Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 17/03/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00915/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01868/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1868 del 2023, proposto da IL LO, rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Paparo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Comune di Calatabiano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Marco Scilletta, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’annullamento
del verbale del 12 giugno 2023 di accertamento d’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 2 del 2018 e della nota prot. n. 6671 del 12 giugno 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Calatabiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del 12 marzo 2025, il Presidente Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato il 14 settembre 2023 e depositato il 12 ottobre successivo, il signor IL LO ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, del verbale del 12 giugno 2023 di accertamento d’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 2 del 2018, nonché della nota prot. n. 6671 del 12 giugno 2023 per il seguente unico motivo:
Difetto di presupposto.
Si è costituito in giudizio il Comune di Randazzo che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
All’udienza pubblica del 12 marzo 2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso, indipendentemente dalla ritualità, è infondato e va rigettato.
È, in particolare, privo di pregio l’unico motivo con cui si deduce che mancherebbe il presupposto, in quanto avrebbe dovuto attendersi la definizione del ricorso RG n. 1438 del 2018 avente ad oggetto il diniego di sanatoria delle opere in questione.
È noto che la presentazione di un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2011 non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso, determinando una mera sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione, incidendo unicamente sulla possibilità dell’amministrazione di portare ad esecuzione la sanzione, sospesa fino alla definizione del procedimento e senza che ci siano conseguenze sul piano della legittimità del provvedimento di demolizione; l’ingiunzione riacquisterà la sua efficacia al termine del procedimento senza la necessità, per l’Amministrazione, di riadottare il provvedimento (da ultimo, T.A.R. Sicilia, AT, sez. IV, 3 ottobre 2024, n. 3222).
Ciò posto, ci si può limitare a rilevare che nelle more del giudizio il ricorso è stato rigettato con la sentenza di questo TAR n. 3134 del 20 settembre 2024, non appellata e passata in giudicata, con conseguente inoppugnabilità del diniego di sanatoria edilizia prot. n. 5499 del 10 maggio 2018.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, nei confronti del Comune resistente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente, Estensore
Daniele Profili, Primo Referendario
Valeria Ventura, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Aurora Lento |
IL SEGRETARIO