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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/06/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 67/2023 R.G.
all'esito dell'udienza tenuta in data 03 Giugno 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 67/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra: Parte_1 in persona dell'amministratore pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Palmieri;
- Attore opponente;
Controparte_1 n persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emanuela Briguglio e Katia Cosentino;
Convenuta opposta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si costituiva la parte convenuta affermando che l'ammontare oggetto di ingiunzione riguarderebbe lavori diversi ed ulteriori rispetto a quelli appaltati e, quanto alla domanda riconvenzionale avversaria, eccependo la prescrizione e la decadenza ex art. 1667 cc. nonché la riferibilità della stessa a lavori non oggetto del contratto.
L'opposizione va accolta poiché la realizzazione di una nuova canna fumaria era lavoro espressamente indicato nel contratto di appalto stipulato tra le parti (cfr. doc. 2 attoreo) che prevedeva altresì l'espletamento di tutte le pratiche burocratiche relative alle opere appaltate e quindi anche delle pratiche edilizie per le quali non risulta stabilita alcuna esplicita esclusione. In ogni caso, in relazione all'ulteriore somma pretesa dalla parte opposta in sede monitoria non risulta esservi stata l'approvazione assembleare da ritenersi invece necessaria trattandosi, evidentemente, anche in ragione dell'entità dell'esborso, di un lavoro straordinario e non certo di attività
meramente conservativa autorizzabile dall'amministratore; da ciò conseguendo l'irrilevanza della sottoscrizione di quest'ultimo sul documento 4 di parte convenuta che peraltro appare apposta non tanto per accettazione del preventivo quanto piuttosto per semplice presa visione.
Può altresì essere accolta, per la richiesta cifra di euro 1493,00 non contestata sotto il profilo contabile, la domanda riconvenzionale attorea concernente spese sostenute dal condominio per ultimare lavori non eseguiti dalla parte convenuta;
lavori aventi ad oggetto la copertura del contatore del gas e la realizzazione della canna fumaria, espressamente previsti dal contratto in discussione. Infondate sono sul punto le eccezioni sollevate dalla Controparte_1 ex art. 1667 cc. trattandosi nel caso di specie non tanto di vizi e difetti dell'opera appaltata bensì della mancata ultimazione dei lavori ovvero di fattispecie rientrante nell'ordinaria disciplina dell'inadempimento contrattuale e non nella normativa speciale in materia di appalto.
All'ammontare suindicato, inerente obbligazione risarcitoria, vanno aggiunti la rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza e gli interessi legali sulla cifra via via rivalutata dalla domanda al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente espletata, seguono la soccombenza e dovranno pertanto essere sostenute della parte opponente.
P.Q.M.
1) Revoca il decreto ingiuntivo e dichiara infondata la pretesa fatta valere dalla parte convenuta in sede monitoria.
2) Condanna la parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla parte attrice la somma di euro 1493,00 oltre rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo.
Condanna la parte convenuta in persona del legale rappresentante pro 3)
tempore a rifondere la parte attrice delle spese di giudizio che si liquidano in euro 200,00 per spese ed euro 3000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 03 Giugno 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa