Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8936/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessia Giugno;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 28/03/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 13 luglio 2023 ha Parte_1 proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 12041/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, per l'accertamento del possesso dei requisiti sanitari necessari ad ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità L. 222/84 a far data dalla presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., riportandosi alle considerazioni rese dal proprio consulente di parte (cfr. ricorso).
1
dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Viste le doglianze formulate nell'opposizione, è stata disposta la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di nuovo medico, questa volta esperto in ortopedia (cfr. ordinanza del 23 maggio 2024).
Ciò detto, l'opposizione va respinta, perché, dopo la commissione medica dell' CP_1
anche i due c.t.u. nominati in corso di causa hanno escluso la fondatezza della pretesa di parte ricorrente.
Va infatti evidenziato che la prima consulente nominata, dott.ssa , ha posto la Per_1
seguente diagnosi: “ è affetto da: “Esiti di pregressa frattura scomposta tibia Parte_1 dx sottoposta a osteosintesi (2017) in soggetto iperteso con diabete mellito II tipo e sindrome ansioso-depressiva di media entità. (…) Le condizioni sopra descritte, pur causando un certo grado di invalidità, non riducono in modo permanente a meno di un terzo la capacità lavorativa del Sig. in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative come stabilito dall'art. 1 della legge Pt_1
222/84 che recita: “si considera invalido l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”. L'attitudine lavorativa è da intendersi come l'insieme della naturale predisposizione individuale e della preparazione professionale teorico-pratica che rende ciascun individuo adatto ad una gamma più o meno ampia di prestazioni lavorative. La capacità di lavoro è pertanto correlata alle occupazioni che il soggetto invalido, per le sue attitudini formative e per l'età,
è in grado di espletare utilizzando le sue residue capacità lavorative. Nel caso specifico, dall'esigua documentazione sanitaria presente agli atti, non si evince che in seguito all'intervento chirurgico subito nel 2017 all'arto inferiore dx il Sig. abbia mai effettuato FKT o controlli specialistici, Pt_1 pertanto, ha certamente mantenuto delle residue capacità di lavoro. Pertanto, si ritiene che il ricorrente, possa essere impiegato all'interno di una Azienda in diverse attività lavorative confacenti la sua preparazione teorico-pratica evitando esclusivamente attività che determinano un sovraccarico funzionale sull'articolazione della caviglia dx (limitazioni che possono essere riportate nel giudizio di idoneità espresso dal Medico Competente Aziendale nell'ambito della sorveglianza
2 sanitaria obbligatoria ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).”, concludendo per la mancanza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità L. 222/84.
Di medesimo avviso risultano le conclusioni raggiunte dal secondo consulente nominato, il quale, pur riconoscendo l'esistenza delle infermità lamentate dal ricorrente, ha verificato che, nel loro complesso, non determinano menomazioni così gravi da ridurre a meno di 1/3 la sua capacità lavorativa: pertanto, ha concluso per l'insussistenza dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità L. 222/84.
Difatti, dalla relazione medico-legale del dott. si evince quanto segue: “Orbene Per_2 si può affermare che, dall'esame della documentazione medica agli atti e da quanto accertato e risultato all'esame condotto in occasione della presente consulenza, il Sig. è Parte_1 risultato affetto da: 1) esiti di frattura scomposta biossea 1/3 medio tibia destra che ha necessitato di riduzione e sintesi con chiodo endomidollare alla tibia;
2) diabete mellito tipo 2 in trattamento con farmaci ipoglicemizzanti orali;
3) ipertensione arteriosa e ipercolesterolemia in soggetto con buon compenso emodinamico;
4) sindrome ansioso-depressiva di media entità; 5) presenza, all'esame del fondo oculare destro e sinistro, di microemorragie e di microaneurismi;
6) ateromasia carotidea con stenosi quasi del 45% delle carotidi interne. Si ricorda preventivamente che, sulla base dell'art. 1 della legge del 12/06/84 n°222, si considera invalido ai fini del conseguimento del diritto all'assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti CP_ ed autonomi gestita dall' l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa d'infermità o difetto fisico o mentale a meno di 1/3. Ebbene, seppur si ammette che il ricorrente, per scolarità (terza media) ed esperienze lavorative passate (muratore ed autista) abbia propensione a svolgere lavori manuali o comunque con impegno fisico (si ammette, cioè, che le attività manuali o con impegno fisico sono, per egli, più confacenti alle sue attitudini), si deve evidenziare che non vi sono patologie che determinano menomazioni così gravi da ridurre a meno di 1/3 la capacità lavorativa del ricorrente;
ed infatti, seppur affetto da ipertensione arteriosa e da ateromasia carotidea, in atto il compenso emodinamico del Sig. è buono, la sua patologia diabetica non si accompagna a scompensi pericolosi che Pt_1 siano anche molto frequenti e ripetuti, la sua sindrome ansioso depressiva è solo di media entità e può essere “tenuta a bada” da apposita terapia farmacologica e, infine, gli esiti della frattura di
3 gamba riportata è causa di menomazioni permanenti moderate all'apparato locomotore e, infatti, il ricorrente, alla visita medica svolta per codesta consulenza tecnica d'ufficio, è apparso autonomo nei passaggi posturali e nella deambulazione. Per le suddette considerazioni medico-legali si conclude che, in atto, il Sig. non ha, sulla base della legge del 12/06/84 n° 222, il diritto a Parte_1 fruire dell'assegno ordinario d'invalidità” (cfr. consulenza depositata il 17 febbraio 2025).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non presenta i requisiti sanitari previsti dalla Parte_1 legge per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità L. 222/84.
Nonostante l'esito della lite, tuttavia, il ricorrente va esentato dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di ctu, liquidate con separati decreti, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti,
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i requisiti Parte_1
sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità L.
222/84;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di CP_1 Parte_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 28/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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