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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/05/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. EA Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2474 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente di Parte_1 fatto in Fiumicino (RM) via Narbolia 22, rappresentata e difesa dall'Avv. ES
De Pascali, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Narbolia 22, rappresentato e difeso in via disgiunta dall'avv. Luca Alberto Pagnotta
e dall'avv. Luca Mirabelli, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 24 giugno 2024 le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 24 agosto 2020, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha Parte_1 dedotto:
- di avere contratto matrimonio a Bangkok in data 12.01.2009 con CP_1
, registrato agli atti di matrimonio del Comune di Roma all'anno 2009, atto
[...]
n. 00311, parte II, Serie C07;
- che dalla loro unione è nata la figlia ES in data 17.09.2012;
- che i coniugi hanno convissuto nella casa familiare di Roma, via Michele
Pironti n. 45, per poi trasferirsi in una abitazione sita in Aranova, Fiumicino, Via
Narbolia 22;
- che il rapporto tra i coniugi è sempre stato caratterizzato da uno squilibrio economico tra le parti;
- di aver sempre accudito i genitori del marito, occupandosi della famiglia e delle faccende domestiche;
- che durante i giorni in cui lo non lavorava, lo stesso impediva alla CP_1 moglie di poter fare anche solo una passeggiata;
- che il marito aveva incominciato ad assumere comportamenti aggressivi nei suoi confronti;
- che i coniugi, consapevoli della rottura del legame coniugale, decidevano di affidarsi ad un legale per tentare di raggiungere un accordo di separazione consensuale;
- che in data 21 luglio 2020 lo per motivi di gelosia è stato preso da CP_1 un attacco d'ira, colpendo un tavolo ed i mobili circostanti con una sedia di legno, ed inseguendola per tutta la casa minacciandola di ammazzarla;
- che i vicini, avendo assistito alla scena, le hanno dato protezione nella loro casa ed alle ore 23 circa è giunta sul posto una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Cerveteri;
2 - che tuttora la ricorrente vive nel terrore che possa accaderle qualcosa di male per colpa del marito e che la figlia ES, avendo assistito alla scena, ha tuttora paura;
- che in data 23 luglio 2023 ha sporto denuncia per i fatti sopra esposti;
- che all'interno della casa familiare vive, oltre alla figlia ES, anche
UM EE, figlio della ricorrente nato in [...] il [...];
- che il marito lavora come idraulico con una propria partita IVA;
- che il padre non ha mai partecipato alla vita della figlia, vietandole diverse attività in maniera immotivata.
Tanto dedotto, la ricorrente ha richiesto emettersi sentenza di separazione personale dei coniugi, l'affidamento esclusivo in suo favore della figlia minore con collocamento presso di sé, disciplina del diritto di visita del padre, assegnazione della casa familiare in suo favore, nonché disporsi a carico del coniuge un assegno per il mantenimento a favore della moglie di € 300,00 ed a favore della figlia minore nella misura di € 500,00 mensili, oltre al 100 % delle spese mediche scolastiche e straordinarie a carico del padre.
Con memoria difensiva del 24.10.20 si è costituito in giudizio
[...]
che ha aderito alla domanda di separazione e contestato gli avversi assunti CP_1 deducendo:
- che i coniugi hanno sempre avuto una vita familiare normale e soddisfacente;
- che la moglie negli ultimi periodi ha assunto un atteggiamento profondamente diverso rispetto al passato in quanto ha intrapreso plurime relazioni extraconiugali;
- che le contrazioni delle proprie entrate causate dalla pandemia e la consapevolezza delle relazioni extraconiugali da parte della moglie lo hanno profondamente turbato, tanto che in preda ad un momento di sconforto e disperazione, lo ha scagliato la sedia con forza contro il tavolo;
CP_1
- che non corrispondono al vero le dichiarazioni rese dalla ricorrente circa le minacce che avrebbe subito;
- che non vi è stata alcuna fuga della moglie e tutte le dichiarazioni raccolte in occasione della rottura della sedia del 21 luglio 2020 fanno emergere la volontà della moglie di giustificare la crisi coniugale con tale avvenimento, quando in realtà la dissoluzione della comunione familiare è stata determinata dall'infedeltà della
Pt_1
3 - che le risultanze degli atti di investigazione difensiva comprovano la falsità di tutto quanto dedotto nella querela;
- che il ricorrente ha, a sua volta, presentato una denuncia per calunnia nei confronti della e vi è stata una richiesta di archiviazione presentata dalla Pt_1 procura di Civitavecchia in merito ai fatti denunciati dalla ricorrente.
Tanto dedotto, il resistente ha concluso chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della moglie per violazione dell'obbligo di fedeltà, disporsi l'affidamento della figlia minore in via esclusiva in suo favore con collocamento presso il padre e relativa assegnazione della casa familiare, statuirsi a carico della madre un assegno di mantenimento in favore della figlia di € 500,00 mensili, oltre al 100 % delle spese straordinarie, disciplina del diritto di visita materno ed assegnazione della casa familiare in suo favore.
All'udienza presidenziale del 6.11.2020 sono comparse le parti personalmente ed il Presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ha disposto l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, statuito a carico del un assegno mensile di € 300,00 per il CP_1 mantenimento della figlia ES, nonché il pagamento del 50 % delle spese straordinarie per la figlia, e rinviato la causa davanti al Giudice istruttore.
All'udienza del 3.02.2021 il Giudice, preso atto delle deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti nelle note di trattazione scritta, ha assegnato ai difensori i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., rinviando la causa all'udienza del
24.06.2021 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Nelle more del procedimento le parti hanno depositato le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. I, II, III formulando i rispettivi capitoli di prova.
Nel corso del giudizio, parte resistente ha depositato ricorso ex art 709 ter c.p.c. deducendo l'inadempimento della dei propri doveri educativi e Pt_1 genitoriali, e chiedendo al tribunale modificarsi i provvedimenti provvisori ed urgenti emessi con ordinanza presidenziale.
La causa è stata istruita mediante escussione dei testi e all'udienza del
22.04.22 il Giudice, considerato necessario integrare l'istruttoria, ha rinviato all'udienza del 23 settembre 2022 per procedere all'escussione di un teste per parte, fissando la discussione del ricorso ex art 709 ter c.p.c. all'udienza del 15.06.2022.
All'udienza del 14.09.2022 è stata sentita la figlia delle parti ES ed il
G.I., rilevato che dalle dichiarazioni della minore non sono emerse circostanze
4 pregiudizievoli ai suoi danni, ha rigettato il ricorso ex art 709 ter c.p.c., rinviando all'udienza del 29.03.2023 per escussione di un teste per parte.
All'udienza del 29.09.2023 il Giudice ha confermato i provvedimenti vigenti e rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 21.06.2024, onerando i difensori al deposito di documentazione reddituale aggiornata.
All'udienza cartolare del 24 giugno 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato, quindi, le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica insistendo nell'accoglimento delle proprie domande.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Il difensore del resistente ha richiesto pronunciarsi la separazione con addebito per colpa dalla ricorrente, la quale avrebbe violato l'obbligo coniugale di fedeltà con conseguente condanna al risarcimento dei danni. Il difensore della ricorrente ha richiesto il rigetto della domanda di addebito.
In primo luogo, deve essere rigettata la richiesta preliminare di inammissibilità della domanda di addebito in quanto la medesima è stata introdotta con la comparsa di costituzione e reiterata con la memoria integrativa e, dunque, nel rispetto dei termini di cui all'art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. che costituiscono il termine entro cui possono essere introdotte nuova domande, anche di natura riconvenzionale.
In punto di diritto, va evidenziato che la Cassazione ha stabilito che la relazione extraconiugale di un coniuge rende addebitabile la separazione ex art. 151
c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e
5 dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (Cassazione civile sez. I, 12.04.2013, n. 8929;
Cassazione n. 27995/2022; Cass. 03.01.1991, n. 26).
Per ottenere l'addebito occorre dunque dimostrare che l'infedeltà sia stata la causa della crisi della coppia (Tribunale Milano sez. IX, 07.09.2012, n. 9832; Cass.
19.09.2006, n. 20256; Cass. 12.04.2006, n. 8512).
A fronte della prova dell'adulterio, il coniuge richiedente l'addebito avrà assolto all'onere della prova su di lui gravante solo dando prova della condotta dell'altro coniuge, non essendo egli onerato anche della dimostrazione dell'efficienza causale dal medesimo svolta;
spetta, di conseguenza, all'altro coniuge provare, per evitare l'addebito, il fatto estintivo e cioè che l'adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato (Tribunale Modena sez. II, 13.07.2017,
n.1248).
La prova dell'adulterio ben può fondarsi sia su messaggi (sms, messaggi
WhatsApp) estratti dal telefono cellulare di un coniuge, di cui l'altro coniuge è entrato in possesso, essendo recessivo, rispetto al diritto di difesa in giudizio, quello alla inviolabilità della corrispondenza (Tribunale Roma, 17.05.2017; Cass. ordinanza n. 12794/2021) sia sui post pubblicati su Facebook o altri social network
(Tribunale di Rimini, n. 82/2021; Tribunale di Bari, n. 2525/2020; Tribunale di
Roma, n. 456/2016; Tribunale di Torre Annunziata, n. 2643/2016; Cass. n.
18853/2011).
Altra prova efficace ed esauriente della violazione del dovere suddetto è costituita dalle dichiarazioni rese dai figli spontaneamente o in sede di deposizione testimoniale da cui emerge da un lato, l'instaurazione di una relazione extraconiugale ad opera di uno dei genitori e, dall'altro, che i contrasti e le discussioni pesanti tra gli stessi avevano avuto avvio solo successivamente alla scoperta, da parte dell'altro coniuge, di detta relazione – escludendo, dunque, la preesistenza al tradimento di una crisi coniugale (Corte appello Cagliari sez. I,
16.10.2018, n. 8699; Cass. 19.03.2009, n. 6697).
Deve rilevarsi che il resistente ha inteso fornire la prova della infedeltà coniugale mediante il deposito di una relazione investigativa che ha riguardato il periodo dal 23 maggio 2020 al 30 maggio 2020 con allegate le fotografie relative alla dedotta relazione extraconiugale della sig.ra con il sig. Pt_1 CP_2
6 Tuttavia, ritiene il Collegio che, in merito alla relazione investigativa depositata, la semplice produzione in giudizio della relazione dell'investigatore privato non è sufficiente a dimostrare al giudice le risultanze in esso contenute, trattandosi di scritti di terzi che non costituiscono prove tipiche. Al contrario, per riuscire a provare i fatti di cui l'investigatore è venuto – in qualsiasi modo – a conoscenza, è sempre necessario che quest'ultimo sia chiamato a testimoniare davanti al magistrato sui fatti stessi. In questo senso anche la Corte di Cassazione con sentenza n. 16735/2020 (ed in senso conforme Cass. n. 24976 del 2017) ha ribadito il valore probatorio della relazione dell'investigatore privato quando viene confermata dallo stesso in udienza. Nel caso di specie, il difensore del resistente non ha richiesto di ammettere la testimonianza dell'investigatore provato e dunque, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra menzionati, la relazione depositata non può costituire prova della violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale.
Al fine di dimostrare la violazione dell'obbligo di fedeltà, sono state acquisite le testimonianze dei testi e di indotti da Testimone_1 Testimone_2 parte resistente ed escussi alle udienze del 22.04.2022 e del 29.03.2023. In particolare, la teste ha dichiarato in udienza di avere Testimone_1 accompagnato l'amica ad incontri con altri uomini con cui la medesima si allontanava (“E' vero. Lo so perché qualche volta l'accompagno in giro ed andava da diversi uomini alcuni Italiani ed uno del Bangladesh. La sig.ra mi diceva che non stava bene con Pt_1 il marito e quindi frequentava altri uomini mentre secondo me il marito non la trattava male e le aveva dato tutto quello che aveva. Questo è avvenuto negli anni dal 2016 al 2020” A.D.R.:
Andavamo in macchina ed io guidavo l'auto, all'inizio non mi aveva detto che erano uomini che frequentava e mi diceva che andava da un'amica. Dopo ho saputo dalla sig.ra che Pt_2 frequentava degli uomini. Questa volta è capitato due volte da una persona italiana a Fiumicino, una volta a Civitavecchia e a Roma. Io avevo appuntamenti con mie amiche e dopo non sapevo che già programmava di sentirsi con questi uomini. Aveva la mano nella mano con queste persone
e spesso spariva con loro. “So che frequentava le chat la sig.ra e da mia figlia, che la Pt_2 chiamava zia, ho saputo che le aveva detto se voleva conoscere un uomo. Ho detto alla sig.ra che doveva togliere mia figlia dalla chat. Mia figlia attualmente ha 21 anni ma all'epoca Pt_2 era minorenne ed aveva 16 anni.”) e tale circostanza è stata parzialmente confermata dalla ulteriore teste (“E' vero. E' successo che ci siamo parlate e lei mi fece Testimone_2 vedere delle chat in cui risultava che aveva contatti con altre persone. In due occasioni l'ho accompagnata per incontrare queste persone. Nella prima occasione aveva un incontro ed io mi
7 sono offerta ad accompagnarla perché non era italiana e non conosceva nessuno ma l'incontro è stato tranquillo ed è durato mezz'ora. Parlavamo in tre in questo incontro. Nell'altra circostanza era stata invitata a pranzo da un uomo di circa 60 anni e mi ha chiesto di accompagnarla. Questo signore ha portato un amico. Il pranzo è stato tranquillo e lui ogni tanto la accarezzava e lei si spostava. Ci hanno chiesto di fare un incontro in barca ma io mi sono rifiutata. So che dopo si sono sentiti in macchina e lei gli ha chiesto cosa gli avrebbe regalato. Dopo non ci sono stati ulteriori incontri con queste persone. Questa persona di circa 60 anni mi ha contattato in seguito tramite chat e mi ha chiesto come mai si la sig.ra fosse allontanata ma lei in quel periodo Pt_1 frequentava altra persona in videochiamata ma non ero presente. Una volta mi ha fatto una videochiamata con questa persona. Lei si faceva chiamare in chat con il nominativo di . Non Pt_3 ho mai visto la mia amica in atteggiamenti intimi con queste persone. Il periodo era dal 2016 al
2020” A.D.R.: Ricordo che mia figlia era alle elementari e doveva trattarsi di circa 5 o 6 anni fa. A.D.R.: la chat si chiamavano e Wechat. … “Confermo quanto dichiarato in Per_1 precedenza. In alcune occasioni ero presente ed altre mi sono state raccontate da lei”).
