CA
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 3276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3276 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 22 Settembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 1823/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
( C.F.: Parte_1
), con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, in via A. De Gasperi n. 55, c.a.p. , presso l'Avvocatura Distrettuale INPS di Napoli (fax: P.IVA_2
081/7552505) con gli Avvocati Paola Forgione del foro di Firenze (C.F.: E
), GO Di EO C.F._1 Email_1 E del foro di LE ( ) ed IN PA del Email_3 foro di Napoli (pec: t) che lo Email_4 rappresentano e difendono - anche disgiuntamente
- Appellante
E
(C.F. , rappresentata e difesa, , dall'Avv. CP_1 C.F._2
ET OC di DU (C.F. , P.e.c. C.F._3
Fax 081.0320913), ed Email_5 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via Santa Lucia n. 123, il quale all'uopo dichiara di voler ricevere comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato
- Appellato
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di appello depositato presso questa Corte in data 03.07.2024 l' ha Pt_1 impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2979/2024, pubbl. il 07.06.2024, che – accogliendo il ricorso proposto da – ha dichiarato CP_1 prescritto il potere dell'Istituto di cancellare la ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato per l'anno 2000, condannandolo altresì alla restituzione delle somme trattenute ed al pagamento delle spese di lite.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della pronuncia di primo grado per avere il Tribunale accolto l'eccezione di prescrizione, ritenendo non preceduta da atti interruttivi la comunicazione del 10 luglio 2023 con cui veniva disposta la cancellazione delle 51 giornate di lavoro agricolo in contestazione. Ha sostenuto, in contrario, l'inapplicabilità dell'istituto della prescrizione all'esercizio del potere- dovere di verifica e controllo dell' ed ha evidenziato che la cancellazione aveva Pt_1 preso le mosse da una sentenza penale del Tribunale di Nocera Inferiore del 15.06.2012, che aveva riconosciuto la natura fittizia dei rapporti di lavoro denunciati dall' risultata priva di effettiva attività Parte_2 produttiva. In esito a tale pronuncia, era stata poi effettuata un'attività di accertamento conclusasi con il verbale ispettivo del 26.10.2013 con cui era stato disposto l'annullamento delle giornate lavorative relative agli anni 1999, 2000 e 2001, comprese quelle riferite alla ricorrente.
Secondo l'appellante, gravava sulla lavoratrice – a seguito del disconoscimento – l'onere di provare l'effettiva esistenza e natura subordinata del rapporto di lavoro, onere che non sarebbe stato assolto, non avendo la stessa prodotto documentazione idonea né articolato richieste istruttorie ammissibili.
L' ha infine contestato l'erroneità della statuizione sulle spese chiedendo la Pt_1 riforma integrale della sentenza e il rigetto del ricorso introduttivo.
Instaurato il contradittorio si è costituita che ha resistito al gravame CP_1 chiedendone il rigetto. Ha ribadito la fondatezza dell'eccezione di prescrizione per aver l' agito tardivamente, notificando la cancellazione nell' anno 2023 ben Pt_1 oltre il termine di prescrizione;
ha contestato la valenza probatoria attribuita dall' al verbale ispettivo ed alla sentenza penale menzionati, evidenziando che Pt_3 il primo rivestiva carattere meramente indiziario e liberamente apprezzabile dal giudice e che la seconda era stata resa in un giudizio al quale la stessa era rimasta estranea. Ha denunciato infine la violazione dell'art. 7 L. n. 241/1990 per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, con conseguente lesione del diritto di difesa e consolidamento dell'affidamento sulla regolarità della posizione contributiva.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è fondato e può essere accolto per le seguenti ragioni.
2 L'Istituto previdenziale in data 10/0/2023 ha comunicato alla il CP_1 disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura denunciate per n. 51 giornate per l'anno 2000 presso l'azienda “ ” e, di conseguenza, ha Parte_2 provveduto alla cancellazione del nominativo nell'elenco annuale dei braccianti agricoli;
il rapporto di lavoro è stato ritenuto insussistente e ritenuto non valido ai fini delle assicurazioni sociali obbligatorie e della conseguente tutela previdenziale ed assistenziale;
il tutto, sulla base del verbale ispettivo del 26.10.2023 conseguente alla sentenza di applicazione della pena pronunciata in data 15.06.2012 dal Tribunale di Nocera Inferiore che aveva accertato l' inesistenza dell'azienda agricola costituita fittiziamente ed operante su terreni acquisiti tramite falsi contratti di affitto.
Orbene, in primo grado la ricorrente aveva contestato la prescrizione dell'azione amministrativa, affidando la conferma dell'esistenza del rapporto di lavoro alla sola assenza di prova contraria, senza alcuna istanza di assunzione di mezzi di prova ricostruttivi del rapporto di lavoro annullato. La sentenza di primo grado, nell'accogliere il ricorso, ha dichiarato la prescrizione del potere di accertamento dell' per la mancanza di atti interruttivi nel decennio. Pt_1
Le censure mosse dall' avverso la sentenza sono fondate. Pt_1
È principio ormai consolidato in giurisprudenza che l'azione di accertamento negativo volta al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato è imprescrittibile, vuoi perché trova il suo fondamento nell'art. 1422 c.c., vuoi perché prescinde dalla eventuale ripetizione di indebito delle prestazioni contributive compiute. “L'azione od eccezione con la quale l'intenda far accertare la nullità, totale
o parziale, della posizione previdenziale di un lavoratore, per inesistenza del rapporto di lavoro sottostante, è imprescrittibile, ai sensi dell'art. 1422 cod. civ., ancorché sia assoggettata a prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 cod. civ., l'azione di ripetizione dei contributi indebitamente versati.” (cfr. Cass. Sez. Lav., sent. n. 7043 del 24/3/2010 e Cass n.7665 del 30/3/2010). Ed ancora, il medesimo principio è stato ribadito in più recente pronuncia di legittimità (Cass. Sez. Lav., sent. n. 16493 del 18/7/2014) con l'ulteriore precisazione che “L'assenza di un potere autoritativo in capo all' , in sede di riconoscimento del diritto a pensione, pur comportando, si Pt_1
è osservato nelle predette sentenze, la qualificazione di tali atti come meri atti amministrativi paritetici, di certazione o comunque dichiarativi, rispetto ai quali non è configurabile un potere amministrativo di autotutela che si possa estrinsecare nell'annullamento o nella revoca di essi, non determina, però, la soggezione alla prescrizione della pretesa dell' di vedere giudizialmente dichiarata nulla una Pt_1 determinata posizione contributiva, in quanto relativa al un rapporto inesistente perché non qualificabile in termini di rapporto di lavoro subordinato. Tale pretesa, si è sottolineato condivisibilmente nelle citate sentenze, normalmente anticipata da dichiarazioni di revoca, di annullamento o simili, ma in realtà operante su di un piano paritario, appunto come mera pretesa, si traduce infatti, in sede giudiziale, in una azione o eccezione di nullità o meglio di inesistenza del contratto di lavoro, costituente il necessario presupposto del rapporto previdenziale e, quindi, di nullità anche di quest'ultimo”. Ed è stato altresì ulteriormente approfondito, come si legge in motivazione, che non è neppure ipotizzabile, con riguardo a tale azione o eccezione 3 di inesistenza, il richiamo alla disciplina di cui all'art. 2126 c.c. (“Infatti come rimarcato nelle sentenze in parola, trattandosi di inesistenza del rapporto di lavoro subordinato, anche solo in ragione della qualificazione in termini diversi del rapporto concreto intercorso, in ordine ad essa non è configurabile alcuna possibile esecuzione in via di fatto con conseguente inapplicabilità della disciplina stabilita per il caso di nullità o annullamento del contratto di lavoro subordinato. La piena condivisione di questo Collegio - anche con riferimento all'inapplicabilità dell'art. 2126 c.c.- delle argomentazioni di cui alle citate sentenze di questa Corte, che segnano una consapevole evoluzione del precedente orientamento della Cassazione (v. sent. n. 2748 del 1999), dà conto della non sussistenza dei presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni Unite la cui istanza, ex art. 376 c.p.c., comma 2, presentata dai resistenti, tra l'altro non è stata accolta dal Primo Presidente”).
