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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/07/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 29.05.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8069 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Maria Del Prete ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala De
Benedictis e Luca Cuzzupoli resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.11.2024 la ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Ufficio chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza, ex l. n. 118/1971 e succ. mod. e integraz., negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
CP_ Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Ciò posto, va preliminarmente evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e
6 c.p.c. (considerato che l'atto di dissenso di parte ricorrente è stato depositato in
Cancelleria il 7.11.2024 e che l'odierno ricorso è stato depositato l'11.11.2024, ossia nel rispetto del “termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, come previsto dal c. 6 dell'art. 445-bis c.p.c.).
Nel merito, tuttavia, deve rilevarsi che dalla lettura della consulenza integrativa disposta nella presente fase di opposizione, anche sulla base della documentazione medica aggiornata valutabile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., è emerso che “… Unica novità documentale al fascicolo è rappresentata da certificazione di visita cardiologica in data
6/11/24, con ecg ed ecocardiogramma, a firma del dr. R. UOC Cardiologia Per_1
AORN, ed ecocardio a firma del dr. , stesso reparto. Persona_2
Ebbene, l'impostazione della relazione depositata sottolinea in modo lineare e chiaro di aver tenuto in debito conto la relazione cardiologica del 8/5/2024, arrivando alla valutazione di 60% per la patologia cardiologica e motivandone le ragioni.
- Gli esami ecg e ecocardiogramma del 6/11/24, risultano completamente sovrapponibili a quelli del controllo del 8/5/24 presso la stessa struttura. Anzi, in verità si nota un lieve miglioramento della diffusione della ipocinesia e si conferma l'assenza di acinesia, cioè non risultano aree di infarto. Confermata al tracciato ecg, l'ASSENZA di slivellamenti patologici (…)
In conclusione, in merito alla patologia cardiologica, riteniamo che sia stata generosamente valutata nella relazione depositata, e pertanto si conferma la valutazione del 60% per tutte le motivazioni sopra esposte in dettaglio (…)
Per quanto attiene l'apparato locomotore si rimanda all'esame obiettivo che non mette in evidenza limitazioni articolari di particolare significato. Si conferma il codice 7008, con percentile fisso del 12% (…)
Alla luce di quanto sopra esposto dettagliatamente, si ritiene che la ricorrente SI.ra
, di anni 32, presenta limitazioni all'attività funzionale pari al 65%. Parte_1
Decorrenza 6/5/2024…” (cfr. integraz. ctu).
Reputa il giudicante che tale conclusione – che nega la sussistenza del contestato requisito sanitario – sia da condividere, siccome logicamente ed esaustivamente argomentata ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti. Ritenuta pertanto l'infondatezza della domanda e riscontrandosi in atti la declaratoria prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, CP_ mentre restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso.
b) Compensa tra le parti le spese del giudizio. CP_ c) Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza.
S.M.C.V., 08.07.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino