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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 05/09/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 2/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere
riunita in camera di consiglio in data 10/1/2025 ha pronunciato, all'esito dello scambio e deposito telematico delle note di trattazione scritta, come da normativa vigente, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2° grado
in materia di
LAVORO
iscritta al N°2 R.G. Lav.- anno 2024 -
avente ad oggetto: mansioni superiori e indennità trasferta.
promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. R. Pette, elettivamente domiciliato come in Parte_1
atti
APPELLANTE
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. A. Fiore ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte.
MOTIVAZIONE
1. Il processo di I grado.
1.1. Con ricorso proposto il 9/9/2021 innanzi al Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del
Lavoro, esponeva, in particolare: Parte_1
- di essere dipendente della dal 1°/12/2011 con qualifica di operatore qualificato - 3° Parte_2
Area Professionale – Area operativa: manutenzione impianti e officine-parametro 160;
- che il 1°/7/2014 gli era stata assegnata la mansione di “Responsabile tecnico ex lege n. 122/92 come modificata dalla legge n. 224/2012, dell'officina di LI”.
- che sino al 1°/12/20 la residenza di lavoro era fissata presso l'officina di LI (orario officina 8:30-13:00/15:00-17:30) ed in seguito trasferita su base non volontaria presso l'officina con sede in IS (orario lavorativo 8:30-13:00/15:30- 18:00) con comunicazione del 27/10/2020 motivata dalla “necessità di disporre di un'unità lavorativa … presso l'officina di IS, in quanto presso quella attuale l'espletamento delle sue mansioni non è necessario” -presso l'officina di
LI risultavano assegnati, sino al 1°/12/2020, cinque operatori con mansioni di manutenzione e riparazione su mezzi, impianti e strutture, tali , Persona_1 Controparte_2
, ) e contemporaneamente esso Persona_2 Persona_3 Persona_4 ricorrente era stato inserito presso l'officina di con mansioni di Controparte_3
manutenzione e riparazione su mezzi.
Eccepiva, in primo luogo, la nullità/illegittimità/inefficacia del trasferimento per mancata comunicazione dei motivi, oltre alla violazione dell'art. 2103 c.c., atteso che le unità in forza presso la sede di provenienza erano, a suo dire, sottodimensionate rispetto alle effettive esigenze tecniche, organizzative e produttive e che presso la sede di IS non esisteva alcuna officina meccanica, non necessitando, pertanto, di personale in loco. Sosteneva, inoltre, che, a monte del suo trasferimento, non vi era stata alcuna comparazione con gli altri addetti all'officina di LI (anche sotto il profilo dell'anzianità di servizio), nonché che, presso la sede di IS, egli aveva subito un demansionamento e una dequalificazione, consistita in un vero e proprio svuotamento della professionalità acquisita nel tempo. Continuava sostenendo anche che lo svolgimento delle mansioni di “responsabile tecnico” ex lege n. 122/92, come modificata dalla legge n. 224/2012, dell'officina di LI comportavano il diritto al riconoscimento della superiore qualifica di “responsabile unità tecnica complessa” Area professionale 1, parametro 2503, CCNL VI.
Domandava, pertanto, il riconoscimento della superiore qualifica ed il riconoscimento delle conseguenti differenze retributive, l'accertamento dell'avvenuta dequalificazione professionale e/o demansionamento dal 1°/12/2020, la dichiarazione di illegittimità del trasferimento presso la sede di
IS con conseguente reintegra presso l'officina di LI.
1.2. Si costituiva l' che contestava le avverse prospettazioni, sostenendo che, presso Parte_2
l'officina di LI, il ricorrente aveva sempre operato sotto le direttive del capo officina, tale disimpegnando semplici ed elementari mansioni di caricamento impianto di condizionatori Per_1
d'aria, sostituzione di lampadine e lavori di piccola manutenzione sugli impianti elettrici, essendosi dimostrato inadeguato ad operare su attività complesse. Deduceva che la successiva assunzione del dipendente era stata effettuata per ricoprire la mansione di carrozziere e, inoltre, che CP_3 nell'officina di LI la prestazione del ricorrente era divenuta superflua, poiché le mansioni dallo stesso disimpegnate erano state assorbite dai lavoratori e nonchè che, poiché CP_2 Per_1 presso l'officina di IS vi era la necessità di una unità lavorativa adibita allo svolgimento di lavori di piccola manutenzione sugli autobus, al fine di evitare che i mezzi operanti sul bacino di IS si dovessero recare presso l'officina di LI o di Termoli, il era stato individuato Pt_1
come idoneo al trasferimento.
Eccepiva, altresì, la prescrizione delle pretese economiche relative all'inquadramento superiore per il periodo 01/07/2014 – 08/09/2016, nonché l'infondatezza nel merito, considerato lo svolgimento da parte del ricorrente di semplici ed elementari mansioni (di caricamento impianto di condizionatori d'aria, sostituzione di lampadine e lavori di piccola manutenzione sugli impianti elettrici), sempre sotto le direttive del capo officina.
1.3. Con sentenza del 5 luglio 2023, il Tribunale di Campobasso rigettava tutte le domande, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudice di primo grado riteneva provate le ragioni del trasferimento del Pt_1 presso l'officina di IS, consistenti “da un lato nella non necessità (ultroneità) delle mansioni espletate dal ricorrente nella officina di LI in quanto assorbite da altri due dipendenti e dall'altro dalla necessità di disporre di una unità nella sede di IS al fine di evitare che i mezzi dovessero recarsi a LI o a Termoli”. Riteneva, inoltre, provate sia documentalmente che dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio, le deduzioni di parte resistente relative allo svolgimento da parte del di mansioni semplici ed elementari sotto la supervisione del capo officina Pt_1
(caricamento impianto di condizionatori d'aria, sostituzione di lampadine e lavori di piccola manutenzione sugli impianti elettrici). Quanto alla domanda relativa allo svuotamento di mansioni il primo giudice rilevava come dalla prova per testi fosse emerso che le attività assegnate presso l'officina di IS erano analoghe a quelle svolte in precedenza presso l'officina di LI e che “la domanda di riconoscimento delle superiori mansioni che non può fondarsi sulla sola allegata nomina di responsabile tecnico
(peraltro risalente al 2014) in difetto di prova circa il conseguente contenuto delle mansioni.
Peraltro, in base alla legge n.122/92 art.7 co. 2 il responsabile tecnico deve possedere sia requisiti personali che tecnico-professionali e nel presente giudizio tale possesso in capo al ricorrente non è affatto emerso”.
2. L'appello e le difese dell'appellato.
2.1. Avverso tale pronuncia proponeva appello il , chiedendone l'integrale riforma con il Pt_1
conseguente accoglimento delle domande proposte in primo grado. Preliminarmente, deduceva presente che il rapporto di lavoro era cessato a far data dal 25/11/2023.
Con il primo motivo lamentava l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui statuiva che “il provvedimento di trasferimento non deve contenere necessariamente l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro ha l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, ma ove sia contestata la legittimità del trasferimento il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato”, sostenendo che sarebbe stato preferibile, in un'ottica improntata a buona fede e correttezza, che le ragioni giustificative del trasferimento fossero contenute nel provvedimento stesso o comunicate in un congruo termine, in modo da permettere al lavoratore di opporsi tempestivamente.
Con il secondo motivo di gravame lamentava l'errore del primo giudice nell'avere omesso di effettuare una valutazione sulla esistenza di tutti i presupposti previsti dall'art. 2103 c.c. richiesti per il trasferimento, nonché nell'aver considerato le mansioni svolte da esso appellante come semplici, quando invece, a suo dire, egli aveva disimpegnato mansioni caratterizzate da elevata professionalità
e che ciò era emerso dalla prova per testi espletata nel corso del giudizio di primo grado.
Il giudice di prime cure, continuava l'appellante, aveva, altresì, errato con riferimento alle ragioni sottese al trasferimento, che “dovevano risultare sussistenti tanto per la sede di provenienza quanto per la sede di destinazione”, avendo, l'ATM, solo dedotto ma non provato le esigenze di servizio presso il deposito di IS giustificatrici del contestato trasferimento.
Inoltre, il Tribunale aveva omesso di rilevare che ATM, nella scelta del lavoratore da trasferire, non aveva effettuato la comparazione tra tutti gli operatori di officina, nonché di accertare che esso
[...]
aveva svolto mansioni superiori rispetto a quelle risultanti dal suo inquadramento, per essere Pt_1 stato nominato “responsabile tecnico”. Concludeva, quindi, per la riforma integrale della sentenza impugnata, spiegando le seguenti conclusioni:
a. “Accertare e dichiarare il diritto del Sig. a vedersi riconosciuta la diversa e Parte_1 superiore qualifica di “responsabile unità tecnica complessa” - Par. 250, o subordinatamente,
“Capo unità tecnica” parametro 230, Area professionale 1, CCNL VI, così come integrato, quanto alla classificazione del personale dipendente, dall'accordo del sindacale del 27 novembre 2000 e le relative differenze retributive a far data dal 01.07.2014 o dalla diversa data ritenuta di giustizia e, conseguentemente, il proprio diritto ad essere assegnato a mansioni proprie del livello accertato e a percepire il trattamento economico, normativo e previdenziale proprio della posizione retribuita e o della qualifica rivendicata, anche sotto il profilo indennitario o, comunque al trattamento pari ad esso ex art. 36 costituzione e 2099 c.c., fatte salve le eventuali condizioni di maggior favore ex art. 2077 c.c. in via subordinata,
b. Accertare e dichiarare il diritto del Sig. a vedersi riconosciuta la diversa e Parte_1 superiore qualifica di “capo unità tecnica”, parametro 205- o, subordinatamente, “Capo operatori”, parametro 188, Area Professionale 2, Area operativa: manutenzione, impianti ed officine, CCNL
VI, così come integrato, quanto alla classificazione del personale dipendente, dall'accordo del sindacale del 27 novembre 2000 e le relative differenze retributive a far data dal
01.07.2014 o dalla diversa data ritenuta di giustizia e, conseguentemente, il proprio diritto ad essere assegnato a mansioni proprie del livello accertato e a percepire il trattamento economico, normativo
e previdenziale proprio della posizione retribuita e o della qualifica rivendicata, anche sotto il profilo indennitario o, comunque al trattamento pari ad esso ex art. 36 costituzione e 2099 c.c., fatte salve le eventuali condizioni di maggior favore ex art. 2077 c.c. per l'effetto:
- condannare la al pagamento delle relative differenze retributive, da liquidarsi Parte_2
in separato giudizio;
in ogni caso:
- Accertare e dichiarare l'avvenuta dequalificazione professionale e/o demansionamento del ricorrente a decorrere dal 01.12.2020;
- accertare e dichiarare la violazione dell'obbligo di comunicazione delle motivazioni del trasferimento, e pertanto accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/illegittimità/inefficacia del trasferimento del Sig. , presso la sede di IS, disposto con lettera del 27 Parte_1
ottobre 2020, a far data dal 1.12.20, poiché privo dei requisiti giustificativi per tutte le motivazioni meglio specificate in narrativa;
- accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/illegittimità/inefficacia del trasferimento del Sig.
[...]
, disposto con lettera 27 ottobre 2020 a far data dal 1° dicembre 2020, per difetto Parte_1
di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive ex art. 2103 c.c. e /o per tutti i motivi meglio esplicitati in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
2. Si costituiva l' contrastando l'avverso gravame, evidenziandone l'infondatezza e Parte_2
chiedendone il rigetto.
2.3. Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
*************************
3. Motivi della decisione.
L'appello è infondato e non merita, perciò, accoglimento.
È stato affermato dalla Suprema Corte (sentenza n. 1383 del 18/01/2019) che “in tema di mutamento della sede di lavoro del lavoratore, sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro abbia l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato”.
Nella fattispecie che ne occupa, va osservato che correttamente il Giudice di primo grado ha valutato le allegazioni della datrice di lavoro sulle ragioni del disposto trasferimento. L'ATM, infatti, aveva sostenuto che il trasferimento era stato dettato dalla ultroneità delle mansioni espletate dal Pt_1 presso l'officina di LI, in quanto le stesse mansioni erano svolte anche da altri due dipendenti e, inoltre, che la presenza di una unità presso la sede di IS si era resa necessaria per evitare che i mezzi che operavano nelle vicinanze dovessero recarsi a Termoli o a LI per eventuali riparazioni. Tale assunto si inserisce nella discrezionalità dell'imprenditore nelle scelte di gestione delle proprie risorse e di organizzazione della propria azienda. Ritiene la Corte, quindi, che il provvedimento di trasferimento sia stato correttamente motivato, coerentemente con le finalità tipiche dell'impresa.
Inoltre, dall'istruttoria orale svolta in primo grado era emersa la prova dello svolgimento, presso l'officina di LI nel periodo precedente prossimo al trasferimento, di mansioni semplici da parte del (caricamento di impianti di aria condizionata, sostituzione di lampadine e lavori Pt_1 di piccola manutenzione sugli impianti elettrici), sotto la supervisione del capo officina, nonché “la similitudine delle mansioni svolte dal ricorrente nella officina di LI negli anni precedenti al trasferimento con quelle espletate ad IS (pur se non all'interno di una officina con struttura analoga a quella di LI): il teste (dipendente della resistente dal 2008) ha riferito Tes_1
che nel deposito di IS c'è una cassetta di utensili per la riparazione ordinaria dei mezzi ed una scaffalatura con lampadine, maniglie, tappi serbatoio e pezzi di ricambio” -come correttamente osservato dal primo giudice a pag. 7 della sentenza impugnata-, evidenziando la fondatezza delle allegazioni di parte datoriale circa l'opportunità di trasferire proprio il presso l'officina di Pt_1
IS, laddove avrebbe potuto operare e svolgere le mansioni per le quali era stato assunto.
Priva di pregio la censura contenuta nell'atto di appello sulla valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle mansioni espletate dal come “elementari”, stante la mancata contestazione Pt_1
della documentazione prodotta in riferimento agli interventi effettuati sui guasti segnalati.
Osserva il Collegio che correttamente il primo giudice ha ritenuto coincidenti le attività svolte, di cui alla produzione documentale di parte ricorrente (sostituzione frizione compressore, sostituzione valvola livellatrice anteriore sinistra, soccorso stradale autobus in panne per problemi al motore, presso Acquaviva d'IS, con ripristino cablaggio motorino d'avviamento da davanti a dietro, più sostituzione motorino di avviamento, più sostituzione chiavetta acqua motore per perdita (tempo di intervento 21 ore!), soccorso stradale su autobus in panne, inclinato, presso ST riportato in sede ripristino tampone finecorsa lato sinistro con saldatura piastra nuova del tampone (14 ore), intervento su sospensioni anteriori con sostituzione valvola aria di comando, intervento sull'autobus inclinato a sinistra sostituzione valvola livellatrice più leva con testine, diagnosi per ricerca guasto con intervento sulle sospensioni e sostituzione del sensore di livello posteriore sinistro), con quelle previste dal suo contratto di lavoro, nel quale era previsto l'inquadramento nell'Area Professionale
3° - Area operativa: Manutenzione Impianti ed Officine – Operatore qualificato – parametro 160 del
CCNL VI (“lavoratori che, in possesso di conoscenza acquisita di procedure operative e sulla base di direttive ricevute, operano singolarmente o in squadra in attività di manutenzione e riparazione su mezzi, impianti e strutture, in sede e/o in linea, con compiti specifici o plurifunzionali”)-cfr. all. “carteggio contrattuale”-.
Appare, altresì irrilevante, ai fini del decidere, la doglianza sul mancato riconoscimento dello svolgimento, da parte del ricorrente-odierno appellante, di mansioni superiori fondato sulla allegata nomina di responsabile tecnico di officina che, a detta dello stesso non poteva essere svolto presso la sede di IS, in quanto non idonea a fungere da officina, poiché priva di autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni, come anche quella relativa alla dedotta violazione della L. 122/1992, in quanto non incidente sulla variazione della sede di lavoro del dipendente.
Al riguardo superflua si appalesa ogni ulteriore considerazione. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto dell'appello, risultando assorbita anche l'ulteriore doglianza relativa al confronto tra i lavoratori nella scelta di quello da trasferire presso la sede di IS.
4. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
5. Si dà atto, infine della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per lo stesso appello.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di
Campobasso in data 5/7/2023 e con ricorso qui depositato il 5/1/2024 da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado Parte_1 di giudizio che si liquidano in €1.800,00 per competenze, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CAP, come per legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per lo stesso appello.
Campobasso, 10/1/2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Margiolina Mastronardi dott. Vincenzo Pupilella