Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 30/05/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
RG 1970/2025 vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 1970/2025 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CAMPANI BARBARA presso il cui studio sito in Sant'Ilario D'Enza, via Indipendenza 2/f è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ARRIGHI CARLA presso il cui studio sito in Viadana (MN), via L. Grossi n. 27 è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figli minori
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 20.05.2025 hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento dei minori e , nati a Reggio Emilia Per_1 Persona_2 rispettivamente in data 17.03.2009 e 10.03.2011.
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 30.04.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1. Affidare i figli minori e in modo condiviso Persona_2 Persona_3 ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
2. La prole avrà residenza privilegiata presso la casa materna sita in Cadelbosco di Sopra (RE) Via Guglielmo Marconi n. 117.
3. Regolare i tempi di frequentazione i figli ed il padre quale genitore non collocatario come a seguire:
- il padre terrà con sé i figli gli ultimi tre fine settimana del mese dalle ore 17:00 del sabato sino alle ore 21:00 della domenica. Il padre andrà a prendere i ragazzi il sabato e li riporterà presso la casa materna alla domenica. Se i figli dovessero avere qualche impegno nel fine settimana, questi provvederanno a trovare direttamente un accordo con il padre per un eventuale recupero dei tempi di permanenza.
4. Durante le vacanze estive i figli ed trascorreranno 15 giorni Per_2 Per_1 consecutivi con il padre previa intesa ed accordo tra i genitori entro la fine del mese di maggio. Durante le vacanze natalizie i figli staranno con la madre sino al 30 dicembre e successivamente staranno con il padre sino al 4 di gennaio di ogni anno, salvo diverso accordo tra i genitori ed in base alle richieste dei figli.
Le vacanze di Pasqua saranno organizzate di anno in anno tra i genitori ed unitamente alle richieste dei figli.
5. Il signor provvederà al mantenimento dei figli mediante versamento Parte_2 tramite bonifico bancario alla signora della somma di € 600,00 (€ Parte_1 300,00 per ciascun figlio) entro il giorno 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il sig. provvederà altresì al pagamento Pt_2 del 50% delle spese extra sostenute nell'interesse della prole, come da Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia.
6. Si Dispone che il versamento del 100% dell'Assegno Unico INPS per i figli venga fatto direttamente alla madre . Parte_1
7. Il signor si impegna a saldare alla madre le somme dovute per Parte_2 spese extra e mantenimento arretrato pari ad ad €. 2.886,88 (mantenimento + spese extra ) nelle seguenti modalità: € 500,00 ad aprile 2025 oltre al mantenimento e la restante somma con versamenti pari ad €.200 dal mese di maggio 2025 sino al saldo sempre oltre alla somma del mantenimento.
8 Spese legali compensate
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale della prole minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 29.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Damiano Dazzi