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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
VA EL, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 446/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Umbria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Perugia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259003254616000 INTIMAZIONE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020190019720075000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento.
Resistente: rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento e la cartella di pagamento inerente le tasse automobilistiche per l'anno 2017.
Il ricorrente eccepiva l'omessa o inesistente notifica della cartella di pagamento e la conseguente prescrizione/decadenza del credito.
Si costituiva l'AdER eccependo preliminarmente la tardività dell'opposizione avverso la cartella di pagamento, regolarmente notificata in data 30.01.2020.
All'udienza del 22.01.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione, in atti prodotta dall'AdER, emerge che la cartella di pagamento n.08020190019720075000, così come l'intimazione di pagamento n. 08020239006749935000, che hanno preceduto l'ultimo l'avviso di intimazione impugnato n. 08020259003254616000 sono stati regolarmente notificati alla parte ricorrente. Da ciò il venir meno dell'omessa notifica contestata dalla parte, e con essa anche l'inesistenza della prescrizione/decadenza invocate.
Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso e la conseguente condanna della parte al pagamento delle spese di giudizio, a favore dell'AdER che si è costituita, quantificate in complessivi € 100,00
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Perugia, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, a favore dell'AdER, quantificate in complessivi
€ 100,00.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
VA EL, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 446/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Umbria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Perugia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259003254616000 INTIMAZIONE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020190019720075000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento.
Resistente: rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento e la cartella di pagamento inerente le tasse automobilistiche per l'anno 2017.
Il ricorrente eccepiva l'omessa o inesistente notifica della cartella di pagamento e la conseguente prescrizione/decadenza del credito.
Si costituiva l'AdER eccependo preliminarmente la tardività dell'opposizione avverso la cartella di pagamento, regolarmente notificata in data 30.01.2020.
All'udienza del 22.01.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione, in atti prodotta dall'AdER, emerge che la cartella di pagamento n.08020190019720075000, così come l'intimazione di pagamento n. 08020239006749935000, che hanno preceduto l'ultimo l'avviso di intimazione impugnato n. 08020259003254616000 sono stati regolarmente notificati alla parte ricorrente. Da ciò il venir meno dell'omessa notifica contestata dalla parte, e con essa anche l'inesistenza della prescrizione/decadenza invocate.
Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso e la conseguente condanna della parte al pagamento delle spese di giudizio, a favore dell'AdER che si è costituita, quantificate in complessivi € 100,00
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Perugia, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, a favore dell'AdER, quantificate in complessivi
€ 100,00.