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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 18/07/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 37/22 R.G. di appello avverso la sentenza n. 508/21 del Tribunale civile di
Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 2/7/21 a conclusione del giudizio vertente tra
(C.F.: – (CF. Parte_1 P.IVA_1 CP_1 Parte_2
), in persona dei rispettivi legali rapp., rappresentati e difesi dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale di nei cui uffici domiciliano, in via Insorti D'Ungheria n. 74 Parte_2 Parte_2
-APPELLANTI-
e in persona del legale rapp., con sede a Monteroduni (IS) via SS. 85 Controparte_2
AN (P. Iva , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ottavio Balducci e Gabriele P.IVA_3
ST, elettivamente domiciliata ad Isernia via Occidentale n. 148
-APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 27/3/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 508/21 il Tribunale di Campobasso ha revocato il decreto ingiuntivo n. 9/17 emesso dal medesimo tribunale in favore di accogliendo parzialmente l'opposizione Controparte_2 proposta dal . Ha riconosciuto in favore Parte_3 della società gli interessi moratori sulle fatture emesse da n. 7/15, 8/15, 11/15, Controparte_2
23/15, 30/15, 43/15, 63/15, 64/15, 74/15, 75/15, 92/15, 93/15, 94/15, 95/15, 8/16, 9/16, 36/16, 16/15,
20/15, sul presupposto che fosse nulla la clausola negoziale, contemplata nella convezione stipulata tra le parti, che prevedeva un termine di 90 giorni per il pagamento delle fatture da parte della
(termine ridotto dal giudice a 60 giorni in applicazione degli artt. 4 e 7 d.l.vo 231/02). Non CP_1 ha invece riconosciuto il credito azionato dalla società con riferimento alle fatture n. 19/16, 23/16,
37/16, 46/16, per inadempimento contrattuale imputabile a Controparte_2
Ha proposto appello il , sostenendo che il pagamento delle fatture fosse Parte_1 avvenuto nel rispetto del termine di 90 giorni, contrattualmente previsto. Ha ritenuto che il rapporto in esame non possa essere disciplinato dagli artt. 4 e 7 d. l.vo 231/02, che si applicherebbero solo alle transazioni commerciali. Ha poi osservato che l'art. 4 comma 4 prevede la possibilità di fissare termini superiori a 60 giorni, purché non siano “gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'art. 7”. Ha infine contestato l'entità degli interessi liquidati dal giudice.
Si è costituita la società eccependo l'inammissibilità dell'appello, avendo Controparte_2
l'appellante proposto nuove eccezioni, in violazione dell'art. 345 c.p.c. Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello, essendo pienamente applicabili gli artt. 4 e 7 d. l.vo 231/02. Ha infine proposto appello incidentale, chiedendo la condanna dell'appellante al pagamento delle fatture n. 19/16, 23/16, 37/16,
46/16, avendo la società pienamente adempiuto ai propri obblighi negoziali.
1.Eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'eccezione è infondata.
Nell'atto di citazione in primo grado il ha sostenuto che il pagamento delle fatture sia stato Parte_1 tempestivo, in quanto concretizzatosi entro i 90 giorni previsti dall'art. 6 della convenzione stipulata. Quanto sostenuto nell'atto di appello ripercorre detta linea difensiva, argomentando ancora una volta in merito alla tempestività dei pagamenti eseguiti dalla . CP_1
Nessuna mutatio libelli è perciò riscontrabile.
2. Tempestività dei pagamenti
In data 12/8/15 la e la società Controparte_3 [...] sottoscrissero una “convenzione per la messa a disposizione di posti straordinari per Controparte_2
l'accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio”. La convenzione prevedeva “l'accoglienza […] per n. 125 posti di accoglienza […]” nell'Hotel Modena di Termoli e nella Pensione Solidea di Montecilfone. La società si obbligava a svolgere molteplici servizi amministrativi (registrazione degli ospiti e controllo della efficienza degli impianti della struttura), di assistenza generica alla persona (“orientamento sulle regole comportamentali”, servizio di lavanderia ed altri), di pulizia e igiene ambientale, di erogazione dei pasti, di fornitura di beni di prima necessità
(compreso il cosiddetto “pocket money”, una tessera telefonica) e servizi di integrazione (assistenza linguistica e culturale, sostegno socio-psicologico, assistenza sanitaria etc.). Per i posti messi a disposizione la si impegnava a corrispondere euro 32,48 oltre IVA al giorno per ciascun CP_1 migrante.
Il contratto dunque prevedeva la prestazione di specifici servizi da parte di Gestione in CP_2 cambio di un corrispettivo in danaro versato dalla . CP_1
Con il d. l.vo n. 231/02 il legislatore è intervenuto per contenere i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. L'art. 1 recita: “le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”. Il successivo art. 2 chiarisce: “Ai fini del presente decreto si intendono per “transazioni commerciali: i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.
E' di palmare evidenza che il rapporto negoziale, all'epoca in essere tra le parti, rientrava a pieno titolo nella disciplina del menzionato decreto legislativo (in senso conforme Cass. Sez. 2, sentenza n.
5734/19).
L'art. 4 sancisce il decorso gli interessi moratori, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. La disposizione indica in trenta giorni il termine per il pagamento, prevedendo che “nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore” a quello di trenta giorni, “quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune caratteristiche”. Aggiunge infine che “in ogni caso i termini
[…] non possono essere superiori a sessanta giorni”.
L'art. 7 recita: “le clausole relative al termine di pagamento […], a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1429, secondo comma, del codice civile”. Al secondo comma aggiunge:
“il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare […] ai termini di pagamento […]”.
Dalla lettura delle norme si desume che le clausole negoziali, derogatorie dei termini per il pagamento fissati dall'art. 4, non sono sempre e comunque nulle ma solo allorquando “risultano gravemente inique in danno del creditore”. La grave iniquità della clausola derogatoria va valutata dal giudice
“avuto riguardo a tute le circostanze del caso”, tenuto conto in particolare dei criteri normativamente enunciati al comma secondo dell'art. 7.
Erra quindi il giudice di primo grado laddove giunge a sostenere un automatismo tra il superamento del termine di sessanta giorni per il pagamento delle prestazioni offerte da Gestione e Controparte_2 la decorrenza, a partire dal sessantunesimo giorno, degli interessi moratori (“[…] nel caso di specie devono considerarsi in ritardo i pagamenti effettuati dalla in favore della Gestione CP_1 oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione della fattura”). CP_2
L'inserzione automatica del termine di sessanta giorni, previsto dalla legge, in sostituzione di una clausola negoziale difforme, secondo quanto previsto dall'art. 1339 c.c., postula invece un giudizio, da parte del giudice, di grave iniquità della clausola negoziale. In altri termini occorre che la clausola scrutinata appaia gravemente ingiusta per gli interessi del creditore.
L'art. 6 della convenzione stipulata dalle parti prevedeva pagamenti mensili “effettuati, di regola, a novanta giorni dalla data di ricezione del documento contabile” (fattura elettronica).
La valutazione del giudice in merito alla grave iniquità della richiamata clausola, che nella sentenza impugnata è stata del tutto omessa, non deve essere arbitraria ma va ancorata ai parametri normativi indicati dal secondo comma dell'art. 7.
Il primo di tali parametri è costituito dal “grave scostamento dalla prassi commerciale”. Il richiamo normativo è ovviamente da intendersi alla prassi commerciale del settore. Nella fattispecie in esame non sono stati acquisiti elementi di prova da cui desumere la prassi commerciale del settore. Dunque non è possibile argomentare in riferimento al richiamato parametro.
Il secondo parametro attiene alla natura del servizio oggetto del contratto. Il contratto prevedeva plurime prestazioni a carico della società, come innanzi descritto. In ossequio all'art. 6 della convenzione, il pagamento da parte della era subordinato alla preventiva “verifica degli CP_1 inadempimenti” imputabili alla società ed alla periodica acquisizione del d.u.r.c. (onde verificare l'assolvimento degli obblighi contributivi). La liquidazione del corrispettivo era inoltre legata alla effettiva presenza di ciascun migrante nella struttura, desumibile da un apposito registro tenuto dal gestore. Occorreva poi esaminare la relazione mensile riepilogativa dei servizi erogati nel mese precedente, nonché il prospetto analitico, allegato alla fattura, contenente le voci di spesa e di costo.
Tali verifiche, da compiersi a cura della , erano prescritte dal menzionato articolo 6. CP_1
Ne deriva che la natura articolata del servizio erogato esigeva un attento controllo delle prestazioni eseguite dal gestore, coerentemente con il dettato costituzionale di cui all'art. 97. Tale doveroso controllo era ancora più stringente e cogente in quanto erano state riscontrate gravi violazioni nell'adempimento degli obblighi contrattuali in capo a Gestione (di cui infra). CP_2
Sulla base di tale obiettiva valutazione, il termine di novanta giorni, contrattualmente stabilito, appariva giustificato da motivi oggettivi, in quanto funzionale alla verifica delle pretese creditorie del gestore. Era pertanto pienamente valida la clausola negoziale introdotta dall'art. 6 della convenzione.
Ne deriva che nessun interesse moratorio era dovuto sulle fatture, emesse da Controparte_2 in quanto il pagamento era avvenuto tempestivamente.
Va quindi accolto l'appello proposto dal . Parte_1
3. Appello incidentale
ha proposto appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui ha Controparte_2 rigettato la domanda di pagamento delle fatture n. 19/16, 23/16, 37/16, 46/16.
Ha sostenuto che la società avesse effettivamente erogato nella struttura di Montecilfone i servizi contrattualmente previsti, cui inerivano le fatture su indicate. Le contestazioni mosse dalla , CP_1
a dire del gestore, riguardavano soltanto la struttura di Termoli.
Deve precisarsi che la convenzione dell'agosto 2015 aveva ad oggetto “l'accoglienza” dei migranti nelle seguenti strutture: Hotel Modena di Termoli e Pensione Solidea di Montecilfone.
Il Prefetto di Campobasso dispose la “revoca” della richiamata convenzione con provvedimento del
2/5/16, risolvendo quindi la convenzione per grave inadempienza, ai sensi dell'art. 13 dell'accordo che conteneva una clausola risolutiva espressa. E' perciò evidente che le prestazioni di cui alla fattura n. 46 del 31/5/16 non erano sorrette da alcun titolo negoziale, in quanto eseguite dopo la risoluzione della convenzione e come tali non dovevano essere remunerate, stante il disposto di cui all'art. 1458
c.c.
Quanto alle altre fatture, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, la ha CP_1 eccepito l'inadempimento della Trova perciò applicazione l'art. 1460 c.c., CP_2 Controparte_2 secondo cui nei contratti con prestazioni corrispettive ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie. L'eccezione di inadempimento, utilmente sollevata in primo grado, è un mezzo di tutela che può utilmente operare a favore della parte che è tenuta ad eseguire la prestazione contemporaneamente all'altra o successivamente ad essa (Cass.
24/9/09 n. 20614). Come statuito dal giudice di legittimità, “il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (Sez. 6, ordinanza n. 3587 dell'11/2/21).
Nel corso del giudizio la società creditrice non ha dimostrato di avere adempiuto alle proprie obbligazioni contrattualmente previste.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (Sez. 3 , Ordinanza n. 34831 del 29/12/2024).
La prova testimoniale è assolutamente insufficiente. Il teste ST ha deposto genericamente soltanto sul servizio mensa offerto agli ospiti della struttura di Termoli (non di Montecilfone), senza neanche circoscrivere temporalmente le riferite circostanze. Nulla ha riferito in merito alle presunte prestazioni riferibili alla struttura di Montecilfone, cui ineriscono le fatture.
Non va sottaciuto che i carabinieri del NAS in data 16/1/16 eseguirono una verifica igienico-sanitaria e strutturale nell'Hotel Modena di Termoli. Riscontrarono “carenti condizioni igienico-sanitarie e strutturali”, frigoriferi e congelatori “inidonei a garantire le temperature di conservazione degli alimenti”, tanto da dover sottoporre a sequestro probatorio circa 85 kg di “alimenti detenuti in cattivo stato di conservazione”.
Alla verifica ispettiva partecipò anche personale della ASREM di Termoli. Nella relazione della
ASREM si evidenzia una “situazione di particolare complessità e criticità a livello igienico-sanitario”, in quanto, a fronte di un numero di migrati ospitati pari a circa 100, la struttura era in grado di ospitarne non più di venticinque. Tutto ciò pregiudicava gravemente la salute dei migranti e costituiva una chiara violazione degli impegni contrattualmente assunti. Per queste ragioni la ASREM comunicava alla Prefettura che avrebbe chiesto al sindaco di dichiarare inagibile l'albergo per motivi sanitari, “con contestuale sospensione dell'attività di accoglienza”.
I controlli furono eseguiti poche settimane prima che emettesse le fatture n. 19/16, Controparte_2
23/16 e 37/16. Gli esiti ispettivi gettano un'ombra sulle modalità di gestione del servizio di accoglienza da parte della società in entrambe le strutture ricettive, almeno nell'ultimo periodo in cui era ancora in essere la convenzione.
Le argomentazioni svolte assorbono l'ulteriore motivo di appello incidentale sub 3.3.
Quanto osservato sub § 2 evidenzia la infondatezza degli ulteriori motivi di appello incidentale sub n. 4, 5 e 6.
4. Regolamento delle spese
Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (ex plurimis Cass. Sez. 6 - 3, n. 13356 del 18/5/2021).
In applicazione di tale principio, vanno poste a carico di Gestione le spese processuali Controparte_2 di entrambi i gradi di giudizio, così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 37/22 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata l'1/2/22 da
[...]
, nei confronti di in persona del legale rapp. Parte_3 Controparte_2
p.t., avverso la sentenza n. 508/21 del Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da e, per Parte_4
l'effetto, dichiara non dovuti gli interessi moratori sulle fatture n. 7/15, 8/15, 11/15, 23/15,
30/15, 43/15, 63/15, 64/15, 74/15, 75/15, 92/15, 93/15, 94/15, 95/15, 8/16, 9/16, 36/16, 16/15,
20/15;
2) rigetta l'appello incidentale di Controparte_2
3) condanna al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi di Controparte_2 giudizio in favore dell'altra parte, che liquida in euro 4.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, quanto al primo grado di giudizio ed in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, quanto al presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 26/6/2025
Il Consigliere est. Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico)
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 37/22 R.G. di appello avverso la sentenza n. 508/21 del Tribunale civile di
Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 2/7/21 a conclusione del giudizio vertente tra
(C.F.: – (CF. Parte_1 P.IVA_1 CP_1 Parte_2
), in persona dei rispettivi legali rapp., rappresentati e difesi dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale di nei cui uffici domiciliano, in via Insorti D'Ungheria n. 74 Parte_2 Parte_2
-APPELLANTI-
e in persona del legale rapp., con sede a Monteroduni (IS) via SS. 85 Controparte_2
AN (P. Iva , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ottavio Balducci e Gabriele P.IVA_3
ST, elettivamente domiciliata ad Isernia via Occidentale n. 148
-APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 27/3/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 508/21 il Tribunale di Campobasso ha revocato il decreto ingiuntivo n. 9/17 emesso dal medesimo tribunale in favore di accogliendo parzialmente l'opposizione Controparte_2 proposta dal . Ha riconosciuto in favore Parte_3 della società gli interessi moratori sulle fatture emesse da n. 7/15, 8/15, 11/15, Controparte_2
23/15, 30/15, 43/15, 63/15, 64/15, 74/15, 75/15, 92/15, 93/15, 94/15, 95/15, 8/16, 9/16, 36/16, 16/15,
20/15, sul presupposto che fosse nulla la clausola negoziale, contemplata nella convezione stipulata tra le parti, che prevedeva un termine di 90 giorni per il pagamento delle fatture da parte della
(termine ridotto dal giudice a 60 giorni in applicazione degli artt. 4 e 7 d.l.vo 231/02). Non CP_1 ha invece riconosciuto il credito azionato dalla società con riferimento alle fatture n. 19/16, 23/16,
37/16, 46/16, per inadempimento contrattuale imputabile a Controparte_2
Ha proposto appello il , sostenendo che il pagamento delle fatture fosse Parte_1 avvenuto nel rispetto del termine di 90 giorni, contrattualmente previsto. Ha ritenuto che il rapporto in esame non possa essere disciplinato dagli artt. 4 e 7 d. l.vo 231/02, che si applicherebbero solo alle transazioni commerciali. Ha poi osservato che l'art. 4 comma 4 prevede la possibilità di fissare termini superiori a 60 giorni, purché non siano “gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'art. 7”. Ha infine contestato l'entità degli interessi liquidati dal giudice.
Si è costituita la società eccependo l'inammissibilità dell'appello, avendo Controparte_2
l'appellante proposto nuove eccezioni, in violazione dell'art. 345 c.p.c. Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello, essendo pienamente applicabili gli artt. 4 e 7 d. l.vo 231/02. Ha infine proposto appello incidentale, chiedendo la condanna dell'appellante al pagamento delle fatture n. 19/16, 23/16, 37/16,
46/16, avendo la società pienamente adempiuto ai propri obblighi negoziali.
1.Eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'eccezione è infondata.
Nell'atto di citazione in primo grado il ha sostenuto che il pagamento delle fatture sia stato Parte_1 tempestivo, in quanto concretizzatosi entro i 90 giorni previsti dall'art. 6 della convenzione stipulata. Quanto sostenuto nell'atto di appello ripercorre detta linea difensiva, argomentando ancora una volta in merito alla tempestività dei pagamenti eseguiti dalla . CP_1
Nessuna mutatio libelli è perciò riscontrabile.
2. Tempestività dei pagamenti
In data 12/8/15 la e la società Controparte_3 [...] sottoscrissero una “convenzione per la messa a disposizione di posti straordinari per Controparte_2
l'accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio”. La convenzione prevedeva “l'accoglienza […] per n. 125 posti di accoglienza […]” nell'Hotel Modena di Termoli e nella Pensione Solidea di Montecilfone. La società si obbligava a svolgere molteplici servizi amministrativi (registrazione degli ospiti e controllo della efficienza degli impianti della struttura), di assistenza generica alla persona (“orientamento sulle regole comportamentali”, servizio di lavanderia ed altri), di pulizia e igiene ambientale, di erogazione dei pasti, di fornitura di beni di prima necessità
(compreso il cosiddetto “pocket money”, una tessera telefonica) e servizi di integrazione (assistenza linguistica e culturale, sostegno socio-psicologico, assistenza sanitaria etc.). Per i posti messi a disposizione la si impegnava a corrispondere euro 32,48 oltre IVA al giorno per ciascun CP_1 migrante.
Il contratto dunque prevedeva la prestazione di specifici servizi da parte di Gestione in CP_2 cambio di un corrispettivo in danaro versato dalla . CP_1
Con il d. l.vo n. 231/02 il legislatore è intervenuto per contenere i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. L'art. 1 recita: “le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”. Il successivo art. 2 chiarisce: “Ai fini del presente decreto si intendono per “transazioni commerciali: i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.
E' di palmare evidenza che il rapporto negoziale, all'epoca in essere tra le parti, rientrava a pieno titolo nella disciplina del menzionato decreto legislativo (in senso conforme Cass. Sez. 2, sentenza n.
5734/19).
L'art. 4 sancisce il decorso gli interessi moratori, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. La disposizione indica in trenta giorni il termine per il pagamento, prevedendo che “nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore” a quello di trenta giorni, “quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune caratteristiche”. Aggiunge infine che “in ogni caso i termini
[…] non possono essere superiori a sessanta giorni”.
L'art. 7 recita: “le clausole relative al termine di pagamento […], a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1429, secondo comma, del codice civile”. Al secondo comma aggiunge:
“il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare […] ai termini di pagamento […]”.
Dalla lettura delle norme si desume che le clausole negoziali, derogatorie dei termini per il pagamento fissati dall'art. 4, non sono sempre e comunque nulle ma solo allorquando “risultano gravemente inique in danno del creditore”. La grave iniquità della clausola derogatoria va valutata dal giudice
“avuto riguardo a tute le circostanze del caso”, tenuto conto in particolare dei criteri normativamente enunciati al comma secondo dell'art. 7.
Erra quindi il giudice di primo grado laddove giunge a sostenere un automatismo tra il superamento del termine di sessanta giorni per il pagamento delle prestazioni offerte da Gestione e Controparte_2 la decorrenza, a partire dal sessantunesimo giorno, degli interessi moratori (“[…] nel caso di specie devono considerarsi in ritardo i pagamenti effettuati dalla in favore della Gestione CP_1 oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione della fattura”). CP_2
L'inserzione automatica del termine di sessanta giorni, previsto dalla legge, in sostituzione di una clausola negoziale difforme, secondo quanto previsto dall'art. 1339 c.c., postula invece un giudizio, da parte del giudice, di grave iniquità della clausola negoziale. In altri termini occorre che la clausola scrutinata appaia gravemente ingiusta per gli interessi del creditore.
L'art. 6 della convenzione stipulata dalle parti prevedeva pagamenti mensili “effettuati, di regola, a novanta giorni dalla data di ricezione del documento contabile” (fattura elettronica).
La valutazione del giudice in merito alla grave iniquità della richiamata clausola, che nella sentenza impugnata è stata del tutto omessa, non deve essere arbitraria ma va ancorata ai parametri normativi indicati dal secondo comma dell'art. 7.
Il primo di tali parametri è costituito dal “grave scostamento dalla prassi commerciale”. Il richiamo normativo è ovviamente da intendersi alla prassi commerciale del settore. Nella fattispecie in esame non sono stati acquisiti elementi di prova da cui desumere la prassi commerciale del settore. Dunque non è possibile argomentare in riferimento al richiamato parametro.
Il secondo parametro attiene alla natura del servizio oggetto del contratto. Il contratto prevedeva plurime prestazioni a carico della società, come innanzi descritto. In ossequio all'art. 6 della convenzione, il pagamento da parte della era subordinato alla preventiva “verifica degli CP_1 inadempimenti” imputabili alla società ed alla periodica acquisizione del d.u.r.c. (onde verificare l'assolvimento degli obblighi contributivi). La liquidazione del corrispettivo era inoltre legata alla effettiva presenza di ciascun migrante nella struttura, desumibile da un apposito registro tenuto dal gestore. Occorreva poi esaminare la relazione mensile riepilogativa dei servizi erogati nel mese precedente, nonché il prospetto analitico, allegato alla fattura, contenente le voci di spesa e di costo.
Tali verifiche, da compiersi a cura della , erano prescritte dal menzionato articolo 6. CP_1
Ne deriva che la natura articolata del servizio erogato esigeva un attento controllo delle prestazioni eseguite dal gestore, coerentemente con il dettato costituzionale di cui all'art. 97. Tale doveroso controllo era ancora più stringente e cogente in quanto erano state riscontrate gravi violazioni nell'adempimento degli obblighi contrattuali in capo a Gestione (di cui infra). CP_2
Sulla base di tale obiettiva valutazione, il termine di novanta giorni, contrattualmente stabilito, appariva giustificato da motivi oggettivi, in quanto funzionale alla verifica delle pretese creditorie del gestore. Era pertanto pienamente valida la clausola negoziale introdotta dall'art. 6 della convenzione.
Ne deriva che nessun interesse moratorio era dovuto sulle fatture, emesse da Controparte_2 in quanto il pagamento era avvenuto tempestivamente.
Va quindi accolto l'appello proposto dal . Parte_1
3. Appello incidentale
ha proposto appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui ha Controparte_2 rigettato la domanda di pagamento delle fatture n. 19/16, 23/16, 37/16, 46/16.
Ha sostenuto che la società avesse effettivamente erogato nella struttura di Montecilfone i servizi contrattualmente previsti, cui inerivano le fatture su indicate. Le contestazioni mosse dalla , CP_1
a dire del gestore, riguardavano soltanto la struttura di Termoli.
Deve precisarsi che la convenzione dell'agosto 2015 aveva ad oggetto “l'accoglienza” dei migranti nelle seguenti strutture: Hotel Modena di Termoli e Pensione Solidea di Montecilfone.
Il Prefetto di Campobasso dispose la “revoca” della richiamata convenzione con provvedimento del
2/5/16, risolvendo quindi la convenzione per grave inadempienza, ai sensi dell'art. 13 dell'accordo che conteneva una clausola risolutiva espressa. E' perciò evidente che le prestazioni di cui alla fattura n. 46 del 31/5/16 non erano sorrette da alcun titolo negoziale, in quanto eseguite dopo la risoluzione della convenzione e come tali non dovevano essere remunerate, stante il disposto di cui all'art. 1458
c.c.
Quanto alle altre fatture, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, la ha CP_1 eccepito l'inadempimento della Trova perciò applicazione l'art. 1460 c.c., CP_2 Controparte_2 secondo cui nei contratti con prestazioni corrispettive ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie. L'eccezione di inadempimento, utilmente sollevata in primo grado, è un mezzo di tutela che può utilmente operare a favore della parte che è tenuta ad eseguire la prestazione contemporaneamente all'altra o successivamente ad essa (Cass.
24/9/09 n. 20614). Come statuito dal giudice di legittimità, “il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (Sez. 6, ordinanza n. 3587 dell'11/2/21).
Nel corso del giudizio la società creditrice non ha dimostrato di avere adempiuto alle proprie obbligazioni contrattualmente previste.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (Sez. 3 , Ordinanza n. 34831 del 29/12/2024).
La prova testimoniale è assolutamente insufficiente. Il teste ST ha deposto genericamente soltanto sul servizio mensa offerto agli ospiti della struttura di Termoli (non di Montecilfone), senza neanche circoscrivere temporalmente le riferite circostanze. Nulla ha riferito in merito alle presunte prestazioni riferibili alla struttura di Montecilfone, cui ineriscono le fatture.
Non va sottaciuto che i carabinieri del NAS in data 16/1/16 eseguirono una verifica igienico-sanitaria e strutturale nell'Hotel Modena di Termoli. Riscontrarono “carenti condizioni igienico-sanitarie e strutturali”, frigoriferi e congelatori “inidonei a garantire le temperature di conservazione degli alimenti”, tanto da dover sottoporre a sequestro probatorio circa 85 kg di “alimenti detenuti in cattivo stato di conservazione”.
Alla verifica ispettiva partecipò anche personale della ASREM di Termoli. Nella relazione della
ASREM si evidenzia una “situazione di particolare complessità e criticità a livello igienico-sanitario”, in quanto, a fronte di un numero di migrati ospitati pari a circa 100, la struttura era in grado di ospitarne non più di venticinque. Tutto ciò pregiudicava gravemente la salute dei migranti e costituiva una chiara violazione degli impegni contrattualmente assunti. Per queste ragioni la ASREM comunicava alla Prefettura che avrebbe chiesto al sindaco di dichiarare inagibile l'albergo per motivi sanitari, “con contestuale sospensione dell'attività di accoglienza”.
I controlli furono eseguiti poche settimane prima che emettesse le fatture n. 19/16, Controparte_2
23/16 e 37/16. Gli esiti ispettivi gettano un'ombra sulle modalità di gestione del servizio di accoglienza da parte della società in entrambe le strutture ricettive, almeno nell'ultimo periodo in cui era ancora in essere la convenzione.
Le argomentazioni svolte assorbono l'ulteriore motivo di appello incidentale sub 3.3.
Quanto osservato sub § 2 evidenzia la infondatezza degli ulteriori motivi di appello incidentale sub n. 4, 5 e 6.
4. Regolamento delle spese
Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (ex plurimis Cass. Sez. 6 - 3, n. 13356 del 18/5/2021).
In applicazione di tale principio, vanno poste a carico di Gestione le spese processuali Controparte_2 di entrambi i gradi di giudizio, così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 37/22 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata l'1/2/22 da
[...]
, nei confronti di in persona del legale rapp. Parte_3 Controparte_2
p.t., avverso la sentenza n. 508/21 del Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da e, per Parte_4
l'effetto, dichiara non dovuti gli interessi moratori sulle fatture n. 7/15, 8/15, 11/15, 23/15,
30/15, 43/15, 63/15, 64/15, 74/15, 75/15, 92/15, 93/15, 94/15, 95/15, 8/16, 9/16, 36/16, 16/15,
20/15;
2) rigetta l'appello incidentale di Controparte_2
3) condanna al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi di Controparte_2 giudizio in favore dell'altra parte, che liquida in euro 4.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, quanto al primo grado di giudizio ed in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, quanto al presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 26/6/2025
Il Consigliere est. Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico)