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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2911/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 3005/2022 emessa dal Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro il 25.5.22
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to F. Gentile Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv.to C. M. Liguori
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso di primo grado la quale coniuge Parte_1 superstite di chiedeva nei confronti dell' Persona_1 CP_1 il riconoscimento della rendita ai superstiti atteso che il decesso del marito era avvenuto a causa di una patologia
(neoplasia polmonare) contratta a causa del lavoro prestato.
In particolare la allegava a sostegno della richiesta: Parte_1
-che il marito aveva lavorato dall'1.1.1968 al 31.3.1992 alle dipendenze della poi presso CP_2 Controparte_3 lo stabilimento di Napoli in cui si svolgeva la progettazione meccanica e la produzione e manutenzione di presse meccaniche per settore automobilistico, macchine per impianti siderurgici, macchine per l'imballaggio e frantoi per cave estrattive,
-che l'attività lavorativa del marito era articolata in turni alternati di otto ore giornaliere e comportava una nocività propria delle varie lavorazioni in rapporto, soprattutto, all'accentuata presenza di polveri di amianto nell'ambiente lavorativo, svolgendo lo stesso mansioni di montatore nel reparto meccanica (che implicavano la manipolazione di prodotti contenenti amianto, come i ferodi presenti nel gruppo freni e frizione, i settori circolari dei ceppi per freno volano, i materiali di coibentazione termica e guarniture sugli impianti siderurgici, manipolazione, riparazione, foratura e levigatura di inserti di ferodo, nonché la costruzione delle guarniture),
-che gli inserti di ferodo per freni e frizioni venivano aggiustati a mano con ausilio di mole abrasive oppure di lime per farli alloggiare nelle sedi dei dischi portaferodi, il che comportava la liberazione diretta di sostanza nociva inalabile direttamente,
-che tutte le guarniture per l'impiantistica ed il montaggio di presse orizzontali per la pressofusione erano in amianto in quanto lavoravano ad altissime temperature,
-che nelle normali operazioni di collaudo finale di una pressa erano previsti dei cicli di controllo del freno e della frizione
(il ciclo consisteva nel far funzionare la macchina per 4 ore a ciclo singolo e cioè fermando la macchina dopo ogni rotazione completa),
-che le predette operazioni erano effettuate dal marito durante i normali turni di lavoro e le particelle di asbesto provenienti dall'attrito dei ferodi investivano con facilità gli addetti ai pag. 2/9 lavori e i lavoratori che attraversavano per svariati motivi quel reparto,
-che l'ambiente di prova delle presse era un ambiente di continuo passaggio per i lavoratori del reparto Meccanica e per i lavoratori che si recavano alla mensa nei turni stabiliti dall'azienda, o che si spostavano, per motivi di lavoro, da un reparto all'altro,
-che le prove di funzionamento delle macchine avvenivano contemporaneamente, e nella massima espansione aziendale intorno agli anni 1970/80,
-che nel reparto di montaggio e meccanica, ove operava il marito, avvenivano sia assemblaggi di nuove macchine per la siderurgia sia la manutenzione di quelle vecchie, tutte utilizzanti materiale di amianto a fibra lunga, per cui il lavoratore, poiché veniva a contatto con fonti di calore, utilizzava indumenti contenenti amianto (grembiuli, guanti, soprammaniche, ghette), che durante il lavoro si strappavano e si usuravano con facilità, determinando il contatto diretto dell'amianto con la cute, nonché un'ulteriore liberazione aeriforme inalabile dello stesso,
-che il marito, a fine ottobre 2013, era stato ricoverato presso la UOC di pneumoncologia del Monaldi dove effettuava agoaspirato al polmone destro (il referto citologico evidenziava cellule infiammatorie e detriti cellulari),
-che il marito era ricoverato nuovamente dal 20 al 28.11.2013 e gli era diagnosticava una sospetta lesione neoplastica polmonare destra, diagnosticata (a seguito di nuovo ricovero dal 10 al
23.12.2013) come carcinoma epidermoide del polmone destro,
-che il marito decedeva il 22.6.2016.
Il Giudice di I grado, ritenuta superflua la prova per testi, disponeva consulenza medica e affidava l'incarico al dott. che escludeva il nesso causale tra la Persona_2
pag. 3/9 patologia neoplastica ed il decesso, pertanto la domanda veniva rigettata.
