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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/12/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di MA, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria
Pasqua Rita Vena, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1855 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, società unipersonale a responsabilità limitata, a mezzo della propria Parte_1 mandataria rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di Parte_2 citazione, dall'avv. Angelica Cocconi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in MA,
IA MA n.1
-ATTRICE-
E
rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e CP_1 risposta, dall'avv. Isotta Cortesi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in MA, via
Duomo n. 5
-CONVENUTO-
E
rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e CP_2 risposta, dall'avv. Isotta Cortesi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in MA, via
Duomo n. 5
-TERZA CHIAMATA - OGGETTO: azione revocatoria ordinaria.
CONCLUSIONI: all'udienza del 24/09/2025, il procuratore di parte attrice precisava le proprie conclusioni come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 cpc, che si intendono ivi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, a mezzo della sua mandataria Parte_1 [...]
, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, , chiedendo che fosse Parte_2 CP_1
1 dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita in data 23/12/2019, a ministero del Notaio Dott.ssa di Fornovo di Taro (Rep. Persona_1
N.30360, racc. n.6751), con il quale aveva venduto alla moglie, , la CP_1 CP_2
quota di ½ degli immobili (già in comproprietà tra i coniugi al 50%), situati nel Comune di Sorbolo-
NI (PR), Fraz. Sorbolo-Loc. Bogolese, via Grazia Deledda n.10, identificati al Catasto fabbricati di Sorbolo-NI, come segue:
- foglio 36, mappale 317, sub 15, piano 3-4, zona cens. 1, categoria A/2, consistenza 4 vani 4,5
(appartamento sviluppantesi sui piani terzo e quarto);
- foglio 36, mappale 317, sub 47, piano T, zona cens. 1, cat. C/6, classe 1, consistenza 10 mq (posto auto scoperto)
- foglio 36, mappale 317, sub 19, piano T, zona cens. 1, categoria C/6, classe 4, consistenza mq 25
(autorimessa con cantina).
Conseguentemente, domandava che fosse ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della relativa sentenza.
A sostegno della domanda proposta, esponeva che, in forza di contratto di Parte_1
cessione concluso in data 20 aprile 2018, essa aveva acquistato pro soluto parte dei crediti deteriorati delle Banche del Gruppo NT AO PA, tra cui NT AO PA (già AN
NT MA PA) e Cassa di Risparmio in Bologna PA. Tra i crediti oggetto di cessione vi erano quelli relativi ai rapporti originariamente stipulati da AN NT MA PA e da Cassa di
Risparmio in Bologna PA con IR NE US RL.
Assumeva l'attrice di vantare nei confronti di IR NE US RL un credito pari alla somma di euro 610.733,39, oltre interessi, che derivava dalle seguenti posizioni debitorie:
- euro 16.542,55 per saldo debitore del conto corrente ordinario AN NT MA PA n.
341//759/1 acceso il 23/11/2001 presso l'Agenzia di Calerno;
- euro 39.618,39 per saldo debitore del conto corrente ordinario Cassa di Risparmio in Bologna PA
n. 7 acceso presso la filiale di S. Ilario d'Enza il 10/06/2016;
- euro 554.572,45 con riferimento al mutuo fondiario del 4/09/2007 con cui Cassa di Risparmio in
Bologna PA aveva concesso a IR NE US RL. un finanziamento di euro 1.000.000,00.
La posizione debitoria della predetta società era stata garantita da , in forza di due CP_1
contratti di fideiussione. In particolare:
- con atto n. 220666 del 30/01/1997 e successive estensioni, si era costituito CP_1
fideiussore di IR NE US srl nei confronti di Cassa di Risparmio in Bologna PA fino alla concorrenza di euro 250.000,00 (poi da ultimo elevata ad euro 800.000,00);
2 - con atto n. 73433 del 30/08/2001 e successive estensioni, si era costituito CP_1
fideiussore di IR NE US srl nei confronti di NT AO PA (già AN NT MA
PA) fino alla concorrenza di euro 201.500,00.
L'attrice precisava che in entrambi i casi si trattava di fideiussione a semplice richiesta e con espressa rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c., prestata in via solidale e indivisibile con il debitore principale per il pagamento di capitale, interessi anche di mora, tasse e ogni altro accessorio dovuto.
rappresentava, inoltre, che la società debitrice IR NE US RL era stata Parte_1
dichiarata fallita dal Tribunale di Reggio Emilia con sentenza del 13/06/2016 e che essa non aveva incassato alcunché dalla procedura di fallimento, né da parte dei fideiussori, nonostante i vari solleciti. Successivamente al fallimento, il fideiussore aveva alienato alla moglie CP_1
, con atto a ministero del Notaio dott.ssa del 23/12/2019, la sua quota di CP_2 Per_1
proprietà, pari a ½, degli immobili già in comproprietà tra i coniugi (appartamento, posto auto scoperto e autorimessa).
Tanto esposto in fatto, argomentava in diritto, affermando la sussistenza nella Parte_1 specie dei presupposti giuridici fondanti l'azione revocatoria ex art. 2901 cc. In particolare, a dire dell'attrice, la compravendita aveva comportato una grave compromissione della sua garanzia patrimoniale e della possibilità di recupero del credito, in quanto i cespiti venduti erano gli unici beni di cui risultava proprietario pro-quota il fideiussore , il quale era perfettamente CP_1
consapevole del pregiudizio arrecato alle sue ragioni creditorie, in quanto socio nonchè Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della IR NE US RL. A dire della società attrice, anche la moglie del , era a conoscenza della situazione CP_1 CP_2
patrimoniale della società debitrice e delle garanzie prestate del marito, tenuto conto della sua partecipazione all'attività dell'azienda di famiglia. La infatti, dal 2001 al 2005, era stata CP_2
componente del Consiglio di amministrazione della società debitrice.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio , eccependo in via CP_1
preliminare la nullità delle fideiussioni dallo stesso prestate, posto che in sede di stipulazione era stata prevista la rinuncia da parte del garante ai termini di cui all'art. 1957 cpc. Allegava il convenuto che siffatta pattuizione era stata ritenuta dalla AN d'Italia contrastante con la normativa antitrust, con conseguente nullità dell'intero contratto fideiussorio. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata dal Tribunale la nullità delle fideiussioni dallo stesso sottoscritte, sulla base del rilievo che si trattava di un vizio del contratto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con conseguente venir meno della garanzia prestata.
3 In subordine, laddove il contratto fosse stata ritenuto affetto da nullità parziale, limitata alla sola clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c, il eccepiva la decadenza della società attrice CP_1
dall'azione contro il fideiussore, posto che non vi era prova dell'istanza di pagamento avanzata dalla società creditrice contro il debitore principale nel rispetto del termine di due mesi previsto dall'art. 1957, comma 3, c.c., né tanto meno vi era prova dell'istanza di pagamento avanzata entro il termine di sei mesi, ai sensi del comma 1 dalla medesima norma. In particolare, il convenuto rilevava che non era stata prodotta agli atti l'istanza presentata dalla banca per l'insinuazione al passivo fallimentare della IR NE US RL, sicché non era possibile valutare se la stessa fosse tempestiva, ossia se fosse stata presentata nel termine breve di due mesi previsto dal comma 3 dell'art. 1957 cc.
Nel merito, il si opponeva all'accoglimento della domanda avversaria, affermando CP_1
l'insussistenza degli elementi soggettivi e oggettivi dell'azione revocatoria. In particolare, contestava la sussistenza dell'eventus damni e del consilium fraudis. A tal riguardo, sosteneva che il credito fosse assistito da privilegio ipotecario e che quindi sarebbe stato soddisfatto in sede fallimentare, a seguito della vendita dei compendi immobiliari, stimata per un totale di euro
1.200.000,00. Inoltre, sosteneva che l'atto dispositivo fosse posteriore rispetto al sorgere del credito, in quanto l'atto dispositivo andava individuato nel contratto preliminare di vendita del 10.10.2014, come comprovato dal bonifico effettuato in esecuzione delle pattuizioni contrattuali preliminari.
Con ordinanza in data 8/06/2022, il Giudice, stante la ricorrenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, disponeva ex art. 102 cpc l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_2
, quale terzo acquirente del bene oggetto dell'atto di compravendita per cui è causa.
[...]
Ritualmente evocata in giudizio, si costituiva , la quale innanzitutto eccepiva la CP_2 carenza di legittimazione attiva della società attrice, allegando che quest'ultima non aveva prodotto il contratto di cessione dei crediti né aveva provato che il credito vantato nei confronti di IR NE
US RL fosse stato oggetto di cessione a suo favore. Osservava a tal riguardo che l'avviso di pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, allegato da controparte, era manchevole degli elementi necessari ai fini dell'individuazione, senza alcuna incertezza, dei rapporti oggetto di cessione.
Inoltre, la eccepiva la nullità totale o in via subordinata parziale delle fideiussioni rilasciate CP_2
dal a seguito della rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. pattuita dalle parti. Infine, CP_1 eccepiva l'intervenuta decadenza di dall'azione proposta nei confronti dei fideiussori Parte_1
Part
, per le medesime ragioni addotte dal convenuto . CP_1
4 La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24/09/2025 con concessione del termine ridotto di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di un ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
*****
Tanto esposto ai fatti di causa, occorre preliminarmente rilevare che entrambi i convenuti si sono costituiti tardivamente e sono pertanto decaduti dalla possibilità di proporre eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali o di merito che non siano rilevabili d'ufficio ai sensi dell'art.167 c.p.c.
Infatti, il ha depositato la propria comparsa di costituzione in data 6/11/2020, ben oltre il CP_1 termine di legge di venti giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti, celebrata in data
11/11/2020, termine previsto dall'art.166 c.p.c., nella sua formulazione ante riforma c.d. Cartabia.
Parimenti, la si è costituita in data 17/01/2023, depositando la propria comparsa di CP_2 costituzione solo il giorno prima dell'udienza di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, fissata da questo Tribunale in data 18/01/2023.
Ciò premesso, occorre valutare la fondatezza e ancora prima l'ammissibilità delle due eccezioni
(una relativa al difetto di legittimazione attiva dell'attrice e l'altra relativa alla nullità delle fideiussioni), formulate da entrambi i convenuti nelle rispettive comparse di costituzione.
Innanzitutto, quanto alla prima eccezione, inerente al difetto dei legittimazione attiva di Parte_1
, va precisato che, in realtà, tale eccezione non attiene alla mera legittimatio ad causam intesa
[...]
in senso meramente processuale, ma attiene alla titolarità della situazione giuridica sostanziale del rapporto dedotto in giudizio. Detta eccezione non può essere considerata tardiva, posto che, come riscontrato dalla pronuncia delle Sezioni Unite 16 febbraio 2016 n. 2951, si tratta di una mera difesa e non già di un'eccezione in senso stretto. In particolare, secondo i giudici di legittimità, chi fa valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve cioè dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti- diritto, che costituisce fondamento della domanda. La titolarità del diritto può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. Tuttavia, il convenuto, qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, potrebbe anche limitarsi a negarla, deducendo che l'attore non è titolare del diritto azionato. Questa presa di posizione è una mera difesa: le “difese” sono, in generale, “le posizioni assunte dal convenuto per contrapporsi alla
5 domanda. Possono consistere nell'esposizione di ragioni giuridiche o in prese di posizione rispetto ai fatti prospettati dall'attore. Queste ultime potranno, a loro volta, consistere in prese di posizione che si limitano a negare l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (“mere difese”), oppure nella contrapposizione di altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto” (Sezioni Unite 16 febbraio 2016 n. 2951, v. anche Cass. Civ., Sez. I, 5 giugno 2025, n.
15088).
In definitiva, sostanziandosi nella specie la contestazione mossa dai convenuti in una semplice negazione di un fatto costitutivo del diritto vantato dall'attrice (cioè la successione di Parte_1
nei diritti di credito di NT AO PA e Cassa di Risparmio in Bologna PA), la stessa non integra un'eccezione in senso stretto, ma rappresenta, più propriamente, una c.d. “mera difesa”.
Così inquadrata la contestazione dei convenuti, non se ne potrebbe fondatamente eccepire la tardività, trattandosi di una contestazione proponibile in ogni fase del giudizio (cfr., in particolare,
Cass. S.U. n.2951/2016).
Orbene, i convenuti lamentano che non avrebbe dato prova della cessione del credito Parte_1
per cui è causa e quindi non avrebbe provato di essere titolare del diritto azionato.
Occorre innanzitutto osservare che, in caso di cessione in blocco ex art.4 l. n.130/1999, si applicano le disposizioni contenute nell'art.58, commi 2, 3 e 4, del TUB, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B
Va pertanto tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della
6 cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Sulla base di tali puntualizzazione, si può affermare, conformemente alla giurisprudenza della
Suprema Corte (v. ord. n. 17944/2023), che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente la mera dichiarazione della stessa parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione (cfr la già citata
Cass. ord. 17944/2023).
Venendo al caso di specie, ai fini della prova dell'avvenuta cessione del credito di cui si discute,
l'attrice ha prodotto non solo il foglio Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte seconda n.
52 del 05/05/2018 (doc. n. 17 allegato all'atto di citazione), ma anche, in allegato alla prima memoria ex art. 183, comma 6, cpc, le dichiarazioni in data 03/08/2021 delle banche cedenti, NT
AO e (doc. n. 1 e 2), nonché l'estratto della lista dei crediti ceduti da NT AO CP_3
- già AN NT MA s.p.a. – a (doc. n. 3: ove a pag. 487 del file sono Parte_1 indicati i rapporti riferiti alla posizione IR NE US contrassegnati dall'identificativo ndg
7 corrispondente a quello indicato nella suddetta dichiarazione) e l'estratto della lista P.IVA_1
dei crediti ceduti da NT AO s.p.a. (già a (doc. n. 4: CP_4 Parte_1
ove a pag. 13 del file sono indicati i rapporti riferiti alla posizione IR NE US contrassegnati dall'identificativo ndg corrispondente a quello indicato nella suddetta P.IVA_2
dichiarazione).
Le dichiarazioni rese dalle banche cedenti assurgono ad elemento documentale senz'altro rilevante, pienamente idoneo a dimostrare l'avvenuta cessione del credito e l'inclusione nel blocco dei crediti ceduti dello specifico credito vantato nei riguardi di IR NE US s.r.l. e dei suoi garanti.
Deve dunque ritenersi accertata e provata la titolarità del credito in capo a Parte_1
Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società attrice, proposta dai convenuti, risulta infondata e quindi non meritevole di accoglimento.
Occorre ora esaminare l'ulteriore eccezione avanzata dai convenuti, in ordine alla nullità della fideiussione e alla conseguente assenza di una valida ragione di credito in capo a nei Parte_1
confronti del convenuto . A dire della società attrice, la fideiussione rilasciata da CP_1
sarebbe, infatti, totalmente nulla, in quanto contenente una clausola – quella di CP_1 rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c. – dichiarata dalla AN di Italia contraria alla normativa antitrust. In particolare, i convenuti hanno dedotto che l'art.6 dei contratti di fideiussione (doc. 7 e 8 ricorso dell'attrice) stipulati dal prevede una deroga all'art.1957 c.c., in virtù della quale i CP_1
diritti derivanti alla banca dalla fideiussione resterebbero integri fino al totale soddisfacimento del suo credito da parte del debitore principale, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.1957 c.c. A dire dei convenuti, tale clausola sarebbe contrastante con la normativa antitrust, con conseguente nullità dell'intero contratto fideiussorio e conseguente “venir meno della legittimazione attiva di per insussistenza della garanzia”. Parte_1
Sul punto, occorre richiamare la recente sentenza n. 41994/2021 delle Sezioni Unite, con cui la
Suprema Corte ha affermato che l'inserimento, in un contratto di fideiussione, di clausole in violazione delle norme sulla concorrenza non comporta l'invalidità dell'intero contratto, ma al più delle singole clausole.
Secondo i giudici di legittimità, i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett.
a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera
8 concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
La nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI sulla sussistenza del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, poiché l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa (Cass. ord. del 25/01/2025 n.1851; conformemente Cass. n.
8023/2024).
Pertanto, nella specie deve essere dichiarata, senza dubbio alcuno, l'inammissibilità dell'eccezione relativa alla dedotta estinzione della garanzia per il decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c., poiché tale eccezione - collegata alla dedotta nullità della clausola derogatoria della norma indicata e prospettata sulla base della conseguente reviviscenza del suddetto art. 1957 - avrebbe potuto essere proposta dai convenuti soltanto in caso di loro tempestiva costituzione, trattandosi di eccezione in senso stretto (in senso conforme, in un caso simile a quello di specie v. Cass. ord. n.
835/2025).
Rileva inoltre il Giudicante che l'eccezione di nullità parziale del contratto è rimasta priva di adeguato riscontro probatorio. E' indubbio che la nullità del contratto per violazione di norme imperative sia rilevabile d'ufficio, ma tale rilievo officioso presuppone che i relativi presupposti di fatto siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali
(sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da
Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019, Cass. n. 20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie.
In breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/2023 e Cass. nn. 2607,
5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024).
Nella specie, i convenuti non hanno prodotto né il richiamato provvedimento della AN di Italia n.
55/2005, né tanto meno hanno fornito prova dell'esistenza di un'intesa concorrenziale tra le banche,
9 nell'applicazione delle condizioni delle fideiussioni omnibus, anche nel periodo antecedente a quello con riferimento al quale la AN di Italia ha intrapreso l'istruttoria di cui agli artt. 2 e 14 della Legge n. 287/1990, sfociata nell'emanazione del provvedimento n. 55/2005, posto che tale istruttoria risulta avviata in data 8/11/2002, mentre i contratti di fideiussione sottoscritti dal CP_1
risultano stipulati in data 30/1/1997 e 30/8/2001, ossia prima di tale data. Laddove, come nel caso di specie, la prestazione della fideiussione sia anteriore all'emissione del provvedimento della AN di Italia, n. 55/2005, non può prescindersi, ai fini della declaratoria di nullità parziale, dall'accertamento della prova specifica dell'intesa illecita, prova che nella specie non è stata data dai convenuti. A ciò consegue il rigetto dell'eccezione di nullità dagli stessi sollevata.
Per mera completezza espositiva, deve infine rilevarsi che, anche a voler ritenere in ipotesi sussistente la prospettata nullità parziale della clausola derogatoria dell'art. 1957 cc, con conseguente reviviscenza dei termini previsti dalla predetta norma, la documentazione in atti è idonea a dimostrare che le istanze di pagamento nei confronti del debitore principale sono state proposte tempestivamente.
Infatti, il fallimento del debitore principale IR NE US è stato dichiarato dal Tribunale di
Reggio Emilia il 13/06/2016 (doc. n. 1 allegato alla 2° memoria ex art. 183, VI comma c.p.c.). La
Cassa di Risparmio in Bologna s.p.a. ha depositato domanda di ammissione al passivo il
30/08/2016. La banca NT AO s.p.a. ha depositato domanda di ammissione al passivo il
23/09/2016. I verbali di verifica dello stato passivo comprovano pienamente la data di deposito delle domande di insinuazione al passivo fallimentare (doc. n. 2 e 3 allegati alla 2° memoria ex art. 183, VI comma c.p.c.). In entrambi i casi è stato rispettato il termine di 6 mesi dalla dichiarazione di fallimento.
La tesi sostenuta dalla difesa dei convenuti, secondo cui l'istanza di insinuazione al passivo avrebbe dovuto essere depositata nei due mesi successivi al fallimento, è priva di qualunque sostegno.
Secondo il disposto dell'art. 1957 c.c., 2° e 3° commi, l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi nel caso in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale, ma non è certo questo il caso, come emerge dalle pattuizioni contrattuali.
Pertanto, non solo sussiste la posizione di garante in capo al convenuto , ma CP_1 Parte_1
non è neppure decaduta dall'azione di garanzia nei confronti del fideiussore. Peraltro, come
[...]
già innanzi rilevato, i convenuti, costituitisi tardivamente, non potevano neppure proporre l'eccezione di estinzione della garanzia per il decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c.
10 Ciò precisato, passando ad esaminare nel merito la domanda di revocatoria proposta dalla società attrice, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e debba, pertanto, essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
La regola del giudizio da applicarsi alla controversia in oggetto è quella di cui all'art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria costituisce, come noto, un mezzo legale di conservazione della garanzia generica del creditore (art. 2740 c.c.), a fronte di atti di disposizione posti in essere dal debitore in grado di incidere in modo pregiudizievole sulla consistenza del proprio patrimonio. Funzione dell'azione revocatoria è, dunque, quella di tutelare l'interesse dei creditori contro atti di disposizione realizzati dal debitore a detrimento delle loro ragioni, conseguita mediante la dichiarazione giudiziale di inefficacia dell'atto dispositivo.
Per il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria devono, pertanto, concorrere i seguenti presupposti: la sussistenza di un credito in capo al revocante (che può essere anche illiquido, a termine, condizionato, eventuale ed anche litigioso); un atto di disposizione del debitore da cui deriva un pregiudizio delle ragioni creditorie (c.d. eventus damni); la consapevolezza del debitore di ledere la garanzia del creditore (c.d. scientia damni), e, infine, in caso di atti a titolo oneroso effettuati dopo il sorgere del credito, la consapevolezza in capo al terzo del fatto che l'atto dispositivo diminuisca le garanzie patrimoniali del debitore, mettendo in pericolo la soddisfazione delle ragioni creditorie (c.d. consilium fraudis).
Orbene, in applicazione del principio generale di cui all'art.2697 c.c., l'onere di dimostrare la sussistenza di queste circostanze, integranti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria, incombe sulla parte attrice, la quale può assolvervi anche mediante presunzioni semplici (ex multis Cass. n.9367/2006; Cass. Sez. III, 19.7.2004).
Tanto precisato in sintesi con riferimento all'inquadramento generale dell'istituto, si rileva che la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge sono, con nettezza, ravvisabili nella fattispecie oggi in decisione.
1.Le ragioni di credito di Parte_1
E' documentalmente riscontrabile l'esistenza in capo a delle ragioni di credito Parte_1
vantate nei confronti del convenuto, . CP_1
Infatti, il Tribunale di MA, con decreto ingiuntivo n. 987/2020 del 29/06/2020 (doc. n. 4 allegato alla II memoria ex art. 183, VI comma c.p.c.), dichiarato provvisoriamente esecutivo solo nei confronti del , ha ingiunto a quest'ultimo, nella qualità di fideiussore della società CP_1 fallita IR NE US s.r.l. il pagamento in favore di della somma di € Parte_1
610.733,39, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
11 Con sentenza n. 1030/2024 dell'11/07/2024, il Tribunale di MA ha poi rigettato l'opposizione di
, e , confermando il decreto ingiuntivo n. 987/2020 emesso Parte_3 CP_1 Parte_4
nei loro confronti dal Tribunale di MA il 29.06.2020 e condannando gli opponenti, in solido, a rifondere a le spese del giudizio di opposizione. Risulta attualmente pendente il Parte_1 giudizio d'appello promosso avverso la predetta sentenza, con fissazione dell'udienza per la rimessione in decisione per il giorno 06/07/2027.
Non costituisce un ostacolo alla definizione della presente causa, il fatto che tuttora penda il giudizio d'appello in ordine al decreto ingiuntivo opposto. In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della mera aspettativa di credito, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, senza che vi sia necessità della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (v. Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4212 del 19/02/2020).
Nella specie, va inoltre affermata l'anteriorità del credito vantato dall'odierna attrice rispetto all'atto dispositivo, oggetto della domanda di revoca. Infatti, l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre fare riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito. Va evidenziato che gli affidamenti concessi da AN NT MA PA e da
Cassa di Risparmio in Bologna PA a favore della società debitrice, IR NE US RL, risultano anteriori all'atto dispositivo impugnato posto in essere dal fideiussore, come emerge dalla documentazione prodotta dalla banca. Nell'ipotesi in cui il credito sorga, come nella specie, da un'apertura di credito o da un affidamento bancario, è con riferimento alla data di questi ultimi che va verificata la "anteriorità" del credito.
2.Il pregiudizio alle ragioni creditorie derivante dall'atto di disposizione patrimoniale del debitore: c.d. “eventus damni”
Quanto poi agli ulteriori presupposti necessari per l'esperimento dell'actio pauliana, e cioè
l'esistenza di un atto di disposizione posto in essere dal debitore in pregiudizio delle ragioni dei creditori, nell'ipotesi in esame viene in rilievo un atto dispositivo patrimoniale posteriore al sorgere del credito, alla tutela del quale è preordinata la presente azione revocatoria.
