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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/01/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7654/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
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VERBALE D'UDIENZA
Oggi 16 gennaio 2025, alle ore 12:30, dinanzi al Giudice dott. Alfredo De Leonardis sono comparsi: per parte attrice l'avv. Roberta Bulgari per delega orale dell'avv. Ambrosini;
per parte convenuta l'avv. Verzeletti.
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
Le parti si riportano alle rispettive note conclusive autorizzate già depositate telematicamente e precisano le conclusioni richiamando quelle in esse contenute.
Il Giudice, dando atto che sono presenti i difensori delle parti, dà lettura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
N. R.G. 7654/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 7654/2021 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Parte_1 C.F._1
Ambrosini, del Foro di Brescia
-ATTRICE- contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela
Verzeletti, del Foro di Brescia
-CONVENUTA-
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 16.1.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
2 Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha convenuto in giudizio l , invocandone la responsabilità Parte_1 CP_2 risarcitoria ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c.
A tal fine, ha allegato che in data 18.4.2019 era inciampata in un fermaporta presente all'interno dell'Ospedale di Manerbio e, a causa della caduta, aveva riportato lesioni personali.
Si è costituita in giudizio l' contestando le richieste di controparte sia in CP_2 merito all'an che al quantum debeatur. Nel dettaglio, ha negato qualsiasi addebito per quanto accaduto, evidenziando la compatibilità dell'oggetto con la normativa di riferimento e ravvisando altresì l'esistenza del caso fortuito nella disattenzione della danneggiata.
Il processo, dopo l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., è stato istruito mediante l'assunzione di prove orali e C.T.U. medico-legale.
Infine, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata l'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
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§ 2. All'esito dell'attività istruttoria può ritenersi provato il fatto storico nei termini prospettati in citazione, e in particolare che l'attrice effettivamente ha riportato delle lesioni a seguito di una caduta causata da un fermaporta presente all'interno dell'Ospedale di
Manerbio (facente parte dell convenuta). CP_2
3 La riconducibilità delle lesioni a tale evento può trarsi dalle dichiarazioni rese dai testimoni oculari, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare.
In particolare, la teste ha riferito quanto segue: “confermo che la Sig.ra Testimone_1 Pt_1
in data 18.04.2019, si è recata presso l'Ospedale di Manerbio (BS), sito in Via Lungomella
[...]
Valsecchi, n. 2 perché io dovevo fare degli esami. Mi ha accompagnato in macchina In tale occasione, verso ore 15.40 circa, mentre percorreva il corridoio degli ascensori posti al piano terra dell'Ospedale ha impattato con il piede destro nel manufatto presente sul pavimento e raffigurato nella documentazione fotografica prodotta da parte attrice sub doc. n. 1 e da doc. n. 11 a doc. n. 20 che mi viene esibita ed è caduta a terra” (verbale ud. 3.11.2022).
Inoltre, la teste ha confermato che “la sig.ra , in data 18.04.2019, Testimone_2 Parte_1 verso ore 15.40 mentre percorreva il corridoio degli ascensori posti al piano terra dell'Ospedale di
Manerbio, ha impattato con il piede destro nel manufatto presente sul pavimento e raffigurato nella documentazione fotografica (doc. n. 1 e da doc. n. 11 a doc. n. 20 produzioni di parte attrice) che mi viene esibita. L'ho vista volare e cadere poi per terra. Io stavo arrivando verso di lei, ho visto che è inciampata con il piede destro è volata ed è caduta dalla parte sinistra del corpo. Sbattendo sul pavimento con il gluteo e l'anca di sinistra” (verbale ud. 3.11.2022).
Sono, inoltre, presenti in atti le fotografie che ritraggono il fermaporta, scattate il giorno successivo al sinistro (così come, anche in questo caso, confermato dai testimoni - cfr. docc.
1, 11-20 fasc. att.).
Alla luce di tali considerazioni, e facendo applicazione dei consolidati principi in tema di causalità civile (in cui, come noto, opera la regola della preponderanza dell'evidenza o 'del più probabile che non'; cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 18584 del 30/6/2021,
Rv. 661816 - 01), deve ritenersi provato il nesso di causa tra caduta e presenza del fermaporta.
In definitiva, l'attività istruttoria consente di ritenere provato il fatto storico nei termini prospettati in citazione.
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§ 3. Al fine di verificare la validità del criterio di imputazione dei danni invocato in via principale da parte attrice ex art. 2051 c.c., e se siano ravvisabili esclusivi o concorrenti profili di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c., occorre premettere un breve richiamo alle linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in tale materia.
Nei casi in cui il danno non sia effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al suo modo di essere, essendo essa di per sé statica e inerte (come accaduto nel caso in esame), per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 7.1.2016, n. 56). Fermo restando la
4 possibilità di fornire tale dimostrazione anche per presunzioni, “giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo" ” (così anche la recente Cass. civ., Sez.
III, 10.6.2020, n. 11096).
Nel dettaglio, il danneggiato è gravato dall'onere di provare la condizione di pericolosità della cosa, nonché di aver tenuto nell'occasione un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, dal momento che il caso fortuito – che esclude la responsabilità del custode – può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. VI-3, 8.5.2018, ord. n. 10938; Cass. civ., Sez.
VI, 11.5.2017, n. 11526). Qualora venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, può pervenirsi ad escludere che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi – per contro – integrato il caso fortuito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22.6.2016, n. 12895). In ogni caso, per aversi interruzione del nesso di causa ex art. 1227 c.c. il comportamento del danneggiato deve porsi come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, così da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. civ., Sez. III,
6.4.2006, n. 8096).
In definitiva, così come chiarito in una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la responsabilità per danno da cose in custodia si pone, già sul piano oggettivo, in rapporto inversamente contrario alle condizioni di evidenza o riconoscibilità della situazione potenzialmente foriera di pericolo: “quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass. civ., Sez. III, 13.7.2011, n. 15375. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. VI, 10.3.2021, n. 6554; Cass. civ., Sez. III, 13.1.2015, n. 287).
Venendo al caso in esame e applicando i suddetti principi, deve ritenersi provato – come visto – che l'attrice è caduta a causa del fermaporta presente all'interno dell'Ospedale di
Manerbio, riportando lesioni personali (non avendo, peraltro, concreto rilievo la precisazione terminologica effettuata da parte convenuta in merito al fatto che si sarebbe trattato di una 'boccola a pavimento' e non di un 'fermaporta').
Si tratta ora di verificare il riparto di responsabilità tra danneggiata e convenuta (da qualificarsi quale custode ex art. 2051 c.c.) nella causazione dell'evento lesivo. In altri termini, occorre valutare se la condotta dell'attrice possa integrare gli estremi del caso fortuito (così come prospettato dall' o se, invece, lo stato dei luoghi sia stata causa CP_2
5 esclusiva, o quantomeno concorrente, dell'evento (circostanza, quest'ultima, rilevabile anche d'ufficio, cfr. Cass. civ., Sez. III, 25/2/2014, n. 4446).
Parte attrice, a riprova della pericolosità dei luoghi, ha prodotto alcune fotografie (cfr. docc.
1, 11-20 fasc. att.) e ha richiamato le testimonianze prima menzionate. Inoltre, ha evidenziato l'assenza di segnaletica volta ad avvisare gli utenti del nosocomio del rischio dato dalla presenza del fermaporta (mentre successivamente al fatto è stato apposto un nastro adesivo colorato attorno allo stesso onde richiamare l'attenzione dei passanti).
La convenuta ha negato, invece, qualsivoglia addebito, eccependo altresì la visibilità dell'oggetto e la sua conformità alla disciplina di riferimento.
Come in precedenza osservato, deve ritenersi adempiuto l'onere – gravante in capo a parte attrice – di dimostrare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.7.2016, n. 15761; cfr. altresì Cass. civ., Sez. III, 1.2.2018, n. 2480 secondo cui “in questo complessivo contesto va calata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità, dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato”. Nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Cosenza, Sez. Lav., 2.2.2022, n. 30; Corte d'Appello
Napoli, Sez. VIII, 21/04/2023, n. 1797).
Viceversa, non risulta pertinente il richiamo operato dalla convenuta alla disciplina posta dalla L.R. 6/1989, recante 'Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione'. Innanzitutto, in quanto l'articolo richiamato, vale a dire il 5.1 delle 'prescrizioni tecniche', detta una disciplina volta a “agevolare l'accesso, gli spostamenti interni e l'utilizzo delle parti comuni” nell'ottica dell'eliminazione delle barriere architettoniche (questione estranea al presente giudizio). In secondo luogo, poiché tutt'al più il corretto riferimento normativo sarebbe da individuare nell'art. 5.5 (recante la disciplina dei
“pavimenti all'interno della struttura edilizia”), mentre l'art.
5.1 citato riguarda l'accesso dall'esterno alle costruzioni edilizie. Infine, anche a voler astrattamente ritenere applicabile alla fattispecie in esame la disciplina in questione, in ogni caso la sua osservanza non comporterebbe automaticamente l'esenzione da qualsiasi responsabilità per il custode, il quale deve comunque dimostrare la ricorrenza del 'caso fortuito'.
Peraltro, come confermato in maniera concorde dai testimoni alcuna segnalazione era presente (essendo stata aggiunta solo successivamente).
Allo stesso tempo la condotta posta in essere dall'attrice deve ritenersi imprudente e negligente, e quindi rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 26.2.2021, n.
5457).
6 In tal senso militano le seguenti circostanze:
- l'ambiente ove si è verificata la caduta era ben illuminato (sul punto l'attrice non ha eccepito alcunché);
- vi era comunue uno stacco cromatico tra la boccola/fermaporta e il pavimento.
Occorre, dunque, valutare se l'agire imprudente e negligente dell'attrice possa integrare il caso fortuito previsto dall'ultima parte dell'art. 2051 c.c., così da escludere totalmente la responsabilità del custode.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, la condotta del danneggiato può reputarsi 'caso fortuito' in quanto essa possa configurarsi anche come imprevedibile da parte del custode (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. III, 18.9.2015, n. 18317). In una recente pronuncia la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato come l'esclusione della responsabilità del custode, quando venga da questi eccepita anche la colpa della vittima, esige “l'accertamento non solo che la danneggiata abbia tenuto una condotta negligente, ma anche che tale condotta non fosse prevedibile, e sia cioè stata in concreto eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata” (Cass. civ., Sez. III, 31.10.2017, n. 25837).
In definitiva, “può concludersi quindi che l'imprevedibilità - idonea ad esonerare il custode dalla responsabilità - deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sè un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati” (Cass. civ., Sez. III, 1.2.2018, ord. n. 2480).
Applicando tali principi al caso in esame, si osserva che il percorrere i corridoi di un edificio senza prestare la dovuta attenzione, seppur condotta scarsamente diligente, non può considerarsi abnorme “cioè estraneo al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto” (così Cass. civ., Sez. III, 26.5.2020, n. 9693). Tale constatazione porta a concludere che lo stato dei luoghi ha costituito quantomeno concausa dell'evento, di cui anch'esso custode è chiamato a risponderne, sia pure in concorso con la condotta negligente della danneggiata (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 19.11.2019, ord. n. 29947).
Per quanto concerne l'esatto riparto di tali responsabilità, si ritiene che il comportamento dell'attrice – tenuto conto dei fattori prima visti – abbia concorso in misura minoritaria alla determinazione del danno (ovvero pari al 20%), e che pertanto il custode sia in definitiva tenuto, e vada qui condannato, a risarcire parte attrice nella misura dell'80%, proporzionale alla responsabilità ad esso ascritta.
Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte, alla luce di quanto in precedenza osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
7 *** ** ***
§ 4. Ciò posto per quanto concerne il giudizio di responsabilità, si tratta allora di liquidare i danni subìti dall'attrice.
4.1 Quanto al danno non patrimoniale, in assenza di criteri normativi, può procedersi alla sua liquidazione tenendo conto della lunga elaborazione giurisprudenziale intervenuta in materia. In particolare, occorre fare applicazione delle cd. Tabelle di Milano, nella loro versione aggiornata all'epoca della decisione (nel caso in esame, quelle recenti del 2024) (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. III, 6.5.2020, n. 8532; Cass. civ., Sez. III, 19.12.2019, ord. n. 33770;
Cass. civ., Sez. III, 11.5.2012, n. 7272).
Viceversa, non ricorrono i presupposti per fare applicazione dei parametri risarcitori previsti dall'art. 139 Cod. Ass.ni, dal momento che il sinistro per cui è causa non rientra nell'ambito della circolazione stradale né in quello della responsabilità sanitaria (sull'inapplicabilità in via analogica di tale diposizione cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, 22.5.2017, ord. n. 12787; Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 13982 del 7/7/2015, Rv. 635965 - 01; Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n.
12408 del 7/6/2011, Rv. 618047 - 01. Neppure i calcoli contenuti nelle note conclusive autorizzate di parte attrice, la quale invece con l'atto di citazione aveva correttamente richiamato le Tabelle di Milano, possono ritenersi dirimenti, in quanto “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto” - Cass. civ., Sez.
3 - , Sentenza n. 33005 del 10/11/2021. In ogni caso, come si vedrà, l'importo finale riconosciuto è ampiamente inferiore a quello richiesto).
Tenuto conto dell'entità delle conseguenze dannose valutate dalla C.T.U. medico-legale – rispetto alle quali, è bene sottolineare, non è stato sollevato dai consulenti di parte alcun rilievo critico (cfr. pag. 17 relaz. finale) – possono valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica della persona come segue:
- invalidità temporanea totale protrattasi per giorni 8: € 1.120,00
- invalidità temporanea parziale al 75% protrattasi per giorni 20: € 2.100,00
- invalidità temporanea parziale al 50% protrattasi per giorni 15: € 1.050,00
- invalidità temporanea parziale al 25% protrattasi per giorni 15: € 525,00
- postumi di natura permanente, che la C.T.U. ha stimato pari al 4% e che, tenendo conto dell'età della danneggiata alla data di stabilizzazione dei postumi invalidanti
(56 anni;
cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 26897 del 19/12/2014, Rv. 633923 - 01; Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 3121 del 7/2/2017, Rv. 642722 - 01), in base ai parametri della tabella sopra indicata vengono liquidati nella misura di € 5.998,00.
In relazione a tali calcoli occorre precisare quanto segue.
8 Il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta è stato calcolato in € 140,00, secondo le più aggiornate Tabelle di Milano
2024. Tale importo ricomprende sia la componente dinamico/relazionale che il danno da sofferenza soggettiva interiore e si discosta dal minimo tabellare (pari a € 115,00/die). Infatti, la C.T.U. ha ritenuto che, in una scala da 1 a 5, il periodo di inabilità temporanea assoluta sia stato caratterizzato da una sofferenza psicofisica pari a 4 (e con entità decrescente con il progredire del periodo - cfr. pag. 15 relaz. finale). Pertanto, può ritenersi che ciò abbia comportato una sofferenza soggettiva inferiore superiore rispetto a quella mediamente presumibile, data dalla maggiore difficoltà di compiere autonomamente le più basilari attività quotidiane.
Per quanto concerne invece il danno morale, si precisa che l'importo indicato a titolo di invalidità permanente già ricomprende al suo interno il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile (pari ad un incremento del 25%), ovvero quello ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata.
Infine, si ritiene che nulla possa essere riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno.
La Suprema Corte di Cassazione, anche di recente, ha chiarito che un ulteriore incremento del risarcimento è possibile solo ed esclusivamente in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, che – appunto – impongono un incremento del quantum risarcitorio. Viceversa,
l'impossibilità di compiere determinate azioni in conseguenza dell'invalidità residuata a causa delle lesioni costituisce l'ubi consistam del danno biologico 'standard' (o danno dinamico-relazionale) (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27.3.2018, n. 7513, secondo cui sono necessarie circostanze specifiche ed eccezionali, con onere della prova a carico dell'attore).
Nel caso in esame, non è stata allegata e provata alcuna circostanza tale da integrare i suddetti requisiti. Infatti, le difficoltà nello svolgimento delle mansioni domestiche e la cd. cenestesi lavorativa (riferimenti peraltro contenuti nelle note conclusive autorizzate), oltre a non essere state ravvisate dalla C.T.U., devono già ritenersi rientranti nel baremes medico legale, in quanto ordinariamente ricollegabili a chiunque abbia riportato quel tipo di lesioni (cfr. sul punto Corte d'Appello Brescia, Sez. II, 29.11.2023, n. 1788).
Pertanto, il danno non patrimoniale complessivamente derivato all'attrice dall'evento per cui è causa può essere stimato nell'importo di € 10.793,00 (A).
4.2 Il danno patrimoniale è rappresentato dall'esborso per spese mediche e di cura documentate in atti, ritenuto congruo dalla C.T.U. per l'importo di € 1.804,00 (B) (compresa la somma di € 602,00 per 'Fattura Dynatk' del 6.11.2019, dal momento che la dicitura verosimilmente è sx e non dx - cfr. pagg. 16, 17 relaz. finale).
Viceversa, non può essere riconosciuto il lucro cessante. Infatti: nella c.t.p. prodotta sub doc.
10 l'attrice è indicata come 'casalinga'; l'attrice ha sostenuto di essere già stata impiegata in passato presso l'agenzia di assicurazioni , senza tuttavia documentare Controparte_3
9 alcunché, né in merito a eventuali accordi futuri;
l'importo indicato quale parametro di riferimento (€ 1.400,00 mensili) non ha alcun supporto che lo giustifichi. A fronte di tali lacune, non è stata ritenuta ammissibile la prova orale chiesta con la memoria ex art. 183, co.
6 c.p.c., dal momento che le circostanze richiamate, se esistenti, avrebbero avuto sicuramente un supporto documentale.
4.3 L'ammontare complessivo del danno risarcibile è dunque pari alla somma di (A)+(B), ovvero € 12.597,00, di cui l'attrice ha diritto ad essere risarcita dalla convenuta in misura proporzionale alla responsabilità ritenuta ascrivibile alla medesima (80%), e dunque per €
10.077,60.
Su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice ISTAT.
Recependo gli insegnamenti di tale sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt.
1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma devalutata all'epoca del fatto (18.4.2019) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dal 18.4.2019 fino alla presente sentenza;
sugli importi come determinati all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
*** ** ***
§ 5. Per ciò che concerne la regolamentazione delle spese di lite, sussistono profili di reciproca soccombenza che giustificano la loro parziale compensazione nella misura di 1/3 ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c.
Infatti, se da un lato è stata riconosciuta la responsabilità dell (il che ha reso CP_2 necessario l'instaurazione del presente giudizio), allo stesso tempo una quota di responsabilità è stata attribuita anche alla danneggiata, la quale ha visto anche rigettati alcuni dei danni richiesti.
Esse vanno liquidate secondo i parametri dello scaglione di riferimento del d.m. 55/2014
(nella sua versione più aggiornata), in applicazione del criterio del decisum (cfr. Cass. civ.,
10 Sez. Un., 19014/2007). Valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, minimi per quella decisionale.
Anche il rimborso degli esborsi segue analoga parziale compensazione (in giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. VI, 12.12.2017, n. 29681).
Infine, nei rapporti interni alle parti, i costi della C.T.U. devono essere posti definitivamente a carico dell'attrice per la misura di 1/3 e della convenuta per la misura di 2/3.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- dichiara che l'evento per cui è causa si è verificato per responsabilità pari all'80% della convenuta e, per l'effetto,
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta al risarcimento in favore di parte attrice dei danni patiti per l'importo di € 10.077,60, oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite che, compensate nella misura di 1/3, liquida in complessivi € 2.818,00 per compensi, € 363,33 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e
IVA come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario;
- pone definitivamente i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, a carico di parte attrice nella misura di 1/3 e di parte convenuta nella misura di 2/3.
Brescia, 16 gennaio 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
*** ** ***
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 16 gennaio 2025, alle ore 12:30, dinanzi al Giudice dott. Alfredo De Leonardis sono comparsi: per parte attrice l'avv. Roberta Bulgari per delega orale dell'avv. Ambrosini;
per parte convenuta l'avv. Verzeletti.
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
Le parti si riportano alle rispettive note conclusive autorizzate già depositate telematicamente e precisano le conclusioni richiamando quelle in esse contenute.
Il Giudice, dando atto che sono presenti i difensori delle parti, dà lettura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
N. R.G. 7654/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 7654/2021 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Parte_1 C.F._1
Ambrosini, del Foro di Brescia
-ATTRICE- contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela
Verzeletti, del Foro di Brescia
-CONVENUTA-
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 16.1.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
2 Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
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§ 1. ha convenuto in giudizio l , invocandone la responsabilità Parte_1 CP_2 risarcitoria ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c.
A tal fine, ha allegato che in data 18.4.2019 era inciampata in un fermaporta presente all'interno dell'Ospedale di Manerbio e, a causa della caduta, aveva riportato lesioni personali.
Si è costituita in giudizio l' contestando le richieste di controparte sia in CP_2 merito all'an che al quantum debeatur. Nel dettaglio, ha negato qualsiasi addebito per quanto accaduto, evidenziando la compatibilità dell'oggetto con la normativa di riferimento e ravvisando altresì l'esistenza del caso fortuito nella disattenzione della danneggiata.
Il processo, dopo l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., è stato istruito mediante l'assunzione di prove orali e C.T.U. medico-legale.
Infine, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata l'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
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§ 2. All'esito dell'attività istruttoria può ritenersi provato il fatto storico nei termini prospettati in citazione, e in particolare che l'attrice effettivamente ha riportato delle lesioni a seguito di una caduta causata da un fermaporta presente all'interno dell'Ospedale di
Manerbio (facente parte dell convenuta). CP_2
3 La riconducibilità delle lesioni a tale evento può trarsi dalle dichiarazioni rese dai testimoni oculari, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare.
In particolare, la teste ha riferito quanto segue: “confermo che la Sig.ra Testimone_1 Pt_1
in data 18.04.2019, si è recata presso l'Ospedale di Manerbio (BS), sito in Via Lungomella
[...]
Valsecchi, n. 2 perché io dovevo fare degli esami. Mi ha accompagnato in macchina In tale occasione, verso ore 15.40 circa, mentre percorreva il corridoio degli ascensori posti al piano terra dell'Ospedale ha impattato con il piede destro nel manufatto presente sul pavimento e raffigurato nella documentazione fotografica prodotta da parte attrice sub doc. n. 1 e da doc. n. 11 a doc. n. 20 che mi viene esibita ed è caduta a terra” (verbale ud. 3.11.2022).
Inoltre, la teste ha confermato che “la sig.ra , in data 18.04.2019, Testimone_2 Parte_1 verso ore 15.40 mentre percorreva il corridoio degli ascensori posti al piano terra dell'Ospedale di
Manerbio, ha impattato con il piede destro nel manufatto presente sul pavimento e raffigurato nella documentazione fotografica (doc. n. 1 e da doc. n. 11 a doc. n. 20 produzioni di parte attrice) che mi viene esibita. L'ho vista volare e cadere poi per terra. Io stavo arrivando verso di lei, ho visto che è inciampata con il piede destro è volata ed è caduta dalla parte sinistra del corpo. Sbattendo sul pavimento con il gluteo e l'anca di sinistra” (verbale ud. 3.11.2022).
Sono, inoltre, presenti in atti le fotografie che ritraggono il fermaporta, scattate il giorno successivo al sinistro (così come, anche in questo caso, confermato dai testimoni - cfr. docc.
1, 11-20 fasc. att.).
Alla luce di tali considerazioni, e facendo applicazione dei consolidati principi in tema di causalità civile (in cui, come noto, opera la regola della preponderanza dell'evidenza o 'del più probabile che non'; cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 18584 del 30/6/2021,
Rv. 661816 - 01), deve ritenersi provato il nesso di causa tra caduta e presenza del fermaporta.
In definitiva, l'attività istruttoria consente di ritenere provato il fatto storico nei termini prospettati in citazione.
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§ 3. Al fine di verificare la validità del criterio di imputazione dei danni invocato in via principale da parte attrice ex art. 2051 c.c., e se siano ravvisabili esclusivi o concorrenti profili di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c., occorre premettere un breve richiamo alle linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in tale materia.
Nei casi in cui il danno non sia effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al suo modo di essere, essendo essa di per sé statica e inerte (come accaduto nel caso in esame), per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 7.1.2016, n. 56). Fermo restando la
4 possibilità di fornire tale dimostrazione anche per presunzioni, “giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo" ” (così anche la recente Cass. civ., Sez.
III, 10.6.2020, n. 11096).
Nel dettaglio, il danneggiato è gravato dall'onere di provare la condizione di pericolosità della cosa, nonché di aver tenuto nell'occasione un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, dal momento che il caso fortuito – che esclude la responsabilità del custode – può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. VI-3, 8.5.2018, ord. n. 10938; Cass. civ., Sez.
VI, 11.5.2017, n. 11526). Qualora venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, può pervenirsi ad escludere che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi – per contro – integrato il caso fortuito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22.6.2016, n. 12895). In ogni caso, per aversi interruzione del nesso di causa ex art. 1227 c.c. il comportamento del danneggiato deve porsi come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, così da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. civ., Sez. III,
6.4.2006, n. 8096).
In definitiva, così come chiarito in una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la responsabilità per danno da cose in custodia si pone, già sul piano oggettivo, in rapporto inversamente contrario alle condizioni di evidenza o riconoscibilità della situazione potenzialmente foriera di pericolo: “quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass. civ., Sez. III, 13.7.2011, n. 15375. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. VI, 10.3.2021, n. 6554; Cass. civ., Sez. III, 13.1.2015, n. 287).
Venendo al caso in esame e applicando i suddetti principi, deve ritenersi provato – come visto – che l'attrice è caduta a causa del fermaporta presente all'interno dell'Ospedale di
Manerbio, riportando lesioni personali (non avendo, peraltro, concreto rilievo la precisazione terminologica effettuata da parte convenuta in merito al fatto che si sarebbe trattato di una 'boccola a pavimento' e non di un 'fermaporta').
Si tratta ora di verificare il riparto di responsabilità tra danneggiata e convenuta (da qualificarsi quale custode ex art. 2051 c.c.) nella causazione dell'evento lesivo. In altri termini, occorre valutare se la condotta dell'attrice possa integrare gli estremi del caso fortuito (così come prospettato dall' o se, invece, lo stato dei luoghi sia stata causa CP_2
5 esclusiva, o quantomeno concorrente, dell'evento (circostanza, quest'ultima, rilevabile anche d'ufficio, cfr. Cass. civ., Sez. III, 25/2/2014, n. 4446).
Parte attrice, a riprova della pericolosità dei luoghi, ha prodotto alcune fotografie (cfr. docc.
1, 11-20 fasc. att.) e ha richiamato le testimonianze prima menzionate. Inoltre, ha evidenziato l'assenza di segnaletica volta ad avvisare gli utenti del nosocomio del rischio dato dalla presenza del fermaporta (mentre successivamente al fatto è stato apposto un nastro adesivo colorato attorno allo stesso onde richiamare l'attenzione dei passanti).
La convenuta ha negato, invece, qualsivoglia addebito, eccependo altresì la visibilità dell'oggetto e la sua conformità alla disciplina di riferimento.
Come in precedenza osservato, deve ritenersi adempiuto l'onere – gravante in capo a parte attrice – di dimostrare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.7.2016, n. 15761; cfr. altresì Cass. civ., Sez. III, 1.2.2018, n. 2480 secondo cui “in questo complessivo contesto va calata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità, dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato”. Nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Cosenza, Sez. Lav., 2.2.2022, n. 30; Corte d'Appello
Napoli, Sez. VIII, 21/04/2023, n. 1797).
Viceversa, non risulta pertinente il richiamo operato dalla convenuta alla disciplina posta dalla L.R. 6/1989, recante 'Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione'. Innanzitutto, in quanto l'articolo richiamato, vale a dire il 5.1 delle 'prescrizioni tecniche', detta una disciplina volta a “agevolare l'accesso, gli spostamenti interni e l'utilizzo delle parti comuni” nell'ottica dell'eliminazione delle barriere architettoniche (questione estranea al presente giudizio). In secondo luogo, poiché tutt'al più il corretto riferimento normativo sarebbe da individuare nell'art. 5.5 (recante la disciplina dei
“pavimenti all'interno della struttura edilizia”), mentre l'art.
5.1 citato riguarda l'accesso dall'esterno alle costruzioni edilizie. Infine, anche a voler astrattamente ritenere applicabile alla fattispecie in esame la disciplina in questione, in ogni caso la sua osservanza non comporterebbe automaticamente l'esenzione da qualsiasi responsabilità per il custode, il quale deve comunque dimostrare la ricorrenza del 'caso fortuito'.
Peraltro, come confermato in maniera concorde dai testimoni alcuna segnalazione era presente (essendo stata aggiunta solo successivamente).
Allo stesso tempo la condotta posta in essere dall'attrice deve ritenersi imprudente e negligente, e quindi rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 26.2.2021, n.
5457).
6 In tal senso militano le seguenti circostanze:
- l'ambiente ove si è verificata la caduta era ben illuminato (sul punto l'attrice non ha eccepito alcunché);
- vi era comunue uno stacco cromatico tra la boccola/fermaporta e il pavimento.
