D - fascia economica D2- profilo di collaboratore sanitario e, per l'effetto delle successive progressioni, sentire accertato il diritto della ad essere, dal giugno Pt_1
2016, inquadrata nella categoria D - fascia economica D3- profilo di collaboratore sanitario, e dal gennaio 2020 nella fascia economica D4;
- per l'effetto condannare dalle resistenti al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate e non corrisposte ed alla regolarizzazione contributiva, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo, nei cinque antecedenti al 25 11 2020 data di proposizione del tentativo di conciliazione.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di avvocato
Per IÀ : Controparte_1 CP_2
1) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti, dichiarando la esente da ogni responsabilità in ordine ai fatti Controparte_4 lamentati dalla;
Parte_1
pagina 1 di 5 2) dichiarare comunque l'intervenuta prescrizione di ogni diritto di credito della ricorrente nel limite dei cinque anni dalla relativa maturazione, rispetto alla data del 25.02.2021 di deposito del ricorso R.G. 228/2021 Tribunale di Sassari Sez. Lavoro;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari
Per CP_5 nel caso di accertamento (e nei limiti di tale accertamento) delle domande della ricorrente inerente il rapporto di lavoro irregolare con l'ente convenuto, Voglia il Tribunale accogliere la connessa domanda anch'essa avanzata dal ricorrente di pagamento all' dei conseguenti contributi previdenziali CP_5
- con vittoria di spese
- nel caso in cui non venga ritenuta ammissibile, esigibile o accolta la domanda del ricorrente in ordine al rapporto di lavoro, rigettare anche la domanda di regolarizzazione contributiva, con vittoria di spese nei confronti del ricorrente e compensazione rispetto al datore di lavoro
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione depositato in data 16 maggio 2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio e , rappresentando che, con Controparte_1 CP_5 la sentenza n. 80/2024 del 29/4/2024, la Corte d'Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, ha dichiarato la nullità della sentenza di questo Tribunale n. 10/2023 del 17/01/2023, attesa la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . CP_5
Con l'atto in riassunzione, parte ricorrente ha reiterato l'accoglimento delle presenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata dalle resistenti con decorrenza dal 1° luglio 2012 nella categoria D - fascia economica D2- profilo di collaboratore sanitario e, per l'effetto delle successive progressioni, sentire accertato il diritto della ad essere, dal giugno Pt_1
2016, inquadrata nella categoria D - fascia economica D3- profilo di collaboratore sanitario, e dal gennaio 2020 nella fascia economica D4; - per l'effetto condannare dalle resistenti al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate e non corrisposte ed alla regolarizzazione contributiva, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo, nei cinque antecedenti al 25 11 2020 data di proposizione del tentativo di conciliazione. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di avvocato.”
Si è ritualmente costituita in giudizio (già Controparte_1
, chiedendo il rigetto del ricorso avversario per tutte le ragioni già eccepite, ivi inclusa CP_2 la prescrizione del diritto rivendicato.
Si è altresì costituito l' , domandando l'eventuale condanna della convenuta alla regolarizzazione CP_5 della posizione previdenziale.
La decisione viene assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è fondato, confermando il giudicante il percorso logico-giuridico seguito nella sentenza di questa Sezione n. 10/2023 del 17/1/2023, che di seguito si riporta:
, premesso di essere stata dipendente del Parte_1 Controparte_6
in servizio presso il carcere di Alghero con qualifica di infermiere
[...] professionale B2 e di essere stata trasferita alle dipendenze dell' con decorrenza da Parte_2 luglio 2012 ed inquadramento nella categoria D livello economico D0 del CCNL comparto sanità e Cont profilo di collaboratore professionale sanitario, agisce in questa sede contro sul presupposto del mancato riconoscimento della pregressa anzianità di servizio all'atto del trasferimento, per sentire pagina 2 di 5 riconoscere il diritto ad essere inquadrata nella categoria D - livello economico D2 sin dalla data del trasferimento, con condanna dell'amministrazione convenuta a corrisponderle le differenze retributive medio tempore maturate ed alla regolarizzazione contributiva. Cont Regolarmente costituitasi, ha chiesto il rigetto delle domande deducendo la correttezza dell'inquadramento della ricorrente sulla base di quanto previsto dalle tabelle di equiparazione richiamate dall'art. 3 del D.P.C.M. del 2008.
La causa, mutata più volte la persona del giudice, è stata decisa all'udienza odierna.
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e vada dunque accolto.
L'oggetto del presente giudizio riguarda il diritto della ricorrente di vedersi inquadrata, ai fini economici e giuridici, sin dal primo giorno del trasferimento dall'Amministrazione penitenziaria, nella categoria D - livello economico D2, con conseguente riconoscimento dell'anzianità di servizio fin da quel momento maturata.
In diritto va richiamata la disciplina di riordino della medicina penitenziaria, disposto dall'art. 2 co.
283 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) mediante il trasferimento al Servizio
Sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal giustizia minorile del Ministero della giustizia, attuato con il Controparte_6 D.P.C.M. dell'1 aprile 2008.
L'art. 3 del predetto decreto, intitolato "Trasferimento dei rapporti di lavoro", ha previsto quanto segue: “1. Il personale dipendente di ruolo, in servizio alla data del 15 marzo 2008, che esercita funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, è trasferito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale nei cui territori sono ubicati gli istituti penitenziari e i servizi minorili ove tale personale presta servizio.
2. Il personale di cui al comma 1, appartenente alle qualifiche e ai profili di cui alla allegata tabella B, viene inquadrato nelle corrispondenti categorie e profili previsti per il personale delle aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale sulla base della medesima tabella B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Fermo restando la corresponsione dell'indennità professionale specifica prevista per la categoria e il profilo di inquadramento, la fascia retributiva di confluenza, nell'ambito della categoria di inquadramento, è determinata, facendo riferimento ai parametri contrattuali relativi al biennio
2006/2007, tenendo conto del maturato economico corrispondente alla sommatoria dello stipendio tabellare e dell'indennità penitenziaria, determinati anch'essi sulla base dei rispettivi parametri contrattuali relativi al biennio 2006/2007, decurtato del valore della predetta indennità professionale specifica;
ove l'importo così determinato non corrisponda a quello delle fasce retributive della categoria di inquadramento, al dipendente viene assegnata la fascia immediatamente inferiore e la differenza è mantenuta come assegno ad personam. Con il trasferimento, il rapporto di lavoro viene disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge, dalla contrattazione collettiva del personale dei ruoli del Servizio sanitario nazionale.
Il servizio prestato alle dipendenze del viene interamente riconosciuto per le Controparte_6 finalità giuridiche, previdenziali ed economiche.
Per i dirigenti medici penitenziari il trattamento economico è determinato sulla base del corrispondente profilo del Servizio sanitario nazionale e della tipologia di incarico che verrà assegnato dalle aziende sanitarie locali. Il valore delle classi di stipendio in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'aggiunta del rateo in corso di maturazione alla stessa data pagina 3 di 5 espresso in ventiquattresimi, viene, comunque, conservato a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
Qualora l'importo del trattamento economico complessivo in godimento alla predetta data per stipendio iniziale ed altri assegni fissi e continuativi risulti maggiore di quello corrispondentemente spettante nella nuova posizione di inquadramento, la relativa differenza è conservata come assegno ad personam”.
Nell'operare concretamente il trasferimento, il normatore secondario ha dunque previsto una tabella di corrispondenze tra qualifiche e profili professionali propri della P.A. di provenienza e qualifiche e profili professionali propri di quella di arrivo.
È incontestato il corretto inquadramento nella categoria D in seguito al trasferimento, ciò che la ricorrente contesta è il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio, in forza della quale avrebbe dovuto esserle riconosciuta, fin dal trasferimento, non già la categoria D0, bensì la categoria D2, provenendo la stessa dalla categoria B2.
Per la risoluzione della questione si osserva che la tabella di equiparazione stabilisce soltanto i criteri di corrispondenza tra inquadramenti differenti, in quanto previsti da fonti normative (pubblicistiche o pattizie) tra loro diverse, con l'obbiettivo di garantire un passaggio da una disciplina del rapporto ad un'altra che non penalizzi il personale sul piano del contenuto professionale della prestazione richiesta e della sua giusta remunerazione, a tale ultimo scopo prevedendo un principio di irriducibilità della retribuzione, eventualmente assicurato con l'attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile (cfr. il co. 2 dell'art. 3 del D.P.C.M. 1 aprile 2008).
Dal momento che il trasferimento ha comportato l'assoggettamento del rapporto di lavoro del personale ex penitenziario alla disciplina contrattuale vigente per il personale dell'amministrazione ricevente (il C.C.N.L. del comparto Sanità), è stato necessario inquadrarlo in una delle categorie previste dalla disciplina contrattuale stessa, secondo criteri di "assimilazione" tra prestazioni svolte e prestazioni da svolgere.
Nondimeno, l'inquadramento nella categoria individuata come corrispondente non comporta anche la necessaria attribuzione del livello economico iniziale o di base della medesima: come osservato dalla giurisprudenza di merito in materia, la stabilita "corrispondenza" è soltanto lo strumento convenzionale per incasellare il personale trasferito nell'inquadramento del "nuovo" C.C.N.L. del comparto di accoglienza, dopodiché deve immediatamente applicarsi a quel personale il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione medesima, compresi la graduazione delle fasce retributive o dei livelli economici stabiliti all'interno della medesima categoria per il differente contenuto della prestazione sul piano professionale.
Ciò si desume dall'espressa statuizione dell'art. 3 co. 2 del D.P.C.M. in esame, secondo cui "Fermo restando la corresponsione dell'indennità professionale specifica prevista per la categoria e il profilo di inquadramento, la fascia retributiva di confluenza, nell'ambito della categoria di inquadramento, è determinata, facendo riferimento ai parametri contrattuali relativi al biennio 2006/2007..."; ed ancora: "Con il trasferimento, il rapporto di lavoro viene disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge, dalla contrattazione collettiva del personale dei ruoli del Servizio sanitario nazionale. "
In particolare, il Decreto dell'01/04/2008, laddove prevede il riconoscimento del maturato economico, è evidentemente uno strumento per garantire lo sviluppo economico goduto presso l'amministrazione di origine, dalla cui ratio discende pertanto il riconoscimento dell'anzianità maturata, così come emerge testualmente dalla lettura dell'art. 3 comma 2 nella parte in cui dispone:
pagina 4 di 5 “Il servizio prestato alle dipendenze del viene interamente riconosciuto per le Controparte_6 finalità giuridiche, previdenziali ed economiche”.
Incontestato lo svolgimento delle mansioni di infermiera presso l'Amministrazione penitenziaria sin dal 31.12.1997, ne deriva quindi il riconoscimento della fascia economica D2, non già D0, tenuto Part conto dell'anzianità maturata al momento del trasferimento all' con decorrenza quindi dall'1.7.2.2012, e conseguente condanna di parte resistente al pagamento delle differenze retributive maturate e non corrisposte oltre alla regolarizzazione contributiva, tenuto conto delle successive progressioni”.
Tale motivazione, che in questa sede si conferma, determina l'accoglimento del ricorso, tenuto conto della prescrizione, che decorre in corso di rapporto di lavoro (Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 36197 del 28/12/2023) e che è stata presa in considerazione dalla stessa parte ricorrente laddove ha limitato la domanda ai cinque anni antecedenti al 25.11.2020, data di presentazione del tentativo di conciliazione.
Allo stesso modo viene altresì accolta la domanda di regolarizzazione della posizione previdenziale rassegnata dall' . CP_5
Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022
(valore della causa indeterminabile basso;
valori minimi per la serialità e la bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, per fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di ad essere inquadrata, con decorrenza dall'1.7.2012, nella Parte_1 categoria D-fascia economica D2-profilo di collaboratore sanitario e, per l'effetto delle successive progressioni, il diritto della ricorrente ad essere, dal giugno 2016, inquadrata nella categoria D, fascia economica D3, medesimo profilo di collaboratore sanitario, e dal gennaio 2020 nella fascia economica
D4;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive maturate e non corrisposte, ed alla regolarizzazione contributiva, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, dovute entro i cinque anni precedenti al 25.11.2020;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente e di , CP_5 che liquida, per ciascuno, in € 2.900,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA ed oltre rimborso del contributo unificato corrisposto.
Sassari, 23/12/2024
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 5 di 5