Versione
10 febbraio 2013
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15 febbraio 2018
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Art. 1. Oggetto e definizioni 1. La presente legge, in attuazione dell' art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di liberta' di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attivita' economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attivita' riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell' art. 2229 del codice civile , delle professioni sanitarie ((e relative attivita' tipiche o riservate per legge)) e delle attivita' e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attivita', in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla discplina applicabile, agli estremi della presente legge.
L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , ed e' sanzionato ai sensi del medesimo codice.
4. L'esercizio della professione e' libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilita' del professionista.
5. La professione e' esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attivita' economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attivita' riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell' art. 2229 del codice civile , delle professioni sanitarie ((e relative attivita' tipiche o riservate per legge)) e delle attivita' e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attivita', in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla discplina applicabile, agli estremi della presente legge.
L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , ed e' sanzionato ai sensi del medesimo codice.
4. L'esercizio della professione e' libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilita' del professionista.
5. La professione e' esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
Commentari • 32
- 1. Proposta equo compenso: il voto positivo della CameraLorena Papini · https://www.diritto.it/ · 27 gennaio 2023 · 8.753379
[…] I soggetti interessati dal provvedimento sono gli iscritti agli ordini e collegi professionali nonché alle professioni non riconosciute di cui al comma 2 dell'art. 1, legge n. 4/2013, che svolgano prestazioni professionali di cui all'art. 2230 c.c. anche svolte in forma associata o societaria, in favore di imprese bancarie e assicurative nonché, delle loro società controllate, delle loro mandatarie; imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro; pubblica amministrazione e delle società partecipate di cui al D.Lgs. n. 175/2016. […]
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Giurisprudenza • 72
- 1. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 17/11/2015, n. 13020Provvedimento: […] L'inserimento nell'elenco delle associazioni professionali non regolamentate è previsto dall'art. 1 della legge 4/2013 per le professioni non organizzate in ordini o collegi. […] Con il primo motivo di gravame parte ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della legge 4/2013 e dell'art. 1 della legge 56/1989, in quanto l'AssoCounseling svolgerebbe una attività riservata agli psicologi, ovvero alle professioni sanitarie.Leggi di più...
- psicologia·
- art. 1 legge 56/1989·
- tutela degli interessi di categoria·
- interventi psicoterapeutici·
- professioni non regolamentate·
- legittimità degli atti amministrativi·
- parere Consiglio Superiore di Sanità·
- associazione professionale non regolamentata·
- legge 4/2013·
- annullamento provvedimenti amministrativi·
- diagnosi·
- art. 2 legge 4/2013·
- attività sanitaria·
- sostegno psicologico·
- eccesso di potere