Nella specie non si controverte riguardo ad iniziative di ripetizione di alcun tipo da parte dell' . Pt_1
Deve precisarsi anche, alla luce della prospettazione di parte ricorrente, che ad avviso del collegio si tratta di una domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, ingiustamente disconosciuto – secondo la tesi - dall' , piuttosto Pt_1 che di un'opposizione al verbale di accertamento. Come di recente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per ottenere le prestazioni previdenziali previste in favore dei lavoratori subordinati nel settore dell'agricoltura ha l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, tra i quali lo stesso rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass., SS.UU., 6.4-17.11.2000, n. 1186; Cass., S.L., 29.5.2000, n.7093; Cass., S.L., 25.3.2002, n. 4227); “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto….”(C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13877 del 02/08/2012 - Rv. 623364). L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del Pt_1 rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale (così da ultimo C. Cass. Sez. L, Sentenza n.2739 dell'11/02/2016 -Rv. 638722: in motivazione la Corte ha richiamato propri precedenti nei quali “è stato, altresì, affermato che il giudizio intentato dal lavoratore per ottenere la reiscrizione e/o una determinata prestazione non ha natura impugnatoria del provvedimento di cancellazione ne' presenta carattere pregiudiziale, al punto che nella controversia avente ad oggetto l'attribuzione di una qualche prestazione previdenziale lo status di bracciante agricolo può essere accertato incidenter tantum, sempre con onere della prova a carico del lavoratore e senza obbligo di sospensione ex art. 295 c.p.c., in pendenza di distinta controversia
4 per la reiscrizione nell'elenco (cfr. Cass. 23.12.11 n. 28716/11; Cass. 12.6.2000 n. 7995)”.
Nel presente giudizio la lavoratrice è gravata dell'onere probatorio: avrebbe dovuto fornire allegazioni prima e prova poi, in termini particolarmente rigorosi, dell'effettività dello svolgimento delle prestazioni lavorative in agricoltura nell'ambito di un rapporto connotato dal vincolo della subordinazione, in esecuzione delle direttive del titolare dell'azienda.
La difesa della ricorrente non ha articolato propri mezzi di istruttoria orale con riguardo all'effettività del rapporto ed alla sottoposizione all'eterodirezione nel periodo in contestazione, sicché non residuano elementi per contrastare gli esiti del verbale ispettivo allegato in produzione di primo grado;
mancano inoltre riferimenti documentali all'esistenza del rapporto, alla sua dinamica retributiva e previdenziali Non sono allegati cedolini stipendiali, CUD, od estratti contributivi che peraltro non possono considerarsi decisivi – in assenza di elementi di riscontro dell'inserimento stabile della lavoratrice nell'organizzazione aziendale e della sottoposizione all'eterodirezione. Infatti si tratta di documentazione formata dal titolare dell'impresa oggetto di indagine ispettiva, non suscettibile di assurgere a prova esclusiva;
come le annotazioni dei libretti di lavoro, esse, in concorso con altri idonei elementi, potrebbero costituire un indice presuntivo ed essere apprezzate dal giudice di merito in rapporto alle altre risultanze istruttorie (cfr. C.Cass. Sez. L, Sentenza n. 4019 del 01/03/2016 - Rv. 639167 - 01) mentre nella specie manca ogni obiettivo riscontro.
La dichiarazione di prescrizione risulta quindi erroneamente formulata, in quanto peraltro riferita, nella motivazione della sentenza, alla ripetizione di prestazioni (conseguente al disconoscimento) non costituente oggetto del contendere: alcuna richiesta di restituzione risultava infatti avanzata dall' con la nota del Pt_1
21.6.2023.
All'accoglimento dell'appello con integrale riforma della sentenza impugnata, consegue il rigetto della domanda introdotta con il ricorso di primo grado;
resta confermata, quindi, la legittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro bracciantile per l'anno 2000, non essendo stati dedotti e provati elementi probatori di segno contrario.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza alla luce del recente persuasivo orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)” (C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 16676 del 04/08/2020 - Rv. 658638 - 01) e sono liquidate secondo i parametri del DM 147/2022. 5
PQM
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso proposto in primo grado da in epigrafe indicata;
CP_1
condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado che liquida per il primo grado in euro 1.700,00 e per il secondo in euro 1.983,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Napoli il 22 Settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr. Anna Carla Catalano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 22 Settembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 1823/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
( C.F.: Parte_1
), con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, in via A. De Gasperi n. 55, c.a.p. , presso l'Avvocatura Distrettuale INPS di Napoli (fax: P.IVA_2
081/7552505) con gli Avvocati Paola Forgione del foro di Firenze (C.F.: E
), GO Di EO C.F._1 Email_1 E del foro di LE ( ) ed IN PA del Email_3 foro di Napoli (pec: t) che lo Email_4 rappresentano e difendono - anche disgiuntamente
- Appellante
E
(C.F. , rappresentata e difesa, , dall'Avv. CP_1 C.F._2
ET OC di DU (C.F. , P.e.c. C.F._3
Fax 081.0320913), ed Email_5 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via Santa Lucia n. 123, il quale all'uopo dichiara di voler ricevere comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato
- Appellato
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di appello depositato presso questa Corte in data 03.07.2024 l' ha Pt_1 impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2979/2024, pubbl. il 07.06.2024, che – accogliendo il ricorso proposto da – ha dichiarato CP_1 prescritto il potere dell'Istituto di cancellare la ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato per l'anno 2000, condannandolo altresì alla restituzione delle somme trattenute ed al pagamento delle spese di lite.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della pronuncia di primo grado per avere il Tribunale accolto l'eccezione di prescrizione, ritenendo non preceduta da atti interruttivi la comunicazione del 10 luglio 2023 con cui veniva disposta la cancellazione delle 51 giornate di lavoro agricolo in contestazione. Ha sostenuto, in contrario, l'inapplicabilità dell'istituto della prescrizione all'esercizio del potere- dovere di verifica e controllo dell' ed ha evidenziato che la cancellazione aveva Pt_1 preso le mosse da una sentenza penale del Tribunale di Nocera Inferiore del 15.06.2012, che aveva riconosciuto la natura fittizia dei rapporti di lavoro denunciati dall' risultata priva di effettiva attività Parte_2 produttiva. In esito a tale pronuncia, era stata poi effettuata un'attività di accertamento conclusasi con il verbale ispettivo del 26.10.2013 con cui era stato disposto l'annullamento delle giornate lavorative relative agli anni 1999, 2000 e 2001, comprese quelle riferite alla ricorrente.
Secondo l'appellante, gravava sulla lavoratrice – a seguito del disconoscimento – l'onere di provare l'effettiva esistenza e natura subordinata del rapporto di lavoro, onere che non sarebbe stato assolto, non avendo la stessa prodotto documentazione idonea né articolato richieste istruttorie ammissibili.
L' ha infine contestato l'erroneità della statuizione sulle spese chiedendo la Pt_1 riforma integrale della sentenza e il rigetto del ricorso introduttivo.
Instaurato il contradittorio si è costituita che ha resistito al gravame CP_1 chiedendone il rigetto. Ha ribadito la fondatezza dell'eccezione di prescrizione per aver l' agito tardivamente, notificando la cancellazione nell' anno 2023 ben Pt_1 oltre il termine di prescrizione;
ha contestato la valenza probatoria attribuita dall' al verbale ispettivo ed alla sentenza penale menzionati, evidenziando che Pt_3 il primo rivestiva carattere meramente indiziario e liberamente apprezzabile dal giudice e che la seconda era stata resa in un giudizio al quale la stessa era rimasta estranea. Ha denunciato infine la violazione dell'art. 7 L. n. 241/1990 per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, con conseguente lesione del diritto di difesa e consolidamento dell'affidamento sulla regolarità della posizione contributiva.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è fondato e può essere accolto per le seguenti ragioni.
2 L'Istituto previdenziale in data 10/0/2023 ha comunicato alla il CP_1 disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura denunciate per n. 51 giornate per l'anno 2000 presso l'azienda “ ” e, di conseguenza, ha Parte_2 provveduto alla cancellazione del nominativo nell'elenco annuale dei braccianti agricoli;
il rapporto di lavoro è stato ritenuto insussistente e ritenuto non valido ai fini delle assicurazioni sociali obbligatorie e della conseguente tutela previdenziale ed assistenziale;
il tutto, sulla base del verbale ispettivo del 26.10.2023 conseguente alla sentenza di applicazione della pena pronunciata in data 15.06.2012 dal Tribunale di Nocera Inferiore che aveva accertato l' inesistenza dell'azienda agricola costituita fittiziamente ed operante su terreni acquisiti tramite falsi contratti di affitto.
Orbene, in primo grado la ricorrente aveva contestato la prescrizione dell'azione amministrativa, affidando la conferma dell'esistenza del rapporto di lavoro alla sola assenza di prova contraria, senza alcuna istanza di assunzione di mezzi di prova ricostruttivi del rapporto di lavoro annullato. La sentenza di primo grado, nell'accogliere il ricorso, ha dichiarato la prescrizione del potere di accertamento dell' per la mancanza di atti interruttivi nel decennio. Pt_1
Le censure mosse dall' avverso la sentenza sono fondate. Pt_1
È principio ormai consolidato in giurisprudenza che l'azione di accertamento negativo volta al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato è imprescrittibile, vuoi perché trova il suo fondamento nell'art. 1422 c.c., vuoi perché prescinde dalla eventuale ripetizione di indebito delle prestazioni contributive compiute. “L'azione od eccezione con la quale l'intenda far accertare la nullità, totale
o parziale, della posizione previdenziale di un lavoratore, per inesistenza del rapporto di lavoro sottostante, è imprescrittibile, ai sensi dell'art. 1422 cod. civ., ancorché sia assoggettata a prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 cod. civ., l'azione di ripetizione dei contributi indebitamente versati.” (cfr. Cass. Sez. Lav., sent. n. 7043 del 24/3/2010 e Cass n.7665 del 30/3/2010). Ed ancora, il medesimo principio è stato ribadito in più recente pronuncia di legittimità (Cass. Sez. Lav., sent. n. 16493 del 18/7/2014) con l'ulteriore precisazione che “L'assenza di un potere autoritativo in capo all' , in sede di riconoscimento del diritto a pensione, pur comportando, si Pt_1
è osservato nelle predette sentenze, la qualificazione di tali atti come meri atti amministrativi paritetici, di certazione o comunque dichiarativi, rispetto ai quali non è configurabile un potere amministrativo di autotutela che si possa estrinsecare nell'annullamento o nella revoca di essi, non determina, però, la soggezione alla prescrizione della pretesa dell' di vedere giudizialmente dichiarata nulla una Pt_1 determinata posizione contributiva, in quanto relativa al un rapporto inesistente perché non qualificabile in termini di rapporto di lavoro subordinato. Tale pretesa, si è sottolineato condivisibilmente nelle citate sentenze, normalmente anticipata da dichiarazioni di revoca, di annullamento o simili, ma in realtà operante su di un piano paritario, appunto come mera pretesa, si traduce infatti, in sede giudiziale, in una azione o eccezione di nullità o meglio di inesistenza del contratto di lavoro, costituente il necessario presupposto del rapporto previdenziale e, quindi, di nullità anche di quest'ultimo”. Ed è stato altresì ulteriormente approfondito, come si legge in motivazione, che non è neppure ipotizzabile, con riguardo a tale azione o eccezione 3 di inesistenza, il richiamo alla disciplina di cui all'art. 2126 c.c. (“Infatti come rimarcato nelle sentenze in parola, trattandosi di inesistenza del rapporto di lavoro subordinato, anche solo in ragione della qualificazione in termini diversi del rapporto concreto intercorso, in ordine ad essa non è configurabile alcuna possibile esecuzione in via di fatto con conseguente inapplicabilità della disciplina stabilita per il caso di nullità o annullamento del contratto di lavoro subordinato. La piena condivisione di questo Collegio - anche con riferimento all'inapplicabilità dell'art. 2126 c.c.- delle argomentazioni di cui alle citate sentenze di questa Corte, che segnano una consapevole evoluzione del precedente orientamento della Cassazione (v. sent. n. 2748 del 1999), dà conto della non sussistenza dei presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni Unite la cui istanza, ex art. 376 c.p.c., comma 2, presentata dai resistenti, tra l'altro non è stata accolta dal Primo Presidente”).
