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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2336 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 5748/2024, avente ad oggetto “la separazione personale dei coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 04/06/2025
TRA
), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso da Avv. DI MAURO VITO,
-PARTE RICORRENTE-
E
) CP_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– PARTE INTERVENUTA –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata la parte ricorrente ha concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1 essere coniuge della parte resistente in forza di CP_1 matrimonio celebrato il 11/08/2008. Ha precisato che dalla loro unione non sono nati figli.
Ha dedotto che tra le parti è venuta meno la affectio coniugalis ed ha concluso domandando la pronuncia di separazione personale con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 16/05/2024).
Il Presidente ha disposto la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio.
La parte resistente , regolarmente citata in giudizio, CP_1 non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata la sua contumacia. All'udienza del 4/6/2025, il Presidente, sentita la sola parte ricorrente e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione dei coniugi, fatte precisare le conclusioni, ha emesso i provvedimenti provvisori ed urgenti e ha assegnato contestualmente la causa a sentenza per la decisione ex art. 473 bis c.p.c.
La domanda di separazione proposta da Parte_1
è fondata e merita accoglimento. Ai sensi dell'art. 151 C. C. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n. 7148; Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I, Sentenza n. 21099 del 09/10/2007 e, più di recente, anche Cass. Sez. I, Sentenza n. 2183 del 30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015).
Nel caso di specie la convivenza tra i coniugi sia divenuta intollerabile, e quindi impossibile, risulta dalla circostanza che la resistente, rimasta contumace, non si è opposta in alcun modo alla domanda di separazione e che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è fallito. Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi. Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, in difetto della prospettazione di circostanze nuove e diverse rispetto a quelle indicate in ricorso, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 4/06/2025. Le spese processuali seguono la soccombenza della resistente e vanno poste a suo carico secondo la liquidazione di cui al dispositivo (comprensiva delle fasi di studio e introduttiva, ridotte del 30% per la semplicità del giudizio, e decisoria con riduzione del 75% non essendo stati depositati gli scritti conclusivi stante la natura contumaciale e, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo 282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 16/05/2024 da ei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
2. CONFERMA i provvedimenti dettati all'udienza del 04/06/2025;
3. SPESE rimesse alla sentenza definitiva sulla domanda di divorzio;
4. DISPONE per l'ulteriore corso del giudizio con separata ordinanza;
5. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 5748/2024, avente ad oggetto “la separazione personale dei coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 04/06/2025
TRA
), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso da Avv. DI MAURO VITO,
-PARTE RICORRENTE-
E
) CP_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– PARTE INTERVENUTA –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata la parte ricorrente ha concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1 essere coniuge della parte resistente in forza di CP_1 matrimonio celebrato il 11/08/2008. Ha precisato che dalla loro unione non sono nati figli.
Ha dedotto che tra le parti è venuta meno la affectio coniugalis ed ha concluso domandando la pronuncia di separazione personale con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 16/05/2024).
Il Presidente ha disposto la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio.
La parte resistente , regolarmente citata in giudizio, CP_1 non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata la sua contumacia. All'udienza del 4/6/2025, il Presidente, sentita la sola parte ricorrente e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione dei coniugi, fatte precisare le conclusioni, ha emesso i provvedimenti provvisori ed urgenti e ha assegnato contestualmente la causa a sentenza per la decisione ex art. 473 bis c.p.c.
La domanda di separazione proposta da Parte_1
è fondata e merita accoglimento. Ai sensi dell'art. 151 C. C. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n. 7148; Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I, Sentenza n. 21099 del 09/10/2007 e, più di recente, anche Cass. Sez. I, Sentenza n. 2183 del 30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015).
Nel caso di specie la convivenza tra i coniugi sia divenuta intollerabile, e quindi impossibile, risulta dalla circostanza che la resistente, rimasta contumace, non si è opposta in alcun modo alla domanda di separazione e che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è fallito. Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi. Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, in difetto della prospettazione di circostanze nuove e diverse rispetto a quelle indicate in ricorso, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 4/06/2025. Le spese processuali seguono la soccombenza della resistente e vanno poste a suo carico secondo la liquidazione di cui al dispositivo (comprensiva delle fasi di studio e introduttiva, ridotte del 30% per la semplicità del giudizio, e decisoria con riduzione del 75% non essendo stati depositati gli scritti conclusivi stante la natura contumaciale e, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo 282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 16/05/2024 da ei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
2. CONFERMA i provvedimenti dettati all'udienza del 04/06/2025;
3. SPESE rimesse alla sentenza definitiva sulla domanda di divorzio;
4. DISPONE per l'ulteriore corso del giudizio con separata ordinanza;
5. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato