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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/12/2025, n. 3961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3961 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RI Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6500/2022 promossa da:
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
TO Carratù;
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv Anna Miriano;
Controparte_1
APPELLATO
Nonché in persona del p.t., Controparte_2 CP_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da , in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., nei confronti di e del Controparte_1 Controparte_4 con riferimento alla sentenza n. 977/2022 (R.G. 677/2022), resa dal Giudice di Pace
[...] di in data 24.6.2022, non notificata, con la quale è stata parzialmente Controparte_2 accolta l'opposizione proposta dal contribuente avverso l'avviso bonario n. 16644/2022, notificato dalla in data 22.2.2022 in qualità di Concessionaria della Parte_1 riscossione per conto del Controparte_2 In primo grado aveva impugnato l'avviso bonario n. 16644/2022 Controparte_1 limitatamente alla porzione di credito riferita al canone acqua, portato da: a – l'ingiunzione di pagamento n. 0146452/2017 (prat. 900.2017.0021572963) relativa al canone acqua
2011/2012, in data 18.9.2017; b - l'ingiunzione di pagamento n. 86835/2019 (prat. Parte_2
900.2019.0008793113), relativa al canone acqua 2013, notificata in data 23.7.2019; c –
l'ingiunzione di pagamento n. 900.2017.0021572862 relativa al canone acqua 2011/2012, chiedendo accertarsi l'inesistenza del citato debito in forza della prescrizione maturata alla data della notifica dell'avviso non essendo intervenuti atti interruttivi della prescrizione.
La a sostegno dell'appello eccepiva: a) violazione e falsa applicazione Parte_1 dell'art. 112 c.p.c. -sull'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di incompetenza ed intempestività dell'opposizione; b) erroneità della sentenza impugnata laddove il Giudice di
Pace ha ritenuto maturata la prescrizione in ordine agli importi portati dall'avviso e relativi all'ingiunzione n. 900.2017.0021572963.
Più in particolare, parte appellante eccepiva l'incompetenza del Giudice adito e l'intempestività dell'opposizione in quanto l'opposizione proposta in primo grado era stata notificata in data 5.4.2022, ovvero oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'avviso bonario intervenuta in data 22.2.2022.
Eccepiva, inoltre, l'erroneità della sentenza del giudice di primo grado per intervenuta interruzione dei termini di prescrizione intervenuta con la notifica dell'ingiunzione n.
0146452/2017, notificata in via “diretta” in data 18.9.2017 per compiuta giacenza nonché dell'intimazione n. 254438/2019 mezzo pec il 17.4.2019, con la quale era stata Parte_3 reiterata la richiesta di pagamento del credito già portato dall'ingiunzione n. 0146452/2017.
Con comparsa depositata in data 29.3.2023 si costituiva che, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva l'inammissibilità, improcedibilità dell'appello per violazione degli artt.
342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. nonché la violazione e falsa applicazione del combinato disposto normativo di cui agli artt. 339 e 113 c.p.c. essendo il valore della controversia inferiore ad €
1.100,00, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto essendo intervenuta la prescrizione alla data del 18.9.2017 essendo il debito risalente all'anno 2011.
Tanto premesso, l'appello va rigettato per le motivazioni di seguito indicate.
In via preliminare va ritenuta ammissibile la domanda spiegata in primo grado in quanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “È motivo di opposizione all'esecuzione ex art.
615 c.p.c. quello con cui è dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 2 luglio 2024, n. 18152) ed ancora “la contestazione in esame, avendo ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con
l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire” (cfr. Cass. n. 13300, 13304 e 13306/2024).
Quanto all'ammissibilità dell'impugnazione della seconda intimazione di pagamento, i
Supremi Giudici hanno esteso la possibilità di difesa del contribuente mediante l'impugnazione di una seconda intimazione di pagamento “...indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata
– peraltro, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) – dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione” (Cass. Civ. n. 16743/2024).
Pertanto, è ammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente con l'impugnazione dell'avviso bonario, nonostante l'intervenuta notifica dell'intimazione di pagamento n. 0146452/2017 (prat. 900.2017.0021572963) notificata in data 18.9.2017.
Nel merito, la domanda va rigettata per le motivazioni di seguito indicate.
La Suprema Corte con la sentenza n. 23046 dell'11.11.2016 ha precisato che “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 comma 1, seconda parte prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella”.
Tuttavia, l'ingiunzione n. 0146452/2017 è stata notificata in via “diretta” in data 18.9.2017 per compiuta giacenza, mentre il debito è inerente all'anno 2011 per cui risulta inesorabilmente decorso il termine quinquiennale di prescrizione alla data della notifica dell'ingiunzione richiamata.
Quanto al canone 2012, l'appellante non ha fornito prova specifica dell'esatta competenza temporale né dell'individuazione delle mensilità assolutamente insolute, né tale specificazione risulta dall'avviso bonario che si limita a richiedere un importo complessivo cumulativo per entrambi gli anni.
In assenza dell'indicazione puntuale del periodo di riferimento del credito 2012, non è possibile individuare con certezza il dies a quo della prescrizione;
ne deriva che anche il canone relativo all'anno 2012 deve essere dichiarato prescritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia del Controparte_4
2) rigetta l'appello per le motivazioni indicate e per l'effetto conferma la sentenza del
Giudice di Pace;
3) condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in € 630,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge
15.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa RI Troisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RI Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6500/2022 promossa da:
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
TO Carratù;
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv Anna Miriano;
Controparte_1
APPELLATO
Nonché in persona del p.t., Controparte_2 CP_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da , in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., nei confronti di e del Controparte_1 Controparte_4 con riferimento alla sentenza n. 977/2022 (R.G. 677/2022), resa dal Giudice di Pace
[...] di in data 24.6.2022, non notificata, con la quale è stata parzialmente Controparte_2 accolta l'opposizione proposta dal contribuente avverso l'avviso bonario n. 16644/2022, notificato dalla in data 22.2.2022 in qualità di Concessionaria della Parte_1 riscossione per conto del Controparte_2 In primo grado aveva impugnato l'avviso bonario n. 16644/2022 Controparte_1 limitatamente alla porzione di credito riferita al canone acqua, portato da: a – l'ingiunzione di pagamento n. 0146452/2017 (prat. 900.2017.0021572963) relativa al canone acqua
2011/2012, in data 18.9.2017; b - l'ingiunzione di pagamento n. 86835/2019 (prat. Parte_2
900.2019.0008793113), relativa al canone acqua 2013, notificata in data 23.7.2019; c –
l'ingiunzione di pagamento n. 900.2017.0021572862 relativa al canone acqua 2011/2012, chiedendo accertarsi l'inesistenza del citato debito in forza della prescrizione maturata alla data della notifica dell'avviso non essendo intervenuti atti interruttivi della prescrizione.
La a sostegno dell'appello eccepiva: a) violazione e falsa applicazione Parte_1 dell'art. 112 c.p.c. -sull'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di incompetenza ed intempestività dell'opposizione; b) erroneità della sentenza impugnata laddove il Giudice di
Pace ha ritenuto maturata la prescrizione in ordine agli importi portati dall'avviso e relativi all'ingiunzione n. 900.2017.0021572963.
Più in particolare, parte appellante eccepiva l'incompetenza del Giudice adito e l'intempestività dell'opposizione in quanto l'opposizione proposta in primo grado era stata notificata in data 5.4.2022, ovvero oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'avviso bonario intervenuta in data 22.2.2022.
Eccepiva, inoltre, l'erroneità della sentenza del giudice di primo grado per intervenuta interruzione dei termini di prescrizione intervenuta con la notifica dell'ingiunzione n.
0146452/2017, notificata in via “diretta” in data 18.9.2017 per compiuta giacenza nonché dell'intimazione n. 254438/2019 mezzo pec il 17.4.2019, con la quale era stata Parte_3 reiterata la richiesta di pagamento del credito già portato dall'ingiunzione n. 0146452/2017.
Con comparsa depositata in data 29.3.2023 si costituiva che, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva l'inammissibilità, improcedibilità dell'appello per violazione degli artt.
342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. nonché la violazione e falsa applicazione del combinato disposto normativo di cui agli artt. 339 e 113 c.p.c. essendo il valore della controversia inferiore ad €
1.100,00, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto essendo intervenuta la prescrizione alla data del 18.9.2017 essendo il debito risalente all'anno 2011.
Tanto premesso, l'appello va rigettato per le motivazioni di seguito indicate.
In via preliminare va ritenuta ammissibile la domanda spiegata in primo grado in quanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “È motivo di opposizione all'esecuzione ex art.
615 c.p.c. quello con cui è dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 2 luglio 2024, n. 18152) ed ancora “la contestazione in esame, avendo ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con
l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire” (cfr. Cass. n. 13300, 13304 e 13306/2024).
Quanto all'ammissibilità dell'impugnazione della seconda intimazione di pagamento, i
Supremi Giudici hanno esteso la possibilità di difesa del contribuente mediante l'impugnazione di una seconda intimazione di pagamento “...indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata
– peraltro, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) – dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione” (Cass. Civ. n. 16743/2024).
Pertanto, è ammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente con l'impugnazione dell'avviso bonario, nonostante l'intervenuta notifica dell'intimazione di pagamento n. 0146452/2017 (prat. 900.2017.0021572963) notificata in data 18.9.2017.
Nel merito, la domanda va rigettata per le motivazioni di seguito indicate.
La Suprema Corte con la sentenza n. 23046 dell'11.11.2016 ha precisato che “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 comma 1, seconda parte prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella”.
Tuttavia, l'ingiunzione n. 0146452/2017 è stata notificata in via “diretta” in data 18.9.2017 per compiuta giacenza, mentre il debito è inerente all'anno 2011 per cui risulta inesorabilmente decorso il termine quinquiennale di prescrizione alla data della notifica dell'ingiunzione richiamata.
Quanto al canone 2012, l'appellante non ha fornito prova specifica dell'esatta competenza temporale né dell'individuazione delle mensilità assolutamente insolute, né tale specificazione risulta dall'avviso bonario che si limita a richiedere un importo complessivo cumulativo per entrambi gli anni.
In assenza dell'indicazione puntuale del periodo di riferimento del credito 2012, non è possibile individuare con certezza il dies a quo della prescrizione;
ne deriva che anche il canone relativo all'anno 2012 deve essere dichiarato prescritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia del Controparte_4
2) rigetta l'appello per le motivazioni indicate e per l'effetto conferma la sentenza del
Giudice di Pace;
3) condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in € 630,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge
15.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa RI Troisi