Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/05/2025, n. 2430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2430 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3856/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.SS Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 28.05.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G.3856/2024
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dagli avv. Mirra Domenico e Migliaccio Pasquale;
Parte_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” dom.to Controparte_1
per la carica in Napoli, via A. De Gasperi n.55, rapp.to e difeso come in atti
Resistente
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.03.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa.
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva che il CTU dott.SS , nominata nella presente fase, ha confermato il Per_1
giudizio del ctu della fase atp accertando che “ci si trova di fronte ad un paziente le cui condizioni cliniche conferiscono un'invalidità pari al 59% in applicazione del D.M. 05.02.92, a far data dalla domanda amministrativa”.
Dall'accertamento medico disposto nella presente fase è emerso che la ricorrente, di anni 67 al momento della visita, risulta affetta da:"SINDROME DEPRESSIVA MAGGIORE IN TRATTAMENTO
FARMACOLOGICO, SPONDILOARTROSI DIFFUSA, PREGRESSA PIASTRINOPENIA IN ESITI
DI SPLENECTOMIA”.
Precisa in dettaglio la ctu “…il quadro clinico della ricorrente è caratterizzato da patologie presenti in forma cronica, a genesi multifattoriale. che intereSSno diversi distretti anatomici. Nello specifico, la ricorrente presenta un quadro alterazione del tono dell'umore compatibile con una sindrome depressiva maggiore: trattasi di una patologia che ha come elemento cardine l'alterazione dell'umore, ossia lo stato emozionale interno che condiziona la qualità e l'intensità del vivere quotidiano, oltre alla sua attività cognitiva, volitiva e comportamentale. […] utilizzando la tecnica del colloquio psicodiagnostico, si evidenza un soggetto vigile, cosciente, sufficientemente curata nella persona e abbigliamento. Conservati i normali rapporti cranio facciali. Dai test somministrati non si evidenziano alterazioni organiche a carico del SNC e SNP. Le funzioni cognitive sono in linea con l'età anagrafica. La facies è mimica con assenza di patologico rallentamento ideomotorio.
Collabora attivamente alla ricostruzione anamnestica, rispondendo in maniera congri all'argomento trattato, non evidenziando significativi deficit dell'apparato uditivo.
Per il quadro clinico descritto si può riconoscere, in applicazione della tabella di cui al D.M.
05.02.92. una percentuale invalidante del 40% (cod. 2206). In ambito osteoarticolare, la ricorrente presenta un quadro clinico compatibile con una spondiloartrosi diffusa: a riguardo vi sono diverse valutazioni clinico-strumentali che descrivono un tale quadro clinico caratterizzato da protrusioni discali multiple e spondilolistesi di 1 grado di L4 su LS. Sul versante clinico si descrive una sintomatologia artrosica diffusa con localizzazione anche agli arti inferiori, prevalentemente ginocchia, sede di gonartrosi trattata con infiltrazioni articolari, come da certificazione medica del
14.10.24 e del 29.10.24. All'anamnesi, la ricorrente non riferisce interventi chirurgici né eventi traumatici recenti degni di nota. […] Fattibili i cambi posturali e la stazione eretta, sebbene la ricorrente utilizzi un busto per allievare una sintomatologia dolorosa a carico dei muscoli paravertebrali nelle posture prolungate.
Pertanto, per il quadro clinico descritto si può riconoscere, per analogia, una percentuale invalidante del 31% (cod. 7010, D.M. 05.02.92). Infine, per la patologia ematologica allo stato risulta compensata in assenza di terapia farmacologica, pertanto, non meritevole di valutazione in questa sede. In conclusione, si può riconoscere, in applicazione del calcolo a scalare di Balthazard, una invalidità quantizzabile nella misura del 59%, con decorrenza a far data dalla domanda amministrativa, ossia 10.06.21”.
La CTU quindi conclude affermando che le condizioni cliniche della paziente le conferiscono un'invalidità pari al 59% in applicazione del D.M. 05.02.92, a far data dalla domanda amministrativa.
Le conclusioni rese dal CTU dott.SS sono logiche e coerenti con l'esame degli atti e sono Per_1 pertanto qui integralmente fatte proprie.
Si osserva infine che le conclusioni cui è pervenuta la ctu nominata nella presente fase non sono dissimili da quelle cui era pervenuto il ctu della fase atp, dott. , il quale aveva riconosciuto la Per_2 ricorrente invalida nella misura del 52%.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della CaSSzione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è neceSSrio che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non poSS prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Nulla per le spese di lite di entrambe le fasi, data la dichiarazione ai sensi dell'art 152 disp. att.
c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 5375/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara che la ricorrente è invalida in una misura pari al 59% a far data dal 10.06.21;
- spese di lite di entrambe le fasi irripetibili;
- spese di ctu come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 29.05.2025.
Il giudice del lavoro dott.SS Federica Izzo