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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 4734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4734 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 27074/2024 avente ad OGGETTO: opposizione ad ATP, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Guastafierro Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentate pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto CP_1
Maisto
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 09.12.2024 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso il vano esperimento del procedimento in via amministrativa, mediante domanda presentata il 23.09.2021, deduceva di aver proposto giudizio per ATP, ai sensi dell'art 445 bis c.p.c, all'esito del quale il CTU nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per poter beneficiare della pensione di invalidità civile in misura del 100% dalla data domanda amministrativa o, in via subordinata, dell'assegno di invalidità civile. In particolare, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento del diritto ai suddetti benefici, lamentando una sottovalutazione del proprio quadro clinico. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità della CP_1 domanda per la genericità delle contestazioni e concludendo per il rigetto della stessa con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Non necessitando la causa di ulteriore attività istruttoria, lette e considerate le note depositate, è stata decisa.
Il ricorso è infondato e va, dunque, rigettato per quanto di seguito illustrato. È necessario premettere che l'art. 445 bis c.p.c prevede, nella fase di opposizione ad ATP, che, a pena di inammissibilità, parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU con motivi specifici e, soprattutto, idonei a confutare le risultanze peritali: al riguardo, la specificità dei motivi, è richiesta sul modello di quanto previsto per il giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per uno specifico motivo che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM
5.2.1992), per un erroneo calcolo riduzionistico o, ancora, per altro analitico motivo appositamente argomentato in ricorso. È, dunque, opinione di chi scrive che le conclusioni dell'ausiliare nominato nella pregressa fase meritino piena condivisione. Ed invero, il Dott. in sede di accertamenti peritali, ha riscontrato che la risulta essere Per_1 Pt_1 affetta dalle seguenti patologie:
1) BPCO;
2) Ipertensione arteriosa;
3) Ipoacusia;
4) Sindrome depressiva;
5) Magrezza patologica. Considerato complessivamente il caso in esame concludeva affermando che: “La ricorrente
è da considerarsi invalido con riduzione della capacità lavorativa dal 74% al Parte_1 99% (art. 2 e 3 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) 81% (ottantuno per cento) con decorrenza 28/02/2023. Dall'epoca della domanda amministrativa (29/03/2021) alla data del provvedimento dell' CP_1 (24/08/2023) la ricorrente era da considerarsi invalida con riduzione della capacità lavorativa dal 34% al 73%: 65% (sessantacinque per cento)”. Quanto, quindi, alle doglianze formulate dalla parte ricorrente, l'ausiliare nominato è stato particolarmente chiaro nell'affermare che le patologie lamentate dalla erano effettivamente Pt_1 già presenti al momento della domanda amministrativa;
per le stesse si è, poi, verificato un aggravamento, con particolare riguardo alla patologia respiratoria, così come evincibile dalle spirometrie versate in atti, tant'è che, alla suddetta patologia, il Dott. ha da sempre Per_1 riconosciuto la maggior percentuale del 65%. Per le altre patologie, invece, specificando la non valutabilità della sindrome depressiva poiché meramente riscontrata durante una visita ortopedica e non seguita, peraltro, da alcun accertamento o percorso farmacologico, ha applicato la formula scalare che ha portato, quindi, alla percentuale dell'81%. Il Dott. è stato, altresì, minuzioso nello specificare, attese le doglianze della la Per_1 Pt_1 decorrenza del proprio riconoscimento a far data dal febbraio 2023 dal momento che ciò che unicamente rilevava al momento della proposizione della domanda amministrativa, e fino al provvedimento dell' , era la nota patologia respiratoria attesa la non valutabilità, all'epoca, tanto CP_1 dell'insufficienza diastolica del ventricolo sinistro di I grado, con scarsa incidenza sull'apparato cardiovascolare in assenza di rilevanti alterazioni, peraltro, non indicate in atti, quanto, come detto, della patologia depressiva. Ciò premesso, reputato l'elaborato esaustivo poiché specifico e puntuale e, come tale, utilizzabile anche nella presente sede, si ritiene di non accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali sussistendo, in tal senso, l'ipotesi del cd. mero dissenso diagnostico. Ed invero, nel caso di specie, deve ritenersi che le censure mosse alla perizia non denuncino precise carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì, semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'incidenza e l'entità del dato patologico, ed il diverso valore ad esso attribuito dalla parte. È altrettanto pacifico che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP non preclude, prescindendo dall'effettiva confutazione dell'originario esito CTU, la valutazione ex art. 149 disp.att. c.p.c. dell'aggravamento della malattia che, tuttavia, non risulta essere né prospettata né debitamente provata nel caso di specie.
Quanto alle spese, nulla è dovuto ex art. 152 disp.att. c.p.c.
PQM
Così definitivamente provvede:
- Rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Napoli, 11 giugno 2025. IL GIUDICE
DOTT.M.R.Lombardi