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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 13385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13385 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in persona del giudice o.t. Sonia Suppressa, deposita la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.24911 dell'anno 2023 del Ruolo Generale
TRA
(P.IVA ), con sede in Roma Via Barzanò n.61 in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore nata a [...] il [...]) ed elettivamente domiciliata Parte_2 in Roma Via Crescenzio n.20(00193), presso e nello studio dell'Avv. Valeria LABELLA
PARTE OPPONENTE
E
“ , costituitasi in Italia, con sede in Foggia (FG) alla Via Zuretti n. 11, Controparte_1 iscritta presso il Registro delle Imprese di Foggia con il numero di Codice fiscale e Partita Iva
, in persona del dott. , nato a [...] il [...], c.f. P.IVA_2 Controparte_2 [...]
, in qualità Amministratore Unico e legale rappresentante della stessa, assistita e C.F._1 rappresentata dall'Avv. Marco Basta
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo RG n.2256/2023 n. 6043/23 emesso in data 27.03.2023 dal Tribunale di Roma
CONCLUSIONI DELLE PARTI: quelle precisate al verbale dell'odierna udienza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto ingiuntivo n. RG n.2256/2023 n. 6043/23 emesso in data 27.03.2023 il Tribunale di Roma ingiungeva alla il pagamento della somma di Euro 67.970,00, oltre interessi Parte_1 come da domanda, spese del procedimento monitorio, su ricorso della società “
[...]
. CP_1
Nel ricorso per decreto ingiuntivo parte ricorrente esponeva di aver emesso a carico dell'ingiungenda società la fattura n. 510 del 1 dicembre 2022 rimasta non pagata ed emessa per le attività eseguite e successive alla fase 1 del progetto presentato dalla ul portale “Puglia Sviluppo”. Parte_1
Con atto di citazione tempestivamente notificato si costituiva nella successiva fase a cognizione piena del giudizio la società ingiunta, che contestava l'avversa pretesa e precisava:
-che la società ricorrente/opposta aveva prestato mere attività operative di caricamento della domanda iniziale sul portale Puglia Sviluppo esclusivamente nel periodo agosto 2020 – settembre 2020;
-che la non avrebbe neanche potuto avviare e/o eseguire altre attività quali il Controparte_1 supporto al progetto definitivo, il monitoraggio e/o la rendicontazione, atteso che il progetto definitivo alla data dell'opposizione al decreto ingiuntivo si trovava ancora in fase istruttoria e, inoltre, l'accesso al portale era stato inibito dall'Ing. avendo modificato la password il 9 luglio 2021; Per_1
- che già a seguito della messa in mora aveva contestato le ragioni creditorie di parte avversa, poi azionate, non esistendo alcun contratto tra le parti né scritto né verbale e non essendo stato mai emesso ordine di acquisto né essendo stata emessa autorizzazione alla fatturazione, poiché le attività successive alla fase 1 non erano mai state eseguite dalla . Controparte_1
Parte opponente nel merito concludeva chiedendo: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa sospensione e rigetto della provvisoria esecuzione, per i motivi esposti in narrativa: - In via preliminare accertare e dichiarare inesistente la procura in atti e per l'effetto nullo o comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo n.6043/23 RG n.2256/23 perché inesistente, infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi di fatto e di diritto tutti esposti in narrativa e sospendendone l'efficacia esecutiva;
- In via principale accogliere la proposta opposizione per i motivi tutti di cui in narrativa, in ogni caso, accertando e dichiarando l'inesistenza della pretesa creditoria azionata dalla società opposta con il ricorso monitorio, revocando lo stesso perché infondato ed erroneo;
- Condannare la al pagamento delle spese ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, oltreché alla Controparte_1 refusione delle spese e dei compensi del presente giudizio da distrarsi in favore dello scrivente difensore quale antistatario”.
Si costituiva parte opposta, che chiedeva in via preliminare la concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del d.i.; nel merito chiedeva respingersi l'opposizione confermando il d.i. opposto, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adìto, contrariis reiectis, - confermare integralmente il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
- concedere la provvisoria esecutività al già menzionato decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in epigrafe al presente atto;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto della in p.l.r.p.t. della Controparte_1 somma di € 67.970,00, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002, oltre € 1.630,00 per compensi professionali (oltre accessori) ed € 406,50 per esborsi, ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dall'autorità adita, per tutte le ragioni e causali di cui in epigrafe;
- Vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto, la causa era istruita sui documenti prodotti e con prove per testi.
All'odierna udienza, a seguito della discussione e precisazione delle conclusioni svolte in forma scritta di cui al verbale che precede, la causa viene decisa contestualmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta.
Com'è noto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la domanda giudiziale s'identifica in quella proposta dalla parte creditrice nel ricorso per decreto, per quanto la fase a cognizione piena del giudizio designi quale attore in senso formale colui che riveste la qualità sostanziale di convenuto, il che fa sì che il giudicato si svolge come un ordinario giudizio di cognizione nel quale il sindacato del giudice non è limitato al controllo di validità del decreto ingiuntivo opposto ma involge anche il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso (Cass. SS.UU. 7-7-93 n. 7448, cit.; Cass. 14-9-93 n. 9512; Cass. 17-11-94 n. 9708).
A seguito della contestata fondatezza delle ragioni di credito azionate dalla parte opposta, l'emissione della fattura a carico di parte opponente – sufficiente all'ottenimento dell'ingiunzione di pagamento a carico della - non è più bastata, essendo divenuto preciso onere della Parte_1 [...] fornire rigorosa prova dell'esistenza del contratto e dell'effettiva esecuzione dello CP_1 stesso, in ossequio al disposto di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere.
Ora va osservato che la on è riuscita a colmare tale fondamentale lacuna Controparte_1 probatoria in quanto i documenti prodotti con il ricorso per decreto ingiuntivo e poi con la comparsa di costituzione non costituiscono sufficienti prove atte a dimostrare né l'esistenza del contratto (pacificamente non scritto) né l'effettiva esecuzione delle obbligazioni su di sé assunte e derivanti dall'accordo contrattuale invocato.
La fattura, che come noto é di formazione unilaterale ed ha contenuto meramente partecipativo non basta per sé sole a fornire prova dell'esistenza del credito.
Insegna la Suprema Corte con giurisprudenza granitica che la fattura commerciale, seppur permette di ottenere l'emanazione di un decreto ingiuntivo, mantiene il valore di mero indizio e non di prova piena nell'ordinario processo di cognizione (ex multis Cass. Sen. n. 9542/2018).
Orbene deve darsi atto che non è stata fornita alcuna prova né dell'accordo tra le parti in causa né dell'effettiva esecuzione delle attività che avrebbero dovuto dare diritto al pagamento della fattura. In tal senso non é stato sufficientemente convincente il carteggio intercorso fra le società e di cui al doc. 5 allegato al fascicolo monitorio di parte opposta. In più i testi indotti da parte opponente alla domanda “Vero che il progetto definitivo non risulta ancora approvato, avviato e completato e quindi non è stato rendicontato” hanno entrambi dato risposta affermativa.
Da ciò risulta provato che la richiesta di pagamento avanzata dalla isulta Controparte_1 essere riferita ad attività in realtà mai eseguita, poiché entrambi i testi hanno confermato che il progetto definitivo presentato - redatto l'anno successivo dalla stessa in congiunta con Parte_1
e alla cui definizione la non ha partecipato - non risultava approvato. CP_3 Controparte_1
Inoltre gli stessi testimoni di parte opposta hanno esplicitamente affermato e verbalizzato (all'udienza istruttoria del 27.11.2024) che la non ha collaborato alla parte tecnica di ricerca del progetto e CP_1 che era in difficoltà a compilare la parte di competenza relativa alla parte amministrativa nonché a valutare i dati di carattere economico-finanziario previsionali del progetto e a caricare il progetto della proposta sulla piattaforma.
Pertanto deve concludersi che all'esito dell'istruttoria svolta non é emersa con la dovuta certezza la prova dell'esistenza stessa della causa petendi posta a fondamento della pretesa, ribadita l'insufficiente valenza dei documenti prodotti dalla società ricorrente/opposta a tale fine.
Per principio giurisprudenziale cristallizzato, sia di merito che di legittimità, è il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'inadempimento a dover provare la fonte negoziale o legale del suo diritto.
Orbene, nel caso di specie, a fronte della netta contestazione dell'effettiva esecuzione delle obbligazioni da parte della la fattura emessa e azionata e gli altri Controparte_1 documenti non sono più bastati a sostenere la domanda in quella che è stata la fase del giudizio a cognizione piena e parte opposta, dopo aver ottenuto il decreto ingiuntivo, non è stata in grado di fornire, con gli ulteriori documenti prodotti, la prova della fonte del vantato diritto alla corresponsione della somma pretesa in pagamento.
Va, quindi, ritenuto che la domanda avanzata dalla ll'esito del giudizio sia Controparte_1 risultata infondata in quanto non provata.
Ciò comporta che il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
La domanda dell'opponente tesa a ottenere il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento in quanto generica e non provata.
Ciò in conformità al principio enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. 3 Sentenza n. 691 del 18.1.2012) secondo cui: “ la specialità della tutela azionata, rispetto al generale precetto del neminem laedere racchiuso nell'art. 2043 c.c. non esclude che la sua formulazione soggiaccia alle regole che presidiano la corretta instaurazione del contraddittorio, prima tra tutte quella della compiuta allegazione dei fatti costitutivi della pretesa. Non appare invero revocabile in dubbio che le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio. L'esposizione deve invero necessariamente essere estesa alle lesioni patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento. E tanto prima e a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo”.
Le spese seguono la soccombenza. I compensi si liquidano d'ufficio come da dispositivo con compensi liquidati negli importi medi previsti dalle vigenti tabelle per lo scaglione di valore della controversia (da euro 52.001 a euro 260.000). Le spese vanno distratte in favore del procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta da l Parte_1 decreto ingiuntivo n. RG n.2256/2023 n. 6043/23 emesso in data 27.03.2023 dal Tribunale di Roma, ogni altra domanda ed eccezione disattese così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. RG n.2256/2023 n. 6043/23 emesso in data 27.03.2023 dal Tribunale di Roma;
-rigetta la domanda ex art. 96 cpc avanzata da Parte_1
- condanna a pagare le spese di giudizio, liquidate d'ufficio in Euro Controparte_1
14.103,00 per compensi, oltre spese generali, C.U., bollo, IVA e CPA come per legge.
Distrazione in favore dell'Avv. Valeria LABELLA, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, 26 settembre 2025
Si comunichi IL GIUDICE O.T.
Sonia Suppressa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in persona del giudice o.t. Sonia Suppressa, deposita la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.24911 dell'anno 2023 del Ruolo Generale
TRA
(P.IVA ), con sede in Roma Via Barzanò n.61 in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore nata a [...] il [...]) ed elettivamente domiciliata Parte_2 in Roma Via Crescenzio n.20(00193), presso e nello studio dell'Avv. Valeria LABELLA
PARTE OPPONENTE
E
“ , costituitasi in Italia, con sede in Foggia (FG) alla Via Zuretti n. 11, Controparte_1 iscritta presso il Registro delle Imprese di Foggia con il numero di Codice fiscale e Partita Iva
, in persona del dott. , nato a [...] il [...], c.f. P.IVA_2 Controparte_2 [...]
, in qualità Amministratore Unico e legale rappresentante della stessa, assistita e C.F._1 rappresentata dall'Avv. Marco Basta
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo RG n.2256/2023 n. 6043/23 emesso in data 27.03.2023 dal Tribunale di Roma
CONCLUSIONI DELLE PARTI: quelle precisate al verbale dell'odierna udienza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto ingiuntivo n. RG n.2256/2023 n. 6043/23 emesso in data 27.03.2023 il Tribunale di Roma ingiungeva alla il pagamento della somma di Euro 67.970,00, oltre interessi Parte_1 come da domanda, spese del procedimento monitorio, su ricorso della società “
[...]
. CP_1
Nel ricorso per decreto ingiuntivo parte ricorrente esponeva di aver emesso a carico dell'ingiungenda società la fattura n. 510 del 1 dicembre 2022 rimasta non pagata ed emessa per le attività eseguite e successive alla fase 1 del progetto presentato dalla ul portale “Puglia Sviluppo”. Parte_1
Con atto di citazione tempestivamente notificato si costituiva nella successiva fase a cognizione piena del giudizio la società ingiunta, che contestava l'avversa pretesa e precisava:
-che la società ricorrente/opposta aveva prestato mere attività operative di caricamento della domanda iniziale sul portale Puglia Sviluppo esclusivamente nel periodo agosto 2020 – settembre 2020;
-che la non avrebbe neanche potuto avviare e/o eseguire altre attività quali il Controparte_1 supporto al progetto definitivo, il monitoraggio e/o la rendicontazione, atteso che il progetto definitivo alla data dell'opposizione al decreto ingiuntivo si trovava ancora in fase istruttoria e, inoltre, l'accesso al portale era stato inibito dall'Ing. avendo modificato la password il 9 luglio 2021; Per_1
- che già a seguito della messa in mora aveva contestato le ragioni creditorie di parte avversa, poi azionate, non esistendo alcun contratto tra le parti né scritto né verbale e non essendo stato mai emesso ordine di acquisto né essendo stata emessa autorizzazione alla fatturazione, poiché le attività successive alla fase 1 non erano mai state eseguite dalla . Controparte_1
Parte opponente nel merito concludeva chiedendo: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa sospensione e rigetto della provvisoria esecuzione, per i motivi esposti in narrativa: - In via preliminare accertare e dichiarare inesistente la procura in atti e per l'effetto nullo o comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo n.6043/23 RG n.2256/23 perché inesistente, infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi di fatto e di diritto tutti esposti in narrativa e sospendendone l'efficacia esecutiva;
- In via principale accogliere la proposta opposizione per i motivi tutti di cui in narrativa, in ogni caso, accertando e dichiarando l'inesistenza della pretesa creditoria azionata dalla società opposta con il ricorso monitorio, revocando lo stesso perché infondato ed erroneo;
- Condannare la al pagamento delle spese ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, oltreché alla Controparte_1 refusione delle spese e dei compensi del presente giudizio da distrarsi in favore dello scrivente difensore quale antistatario”.
Si costituiva parte opposta, che chiedeva in via preliminare la concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del d.i.; nel merito chiedeva respingersi l'opposizione confermando il d.i. opposto, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adìto, contrariis reiectis, - confermare integralmente il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
- concedere la provvisoria esecutività al già menzionato decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in epigrafe al presente atto;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto della in p.l.r.p.t. della Controparte_1 somma di € 67.970,00, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002, oltre € 1.630,00 per compensi professionali (oltre accessori) ed € 406,50 per esborsi, ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dall'autorità adita, per tutte le ragioni e causali di cui in epigrafe;
- Vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto, la causa era istruita sui documenti prodotti e con prove per testi.
All'odierna udienza, a seguito della discussione e precisazione delle conclusioni svolte in forma scritta di cui al verbale che precede, la causa viene decisa contestualmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta.
Com'è noto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la domanda giudiziale s'identifica in quella proposta dalla parte creditrice nel ricorso per decreto, per quanto la fase a cognizione piena del giudizio designi quale attore in senso formale colui che riveste la qualità sostanziale di convenuto, il che fa sì che il giudicato si svolge come un ordinario giudizio di cognizione nel quale il sindacato del giudice non è limitato al controllo di validità del decreto ingiuntivo opposto ma involge anche il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso (Cass. SS.UU. 7-7-93 n. 7448, cit.; Cass. 14-9-93 n. 9512; Cass. 17-11-94 n. 9708).
A seguito della contestata fondatezza delle ragioni di credito azionate dalla parte opposta, l'emissione della fattura a carico di parte opponente – sufficiente all'ottenimento dell'ingiunzione di pagamento a carico della - non è più bastata, essendo divenuto preciso onere della Parte_1 [...] fornire rigorosa prova dell'esistenza del contratto e dell'effettiva esecuzione dello CP_1 stesso, in ossequio al disposto di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere.
Ora va osservato che la on è riuscita a colmare tale fondamentale lacuna Controparte_1 probatoria in quanto i documenti prodotti con il ricorso per decreto ingiuntivo e poi con la comparsa di costituzione non costituiscono sufficienti prove atte a dimostrare né l'esistenza del contratto (pacificamente non scritto) né l'effettiva esecuzione delle obbligazioni su di sé assunte e derivanti dall'accordo contrattuale invocato.
La fattura, che come noto é di formazione unilaterale ed ha contenuto meramente partecipativo non basta per sé sole a fornire prova dell'esistenza del credito.
Insegna la Suprema Corte con giurisprudenza granitica che la fattura commerciale, seppur permette di ottenere l'emanazione di un decreto ingiuntivo, mantiene il valore di mero indizio e non di prova piena nell'ordinario processo di cognizione (ex multis Cass. Sen. n. 9542/2018).
Orbene deve darsi atto che non è stata fornita alcuna prova né dell'accordo tra le parti in causa né dell'effettiva esecuzione delle attività che avrebbero dovuto dare diritto al pagamento della fattura. In tal senso non é stato sufficientemente convincente il carteggio intercorso fra le società e di cui al doc. 5 allegato al fascicolo monitorio di parte opposta. In più i testi indotti da parte opponente alla domanda “Vero che il progetto definitivo non risulta ancora approvato, avviato e completato e quindi non è stato rendicontato” hanno entrambi dato risposta affermativa.
Da ciò risulta provato che la richiesta di pagamento avanzata dalla isulta Controparte_1 essere riferita ad attività in realtà mai eseguita, poiché entrambi i testi hanno confermato che il progetto definitivo presentato - redatto l'anno successivo dalla stessa in congiunta con Parte_1
e alla cui definizione la non ha partecipato - non risultava approvato. CP_3 Controparte_1
Inoltre gli stessi testimoni di parte opposta hanno esplicitamente affermato e verbalizzato (all'udienza istruttoria del 27.11.2024) che la non ha collaborato alla parte tecnica di ricerca del progetto e CP_1 che era in difficoltà a compilare la parte di competenza relativa alla parte amministrativa nonché a valutare i dati di carattere economico-finanziario previsionali del progetto e a caricare il progetto della proposta sulla piattaforma.
Pertanto deve concludersi che all'esito dell'istruttoria svolta non é emersa con la dovuta certezza la prova dell'esistenza stessa della causa petendi posta a fondamento della pretesa, ribadita l'insufficiente valenza dei documenti prodotti dalla società ricorrente/opposta a tale fine.
Per principio giurisprudenziale cristallizzato, sia di merito che di legittimità, è il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'inadempimento a dover provare la fonte negoziale o legale del suo diritto.
Orbene, nel caso di specie, a fronte della netta contestazione dell'effettiva esecuzione delle obbligazioni da parte della la fattura emessa e azionata e gli altri Controparte_1 documenti non sono più bastati a sostenere la domanda in quella che è stata la fase del giudizio a cognizione piena e parte opposta, dopo aver ottenuto il decreto ingiuntivo, non è stata in grado di fornire, con gli ulteriori documenti prodotti, la prova della fonte del vantato diritto alla corresponsione della somma pretesa in pagamento.
Va, quindi, ritenuto che la domanda avanzata dalla ll'esito del giudizio sia Controparte_1 risultata infondata in quanto non provata.
Ciò comporta che il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
La domanda dell'opponente tesa a ottenere il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento in quanto generica e non provata.
Ciò in conformità al principio enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. 3 Sentenza n. 691 del 18.1.2012) secondo cui: “ la specialità della tutela azionata, rispetto al generale precetto del neminem laedere racchiuso nell'art. 2043 c.c. non esclude che la sua formulazione soggiaccia alle regole che presidiano la corretta instaurazione del contraddittorio, prima tra tutte quella della compiuta allegazione dei fatti costitutivi della pretesa. Non appare invero revocabile in dubbio che le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio. L'esposizione deve invero necessariamente essere estesa alle lesioni patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento. E tanto prima e a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo”.
Le spese seguono la soccombenza. I compensi si liquidano d'ufficio come da dispositivo con compensi liquidati negli importi medi previsti dalle vigenti tabelle per lo scaglione di valore della controversia (da euro 52.001 a euro 260.000). Le spese vanno distratte in favore del procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta da l Parte_1 decreto ingiuntivo n. RG n.2256/2023 n. 6043/23 emesso in data 27.03.2023 dal Tribunale di Roma, ogni altra domanda ed eccezione disattese così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. RG n.2256/2023 n. 6043/23 emesso in data 27.03.2023 dal Tribunale di Roma;
-rigetta la domanda ex art. 96 cpc avanzata da Parte_1
- condanna a pagare le spese di giudizio, liquidate d'ufficio in Euro Controparte_1
14.103,00 per compensi, oltre spese generali, C.U., bollo, IVA e CPA come per legge.
Distrazione in favore dell'Avv. Valeria LABELLA, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, 26 settembre 2025
Si comunichi IL GIUDICE O.T.
Sonia Suppressa