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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/04/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1695/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – gop - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1695/2021 promossa da:
(c.f.: ) e (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambe residenti in Isola del Gran Sasso (TE), rappresentate e difese dall'Avv. Mario Cheng Chi Chang ed elettivamente domiciliate nello studio del procuratore, in Isola del Gran Sasso (TE), Via S. Antonio n. 4, in virtù di procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83 co. 4 c.p.c.
- Attrici - contro
(P. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tiziana Di Tecco e Federica Di Tecco ed elettivamente domiciliata nello studio delle procuratrici, in Pineto (TE), Via Della Quiete n. 1, in virtù di procura conferita su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83 co.
4 c.p.c.
- Convenuta -
OGGETTO: azione di risarcimento dei danni di natura extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte attrice, “Condannare la parte convenuta (Part. IVA Controparte_1
), già in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, al pagamento, a titolo P.IVA_1 Controparte_2 risarcitorio e comunque per le ragioni svolte in narrativa, in favore della parte attrice nata a [...] il Parte_1
19/04/1988, residente a [...], c.f.: , della C.F._1 somma di euro 16.546,21 o in quella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia. Condannare la parte convenuta a pagare, sulle somme liquidate, gli interessi di mora nonché la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Per parte convenuta, “richiamata ogni altra deduzione, eccezione ed istanza, anche probatoria, finanche non espressamente reiterata nel presente atto, da intendersi ivi integralmente riportata e riprodotta, si insiste per l'accoglimento di tutte le conclusioni formulate nei precedenti scritti difensivi ed in particolare nel proprio atto di costituzione e risposta i cui contenuti si intendono qui integralmente per riportati e ritrascritti”.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione notificato in data 26/05/2021, e hanno evocato in Parte_1 Parte_2 giudizio dinanzi a questo Tribunale la , oggi Controparte_3 Controparte_4
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionati dal rilascio asseritamente non
[...] autentico del certificato informatico European Computer Driving Licence rilasciato loro da
[...]
a seguito di rituale corso di formazione, a titolo di danno emergente (spese Parte_3 affrontate per l'iscrizione al corso), lucro cessante (ristoro delle somme corrispondenti alla mancata percezione degli stipendi) e “perdita di chances” (mancata attribuzione del punteggio per il servizio, prestato e non), per le cifre rispettivamente in atti.
Hanno eccepito e dedotto, in sintesi, le attrici, che: i) dietro pagamento del corrispettivo di attuali euro
1.136,21, si erano iscritte ad un corso di informatica organizzato dalla Controparte_3
oggi al cui esito la convenuta aveva fatto loro sostenere un
[...] Controparte_4 apparente esame di abilitazione, consegnando il documento qualificato come “Patente Europea”; ii) in costanza della nomina quali collaboratrici scolastiche presso due istituti comprensivi, veniva contestata loro la genuinità dei predetti documenti e, rilevatane l'inesistenza, i Dirigenti Scolastici disponevano sia la risoluzione del rapporto di lavoro sia la rettifica del punteggio loro attribuito;
iii) interpellata, l'AICA, comunicava che, a seguito delle verifiche e degli accertamenti svolti, il certificato rilasciato non era autentico e non era stato emesso da detto Ente.
La società convenuta, costituitasi in giudizio, ha eccepito e dedotto, in sintesi: i) in via preliminare la nullità degli atti di citazione per incertezza o indeterminatezza della causa petendi; ii) che il documento consegnato a fine corso ed all'esito di una simulazione di prova di esame non era un certificato ECDL ma un mero attestato di partecipazione al corso e di apprendimento delle materie ivi trattate.
Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento iscritto al n. r.g. 1698/2021 per ragioni di connessione oggettiva, la causa è stata istruita per tabulas e a mezzo prova testimoniale;
quindi, è pervenuta
– per la precisazione delle conclusioni – all'udienza del 12/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e qui, previa presa visione delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
----------
La domanda è fondata e va accolta, per le ragioni di seguito indicate.
In via preliminare, è necessario vagliare l'eccezione di nullità della domanda ai sensi dell'art. 164 co. 4 c.p.c., sollevata dalla convenuta nei propri scritti difensivi.
L'eccezione è infondata.
Al riguardo, basti rilevare che le attrici, nell'atto di citazione, hanno delineato i fatti costitutivi della propria pretesa in modo sufficiente ad esplicitare l'azione che le medesime hanno inteso proporre;
in ispecie, hanno specificato senza incertezze – se non marginali o comunque superabili attraverso l'esame del contenuto complessivo dell'atto introduttivo – petitum e causa petendi della formulata domanda.
