Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/06/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 26/03/2025 al n. 810 /2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. ESPOSITO GIULIA, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
e da nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_2
LUCIA NOCERINO, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
-ricorrenti - con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25/03/2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Brusciano (NA) il 28/09/2019, dalla cui unione nasceva la figlia Persona_1
1
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
2. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
3. Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine fino all'11/06/2025 per il deposito di note in sostituzione di udienza. Lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4. La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
5. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle stesse condizioni della separazione che di seguito si riportano testualmente:
“ a) Dichiarare ex art. 151 II comma c.c. la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
b) Ordinare la trasmissione dell'emananda sentenza in copia autentica al competente Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Brusciano (atto n. 27 Parte II Serie A anno 2019) e del Comune di Pomigliano d'Arco (atto n. 73 parte 2 serie B – anno 2019 – Comune di Pomigliano d'Arco) per la trascrizione, annotazione e ulteriori incombenze di cui agli art. 3 e 10 L. 898/1970
c) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
d) La figlia minore verrà affidata ai coniugi in via congiunta ma con residenza privilegiata presso Persona_1 la madre;
2 e) La sig.ra rinuncia all'assegnazione della casa coniugale sita in Pomigliano d'Arco alla Via Parte_2
Antonio Gramsci n. 35, posto che la medesima è inserita in contesto familiare del sig. ed al Parte_1 contempo si obbliga al rilascio della stessa entro la data del 31/03/2023 con l'obbligo di comunicare con raccomandata a/r al Sig. la nuova residenza che stabilirà con la piccola e, del pari, le Parte_1 PE eventuali future diverse residenze;
f) Nell'ipotesi in cui la Sig.ra per fatti e ragioni ad essa non imputabili, non dovesse riuscire a Parte_2 liberare l'immobile entro il 31/03/2023, previa motivata comunicazione da inoltrarsi entro il 15/03/2023, potrà usufruire di una breve proroga per il rilascio dell'immobile fino e non oltre il 30/04/2023, termine da intendersi come perentorio e non più prorogabile.
g) Il Sig. conserverà il diritto di abitazione della casa coniugale di cui è comodatario, impegnandosi Parte_1
a comunicare alla moglie con raccomandata a/r, nell'ipotesi di trasferimento, il nuovo indirizzo di residenza;
h) I mobili, l'arredo, gli accessori e tutti gli altri oggetti già presenti nella casa coniugale al momento in cui la coppia ha adibito l'immobile a casa coniugale, ad eccezione degli effetti strettamente personali della moglie, resteranno nell'abitazione dal Sig. con espressa rinuncia della Sig.ra agli stessi;
per quanto Parte_1 Parte_2 riguarda invece gli arredi e gli elettrodomestici oggetto di regalie ed acquisto da parte dei coniugi in costanza di matrimonio le parti concordano che mentre l'arredo della cameretta resterà nella disponibilità del Sig. Parte_1
la sig.ra avrà diritto di asportare dalla casa coniugale i seguenti beni: il divano, l'asciugatrice
[...] Parte_2 la parete attrezzata, la caffettiera Frog.
i) La Sig.ra si obbliga ad asportare e ritirare dall'abitazione coniugale, entro e non oltre la data Parte_2 fissata per il rilascio dell'immobile adibito a casa coniugale, e pertanto entro e non oltre il 31/03/2023 (o nella diversa data a seguito della eventuale proroga di cui alla lettera f del presente atto) tutti i propri effetti personali e quelli della piccola nonché i beni mobili di cui alla lettera h); PE
l) Il sig. per la data del rilascio della casa coniugale da parte della Sig.ra si obbliga Parte_1 Parte_2
a trasferire a quest'ultima la proprietà dell'autoveicolo modello Fiat Panda tg. DL 557ML, ed a sostenere i relativi costi di trasferimento. Al contempo, ed alle stesse condizioni, la Sig.ra in cambio del predetto Parte_2 trasferimento si obbliga a trasferire al Sig. la proprietà dell'autoveicolo Fiat Panda tg. CB819TT, Parte_1 ed i relativi costi connessi al passaggio di proprietà saranno anch'essi a carico del Sig. Parte_1
m) I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento e sostentamento economico senza, dunque, gravare l'uno sull'altro;
n) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra sin dalla data di sottoscrizione del Parte_1 Parte_2 presente accordo, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di Euro 350,00 (trecentocinqanta/00) a titolo di contributo al mantenimento ordinario per la figlia rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat PE
3 sino alla data del rilascio dell'immobile. La predetta somma, a decorrere dal mese successivo al rilascio della casa coniugale, sarà modificata da Euro 350,00 ad Euro 450,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
La somma così concordata di Euro 450,00, quale contributo al mantenimento ordinario della piccola è da PE intendersi comprensiva del contributo volto a garantire l'esigenza abitativa della piccola Si considera altresì PE quota parte del mantenimento ordinario della piccola la quota del 50% dell'assegno unico universale spettante PE al Sig. che vi rinuncia e che per l'effetto sarà percepito per l'intero dalla Sig.ra Parte_1 Pt_2
o) Il Sig. si obbliga a contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie Parte_1 purché preventivamente concordate (solo per quelle per le quali è previsto il preliminare accordo )e idoneamente documentate, come da protocollo del CNF e del Tribunale di Nola del 20/05/2021 che qui si intende integralmente trascritto;
o) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 18.00 alle Parte_1 ore 21.00 nel periodo estivo mentre dalle ore 18.00 alle ore 20.30 nel periodo della frequenza scolastica. In ogni caso i coniugi, in caso di impedimento lavorativo oppure per particolari esigenze (es. feste, ricorrenze, gite, allenamenti, etc.), sempre tenendo conto del preminente interesse della figlia e degli impegni reciproci, potranno concordare diverse modalità previo avviso all'altro coniuge almeno 48 ore prima. Per il tempo che la Sig.ra abiterà Parte_2 presso la casa coniugale, il Sig. eserciterà il proprio diritto di visita secondo le modalità predette. Parte_1 potrà pernottare con il papà a week-end alterni ed a tal fine il Sig. avrà diritto di prelevare PE Parte_1 la bambina alle ore 11:00 del sabato e riaccompagnarla presso l'abitazione della madre entro le ore 19:30 della domenica. Le parti concordano altresì che nei week-end in cui è previsto il pernotto di con la madre, Il Sig. PE potrà prelevare e tenere con sé la figlia un pomeriggio a settimana in più da concordarsi entro la Parte_1 domenica della settimana precedente e nel rispetto degli stessi orari (dalle ore 18:00 alle ore 21:00 nel periodo estivo, mentre nel periodo della frequenza scolastica dalle ore 18:00 alle ore 20:30). Per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali vengono stabilite in maniera alternata e, più precisamente, le festività di Natale 2023 la figlia trascorrerà con la madre i giorni 24, 25 e 26 Dicembre mentre i giorni 31 Dicembre, 1 e 6 Gennaio con il padre;
il giorno di
Pasqua 2023 con il padre ed il giorno di Pasquetta 2023 con la madre e così di seguito all'inverso. Il padre potrà, infine, vedere e tenere con sé la figlia per 7 giorni consecutivi nel periodo estivo di agosto di ogni anno (salvo diversa pattuizione) previa comunicazione scritta da far pervenire alla moglie entro il 30 Maggio con obbligo di ciascuno dei genitori di comunicare all'altro la destinazione vacanziera con la bambina. Ad ogni buon conto le parti nell'esercizio della responsabilità genitoriale terranno conto delle preminenti e manifestate volontà ed inclinazioni della piccola
Quanto alle ulteriori festività e ricorrenze le parti convengono in deroga al calendario ordinario, che la piccola PE trascorrerà con la madre il giorno della festa della mamma e con il padre quello della festa del papà; allo PE stesso modo trascorrerà con la madre i giorni dell'onomastico e del compleanno della stessa, mentre con il padre i giorni dell'onomastico e del compleanno dello stesso. Quanto alle ricorrenze dell'onomastico e del compleanno della
4 piccola questa trascorrerà le ore dei festeggiamenti con entrambi i genitori, ove possibile, in mancanza secondo PE il calendario ordinario.
q) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto nonché consentono l'iscrizione della figlia minore sul proprio passaporto.”
6. Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il giorno
28/09/2019 in Brusciano (NA) tra nato a [...]_1
(NA) il 21/09/1991 e nata ad [...] il [...], trascritto Parte_3 presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.27, Serie A, Parte II, Anno 2019);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma
Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 26/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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