Dunque, deve ritenersi che il difensore del ricorrente abbia dato dimostrazione che la fine della relazione coniugale sia stata determinata dalla circostanza per cui la resistente abbia intrapreso relazioni extraconiugali dall'anno
2016 all'anno 2020.
Con riferimento invece alla prova che la crisi coniugale fosse preesistente rispetto alle predette relazioni e che sia stata determinata dalle condotte violente ed ingiuriose dello nei confronti della deve ritenersi che tale CP_1 Pt_1 circostanza non risulta provata all'esito dell'istruttoria.
Infatti, deve rilevarsi che in merito alla denuncia presentata dalla ricorrente nei confronti del sig. per presunti maltrattamenti in famiglia, la medesima CP_1
è stata archiviata in data 25 gennaio 2021 a seguito di opposizione della persona offesa mentre la sig.ra è stata rinviata a giudizio il 14.1.2021 con decreto di Pt_1 giudizio immediato per il reato di calunnia nei confronti del coniuge, in merito alle dichiarazioni rese con riferimento all'episodio di violenza denunciato dalla ricorrente il 23.7.2020.
Nè può ritenersi rilevante i fini dell'addebito la testimonianza del figlio della sig.ra il quale ha dichiarato in data 22.4.2022: “E' vero mia madre Pt_1 Per_2 veniva offesa e ricordo che la ingiuriava e diceva brutte su di lei e la lasciava da sola a casa poiché mia madre sta con la figlia a casa e non lavora”, in quanto la medesima è resa da un teste
8 che ha rapporto di parentela con la ricorrente ed è peraltro smentita dalle risultanze del procedimenti penali su cui si è fatto riferimento in precedenza.
Peraltro, può ritenersi che le liti tra i coniugi fossero determinate, come sostenuto dal resistente, dalla circostanza per cui il medesimo ha scoperto le relazioni extraconiugali della sig.ra tra cui quella con il sig. Pt_1 CP_2 attuale compagno della medesima, ma che le stesse non possono ritenersi la causa della fine della relazione coniugale.
In conclusione, deve ritenersi che la fine della relazione sia stata determinata dalla violazione da parte della sig.ra dell'obbligo di fedeltà essendo emerso Pt_1 che la frequentazione con altri uomini sia avvenuta nel periodo dal 2016 al 2020 e non avendo dimostrato in corso di causa la ricorrente che la fine della relazione fosse antecedente rispetto a tali relazioni extraconiugali per i motivi sopra esposti.
Alla luce delle testimonianze sopra riportate deve ritenersi che la separazione sia addebitabile alla ricorrente, in ragione della violazione dell'obbligo di fedeltà con il coniuge.
In merito al regime di affidamento e collocamento della figlia ES, il
Collegio ritiene che debbano essere confermati i provvedimenti emessi in via provvisoria dal Presidente f.f., ossia l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre ed il regime di frequentazione come già disposto e dettagliatamente indicato in parte dispositiva. Non vi sono infatti motivi per derogare al principio di bigenitorialità non essendo emersa una incapacità genitoriale della sig.ra che si è sempre occupata in maniera adeguata Pt_1 dell'accudimento della figlia, sia in costanza del matrimonio, sia dopo la fine della relazione coniugale né del sig. che ha dimostrato un saldo legame affettivo CP_1
e di cura con la minore.
In merito, giova riportare il contenuto dell'audizione della minore, che in data 14.9.2022 ha dichiarato: “Il 17 settembre farò 11 anni. So che dovevo essere sentita dal giudice perché mio padre si lamentava che non parlavo molto a telefono con lui e pensava che avevo paura del compagno di mia madre, EA. So anche che mio padre voleva sapere se stavo bene con il compagno di mia madre. EA vive a volte con noi, ad esempio una o due settimane e altre volte sta a casa sua. Dorme anche da noi a volte. Mi sembra che mia madre stia con EA da qualche anno ma precisamente non lo so. Io vivo con mi madre e vedo mio padre i weekend dal sabato mattina alla domenica sera e dormo da lui. Lo vedo tutti i fine settimana. Durante la settimana ci telefoniamo di sera ma non ci vediamo. Durante le telefonate parlavo poco perché
9 mettevo il viva voce e giocavo ai giochi installati sul mio telefono, ad esempio subway surfer e stangle guys. A volte sto in videochiamata con una mia amica e quando parlo con mio padre chatto con lei. La prima volta che ho detto la parola compagno di mamma avevo paura che si arrabbiava mio padre ma poi mi è passata la paura. Con EA mio trovo bene, lui ci porta in giro, aiuta mia madre quando sta male, aiuta a preparare le cose durante le feste (mangiare, palloncini). Io sto bene così, mi va bene vedere un poco mio padre e un poco mia madre. Con PA mi trovo bene
e lui mi porta a mangiare fuori, mi compra i vestiti ogni tanto e mi compra i giochi. EA lavora da e spesso fa le notti e va via alle 24 e ritorna verso le 10 però il weekend non lavora CP_3
e lavora su turni.”
Dal collocamento della figlia presso la madre, ne discende la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra in quanto genitore Pt_1 collocatario della figlia minorenne.
Con riferimento alle statuizioni economiche deve rilevarsi che la ricorrente ha dichiarato nell'atto notorio del 26.4.2024 di non lavorare e dagli estratti dei conti correnti depositati risulta che la medesima si sostiene esclusivamente con il mantenimento corrisposto dallo per la figlia e con alcune ricariche sulla CP_1 poste pay da parte del figlio di importi modesti (100 euro mensili in media) mentre il resistente ha dichiarato di lavorare come idraulico in proprio, ha documentato di avere dichiarato redditi netti di euro 20.337,00 nel 2021, di euro 20.303 nel 2022 e di euro 22.463 nel 2023 e di corrispondere un mutuo per la casa coniugale assegnata alla di euro 520,00 circa mensili ed è proprietario dell'abitazione coniugale Pt_1 ed al 50% di un'abitazione in Roma dove risiedono i suoi genitori. Deve rilevarsi che il resistente non ha depositato gli estratti dei conti correnti degli ultimi tre anni con le movimentazioni bancarie per cui devono operare nei suoi confronti le presunzioni di cui all'art. 116 c.p.c. e 118 c.p.c. dovendosi ritenere che lo stesso abbia voluto rendere meno agevole la ricostruzione della sua condizione reddituale.
In merito alla richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento a favore della ricorrente, deve rilevarsi che – come già disposto in sede di udienza presidenziale - non ne sussistono i presupposti in quanto la è giovane (38 Pt_1 anni) e può lavorare ed avendo il Tribunale disposto l'assegnazione della casa familiare di proprietà dello su cui grava un mutuo con rata mensile di euro CP_1
520,00 euro. Infine, deve ritenersi che la ricorrente abbia intrapreso una stabile relazione di convivenza con il sig. come emerso in corso di causa oltre CP_2 che essere confermato a seguito dell'audizione della figlia ES.
10 Con riferimento al mantenimento a favore della figlia minore, il collegio ritiene che l'importo del medesimo debba essere riconosciuto nella somma di euro
400,00 mensili con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di separazione ed aggiornamento annuale Istat. Tale determinazione deve ritenersi congrua in relazione alla circostanza per cui la figlia è collocata dalla madre in via prevalente, dalla ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti e delle aumentate esigenze della figlia rispetto alla separazione dichiarata nell'anno 2020
(cfr. Cassazione, ordinanza 13664/2022: “In tema di assegno di mantenimento del figlio,
l'aumento delle esigenze economiche del minore è notoriamente legato alla sua crescita e non è necessaria una specifica dimostrazione circa l'esistenza di nuove e aumentate necessità”).
Le spese straordinarie devono essere poste a carico delle parti in quote eguali secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Civitavecchia.
In merito alla richiesta di risarcimento del danno avanzato dal ricorrente per la violazione dei doveri coniugali ed in particolare dell'obbligo di fedeltà disposto dall'art. 143 c.c. la domanda non può essere accolta. Infatti, il difensore del resistente non ha fornito alcuna prova in giudizio che tale violazione abbia determinato un danno ingiusto per il resistente, trattandosi di responsabilità extracontrattuale che soggiace ai principi generali di cui all'art. 2043 c.c. per cui richiede che venga fornita la prova del fatto ingiusto e del conseguente danno patito, prova che non può essere presunta dal solo verificarsi del comportamento illecito né integrata d'ufficio dal giudice. Inoltre, ai fini della condanna al risarcimento del danno è necessario che la condotta lesiva superi una certa soglia di gravità, traducendosi nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, come il diritto alla salute, all'onore o alla dignità personale e di tali circostanze è mancata la prova nel presente giudizio.
In merito alle spese di lite, la dichiarazione di addebito a carico della ricorrente, determina che le spese di lite del presente giudizio e del procedimento incidentale sub 1), devono essere poste a suo carico ed a favore del resistente per lite di valore indeterminabile complessità media ai valori minimi e per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2474/2020 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed
11 eccezione, così decide:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
AK (Thailandia) il 04.03.1983 e nato a [...] il Controparte_1
20.01.1966, aventi contratto matrimonio civile a Bangkok in data 12.01.2009, registrato agli atti di matrimonio del Comune di Roma all'anno 2009, atto n.
00311, parte II, Serie C07;
2. dichiara, in accoglimento della richiesta di addebito formulata dallo , CP_1 che la responsabilità della separazione è da ascrivere alla per le causali Pt_1 di cui in parte motiva;
3. affida la figlia ES ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
4. dispone il collocamento della figlia presso l'abitazione materna sita in via
Fiumicino, via Narbolia n. 22;
5. dispone l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, in qualità di genitore collocatario della figlia minorenne;
6. dispone che il padre possa tenere con sé la figlia liberamente e comunque, in difetto di diversi accordi tra le parti, a settimane alterne dal venerdì all'uscita di scuola (o dalle ore 16,00 in periodo non scolastico) ed ivi riconducendola alle ore 20.00 della domenica successiva, nonché tutti i mercoledì e venerdì dalle ore
17,00 alle 21,30; ad anni alterni durante le vacanze Natalizie dal 23 al 30 dicembre un anno e dal 31 dicembre al 6 gennaio l'anno seguente e per le vacanze di
Pasqua la domenica di Pasqua e l'anno seguente il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi con l'altro genitore entro il 30; sempre ad anni alterni la figlia trascorrerà inoltre in modo alternato o con la mamma oppure con il PA ogni altra singola festività, quali a mero titolo di esempio i ponti primaverili, il 2 giugno, i compleanni e onomastici e le altre ricorrenze, invertendo l'anno successivo tale frequentazione per ogni singola festività;
7. attribuisce mensilmente a un assegno di euro 400,00 per il Parte_1 mantenimento della figlia ES da corrispondersi da parte di
[...]
dalla pubblicazione della sentenza di separazione al domicilio CP_1
12 dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
8. dispone che ciascuno dei coniugi contribuisca alla metà delle spese mediche,
d'istruzione e sportive relative ai figli secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
9. rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
10. condanna a rifondere ad le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 spese che liquida in complessivi euro 5.431,00 oltre iva, rimborso spese generali e accessori come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia, nella camera di consiglio del 5 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
Il Giudice relatore
Dott. Gianluca Gelso
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. EA Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2474 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente di Parte_1 fatto in Fiumicino (RM) via Narbolia 22, rappresentata e difesa dall'Avv. ES
De Pascali, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Narbolia 22, rappresentato e difeso in via disgiunta dall'avv. Luca Alberto Pagnotta
e dall'avv. Luca Mirabelli, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 24 giugno 2024 le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 24 agosto 2020, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha Parte_1 dedotto:
- di avere contratto matrimonio a Bangkok in data 12.01.2009 con CP_1
, registrato agli atti di matrimonio del Comune di Roma all'anno 2009, atto
[...]
n. 00311, parte II, Serie C07;
- che dalla loro unione è nata la figlia ES in data 17.09.2012;
- che i coniugi hanno convissuto nella casa familiare di Roma, via Michele
Pironti n. 45, per poi trasferirsi in una abitazione sita in Aranova, Fiumicino, Via
Narbolia 22;
- che il rapporto tra i coniugi è sempre stato caratterizzato da uno squilibrio economico tra le parti;
- di aver sempre accudito i genitori del marito, occupandosi della famiglia e delle faccende domestiche;
- che durante i giorni in cui lo non lavorava, lo stesso impediva alla CP_1 moglie di poter fare anche solo una passeggiata;
- che il marito aveva incominciato ad assumere comportamenti aggressivi nei suoi confronti;
- che i coniugi, consapevoli della rottura del legame coniugale, decidevano di affidarsi ad un legale per tentare di raggiungere un accordo di separazione consensuale;
- che in data 21 luglio 2020 lo per motivi di gelosia è stato preso da CP_1 un attacco d'ira, colpendo un tavolo ed i mobili circostanti con una sedia di legno, ed inseguendola per tutta la casa minacciandola di ammazzarla;
- che i vicini, avendo assistito alla scena, le hanno dato protezione nella loro casa ed alle ore 23 circa è giunta sul posto una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Cerveteri;
2 - che tuttora la ricorrente vive nel terrore che possa accaderle qualcosa di male per colpa del marito e che la figlia ES, avendo assistito alla scena, ha tuttora paura;
- che in data 23 luglio 2023 ha sporto denuncia per i fatti sopra esposti;
- che all'interno della casa familiare vive, oltre alla figlia ES, anche
UM EE, figlio della ricorrente nato in [...] il [...];
- che il marito lavora come idraulico con una propria partita IVA;
- che il padre non ha mai partecipato alla vita della figlia, vietandole diverse attività in maniera immotivata.
Tanto dedotto, la ricorrente ha richiesto emettersi sentenza di separazione personale dei coniugi, l'affidamento esclusivo in suo favore della figlia minore con collocamento presso di sé, disciplina del diritto di visita del padre, assegnazione della casa familiare in suo favore, nonché disporsi a carico del coniuge un assegno per il mantenimento a favore della moglie di € 300,00 ed a favore della figlia minore nella misura di € 500,00 mensili, oltre al 100 % delle spese mediche scolastiche e straordinarie a carico del padre.
Con memoria difensiva del 24.10.20 si è costituito in giudizio
[...]
che ha aderito alla domanda di separazione e contestato gli avversi assunti CP_1 deducendo:
- che i coniugi hanno sempre avuto una vita familiare normale e soddisfacente;
- che la moglie negli ultimi periodi ha assunto un atteggiamento profondamente diverso rispetto al passato in quanto ha intrapreso plurime relazioni extraconiugali;
- che le contrazioni delle proprie entrate causate dalla pandemia e la consapevolezza delle relazioni extraconiugali da parte della moglie lo hanno profondamente turbato, tanto che in preda ad un momento di sconforto e disperazione, lo ha scagliato la sedia con forza contro il tavolo;
CP_1
- che non corrispondono al vero le dichiarazioni rese dalla ricorrente circa le minacce che avrebbe subito;
- che non vi è stata alcuna fuga della moglie e tutte le dichiarazioni raccolte in occasione della rottura della sedia del 21 luglio 2020 fanno emergere la volontà della moglie di giustificare la crisi coniugale con tale avvenimento, quando in realtà la dissoluzione della comunione familiare è stata determinata dall'infedeltà della
Pt_1
3 - che le risultanze degli atti di investigazione difensiva comprovano la falsità di tutto quanto dedotto nella querela;
- che il ricorrente ha, a sua volta, presentato una denuncia per calunnia nei confronti della e vi è stata una richiesta di archiviazione presentata dalla Pt_1 procura di Civitavecchia in merito ai fatti denunciati dalla ricorrente.
Tanto dedotto, il resistente ha concluso chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della moglie per violazione dell'obbligo di fedeltà, disporsi l'affidamento della figlia minore in via esclusiva in suo favore con collocamento presso il padre e relativa assegnazione della casa familiare, statuirsi a carico della madre un assegno di mantenimento in favore della figlia di € 500,00 mensili, oltre al 100 % delle spese straordinarie, disciplina del diritto di visita materno ed assegnazione della casa familiare in suo favore.
All'udienza presidenziale del 6.11.2020 sono comparse le parti personalmente ed il Presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ha disposto l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, statuito a carico del un assegno mensile di € 300,00 per il CP_1 mantenimento della figlia ES, nonché il pagamento del 50 % delle spese straordinarie per la figlia, e rinviato la causa davanti al Giudice istruttore.
All'udienza del 3.02.2021 il Giudice, preso atto delle deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti nelle note di trattazione scritta, ha assegnato ai difensori i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., rinviando la causa all'udienza del
24.06.2021 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Nelle more del procedimento le parti hanno depositato le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. I, II, III formulando i rispettivi capitoli di prova.
Nel corso del giudizio, parte resistente ha depositato ricorso ex art 709 ter c.p.c. deducendo l'inadempimento della dei propri doveri educativi e Pt_1 genitoriali, e chiedendo al tribunale modificarsi i provvedimenti provvisori ed urgenti emessi con ordinanza presidenziale.
La causa è stata istruita mediante escussione dei testi e all'udienza del
22.04.22 il Giudice, considerato necessario integrare l'istruttoria, ha rinviato all'udienza del 23 settembre 2022 per procedere all'escussione di un teste per parte, fissando la discussione del ricorso ex art 709 ter c.p.c. all'udienza del 15.06.2022.
All'udienza del 14.09.2022 è stata sentita la figlia delle parti ES ed il
G.I., rilevato che dalle dichiarazioni della minore non sono emerse circostanze
4 pregiudizievoli ai suoi danni, ha rigettato il ricorso ex art 709 ter c.p.c., rinviando all'udienza del 29.03.2023 per escussione di un teste per parte.
