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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 8201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8201 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
1
Proc. 24273 / 2022 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato all'esito della udienza di discussione del 22/9/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 24273/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di pagamento di oneri condominiali, e vertente
TRA
con codice fiscale elett.te Parte_1 P.IVA_1
dom.ta in Milano alla via privata Fratelli Gabba n. 3 presso gli avv.ti Matteo Orsingher,
Fabrizio Sanna e Giuseppe Mazzaglia, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso in opposizione depositato ex art. 447 bis c.p.c.
OPPONENTE
E
con codice fiscale elett.te dom.ta in Scafati (NA) Controparte_1 C.F._1
alla via Buccino n. 22 presso l'avv. Gerarda Crispino, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
CONCLUSIONI : 2
le parti concludono come da verbale di udienza del 22/9/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il 21/10/2022 Parte_1
ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 5964/2022 del 12
[...]
agosto 2022 emesso dal Giudice del Tribunale di Napoli all'esito del procedimento monitorio avente R.G. 19293/2022.
Più precisamente, la in data 9/8/2022 aveva depositato ricorso monitorio Controparte_1
chiedendo e ottenendo ingiunzione contro la per il pagamento di Parte_1
euro 11.739 a titolo di oneri condominiali insoluti, dovuti a seguito della stipula nel 2009
di un contratto con il quale essa aveva concesso in locazione ad uso diverso da quello abitativo alla due immobili di cui era proprietaria, siti in Napoli alla via Parte_1
Toledo nn. 129/132, angolo via Stendhal (censite nel NCEU per il civico 129 al foglio
SGU/2, particella 56, sub 22, C01, cl. 4, mq. 38, Rc: € 1.511,15 e per il CP_2
civico 132 al foglio SGU/2, particella 56, sub 17, zona 12 Bctg C01, cl. 8, mq. 379, Rc:
€ 27.598,94), di cui affermava di essere proprietaria.
La nel suo ricorso per decreto ingiuntivo aveva precisato che l'unità CP_1
immobiliare sita al civico 129 di via Toledo in Napoli faceva parte del complesso condominiale denominato “Condominio Via Diaz 8 Napoli” mentre quella ubicata al civico 132 di via Toledo di Napoli rientrava nel complesso condominiale denominato
“Condominio via Stendhal 11 Napoli”, ed aveva dedotto che il Controparte_3
le aveva inviato sollecito di pagamento per l'importo di euro 11.739 a titolo di quote
[...]
condominiali ordinarie maturate da gennaio 2017 a ottobre 2021 e non versate per il locale
, non meglio identificato. Di qui la richiesta alla ex conduttrice di rimborso Parte_1
di tale somma, rimborso dovuto in base al contratto di locazione da cui la Parte_1
aveva receduto. 3
Emesso il provvedimento monitorio per la sorta capitale di cui sopra oltre interessi legali e spese della procedura, la in liquidazione ha proposto opposizione ex art. Parte_1
645 c.p.c. contro di esso contestando espressamente di aver preso in locazione con il contratto del 2009 un immobile ubicato nel Condominio di e sostenendo CP_3
che, al contrario, tutti gli immobili oggetto del rapporto locativo erano ubicati nel
Condominio di via Stendhal n. 11.
In aggiunta l'opponente ha eccepito che né né l'amministratrice del CP_1
avevano fornito le delibere assembleari di approvazione dei Controparte_3
rendiconti dal 2017 al 2021 e che la creditrice opposta non aveva prodotto la prova dell'effettivo anticipo di quanto ad essa richiesto dal Condominio predetto.
Instaurato il contraddittorio sulla opposizione, la ha depositato una sua Controparte_1
memoria difensiva ed ha ribadito che ora in liquidazione, Parte_1
aveva detenuto in locazione unità immobiliari di proprietà dell'opposta Controparte_1
site, rispettivamente, in Napoli alla via Toledo nn. 129/132 – angolo via Stendhal, in virtù
di contratto locazione stipulato il 9/12/2009 e registrato all'Ufficio Territoriale di Napoli
il 10/12/2009 al n. 775 -Serie 3 T. La creditrice opposta ha precisato che dette unità
immobiliari erano le seguenti, come da planimetrie allegate a detto contratto di locazione:
1. unità immobiliare in Napoli alla via Toledo n. 132, censita nel NCEU al foglio SGU/2,
particella 56, sub 103, piano T-S1-S2;
2. unità immobiliare in Napoli alla via Toledo n. 129, censita nel NCEU al foglio
SGU/2, particella 56, sub 115, piano S1-T-1-2;
3. unità immobiliare in Napoli alla via Stendhal n. 11, censita nel NCEU al foglio SGU/2,
particella 56, sub 106, piano S1;
4. unità immobiliare in Napoli alla via Stendhal n. 11, censita nel NCEU al foglio SGU/2,
particella 56, sub 116, piano S2. 4
Secondo tale assunto, l'unità immobiliare sita al civico 129 di via Toledo di Napoli faceva parte del complesso condominiale denominato “Condominio Via Diaz 8 Napoli” mentre quelle alla via Toledo n. 132 ed alla via Stendhal n. 11 facevano parte del complesso condominiale denominato “Condominio Via Stendhal 11 Napoli”, con la conseguenza che il rimborso degli oneri condominiali sarebbe dovuti sia per il primo che per il secondo.
La ha aggiunto che nel corso del rapporto locativo la conduttrice aveva sempre CP_1
pagato regolarmente e direttamente gli oneri sia all'uno che all'altro Condominio, e che solo con il subentro della gestione liquidatoria aveva omesso il versamento per entrambi.
Il Giudice ha quindi rigettato la richiesta di prova testimoniale articolata da parte opposta,
laddove era stato chiesto di esaminare l'amministratore del Controparte_3
e il proprio contabile amministrativo sulla circostanza che l'unità immobiliare sita al civico 129 di via Toledo condotta in locazione dalla faceva parte di tale Parte_1
Condominio. Invero tale riscontro era già stato fornito dall'amministratore condominiale predetto nella sua richiesta, indirizzata alla e prodotta già in fase monitoria, CP_1
nella quale si chiedeva il pagamento degli oneri relativi al locale . Trattasi di Parte_1
documento proveniente da un terzo estraneo al processo, di cui comunque non è stata contestata la autenticità, ma solo il valore probatorio. Esso costituisce un mero indizio,
che può essere valutato ai sensi dell'art. 2729 c.c.
Nel merito, nessuna delle predette planimetrie riportava al proprio interno l'espressa indicazione del civico di . Tantomeno nel contratto di locazione era fatta CP_3
menzione della circostanza che gli oneri condominiali avrebbero dovuto essere versati direttamente dal conduttore a due Condomìni diversi. Tuttavia dalla lettura di tali documenti si evince con chiarezza che gli immobili locati rientravano in fabbricati diversi,
seppure vicini tra loro, per cui è plausibile che non facessero parte tutti del Condominio
di via Stendhal n. 11, diversamente da quanto affermato dalla conduttrice. A tale 5
conclusione deve giungersi in base ad una regola di comune esperienza, rilevante per l'appunto ai sensi dell'art. 2729 c.c. Sul punto pertanto l'opposizione va rigettata.
Quanto alla eccezione sulla mancanza di allegazione delle delibere condominiali di approvazioni dei rendiconti, queste risultano nella documentazione allegata al ricorso monitorio proposto dal contro la che ha dato Controparte_3 Controparte_1
luogo all'emissione del distinto decreto ingiuntivo n. 9133/2021, e che sono state depositate nel presente giudizio dalla locatrice. Di qui il rigetto dell'opposizione anche sotto questo profilo.
In ultimo, l'opponente ha lamentato la mancata prova del pagamento, da parte della creditrice opposta, del versamento al degli oneri Controparte_3
condominiali che gli erano stati chiesti in relazione al locale Anche tale Parte_1
doglianza è infondata, perché, contrariamente a quanto sostenuto da parte della giurisprudenza di merito, vale in proposito quanto già stabilito dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al rimborso del compenso del C.T.P. dovuto alla parte vittoriosa, che in prima battuta è a suo carico. Invero la condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente, di cui lo stesso si sia avvalso,
presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già
effettuato al momento della sentenza ( v. Cass. civ. sez. I, 25/3/2003, n. 4357; Cass. civ.
29/6/1985, n. 3897 ). E che il pagamento degli oneri al sia Controparte_3
effettivamente dovuto dalla risulta con chiarezza dal decreto ingiuntivo n. Controparte_1
9133/2021, che è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
Ne deriva il rigetto integrale dell'opposizione, cui segue a sua volta la dichiarazione di definitiva esecutorietà ex art. 654 comma 1 c.p.c. del provvedimento monitorio opposto. 6
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt.
5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con l'importo del credito azionato con la domanda giudiziale originaria formulata nel ricorso monitorio originario, importo poi confluito nel decreto ingiuntivo confermato con la presente sentenza, pari a sua volta ad euro 11.739.
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI, 28/4/2014, n. 9368 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n.
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
Deve essere poi disposta l'attribuzione delle spese al difensore della parte opposta ex art. 93 c.p.c. per anticipo fattone e giusta apposita richiesta di distrazione in suo favore formulata in tal senso.
Non sussistono invece i presupposti per la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. sollecitata dalla posto che al rigetto dell'opposizione si è giunti attraverso Controparte_1
l'applicazione della presunzione di cui all'art. 2729 c.c. e quindi sulla base di indizi, il che esclude che l'opposizione sia stata proposta con dolo o colpa grave. 7
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) rigetta l'opposizione e per l'effetto, visto l'art. 654 comma 1 c.p.c., dichiara la esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 5964/2022 emesso dal Tribunale di Napoli;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna Parte_1
al rimborso in favore della delle spese di giudizio , che si liquidano in Controparte_1
complessivi euro 5.077 per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, con attribuzione in favore dell'avv. Gerarda Crispino con codice fiscale quale distrattario . C.F._2
Napoli, 22/9/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi
Proc. 24273 / 2022 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato all'esito della udienza di discussione del 22/9/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 24273/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di pagamento di oneri condominiali, e vertente
TRA
con codice fiscale elett.te Parte_1 P.IVA_1
dom.ta in Milano alla via privata Fratelli Gabba n. 3 presso gli avv.ti Matteo Orsingher,
Fabrizio Sanna e Giuseppe Mazzaglia, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso in opposizione depositato ex art. 447 bis c.p.c.
OPPONENTE
E
con codice fiscale elett.te dom.ta in Scafati (NA) Controparte_1 C.F._1
alla via Buccino n. 22 presso l'avv. Gerarda Crispino, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
CONCLUSIONI : 2
le parti concludono come da verbale di udienza del 22/9/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il 21/10/2022 Parte_1
ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 5964/2022 del 12
[...]
agosto 2022 emesso dal Giudice del Tribunale di Napoli all'esito del procedimento monitorio avente R.G. 19293/2022.
Più precisamente, la in data 9/8/2022 aveva depositato ricorso monitorio Controparte_1
chiedendo e ottenendo ingiunzione contro la per il pagamento di Parte_1
euro 11.739 a titolo di oneri condominiali insoluti, dovuti a seguito della stipula nel 2009
di un contratto con il quale essa aveva concesso in locazione ad uso diverso da quello abitativo alla due immobili di cui era proprietaria, siti in Napoli alla via Parte_1
Toledo nn. 129/132, angolo via Stendhal (censite nel NCEU per il civico 129 al foglio
SGU/2, particella 56, sub 22, C01, cl. 4, mq. 38, Rc: € 1.511,15 e per il CP_2
civico 132 al foglio SGU/2, particella 56, sub 17, zona 12 Bctg C01, cl. 8, mq. 379, Rc:
€ 27.598,94), di cui affermava di essere proprietaria.
La nel suo ricorso per decreto ingiuntivo aveva precisato che l'unità CP_1
immobiliare sita al civico 129 di via Toledo in Napoli faceva parte del complesso condominiale denominato “Condominio Via Diaz 8 Napoli” mentre quella ubicata al civico 132 di via Toledo di Napoli rientrava nel complesso condominiale denominato
“Condominio via Stendhal 11 Napoli”, ed aveva dedotto che il Controparte_3
le aveva inviato sollecito di pagamento per l'importo di euro 11.739 a titolo di quote
[...]
condominiali ordinarie maturate da gennaio 2017 a ottobre 2021 e non versate per il locale
, non meglio identificato. Di qui la richiesta alla ex conduttrice di rimborso Parte_1
di tale somma, rimborso dovuto in base al contratto di locazione da cui la Parte_1
aveva receduto. 3
Emesso il provvedimento monitorio per la sorta capitale di cui sopra oltre interessi legali e spese della procedura, la in liquidazione ha proposto opposizione ex art. Parte_1
645 c.p.c. contro di esso contestando espressamente di aver preso in locazione con il contratto del 2009 un immobile ubicato nel Condominio di e sostenendo CP_3
che, al contrario, tutti gli immobili oggetto del rapporto locativo erano ubicati nel
Condominio di via Stendhal n. 11.
In aggiunta l'opponente ha eccepito che né né l'amministratrice del CP_1
avevano fornito le delibere assembleari di approvazione dei Controparte_3
rendiconti dal 2017 al 2021 e che la creditrice opposta non aveva prodotto la prova dell'effettivo anticipo di quanto ad essa richiesto dal Condominio predetto.
Instaurato il contraddittorio sulla opposizione, la ha depositato una sua Controparte_1
memoria difensiva ed ha ribadito che ora in liquidazione, Parte_1
aveva detenuto in locazione unità immobiliari di proprietà dell'opposta Controparte_1
site, rispettivamente, in Napoli alla via Toledo nn. 129/132 – angolo via Stendhal, in virtù
di contratto locazione stipulato il 9/12/2009 e registrato all'Ufficio Territoriale di Napoli
il 10/12/2009 al n. 775 -Serie 3 T. La creditrice opposta ha precisato che dette unità
immobiliari erano le seguenti, come da planimetrie allegate a detto contratto di locazione:
1. unità immobiliare in Napoli alla via Toledo n. 132, censita nel NCEU al foglio SGU/2,
particella 56, sub 103, piano T-S1-S2;
2. unità immobiliare in Napoli alla via Toledo n. 129, censita nel NCEU al foglio
SGU/2, particella 56, sub 115, piano S1-T-1-2;
3. unità immobiliare in Napoli alla via Stendhal n. 11, censita nel NCEU al foglio SGU/2,
particella 56, sub 106, piano S1;
4. unità immobiliare in Napoli alla via Stendhal n. 11, censita nel NCEU al foglio SGU/2,
particella 56, sub 116, piano S2. 4
Secondo tale assunto, l'unità immobiliare sita al civico 129 di via Toledo di Napoli faceva parte del complesso condominiale denominato “Condominio Via Diaz 8 Napoli” mentre quelle alla via Toledo n. 132 ed alla via Stendhal n. 11 facevano parte del complesso condominiale denominato “Condominio Via Stendhal 11 Napoli”, con la conseguenza che il rimborso degli oneri condominiali sarebbe dovuti sia per il primo che per il secondo.
La ha aggiunto che nel corso del rapporto locativo la conduttrice aveva sempre CP_1
pagato regolarmente e direttamente gli oneri sia all'uno che all'altro Condominio, e che solo con il subentro della gestione liquidatoria aveva omesso il versamento per entrambi.
Il Giudice ha quindi rigettato la richiesta di prova testimoniale articolata da parte opposta,
laddove era stato chiesto di esaminare l'amministratore del Controparte_3
e il proprio contabile amministrativo sulla circostanza che l'unità immobiliare sita al civico 129 di via Toledo condotta in locazione dalla faceva parte di tale Parte_1
Condominio. Invero tale riscontro era già stato fornito dall'amministratore condominiale predetto nella sua richiesta, indirizzata alla e prodotta già in fase monitoria, CP_1
nella quale si chiedeva il pagamento degli oneri relativi al locale . Trattasi di Parte_1
documento proveniente da un terzo estraneo al processo, di cui comunque non è stata contestata la autenticità, ma solo il valore probatorio. Esso costituisce un mero indizio,
che può essere valutato ai sensi dell'art. 2729 c.c.
Nel merito, nessuna delle predette planimetrie riportava al proprio interno l'espressa indicazione del civico di . Tantomeno nel contratto di locazione era fatta CP_3
menzione della circostanza che gli oneri condominiali avrebbero dovuto essere versati direttamente dal conduttore a due Condomìni diversi. Tuttavia dalla lettura di tali documenti si evince con chiarezza che gli immobili locati rientravano in fabbricati diversi,
seppure vicini tra loro, per cui è plausibile che non facessero parte tutti del Condominio
di via Stendhal n. 11, diversamente da quanto affermato dalla conduttrice. A tale 5
conclusione deve giungersi in base ad una regola di comune esperienza, rilevante per l'appunto ai sensi dell'art. 2729 c.c. Sul punto pertanto l'opposizione va rigettata.
Quanto alla eccezione sulla mancanza di allegazione delle delibere condominiali di approvazioni dei rendiconti, queste risultano nella documentazione allegata al ricorso monitorio proposto dal contro la che ha dato Controparte_3 Controparte_1
luogo all'emissione del distinto decreto ingiuntivo n. 9133/2021, e che sono state depositate nel presente giudizio dalla locatrice. Di qui il rigetto dell'opposizione anche sotto questo profilo.
In ultimo, l'opponente ha lamentato la mancata prova del pagamento, da parte della creditrice opposta, del versamento al degli oneri Controparte_3
condominiali che gli erano stati chiesti in relazione al locale Anche tale Parte_1
doglianza è infondata, perché, contrariamente a quanto sostenuto da parte della giurisprudenza di merito, vale in proposito quanto già stabilito dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al rimborso del compenso del C.T.P. dovuto alla parte vittoriosa, che in prima battuta è a suo carico. Invero la condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente, di cui lo stesso si sia avvalso,
presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già
effettuato al momento della sentenza ( v. Cass. civ. sez. I, 25/3/2003, n. 4357; Cass. civ.
29/6/1985, n. 3897 ). E che il pagamento degli oneri al sia Controparte_3
effettivamente dovuto dalla risulta con chiarezza dal decreto ingiuntivo n. Controparte_1
9133/2021, che è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
Ne deriva il rigetto integrale dell'opposizione, cui segue a sua volta la dichiarazione di definitiva esecutorietà ex art. 654 comma 1 c.p.c. del provvedimento monitorio opposto. 6
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt.
5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con l'importo del credito azionato con la domanda giudiziale originaria formulata nel ricorso monitorio originario, importo poi confluito nel decreto ingiuntivo confermato con la presente sentenza, pari a sua volta ad euro 11.739.
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI, 28/4/2014, n. 9368 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n.
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
Deve essere poi disposta l'attribuzione delle spese al difensore della parte opposta ex art. 93 c.p.c. per anticipo fattone e giusta apposita richiesta di distrazione in suo favore formulata in tal senso.
Non sussistono invece i presupposti per la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. sollecitata dalla posto che al rigetto dell'opposizione si è giunti attraverso Controparte_1
l'applicazione della presunzione di cui all'art. 2729 c.c. e quindi sulla base di indizi, il che esclude che l'opposizione sia stata proposta con dolo o colpa grave. 7
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) rigetta l'opposizione e per l'effetto, visto l'art. 654 comma 1 c.p.c., dichiara la esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 5964/2022 emesso dal Tribunale di Napoli;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna Parte_1
al rimborso in favore della delle spese di giudizio , che si liquidano in Controparte_1
complessivi euro 5.077 per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, con attribuzione in favore dell'avv. Gerarda Crispino con codice fiscale quale distrattario . C.F._2
Napoli, 22/9/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi