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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 17/06/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SENTENZA
nel procedimento civile r.g.n.51/2023 promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. AMADORI Parte_1
DAVIDE, presso lo studio domiciliato contro
eredi e più Persona_1
Avente ad oggetto: usucapione
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato nei termini e nelle forme di legge,
l'attrice ha chiesto che venisse accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile di civile abitazione, sito in Triei nella Via Francesco
Ciusa n. 44, confinante con le proprietà proprietà e la pubblica Per_2 Pt_2
via, distinto al NCEU Foglio 3, particella 2644, Categoria A/2, Classe 5,
Consistenza 5 Vani, Rendita Euro 309,87.
L'attrice ha dichiarato di essere proprietaria a titolo originario per usucapione, ai sensi degli artt. 922, 1158 e 1146, 2° comma, c.c. dell'immobile sopra descritto per averlo posseduto in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto, esercitandovi tutte le attività corrispondenti al diritto di proprietà, quali il godimento, la cura e la custodia dell'immobile sin dal 1999.
L'immobile oggetto di causa, peraltro, in virtù dell'assenza di formali titoli d'acquisto ritualmente trascrivibili in favore dell'attore nelle forme di legge, è
ancora catastalmente intestato a persona decedute da tempo, i cui eredi sono stati citati in giudizio anche per mezzo di notifica per pubblici proclami, tenuto conto che alcuni di essi non è stato possibile identificarli a seguito di ricerche anagrafiche.
L'attrice, pertanto, non potendo formalizzare un titolo d'acquisto suscettibile di trascrizione e opponibile ai terzi, ha interesse ad ottenere un titolo giudiziale di accertamento dell'avvenuto acquisto a titolo originario per usucapione del diritto di proprietà sul bene trascrivibile ad ogni effetto di legge e pertanto ha concluso chiedendo l'accertamento e la conseguente declaratoria della intervenuta usucapione ventennale del dedotto diritto di proprietà.
***
All'esito si ritiene che la domanda attorea sia fondata e debba essere accolta per le ragioni che si vanno ad illustrare.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali
di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per
venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si
manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro
diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11
maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico,
pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus
rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il
possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia
posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II,
c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del
suo autore per goderne gli effetti”. Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena riportata, consente al possessore attuale
- nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c.,
comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene”
(ex multis, Cassazione civile, sez. II, 27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto,
operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso.
Tanto premesso in diritto, si rileva che l'affermazione - resa da parte attrice - circa l'esercizio sull'immobile in questione di un possesso continuativo, ininterrotto,
pacifico e pubblico, debba essere ritenuta fondata e provata alla luce sia della documentazione prodotta che delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso della espletata istruttoria che hanno confermato pienamente il contenuto dei capitoli di prova dedotti dall'attore.
Quanto alla prova dell'esercizio del possesso esercitato i testi escussi all'udienza del 5.11.2024, hanno confermato tutte le deduzioni attoree, riferendo con precisione l'esatta ubicazione e la consistenza dell'immobile oggetto del presente giudizio. In particolare, e , compaesane e Testimone_1 Testimone_2
residenti nella stessa via, hanno dichiarato che dalla fine degli anni novanta/primi anni Duemila e fino ad oggi, l'attrice ha utilizzato in via esclusiva, dapprima ristrutturandolo e poi abitandovi, l'unità immobiliare. La prima ha ricordato che l'attrice “ha eseguito una ristrutturazione integrale dell'immobile, dagli intonaci
alla sostituzione della pavimentazione, ha tramezzato la zona notte, ha rifatto gli
impianti elettrici ed idraulici, ha realizzato una scala interna, ha installato una
porta di accesso, ha sostituito gli infissi interni e le finestre esterne…Finiti i
lavori, dopo il 2000, l'attrice ha arredato l'immobile, praticamente la cucina e
una cameretta da letto della figlia e si è trasferita ad abitarvi. …. Intorno al 2010,
ha fatto intonacare esternamente una parte del piano terra con pietre, come si
vede anche nelle fotografie esibitemi, e ha fatto rivestire il solaio con guaina
catramata….e sempre da circa due anni ha fatto posizionare una ringhiera nel
balcone posto al piano primo, che ne era sprovvisto”
Anche la seconda ha reso dichiarazioni analoghe.
Entrambe poi hanno dichiarato che “nessuno ha mai contestato l'utilizzo
dell'immobile descritto da parte dell'attrice e di avere visto solo lei utilizzarlo
nell'arco temporale riferito, comportandosi come la proprietaria ed anche io l'ho
sempre ritenuta tale”.
Non c'è motivo di dubitare della attendibilità di tali testi, non essendo emerso che essi abbiano un interesse in ordine all'esito della lite e, altresì, alla stregua di elementi oggettivi, quali la precisione e la completezza della loro deposizione.
Tali dichiarazioni trovano peraltro conferma nella documentazione acquisita.
Infatti, l'attrice risulta residente presso l'immobile dal 1999, come da certificato storico anagrafi prodotto (doc. 5) e risulta intestataria delle utenze di luce, gas e acqua nell'anno 2023. Inoltre, dalle ispezioni ipotecarie non risulta alcuna vicenda trascritta che possa riportare a conclusioni diverse da quelle assunte
In conclusione, all'esito dell'istruttoria svolta, è stata fornita la prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus possidendi – desumibile in via presuntiva dalle attività materiali di godimento corrispondenti allo specifico contenuto del diritto di proprietà come riferito dai testi – della signoria di fatto esercitata uti dominus in via esclusiva, pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente, per oltre vent'anni, sugli immobili oggetto del presente giudizio, in difetto di contrarie allegazioni e risultanze processuali.
Pertanto, sulla base delle prove orali assunte e della documentazione prodotta,
deve di conseguenza ritenersi perfezionata la fattispecie acquisitiva a titolo originario dell'immobile per cui è causa, in virtù del possesso continuato per vent'anni, ai sensi degli artt. 1158, 1146, II comma, e 1140 c.c.
Le spese del presente giudizio, stante la mancata contestazione della domanda da parte dei predetti convenuti, possono essere fra le parti odierne interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
proprietaria esclusiva dell'immobile distinto al NCEU del comune di Triei al
Foglio 3, particella 2644, Categoria A/2, Classe 5, Consistenza 5 Vani, Rendita
Euro 309,87;
II. dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
Lanusei, 17.6.2025
Il giudice
Nicola Caschili