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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/04/2025, n. 5841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5841 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 38962 /2024
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 38962/2024
All'udienza del 16/04/2025 è presente l'avv. Simona Cucinotta in sostituzione dell'avv. COTTICELLI MARIA CRISTINA, per parte appellante, la quale si riporta ai propri scritti difensivi e chiede la decisione della causa.
E' altresì presente l'avv. CA IC, per la quale Controparte_1
si riporta ai propri scritti difensivi e conclude chiedendo il rigetto dell'appello.
È presente per Roma capitale l'avv. Daniela Dante in sost. avv. Valentina Rossi che si riporta alla comparsa di costituzione.
Sono presenti ai fini della partica forense le dott.sse e Persona_1 Per_2
[...]
Il Giudice
Sentita la discussione orale delle parti si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
All'esito della camera di consiglio, alle ore 17.40, assenti i procuratori delle parti allontanatisi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
N. R.G. 38962/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 38962 /2024
PROMOSSA DA
, (C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. COTTICELLI MARIA
CRISTINA giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, pec per le comunicazioni: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), domiciliata in VIALE Controparte_1 C.F._1
ANGELICO, 35 00195 ROMA presso lo studio dell'avv. CA IC
che la rappresenta e difende, indirizzo pec per le comunicazioni:
; Email_2 APPELLATA
E
(C.F. ), in persona del sindaco p.t., domiciliata CP_2 P.IVA_2
negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Rossi, indirizzo pec per le comunicazioni:
. oma.it; Email_3 Email_4 CP_3
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che con citazione notificata a mezzo pec il 25.09.2024
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Roma Parte_1
n.8856/2024 (resa all'esito del giudizio RG 52778/2022) nella parte in cui ha accolto l'opposizione proposta avverso il sollecito di pagamento della cartella n.09720229053880307000;
rilevato che con l'opposizione proposta in primo grado l'odierna appellata aveva dedotto: i. l'omessa notifica della cartella di pagamento e dei verbali di accertamento ad essa presupposti;
ii. la decadenza dall'azione di riscossione;
iii. l'illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento;
rilevato che l'appello proposto si fonda sui seguenti motivi:
1.- erronea statuizione della sentenza nella parte in cui il gdp non ha dichiarato l'inammissibilita' dell'opposizione per tardivita' della domanda ex art. 617 c.p.c.: “le sollevate eccezioni di controparte in merito ai vizi di forma, alla omessa e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento opposte ovvero alle modalità di calcolo degli
interessi di mora, avrebbero dovuto essere ricondotte nell'alveo dell'opposizione agli
atti esecutivi, con conseguente idonea riqualificazione della domanda attorea, da proporsi dunque nel termine decadenziale di 20 giorni”;
2.- erronea statuizione della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto non assolto l'onere probatorio e dichiarato la decadenza e la prescrizione: “È del tutto evidente l'errore di valutazione in cui è incorso il giudice, il quale ha omesso
qualsivoglia controllo e valutazione della produzione documentale depositata
dall'odierna appellante all'atto della costituzione in giudizio (…) l'odierna appellante
– difformemente da quanto previsto dal giudice di primo grado – ha pienamente
assolto al proprio onere probatorio, producendo non solo l'estratto di ruolo cui fa
riferimento il Giudice di Pace, ma anche la cartella di pagamento prodromica al sollecito. L'anzidetta cartella, peraltro, come evincibile dalla documentazione
depositata, è stata ritualmente notificata a mezzo pec in data 22.02.2020 come da avviso di consegna depositato in atti”;
rilevato che si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: “- CP_2
accogliere i motivi di appello proposti da e/o i Controparte_4
motivi presentati con la presente comparsa e, per l'effetto, riformare la sentenza nr.
8856/2024 resa dal Giudice di Pace di Roma, Dr. Antonio Devoto, nel proc. R.G. nr
52778/2022, depositata in data 11.09.2024. In particolare, accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione ex adverso proposta e, in ogni caso, la piena legittimità del sollecito di pagamento n. 09720229053880307000 e della pretesa
creditoria ad esso sottesa. Con vittoria di spese e onorari del presente grado di
giudizio, maggiorati di oneri riflessi in luogo di iva e cpa. - in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello proposto dall
[...]
, compensare le spese di lite del grado di appello nei confronti Parte_1
dell'ente impositore”;
rilevato che si è costituita deducendo -fra le altre cose-: Controparte_1
i. “come già eccepito dalla scrivente difesa nel verbale di udienza del
07.06.2024 del giudizio di primo grado dalla documentazione versata in atti dall' non è dato evincere l'avvenuta notifica della cartella sottesa in CP_5
quanto non era stata depositata alcune ricevuta di consegna della asserita
notifica a mezzo PEC alla sig.ra Tale eccezione in sede di udienza CP_1
non è stata contestata dalla controparte, seppure presente. Invero nel
giudizio di primo grado nella documentazione prodotta da e di cui CP_5
all'allegato 3 non risultava in alcun modo presente la copia della PEC di consegna alla sig.ra he nell'odierno giudizio viene depositata”; CP_1
i. “ non ha fornito la prova che l'indirizzo di posta elettronica certificata CP_5
al quale sarebbe stata effettuata la Email_5
notifica sia indicato come domicilio digitale della sig.ra (alla CP_1
quale gli importi indicati nella cartella di pagamento risultano richiesti
quale persona fisica o/e che comunque lo fosse al momento della asserita notifica ovvero alla data del 22.02.2022”, così riproponendo la questione relativa alla riconducibilità dell'indirizzo pec del destinatario a
[...]
già proposta alla prima udienza innanzi al giudice di pace (“la CP_1
signora che non è iscritta ad alcun albo professionale, non aveva CP_1
eletto domicilio digitale, e non era attivo l'elenco INAD, e pertanto la notifica di un atto giudiziario a mezzo pec alla ricorrente non poteva essere validamente eseguita”, cfr. verbale del 07.06.2024);
rilevato che la comparsa di reca le seguenti conclusioni: “Nel Controparte_1
merito rigettare l'appello proposto dalla in quanto del Parte_1
tutto infondato, in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo
grado; Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento oltre spese
generali, CPA ed IVA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
che si dichiara antistatario”;
rilevato che la sentenza impugnata ha così motivato l'accoglimento dell'opposizione: “Nel merito, la domanda di opposizione all'esecuzione ex art.615
c.p.c. così come proposta e/o così come qualificata da questo giudicante, è pienamente
ammissibile e fondata (…). Si appalesa quindi con particolare evidenza la fondatezza
della domanda proposta avendo natura documentale gli elementi di prova sottoposti
all'attenzione dell'odierno giudicante, non avendo le parti opposte depositato la prova della notifica della cartella sottesa all'opposto sollecito di pagamento, a nulla valendo il deposito dell'estratto di ruolo effettuato dalla Nel merito, non può quindi CP_5
considerarsi raggiunta la prova che sia stata rispettata da parte della P.A. la procedura di notifica del provvedimento sanzionatorio sotteso”;
ritenuto che è l'eventuale: “omessa tempestiva proposizione dell'opposizione agli
atti esecutivi volta a far valere la nullità dei successivi atti esecutivi (o della procedura
di riscossione), per l'omessa o irregolare notificazione della cartella di pagamento,
ovviamente, non determina una situazione anche ad altri fini equivalente alla avvenuta
regolare notificazione della stessa cartella, né sana gli eventuali vizi della sua
notificazione, ma semplicemente impedisce l'accertamento e la dichiarazione del vizio degli atti successivi alla cartella non regolarmente notificata (e, quindi, solo in tal
senso determina la sanatoria di detto vizio), cioè il vizio formale della procedura di
riscossione determinato dalla mancata o irregolare previa notificazione della cartella,
laddove tale ultima notificazione si ponga come necessario presupposto dell'atto successivo della procedura stessa” (Cassazione civile sez. III, 14/05/2024, n.13304);
ritenuto che -nella specie- la dedotta irregolarità della notifica della cartella non è
stata prospettata per far valere un vizio di un atto di esecuzione forzata, bensì per
“recuperare” l'opposizione ex art.7 d.lgs.150/2011 non proposta per asserita omessa notifica del verbale presupposto al fine di far valere la decadenza di cui all'art.201 co.1
cds;
ritenuto che correttamente l'opposizione è stata quindi qualificata come opposizione all'esecuzione e stimata tempestivamente proposta;
rilevato che agli atti del fascicolo di primo grado di Parte_1
è presente notifica della cartella n. 09720200029055314000 effettuata a
[...]
mezzo pec dall'indirizzo: t e Email_6
indirizzata a Email_5
rilevato che parte appellante nulla ha dedotto nell'appello in ordine alla riconducibilità dell'indirizzo del destinatario all'odierna appellata;
ritenuto che a fronte di una puntuale e tempestiva contestazione in relazione a quanto indicato al capo che precede era onere dell'appellante offrire prova a riguardo;
ritenuto che non può quindi dirsi correttamente effettuata la notifica della cartella n.
097202000029055413000;
ritenuto che
agli atti del fascicolo di primo grado di vi è notifica del CP_2
verbale n. 13172279415 (posto a fondamento dell'indicata cartella) eseguito con le seguenti modalità: accesso presso la residenza di in data 09.02.2018, Controparte_1
in difetto di persone atte a ricevere la notifica è stato effettuato deposito nella casa comunale di Roma il 28.02.2018 e invio di raccomandata informativa n.R8381867693;
rilevato che difetta agli atti prova della ricezione della citata raccomandata informativa;
ritenuto che la notifica del verbale non può quindi dirsi correttamente effettuata;
ritenuto -in conclusione- che l'appello va rigettato non risultando né valida notifica della cartella, né valida notifica del verbale con conseguente intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione;
ritenuto che sono assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione;
ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'esiguità dell'attività processuale svolta;
ritenuto che fra e va disposta la compensazione Parte_1 CP_2
delle spese avendo la seconda aderito alle conclusioni della prima;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA l'appello;
CONDANNA parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di
[...]
he liquida in euro 400,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come CP_1
per legge;
COMPENSA integralmente le spese fra l'appellante e Roma capitale.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 16/04/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 38962/2024
All'udienza del 16/04/2025 è presente l'avv. Simona Cucinotta in sostituzione dell'avv. COTTICELLI MARIA CRISTINA, per parte appellante, la quale si riporta ai propri scritti difensivi e chiede la decisione della causa.
E' altresì presente l'avv. CA IC, per la quale Controparte_1
si riporta ai propri scritti difensivi e conclude chiedendo il rigetto dell'appello.
È presente per Roma capitale l'avv. Daniela Dante in sost. avv. Valentina Rossi che si riporta alla comparsa di costituzione.
Sono presenti ai fini della partica forense le dott.sse e Persona_1 Per_2
[...]
Il Giudice
Sentita la discussione orale delle parti si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
All'esito della camera di consiglio, alle ore 17.40, assenti i procuratori delle parti allontanatisi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
N. R.G. 38962/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 38962 /2024
PROMOSSA DA
, (C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. COTTICELLI MARIA
CRISTINA giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, pec per le comunicazioni: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), domiciliata in VIALE Controparte_1 C.F._1
ANGELICO, 35 00195 ROMA presso lo studio dell'avv. CA IC
che la rappresenta e difende, indirizzo pec per le comunicazioni:
; Email_2 APPELLATA
E
(C.F. ), in persona del sindaco p.t., domiciliata CP_2 P.IVA_2
negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Rossi, indirizzo pec per le comunicazioni:
. oma.it; Email_3 Email_4 CP_3
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che con citazione notificata a mezzo pec il 25.09.2024
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Roma Parte_1
n.8856/2024 (resa all'esito del giudizio RG 52778/2022) nella parte in cui ha accolto l'opposizione proposta avverso il sollecito di pagamento della cartella n.09720229053880307000;
