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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/11/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 271/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI in composizione monocratica, del G.O.P. dott. Eugenio Gagliano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 271 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione il giorno 20/06/2025 e vertente
TRA
, c.f. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Parte_1 C.F._1
AR ed UE AR attrice
E
, CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
,
[...] CP_9 CP_10 CP_11 Controparte_12
Controparte_13
convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del giorno 20/06/2025 i procuratori della parte attrice rassegnavano le conclusioni come in atti, riportandosi integralmente agli scritti difensivi. Attesa la entrata in vigore il 4 luglio 2009 della legge n. 69/2009, che ha riformato gli artt. 132 c.pc. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omesso particolare riferimento allo svolgimento del processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per usucapione ultraventennale, l'attrice conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi all'Intestato Tribunale, i convenuti in epigrafe per ivi sentir dichiarare, in suo favore, la proprietà piena ed esclusiva, per maturata usucapione ultraventennale, delle seguenti proprietà immobiliari site in Subiaco (RM) Località “Fontana Rosa”: Foglio 13, Mapp. 226 – locale deposito di mq 29,20 – fabbricato rurale, con annessa corte antistante, anch'essa censita al medesimo Foglio 13, Mapp. 226, di mq 11,98.
Gli immobili venivano analiticamente descritti dalla Relazione Tecnica del Geometra Per_1
(doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice) nonché dalle foto 1, 2, 3 e dalla planimetria all.3 della medesima Relazione.
Instaurato regolarmente il contraddittorio e dichiarata la contumacia dei convenuti, il 16.12.2021 decedeva uno dei convenuti, il sig. e l'attrice individuava i suoi eredi CP_2 nella moglie e nei figli e . Il procedimento veniva CP_1 CP_14 CP_15 pertanto interrotto e tempestivamente riassunto con l'estensione del contraddittorio agli eredi succitati, che restavano, come tutti gli altri, contumaci.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di produzione documentale, con particolare riferimento alla Relazione Notarile ultraventennale per Notar Avv. datata Persona_2
10.06.2021, grazie alla quale, esaminati i titoli di provenienza, il Notaio ha ricostruito i passaggi di proprietà degli ultimi 20 anni relativamente ai beni de quo, verificando la corrispondenza tra i chiamati in causa ed i proprietari succedutisi negli ultimi 20 anni e consentendo di fugare ogni dubbio sulla regolare instaurazione del contraddittorio.
Le circostanze di fatto de quibus sono state confermate dai due testimoni escussi alla udienza del 04.05.2022, il Geom. e RO CO, che hanno avvalorato come corrispondenti Testimone_1 al vero tutti i capitoli di prova di cui alla memoria istruttoria dell'attrice.
In particolare, SS CO confermando come vero il capitolato sottopostogli, ha provato il possesso pacifico, esclusivo ed ultraventennale dei beni oggetto di causa da parte della attrice confermando che la stessa adibisce il bene come magazzino-ricovero attrezzi, Parte_1
e che è unica detentrice delle chiavi di accesso, nonché il fatto che detti beni sono delimitati, rispetto alle proprietà vicine, con paletti a confine e che vi si accede solo attraverso la restante proprietà intestata alla medesima . Ha infine riconosciuto i luoghi con le foto Parte_1 depositate in atti.
Il Geometra ha confermato la descrizione dei luoghi e le rilevazioni effettuate nella Per_1 propria Relazione Tecnica, precisando che al momento del sopralluogo dal medesimo compiuto egli ha potuto accedere all'immobile da periziare tramite la sig.ra con la chiave in Pt_1 possesso di quest'ultima.
La domanda attrice è pertanto suffragata da riscontri probatori, che avvalorano la fondatezza della domanda di usucapione per la sussistenza di tutti i requisiti prodromici previsti dalla legge, essendo provato, anche per testi, che ha effettivamente utilizzato uti dominus Parte_1
e senza soluzione di continuità da oltre un ventennio, in modo pacifico, pubblico ed ininterrotto, gli immobili di cui alla Partita 3938, del foglio 13, Mapp. 226 del Comune di Subiaco, località
“Fontana Rosa”, ovvero: il fabbricato rurale di mq 29,20 adibito a Magazzino e l'antistante ed annessa corte di mq 11,98, censita al medesimo Mapp. 226 Foglio 13.
La domanda attrice va pertanto accolta e le spese di lite non vengono liquidate nei confronti dei convenuti contumaci, avendo l'attrice richiesto la rifusione delle spese di lite in caso di opposizione alla domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando,
1) Accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara la proprietà esclusiva acquistata a titolo originario per maturata usucapione ordinaria ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1146 e 1158 c.c. in favore della Sig.ra c.f. Parte_1
sulle seguenti proprietà immobiliari site in Subiaco (RM) Località C.F._1
“Fontana Rosa”: distinte in Catasto al Comune di Subiaco al Foglio 13, Particella 226 di mq lordi 29,20 - Fabbricato rurale;
Foglio n. 13, Particella226 di mq 11,88 - Corte.
2) Ordina la trascrizione della sentenza di acquisto a titolo originario per maturata usucapione ordinaria degli immobili sopra descritti in capo alla attrice Sig.ra Pt_1
, c.f. presso la Conservatoria dei R.R.II, sollevando da ogni
[...] C.F._1 responsabilità il Conservatore, nonché la voltura presso l'Ufficio del Catasto del Comune di Subiaco (RM).
3) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Tivoli, 11/11/2025
Il Giudice dott. Eugenio Gagliano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI in composizione monocratica, del G.O.P. dott. Eugenio Gagliano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 271 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione il giorno 20/06/2025 e vertente
TRA
, c.f. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Parte_1 C.F._1
AR ed UE AR attrice
E
, CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
,
[...] CP_9 CP_10 CP_11 Controparte_12
Controparte_13
convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del giorno 20/06/2025 i procuratori della parte attrice rassegnavano le conclusioni come in atti, riportandosi integralmente agli scritti difensivi. Attesa la entrata in vigore il 4 luglio 2009 della legge n. 69/2009, che ha riformato gli artt. 132 c.pc. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omesso particolare riferimento allo svolgimento del processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per usucapione ultraventennale, l'attrice conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi all'Intestato Tribunale, i convenuti in epigrafe per ivi sentir dichiarare, in suo favore, la proprietà piena ed esclusiva, per maturata usucapione ultraventennale, delle seguenti proprietà immobiliari site in Subiaco (RM) Località “Fontana Rosa”: Foglio 13, Mapp. 226 – locale deposito di mq 29,20 – fabbricato rurale, con annessa corte antistante, anch'essa censita al medesimo Foglio 13, Mapp. 226, di mq 11,98.
Gli immobili venivano analiticamente descritti dalla Relazione Tecnica del Geometra Per_1
(doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice) nonché dalle foto 1, 2, 3 e dalla planimetria all.3 della medesima Relazione.
Instaurato regolarmente il contraddittorio e dichiarata la contumacia dei convenuti, il 16.12.2021 decedeva uno dei convenuti, il sig. e l'attrice individuava i suoi eredi CP_2 nella moglie e nei figli e . Il procedimento veniva CP_1 CP_14 CP_15 pertanto interrotto e tempestivamente riassunto con l'estensione del contraddittorio agli eredi succitati, che restavano, come tutti gli altri, contumaci.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di produzione documentale, con particolare riferimento alla Relazione Notarile ultraventennale per Notar Avv. datata Persona_2
10.06.2021, grazie alla quale, esaminati i titoli di provenienza, il Notaio ha ricostruito i passaggi di proprietà degli ultimi 20 anni relativamente ai beni de quo, verificando la corrispondenza tra i chiamati in causa ed i proprietari succedutisi negli ultimi 20 anni e consentendo di fugare ogni dubbio sulla regolare instaurazione del contraddittorio.
Le circostanze di fatto de quibus sono state confermate dai due testimoni escussi alla udienza del 04.05.2022, il Geom. e RO CO, che hanno avvalorato come corrispondenti Testimone_1 al vero tutti i capitoli di prova di cui alla memoria istruttoria dell'attrice.
In particolare, SS CO confermando come vero il capitolato sottopostogli, ha provato il possesso pacifico, esclusivo ed ultraventennale dei beni oggetto di causa da parte della attrice confermando che la stessa adibisce il bene come magazzino-ricovero attrezzi, Parte_1
e che è unica detentrice delle chiavi di accesso, nonché il fatto che detti beni sono delimitati, rispetto alle proprietà vicine, con paletti a confine e che vi si accede solo attraverso la restante proprietà intestata alla medesima . Ha infine riconosciuto i luoghi con le foto Parte_1 depositate in atti.
Il Geometra ha confermato la descrizione dei luoghi e le rilevazioni effettuate nella Per_1 propria Relazione Tecnica, precisando che al momento del sopralluogo dal medesimo compiuto egli ha potuto accedere all'immobile da periziare tramite la sig.ra con la chiave in Pt_1 possesso di quest'ultima.
La domanda attrice è pertanto suffragata da riscontri probatori, che avvalorano la fondatezza della domanda di usucapione per la sussistenza di tutti i requisiti prodromici previsti dalla legge, essendo provato, anche per testi, che ha effettivamente utilizzato uti dominus Parte_1
e senza soluzione di continuità da oltre un ventennio, in modo pacifico, pubblico ed ininterrotto, gli immobili di cui alla Partita 3938, del foglio 13, Mapp. 226 del Comune di Subiaco, località
“Fontana Rosa”, ovvero: il fabbricato rurale di mq 29,20 adibito a Magazzino e l'antistante ed annessa corte di mq 11,98, censita al medesimo Mapp. 226 Foglio 13.
La domanda attrice va pertanto accolta e le spese di lite non vengono liquidate nei confronti dei convenuti contumaci, avendo l'attrice richiesto la rifusione delle spese di lite in caso di opposizione alla domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando,
1) Accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara la proprietà esclusiva acquistata a titolo originario per maturata usucapione ordinaria ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1146 e 1158 c.c. in favore della Sig.ra c.f. Parte_1
sulle seguenti proprietà immobiliari site in Subiaco (RM) Località C.F._1
“Fontana Rosa”: distinte in Catasto al Comune di Subiaco al Foglio 13, Particella 226 di mq lordi 29,20 - Fabbricato rurale;
Foglio n. 13, Particella226 di mq 11,88 - Corte.
2) Ordina la trascrizione della sentenza di acquisto a titolo originario per maturata usucapione ordinaria degli immobili sopra descritti in capo alla attrice Sig.ra Pt_1
, c.f. presso la Conservatoria dei R.R.II, sollevando da ogni
[...] C.F._1 responsabilità il Conservatore, nonché la voltura presso l'Ufficio del Catasto del Comune di Subiaco (RM).
3) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Tivoli, 11/11/2025
Il Giudice dott. Eugenio Gagliano