All'udienza del 29.09.2023 il Giudice ha confermato i provvedimenti vigenti e rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 21.06.2024, onerando i difensori al deposito di documentazione reddituale aggiornata.
All'udienza cartolare del 24 giugno 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato, quindi, le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica insistendo nell'accoglimento delle proprie domande.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Il difensore del resistente ha richiesto pronunciarsi la separazione con addebito per colpa dalla ricorrente, la quale avrebbe violato l'obbligo coniugale di fedeltà con conseguente condanna al risarcimento dei danni. Il difensore della ricorrente ha richiesto il rigetto della domanda di addebito.
In primo luogo, deve essere rigettata la richiesta preliminare di inammissibilità della domanda di addebito in quanto la medesima è stata introdotta con la comparsa di costituzione e reiterata con la memoria integrativa e, dunque, nel rispetto dei termini di cui all'art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. che costituiscono il termine entro cui possono essere introdotte nuova domande, anche di natura riconvenzionale.
In punto di diritto, va evidenziato che la Cassazione ha stabilito che la relazione extraconiugale di un coniuge rende addebitabile la separazione ex art. 151
c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e
5 dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (Cassazione civile sez. I, 12.04.2013, n. 8929;
Cassazione n. 27995/2022; Cass. 03.01.1991, n. 26).
Per ottenere l'addebito occorre dunque dimostrare che l'infedeltà sia stata la causa della crisi della coppia (Tribunale Milano sez. IX, 07.09.2012, n. 9832; Cass.
19.09.2006, n. 20256; Cass. 12.04.2006, n. 8512).
A fronte della prova dell'adulterio, il coniuge richiedente l'addebito avrà assolto all'onere della prova su di lui gravante solo dando prova della condotta dell'altro coniuge, non essendo egli onerato anche della dimostrazione dell'efficienza causale dal medesimo svolta;
spetta, di conseguenza, all'altro coniuge provare, per evitare l'addebito, il fatto estintivo e cioè che l'adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato (Tribunale Modena sez. II, 13.07.2017,
n.1248).
La prova dell'adulterio ben può fondarsi sia su messaggi (sms, messaggi
WhatsApp) estratti dal telefono cellulare di un coniuge, di cui l'altro coniuge è entrato in possesso, essendo recessivo, rispetto al diritto di difesa in giudizio, quello alla inviolabilità della corrispondenza (Tribunale Roma, 17.05.2017; Cass. ordinanza n. 12794/2021) sia sui post pubblicati su Facebook o altri social network
(Tribunale di Rimini, n. 82/2021; Tribunale di Bari, n. 2525/2020; Tribunale di
Roma, n. 456/2016; Tribunale di Torre Annunziata, n. 2643/2016; Cass. n.
18853/2011).
Altra prova efficace ed esauriente della violazione del dovere suddetto è costituita dalle dichiarazioni rese dai figli spontaneamente o in sede di deposizione testimoniale da cui emerge da un lato, l'instaurazione di una relazione extraconiugale ad opera di uno dei genitori e, dall'altro, che i contrasti e le discussioni pesanti tra gli stessi avevano avuto avvio solo successivamente alla scoperta, da parte dell'altro coniuge, di detta relazione – escludendo, dunque, la preesistenza al tradimento di una crisi coniugale (Corte appello Cagliari sez. I,
16.10.2018, n. 8699; Cass. 19.03.2009, n. 6697).
Deve rilevarsi che il resistente ha inteso fornire la prova della infedeltà coniugale mediante il deposito di una relazione investigativa che ha riguardato il periodo dal 23 maggio 2020 al 30 maggio 2020 con allegate le fotografie relative alla dedotta relazione extraconiugale della sig.ra con il sig. Pt_1 CP_2
6 Tuttavia, ritiene il Collegio che, in merito alla relazione investigativa depositata, la semplice produzione in giudizio della relazione dell'investigatore privato non è sufficiente a dimostrare al giudice le risultanze in esso contenute, trattandosi di scritti di terzi che non costituiscono prove tipiche. Al contrario, per riuscire a provare i fatti di cui l'investigatore è venuto – in qualsiasi modo – a conoscenza, è sempre necessario che quest'ultimo sia chiamato a testimoniare davanti al magistrato sui fatti stessi. In questo senso anche la Corte di Cassazione con sentenza n. 16735/2020 (ed in senso conforme Cass. n. 24976 del 2017) ha ribadito il valore probatorio della relazione dell'investigatore privato quando viene confermata dallo stesso in udienza. Nel caso di specie, il difensore del resistente non ha richiesto di ammettere la testimonianza dell'investigatore provato e dunque, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra menzionati, la relazione depositata non può costituire prova della violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale.
Al fine di dimostrare la violazione dell'obbligo di fedeltà, sono state acquisite le testimonianze dei testi e di indotti da Testimone_1 Testimone_2 parte resistente ed escussi alle udienze del 22.04.2022 e del 29.03.2023. In particolare, la teste ha dichiarato in udienza di avere Testimone_1 accompagnato l'amica ad incontri con altri uomini con cui la medesima si allontanava (“E' vero. Lo so perché qualche volta l'accompagno in giro ed andava da diversi uomini alcuni Italiani ed uno del Bangladesh. La sig.ra mi diceva che non stava bene con Pt_1 il marito e quindi frequentava altri uomini mentre secondo me il marito non la trattava male e le aveva dato tutto quello che aveva. Questo è avvenuto negli anni dal 2016 al 2020” A.D.R.:
Andavamo in macchina ed io guidavo l'auto, all'inizio non mi aveva detto che erano uomini che frequentava e mi diceva che andava da un'amica. Dopo ho saputo dalla sig.ra che Pt_2 frequentava degli uomini. Questa volta è capitato due volte da una persona italiana a Fiumicino, una volta a Civitavecchia e a Roma. Io avevo appuntamenti con mie amiche e dopo non sapevo che già programmava di sentirsi con questi uomini. Aveva la mano nella mano con queste persone
e spesso spariva con loro. “So che frequentava le chat la sig.ra e da mia figlia, che la Pt_2 chiamava zia, ho saputo che le aveva detto se voleva conoscere un uomo. Ho detto alla sig.ra che doveva togliere mia figlia dalla chat. Mia figlia attualmente ha 21 anni ma all'epoca Pt_2 era minorenne ed aveva 16 anni.”) e tale circostanza è stata parzialmente confermata dalla ulteriore teste (“E' vero. E' successo che ci siamo parlate e lei mi fece Testimone_2 vedere delle chat in cui risultava che aveva contatti con altre persone. In due occasioni l'ho accompagnata per incontrare queste persone. Nella prima occasione aveva un incontro ed io mi
7 sono offerta ad accompagnarla perché non era italiana e non conosceva nessuno ma l'incontro è stato tranquillo ed è durato mezz'ora. Parlavamo in tre in questo incontro. Nell'altra circostanza era stata invitata a pranzo da un uomo di circa 60 anni e mi ha chiesto di accompagnarla. Questo signore ha portato un amico. Il pranzo è stato tranquillo e lui ogni tanto la accarezzava e lei si spostava. Ci hanno chiesto di fare un incontro in barca ma io mi sono rifiutata. So che dopo si sono sentiti in macchina e lei gli ha chiesto cosa gli avrebbe regalato. Dopo non ci sono stati ulteriori incontri con queste persone. Questa persona di circa 60 anni mi ha contattato in seguito tramite chat e mi ha chiesto come mai si la sig.ra fosse allontanata ma lei in quel periodo Pt_1 frequentava altra persona in videochiamata ma non ero presente. Una volta mi ha fatto una videochiamata con questa persona. Lei si faceva chiamare in chat con il nominativo di . Non Pt_3 ho mai visto la mia amica in atteggiamenti intimi con queste persone. Il periodo era dal 2016 al
2020” A.D.R.: Ricordo che mia figlia era alle elementari e doveva trattarsi di circa 5 o 6 anni fa. A.D.R.: la chat si chiamavano e Wechat. … “Confermo quanto dichiarato in Per_1 precedenza. In alcune occasioni ero presente ed altre mi sono state raccontate da lei”).
Dunque, deve ritenersi che il difensore del ricorrente abbia dato dimostrazione che la fine della relazione coniugale sia stata determinata dalla circostanza per cui la resistente abbia intrapreso relazioni extraconiugali dall'anno
2016 all'anno 2020.
Con riferimento invece alla prova che la crisi coniugale fosse preesistente rispetto alle predette relazioni e che sia stata determinata dalle condotte violente ed ingiuriose dello nei confronti della deve ritenersi che tale CP_1 Pt_1 circostanza non risulta provata all'esito dell'istruttoria.
Infatti, deve rilevarsi che in merito alla denuncia presentata dalla ricorrente nei confronti del sig. per presunti maltrattamenti in famiglia, la medesima CP_1
è stata archiviata in data 25 gennaio 2021 a seguito di opposizione della persona offesa mentre la sig.ra è stata rinviata a giudizio il 14.1.2021 con decreto di Pt_1 giudizio immediato per il reato di calunnia nei confronti del coniuge, in merito alle dichiarazioni rese con riferimento all'episodio di violenza denunciato dalla ricorrente il 23.7.2020.
Nè può ritenersi rilevante i fini dell'addebito la testimonianza del figlio della sig.ra il quale ha dichiarato in data 22.4.2022: “E' vero mia madre Pt_1 Per_2 veniva offesa e ricordo che la ingiuriava e diceva brutte su di lei e la lasciava da sola a casa poiché mia madre sta con la figlia a casa e non lavora”, in quanto la medesima è resa da un teste
8 che ha rapporto di parentela con la ricorrente ed è peraltro smentita dalle risultanze del procedimenti penali su cui si è fatto riferimento in precedenza.
Peraltro, può ritenersi che le liti tra i coniugi fossero determinate, come sostenuto dal resistente, dalla circostanza per cui il medesimo ha scoperto le relazioni extraconiugali della sig.ra tra cui quella con il sig. Pt_1 CP_2 attuale compagno della medesima, ma che le stesse non possono ritenersi la causa della fine della relazione coniugale.
In conclusione, deve ritenersi che la fine della relazione sia stata determinata dalla violazione da parte della sig.ra dell'obbligo di fedeltà essendo emerso Pt_1 che la frequentazione con altri uomini sia avvenuta nel periodo dal 2016 al 2020 e non avendo dimostrato in corso di causa la ricorrente che la fine della relazione fosse antecedente rispetto a tali relazioni extraconiugali per i motivi sopra esposti.
Alla luce delle testimonianze sopra riportate deve ritenersi che la separazione sia addebitabile alla ricorrente, in ragione della violazione dell'obbligo di fedeltà con il coniuge.
In merito al regime di affidamento e collocamento della figlia ES, il
Collegio ritiene che debbano essere confermati i provvedimenti emessi in via provvisoria dal Presidente f.f., ossia l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre ed il regime di frequentazione come già disposto e dettagliatamente indicato in parte dispositiva. Non vi sono infatti motivi per derogare al principio di bigenitorialità non essendo emersa una incapacità genitoriale della sig.ra che si è sempre occupata in maniera adeguata Pt_1 dell'accudimento della figlia, sia in costanza del matrimonio, sia dopo la fine della relazione coniugale né del sig. che ha dimostrato un saldo legame affettivo CP_1
e di cura con la minore.
In merito, giova riportare il contenuto dell'audizione della minore, che in data 14.9.2022 ha dichiarato: “Il 17 settembre farò 11 anni. So che dovevo essere sentita dal giudice perché mio padre si lamentava che non parlavo molto a telefono con lui e pensava che avevo paura del compagno di mia madre, EA. So anche che mio padre voleva sapere se stavo bene con il compagno di mia madre. EA vive a volte con noi, ad esempio una o due settimane e altre volte sta a casa sua. Dorme anche da noi a volte. Mi sembra che mia madre stia con EA da qualche anno ma precisamente non lo so. Io vivo con mi madre e vedo mio padre i weekend dal sabato mattina alla domenica sera e dormo da lui. Lo vedo tutti i fine settimana. Durante la settimana ci telefoniamo di sera ma non ci vediamo. Durante le telefonate parlavo poco perché
9 mettevo il viva voce e giocavo ai giochi installati sul mio telefono, ad esempio subway surfer e stangle guys. A volte sto in videochiamata con una mia amica e quando parlo con mio padre chatto con lei. La prima volta che ho detto la parola compagno di mamma avevo paura che si arrabbiava mio padre ma poi mi è passata la paura. Con EA mio trovo bene, lui ci porta in giro, aiuta mia madre quando sta male, aiuta a preparare le cose durante le feste (mangiare, palloncini). Io sto bene così, mi va bene vedere un poco mio padre e un poco mia madre. Con PA mi trovo bene
e lui mi porta a mangiare fuori, mi compra i vestiti ogni tanto e mi compra i giochi. EA lavora da e spesso fa le notti e va via alle 24 e ritorna verso le 10 però il weekend non lavora CP_3
e lavora su turni.”
Dal collocamento della figlia presso la madre, ne discende la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra in quanto genitore Pt_1 collocatario della figlia minorenne.
Con riferimento alle statuizioni economiche deve rilevarsi che la ricorrente ha dichiarato nell'atto notorio del 26.4.2024 di non lavorare e dagli estratti dei conti correnti depositati risulta che la medesima si sostiene esclusivamente con il mantenimento corrisposto dallo per la figlia e con alcune ricariche sulla CP_1 poste pay da parte del figlio di importi modesti (100 euro mensili in media) mentre il resistente ha dichiarato di lavorare come idraulico in proprio, ha documentato di avere dichiarato redditi netti di euro 20.337,00 nel 2021, di euro 20.303 nel 2022 e di euro 22.463 nel 2023 e di corrispondere un mutuo per la casa coniugale assegnata alla di euro 520,00 circa mensili ed è proprietario dell'abitazione coniugale Pt_1 ed al 50% di un'abitazione in Roma dove risiedono i suoi genitori. Deve rilevarsi che il resistente non ha depositato gli estratti dei conti correnti degli ultimi tre anni con le movimentazioni bancarie per cui devono operare nei suoi confronti le presunzioni di cui all'art. 116 c.p.c. e 118 c.p.c. dovendosi ritenere che lo stesso abbia voluto rendere meno agevole la ricostruzione della sua condizione reddituale.
In merito alla richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento a favore della ricorrente, deve rilevarsi che – come già disposto in sede di udienza presidenziale - non ne sussistono i presupposti in quanto la è giovane (38 Pt_1 anni) e può lavorare ed avendo il Tribunale disposto l'assegnazione della casa familiare di proprietà dello su cui grava un mutuo con rata mensile di euro CP_1
520,00 euro. Infine, deve ritenersi che la ricorrente abbia intrapreso una stabile relazione di convivenza con il sig. come emerso in corso di causa oltre CP_2 che essere confermato a seguito dell'audizione della figlia ES.
10 Con riferimento al mantenimento a favore della figlia minore, il collegio ritiene che l'importo del medesimo debba essere riconosciuto nella somma di euro
400,00 mensili con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di separazione ed aggiornamento annuale Istat. Tale determinazione deve ritenersi congrua in relazione alla circostanza per cui la figlia è collocata dalla madre in via prevalente, dalla ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti e delle aumentate esigenze della figlia rispetto alla separazione dichiarata nell'anno 2020
(cfr. Cassazione, ordinanza 13664/2022: “In tema di assegno di mantenimento del figlio,
l'aumento delle esigenze economiche del minore è notoriamente legato alla sua crescita e non è necessaria una specifica dimostrazione circa l'esistenza di nuove e aumentate necessità”).
Le spese straordinarie devono essere poste a carico delle parti in quote eguali secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Civitavecchia.
In merito alla richiesta di risarcimento del danno avanzato dal ricorrente per la violazione dei doveri coniugali ed in particolare dell'obbligo di fedeltà disposto dall'art. 143 c.c. la domanda non può essere accolta. Infatti, il difensore del resistente non ha fornito alcuna prova in giudizio che tale violazione abbia determinato un danno ingiusto per il resistente, trattandosi di responsabilità extracontrattuale che soggiace ai principi generali di cui all'art. 2043 c.c. per cui richiede che venga fornita la prova del fatto ingiusto e del conseguente danno patito, prova che non può essere presunta dal solo verificarsi del comportamento illecito né integrata d'ufficio dal giudice. Inoltre, ai fini della condanna al risarcimento del danno è necessario che la condotta lesiva superi una certa soglia di gravità, traducendosi nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, come il diritto alla salute, all'onore o alla dignità personale e di tali circostanze è mancata la prova nel presente giudizio.
In merito alle spese di lite, la dichiarazione di addebito a carico della ricorrente, determina che le spese di lite del presente giudizio e del procedimento incidentale sub 1), devono essere poste a suo carico ed a favore del resistente per lite di valore indeterminabile complessità media ai valori minimi e per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2474/2020 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed
11 eccezione, così decide:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
AK (Thailandia) il 04.03.1983 e nato a [...] il Controparte_1
20.01.1966, aventi contratto matrimonio civile a Bangkok in data 12.01.2009, registrato agli atti di matrimonio del Comune di Roma all'anno 2009, atto n.
00311, parte II, Serie C07;
2. dichiara, in accoglimento della richiesta di addebito formulata dallo , CP_1 che la responsabilità della separazione è da ascrivere alla per le causali Pt_1 di cui in parte motiva;
3. affida la figlia ES ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
4. dispone il collocamento della figlia presso l'abitazione materna sita in via
Fiumicino, via Narbolia n. 22;
5. dispone l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, in qualità di genitore collocatario della figlia minorenne;
6. dispone che il padre possa tenere con sé la figlia liberamente e comunque, in difetto di diversi accordi tra le parti, a settimane alterne dal venerdì all'uscita di scuola (o dalle ore 16,00 in periodo non scolastico) ed ivi riconducendola alle ore 20.00 della domenica successiva, nonché tutti i mercoledì e venerdì dalle ore
17,00 alle 21,30; ad anni alterni durante le vacanze Natalizie dal 23 al 30 dicembre un anno e dal 31 dicembre al 6 gennaio l'anno seguente e per le vacanze di
Pasqua la domenica di Pasqua e l'anno seguente il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi con l'altro genitore entro il 30; sempre ad anni alterni la figlia trascorrerà inoltre in modo alternato o con la mamma oppure con il PA ogni altra singola festività, quali a mero titolo di esempio i ponti primaverili, il 2 giugno, i compleanni e onomastici e le altre ricorrenze, invertendo l'anno successivo tale frequentazione per ogni singola festività;
7. attribuisce mensilmente a un assegno di euro 400,00 per il Parte_1 mantenimento della figlia ES da corrispondersi da parte di
[...]
dalla pubblicazione della sentenza di separazione al domicilio CP_1
12 dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
8. dispone che ciascuno dei coniugi contribuisca alla metà delle spese mediche,
d'istruzione e sportive relative ai figli secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
9. rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
10. condanna a rifondere ad le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 spese che liquida in complessivi euro 5.431,00 oltre iva, rimborso spese generali e accessori come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia, nella camera di consiglio del 5 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
Il Giudice relatore
Dott. Gianluca Gelso
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