Occorre, dunque, valutare se l'agire imprudente e negligente dell'attrice possa integrare il caso fortuito previsto dall'ultima parte dell'art. 2051 c.c., così da escludere totalmente la responsabilità del custode.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, la condotta del danneggiato può reputarsi 'caso fortuito' in quanto essa possa configurarsi anche come imprevedibile da parte del custode (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. III, 18.9.2015, n. 18317). In una recente pronuncia la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato come l'esclusione della responsabilità del custode, quando venga da questi eccepita anche la colpa della vittima, esige “l'accertamento non solo che la danneggiata abbia tenuto una condotta negligente, ma anche che tale condotta non fosse prevedibile, e sia cioè stata in concreto eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata” (Cass. civ., Sez. III, 31.10.2017, n. 25837).
In definitiva, “può concludersi quindi che l'imprevedibilità - idonea ad esonerare il custode dalla responsabilità - deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sè un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati” (Cass. civ., Sez. III, 1.2.2018, ord. n. 2480).
Applicando tali principi al caso in esame, si osserva che il percorrere i corridoi di un edificio senza prestare la dovuta attenzione, seppur condotta scarsamente diligente, non può considerarsi abnorme “cioè estraneo al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto” (così Cass. civ., Sez. III, 26.5.2020, n. 9693). Tale constatazione porta a concludere che lo stato dei luoghi ha costituito quantomeno concausa dell'evento, di cui anch'esso custode è chiamato a risponderne, sia pure in concorso con la condotta negligente della danneggiata (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 19.11.2019, ord. n. 29947).
Per quanto concerne l'esatto riparto di tali responsabilità, si ritiene che il comportamento dell'attrice – tenuto conto dei fattori prima visti – abbia concorso in misura minoritaria alla determinazione del danno (ovvero pari al 20%), e che pertanto il custode sia in definitiva tenuto, e vada qui condannato, a risarcire parte attrice nella misura dell'80%, proporzionale alla responsabilità ad esso ascritta.
Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte, alla luce di quanto in precedenza osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
7 *** ** ***
§ 4. Ciò posto per quanto concerne il giudizio di responsabilità, si tratta allora di liquidare i danni subìti dall'attrice.
4.1 Quanto al danno non patrimoniale, in assenza di criteri normativi, può procedersi alla sua liquidazione tenendo conto della lunga elaborazione giurisprudenziale intervenuta in materia. In particolare, occorre fare applicazione delle cd. Tabelle di Milano, nella loro versione aggiornata all'epoca della decisione (nel caso in esame, quelle recenti del 2024) (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. III, 6.5.2020, n. 8532; Cass. civ., Sez. III, 19.12.2019, ord. n. 33770;
Cass. civ., Sez. III, 11.5.2012, n. 7272).
Viceversa, non ricorrono i presupposti per fare applicazione dei parametri risarcitori previsti dall'art. 139 Cod. Ass.ni, dal momento che il sinistro per cui è causa non rientra nell'ambito della circolazione stradale né in quello della responsabilità sanitaria (sull'inapplicabilità in via analogica di tale diposizione cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, 22.5.2017, ord. n. 12787; Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 13982 del 7/7/2015, Rv. 635965 - 01; Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n.
12408 del 7/6/2011, Rv. 618047 - 01. Neppure i calcoli contenuti nelle note conclusive autorizzate di parte attrice, la quale invece con l'atto di citazione aveva correttamente richiamato le Tabelle di Milano, possono ritenersi dirimenti, in quanto “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto” - Cass. civ., Sez.
3 - , Sentenza n. 33005 del 10/11/2021. In ogni caso, come si vedrà, l'importo finale riconosciuto è ampiamente inferiore a quello richiesto).
Tenuto conto dell'entità delle conseguenze dannose valutate dalla C.T.U. medico-legale – rispetto alle quali, è bene sottolineare, non è stato sollevato dai consulenti di parte alcun rilievo critico (cfr. pag. 17 relaz. finale) – possono valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica della persona come segue:
- invalidità temporanea totale protrattasi per giorni 8: € 1.120,00
- invalidità temporanea parziale al 75% protrattasi per giorni 20: € 2.100,00
- invalidità temporanea parziale al 50% protrattasi per giorni 15: € 1.050,00
- invalidità temporanea parziale al 25% protrattasi per giorni 15: € 525,00
- postumi di natura permanente, che la C.T.U. ha stimato pari al 4% e che, tenendo conto dell'età della danneggiata alla data di stabilizzazione dei postumi invalidanti
(56 anni;
cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 26897 del 19/12/2014, Rv. 633923 - 01; Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 3121 del 7/2/2017, Rv. 642722 - 01), in base ai parametri della tabella sopra indicata vengono liquidati nella misura di € 5.998,00.
In relazione a tali calcoli occorre precisare quanto segue.
8 Il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta è stato calcolato in € 140,00, secondo le più aggiornate Tabelle di Milano
2024. Tale importo ricomprende sia la componente dinamico/relazionale che il danno da sofferenza soggettiva interiore e si discosta dal minimo tabellare (pari a € 115,00/die). Infatti, la C.T.U. ha ritenuto che, in una scala da 1 a 5, il periodo di inabilità temporanea assoluta sia stato caratterizzato da una sofferenza psicofisica pari a 4 (e con entità decrescente con il progredire del periodo - cfr. pag. 15 relaz. finale). Pertanto, può ritenersi che ciò abbia comportato una sofferenza soggettiva inferiore superiore rispetto a quella mediamente presumibile, data dalla maggiore difficoltà di compiere autonomamente le più basilari attività quotidiane.
Per quanto concerne invece il danno morale, si precisa che l'importo indicato a titolo di invalidità permanente già ricomprende al suo interno il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile (pari ad un incremento del 25%), ovvero quello ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata.
Infine, si ritiene che nulla possa essere riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno.
La Suprema Corte di Cassazione, anche di recente, ha chiarito che un ulteriore incremento del risarcimento è possibile solo ed esclusivamente in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, che – appunto – impongono un incremento del quantum risarcitorio. Viceversa,
l'impossibilità di compiere determinate azioni in conseguenza dell'invalidità residuata a causa delle lesioni costituisce l'ubi consistam del danno biologico 'standard' (o danno dinamico-relazionale) (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27.3.2018, n. 7513, secondo cui sono necessarie circostanze specifiche ed eccezionali, con onere della prova a carico dell'attore).
Nel caso in esame, non è stata allegata e provata alcuna circostanza tale da integrare i suddetti requisiti. Infatti, le difficoltà nello svolgimento delle mansioni domestiche e la cd. cenestesi lavorativa (riferimenti peraltro contenuti nelle note conclusive autorizzate), oltre a non essere state ravvisate dalla C.T.U., devono già ritenersi rientranti nel baremes medico legale, in quanto ordinariamente ricollegabili a chiunque abbia riportato quel tipo di lesioni (cfr. sul punto Corte d'Appello Brescia, Sez. II, 29.11.2023, n. 1788).
Pertanto, il danno non patrimoniale complessivamente derivato all'attrice dall'evento per cui è causa può essere stimato nell'importo di € 10.793,00 (A).
4.2 Il danno patrimoniale è rappresentato dall'esborso per spese mediche e di cura documentate in atti, ritenuto congruo dalla C.T.U. per l'importo di € 1.804,00 (B) (compresa la somma di € 602,00 per 'Fattura Dynatk' del 6.11.2019, dal momento che la dicitura verosimilmente è sx e non dx - cfr. pagg. 16, 17 relaz. finale).
Viceversa, non può essere riconosciuto il lucro cessante. Infatti: nella c.t.p. prodotta sub doc.
10 l'attrice è indicata come 'casalinga'; l'attrice ha sostenuto di essere già stata impiegata in passato presso l'agenzia di assicurazioni , senza tuttavia documentare Controparte_3
9 alcunché, né in merito a eventuali accordi futuri;
l'importo indicato quale parametro di riferimento (€ 1.400,00 mensili) non ha alcun supporto che lo giustifichi. A fronte di tali lacune, non è stata ritenuta ammissibile la prova orale chiesta con la memoria ex art. 183, co.
6 c.p.c., dal momento che le circostanze richiamate, se esistenti, avrebbero avuto sicuramente un supporto documentale.
4.3 L'ammontare complessivo del danno risarcibile è dunque pari alla somma di (A)+(B), ovvero € 12.597,00, di cui l'attrice ha diritto ad essere risarcita dalla convenuta in misura proporzionale alla responsabilità ritenuta ascrivibile alla medesima (80%), e dunque per €
10.077,60.
Su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice ISTAT.
Recependo gli insegnamenti di tale sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt.
1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma devalutata all'epoca del fatto (18.4.2019) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dal 18.4.2019 fino alla presente sentenza;
sugli importi come determinati all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
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§ 5. Per ciò che concerne la regolamentazione delle spese di lite, sussistono profili di reciproca soccombenza che giustificano la loro parziale compensazione nella misura di 1/3 ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c.
Infatti, se da un lato è stata riconosciuta la responsabilità dell (il che ha reso CP_2 necessario l'instaurazione del presente giudizio), allo stesso tempo una quota di responsabilità è stata attribuita anche alla danneggiata, la quale ha visto anche rigettati alcuni dei danni richiesti.
Esse vanno liquidate secondo i parametri dello scaglione di riferimento del d.m. 55/2014
(nella sua versione più aggiornata), in applicazione del criterio del decisum (cfr. Cass. civ.,
10 Sez. Un., 19014/2007). Valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, minimi per quella decisionale.
Anche il rimborso degli esborsi segue analoga parziale compensazione (in giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. VI, 12.12.2017, n. 29681).
Infine, nei rapporti interni alle parti, i costi della C.T.U. devono essere posti definitivamente a carico dell'attrice per la misura di 1/3 e della convenuta per la misura di 2/3.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- dichiara che l'evento per cui è causa si è verificato per responsabilità pari all'80% della convenuta e, per l'effetto,
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta al risarcimento in favore di parte attrice dei danni patiti per l'importo di € 10.077,60, oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite che, compensate nella misura di 1/3, liquida in complessivi € 2.818,00 per compensi, € 363,33 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e
IVA come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario;
- pone definitivamente i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, a carico di parte attrice nella misura di 1/3 e di parte convenuta nella misura di 2/3.
Brescia, 16 gennaio 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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