Nella specie non si controverte riguardo ad iniziative di ripetizione di alcun tipo da parte dell' . Pt_1
Deve precisarsi anche, alla luce della prospettazione di parte ricorrente, che ad avviso del collegio si tratta di una domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, ingiustamente disconosciuto – secondo la tesi - dall' , piuttosto Pt_1 che di un'opposizione al verbale di accertamento. Come di recente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per ottenere le prestazioni previdenziali previste in favore dei lavoratori subordinati nel settore dell'agricoltura ha l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, tra i quali lo stesso rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass., SS.UU., 6.4-17.11.2000, n. 1186; Cass., S.L., 29.5.2000, n.7093; Cass., S.L., 25.3.2002, n. 4227); “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto….”(C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13877 del 02/08/2012 - Rv. 623364). L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del Pt_1 rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale (così da ultimo C. Cass. Sez. L, Sentenza n.2739 dell'11/02/2016 -Rv. 638722: in motivazione la Corte ha richiamato propri precedenti nei quali “è stato, altresì, affermato che il giudizio intentato dal lavoratore per ottenere la reiscrizione e/o una determinata prestazione non ha natura impugnatoria del provvedimento di cancellazione ne' presenta carattere pregiudiziale, al punto che nella controversia avente ad oggetto l'attribuzione di una qualche prestazione previdenziale lo status di bracciante agricolo può essere accertato incidenter tantum, sempre con onere della prova a carico del lavoratore e senza obbligo di sospensione ex art. 295 c.p.c., in pendenza di distinta controversia
4 per la reiscrizione nell'elenco (cfr. Cass. 23.12.11 n. 28716/11; Cass. 12.6.2000 n. 7995)”.
Nel presente giudizio la lavoratrice è gravata dell'onere probatorio: avrebbe dovuto fornire allegazioni prima e prova poi, in termini particolarmente rigorosi, dell'effettività dello svolgimento delle prestazioni lavorative in agricoltura nell'ambito di un rapporto connotato dal vincolo della subordinazione, in esecuzione delle direttive del titolare dell'azienda.
La difesa della ricorrente non ha articolato propri mezzi di istruttoria orale con riguardo all'effettività del rapporto ed alla sottoposizione all'eterodirezione nel periodo in contestazione, sicché non residuano elementi per contrastare gli esiti del verbale ispettivo allegato in produzione di primo grado;
mancano inoltre riferimenti documentali all'esistenza del rapporto, alla sua dinamica retributiva e previdenziali Non sono allegati cedolini stipendiali, CUD, od estratti contributivi che peraltro non possono considerarsi decisivi – in assenza di elementi di riscontro dell'inserimento stabile della lavoratrice nell'organizzazione aziendale e della sottoposizione all'eterodirezione. Infatti si tratta di documentazione formata dal titolare dell'impresa oggetto di indagine ispettiva, non suscettibile di assurgere a prova esclusiva;
come le annotazioni dei libretti di lavoro, esse, in concorso con altri idonei elementi, potrebbero costituire un indice presuntivo ed essere apprezzate dal giudice di merito in rapporto alle altre risultanze istruttorie (cfr. C.Cass. Sez. L, Sentenza n. 4019 del 01/03/2016 - Rv. 639167 - 01) mentre nella specie manca ogni obiettivo riscontro.
La dichiarazione di prescrizione risulta quindi erroneamente formulata, in quanto peraltro riferita, nella motivazione della sentenza, alla ripetizione di prestazioni (conseguente al disconoscimento) non costituente oggetto del contendere: alcuna richiesta di restituzione risultava infatti avanzata dall' con la nota del Pt_1
21.6.2023.
All'accoglimento dell'appello con integrale riforma della sentenza impugnata, consegue il rigetto della domanda introdotta con il ricorso di primo grado;
resta confermata, quindi, la legittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro bracciantile per l'anno 2000, non essendo stati dedotti e provati elementi probatori di segno contrario.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza alla luce del recente persuasivo orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)” (C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 16676 del 04/08/2020 - Rv. 658638 - 01) e sono liquidate secondo i parametri del DM 147/2022. 5
PQM
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso proposto in primo grado da in epigrafe indicata;
CP_1
condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado che liquida per il primo grado in euro 1.700,00 e per il secondo in euro 1.983,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Napoli il 22 Settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr. Anna Carla Catalano
6