Venendo al merito, occorre procedere all'esatta qualificazione giuridica della domanda attorea, dalla quale discendono rilevanti conseguenze applicative. La stessa, invero, deve essere inquadrata nell'ordinaria azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., come indicato dalle stesse attrici.
Come è noto, infatti, spetta all'attore asseritamente danneggiato che agisce ex art. 2043 c.c. dimostrare, in ossequio al generale criterio di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c., non solo l'esistenza del danno-evento, sub specie di fatto illecito riconducibile causalmente e psicologicamente alla condotta del danneggiante, ma anche l'esistenza di danni conseguenza risarcibili in ossequio ai criteri di selezione di cui agli artt. 2223 e ss. c.c. Va ricordato, infatti, che nel nostro ordinamento non può concepirsi il risarcimento del danno c.d. “in re ipsa” (cfr. per tutte Cass. SS.UU. sent. n. 26972 del 2008), occorrendo pur sempre, ai fini risarcitori, che il danneggiato dia prova specifica del danno che sia conseguenza immediata e diretta della condotta illecita. Né al riguardo può soccorrere la liquidazione equitativa del danno, la quale presuppone l'accertamento del pregiudizio sul piano dell'an e l'impossibilità o obiettiva difficoltà della parte di quantificarne il relativo ammontare (cfr. Cassazione civile, sez. III, 13/11/2019 , n. 29330, secondo cui:
“La valutazione equitativa del danno - ai sensi dell'art. 1226 c.c. - espressione del più generale potere di cui all' art. 115
c.p.c. , non può sopperire a un difetto di prova circa la ricorrenza del danno, ma soccorre sussidiariamente ove, provato il danno, sia difficile o impossibile quantificarlo”).
Nel caso di specie, è da ritenersi ampiamente dimostrato il danno-evento.
Dall'istruttoria è emerso, circostanza pacifica e non contestata, con le conseguenze ex art. 115 c.p.c., il rapporto intercorso tra le parti e lo svolgimento nell'anno 2001 del corso di informatica propedeutico alla preparazione per sostenere gli esami informatici volti all'ottenimento della c.d. patente europea; come parimenti è non contestata, da parte convenuta, la percezione del relativo corrispettivo per la frequentazione del corso, per l'importo di euro 1.136,21. È emerso, altresì, univocamente, dall'esame documentale e dallo svolgimento delle prove orali, che il corso frequentato dalle attrici nel 2001 era finalizzato a sostenere l'esame per la c.d. patente europea e che esse sostennero anche gli esami di abilitazione organizzati dall'allora , al cui esito quest'ultima consegnò a Controparte_3 Controparte_3
e il certificato European Computer Driving Licence (c.d. Patente Europea) e non Parte_1 Parte_2 quindi un mero attestato di partecipazione al corso, documento che, esibito ai testi in udienza, è stato anche riconosciuto e confermato. In particolare, all'udienza del 12/03/2024, il teste , Testimone_1 responsabile delle procedure di qualità AICA che danno luogo proprio al rilascio dei certificati ECDL, oltre ad aver confermato il contenuto delle note inviate da AICA alle attrici, nelle quali veniva reso noto con chiarezza che nel database nazionale AICA risultava un certificato con il medesimo codice numerico, ma corrispondente ad altro nominativo, non figuravano i nominativi delle esaminate, non risultavano registrati i nominativi delle attrici né alcun dato anagrafico e il formato del certificato rilasciato da
[...] non corrispondeva in alcun modo a quello standard dei certificati emessi da AICA nel CP_3 periodo temporale di riferimento, in quanto erano assenti sia la data ed il luogo di nascita della persona certificata, sia la firma del Presidente AICA in carica in quel periodo, e, infine, che il nome nel documento
è premesso al cognome e non viceversa, come nei casi in questione e il font non è quello utilizzato da AICA in quel periodo, oltre che l'assenza del timbro di AICA, nonché della firma di un operatore AICA (fasc. parte attrice). Il teste ha altresì riferito che i certificati oggetto di causa, seppur riproducenti quelli originali, sono in realtà dei certificati ECDL non autentici e che i documenti oggetto di causa ed a lui sottoposti, non erano attestati di partecipazione ad un corso, ovvero ad un esame conclusivo, ma vere e proprie riproduzioni false di certificati ECDL, apocrifi perché solo similari a quelli originali e di formazione ingannevole perché recanti la dizione: " ha superato gli esami ECDL" ovvero " ha Parte_1 Parte_2 superato gli esami ECDL".
Risulta, altresì, dimostrato il danno conseguenza, sub specie di pregiudizio di tipo patrimoniale o non patrimoniale riconducibile causalmente, che consente di ritrarre, sotto il profilo giuridico, l'inadempimento della convenuta, ovvero la ricorrenza di un fatto illecito a questa ascrivibile e l'insorgenza di un danno, elementi che determinano, in ogni caso, la responsabilità civilistica ed il consequenziale obbligo risarcitorio.
In definitiva, la convenuta, deve essere condannata al risarcimento dei danni prospettati in citazione, come predetto, competendo alle attrici il rimborso della spesa di euro 1.136.21 (pari a lire 2.200.000) affrontata per l'iscrizione al corso di informatica e il ristoro delle mancate retribuzioni conseguite senza titolo, rispettivamente: - in ordine alla posizione di per la comprovata nomina presso l'Istituto Parte_2
Istruzione Superiore “Alessandrini - Marino”, corrente in Teramo, per il ristoro delle somme corrispondenti alla mancata percezione degli stipendi senza titolo per il periodo che va da gennaio 2021 a giugno 2021, considerando l'ammontare di ogni singola mensilità dell'importo di € 1.541,00 come da buste paga prodotte in atti di causa (docc. nn. 11, 12 e 13 fascicolo di parte , per la somma di euro Parte_2
9.246,00; - in ordine alla posizione di per la comprovata nomina presso l'Istituto Scolastico Parte_1 “Savini - San Giuseppe- San Giorgio”, per il ristoro delle somme corrispondenti alla mancata percezione degli stipendi senza titolo per il periodo che va da febbraio 2021 a giugno 2021, considerando ogni singola mensilità pari all'importo di euro 1.541,00 come da buste paga prodotte in atti di causa (docc. nc. 7, 8, 9 e
10 fascicolo di parte ), per la somma di euro 7.705,00. A tale somma devono essere aggiunti, Parte_1 per quanto dovuto, la rivalutazione monetaria secondo l'indice dei prezzi FOI/ISTAT dalla data di pagamento di ciascuna retribuzione e gli interessi legali, sugli importi rivalutati, dalla data del deposito della sentenza sino a quella dell'effettivo soddisfo.
Infine, quanto alla domanda di risarcimento danni da cd. perdita di chances, essa va rigettata, atteso che l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile ed è onere di parte attrice fornire al giudice la prova dell'esistenza e dell'entità del danno lamentato e parte attrice era tenuta a dimostrare la percentuale di utile effettivo che avrebbe davvero conseguito con elevata probabilità, tenendo conto che l'espletamento di mansione lavorativa non supportata da idoneo e valido titolo di studio non integra alcun idoneo vantaggio compensativo e che, quanto alla liquidazione del risarcimento del danno da perdita di occasione nell'ambito dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego, il danno risarcibile non può coincidere con le poste retributive perse, che possono essere utilizzate solo quale criterio parametrico, in funzione del percentuale di possibilità dell'occasione perduta (Cass., 21 gennaio 2022, n.
1884).
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 in relazione alla tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), con l'applicazione, per tutte le fasi dei valori medi indicati nell'allegata tabella, ridotti del
50% tenuto conto dell'esito del giudizio, delle questioni concretamente trattate e dell'attività difensiva concretamente espletata, ex art. 4 D.M. Cit., e aumentate del 30 % per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale, ex art. 4, comma 2, D.M. Cit., tenuto conto che trattasi di procedimenti riuniti in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda per le ragioni di cui in parte motiva, e, per l'effetto
2) Condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento, a titolo risarcitorio, Controparte_1 della somma di euro 1.136.21 ciascuna, in favore di e di , nonché degli Parte_2 Parte_1 interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
3) Condanna al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di Controparte_1 Pt_2 della somma di euro euro 9.246,00 e in favore di della somma di euro
[...] Parte_1
7.705,00, importi da maggiorare della rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo l'indice dei prezzi FOI/ISTAT, dalla data dei pagamenti alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi legali maturandi, sugli importi rivalutati, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
4) Condanna alla rifusione delle spese processuali, in favore di parte Controparte_1 attrice, liquidate in euro 3.302,00 per compenso professionale al difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. ove dovute come per legge.
Così è deciso in Teramo, il 14 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – gop - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1695/2021 promossa da:
(c.f.: ) e (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambe residenti in Isola del Gran Sasso (TE), rappresentate e difese dall'Avv. Mario Cheng Chi Chang ed elettivamente domiciliate nello studio del procuratore, in Isola del Gran Sasso (TE), Via S. Antonio n. 4, in virtù di procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83 co. 4 c.p.c.
- Attrici - contro
(P. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tiziana Di Tecco e Federica Di Tecco ed elettivamente domiciliata nello studio delle procuratrici, in Pineto (TE), Via Della Quiete n. 1, in virtù di procura conferita su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83 co.
4 c.p.c.
- Convenuta -
OGGETTO: azione di risarcimento dei danni di natura extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte attrice, “Condannare la parte convenuta (Part. IVA Controparte_1
), già in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, al pagamento, a titolo P.IVA_1 Controparte_2 risarcitorio e comunque per le ragioni svolte in narrativa, in favore della parte attrice nata a [...] il Parte_1
19/04/1988, residente a [...], c.f.: , della C.F._1 somma di euro 16.546,21 o in quella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia. Condannare la parte convenuta a pagare, sulle somme liquidate, gli interessi di mora nonché la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Per parte convenuta, “richiamata ogni altra deduzione, eccezione ed istanza, anche probatoria, finanche non espressamente reiterata nel presente atto, da intendersi ivi integralmente riportata e riprodotta, si insiste per l'accoglimento di tutte le conclusioni formulate nei precedenti scritti difensivi ed in particolare nel proprio atto di costituzione e risposta i cui contenuti si intendono qui integralmente per riportati e ritrascritti”.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione notificato in data 26/05/2021, e hanno evocato in Parte_1 Parte_2 giudizio dinanzi a questo Tribunale la , oggi Controparte_3 Controparte_4
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionati dal rilascio asseritamente non
[...] autentico del certificato informatico European Computer Driving Licence rilasciato loro da
[...]
a seguito di rituale corso di formazione, a titolo di danno emergente (spese Parte_3 affrontate per l'iscrizione al corso), lucro cessante (ristoro delle somme corrispondenti alla mancata percezione degli stipendi) e “perdita di chances” (mancata attribuzione del punteggio per il servizio, prestato e non), per le cifre rispettivamente in atti.
Hanno eccepito e dedotto, in sintesi, le attrici, che: i) dietro pagamento del corrispettivo di attuali euro
1.136,21, si erano iscritte ad un corso di informatica organizzato dalla Controparte_3
oggi al cui esito la convenuta aveva fatto loro sostenere un
[...] Controparte_4 apparente esame di abilitazione, consegnando il documento qualificato come “Patente Europea”; ii) in costanza della nomina quali collaboratrici scolastiche presso due istituti comprensivi, veniva contestata loro la genuinità dei predetti documenti e, rilevatane l'inesistenza, i Dirigenti Scolastici disponevano sia la risoluzione del rapporto di lavoro sia la rettifica del punteggio loro attribuito;
iii) interpellata, l'AICA, comunicava che, a seguito delle verifiche e degli accertamenti svolti, il certificato rilasciato non era autentico e non era stato emesso da detto Ente.
La società convenuta, costituitasi in giudizio, ha eccepito e dedotto, in sintesi: i) in via preliminare la nullità degli atti di citazione per incertezza o indeterminatezza della causa petendi; ii) che il documento consegnato a fine corso ed all'esito di una simulazione di prova di esame non era un certificato ECDL ma un mero attestato di partecipazione al corso e di apprendimento delle materie ivi trattate.
Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento iscritto al n. r.g. 1698/2021 per ragioni di connessione oggettiva, la causa è stata istruita per tabulas e a mezzo prova testimoniale;
quindi, è pervenuta
– per la precisazione delle conclusioni – all'udienza del 12/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e qui, previa presa visione delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
----------
La domanda è fondata e va accolta, per le ragioni di seguito indicate.
In via preliminare, è necessario vagliare l'eccezione di nullità della domanda ai sensi dell'art. 164 co. 4 c.p.c., sollevata dalla convenuta nei propri scritti difensivi.
L'eccezione è infondata.
Al riguardo, basti rilevare che le attrici, nell'atto di citazione, hanno delineato i fatti costitutivi della propria pretesa in modo sufficiente ad esplicitare l'azione che le medesime hanno inteso proporre;
in ispecie, hanno specificato senza incertezze – se non marginali o comunque superabili attraverso l'esame del contenuto complessivo dell'atto introduttivo – petitum e causa petendi della formulata domanda.
Venendo al merito, occorre procedere all'esatta qualificazione giuridica della domanda attorea, dalla quale discendono rilevanti conseguenze applicative. La stessa, invero, deve essere inquadrata nell'ordinaria azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., come indicato dalle stesse attrici.
Come è noto, infatti, spetta all'attore asseritamente danneggiato che agisce ex art. 2043 c.c. dimostrare, in ossequio al generale criterio di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c., non solo l'esistenza del danno-evento, sub specie di fatto illecito riconducibile causalmente e psicologicamente alla condotta del danneggiante, ma anche l'esistenza di danni conseguenza risarcibili in ossequio ai criteri di selezione di cui agli artt. 2223 e ss. c.c. Va ricordato, infatti, che nel nostro ordinamento non può concepirsi il risarcimento del danno c.d. “in re ipsa” (cfr. per tutte Cass. SS.UU. sent. n. 26972 del 2008), occorrendo pur sempre, ai fini risarcitori, che il danneggiato dia prova specifica del danno che sia conseguenza immediata e diretta della condotta illecita. Né al riguardo può soccorrere la liquidazione equitativa del danno, la quale presuppone l'accertamento del pregiudizio sul piano dell'an e l'impossibilità o obiettiva difficoltà della parte di quantificarne il relativo ammontare (cfr. Cassazione civile, sez. III, 13/11/2019 , n. 29330, secondo cui:
“La valutazione equitativa del danno - ai sensi dell'art. 1226 c.c. - espressione del più generale potere di cui all' art. 115
c.p.c. , non può sopperire a un difetto di prova circa la ricorrenza del danno, ma soccorre sussidiariamente ove, provato il danno, sia difficile o impossibile quantificarlo”).
Nel caso di specie, è da ritenersi ampiamente dimostrato il danno-evento.
Dall'istruttoria è emerso, circostanza pacifica e non contestata, con le conseguenze ex art. 115 c.p.c., il rapporto intercorso tra le parti e lo svolgimento nell'anno 2001 del corso di informatica propedeutico alla preparazione per sostenere gli esami informatici volti all'ottenimento della c.d. patente europea; come parimenti è non contestata, da parte convenuta, la percezione del relativo corrispettivo per la frequentazione del corso, per l'importo di euro 1.136,21. È emerso, altresì, univocamente, dall'esame documentale e dallo svolgimento delle prove orali, che il corso frequentato dalle attrici nel 2001 era finalizzato a sostenere l'esame per la c.d. patente europea e che esse sostennero anche gli esami di abilitazione organizzati dall'allora , al cui esito quest'ultima consegnò a Controparte_3 Controparte_3
e il certificato European Computer Driving Licence (c.d. Patente Europea) e non Parte_1 Parte_2 quindi un mero attestato di partecipazione al corso, documento che, esibito ai testi in udienza, è stato anche riconosciuto e confermato. In particolare, all'udienza del 12/03/2024, il teste , Testimone_1 responsabile delle procedure di qualità AICA che danno luogo proprio al rilascio dei certificati ECDL, oltre ad aver confermato il contenuto delle note inviate da AICA alle attrici, nelle quali veniva reso noto con chiarezza che nel database nazionale AICA risultava un certificato con il medesimo codice numerico, ma corrispondente ad altro nominativo, non figuravano i nominativi delle esaminate, non risultavano registrati i nominativi delle attrici né alcun dato anagrafico e il formato del certificato rilasciato da
[...] non corrispondeva in alcun modo a quello standard dei certificati emessi da AICA nel CP_3 periodo temporale di riferimento, in quanto erano assenti sia la data ed il luogo di nascita della persona certificata, sia la firma del Presidente AICA in carica in quel periodo, e, infine, che il nome nel documento
è premesso al cognome e non viceversa, come nei casi in questione e il font non è quello utilizzato da AICA in quel periodo, oltre che l'assenza del timbro di AICA, nonché della firma di un operatore AICA (fasc. parte attrice). Il teste ha altresì riferito che i certificati oggetto di causa, seppur riproducenti quelli originali, sono in realtà dei certificati ECDL non autentici e che i documenti oggetto di causa ed a lui sottoposti, non erano attestati di partecipazione ad un corso, ovvero ad un esame conclusivo, ma vere e proprie riproduzioni false di certificati ECDL, apocrifi perché solo similari a quelli originali e di formazione ingannevole perché recanti la dizione: " ha superato gli esami ECDL" ovvero " ha Parte_1 Parte_2 superato gli esami ECDL".
Risulta, altresì, dimostrato il danno conseguenza, sub specie di pregiudizio di tipo patrimoniale o non patrimoniale riconducibile causalmente, che consente di ritrarre, sotto il profilo giuridico, l'inadempimento della convenuta, ovvero la ricorrenza di un fatto illecito a questa ascrivibile e l'insorgenza di un danno, elementi che determinano, in ogni caso, la responsabilità civilistica ed il consequenziale obbligo risarcitorio.
In definitiva, la convenuta, deve essere condannata al risarcimento dei danni prospettati in citazione, come predetto, competendo alle attrici il rimborso della spesa di euro 1.136.21 (pari a lire 2.200.000) affrontata per l'iscrizione al corso di informatica e il ristoro delle mancate retribuzioni conseguite senza titolo, rispettivamente: - in ordine alla posizione di per la comprovata nomina presso l'Istituto Parte_2
Istruzione Superiore “Alessandrini - Marino”, corrente in Teramo, per il ristoro delle somme corrispondenti alla mancata percezione degli stipendi senza titolo per il periodo che va da gennaio 2021 a giugno 2021, considerando l'ammontare di ogni singola mensilità dell'importo di € 1.541,00 come da buste paga prodotte in atti di causa (docc. nn. 11, 12 e 13 fascicolo di parte , per la somma di euro Parte_2
9.246,00; - in ordine alla posizione di per la comprovata nomina presso l'Istituto Scolastico Parte_1 “Savini - San Giuseppe- San Giorgio”, per il ristoro delle somme corrispondenti alla mancata percezione degli stipendi senza titolo per il periodo che va da febbraio 2021 a giugno 2021, considerando ogni singola mensilità pari all'importo di euro 1.541,00 come da buste paga prodotte in atti di causa (docc. nc. 7, 8, 9 e
10 fascicolo di parte ), per la somma di euro 7.705,00. A tale somma devono essere aggiunti, Parte_1 per quanto dovuto, la rivalutazione monetaria secondo l'indice dei prezzi FOI/ISTAT dalla data di pagamento di ciascuna retribuzione e gli interessi legali, sugli importi rivalutati, dalla data del deposito della sentenza sino a quella dell'effettivo soddisfo.
Infine, quanto alla domanda di risarcimento danni da cd. perdita di chances, essa va rigettata, atteso che l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile ed è onere di parte attrice fornire al giudice la prova dell'esistenza e dell'entità del danno lamentato e parte attrice era tenuta a dimostrare la percentuale di utile effettivo che avrebbe davvero conseguito con elevata probabilità, tenendo conto che l'espletamento di mansione lavorativa non supportata da idoneo e valido titolo di studio non integra alcun idoneo vantaggio compensativo e che, quanto alla liquidazione del risarcimento del danno da perdita di occasione nell'ambito dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego, il danno risarcibile non può coincidere con le poste retributive perse, che possono essere utilizzate solo quale criterio parametrico, in funzione del percentuale di possibilità dell'occasione perduta (Cass., 21 gennaio 2022, n.
1884).
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 in relazione alla tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), con l'applicazione, per tutte le fasi dei valori medi indicati nell'allegata tabella, ridotti del
50% tenuto conto dell'esito del giudizio, delle questioni concretamente trattate e dell'attività difensiva concretamente espletata, ex art. 4 D.M. Cit., e aumentate del 30 % per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale, ex art. 4, comma 2, D.M. Cit., tenuto conto che trattasi di procedimenti riuniti in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda per le ragioni di cui in parte motiva, e, per l'effetto
2) Condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento, a titolo risarcitorio, Controparte_1 della somma di euro 1.136.21 ciascuna, in favore di e di , nonché degli Parte_2 Parte_1 interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
3) Condanna al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di Controparte_1 Pt_2 della somma di euro euro 9.246,00 e in favore di della somma di euro
[...] Parte_1
7.705,00, importi da maggiorare della rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo l'indice dei prezzi FOI/ISTAT, dalla data dei pagamenti alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi legali maturandi, sugli importi rivalutati, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
4) Condanna alla rifusione delle spese processuali, in favore di parte Controparte_1 attrice, liquidate in euro 3.302,00 per compenso professionale al difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. ove dovute come per legge.
Così è deciso in Teramo, il 14 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)