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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/03/2024, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 797/2022RG vertente tra
AVV. , in proprio;
Parte_1
-parte appellante
e
, rappresentata e difesa dall'avv. MASSIMO Controparte_1
MANNOCCHI;
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1.La parte appellante ha rinunziato agli atti del giudizio chiedendo la compensazione delle spese.
La parte appellata non ha accettato la rinuncia poiché intende ottenere la liquidazione delle spese del grado.
2. La Corte osserva che l'estinzione del processo, conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio, esige in generale l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta.
Nondimeno l'estinzione può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte non accettante non ha interesse alla prosecuzione del processo: quando, cioè, la parte in questione non ha la possibilità di conseguire un'utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo. Ciò tuttavia incide sul governo delle spese, poiché l'atto di rinuncia all'impugnazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della parte cui sia stato notificato, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ed il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. n. 23.840/2008).
3.Nel caso di specie, non sussiste alcun concreto interesse della parte appellata (che non ha accettato) la rinuncia alla prosecuzione del processo dato che la stessa non ha proposto appello incidentale ed ha interesse solo alla conferma della sentenza di primo grado.
4.Quanto alle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c., devono essere poste a carico della parte rinunciante, senza che rilevi - a questi fini - la fondatezza o meno dell'opposizione all'estinzione proposta dalla parte nei cui confronti è fatta la rinuncia, essendo sufficiente il dato oggettivo della declaratoria di estinzione del giudizio.
5.Le spese sono liquidate secondo il valore della causa (fino ad euro 260.000,00), tenendo conto delle attività effettivamente svolte (fasi di studio,introduttiva e trattazione), con parametro tariffario entro la media. Spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-dichiara l'estinzione del giudizio di appello per rinuncia gli atti del giudizio;
2-condanna la parte appellante alle spese del presente grado di giudizio liquidate in euro
9.000,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 5 marzo 2024.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 797/2022RG vertente tra
AVV. , in proprio;
Parte_1
-parte appellante
e
, rappresentata e difesa dall'avv. MASSIMO Controparte_1
MANNOCCHI;
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1.La parte appellante ha rinunziato agli atti del giudizio chiedendo la compensazione delle spese.
La parte appellata non ha accettato la rinuncia poiché intende ottenere la liquidazione delle spese del grado.
2. La Corte osserva che l'estinzione del processo, conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio, esige in generale l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta.
Nondimeno l'estinzione può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte non accettante non ha interesse alla prosecuzione del processo: quando, cioè, la parte in questione non ha la possibilità di conseguire un'utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo. Ciò tuttavia incide sul governo delle spese, poiché l'atto di rinuncia all'impugnazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della parte cui sia stato notificato, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ed il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. n. 23.840/2008).
3.Nel caso di specie, non sussiste alcun concreto interesse della parte appellata (che non ha accettato) la rinuncia alla prosecuzione del processo dato che la stessa non ha proposto appello incidentale ed ha interesse solo alla conferma della sentenza di primo grado.
4.Quanto alle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c., devono essere poste a carico della parte rinunciante, senza che rilevi - a questi fini - la fondatezza o meno dell'opposizione all'estinzione proposta dalla parte nei cui confronti è fatta la rinuncia, essendo sufficiente il dato oggettivo della declaratoria di estinzione del giudizio.
5.Le spese sono liquidate secondo il valore della causa (fino ad euro 260.000,00), tenendo conto delle attività effettivamente svolte (fasi di studio,introduttiva e trattazione), con parametro tariffario entro la media. Spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-dichiara l'estinzione del giudizio di appello per rinuncia gli atti del giudizio;
2-condanna la parte appellante alle spese del presente grado di giudizio liquidate in euro
9.000,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 5 marzo 2024.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini