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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2025, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al R.G.N. 20627/2023 promossa da:
, con l'avv. DANIELE LUNARDI che lo rappresenta e difende Parte_1
giusta delega in atti
ATTORE OPPONENTE contro
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento di
e per essa la mandataria con l'avv. Controparte_2 Controparte_3
ANTONIO CHRISTIAN FAGGELLA PELLEGRINO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo - contratti bancari
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le declaratorie e gli incombenti del caso: nel merito:
• accertata la veste di consumatore in capo al sig. al momento Parte_1
della conclusione del contratto di mutuo,
pagina 1 di 5 • accertare e dichiarare che le condizioni generali di contratto predisposte dalla Banca mutuante, in particolare le clausole n. 4, 5 e 10, le clausole dell'atto di mutuo, in particolare l'art. 5, e il piano di ammortamento allegato all'atto notarile non sono stati oggetto di negoziato individuale e non sono stati specificatamente approvati per iscritto;
• conseguentemente, dichiarare l'inefficacia delle predette clausole, in quanto abusive, nei confronti del mutuatario/consumatore;
e, per l'effetto,
• respingere le avversarie domande e revocare il decreto ingiuntivo n. 8533/2022.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, IVA, CPA e rimborso forfetario ex lege.”
Per parte intervenuta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via pregiudiziale:
stante lo spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., disporre l'estromissione dal presente procedimento di essendo – allo stato – Controparte_4 Controparte_2
l'unica titolare del credito per cui è causa.
[...]
In via preliminare:
● stralciare le contestazioni di merito che esulano dalla verifica del presunto carattere abusivo delle condizioni del contratto azionato e rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo in assenza dei presupposti di legge;
Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di, dell'importo di Euro 18.185,22, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto,
pagina 2 di 5 si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, co. 7, TUB;
In via istruttoria:
● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie;
In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. La presente controversia ha per oggetto l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. promossa dal sig. avverso al decreto ingiuntivo n. 8533/2022 emesso dal Parte_1
Tribunale di Torino in data 22.11.2022, con cui il sig. , in qualità di coobbligato (e Parte_1
solidalmente con i signori e ), veniva condannato a Parte_2 Parte_3 corrispondere a la somma di € 18.185,22 a titolo di rate residue Controparte_1
di un contratto di mutuo stipulato dal sig. in data 4.12.1996 con la Parte_2 [...]
. Controparte_5
Nell'invocare i principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9479/2023, l'attore ha sostenuto la vessatorietà della clausole n. 4, 5 e 10 delle condizioni generali di contratto della banca mutuante e dell'art. 5 del contratto di mutuo, oltre che del piano di ammortamento, evidenziando come gli stessi non fossero stati oggetto di negoziato individuale, né specificatamente approvati per iscritto.
1.2. Si costituiva in giudizio - e per essa la mandataria Controparte_2 [...]
- in qualità di cessionaria a seguito di cessione di crediti in blocco della Controparte_3
chiedendo il rigetto delle domande attoree. Controparte_1
1.3. Con decreto del 31.01.2024 veniva disposto il mutamento del rito con trattazione della presente causa con il rito anteriore alla riforma “Cartabia” di cui al D.lgs. n. 149/2022 ed ordinata la rinnovazione della citazione nei confronti della convenuta opposta
[...]
all'udienza del 03.04.2025 il giudice riservava il deposito della sentenza Controparte_1
pagina 3 di 5 ex art. 281 sexies c.p.c. nel termine di trenta giorni.
*******
2. Occorre preliminarmente dichiarare la contumacia di la quale, Controparte_1 ritualmente convenuta in giudizio in seguito all'ordine di rinnovazione della citazione emesso in data 31.1.2024, non si è costituita (cfr. prova della notifica prodotta da parte attrice in data
21.5.2024).
3. L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
La sentenza n. 9479/2023, emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, ed invocata dalla stessa parte attrice, ha stabilito, relativamente all'obbligo di motivazione del giudice adito in via monitoria, che il controllo d'ufficio deve riguardare le clausole “rilevanti rispetto all'oggetto della domanda di ingiunzione” e che quindi “abbia(no) incidenza sull'accoglimento, integrale o parziale, della domanda del creditore” (cfr. Cass. SS.UU. n. 9479/2023).
Nella fattispecie, le contestazioni di parte attrice appaiono del tutto generiche, avendo il sig.
affermato la vessatorietà delle clausole 4, 5 e 10 delle condizioni generali del Parte_1 contratto, dell'art. 5 dell'atto di mutuo, nonchè del piano di ammortamento, senza tuttavia prospettare in maniera specifica le conseguenze dell'abusività sostenuta rispetto alla pretesa creditoria della convenuta opposta.
Con riguardo all'asserita vessatorietà dell'art. 5 delle condizioni generali di contratto, va osservato come esso stabilisse la variabilità semestrale del tasso di interesse solo “nel caso di mutui in lire, se il contratto non prevede espressamente il tasso fisso per tutta la durata del rimborso…”; come correttamente evidenziato dalla tuttavia, nel caso di specie il CP_5 contratto di mutuo stipulato tra le parti indicava espressamente l'applicazione del “tasso semestrale fisso per l'intera durata del contratto stabilito nella misura del 5,40%” (cfr. art. 5 contratto di mutuo e relativo piano di ammortamento).
Le doglianze sollevate dall'attore in merito all'asserita vessatorietà dell'art. 5 delle condizioni generali di contratto appaiono dunque del tutto ininfluenti nel caso in esame;
ad analoghe considerazioni deve giungersi anche in riferimento alle clausole di cui agli artt. 4 e 10 delle condizioni generali di contratto, che l'attore si è limitato a censurare genericamente, senza in alcun modo chiarire quali specifici effetti vessatori siano derivati dalla loro applicazione, né la loro concreta incidenza sull'ammontare del credito.
Non è poi ravvisabile alcuna vessatorietà nell'art. 5 del contratto di mutuo, che ha chiaramente indicato il tasso di mora applicabile, né nel piano di ammortamento, specificatamente sottoscritto dall'attore ed aderente alle condizioni contrattuali.
pagina 4 di 5 Va infine osservato come parte attrice non abbia contestato le specifiche allegazioni contenute nella comparsa di costituzione avversaria, se non tardivamente e in maniera del tutto parziale, con la memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c., del 18.10.2024.
Alla luce delle considerazioni svolte devono dunque respingersi l'opposizione e le domande proposte dall'attore.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, ridotte ai minimi le fasi istruttoria e decisionale, in considerazione dell'attività svolta;
si liquida altresì in € 441,00 il compenso per l'attivazione del procedimento obbligatorio di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di Controparte_1 respinge l'opposizione e le domande proposte da;
Parte_1
condanna a rimborsare a e per essa la Parte_1 Controparte_2
mandataria le spese di lite, che si liquidano, compresa la Controparte_3 mediazione, in € 3.828,00 per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato, marca e spese di mediazione, 15,00% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 28.4.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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