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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/05/2025, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2303/2025
REPUB BL IC A ITA L IA NA
IN NOME DEL POPOLO IT AL IA NO
Tribunale Or dinario di Bre scia
Settim a Sezi one Civ ile
nelle persone dei seguenti magistrati
Mariarosa Pipponzi Presidente
Luciano Ambrosoli giudice
Christian Colombo giudice nel giudizio promosso da nato in Edo State in [...] l'[...], con l'avvocato Luigi Peluso Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso
il decreto emesso dalla Questura di Cremona in data 7.2.2025 e notificato in pari data di rigetto dell'istanza presentata il 12.5.2021 per il rinnovo del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998
sulle conclusio ni
a. di parte ricorrente: in via preliminare: ordinare all'Amministrazione resistente il rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio in attesa dell'esito del ricorso pendente;
nel merito: dichiarare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998
b. di parte resistente: rigettare la domanda ha pronunciato la seguente sente nza
L'oggetto della domanda di protezione complementare è il diritto di soggiornare in Italia per le ragioni indicate nell'articolo 19 decreto legislativo 286/1998. Irregolarità e vizi di carattere formale del procedimento e del provvedimento sono irrilevanti ai fini del giudizio ed è onere della parte ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.). È necessario accertare le condizioni vita del ricorrente in Italia e la situazione del Paese di provenienza al momento della pronuncia con la conseguenza che i profili fattuali oggetto del
1 di 3 procedimento amministrativo non sono rilevanti ai fini della decisione.
L'articolo 5 comma 6 del citato decreto prescrive il rispetto degli obblighi di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano nel valutare il rilascio di un permesso di soggiorno. Tra gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano figurano quelli derivanti dalla Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo. Tra essi spicca il diritto dell'articolo 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata include il diritto allo sviluppo e all'autonomia personale e a sviluppare relazioni con altri e con la comunità circostante (Corte EDU, Niemietz v. Germany, sentenza del 16 dicembre 1992, para. 29;
Pretty v. the United Kingdom, sentenza del 29 luglio 2002, para. 61 e 67; AN v. Ukraine, Per_1
sentenza del 9 gennaio 2013, para. 165-167). La Corte ha avuto modo di chiarire che l'articolo 8 impone agli Stati parte della Convezione di assicurare agli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione una sfera individuale e sociale in cui possano perseguire liberamente lo sviluppo della propria personalità
(Commissione europea per i diritti umani, Brüggemann and Scheuten v. Germany, decisione del 19 maggio 1976). Quanto agli obblighi costituzionali, la Corte di Cassazione ha definito il diritto al rispetto della vita privata e familiare “quale prerequisito di una «vita dignitosa» (…) che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.” (cfr. Cass. SU, sent. 24413 /2021, pag.
19). Inoltre, l'art. 10 co. 3 Cost. sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Al diritto di asilo costituzionale fa riscontro l'obbligo dell'amministrazione resistente di indagare sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ognuna delle forme di protezione previste dal nostro ordinamento.
Le conclusioni raggiunte non sono state modificate dal D.L. 20/2023 convertito in L. 50/2023 in quanto
“il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5 comma 6 decreto legislativo 286/1998, ma continua a essere tutelato dall'art. 8 c.e.d.u. e rientra in quel catalogo aperto dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (Cass. Sez.
I 28162/2023).
Fatte queste premesse, è possibile esaminare il caso del ricorrente.
Nei suoi atti difensivi ha affermato di essere stato titolare di un permesso di soggiorno rilascio 17.4.2018
e di svolgere attività lavorativa dall'anno 2022 in forza di contratti reiterati nel corso del tempo.
Le allegazioni riguardanti la vita in Italia sono provate dai documenti prodotti dal ricorrente (numeri 1, 5,
6, 7 e quelli presentati con la nota del 19.5.2025 – estratto conto contributivo, buste paga di marzo e aprile
2025, certificazione unica dei redditi 2025) e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
2 di 3 La durata del soggiorno e la continuità e l'attualità dell'attività lavorativa evidenziano una ferma e persistente volontà di radicamento esistenziale nel territorio dello Stato.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (si vedano, ad esempio, Cass. 27.9.2023 n. 27475 e Cass.
2.10.2020 n. 21240).
Un rimpatrio pregiudicherebbe, dunque, la vita del ricorrente tutelata dall'articolo 8 c.e.d.u.
Mancano elementi di segno negativo riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblici per impedire il soggiorno in Italia.
La domanda merita accoglimento.
La definizione del giudizio esclude la necessità di provvedere sulla domanda cautelare.
Di rilievo per la decisione sulle spese processuali i documenti prodotti nel presente processo in aggiunta a quanto presentato nel corso del procedimento amministrativo che evidenziano la stabilità della posizione lavorativa. L'amministrazione resistente non ha dato causa al processo. Da ciò deriva l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Per que sti m otivi
1. Dichiara il diritto di nato in Edo State in [...] l'[...], al rilascio del permesso di Parte_1 soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
2. Dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio del permesso.
3. Compensa le spese processuali.
4. Dispone l'inserimento a cura della Cancelleria della presente sentenza nel sub fascicolo dedicato alla domanda cautelare.
Si comunichi.
Brescia, 20.5.2025
Il giudice
Christian Colombo
La Presidente
Mariarosa Pipponzi
3 di 3
REPUB BL IC A ITA L IA NA
IN NOME DEL POPOLO IT AL IA NO
Tribunale Or dinario di Bre scia
Settim a Sezi one Civ ile
nelle persone dei seguenti magistrati
Mariarosa Pipponzi Presidente
Luciano Ambrosoli giudice
Christian Colombo giudice nel giudizio promosso da nato in Edo State in [...] l'[...], con l'avvocato Luigi Peluso Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso
il decreto emesso dalla Questura di Cremona in data 7.2.2025 e notificato in pari data di rigetto dell'istanza presentata il 12.5.2021 per il rinnovo del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998
sulle conclusio ni
a. di parte ricorrente: in via preliminare: ordinare all'Amministrazione resistente il rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio in attesa dell'esito del ricorso pendente;
nel merito: dichiarare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998
b. di parte resistente: rigettare la domanda ha pronunciato la seguente sente nza
L'oggetto della domanda di protezione complementare è il diritto di soggiornare in Italia per le ragioni indicate nell'articolo 19 decreto legislativo 286/1998. Irregolarità e vizi di carattere formale del procedimento e del provvedimento sono irrilevanti ai fini del giudizio ed è onere della parte ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.). È necessario accertare le condizioni vita del ricorrente in Italia e la situazione del Paese di provenienza al momento della pronuncia con la conseguenza che i profili fattuali oggetto del
1 di 3 procedimento amministrativo non sono rilevanti ai fini della decisione.
L'articolo 5 comma 6 del citato decreto prescrive il rispetto degli obblighi di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano nel valutare il rilascio di un permesso di soggiorno. Tra gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano figurano quelli derivanti dalla Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo. Tra essi spicca il diritto dell'articolo 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata include il diritto allo sviluppo e all'autonomia personale e a sviluppare relazioni con altri e con la comunità circostante (Corte EDU, Niemietz v. Germany, sentenza del 16 dicembre 1992, para. 29;
Pretty v. the United Kingdom, sentenza del 29 luglio 2002, para. 61 e 67; AN v. Ukraine, Per_1
sentenza del 9 gennaio 2013, para. 165-167). La Corte ha avuto modo di chiarire che l'articolo 8 impone agli Stati parte della Convezione di assicurare agli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione una sfera individuale e sociale in cui possano perseguire liberamente lo sviluppo della propria personalità
(Commissione europea per i diritti umani, Brüggemann and Scheuten v. Germany, decisione del 19 maggio 1976). Quanto agli obblighi costituzionali, la Corte di Cassazione ha definito il diritto al rispetto della vita privata e familiare “quale prerequisito di una «vita dignitosa» (…) che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.” (cfr. Cass. SU, sent. 24413 /2021, pag.
19). Inoltre, l'art. 10 co. 3 Cost. sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Al diritto di asilo costituzionale fa riscontro l'obbligo dell'amministrazione resistente di indagare sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ognuna delle forme di protezione previste dal nostro ordinamento.
Le conclusioni raggiunte non sono state modificate dal D.L. 20/2023 convertito in L. 50/2023 in quanto
“il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5 comma 6 decreto legislativo 286/1998, ma continua a essere tutelato dall'art. 8 c.e.d.u. e rientra in quel catalogo aperto dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (Cass. Sez.
I 28162/2023).
Fatte queste premesse, è possibile esaminare il caso del ricorrente.
Nei suoi atti difensivi ha affermato di essere stato titolare di un permesso di soggiorno rilascio 17.4.2018
e di svolgere attività lavorativa dall'anno 2022 in forza di contratti reiterati nel corso del tempo.
Le allegazioni riguardanti la vita in Italia sono provate dai documenti prodotti dal ricorrente (numeri 1, 5,
6, 7 e quelli presentati con la nota del 19.5.2025 – estratto conto contributivo, buste paga di marzo e aprile
2025, certificazione unica dei redditi 2025) e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
2 di 3 La durata del soggiorno e la continuità e l'attualità dell'attività lavorativa evidenziano una ferma e persistente volontà di radicamento esistenziale nel territorio dello Stato.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (si vedano, ad esempio, Cass. 27.9.2023 n. 27475 e Cass.
2.10.2020 n. 21240).
Un rimpatrio pregiudicherebbe, dunque, la vita del ricorrente tutelata dall'articolo 8 c.e.d.u.
Mancano elementi di segno negativo riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblici per impedire il soggiorno in Italia.
La domanda merita accoglimento.
La definizione del giudizio esclude la necessità di provvedere sulla domanda cautelare.
Di rilievo per la decisione sulle spese processuali i documenti prodotti nel presente processo in aggiunta a quanto presentato nel corso del procedimento amministrativo che evidenziano la stabilità della posizione lavorativa. L'amministrazione resistente non ha dato causa al processo. Da ciò deriva l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Per que sti m otivi
1. Dichiara il diritto di nato in Edo State in [...] l'[...], al rilascio del permesso di Parte_1 soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
2. Dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio del permesso.
3. Compensa le spese processuali.
4. Dispone l'inserimento a cura della Cancelleria della presente sentenza nel sub fascicolo dedicato alla domanda cautelare.
Si comunichi.
Brescia, 20.5.2025
Il giudice
Christian Colombo
La Presidente
Mariarosa Pipponzi
3 di 3