Infatti, risulta allegato agli atti di causa l'atto di compravendita, stipulato in data 23/12/2019 (doc.
n.12 fascicolo attrice), con cui il ha venduto alla moglie, , la quota di ½ degli CP_1 CP_2
immobili già in comproprietà tra i coniugi al 50%, così identificati al N.C.F. di Sorbolo NI:
12 - foglio 36, mappale 317, sub 15, piano 3-4, zona cens. 1, categoria A/2, consistenza 4 vani 4,5
(appartamento sviluppantesi sui piani terzo e quarto);
- foglio 36, mappale 317, sub 47, piano T, zona cens. 1, cat. C/6, classe 1, consistenza 10 mq (posto auto scoperto)
- foglio 36, mappale 317, sub 19, piano T, zona cens. 1, categoria C/6, classe 4, consistenza mq 25
(autorimessa con cantina).
Non risulta condivisibile la tesi propugnata dalla difesa dei convenuti, secondo cui l'atto dispositivo nella specie non sarebbe rappresentato dal contratto di compravendita del 23/12/2019, ma dal preliminare di vendita del 10/10/2014 “ antecedente all'esigibilità del credito”. Sul punto, la Corte di Cassazione ha ribadito che “Il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, che può, invece, avere ad oggetto
l'eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato;
pertanto, la sussistenza del presupposto dell' "eventus damni" per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti.” (Cass. sez. 3, ordinanza n.15215/2018;
Cass. sez. 3, ordinanza n.17365/2011).
Pertanto, in conformità all'orientamento della Suprema Corte, l'atto dispositivo oggetto della revocatoria deve essere individuato nel contratto di compravendita del 23/12/2019.
Occorre poi rilevare, come anche evidenziato da , che il preliminare di vendita del Parte_1
23/12/2019 (doc.3 fascicolo convenuta) appare privo di data certa, quindi non è neppure opponibile alla banca creditrice. La prova della data non è desumibile dal bonifico prodotto in atti, in quanto, sebbene sia stato effettuato nella medesima data dalla a favore del marito, non presenta CP_2
alcun riferimento al predetto preliminare.
Ciò detto, non vi è dubbio che il contratto di compravendita intercorso tra il e la moglie CP_1
costituisca un atto di disposizione pregiudizievole per le ragioni dei creditori, avendo sottratto alla garanzia patrimoniale di questi ultimi l'unico cespite su cui gli stessi potevano soddisfarsi.
Va rammentato che, a fondamento dell'azione ex art. 2901 cc., non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, con la conseguenza che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (Cass. civ., Sez. I, 24/07/2003, n. 11471).
13 Né assume rilievo, ai fini dell'esclusione dell'eventus damni, il fatto che abbia già Parte_1
beneficiato, in sede di riparto parziale nell'ambito della procedura fallimentare, dell'assegnazione della somma netta di euro 105.000,00 (doc. 4 fascicolo convenuta). Appare infatti evidente il divario sussistente tra la somma oggetto di assegnazione e l'importo del credito vantato da Parte_1
, pari a euro 610.733,39, oltre interessi.
[...]
3. La conoscenza del pregiudizio da parte del debitore: c.d. “scientia damni”
Quanto al requisito soggettivo in capo al debitore, allorché l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), e cioè la semplice conoscenza - cui va equiparata la agevole conoscibilità - da parte del debitore di tale pregiudizio, a prescindere invero dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assuma rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (v. Cass. n. 766 del
2007, cit.; v. anche Cass. n. 12975 del 2020; n. 15310 del 2007; n. 14489 del 2004; n. 2792 del
2002; n. 7262 del 2000). La prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita anche tramite presunzioni (v. ex multis Cass. n. 27546 del 2014; n. 17327 del 2011).
Nell'ipotesi in esame, è manifesto che il fosse perfettamente consapevole che la cessione CP_1
della sua quota di proprietà degli unici immobili di cui lo stesso era titolare (appartamento, autorimessa e posto auto scoperto) recasse un evidente pregiudizio alle ragioni della attrice, perché impoveriva il suo patrimonio e rendeva sicuramente più difficile, se non impossibile, rivalersi su di esso. Deve considerarsi che il oltre ad essere socio della società debitrice principale IR CP_1
NE US RL, era anche Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della stessa, sicché non poteva che essere perfettamente a conoscenza della situazione economica in cui versava la società e della notevole esposizione debitoria della stessa, come comprovato pure dalle svariate intimazioni di pagamento inviate dalle banche creditrici (doc. nn. 9 e 10 fascicolo attrice).
4. La consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo: c.d. “consilium fraudis”
Altro requisito necessario è, come premesso, il c.d. consilium fraudis, ovvero la mera consapevolezza in capo al terzo, in caso di atti a titolo oneroso successivi al sorgere del credito, circa l'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore (cfr. Cass. Civ., 21.4.2006, n.
9367; Cass. Civ., 19.7.2004, n. 13330). Con la precisazione che la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. n. 27546/2014).
Nel caso di specie, non può essere sottaciuto il rapporto di coniugio esistente tra le parti del contratto di compravendita. Tale legame costituisce un indice presuntivo del fatto che CP_2
14 fosse bene a conoscenza della fideiussione prestata dal marito, nonché della situazione CP_2 debitoria in cui versava la IR NE US RL, e che fosse dunque d'accordo con il nel CP_1
voler salvaguardare le proprietà immobiliari dello stesso dalle pretese creditorie dell'odierna attrice.
Sul punto, è stato ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione che il rapporto familiare tra il disponente e l'acquirente è un elemento "ex se" sufficiente a fondare la prova presuntiva finanche della "participatio fraudis", laddove "tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente" (cfr. Corte cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5359 del 05/03/2009; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 1286 del 18/01/2019).
5.Conclusioni.
La domanda di revocatoria deve essere, quindi, accolta.
Pertanto, deve dichiararsi ex art.2901 c.c. l'inefficacia nei confronti di e per essa Parte_1
della sua procuratrice , della compravendita in data 23/12/2019, per atto pubblico a Parte_2
ministero del Notaio Dott.ssa di Fornovo di Taro (Rep. N.30360, racc. n.6751), Persona_1
con cui ha venduto alla moglie la quota di ½ del diritto di proprietà dei CP_1 CP_2
beni immobili situati nel Comune di Sorbolo-NI (PR), Fraz. Sorbolo-Loc. Bogolese, via
Grazia Deledda n.10.
Infine, deve essere ordinato al competente conservatore dei registri immobiliari, con esonero di responsabilità dello stesso, di procedere alla annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 comma 1 c.c. a margine della trascrizione dell'atto di compravendita.
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri contemplati dal vigente decreto ministeriale D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia (vd. Cass. n. 5402 del 2004, secondo cui nell'azione revocatoria il valore della causa si determina non già sulla base dell'atto impugnato, bensì sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria), nonché della qualità e quantità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1. Dichiara l'inefficacia nei confronti di e per essa della sua procuratrice Parte_1 [...]
, della compravendita, per atto pubblico in data 23/12/2019 a ministero del Notaio Dott.ssa Parte_2
di Fornovo di Taro (Rep. N.30360, racc. n.6751), con cui ha Persona_1 CP_1
venduto alla moglie la quota di ½ del diritto di proprietà sui beni immobili situati nel CP_2
15 Comune di Sorbolo-NI (PR), Fraz. Sorbolo-Loc. Bogolese, via Grazia Deledda n.10, censiti al
Catasto fabbricati di Sorbolo-NI come segue:
- foglio 36, mappale 317, sub 15, piano 3-4, zona cens. 1, categoria A/2, consistenza 4 vani 4,5
(appartamento sviluppantesi sui piani terzo e quarto);
- foglio 36, mappale 317, sub 47, piano T, zona cens. 1, cat. C/6, classe 1, consistenza 10 mq (posto auto scoperto)
- foglio 36, mappale 317, sub 19, piano T, zona cens. 1, categoria C/6, classe 4, consistenza mq 25
(autorimessa con cantina).
2. Ordina ai sensi dell'art. 2655 c.c. al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, di effettuare l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di compravendita a ministero del Notaio Dott.ssa
[...]
di Fornovo di Taro (Rep. N.30360, racc. n.6751); Per_1
3. Condanna i convenuti e , in via solidale tra loro, a rifondere a CP_1 CP_2
le spese processuali dalla stessa sostenute, che si liquidano in euro 18.420,00, Parte_1
oltre rimborso spese generali nella misura forfetaria del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in MA, in data 3/12/2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di MA, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria
Pasqua Rita Vena, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1855 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, società unipersonale a responsabilità limitata, a mezzo della propria Parte_1 mandataria rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di Parte_2 citazione, dall'avv. Angelica Cocconi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in MA,
IA MA n.1
-ATTRICE-
E
rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e CP_1 risposta, dall'avv. Isotta Cortesi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in MA, via
Duomo n. 5
-CONVENUTO-
E
rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e CP_2 risposta, dall'avv. Isotta Cortesi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in MA, via
Duomo n. 5
-TERZA CHIAMATA - OGGETTO: azione revocatoria ordinaria.
CONCLUSIONI: all'udienza del 24/09/2025, il procuratore di parte attrice precisava le proprie conclusioni come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 cpc, che si intendono ivi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, a mezzo della sua mandataria Parte_1 [...]
, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, , chiedendo che fosse Parte_2 CP_1
1 dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita in data 23/12/2019, a ministero del Notaio Dott.ssa di Fornovo di Taro (Rep. Persona_1
N.30360, racc. n.6751), con il quale aveva venduto alla moglie, , la CP_1 CP_2
quota di ½ degli immobili (già in comproprietà tra i coniugi al 50%), situati nel Comune di Sorbolo-
NI (PR), Fraz. Sorbolo-Loc. Bogolese, via Grazia Deledda n.10, identificati al Catasto fabbricati di Sorbolo-NI, come segue:
- foglio 36, mappale 317, sub 15, piano 3-4, zona cens. 1, categoria A/2, consistenza 4 vani 4,5
(appartamento sviluppantesi sui piani terzo e quarto);
- foglio 36, mappale 317, sub 47, piano T, zona cens. 1, cat. C/6, classe 1, consistenza 10 mq (posto auto scoperto)
- foglio 36, mappale 317, sub 19, piano T, zona cens. 1, categoria C/6, classe 4, consistenza mq 25
(autorimessa con cantina).
Conseguentemente, domandava che fosse ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della relativa sentenza.
A sostegno della domanda proposta, esponeva che, in forza di contratto di Parte_1
cessione concluso in data 20 aprile 2018, essa aveva acquistato pro soluto parte dei crediti deteriorati delle Banche del Gruppo NT AO PA, tra cui NT AO PA (già AN
NT MA PA) e Cassa di Risparmio in Bologna PA. Tra i crediti oggetto di cessione vi erano quelli relativi ai rapporti originariamente stipulati da AN NT MA PA e da Cassa di
Risparmio in Bologna PA con IR NE US RL.
Assumeva l'attrice di vantare nei confronti di IR NE US RL un credito pari alla somma di euro 610.733,39, oltre interessi, che derivava dalle seguenti posizioni debitorie:
- euro 16.542,55 per saldo debitore del conto corrente ordinario AN NT MA PA n.
341//759/1 acceso il 23/11/2001 presso l'Agenzia di Calerno;
- euro 39.618,39 per saldo debitore del conto corrente ordinario Cassa di Risparmio in Bologna PA
n. 7 acceso presso la filiale di S. Ilario d'Enza il 10/06/2016;
- euro 554.572,45 con riferimento al mutuo fondiario del 4/09/2007 con cui Cassa di Risparmio in
Bologna PA aveva concesso a IR NE US RL. un finanziamento di euro 1.000.000,00.
La posizione debitoria della predetta società era stata garantita da , in forza di due CP_1
contratti di fideiussione. In particolare:
- con atto n. 220666 del 30/01/1997 e successive estensioni, si era costituito CP_1
fideiussore di IR NE US srl nei confronti di Cassa di Risparmio in Bologna PA fino alla concorrenza di euro 250.000,00 (poi da ultimo elevata ad euro 800.000,00);
2 - con atto n. 73433 del 30/08/2001 e successive estensioni, si era costituito CP_1
fideiussore di IR NE US srl nei confronti di NT AO PA (già AN NT MA
PA) fino alla concorrenza di euro 201.500,00.
L'attrice precisava che in entrambi i casi si trattava di fideiussione a semplice richiesta e con espressa rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c., prestata in via solidale e indivisibile con il debitore principale per il pagamento di capitale, interessi anche di mora, tasse e ogni altro accessorio dovuto.
rappresentava, inoltre, che la società debitrice IR NE US RL era stata Parte_1
dichiarata fallita dal Tribunale di Reggio Emilia con sentenza del 13/06/2016 e che essa non aveva incassato alcunché dalla procedura di fallimento, né da parte dei fideiussori, nonostante i vari solleciti. Successivamente al fallimento, il fideiussore aveva alienato alla moglie CP_1
, con atto a ministero del Notaio dott.ssa del 23/12/2019, la sua quota di CP_2 Per_1
proprietà, pari a ½, degli immobili già in comproprietà tra i coniugi (appartamento, posto auto scoperto e autorimessa).
Tanto esposto in fatto, argomentava in diritto, affermando la sussistenza nella Parte_1 specie dei presupposti giuridici fondanti l'azione revocatoria ex art. 2901 cc. In particolare, a dire dell'attrice, la compravendita aveva comportato una grave compromissione della sua garanzia patrimoniale e della possibilità di recupero del credito, in quanto i cespiti venduti erano gli unici beni di cui risultava proprietario pro-quota il fideiussore , il quale era perfettamente CP_1
consapevole del pregiudizio arrecato alle sue ragioni creditorie, in quanto socio nonchè Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della IR NE US RL. A dire della società attrice, anche la moglie del , era a conoscenza della situazione CP_1 CP_2
patrimoniale della società debitrice e delle garanzie prestate del marito, tenuto conto della sua partecipazione all'attività dell'azienda di famiglia. La infatti, dal 2001 al 2005, era stata CP_2
componente del Consiglio di amministrazione della società debitrice.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio , eccependo in via CP_1
preliminare la nullità delle fideiussioni dallo stesso prestate, posto che in sede di stipulazione era stata prevista la rinuncia da parte del garante ai termini di cui all'art. 1957 cpc. Allegava il convenuto che siffatta pattuizione era stata ritenuta dalla AN d'Italia contrastante con la normativa antitrust, con conseguente nullità dell'intero contratto fideiussorio. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata dal Tribunale la nullità delle fideiussioni dallo stesso sottoscritte, sulla base del rilievo che si trattava di un vizio del contratto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con conseguente venir meno della garanzia prestata.
3 In subordine, laddove il contratto fosse stata ritenuto affetto da nullità parziale, limitata alla sola clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c, il eccepiva la decadenza della società attrice CP_1
dall'azione contro il fideiussore, posto che non vi era prova dell'istanza di pagamento avanzata dalla società creditrice contro il debitore principale nel rispetto del termine di due mesi previsto dall'art. 1957, comma 3, c.c., né tanto meno vi era prova dell'istanza di pagamento avanzata entro il termine di sei mesi, ai sensi del comma 1 dalla medesima norma. In particolare, il convenuto rilevava che non era stata prodotta agli atti l'istanza presentata dalla banca per l'insinuazione al passivo fallimentare della IR NE US RL, sicché non era possibile valutare se la stessa fosse tempestiva, ossia se fosse stata presentata nel termine breve di due mesi previsto dal comma 3 dell'art. 1957 cc.
Nel merito, il si opponeva all'accoglimento della domanda avversaria, affermando CP_1
l'insussistenza degli elementi soggettivi e oggettivi dell'azione revocatoria. In particolare, contestava la sussistenza dell'eventus damni e del consilium fraudis. A tal riguardo, sosteneva che il credito fosse assistito da privilegio ipotecario e che quindi sarebbe stato soddisfatto in sede fallimentare, a seguito della vendita dei compendi immobiliari, stimata per un totale di euro
1.200.000,00. Inoltre, sosteneva che l'atto dispositivo fosse posteriore rispetto al sorgere del credito, in quanto l'atto dispositivo andava individuato nel contratto preliminare di vendita del 10.10.2014, come comprovato dal bonifico effettuato in esecuzione delle pattuizioni contrattuali preliminari.
Con ordinanza in data 8/06/2022, il Giudice, stante la ricorrenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, disponeva ex art. 102 cpc l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_2
, quale terzo acquirente del bene oggetto dell'atto di compravendita per cui è causa.
[...]
Ritualmente evocata in giudizio, si costituiva , la quale innanzitutto eccepiva la CP_2 carenza di legittimazione attiva della società attrice, allegando che quest'ultima non aveva prodotto il contratto di cessione dei crediti né aveva provato che il credito vantato nei confronti di IR NE
US RL fosse stato oggetto di cessione a suo favore. Osservava a tal riguardo che l'avviso di pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, allegato da controparte, era manchevole degli elementi necessari ai fini dell'individuazione, senza alcuna incertezza, dei rapporti oggetto di cessione.
Inoltre, la eccepiva la nullità totale o in via subordinata parziale delle fideiussioni rilasciate CP_2
dal a seguito della rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. pattuita dalle parti. Infine, CP_1 eccepiva l'intervenuta decadenza di dall'azione proposta nei confronti dei fideiussori Parte_1
Part
, per le medesime ragioni addotte dal convenuto . CP_1
4 La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24/09/2025 con concessione del termine ridotto di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di un ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
*****
Tanto esposto ai fatti di causa, occorre preliminarmente rilevare che entrambi i convenuti si sono costituiti tardivamente e sono pertanto decaduti dalla possibilità di proporre eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali o di merito che non siano rilevabili d'ufficio ai sensi dell'art.167 c.p.c.
Infatti, il ha depositato la propria comparsa di costituzione in data 6/11/2020, ben oltre il CP_1 termine di legge di venti giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti, celebrata in data
11/11/2020, termine previsto dall'art.166 c.p.c., nella sua formulazione ante riforma c.d. Cartabia.
Parimenti, la si è costituita in data 17/01/2023, depositando la propria comparsa di CP_2 costituzione solo il giorno prima dell'udienza di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, fissata da questo Tribunale in data 18/01/2023.
Ciò premesso, occorre valutare la fondatezza e ancora prima l'ammissibilità delle due eccezioni
(una relativa al difetto di legittimazione attiva dell'attrice e l'altra relativa alla nullità delle fideiussioni), formulate da entrambi i convenuti nelle rispettive comparse di costituzione.
Innanzitutto, quanto alla prima eccezione, inerente al difetto dei legittimazione attiva di Parte_1
, va precisato che, in realtà, tale eccezione non attiene alla mera legittimatio ad causam intesa
[...]
in senso meramente processuale, ma attiene alla titolarità della situazione giuridica sostanziale del rapporto dedotto in giudizio. Detta eccezione non può essere considerata tardiva, posto che, come riscontrato dalla pronuncia delle Sezioni Unite 16 febbraio 2016 n. 2951, si tratta di una mera difesa e non già di un'eccezione in senso stretto. In particolare, secondo i giudici di legittimità, chi fa valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve cioè dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti- diritto, che costituisce fondamento della domanda. La titolarità del diritto può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. Tuttavia, il convenuto, qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, potrebbe anche limitarsi a negarla, deducendo che l'attore non è titolare del diritto azionato. Questa presa di posizione è una mera difesa: le “difese” sono, in generale, “le posizioni assunte dal convenuto per contrapporsi alla
5 domanda. Possono consistere nell'esposizione di ragioni giuridiche o in prese di posizione rispetto ai fatti prospettati dall'attore. Queste ultime potranno, a loro volta, consistere in prese di posizione che si limitano a negare l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (“mere difese”), oppure nella contrapposizione di altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto” (Sezioni Unite 16 febbraio 2016 n. 2951, v. anche Cass. Civ., Sez. I, 5 giugno 2025, n.
15088).
In definitiva, sostanziandosi nella specie la contestazione mossa dai convenuti in una semplice negazione di un fatto costitutivo del diritto vantato dall'attrice (cioè la successione di Parte_1
nei diritti di credito di NT AO PA e Cassa di Risparmio in Bologna PA), la stessa non integra un'eccezione in senso stretto, ma rappresenta, più propriamente, una c.d. “mera difesa”.
Così inquadrata la contestazione dei convenuti, non se ne potrebbe fondatamente eccepire la tardività, trattandosi di una contestazione proponibile in ogni fase del giudizio (cfr., in particolare,
Cass. S.U. n.2951/2016).
Orbene, i convenuti lamentano che non avrebbe dato prova della cessione del credito Parte_1
per cui è causa e quindi non avrebbe provato di essere titolare del diritto azionato.
Occorre innanzitutto osservare che, in caso di cessione in blocco ex art.4 l. n.130/1999, si applicano le disposizioni contenute nell'art.58, commi 2, 3 e 4, del TUB, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B
Va pertanto tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della
6 cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Sulla base di tali puntualizzazione, si può affermare, conformemente alla giurisprudenza della
Suprema Corte (v. ord. n. 17944/2023), che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente la mera dichiarazione della stessa parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione (cfr la già citata
Cass. ord. 17944/2023).
Venendo al caso di specie, ai fini della prova dell'avvenuta cessione del credito di cui si discute,
l'attrice ha prodotto non solo il foglio Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte seconda n.
52 del 05/05/2018 (doc. n. 17 allegato all'atto di citazione), ma anche, in allegato alla prima memoria ex art. 183, comma 6, cpc, le dichiarazioni in data 03/08/2021 delle banche cedenti, NT
AO e (doc. n. 1 e 2), nonché l'estratto della lista dei crediti ceduti da NT AO CP_3
- già AN NT MA s.p.a. – a (doc. n. 3: ove a pag. 487 del file sono Parte_1 indicati i rapporti riferiti alla posizione IR NE US contrassegnati dall'identificativo ndg
7 corrispondente a quello indicato nella suddetta dichiarazione) e l'estratto della lista P.IVA_1
dei crediti ceduti da NT AO s.p.a. (già a (doc. n. 4: CP_4 Parte_1
ove a pag. 13 del file sono indicati i rapporti riferiti alla posizione IR NE US contrassegnati dall'identificativo ndg corrispondente a quello indicato nella suddetta P.IVA_2
dichiarazione).
Le dichiarazioni rese dalle banche cedenti assurgono ad elemento documentale senz'altro rilevante, pienamente idoneo a dimostrare l'avvenuta cessione del credito e l'inclusione nel blocco dei crediti ceduti dello specifico credito vantato nei riguardi di IR NE US s.r.l. e dei suoi garanti.
Deve dunque ritenersi accertata e provata la titolarità del credito in capo a Parte_1
Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società attrice, proposta dai convenuti, risulta infondata e quindi non meritevole di accoglimento.
Occorre ora esaminare l'ulteriore eccezione avanzata dai convenuti, in ordine alla nullità della fideiussione e alla conseguente assenza di una valida ragione di credito in capo a nei Parte_1
confronti del convenuto . A dire della società attrice, la fideiussione rilasciata da CP_1
sarebbe, infatti, totalmente nulla, in quanto contenente una clausola – quella di CP_1 rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c. – dichiarata dalla AN di Italia contraria alla normativa antitrust. In particolare, i convenuti hanno dedotto che l'art.6 dei contratti di fideiussione (doc. 7 e 8 ricorso dell'attrice) stipulati dal prevede una deroga all'art.1957 c.c., in virtù della quale i CP_1
diritti derivanti alla banca dalla fideiussione resterebbero integri fino al totale soddisfacimento del suo credito da parte del debitore principale, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.1957 c.c. A dire dei convenuti, tale clausola sarebbe contrastante con la normativa antitrust, con conseguente nullità dell'intero contratto fideiussorio e conseguente “venir meno della legittimazione attiva di per insussistenza della garanzia”. Parte_1
Sul punto, occorre richiamare la recente sentenza n. 41994/2021 delle Sezioni Unite, con cui la
Suprema Corte ha affermato che l'inserimento, in un contratto di fideiussione, di clausole in violazione delle norme sulla concorrenza non comporta l'invalidità dell'intero contratto, ma al più delle singole clausole.
Secondo i giudici di legittimità, i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett.
a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera
8 concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
La nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI sulla sussistenza del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, poiché l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa (Cass. ord. del 25/01/2025 n.1851; conformemente Cass. n.
8023/2024).
Pertanto, nella specie deve essere dichiarata, senza dubbio alcuno, l'inammissibilità dell'eccezione relativa alla dedotta estinzione della garanzia per il decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c., poiché tale eccezione - collegata alla dedotta nullità della clausola derogatoria della norma indicata e prospettata sulla base della conseguente reviviscenza del suddetto art. 1957 - avrebbe potuto essere proposta dai convenuti soltanto in caso di loro tempestiva costituzione, trattandosi di eccezione in senso stretto (in senso conforme, in un caso simile a quello di specie v. Cass. ord. n.
