Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/03/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.L. 4156/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 26/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4156/2023 promossa da:
C.F./P.I. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giulio Risso e dall'avv. Fabio Cramarossa, elettivamente domiciliata in
NO, via Sandro Botticelli n. 80, presso lo studio dell'avv. Risso;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. , in persona del Presidente pro tempore, che agisce in CP_1 P.IVA_1
proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti INPS, CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv.to Gabriele Morreale Agnello, elettivamente
[...] domiciliato in NO, via Dell'Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale Distrettuale della Sede provinciale dell'Istituto;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito ex art. 24 co. 5 l. n. 46/1999
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“nel merito in via principale:
- accertare e dichiarare la nullità/illegittimità dell'opposto avviso di addebito n. 41020230000389971000 emesso nonostante l'impugnazione avanti la dell'Avviso Controparte_3 di Accertamento n. T7E011202244/2020 nel merito in via subordinata:
- accertare e dichiarare la illegittimità dell'opposto avviso di addebito n. 41020230000389971000 per i motivi di cui tutti in narrativa. in ogni caso:
1
Per parte convenuta:
“In via principale: nel merito, rigettare, siccome infondata in fatto e in diritto, l'opposizione proposta avverso l'avviso di addebito opposto e per l'effetto confermarlo integralmente ribadendone CP_ l'esecutorietà, assolvendo l' da ogni ulteriore diversa domanda.
In via subordinata, sempre nel merito: dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il ricorrente al CP_ pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di contributi previdenziali obbligatori e delle relative somme accessorie ai sensi di legge.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso tempestivamente depositato in data 13.6.2023 la sig.ra Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.
[...]
41020230000389971000, ricevuto in notificazione il 4.5.2023, premettendo che la pretesa contributiva dell' si fonda su un accertamento svolto dall CP_1 CP_4
sui redditi della società TECNO SALD S.A.S. DI ADDORISIO ACHILLE E
[...]
C., della quale la stessa sig.ra è socia accomandante. Parte_1
In esito a tale accertamento, l' ha rideterminato il reddito Controparte_4
d'impresa della società summenzionata per l'anno 2015 e, conseguentemente il reddito imponibile (ai fini IRPEF e ai fini contributivi) della sig.ra Parte_1
Così rideterminato il reddito imponibile per l'anno 2015, l' ha emesso l'avviso di CP_1
addebito opposto con il presente giudizio, quantificando in euro 20.517,92 i contributi dovuti per l'anno 2015 alla Gestione commercianti.
A fondamento dell'opposizione, la ricorrente deduce:
1. la nullità dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 24 co. 3 l. n. 46/1999, in quanto emesso mentre era pendente il giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento davanti agli organi della giustizia tributaria;
2. la prescrizione del credito;
3. l'illegittimità dell'accertamento fiscale, per le ragioni già fatte valere in sede tributaria.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , opponendosi all'accoglimento della CP_1
domanda.
2 Con provvedimento del 25.9.2024 è stata richiesta ex art. 213 c.p.c. all' CP_4
l'esibizione della notificazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti
[...]
della sig.ra Parte_1
In data 1.10.2024 ha ottemperato all'ordine di esibizione, Controparte_4 producendo documentazione attestante l'avvenuta notificazione a mani dell'avviso in data 11.6.2021.
1. L'illegittimità dell'avviso di addebito
Il motivo di ricorso concernente l'illegittimità dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 24 co. 3 d.lgs. n. 46/1999 è fondato.
Come correttamente rilevato dalla difesa di parte ricorrente, "in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' , né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, Controparte_4
in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione CP_1
dell'accertamento innanzi al giudice tributario" (Cass. Sez. L, Sent. n. 8379 del
09/04/2014).
Nel caso di specie è pacifico che l'avviso di addebito opposto sia stato emesso l'8.4.2023, quando già pendeva il ricorso promosso dalla sig.ra davanti alla Parte_1
Corte di Giustizia Tributaria di NO (depositato il 9.9.2021, come si evince dalla sentenza prodotta in data 26.11.2024) avverso l'avviso di accertamento n.
T7E021201949 2020, su cui si fonda la pretesa contributiva.
È peraltro documentato in atti che tale giudizio è stato dichiarato estinto solo con sentenza emessa il 29.1.2024.
L'illegittimità dell'avviso di addebito, non esime tuttavia il Tribunale dal valutare gli ulteriori motivi di ricorso, che attengono al merito della pretesa, sia perché la notificazione dell'avviso di addebito evidenzia l'interesse ad agire della ricorrente in tal senso, sia perché costituendosi in giudizio, ha formulato, in via subordinata, domanda di accertamento della pretesa contributiva.
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2. La maggiore pretesa contributiva
In applicazione della regola della decisione della causa secondo la ragione più liquida, si procede ad esaminare il motivo di opposizione concernente il merito della pretesa contributiva.
L'iter motivazionale non può che partire dal consolidato principio giurisprudenziale secondo cui in virtù del principio generale derivante dall'art. 2697 c.c., l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo incombe sull'ente previdenziale, mentre incombe sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito (cfr., tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 23600 del 06/11/2009; Cass. sez.
L. n. 26395/2013).
Occorre ancora premettere che la definizione della causa instaurata davanti alla Corte di
Giustizia Tributaria di NO dalla ricorrente contro l'amministrazione finanziaria mediante definizione agevolata non determina alcun effetto sulla pretesa contributiva
(Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 24/05/2021, n. 14194), né incide sul riparto degli oneri di allegazione e prova sopra rammentati.
Nel caso di specie, la difesa dell' si limita a indicare quale fondamento della CP_1 pretesa contributiva l'accertamento svolto dall' . Controparte_4
L'allegazione dei fatti costitutivi della maggiore pretesa contributiva contenuta nella memoria di costituzione dell' depositata in data 8.9.2023 è tuttavia del tutto CP_1
insufficiente a fondare la pretesa contributiva.
Giova rammentare che il principio di acquisizione, nel processo civile, è limitato agli elementi di prova (Cass. civ. sez. lav., 22/12/2023, n. 35890).
Per contro, dell'allegazione del fatto costitutivo della pretesa contributiva è onerato unicamente l' , il quale non può sopperire all'assenza di allegazione mediante CP_1
rinvio ad un documento (peraltro prodotto dalla controparte).
Si osserva, infatti, che per pacifica giurisprudenza di legittimità, il verbale di accertamento dell' costituisce fonte di prova (Cass. civ., Sez. Controparte_4
lavoro, Ord., 24/05/2021, n. 14194). É stato altresì affermato che “l'attribuzione di efficacia di "allegazione" a fatti contenuti in un atto extraprocessuale (quale e', si ripete, il verbale ispettivo) interromperebbe la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione e oneri di prova, attestata dal combinato disposto dell'art. 414 nn. 4 e 5 e dall'art. 416 c.p.c. (così
4 precedenti citati;
v., anche, Cass. n. 2174 del 2021)” (Cass. Civ. sez. lav., 11/07/2023,
n.19774; nello stesso senso App. NO, 12/07/2021 n. 437).
Peraltro, dal motivo di opposizione formulato in ricorso si evince che la determinazione, da parte dell'amministrazione finanziaria, di un maggiore imponibile che ha generato la pretesa di maggiore contribuzione previdenziale, si fonda sull'esame di fatture emesse dal fornitore , ritenute “indeducibili” che l' , oltre a non avere Persona_1 CP_1
nemmeno citato in memoria, non ha prodotto in giudizio.
Sul punto va dichiarato inammissibile l'unico capitolo di prova per testi formulato dall' che di seguito si riporta integralmente: “vero che è stato accertato che la CP_1
Signora ha percepito maggior reddito rispetto a quanto dichiarato in Parte_1 relazione all'anno 2015”, trattandosi di deduzione del tutto generica che demanda al teste una valutazione del tutto slegata da specifici riferimenti documentali.
Per le ragioni sopra esposte deve essere accertata l'insussistenza, per difetto di allegazione e prova del fatto costitutivo, del credito contributivo rivendicato dall' CP_1 con l'avviso di addebito opposto.
Il rigetto della domanda di accertamento dell'esistenza del credito proposta dall' CP_1
consente di ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, disposta la distrazione in favore dei difensori, antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di addebito opposto n.
41020230000389971000;
2. accerta l'inesistenza del credito di cui all'avviso di addebito opposto;
3. condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 5.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e oltre euro 43,00 per rimborso del contributo unificato, con distrazione in solido in favore dell'avv. Risso e dell'avv. Cramarossa, antistatari.
5 NO, 26/03/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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