rilevato che con l'opposizione proposta in primo grado l'odierna appellata aveva dedotto: i. l'omessa notifica della cartella di pagamento e dei verbali di accertamento ad essa presupposti;
ii. la decadenza dall'azione di riscossione;
iii. l'illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento;
rilevato che l'appello proposto si fonda sui seguenti motivi:
1.- erronea statuizione della sentenza nella parte in cui il gdp non ha dichiarato l'inammissibilita' dell'opposizione per tardivita' della domanda ex art. 617 c.p.c.: “le sollevate eccezioni di controparte in merito ai vizi di forma, alla omessa e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento opposte ovvero alle modalità di calcolo degli
interessi di mora, avrebbero dovuto essere ricondotte nell'alveo dell'opposizione agli
atti esecutivi, con conseguente idonea riqualificazione della domanda attorea, da proporsi dunque nel termine decadenziale di 20 giorni”;
2.- erronea statuizione della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto non assolto l'onere probatorio e dichiarato la decadenza e la prescrizione: “È del tutto evidente l'errore di valutazione in cui è incorso il giudice, il quale ha omesso
qualsivoglia controllo e valutazione della produzione documentale depositata
dall'odierna appellante all'atto della costituzione in giudizio (…) l'odierna appellante
– difformemente da quanto previsto dal giudice di primo grado – ha pienamente
assolto al proprio onere probatorio, producendo non solo l'estratto di ruolo cui fa
riferimento il Giudice di Pace, ma anche la cartella di pagamento prodromica al sollecito. L'anzidetta cartella, peraltro, come evincibile dalla documentazione
depositata, è stata ritualmente notificata a mezzo pec in data 22.02.2020 come da avviso di consegna depositato in atti”;
rilevato che si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: “- CP_2
accogliere i motivi di appello proposti da e/o i Controparte_4
motivi presentati con la presente comparsa e, per l'effetto, riformare la sentenza nr.
8856/2024 resa dal Giudice di Pace di Roma, Dr. Antonio Devoto, nel proc. R.G. nr
52778/2022, depositata in data 11.09.2024. In particolare, accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione ex adverso proposta e, in ogni caso, la piena legittimità del sollecito di pagamento n. 09720229053880307000 e della pretesa
creditoria ad esso sottesa. Con vittoria di spese e onorari del presente grado di
giudizio, maggiorati di oneri riflessi in luogo di iva e cpa. - in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello proposto dall
[...]
, compensare le spese di lite del grado di appello nei confronti Parte_1
dell'ente impositore”;
rilevato che si è costituita deducendo -fra le altre cose-: Controparte_1
i. “come già eccepito dalla scrivente difesa nel verbale di udienza del
07.06.2024 del giudizio di primo grado dalla documentazione versata in atti dall' non è dato evincere l'avvenuta notifica della cartella sottesa in CP_5
quanto non era stata depositata alcune ricevuta di consegna della asserita
notifica a mezzo PEC alla sig.ra Tale eccezione in sede di udienza CP_1
non è stata contestata dalla controparte, seppure presente. Invero nel
giudizio di primo grado nella documentazione prodotta da e di cui CP_5
all'allegato 3 non risultava in alcun modo presente la copia della PEC di consegna alla sig.ra he nell'odierno giudizio viene depositata”; CP_1
i. “ non ha fornito la prova che l'indirizzo di posta elettronica certificata CP_5
al quale sarebbe stata effettuata la Email_5
notifica sia indicato come domicilio digitale della sig.ra (alla CP_1
quale gli importi indicati nella cartella di pagamento risultano richiesti
quale persona fisica o/e che comunque lo fosse al momento della asserita notifica ovvero alla data del 22.02.2022”, così riproponendo la questione relativa alla riconducibilità dell'indirizzo pec del destinatario a
[...]
già proposta alla prima udienza innanzi al giudice di pace (“la CP_1
signora che non è iscritta ad alcun albo professionale, non aveva CP_1
eletto domicilio digitale, e non era attivo l'elenco INAD, e pertanto la notifica di un atto giudiziario a mezzo pec alla ricorrente non poteva essere validamente eseguita”, cfr. verbale del 07.06.2024);
rilevato che la comparsa di reca le seguenti conclusioni: “Nel Controparte_1
merito rigettare l'appello proposto dalla in quanto del Parte_1
tutto infondato, in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo
grado; Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento oltre spese
generali, CPA ed IVA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
che si dichiara antistatario”;
rilevato che la sentenza impugnata ha così motivato l'accoglimento dell'opposizione: “Nel merito, la domanda di opposizione all'esecuzione ex art.615
c.p.c. così come proposta e/o così come qualificata da questo giudicante, è pienamente
ammissibile e fondata (…). Si appalesa quindi con particolare evidenza la fondatezza
della domanda proposta avendo natura documentale gli elementi di prova sottoposti
all'attenzione dell'odierno giudicante, non avendo le parti opposte depositato la prova della notifica della cartella sottesa all'opposto sollecito di pagamento, a nulla valendo il deposito dell'estratto di ruolo effettuato dalla Nel merito, non può quindi CP_5
considerarsi raggiunta la prova che sia stata rispettata da parte della P.A. la procedura di notifica del provvedimento sanzionatorio sotteso”;
ritenuto che è l'eventuale: “omessa tempestiva proposizione dell'opposizione agli
atti esecutivi volta a far valere la nullità dei successivi atti esecutivi (o della procedura
di riscossione), per l'omessa o irregolare notificazione della cartella di pagamento,
ovviamente, non determina una situazione anche ad altri fini equivalente alla avvenuta
regolare notificazione della stessa cartella, né sana gli eventuali vizi della sua
notificazione, ma semplicemente impedisce l'accertamento e la dichiarazione del vizio degli atti successivi alla cartella non regolarmente notificata (e, quindi, solo in tal
senso determina la sanatoria di detto vizio), cioè il vizio formale della procedura di
riscossione determinato dalla mancata o irregolare previa notificazione della cartella,
laddove tale ultima notificazione si ponga come necessario presupposto dell'atto successivo della procedura stessa” (Cassazione civile sez. III, 14/05/2024, n.13304);
ritenuto che -nella specie- la dedotta irregolarità della notifica della cartella non è
stata prospettata per far valere un vizio di un atto di esecuzione forzata, bensì per
“recuperare” l'opposizione ex art.7 d.lgs.150/2011 non proposta per asserita omessa notifica del verbale presupposto al fine di far valere la decadenza di cui all'art.201 co.1
cds;
ritenuto che correttamente l'opposizione è stata quindi qualificata come opposizione all'esecuzione e stimata tempestivamente proposta;
rilevato che agli atti del fascicolo di primo grado di Parte_1
è presente notifica della cartella n. 09720200029055314000 effettuata a
[...]
mezzo pec dall'indirizzo: t e Email_6
indirizzata a Email_5
rilevato che parte appellante nulla ha dedotto nell'appello in ordine alla riconducibilità dell'indirizzo del destinatario all'odierna appellata;
ritenuto che a fronte di una puntuale e tempestiva contestazione in relazione a quanto indicato al capo che precede era onere dell'appellante offrire prova a riguardo;
ritenuto che non può quindi dirsi correttamente effettuata la notifica della cartella n.
097202000029055413000;
ritenuto che
agli atti del fascicolo di primo grado di vi è notifica del CP_2
verbale n. 13172279415 (posto a fondamento dell'indicata cartella) eseguito con le seguenti modalità: accesso presso la residenza di in data 09.02.2018, Controparte_1
in difetto di persone atte a ricevere la notifica è stato effettuato deposito nella casa comunale di Roma il 28.02.2018 e invio di raccomandata informativa n.R8381867693;
rilevato che difetta agli atti prova della ricezione della citata raccomandata informativa;
ritenuto che la notifica del verbale non può quindi dirsi correttamente effettuata;
ritenuto -in conclusione- che l'appello va rigettato non risultando né valida notifica della cartella, né valida notifica del verbale con conseguente intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione;
ritenuto che sono assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione;
ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'esiguità dell'attività processuale svolta;
ritenuto che fra e va disposta la compensazione Parte_1 CP_2
delle spese avendo la seconda aderito alle conclusioni della prima;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA l'appello;
CONDANNA parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di
[...]
he liquida in euro 400,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come CP_1
per legge;
COMPENSA integralmente le spese fra l'appellante e Roma capitale.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 16/04/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)