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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/02/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12910 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dott.ssa Assunta Napoliello Giudice rel. dott.ssa Valentina D'Aprile Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12910 /2023 promossa da:
IN PERSONA DEL CURATORE Parte_1 RUNO MATTEO, Parte_2 ATTORE contro quale erede di . rappresentato e difeso dall'avv.to CP_1 Persona_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
I - Con atto di citazione notificato in data 19/12/2019, la Parte_3
in persona del Curatore, Avv. conveniva in giudizio
[...] Parte_2 CP_2
nella qualità di amministratore e socio della società fallita,
[...] CP_1 Persona_1
e quali soci, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...] CP_3
1) accertare e dichiarare che il Sig. , per le condotte innanzi esposte, è Controparte_2
responsabile, in via contrattuale ed extracontrattuale, ai sensi degli art. 146 l.f., 2476 c.c.,
dei danni subiti dalla fallita e dalla massa dei creditori, quantificabili in € 236521,68 ovvero nella maggior o minore somma ritenuta di giustizia o che sarà accertata dalla consulenza tecnica d'ufficio di cui sin d'ora si fa richiesta, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
2) condannare il Sig. al pagamento, in favore dell'attrice, della somma pari Controparte_2
€ 236.521,68 ovvero della maggiore o della minore somma ritenuta di giustizia o che sarà
accertata dalla consulenza tecnica d'ufficio che sin da ora si fa richiesta, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
3) accertare e dichiarare che i sigg.ri , e per CP_1 CP_3 Persona_1
le condotte innanzi esposte, sono corresponsabili in via contrattuale ed extracontrattuale in solido tra loro e con l'amministratore ai sensi degli art. 146 l.f. 2476 c.c. e Controparte_2
2394 c.c. e/o 2043 c.c. dei danni subiti dalla fallita e dalla massa dei creditori quantificabili in € 236521,68, ovvero nella maggior o minore somma ritenuta di giustizia o che sarà
accertata dalla consulenza tecnica d'ufficio di cui sin d'ora si fa richiesta, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
4) condannare i GG.ri , al pagamento, in CP_1 Controparte_4
favore dell'attrice in solido tra loro e con l'amministratore ai sensi degli art. Controparte_2
146 l.f. 2476 c.c. e 2394 c.c. e/o 2043 c.c. dei danni subiti dalla fallita e dalla massa dei creditori quantificabili in €.236521,68, ovvero nella maggior o minore somma ritenuta di giustizia o che sarà accertata dalla consulenza tecnica d'ufficio di cui sin d'ora si fa richiesta,
oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
A fondamento delle proposte domande la curatela attrice deduceva che:
- con sentenza n. 10 del 27.1.2016, il Tribunale di Foggia aveva dichiarato il fallimento della la cui compagine sociale era costituita da , Parte_1 Controparte_2
amministratore e socio per il 49,32%, e , soci per il 20% CP_1 CP_3
ciascuno del capitale, e , socia al 10,68%; Persona_1 - da una ricostruzione analitica dell'andamento patrimoniale della società effettuata dagli organi fallimentari mediante un attento esame dei bilanci depositati dalla poi decotta società
e relativi ai periodi dal 2009 al 2014 emergevano:
a) una notevole sproporzione tra gli elevati costi della gestione ed il valore della produzione,
con perdite di esercizio di considerevole importo maturate dal 2009 al 2014 nonché l'omesso ripianamento delle stesse con la riduzione del capitale sociale, in aperta violazione del dettato normativo ex art. 2482 bis c.c.;
b) la vendita di tutte le attrezzature, compiuta tra la fine del 2011 e la metà del 2012, in favore della figlio dell nonché socio Parte_4 Controparte_5
della fallita, per un valore di € 35.928,84 così impedendo alla società di poter continuare a svolgere la propria attività determinando al 31.12.2011 un patrimonio netto negativo pari ad
€ 458.257,00. Di lì sino alla dichiarazione di fallimento il valore delle rimanenze finale è
sempre stato pari a “0”;
c) negli anni dal 2013 al 2014, l'amministratore aveva effettuato numerosi prelievi mensili per cassa, di importi varabili dai € 900,00 ad € 999,00, prelievi non deliberati dall'assemblea e annotati sul libro giornale con la casuale generica “prestito” per l'anno 2013, per un importo di € 132.783,00, con la causale “prestito soci” nell'anno 2014 per un totale di € 38.160,00,
somme mai rimborsate alla società;
d) un aggravamento della debitoria maturata negli anni nei confronti dell'Erario, derivante da omessi pagamenti di tributi di varia natura, che avrebbero inciso sul passivo fallimentare della per euro 29.649,84 per sanzioni ed interessi. Parte_1
La curatela assumeva che quanto dedotto costituisse motivo di addebito sotto il profilo della
“mala gestio” sia nei confronti dell' amministratore unico e socio di maggioranza assoluta della fallita, , che dei di lui figli, LE, e moglie, Controparte_2 Controparte_6 [...]
, in virtù di responsabilità ex art. 2476, comma 8, c.c. per avere sistematicamente Per_1 approvato i bilanci sociali senza muovere contestazioni, con ciò prestando acquiescenza alla gestione dell'amministratore unico.
In conseguenza, il fallimento attore procedeva ad una quantificazione del danno nella complessiva somma di euro 236.521,68, così dettagliata:
a) euro 35.928,84 quale valore della vendita dei beni strumentali,
b) euro 170.943,00 quale danno per prelievi effettuati senza causale,
c) euro 29.649,84 quale danno per interessi, sanzioni ed accessori applicati su tributi di varia natura e non assolti, dovuti all'Erario.
Con comparsa depositata il 15.3.2021, si costituivano i convenuti contestando ed impugnando le pretese attoree per infondatezza, rilevando:
a) la crisi del settore, la forte diminuzione di lavoro insieme a crediti (oltre cinquecentomila euro) rimasti inevasi, avevano determinato la crisi della impresa;
in particolare, circa la posizione dell'A.U., l'insussistenza dei presupposti dell'azione di responsabilità, avuto riguardo al principio di insindacabilità delle scelte di gestione e considerando la pesante crisi del settore edile nel periodo di riferimento;
b) i prelievi fatti erano finalizzati di volta in volta per pagare i fornitori, che vista la difficoltà
del momento, non effettuavano più consegne se non dietro pagamento per cassa;
b) l'inconfigurabilità ed insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2476, co. 8 c.c., atteso che i soci non possono essere ritenuti responsabili soltanto per il fatto di non aver adeguatamente vigilato sull'attività di gestione attuata dall'amministratore. Una tale condotta omissiva non rientrerebbe nelle fattispecie contemplate dall'art. 2476, comma 8, che richiedono un coinvolgimento diretto dei soci nell'assunzione di scelte gestorie pregiudizievoli, dovendosi connotare la condotta del socio in termini di "intenzionalità", profilo soggettivo invero mancante nel caso di specie. Istruita la causa con la produzione di documenti e ctu contabile, all'udienza del 23.11.2023,
il procuratore costituito dava atto del decesso della convenuta : con Persona_1
ordinanza resa in pari data, veniva separato il giudizio nei confronti di e Persona_1
contestualmente interrotto.
Con ricorso ex art. 303 cpc depositato in data 5.2.2024, la curatela del fallimento riassumeva il giudizio nei confronti degli eredi di rassegnando le medesime conclusioni. Persona_1
Con comparsa depositata in data 2.5.2024 si costituiva quale erede di CP_1 [...]
instando per il rigetto della domanda. Per_1
La causa all'udienza del 9.5.2024 veniva riservata al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
La domanda, così come riassunta nei confronti dell'erede di va rigettata Persona_1
per le medesime considerazioni e motivi esposti nella sentenza resa all'esito del giudizio separato del 22-25.7.2024, che qui si trascrivono:
“…….3) Diversamente, in merito agli altri addebiti, la domanda va rigettata, non avendo la curatela attrice adempiuto all'onere allegatorio e probatorio a suo carico, con conseguente rigetto delle domande come proposte, assorbita ogni questione circa eventuali profili di corresponsabilità ex art. 2476 co. 8 c.c. da parte dei soci convenuti. Nello specifico, l'illiceità
della condotta contestata - come elencata nell'atto di citazione sub a) e riferita alla vendita dei beni di magazzino e l'effettivo carattere di lesività delle stesse per il patrimonio sociale,
non hanno trovato sufficiente riscontro probatorio agli atti di causa.
Avuto riguardo, poi, al fatto che l'azione di responsabilità sociale, disciplinata all'art. 2476
c.c., è volta a risarcire la società istante dei danni derivanti dalla mala gestio dell'amministratore, il danno che sarebbe derivato dalle suddette condotte, asseritamente illecite, non risulta in alcun modo allegato prima che provato, limitandosi parte attrice ad una quantificazione apodittica, senza tantomeno allegare né dimostrare alcunché in ordine al nesso di causalità tra condotte contestate e danni lamentati. Segnatamente, la curatela attrice pare imputare all'amministratore unico della società fallita, la violazione dell'art. 2476,
comma 6, c.c. per essersi privato dei beni strumentali necessari per la continuità dell'attività
di impresa. Tuttavia, la scelta di vendere i beni strumentali può legittimamente rientrare in quella di gestione e di rischio di impresa (ad es., la necessità di ottenere liquidità per rimanere sul mercato), che non appare scellerata o del tutto avulsa da una logica imprenditoriale,
considerando che, come rilevato dalle analisi del ctu, in realtà la società continuava ad acquistare (sia pure in costante diminuzione negli anni) materie prime, sussidiarie, consumo,
merci, ragion per cui l'attività, sia pure in perdita, continuava. D'altro canto che si sia trattato della vendita di tutte le attrezzatture (quali nello specifico?) è rimasta mera asserzione di parte non avendo la curatela attrice neanche individuato l'epoca della vendita né il suo specifico oggetto.
A questo punto, deve considerarsi che il fallimento attore ha altresì chiesto la condanna, in solido, dei soci, figli dell'amministratore unico, previo accertamento che le contestate violazioni sono state realizzate dall con il di lui concorso ai sensi dell'art. 2476, Controparte_2
comma 8, c.c.
Ora, a mente della predetta norma, è previsto che: “Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”.
Pertanto, al fine di poter individuare una tale responsabilità dei soci, è necessaria la sussistenza dei seguenti presupposti:
a) la presenza di due categorie di soggetti: soci e amministratori;
b) il compimento, da parte dell'amministratore della società, di un atto “dannoso”, tenuto conto che la condotta agevolativa dei soci si pone in “rapporto di accessorietà” rispetto a quella tenuta dall'amministratore; c) che il soggetto che decide od autorizza (intenzionalmente) il compimento dell'atto dannoso sia un socio.
Alla luce della disposizione in esame, dunque, la responsabilità grava, oltre che sugli amministratori, anche su tutti quei soci che “intenzionalmente” abbiano deciso o autorizzato detto atto, qualora costoro abbiano un qualche potere decisionale in ordine al compimento di un determinato atto di gestione della società, a prescindere dal fatto che tanto sia avvenuto in forza di un potere loro attribuito per legge o per statuto ovvero semplicemente di fatto ed anche solo in via occasionale, ben potendo acquisire rilievo anche l'impulso all'attività gestoria che il socio abbia comunque dato a livello decisionale, anche in forme non istituzionali e meramente ufficiose, ma tali in ogni caso da evidenziare l'ingerenza o anche l'influenza effettiva spiegata da costui sugli amministratori.
Venendo, invece, all'elemento soggettivo, la norma richiede che il socio, nel partecipare all'attività dannosa, abbia altresì “intenzionalmente” deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, con la conseguenza che si renderà necessario provare anche la volontà del socio di cagionare specifiche lesioni patrimoniali alla società o a terzi mediante l'induzione dell'amministratore all'inadempimento dei suoi doveri o, quanto meno, la piena consapevolezza del socio della contrarietà dell'atto di gestione a norme di legge o dell'atto costitutivo o ai principi di corretta amministrazione nonché delle sue possibili conseguenze dannose.
Tanto premesso in via generale, quanto alla ricorrenza di una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2476, comma 8, c.c. dei convenuti, quali soci della ritiene Parte_1
il Tribunale di doversi, tuttavia, determinare per la relativa insussistenza, non essendo stata fornita alcuna prova concreta in ordine all'“intenzionale” coinvolgimento degli stessi nelle operazioni - rectius omissioni - dannose riconducibili all'amministratore e non potendosi, in ogni caso, qualificare la responsabilità in commento, per espressa previsione normativa,
quale responsabilità di tipo meramente colposo.
In altri termini, va ritenuto che la responsabilità de qua non si azioni per una semplice assenza di controllo, in occasione della approvazione dei bilanci, richiedendosi che i soci abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato quegli specifici atti dannosi.
Né, a tal fine, può dirsi sufficiente o decisivo il rapporto di parentela sussistente tra i due soggetti, non essendo emersa in atti alcuna manifestazione di volontà espressa dei due soci atta a rivelare un'ingerenza o influenza effettiva sull'operato dell'organo gestorio.
All'esito di tutto quanto esposto, la domanda va accolta limitatamente all'addebito relativo all'aggravio della debitoria per sanzioni e interessi per il mancato pagamento dei debiti erariali e prelievi ingiustificati, mentre deve escludersi la rilevanza, ai fini della responsabilità ex artt.
2393-2476 c.c., delle altre condotte contestate con l'atto introduttivo del presente giudizio.
In ordine al profilo di corresponsabilità ex art. 2476 co. 8 c.c. la domanda, con riguardo alla violazione gestoria accertata, va rigettata per i motivi già esposti, mentre neppure viene in rilievo ed è da considerarsi assorbita rispetto all'altra condotta irrilevante”.
Alla luce di quanto dedotto, la domanda proseguita nei confronti degli eredi di
[...]
va rigettata e le spese seguono la soccombenza, scaglione di valore fino ad Per_1
€.260.000,00, valori minimi per la fase decisoria non avendo l'erede costituito depositato memorie conclusionali e di replica
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione specializzata imprese, definitivamente pronunciando, sulla domanda promossa con atto di citazione notificato il 19.12.2019 e proseguita nei confronti degli eredi con ricorso in riassunzione depositato il 5.2.2024, così decide: Persona_1
Rigetta la domanda;
Condanna la curatela attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di che CP_1
liquida in complessivi € 11977,00, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio il giorno 24/02/2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Assunta Napoliello Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dott.ssa Assunta Napoliello Giudice rel. dott.ssa Valentina D'Aprile Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12910 /2023 promossa da:
IN PERSONA DEL CURATORE Parte_1 RUNO MATTEO, Parte_2 ATTORE contro quale erede di . rappresentato e difeso dall'avv.to CP_1 Persona_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
I - Con atto di citazione notificato in data 19/12/2019, la Parte_3
in persona del Curatore, Avv. conveniva in giudizio
[...] Parte_2 CP_2
nella qualità di amministratore e socio della società fallita,
[...] CP_1 Persona_1
e quali soci, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...] CP_3
1) accertare e dichiarare che il Sig. , per le condotte innanzi esposte, è Controparte_2
responsabile, in via contrattuale ed extracontrattuale, ai sensi degli art. 146 l.f., 2476 c.c.,
dei danni subiti dalla fallita e dalla massa dei creditori, quantificabili in € 236521,68 ovvero nella maggior o minore somma ritenuta di giustizia o che sarà accertata dalla consulenza tecnica d'ufficio di cui sin d'ora si fa richiesta, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
2) condannare il Sig. al pagamento, in favore dell'attrice, della somma pari Controparte_2
€ 236.521,68 ovvero della maggiore o della minore somma ritenuta di giustizia o che sarà
accertata dalla consulenza tecnica d'ufficio che sin da ora si fa richiesta, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
3) accertare e dichiarare che i sigg.ri , e per CP_1 CP_3 Persona_1
le condotte innanzi esposte, sono corresponsabili in via contrattuale ed extracontrattuale in solido tra loro e con l'amministratore ai sensi degli art. 146 l.f. 2476 c.c. e Controparte_2
2394 c.c. e/o 2043 c.c. dei danni subiti dalla fallita e dalla massa dei creditori quantificabili in € 236521,68, ovvero nella maggior o minore somma ritenuta di giustizia o che sarà
accertata dalla consulenza tecnica d'ufficio di cui sin d'ora si fa richiesta, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
4) condannare i GG.ri , al pagamento, in CP_1 Controparte_4
favore dell'attrice in solido tra loro e con l'amministratore ai sensi degli art. Controparte_2
146 l.f. 2476 c.c. e 2394 c.c. e/o 2043 c.c. dei danni subiti dalla fallita e dalla massa dei creditori quantificabili in €.236521,68, ovvero nella maggior o minore somma ritenuta di giustizia o che sarà accertata dalla consulenza tecnica d'ufficio di cui sin d'ora si fa richiesta,
oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
A fondamento delle proposte domande la curatela attrice deduceva che:
- con sentenza n. 10 del 27.1.2016, il Tribunale di Foggia aveva dichiarato il fallimento della la cui compagine sociale era costituita da , Parte_1 Controparte_2
amministratore e socio per il 49,32%, e , soci per il 20% CP_1 CP_3
ciascuno del capitale, e , socia al 10,68%; Persona_1 - da una ricostruzione analitica dell'andamento patrimoniale della società effettuata dagli organi fallimentari mediante un attento esame dei bilanci depositati dalla poi decotta società
e relativi ai periodi dal 2009 al 2014 emergevano:
a) una notevole sproporzione tra gli elevati costi della gestione ed il valore della produzione,
con perdite di esercizio di considerevole importo maturate dal 2009 al 2014 nonché l'omesso ripianamento delle stesse con la riduzione del capitale sociale, in aperta violazione del dettato normativo ex art. 2482 bis c.c.;
b) la vendita di tutte le attrezzature, compiuta tra la fine del 2011 e la metà del 2012, in favore della figlio dell nonché socio Parte_4 Controparte_5
della fallita, per un valore di € 35.928,84 così impedendo alla società di poter continuare a svolgere la propria attività determinando al 31.12.2011 un patrimonio netto negativo pari ad
€ 458.257,00. Di lì sino alla dichiarazione di fallimento il valore delle rimanenze finale è
sempre stato pari a “0”;
c) negli anni dal 2013 al 2014, l'amministratore aveva effettuato numerosi prelievi mensili per cassa, di importi varabili dai € 900,00 ad € 999,00, prelievi non deliberati dall'assemblea e annotati sul libro giornale con la casuale generica “prestito” per l'anno 2013, per un importo di € 132.783,00, con la causale “prestito soci” nell'anno 2014 per un totale di € 38.160,00,
somme mai rimborsate alla società;
d) un aggravamento della debitoria maturata negli anni nei confronti dell'Erario, derivante da omessi pagamenti di tributi di varia natura, che avrebbero inciso sul passivo fallimentare della per euro 29.649,84 per sanzioni ed interessi. Parte_1
La curatela assumeva che quanto dedotto costituisse motivo di addebito sotto il profilo della
“mala gestio” sia nei confronti dell' amministratore unico e socio di maggioranza assoluta della fallita, , che dei di lui figli, LE, e moglie, Controparte_2 Controparte_6 [...]
, in virtù di responsabilità ex art. 2476, comma 8, c.c. per avere sistematicamente Per_1 approvato i bilanci sociali senza muovere contestazioni, con ciò prestando acquiescenza alla gestione dell'amministratore unico.
In conseguenza, il fallimento attore procedeva ad una quantificazione del danno nella complessiva somma di euro 236.521,68, così dettagliata:
a) euro 35.928,84 quale valore della vendita dei beni strumentali,
b) euro 170.943,00 quale danno per prelievi effettuati senza causale,
c) euro 29.649,84 quale danno per interessi, sanzioni ed accessori applicati su tributi di varia natura e non assolti, dovuti all'Erario.
Con comparsa depositata il 15.3.2021, si costituivano i convenuti contestando ed impugnando le pretese attoree per infondatezza, rilevando:
a) la crisi del settore, la forte diminuzione di lavoro insieme a crediti (oltre cinquecentomila euro) rimasti inevasi, avevano determinato la crisi della impresa;
in particolare, circa la posizione dell'A.U., l'insussistenza dei presupposti dell'azione di responsabilità, avuto riguardo al principio di insindacabilità delle scelte di gestione e considerando la pesante crisi del settore edile nel periodo di riferimento;
b) i prelievi fatti erano finalizzati di volta in volta per pagare i fornitori, che vista la difficoltà
del momento, non effettuavano più consegne se non dietro pagamento per cassa;
b) l'inconfigurabilità ed insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2476, co. 8 c.c., atteso che i soci non possono essere ritenuti responsabili soltanto per il fatto di non aver adeguatamente vigilato sull'attività di gestione attuata dall'amministratore. Una tale condotta omissiva non rientrerebbe nelle fattispecie contemplate dall'art. 2476, comma 8, che richiedono un coinvolgimento diretto dei soci nell'assunzione di scelte gestorie pregiudizievoli, dovendosi connotare la condotta del socio in termini di "intenzionalità", profilo soggettivo invero mancante nel caso di specie. Istruita la causa con la produzione di documenti e ctu contabile, all'udienza del 23.11.2023,
il procuratore costituito dava atto del decesso della convenuta : con Persona_1
ordinanza resa in pari data, veniva separato il giudizio nei confronti di e Persona_1
contestualmente interrotto.
Con ricorso ex art. 303 cpc depositato in data 5.2.2024, la curatela del fallimento riassumeva il giudizio nei confronti degli eredi di rassegnando le medesime conclusioni. Persona_1
Con comparsa depositata in data 2.5.2024 si costituiva quale erede di CP_1 [...]
instando per il rigetto della domanda. Per_1
La causa all'udienza del 9.5.2024 veniva riservata al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
La domanda, così come riassunta nei confronti dell'erede di va rigettata Persona_1
per le medesime considerazioni e motivi esposti nella sentenza resa all'esito del giudizio separato del 22-25.7.2024, che qui si trascrivono:
“…….3) Diversamente, in merito agli altri addebiti, la domanda va rigettata, non avendo la curatela attrice adempiuto all'onere allegatorio e probatorio a suo carico, con conseguente rigetto delle domande come proposte, assorbita ogni questione circa eventuali profili di corresponsabilità ex art. 2476 co. 8 c.c. da parte dei soci convenuti. Nello specifico, l'illiceità
della condotta contestata - come elencata nell'atto di citazione sub a) e riferita alla vendita dei beni di magazzino e l'effettivo carattere di lesività delle stesse per il patrimonio sociale,
non hanno trovato sufficiente riscontro probatorio agli atti di causa.
Avuto riguardo, poi, al fatto che l'azione di responsabilità sociale, disciplinata all'art. 2476
c.c., è volta a risarcire la società istante dei danni derivanti dalla mala gestio dell'amministratore, il danno che sarebbe derivato dalle suddette condotte, asseritamente illecite, non risulta in alcun modo allegato prima che provato, limitandosi parte attrice ad una quantificazione apodittica, senza tantomeno allegare né dimostrare alcunché in ordine al nesso di causalità tra condotte contestate e danni lamentati. Segnatamente, la curatela attrice pare imputare all'amministratore unico della società fallita, la violazione dell'art. 2476,
comma 6, c.c. per essersi privato dei beni strumentali necessari per la continuità dell'attività
di impresa. Tuttavia, la scelta di vendere i beni strumentali può legittimamente rientrare in quella di gestione e di rischio di impresa (ad es., la necessità di ottenere liquidità per rimanere sul mercato), che non appare scellerata o del tutto avulsa da una logica imprenditoriale,
considerando che, come rilevato dalle analisi del ctu, in realtà la società continuava ad acquistare (sia pure in costante diminuzione negli anni) materie prime, sussidiarie, consumo,
merci, ragion per cui l'attività, sia pure in perdita, continuava. D'altro canto che si sia trattato della vendita di tutte le attrezzatture (quali nello specifico?) è rimasta mera asserzione di parte non avendo la curatela attrice neanche individuato l'epoca della vendita né il suo specifico oggetto.
A questo punto, deve considerarsi che il fallimento attore ha altresì chiesto la condanna, in solido, dei soci, figli dell'amministratore unico, previo accertamento che le contestate violazioni sono state realizzate dall con il di lui concorso ai sensi dell'art. 2476, Controparte_2
comma 8, c.c.
Ora, a mente della predetta norma, è previsto che: “Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”.
Pertanto, al fine di poter individuare una tale responsabilità dei soci, è necessaria la sussistenza dei seguenti presupposti:
a) la presenza di due categorie di soggetti: soci e amministratori;
b) il compimento, da parte dell'amministratore della società, di un atto “dannoso”, tenuto conto che la condotta agevolativa dei soci si pone in “rapporto di accessorietà” rispetto a quella tenuta dall'amministratore; c) che il soggetto che decide od autorizza (intenzionalmente) il compimento dell'atto dannoso sia un socio.
Alla luce della disposizione in esame, dunque, la responsabilità grava, oltre che sugli amministratori, anche su tutti quei soci che “intenzionalmente” abbiano deciso o autorizzato detto atto, qualora costoro abbiano un qualche potere decisionale in ordine al compimento di un determinato atto di gestione della società, a prescindere dal fatto che tanto sia avvenuto in forza di un potere loro attribuito per legge o per statuto ovvero semplicemente di fatto ed anche solo in via occasionale, ben potendo acquisire rilievo anche l'impulso all'attività gestoria che il socio abbia comunque dato a livello decisionale, anche in forme non istituzionali e meramente ufficiose, ma tali in ogni caso da evidenziare l'ingerenza o anche l'influenza effettiva spiegata da costui sugli amministratori.
Venendo, invece, all'elemento soggettivo, la norma richiede che il socio, nel partecipare all'attività dannosa, abbia altresì “intenzionalmente” deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, con la conseguenza che si renderà necessario provare anche la volontà del socio di cagionare specifiche lesioni patrimoniali alla società o a terzi mediante l'induzione dell'amministratore all'inadempimento dei suoi doveri o, quanto meno, la piena consapevolezza del socio della contrarietà dell'atto di gestione a norme di legge o dell'atto costitutivo o ai principi di corretta amministrazione nonché delle sue possibili conseguenze dannose.
Tanto premesso in via generale, quanto alla ricorrenza di una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2476, comma 8, c.c. dei convenuti, quali soci della ritiene Parte_1
il Tribunale di doversi, tuttavia, determinare per la relativa insussistenza, non essendo stata fornita alcuna prova concreta in ordine all'“intenzionale” coinvolgimento degli stessi nelle operazioni - rectius omissioni - dannose riconducibili all'amministratore e non potendosi, in ogni caso, qualificare la responsabilità in commento, per espressa previsione normativa,
quale responsabilità di tipo meramente colposo.
In altri termini, va ritenuto che la responsabilità de qua non si azioni per una semplice assenza di controllo, in occasione della approvazione dei bilanci, richiedendosi che i soci abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato quegli specifici atti dannosi.
Né, a tal fine, può dirsi sufficiente o decisivo il rapporto di parentela sussistente tra i due soggetti, non essendo emersa in atti alcuna manifestazione di volontà espressa dei due soci atta a rivelare un'ingerenza o influenza effettiva sull'operato dell'organo gestorio.
All'esito di tutto quanto esposto, la domanda va accolta limitatamente all'addebito relativo all'aggravio della debitoria per sanzioni e interessi per il mancato pagamento dei debiti erariali e prelievi ingiustificati, mentre deve escludersi la rilevanza, ai fini della responsabilità ex artt.
2393-2476 c.c., delle altre condotte contestate con l'atto introduttivo del presente giudizio.
In ordine al profilo di corresponsabilità ex art. 2476 co. 8 c.c. la domanda, con riguardo alla violazione gestoria accertata, va rigettata per i motivi già esposti, mentre neppure viene in rilievo ed è da considerarsi assorbita rispetto all'altra condotta irrilevante”.
Alla luce di quanto dedotto, la domanda proseguita nei confronti degli eredi di
[...]
va rigettata e le spese seguono la soccombenza, scaglione di valore fino ad Per_1
€.260.000,00, valori minimi per la fase decisoria non avendo l'erede costituito depositato memorie conclusionali e di replica
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione specializzata imprese, definitivamente pronunciando, sulla domanda promossa con atto di citazione notificato il 19.12.2019 e proseguita nei confronti degli eredi con ricorso in riassunzione depositato il 5.2.2024, così decide: Persona_1
Rigetta la domanda;
Condanna la curatela attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di che CP_1
liquida in complessivi € 11977,00, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio il giorno 24/02/2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Assunta Napoliello Giuseppe Rana