In questa sede la chiede la integrale riforma della Parte_1 sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
Co
-il avrebbe acriticamente aderito alla CTU senza alcuna specifica motivazione in ordine ai rilievi contenuti nelle note critiche ritualmente comunicate al CTU;
-la CTU era errata in quanto aveva applicato una erronea metodologia valutativa, consistita nella mancata considerazione che, in presenza di infermità invalidante derivante da fattori concorrenti sia di natura professionale che extraprofessionale, opera il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., per cui deve essere riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che uno o più fattori assurgano a causa efficiente esclusiva.
L' , riportandosi a tutto quanto dedotto in prime cure, chiede CP_1 la reiezione dell'appello in quanto non fornisce alcuna valida e nuova motivazione circa il riconoscimento del presunto diritto e non smentisce le risultanze della esauriente e dettagliata CTU svolta in primo grado, rilevando che il decesso, datato 22.6.16, era avvenuto a distanza di 24 anni circa dalla dismissione del lavoro e all'età di 75 anni.
*************
L'appello è infondato e va rigettato atteso che non appaiono condivisibili le censure tecnico-valutative mosse dall'appellante avverso le valutazioni contenute nella sentenza impugnata.
Si premette che (cfr. Cassazione sez. 1, sentenza n.15804/24) il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo pag. 4/9 necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili;
nel caso di specie la motivazione della sentenza, laddove richiama le motivazioni/conclusioni del CTU, è esaurientemente motivata dovendosi, anche, osservare come il GL abbia valutato anche le risposte/chiarimenti fornite/i dal consulente alle osservazioni avanzate dai consulenti di parte.
Laddove si richieda la rendita ai superstiti ex art. 85 T.U. n.
1124/1965 è necessaria la prova che il decesso del dante causa dipenda, con certezza o elevata probabilità, da una malattia professionale o da un infortunio. Nella consapevolezza del principio secondo cui, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, sicché va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (ex plurimis Cass., 19 giugno 2014, n. 13954), il Collegio rileva che nel caso in esame il GL ha escluso l'esistenza del nesso di causalità in quanto era insufficiente la prova della esposizione del de cuius alle sostanze nocive e ricorrevano condizioni e stile di vita causative (con altissima probabilità) della patologia polmonare occorsa al de cuius.
Infatti nella sentenza il GL richiama espressamente (nell'incipit della motivazione) il principio secondo cui in ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che,
pag. 5/9 esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità (cfr. Cass. sez. lav. 11/6/2004
n. 11128), escludendo correttamente che – in assenza di prova della origine professionale della stessa – la causa del decesso potesse risiedere nelle condizioni di lavoro.
Nella motivazione (riportandosi anche agli esiti della consulenza d'ufficio) il Giudice precisa che:
-il de cuius era affetto da ipertensione arteriosa e cardiopatia ischemica cronica (nel dicembre del 2013 a seguito di episodio di angina era stato sottoposto a Bypass aorto-coronarico)
-il più importante fattore di rischio per il tumore del polmone è rappresentato dal fumo di sigaretta
-la tipologia di tumore diagnosticato al de cuius (il carcinoma squamocellulare) è una patologia che riconosce come principale fattore di rischio il fumo di sigaretta ed in minima parte l'esposizione a sostanze inquinanti ambientali quali metalli pesanti, amianto etc.
-il de cuius era un forte fumatore (60 sigarette al giorno)
-non risultava la reale esposizione del de cuius a fattori di rischio ambientali quali polveri, metalli ed asbesto
-l'esposizione all'asbesto è correlata con l'insorgenza del mesotelioma pleurico e non con la neoplasia individuata nel de cuius
-non era stato allegato il DVR (Documento Valutazione Rischi) del lavoratore
-il de cuius aveva cessato di lavorare nel 1992 continuando a fumare fino al 2009
-la relazione ASL del 2000 (in occasione della bonifica dello stabilimento in cui aveva lavorato il de cuius) depositata in atti pag. 6/9 si riferiva solo ad un “…possibile rischio di esposizione all'inalazione di fibre di amianto …”
-la diagnosi di carcinoma era avvenuta nel 2013 quindi a distanza di ben 21 anni dalla interruzione della prestazione lavorativa
-prima del 2013 non si era manifestata alcuna sintomatologia riconducibile ad una esposizione a polveri di amianto
-difettava in atti una TAC torace ad alta risoluzione al fine di poter valutare l'esistenza di una fibrosi polmonare (compatibile con una reale esposizione all'agente).
Trattandosi di patologia multifattoriale si deve osservare che nella tabella delle malattie professionali dell'industria di cui al D.P.R. n. 336 del 1994 è stato inserito, alla voce 56, il carcinoma polmonare tra le malattie neoplastiche "derivanti da lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di asbesto"; tale inserimento è stato poi confermato dalla nuova tabella delle malattie professionali di cui al D.M. 9 aprile 2008, che ha altresì ribadito l'assenza di un periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione.
Ora, nel caso di malattie multifattoriali, quale è il carcinoma polmonare, la Suprema Corte ha costantemente affermato che la presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene investe soltanto il nesso tra la malattia tabellata e le relative cause morbigene (anch'esse tabellate) e non può esplicare la sua efficacia nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale
(nella specie: carcinoma) in cui il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via di probabilità - in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso (cfr. ex pag. 7/9 multis Cass., 18 settembre 2013, n. 21360; Cass. 13 luglio 2011,
n. 15400; Cass., 27 marzo 2003, n. 4665; 4 giugno 2002, n. 8108;
Cass., 2 settembre 1995, n. 9277). Ancora la Suprema Corte, nell'ammettere che la dimostrazione del nesso causale possa essere data in via di probabilità, ha anche precisato che deve trattarsi di una "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico
(Cass. 08/05/2013 n. 10818 e Cass. n. 9634 del 2004). La Corte ha altresì evidenziato che "in tema di malattia professionale”, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità (v. Cass.
24/11/2015, n. 23951)".
Quello che è difettato nel caso di specie (come argomentato nella sentenza appellata) è l'assenza di una adeguata probabilità sul piano scientifico dell'eziologia professionale della stessa in difetto di allegazione/prova di una esposizione stessa all'amianto
(e ciò a prescindere dalla questione della similitudine o meno del carcinoma alla fibrosi e delle disquisizioni sulle concause).
Come riportato in sentenza non vi è prova che il de cuius sia stato esposto a fibre di amianto, sul punto la relazione di bonifica dell'Asl (del giugno 2000 peraltro, quindi a distanza di
8 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro) è del tutto silente. A ciò si aggiunga l'assenza – all'epoca- dell'obbligo di redazione del DVR con ulteriore carenza allegativa/probante (pur se non addebitabile alla parte).
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza.
pag. 8/9
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello,
-condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, liquidate in complessivi euro 1.984,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo
Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 10.2.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2911/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 3005/2022 emessa dal Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro il 25.5.22
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to F. Gentile Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv.to C. M. Liguori
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso di primo grado la quale coniuge Parte_1 superstite di chiedeva nei confronti dell' Persona_1 CP_1 il riconoscimento della rendita ai superstiti atteso che il decesso del marito era avvenuto a causa di una patologia
(neoplasia polmonare) contratta a causa del lavoro prestato.
In particolare la allegava a sostegno della richiesta: Parte_1
-che il marito aveva lavorato dall'1.1.1968 al 31.3.1992 alle dipendenze della poi presso CP_2 Controparte_3 lo stabilimento di Napoli in cui si svolgeva la progettazione meccanica e la produzione e manutenzione di presse meccaniche per settore automobilistico, macchine per impianti siderurgici, macchine per l'imballaggio e frantoi per cave estrattive,
-che l'attività lavorativa del marito era articolata in turni alternati di otto ore giornaliere e comportava una nocività propria delle varie lavorazioni in rapporto, soprattutto, all'accentuata presenza di polveri di amianto nell'ambiente lavorativo, svolgendo lo stesso mansioni di montatore nel reparto meccanica (che implicavano la manipolazione di prodotti contenenti amianto, come i ferodi presenti nel gruppo freni e frizione, i settori circolari dei ceppi per freno volano, i materiali di coibentazione termica e guarniture sugli impianti siderurgici, manipolazione, riparazione, foratura e levigatura di inserti di ferodo, nonché la costruzione delle guarniture),
-che gli inserti di ferodo per freni e frizioni venivano aggiustati a mano con ausilio di mole abrasive oppure di lime per farli alloggiare nelle sedi dei dischi portaferodi, il che comportava la liberazione diretta di sostanza nociva inalabile direttamente,
-che tutte le guarniture per l'impiantistica ed il montaggio di presse orizzontali per la pressofusione erano in amianto in quanto lavoravano ad altissime temperature,
-che nelle normali operazioni di collaudo finale di una pressa erano previsti dei cicli di controllo del freno e della frizione
(il ciclo consisteva nel far funzionare la macchina per 4 ore a ciclo singolo e cioè fermando la macchina dopo ogni rotazione completa),
-che le predette operazioni erano effettuate dal marito durante i normali turni di lavoro e le particelle di asbesto provenienti dall'attrito dei ferodi investivano con facilità gli addetti ai pag. 2/9 lavori e i lavoratori che attraversavano per svariati motivi quel reparto,
-che l'ambiente di prova delle presse era un ambiente di continuo passaggio per i lavoratori del reparto Meccanica e per i lavoratori che si recavano alla mensa nei turni stabiliti dall'azienda, o che si spostavano, per motivi di lavoro, da un reparto all'altro,
-che le prove di funzionamento delle macchine avvenivano contemporaneamente, e nella massima espansione aziendale intorno agli anni 1970/80,
-che nel reparto di montaggio e meccanica, ove operava il marito, avvenivano sia assemblaggi di nuove macchine per la siderurgia sia la manutenzione di quelle vecchie, tutte utilizzanti materiale di amianto a fibra lunga, per cui il lavoratore, poiché veniva a contatto con fonti di calore, utilizzava indumenti contenenti amianto (grembiuli, guanti, soprammaniche, ghette), che durante il lavoro si strappavano e si usuravano con facilità, determinando il contatto diretto dell'amianto con la cute, nonché un'ulteriore liberazione aeriforme inalabile dello stesso,
-che il marito, a fine ottobre 2013, era stato ricoverato presso la UOC di pneumoncologia del Monaldi dove effettuava agoaspirato al polmone destro (il referto citologico evidenziava cellule infiammatorie e detriti cellulari),
-che il marito era ricoverato nuovamente dal 20 al 28.11.2013 e gli era diagnosticava una sospetta lesione neoplastica polmonare destra, diagnosticata (a seguito di nuovo ricovero dal 10 al
23.12.2013) come carcinoma epidermoide del polmone destro,
-che il marito decedeva il 22.6.2016.
Il Giudice di I grado, ritenuta superflua la prova per testi, disponeva consulenza medica e affidava l'incarico al dott. che escludeva il nesso causale tra la Persona_2
pag. 3/9 patologia neoplastica ed il decesso, pertanto la domanda veniva rigettata.
In questa sede la chiede la integrale riforma della Parte_1 sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
Co
-il avrebbe acriticamente aderito alla CTU senza alcuna specifica motivazione in ordine ai rilievi contenuti nelle note critiche ritualmente comunicate al CTU;
-la CTU era errata in quanto aveva applicato una erronea metodologia valutativa, consistita nella mancata considerazione che, in presenza di infermità invalidante derivante da fattori concorrenti sia di natura professionale che extraprofessionale, opera il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., per cui deve essere riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che uno o più fattori assurgano a causa efficiente esclusiva.
L' , riportandosi a tutto quanto dedotto in prime cure, chiede CP_1 la reiezione dell'appello in quanto non fornisce alcuna valida e nuova motivazione circa il riconoscimento del presunto diritto e non smentisce le risultanze della esauriente e dettagliata CTU svolta in primo grado, rilevando che il decesso, datato 22.6.16, era avvenuto a distanza di 24 anni circa dalla dismissione del lavoro e all'età di 75 anni.
*************
L'appello è infondato e va rigettato atteso che non appaiono condivisibili le censure tecnico-valutative mosse dall'appellante avverso le valutazioni contenute nella sentenza impugnata.
Si premette che (cfr. Cassazione sez. 1, sentenza n.15804/24) il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo pag. 4/9 necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili;
nel caso di specie la motivazione della sentenza, laddove richiama le motivazioni/conclusioni del CTU, è esaurientemente motivata dovendosi, anche, osservare come il GL abbia valutato anche le risposte/chiarimenti fornite/i dal consulente alle osservazioni avanzate dai consulenti di parte.
Laddove si richieda la rendita ai superstiti ex art. 85 T.U. n.
1124/1965 è necessaria la prova che il decesso del dante causa dipenda, con certezza o elevata probabilità, da una malattia professionale o da un infortunio. Nella consapevolezza del principio secondo cui, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, sicché va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (ex plurimis Cass., 19 giugno 2014, n. 13954), il Collegio rileva che nel caso in esame il GL ha escluso l'esistenza del nesso di causalità in quanto era insufficiente la prova della esposizione del de cuius alle sostanze nocive e ricorrevano condizioni e stile di vita causative (con altissima probabilità) della patologia polmonare occorsa al de cuius.
Infatti nella sentenza il GL richiama espressamente (nell'incipit della motivazione) il principio secondo cui in ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che,
pag. 5/9 esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità (cfr. Cass. sez. lav. 11/6/2004
n. 11128), escludendo correttamente che – in assenza di prova della origine professionale della stessa – la causa del decesso potesse risiedere nelle condizioni di lavoro.
Nella motivazione (riportandosi anche agli esiti della consulenza d'ufficio) il Giudice precisa che:
-il de cuius era affetto da ipertensione arteriosa e cardiopatia ischemica cronica (nel dicembre del 2013 a seguito di episodio di angina era stato sottoposto a Bypass aorto-coronarico)
-il più importante fattore di rischio per il tumore del polmone è rappresentato dal fumo di sigaretta
-la tipologia di tumore diagnosticato al de cuius (il carcinoma squamocellulare) è una patologia che riconosce come principale fattore di rischio il fumo di sigaretta ed in minima parte l'esposizione a sostanze inquinanti ambientali quali metalli pesanti, amianto etc.
-il de cuius era un forte fumatore (60 sigarette al giorno)
-non risultava la reale esposizione del de cuius a fattori di rischio ambientali quali polveri, metalli ed asbesto
-l'esposizione all'asbesto è correlata con l'insorgenza del mesotelioma pleurico e non con la neoplasia individuata nel de cuius
-non era stato allegato il DVR (Documento Valutazione Rischi) del lavoratore
-il de cuius aveva cessato di lavorare nel 1992 continuando a fumare fino al 2009
-la relazione ASL del 2000 (in occasione della bonifica dello stabilimento in cui aveva lavorato il de cuius) depositata in atti pag. 6/9 si riferiva solo ad un “…possibile rischio di esposizione all'inalazione di fibre di amianto …”
-la diagnosi di carcinoma era avvenuta nel 2013 quindi a distanza di ben 21 anni dalla interruzione della prestazione lavorativa
-prima del 2013 non si era manifestata alcuna sintomatologia riconducibile ad una esposizione a polveri di amianto
-difettava in atti una TAC torace ad alta risoluzione al fine di poter valutare l'esistenza di una fibrosi polmonare (compatibile con una reale esposizione all'agente).
Trattandosi di patologia multifattoriale si deve osservare che nella tabella delle malattie professionali dell'industria di cui al D.P.R. n. 336 del 1994 è stato inserito, alla voce 56, il carcinoma polmonare tra le malattie neoplastiche "derivanti da lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di asbesto"; tale inserimento è stato poi confermato dalla nuova tabella delle malattie professionali di cui al D.M. 9 aprile 2008, che ha altresì ribadito l'assenza di un periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione.
Ora, nel caso di malattie multifattoriali, quale è il carcinoma polmonare, la Suprema Corte ha costantemente affermato che la presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene investe soltanto il nesso tra la malattia tabellata e le relative cause morbigene (anch'esse tabellate) e non può esplicare la sua efficacia nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale
(nella specie: carcinoma) in cui il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via di probabilità - in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso (cfr. ex pag. 7/9 multis Cass., 18 settembre 2013, n. 21360; Cass. 13 luglio 2011,
n. 15400; Cass., 27 marzo 2003, n. 4665; 4 giugno 2002, n. 8108;
Cass., 2 settembre 1995, n. 9277). Ancora la Suprema Corte, nell'ammettere che la dimostrazione del nesso causale possa essere data in via di probabilità, ha anche precisato che deve trattarsi di una "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico
(Cass. 08/05/2013 n. 10818 e Cass. n. 9634 del 2004). La Corte ha altresì evidenziato che "in tema di malattia professionale”, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità (v. Cass.
24/11/2015, n. 23951)".
Quello che è difettato nel caso di specie (come argomentato nella sentenza appellata) è l'assenza di una adeguata probabilità sul piano scientifico dell'eziologia professionale della stessa in difetto di allegazione/prova di una esposizione stessa all'amianto
(e ciò a prescindere dalla questione della similitudine o meno del carcinoma alla fibrosi e delle disquisizioni sulle concause).
Come riportato in sentenza non vi è prova che il de cuius sia stato esposto a fibre di amianto, sul punto la relazione di bonifica dell'Asl (del giugno 2000 peraltro, quindi a distanza di
8 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro) è del tutto silente. A ciò si aggiunga l'assenza – all'epoca- dell'obbligo di redazione del DVR con ulteriore carenza allegativa/probante (pur se non addebitabile alla parte).
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza.
pag. 8/9
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello,
-condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, liquidate in complessivi euro 1.984,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo
Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 10.2.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 9/9