835/2025).
Rileva inoltre il Giudicante che l'eccezione di nullità parziale del contratto è rimasta priva di adeguato riscontro probatorio. E' indubbio che la nullità del contratto per violazione di norme imperative sia rilevabile d'ufficio, ma tale rilievo officioso presuppone che i relativi presupposti di fatto siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali
(sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da
Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019, Cass. n. 20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie.
In breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/2023 e Cass. nn. 2607,
5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024).
Nella specie, i convenuti non hanno prodotto né il richiamato provvedimento della AN di Italia n.
55/2005, né tanto meno hanno fornito prova dell'esistenza di un'intesa concorrenziale tra le banche,
9 nell'applicazione delle condizioni delle fideiussioni omnibus, anche nel periodo antecedente a quello con riferimento al quale la AN di Italia ha intrapreso l'istruttoria di cui agli artt. 2 e 14 della Legge n. 287/1990, sfociata nell'emanazione del provvedimento n. 55/2005, posto che tale istruttoria risulta avviata in data 8/11/2002, mentre i contratti di fideiussione sottoscritti dal CP_1
risultano stipulati in data 30/1/1997 e 30/8/2001, ossia prima di tale data. Laddove, come nel caso di specie, la prestazione della fideiussione sia anteriore all'emissione del provvedimento della AN di Italia, n. 55/2005, non può prescindersi, ai fini della declaratoria di nullità parziale, dall'accertamento della prova specifica dell'intesa illecita, prova che nella specie non è stata data dai convenuti. A ciò consegue il rigetto dell'eccezione di nullità dagli stessi sollevata.
Per mera completezza espositiva, deve infine rilevarsi che, anche a voler ritenere in ipotesi sussistente la prospettata nullità parziale della clausola derogatoria dell'art. 1957 cc, con conseguente reviviscenza dei termini previsti dalla predetta norma, la documentazione in atti è idonea a dimostrare che le istanze di pagamento nei confronti del debitore principale sono state proposte tempestivamente.
Infatti, il fallimento del debitore principale IR NE US è stato dichiarato dal Tribunale di
Reggio Emilia il 13/06/2016 (doc. n. 1 allegato alla 2° memoria ex art. 183, VI comma c.p.c.). La
Cassa di Risparmio in Bologna s.p.a. ha depositato domanda di ammissione al passivo il
30/08/2016. La banca NT AO s.p.a. ha depositato domanda di ammissione al passivo il
23/09/2016. I verbali di verifica dello stato passivo comprovano pienamente la data di deposito delle domande di insinuazione al passivo fallimentare (doc. n. 2 e 3 allegati alla 2° memoria ex art. 183, VI comma c.p.c.). In entrambi i casi è stato rispettato il termine di 6 mesi dalla dichiarazione di fallimento.
La tesi sostenuta dalla difesa dei convenuti, secondo cui l'istanza di insinuazione al passivo avrebbe dovuto essere depositata nei due mesi successivi al fallimento, è priva di qualunque sostegno.
Secondo il disposto dell'art. 1957 c.c., 2° e 3° commi, l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi nel caso in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale, ma non è certo questo il caso, come emerge dalle pattuizioni contrattuali.
Pertanto, non solo sussiste la posizione di garante in capo al convenuto , ma CP_1 Parte_1
non è neppure decaduta dall'azione di garanzia nei confronti del fideiussore. Peraltro, come
[...]
già innanzi rilevato, i convenuti, costituitisi tardivamente, non potevano neppure proporre l'eccezione di estinzione della garanzia per il decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c.
10 Ciò precisato, passando ad esaminare nel merito la domanda di revocatoria proposta dalla società attrice, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e debba, pertanto, essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
La regola del giudizio da applicarsi alla controversia in oggetto è quella di cui all'art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria costituisce, come noto, un mezzo legale di conservazione della garanzia generica del creditore (art. 2740 c.c.), a fronte di atti di disposizione posti in essere dal debitore in grado di incidere in modo pregiudizievole sulla consistenza del proprio patrimonio. Funzione dell'azione revocatoria è, dunque, quella di tutelare l'interesse dei creditori contro atti di disposizione realizzati dal debitore a detrimento delle loro ragioni, conseguita mediante la dichiarazione giudiziale di inefficacia dell'atto dispositivo.
Per il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria devono, pertanto, concorrere i seguenti presupposti: la sussistenza di un credito in capo al revocante (che può essere anche illiquido, a termine, condizionato, eventuale ed anche litigioso); un atto di disposizione del debitore da cui deriva un pregiudizio delle ragioni creditorie (c.d. eventus damni); la consapevolezza del debitore di ledere la garanzia del creditore (c.d. scientia damni), e, infine, in caso di atti a titolo oneroso effettuati dopo il sorgere del credito, la consapevolezza in capo al terzo del fatto che l'atto dispositivo diminuisca le garanzie patrimoniali del debitore, mettendo in pericolo la soddisfazione delle ragioni creditorie (c.d. consilium fraudis).
Orbene, in applicazione del principio generale di cui all'art.2697 c.c., l'onere di dimostrare la sussistenza di queste circostanze, integranti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria, incombe sulla parte attrice, la quale può assolvervi anche mediante presunzioni semplici (ex multis Cass. n.9367/2006; Cass. Sez. III, 19.7.2004).
Tanto precisato in sintesi con riferimento all'inquadramento generale dell'istituto, si rileva che la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge sono, con nettezza, ravvisabili nella fattispecie oggi in decisione.
1.Le ragioni di credito di Parte_1
E' documentalmente riscontrabile l'esistenza in capo a delle ragioni di credito Parte_1
vantate nei confronti del convenuto, . CP_1
Infatti, il Tribunale di MA, con decreto ingiuntivo n. 987/2020 del 29/06/2020 (doc. n. 4 allegato alla II memoria ex art. 183, VI comma c.p.c.), dichiarato provvisoriamente esecutivo solo nei confronti del , ha ingiunto a quest'ultimo, nella qualità di fideiussore della società CP_1 fallita IR NE US s.r.l. il pagamento in favore di della somma di € Parte_1
610.733,39, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
11 Con sentenza n. 1030/2024 dell'11/07/2024, il Tribunale di MA ha poi rigettato l'opposizione di
, e , confermando il decreto ingiuntivo n. 987/2020 emesso Parte_3 CP_1 Parte_4
nei loro confronti dal Tribunale di MA il 29.06.2020 e condannando gli opponenti, in solido, a rifondere a le spese del giudizio di opposizione. Risulta attualmente pendente il Parte_1 giudizio d'appello promosso avverso la predetta sentenza, con fissazione dell'udienza per la rimessione in decisione per il giorno 06/07/2027.
Non costituisce un ostacolo alla definizione della presente causa, il fatto che tuttora penda il giudizio d'appello in ordine al decreto ingiuntivo opposto. In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della mera aspettativa di credito, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, senza che vi sia necessità della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (v. Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4212 del 19/02/2020).
Nella specie, va inoltre affermata l'anteriorità del credito vantato dall'odierna attrice rispetto all'atto dispositivo, oggetto della domanda di revoca. Infatti, l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre fare riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito. Va evidenziato che gli affidamenti concessi da AN NT MA PA e da
Cassa di Risparmio in Bologna PA a favore della società debitrice, IR NE US RL, risultano anteriori all'atto dispositivo impugnato posto in essere dal fideiussore, come emerge dalla documentazione prodotta dalla banca. Nell'ipotesi in cui il credito sorga, come nella specie, da un'apertura di credito o da un affidamento bancario, è con riferimento alla data di questi ultimi che va verificata la "anteriorità" del credito.
2.Il pregiudizio alle ragioni creditorie derivante dall'atto di disposizione patrimoniale del debitore: c.d. “eventus damni”
Quanto poi agli ulteriori presupposti necessari per l'esperimento dell'actio pauliana, e cioè
l'esistenza di un atto di disposizione posto in essere dal debitore in pregiudizio delle ragioni dei creditori, nell'ipotesi in esame viene in rilievo un atto dispositivo patrimoniale posteriore al sorgere del credito, alla tutela del quale è preordinata la presente azione revocatoria.
Infatti, risulta allegato agli atti di causa l'atto di compravendita, stipulato in data 23/12/2019 (doc.
n.12 fascicolo attrice), con cui il ha venduto alla moglie, , la quota di ½ degli CP_1 CP_2
immobili già in comproprietà tra i coniugi al 50%, così identificati al N.C.F. di Sorbolo NI:
12 - foglio 36, mappale 317, sub 15, piano 3-4, zona cens. 1, categoria A/2, consistenza 4 vani 4,5
(appartamento sviluppantesi sui piani terzo e quarto);
- foglio 36, mappale 317, sub 47, piano T, zona cens. 1, cat. C/6, classe 1, consistenza 10 mq (posto auto scoperto)
- foglio 36, mappale 317, sub 19, piano T, zona cens. 1, categoria C/6, classe 4, consistenza mq 25
(autorimessa con cantina).
Non risulta condivisibile la tesi propugnata dalla difesa dei convenuti, secondo cui l'atto dispositivo nella specie non sarebbe rappresentato dal contratto di compravendita del 23/12/2019, ma dal preliminare di vendita del 10/10/2014 “ antecedente all'esigibilità del credito”. Sul punto, la Corte di Cassazione ha ribadito che “Il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, che può, invece, avere ad oggetto
l'eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato;
pertanto, la sussistenza del presupposto dell' "eventus damni" per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti.” (Cass. sez. 3, ordinanza n.15215/2018;
Cass. sez. 3, ordinanza n.17365/2011).
Pertanto, in conformità all'orientamento della Suprema Corte, l'atto dispositivo oggetto della revocatoria deve essere individuato nel contratto di compravendita del 23/12/2019.
Occorre poi rilevare, come anche evidenziato da , che il preliminare di vendita del Parte_1
23/12/2019 (doc.3 fascicolo convenuta) appare privo di data certa, quindi non è neppure opponibile alla banca creditrice. La prova della data non è desumibile dal bonifico prodotto in atti, in quanto, sebbene sia stato effettuato nella medesima data dalla a favore del marito, non presenta CP_2
alcun riferimento al predetto preliminare.
Ciò detto, non vi è dubbio che il contratto di compravendita intercorso tra il e la moglie CP_1
costituisca un atto di disposizione pregiudizievole per le ragioni dei creditori, avendo sottratto alla garanzia patrimoniale di questi ultimi l'unico cespite su cui gli stessi potevano soddisfarsi.
Va rammentato che, a fondamento dell'azione ex art. 2901 cc., non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, con la conseguenza che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (Cass. civ., Sez. I, 24/07/2003, n. 11471).
13 Né assume rilievo, ai fini dell'esclusione dell'eventus damni, il fatto che abbia già Parte_1
beneficiato, in sede di riparto parziale nell'ambito della procedura fallimentare, dell'assegnazione della somma netta di euro 105.000,00 (doc. 4 fascicolo convenuta). Appare infatti evidente il divario sussistente tra la somma oggetto di assegnazione e l'importo del credito vantato da Parte_1
, pari a euro 610.733,39, oltre interessi.
[...]
3. La conoscenza del pregiudizio da parte del debitore: c.d. “scientia damni”
Quanto al requisito soggettivo in capo al debitore, allorché l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), e cioè la semplice conoscenza - cui va equiparata la agevole conoscibilità - da parte del debitore di tale pregiudizio, a prescindere invero dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assuma rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (v. Cass. n. 766 del
2007, cit.; v. anche Cass. n. 12975 del 2020; n. 15310 del 2007; n. 14489 del 2004; n. 2792 del
2002; n. 7262 del 2000). La prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita anche tramite presunzioni (v. ex multis Cass. n. 27546 del 2014; n. 17327 del 2011).
Nell'ipotesi in esame, è manifesto che il fosse perfettamente consapevole che la cessione CP_1
della sua quota di proprietà degli unici immobili di cui lo stesso era titolare (appartamento, autorimessa e posto auto scoperto) recasse un evidente pregiudizio alle ragioni della attrice, perché impoveriva il suo patrimonio e rendeva sicuramente più difficile, se non impossibile, rivalersi su di esso. Deve considerarsi che il oltre ad essere socio della società debitrice principale IR CP_1
NE US RL, era anche Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della stessa, sicché non poteva che essere perfettamente a conoscenza della situazione economica in cui versava la società e della notevole esposizione debitoria della stessa, come comprovato pure dalle svariate intimazioni di pagamento inviate dalle banche creditrici (doc. nn. 9 e 10 fascicolo attrice).
4. La consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo: c.d. “consilium fraudis”
Altro requisito necessario è, come premesso, il c.d. consilium fraudis, ovvero la mera consapevolezza in capo al terzo, in caso di atti a titolo oneroso successivi al sorgere del credito, circa l'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore (cfr. Cass. Civ., 21.4.2006, n.
9367; Cass. Civ., 19.7.2004, n. 13330). Con la precisazione che la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. n. 27546/2014).
Nel caso di specie, non può essere sottaciuto il rapporto di coniugio esistente tra le parti del contratto di compravendita. Tale legame costituisce un indice presuntivo del fatto che CP_2
14 fosse bene a conoscenza della fideiussione prestata dal marito, nonché della situazione CP_2 debitoria in cui versava la IR NE US RL, e che fosse dunque d'accordo con il nel CP_1
voler salvaguardare le proprietà immobiliari dello stesso dalle pretese creditorie dell'odierna attrice.
Sul punto, è stato ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione che il rapporto familiare tra il disponente e l'acquirente è un elemento "ex se" sufficiente a fondare la prova presuntiva finanche della "participatio fraudis", laddove "tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente" (cfr. Corte cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5359 del 05/03/2009; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 1286 del 18/01/2019).
5.Conclusioni.
La domanda di revocatoria deve essere, quindi, accolta.
Pertanto, deve dichiararsi ex art.2901 c.c. l'inefficacia nei confronti di e per essa Parte_1
della sua procuratrice , della compravendita in data 23/12/2019, per atto pubblico a Parte_2
ministero del Notaio Dott.ssa di Fornovo di Taro (Rep. N.30360, racc. n.6751), Persona_1
con cui ha venduto alla moglie la quota di ½ del diritto di proprietà dei CP_1 CP_2
beni immobili situati nel Comune di Sorbolo-NI (PR), Fraz. Sorbolo-Loc. Bogolese, via
Grazia Deledda n.10.
Infine, deve essere ordinato al competente conservatore dei registri immobiliari, con esonero di responsabilità dello stesso, di procedere alla annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 comma 1 c.c. a margine della trascrizione dell'atto di compravendita.
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri contemplati dal vigente decreto ministeriale D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia (vd. Cass. n. 5402 del 2004, secondo cui nell'azione revocatoria il valore della causa si determina non già sulla base dell'atto impugnato, bensì sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria), nonché della qualità e quantità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1. Dichiara l'inefficacia nei confronti di e per essa della sua procuratrice Parte_1 [...]
, della compravendita, per atto pubblico in data 23/12/2019 a ministero del Notaio Dott.ssa Parte_2
di Fornovo di Taro (Rep. N.30360, racc. n.6751), con cui ha Persona_1 CP_1
venduto alla moglie la quota di ½ del diritto di proprietà sui beni immobili situati nel CP_2
15 Comune di Sorbolo-NI (PR), Fraz. Sorbolo-Loc. Bogolese, via Grazia Deledda n.10, censiti al
Catasto fabbricati di Sorbolo-NI come segue:
- foglio 36, mappale 317, sub 15, piano 3-4, zona cens. 1, categoria A/2, consistenza 4 vani 4,5
(appartamento sviluppantesi sui piani terzo e quarto);
- foglio 36, mappale 317, sub 47, piano T, zona cens. 1, cat. C/6, classe 1, consistenza 10 mq (posto auto scoperto)
- foglio 36, mappale 317, sub 19, piano T, zona cens. 1, categoria C/6, classe 4, consistenza mq 25
(autorimessa con cantina).
2. Ordina ai sensi dell'art. 2655 c.c. al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, di effettuare l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di compravendita a ministero del Notaio Dott.ssa
[...]
di Fornovo di Taro (Rep. N.30360, racc. n.6751); Per_1
3. Condanna i convenuti e , in via solidale tra loro, a rifondere a CP_1 CP_2
le spese processuali dalla stessa sostenute, che si liquidano in euro 18.420,00, Parte_1
oltre rimborso spese generali nella misura forfetaria del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in MA, in data 3/12/2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
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