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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 31/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1659/2024 promossa con ricorso depositato in data 25/07/2024
DA
rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GARGIONI SUSANNA
E
DN IS BE ) parte non costituita, C.F._2 dichiarata contumace.
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: “- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Goito
(MN) in data 16.3.1996, tra il sig. e la sig.ra BE DN Parte_1
AR, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Goito, Anno
1996, numero 1, parte I, Ufficio 1 e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procede alle dovute annotazioni e incombenze;
Con vittoria di spese ed onorario.”.
Parte resistente non costituita nel presente giudizio, veniva dichiarata contumace all'udienza del 25.03.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 declaratoria di scioglimento del matrimonio civile, contratto con la sig.ra DN IS BE in Goito (MN) il 16/03/1996 ed ivi iscritto al numero 1, Parte
I, del registro dei relativi atti dell'anno 1996.
Veniva altresì narrato in ricorso:
- che i coniugi optarono per il regime della separazione dei beni;
- che da tale unione non nacquero figli;
- che, in data 12.05.2001, adottò Parte_1 Persona_1 figlia naturale della moglie, in forza di decreto di adozione, pronunciato dal
Tribunale per i minorenni di Brescia, contraddistinto dal n. 456/00 R.G. D.AS. n.
3394 (doc.n.2);
- che – nel proseguo della convivenza matrimoniale - a causa di dissapori e dissensi divenuti inconciliabili, il ricorrente, negli ultimi mesi dall'anno 2009, introdusse domanda di separazione giudiziale, avanti il Tribunale in intestazione;
- che l'adita Autorità Giudiziaria fissò udienza per il 3.03.2010;
- che, nell'occasione, il procedimento venne trasformato in consensuale, successivamente omologato dal Tribunale di Mantova, con provvedimento del 22.04.2010 (doc.n.3);
- che i coniugi si limitarono a statuire di vivere separati, di assegnare la casa coniugale a , già in proprietà per successione della madre (doc. n. Parte_1 4), dando altresì atto della volontà di porre in vendita l'immobile sito in Vicenza (doc. n. 5), acquistato in regime di comproprietà (operazione non ancora avvenuta)
- che - da allora - i coniugi non si sono più riconciliati;
- che – conseguentemente - è venuta meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
- che vive a Goito (MN), in Via Trento Trieste n. 7/1 (doc. n. 6); Parte_1
- che, dall'udienza di comparizione personale dei coniugi, avanti il Tribunale di Mantova, tra i sigg.ri e BE DN AR la convivenza non è Parte_1 più ripresa, di talché sussistono i presupposti di legge per la pronuncia della declaratoria dello scioglimento del matrimonio;
- che – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis n. 12, dichiara Parte_1 che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, la medesima domanda o domande ad esse connesse.
SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO - Dall'epoca della separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale in intestazione, ha Parte_1 perso le tracce della ex moglie. La stessa invero venne dichiarata irreperibile dal Comune di Guidizzolo (MN), luogo della sua ultima residenza (doc. n. 7). Solo di
2 recente ed in occasione del reperimento della documentazione anagrafica ai fini dell'istruttoria processuale, ha appreso che la ex moglie vive a Londra ed è iscritta all'AIRE (doc. n. 8). Allo stato, quindi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis n. 47 C.P.C., il cui disposto statuisce che in caso di “residenza all'estero del convenuto” è competente il Tribunale di residenza dell'attore, ergo l'adita Autorità Giudiziaria. Considerato il combinato disposto di cui agli artt. 473 bis n. 11 – 473 bis n. 47 – 18 CPC è quindi competente il Tribunale in intestazione.
SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONIUGI - La lettura del verbale di separazione consensuale lascia chiaramente ritenere che i coniugi, già in allora, fossero – reciprocamente - economicamente indipendenti. A maggior ragione oggi a distanza di anni e, soprattutto, nella assenza di notizie da parte della sig.ra
BE DN AR.
SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI IC BE Per_1
è maggiorenne ed economicamente
[...] Persona_1 Persona_1 indipendente, di talché nessuna statuizione deve essere pronunciata in punto. La giovane infatti vive e lavora in Inghilterra, contatta il padre telefonicamente, facendogli occasionalmente visita (l'ultima volta risale al febbraio 2024).
SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI - Il ricorrente è Parte_1 pensionato, oramai da anni, percepisce la pensione di euro 1.600,00 circa (doc. n.
9a-9b-9c). Come detto, è proprietario della abitazione in cui vive, acquisita per successione, nonché contitolare con la convenuta del fabbricato posto in Vicenza.
Dispone inoltre del conto corrente n. 59744.39 acceso presso Banca Monte dei
Paschi di Siena, Ag. di Goito, nonché del conto corrente n. 03191/0000/04722181 acceso presso Banca Intesa San Paolo, Ag. di Goito, di cui al carteggio dimesso
(doc. nn. 10-11). È altresì proprietario della vettura Hyundai TG EX 62 HJ (doc.
n. 12).
**********
Parte resistente non si costituiva nel presente giudizio.
All'udienza tenutasi in data 25.03.2025, l'Avv. GARGIONI SUSANNA, per parte ricorrente, chiedeva l'accoglimento del ricorso, precisando le conclusioni come da atto introduttivo depositato.
Il Giudice, pertanto, verificata la regolarità della avvenuta notifica del ricorso, dichiarava la contumacia di parte resistente e tratteneva conseguentemente la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda principale volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. B della L. n. 898/70 e successive modifiche.
La separazione si è invero protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898, così come dichiarato da parte ricorrente e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
3 Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della natura del presente procedimento, ritiene il Collegio che le spese possano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile, contratto dalle parti in Goito (MN) il 16/03/1996 ed ivi iscritto al numero 1, Parte I del registro dei relativi atti dell'anno 1996;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GOITO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27/03/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1659/2024 promossa con ricorso depositato in data 25/07/2024
DA
rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GARGIONI SUSANNA
E
DN IS BE ) parte non costituita, C.F._2 dichiarata contumace.
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: “- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Goito
(MN) in data 16.3.1996, tra il sig. e la sig.ra BE DN Parte_1
AR, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Goito, Anno
1996, numero 1, parte I, Ufficio 1 e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procede alle dovute annotazioni e incombenze;
Con vittoria di spese ed onorario.”.
Parte resistente non costituita nel presente giudizio, veniva dichiarata contumace all'udienza del 25.03.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 declaratoria di scioglimento del matrimonio civile, contratto con la sig.ra DN IS BE in Goito (MN) il 16/03/1996 ed ivi iscritto al numero 1, Parte
I, del registro dei relativi atti dell'anno 1996.
Veniva altresì narrato in ricorso:
- che i coniugi optarono per il regime della separazione dei beni;
- che da tale unione non nacquero figli;
- che, in data 12.05.2001, adottò Parte_1 Persona_1 figlia naturale della moglie, in forza di decreto di adozione, pronunciato dal
Tribunale per i minorenni di Brescia, contraddistinto dal n. 456/00 R.G. D.AS. n.
3394 (doc.n.2);
- che – nel proseguo della convivenza matrimoniale - a causa di dissapori e dissensi divenuti inconciliabili, il ricorrente, negli ultimi mesi dall'anno 2009, introdusse domanda di separazione giudiziale, avanti il Tribunale in intestazione;
- che l'adita Autorità Giudiziaria fissò udienza per il 3.03.2010;
- che, nell'occasione, il procedimento venne trasformato in consensuale, successivamente omologato dal Tribunale di Mantova, con provvedimento del 22.04.2010 (doc.n.3);
- che i coniugi si limitarono a statuire di vivere separati, di assegnare la casa coniugale a , già in proprietà per successione della madre (doc. n. Parte_1 4), dando altresì atto della volontà di porre in vendita l'immobile sito in Vicenza (doc. n. 5), acquistato in regime di comproprietà (operazione non ancora avvenuta)
- che - da allora - i coniugi non si sono più riconciliati;
- che – conseguentemente - è venuta meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
- che vive a Goito (MN), in Via Trento Trieste n. 7/1 (doc. n. 6); Parte_1
- che, dall'udienza di comparizione personale dei coniugi, avanti il Tribunale di Mantova, tra i sigg.ri e BE DN AR la convivenza non è Parte_1 più ripresa, di talché sussistono i presupposti di legge per la pronuncia della declaratoria dello scioglimento del matrimonio;
- che – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis n. 12, dichiara Parte_1 che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, la medesima domanda o domande ad esse connesse.
SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO - Dall'epoca della separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale in intestazione, ha Parte_1 perso le tracce della ex moglie. La stessa invero venne dichiarata irreperibile dal Comune di Guidizzolo (MN), luogo della sua ultima residenza (doc. n. 7). Solo di
2 recente ed in occasione del reperimento della documentazione anagrafica ai fini dell'istruttoria processuale, ha appreso che la ex moglie vive a Londra ed è iscritta all'AIRE (doc. n. 8). Allo stato, quindi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis n. 47 C.P.C., il cui disposto statuisce che in caso di “residenza all'estero del convenuto” è competente il Tribunale di residenza dell'attore, ergo l'adita Autorità Giudiziaria. Considerato il combinato disposto di cui agli artt. 473 bis n. 11 – 473 bis n. 47 – 18 CPC è quindi competente il Tribunale in intestazione.
SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONIUGI - La lettura del verbale di separazione consensuale lascia chiaramente ritenere che i coniugi, già in allora, fossero – reciprocamente - economicamente indipendenti. A maggior ragione oggi a distanza di anni e, soprattutto, nella assenza di notizie da parte della sig.ra
BE DN AR.
SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI IC BE Per_1
è maggiorenne ed economicamente
[...] Persona_1 Persona_1 indipendente, di talché nessuna statuizione deve essere pronunciata in punto. La giovane infatti vive e lavora in Inghilterra, contatta il padre telefonicamente, facendogli occasionalmente visita (l'ultima volta risale al febbraio 2024).
SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI - Il ricorrente è Parte_1 pensionato, oramai da anni, percepisce la pensione di euro 1.600,00 circa (doc. n.
9a-9b-9c). Come detto, è proprietario della abitazione in cui vive, acquisita per successione, nonché contitolare con la convenuta del fabbricato posto in Vicenza.
Dispone inoltre del conto corrente n. 59744.39 acceso presso Banca Monte dei
Paschi di Siena, Ag. di Goito, nonché del conto corrente n. 03191/0000/04722181 acceso presso Banca Intesa San Paolo, Ag. di Goito, di cui al carteggio dimesso
(doc. nn. 10-11). È altresì proprietario della vettura Hyundai TG EX 62 HJ (doc.
n. 12).
**********
Parte resistente non si costituiva nel presente giudizio.
All'udienza tenutasi in data 25.03.2025, l'Avv. GARGIONI SUSANNA, per parte ricorrente, chiedeva l'accoglimento del ricorso, precisando le conclusioni come da atto introduttivo depositato.
Il Giudice, pertanto, verificata la regolarità della avvenuta notifica del ricorso, dichiarava la contumacia di parte resistente e tratteneva conseguentemente la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda principale volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. B della L. n. 898/70 e successive modifiche.
La separazione si è invero protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898, così come dichiarato da parte ricorrente e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
3 Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della natura del presente procedimento, ritiene il Collegio che le spese possano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile, contratto dalle parti in Goito (MN) il 16/03/1996 ed ivi iscritto al numero 1, Parte I del registro dei relativi atti dell'anno 1996;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GOITO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27/03/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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