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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 31/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 874/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Francesca Bortolotti Presidente relatore
Andrea Pappalardo Giudice
Guenther Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 874/2025 R.G. da
, nata il [...] a [...], con l'Avv. Parte_1
CIPOLLA GIOVANNA, giusta delega in atti,
e
, nato il [...] a [...], con l'Avv. Parte_2
CIPOLLA GIOVANNA, giusta delega in atti;
ricorrenti e
pagina 1 di 4 con l'intervento del Pubblico Ministero;
parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa
pagina 2 di 4 le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1) dare atto che la figlia maggiorenne maggiorenne ma ancora non Persona_1
economicamente indipendente continuerà a vivere con la madre Parte_1
presso l'abitazione di esclusiva proprietà di quest'ultima in Via Positano 7;
2) data la maggiore età di , padre e figlia concorderanno come già è loro Per_1
abitudine le modalità e le tempistiche della loro frequentazione, compatibilmente con i rispettivi impegni di studio e di lavoro;
3) il padre si impegna a continuare contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento sul conto corrente della Signora Per_1 Parte_1
dell'importo mensile di €. 390,00, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, mentre le spese straordinarie relative alla figlia comprese quelle relative agli studi universitari (saranno sostenute dalle parti nella misura del 70% il padre e 30% la madre;
per quanto qui non espressamente previsto le parti fanno riferimento al protocollo per le spese straordinarie dd. 26.11.2024 attualmente recepito presso il Tribunale di
Bolzano;
4) il Signor concede alla Signora in comodato Parte_2 Parte_1
gratuito il garage sito in Via Positano 7 al primo piano interrato di sua proprietà p.ed. 4484 sub 34 CC 669;
5) le deduzioni fiscali per la figlia spetteranno di regola per metà ciascuno ad entrambi i genitori, salvo le spese sostenute da uno solo dei coniugi, mentre le parti concordano che l'assegno unico così come gli altri contributi pubblici per la figlia spetteranno per intero alla madre;
pagina 3 di 4 6) le parti dichiarano infine di aver già risolto ogni altra questione economica e patrimoniale tra di loro.
7) le spese del presente procedimento verranno sostenute dalle parti in ragione del
50% ciascuno.
Bolzano, 28/03/2025
La Presidente
Francesca Bortolotti
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 874/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Francesca Bortolotti Presidente relatore
Andrea Pappalardo Giudice
Guenther Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 874/2025 R.G. da
, nata il [...] a [...], con l'Avv. Parte_1
CIPOLLA GIOVANNA, giusta delega in atti,
e
, nato il [...] a [...], con l'Avv. Parte_2
CIPOLLA GIOVANNA, giusta delega in atti;
ricorrenti e
pagina 1 di 4 con l'intervento del Pubblico Ministero;
parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa
pagina 2 di 4 le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1) dare atto che la figlia maggiorenne maggiorenne ma ancora non Persona_1
economicamente indipendente continuerà a vivere con la madre Parte_1
presso l'abitazione di esclusiva proprietà di quest'ultima in Via Positano 7;
2) data la maggiore età di , padre e figlia concorderanno come già è loro Per_1
abitudine le modalità e le tempistiche della loro frequentazione, compatibilmente con i rispettivi impegni di studio e di lavoro;
3) il padre si impegna a continuare contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento sul conto corrente della Signora Per_1 Parte_1
dell'importo mensile di €. 390,00, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, mentre le spese straordinarie relative alla figlia comprese quelle relative agli studi universitari (saranno sostenute dalle parti nella misura del 70% il padre e 30% la madre;
per quanto qui non espressamente previsto le parti fanno riferimento al protocollo per le spese straordinarie dd. 26.11.2024 attualmente recepito presso il Tribunale di
Bolzano;
4) il Signor concede alla Signora in comodato Parte_2 Parte_1
gratuito il garage sito in Via Positano 7 al primo piano interrato di sua proprietà p.ed. 4484 sub 34 CC 669;
5) le deduzioni fiscali per la figlia spetteranno di regola per metà ciascuno ad entrambi i genitori, salvo le spese sostenute da uno solo dei coniugi, mentre le parti concordano che l'assegno unico così come gli altri contributi pubblici per la figlia spetteranno per intero alla madre;
pagina 3 di 4 6) le parti dichiarano infine di aver già risolto ogni altra questione economica e patrimoniale tra di loro.
7) le spese del presente procedimento verranno sostenute dalle parti in ragione del
50% ciascuno.
Bolzano, 28/03/2025
La Presidente
Francesca Bortolotti
pagina 4 di 4