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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/05/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5541/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari – credito al consumo
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Giorgio, Parte_1 come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, come da CP_1 procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
15.05.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.10.2017 Parte_1
faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1225/2017 notificatogli in
[...] data 10.08.2017 da quale cessionaria del credito, per euro Controparte_1
7.856,94 oltre accessori, deducendo a motivi: 1) l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in monitorio, anche perché l'estratto conto non aveva i requisiti di cui all'art. 50 Tub;
2) il difetto di forma ai sensi dell'art. 117 Tub, in quanto una copia del contratto di finanziamento con la sottoscrizione di Banca Findomestic s.p.a. non era stata consegnata al cliente;
3) la nullità del contratto per indeterminatezza del contenuto e per violazione art. 121 Tub per mancata indicazione delle informazioni dovute al cliente inerenti il costo complessivo del finanziamento. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Costituitasi in giudizio, la deduceva che la pretesa Controparte_1 creditoria aveva origine nel contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di un'autovettura e nella contestuale apertura di una linea di credito n.
2009617386401 utilizzabile mediante una carta di credito, alle condizioni
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 generali allegate in calce al contratto, alcune delle quali approvate specificamente per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. Aggiungeva che il contratto di finanziamento conteneva tutte le informazioni relative alle condizioni e al costo totale del credito di cui all'art. 121 tub e che dall'estratto conto autenticato da notaio e dalla certificazione ex art. 50 T.U.B. era desumibile in modo chiaro il formarsi della debitoria ingiunta. Rilevava che era stata rispettata la forma scritta di cui all'art. 117 Tub, stante la validità del contratto c.d. “monofirma” tra banca e cliente. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, non avendo l'opponente provato l'adempimento del contratto.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, fatta esperire la mediazione, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rigettata la richiesta di ctu contabile in quanto esplorativa ed inutile per la decisione, precisate le conclusioni, discussa la causa, la stessa veniva decisa all'esito dell'udienza di discussione. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Invero l'opposta ha provato la propria titolarità del credito e la cessione del credito e soprattutto ha esposto in modo dettagliato il formarsi della creditoria azionata. A fronte della ricostruzione contabile del credito,
l'opponente nulla ha dedotto in contrario, né ha offerto una ricostruzione contabile alternativa. Ha ammesso di non aver adempiuto, non restituendo tutto quanto dovuto e ha eccepito la forma del contratto e la mancata consegna di una copia sottoscritta dalla banca.
Il contratto indica per iscritto e in modo completo tutte le condizioni e informazioni doverose per legge e per il perfezionamento del negozio è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche della banca, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (cfr. Cass., SU n.
898/2018). Nel caso in esame la banca diede esecuzione al contratto con l'erogazione del finanziamento e con il rilascio della carta di credito a nome dell'opponente e ha prodotto il contratto in giudizio, dimostrando di volersene avvalere. Nel contratto risulta dichiarato, peraltro, che è stata consegnata al cliente copia della presente domanda interamente compilata e l'opponente non ha disconosciuto la sua sottoscrizione.
Non avendo l'opponente provato l'adempimento integrale dell'obbligazione di restituzione di cui al contratto, il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento all'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 16.05.2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5541/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari – credito al consumo
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Giorgio, Parte_1 come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, come da CP_1 procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
15.05.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.10.2017 Parte_1
faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1225/2017 notificatogli in
[...] data 10.08.2017 da quale cessionaria del credito, per euro Controparte_1
7.856,94 oltre accessori, deducendo a motivi: 1) l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in monitorio, anche perché l'estratto conto non aveva i requisiti di cui all'art. 50 Tub;
2) il difetto di forma ai sensi dell'art. 117 Tub, in quanto una copia del contratto di finanziamento con la sottoscrizione di Banca Findomestic s.p.a. non era stata consegnata al cliente;
3) la nullità del contratto per indeterminatezza del contenuto e per violazione art. 121 Tub per mancata indicazione delle informazioni dovute al cliente inerenti il costo complessivo del finanziamento. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Costituitasi in giudizio, la deduceva che la pretesa Controparte_1 creditoria aveva origine nel contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di un'autovettura e nella contestuale apertura di una linea di credito n.
2009617386401 utilizzabile mediante una carta di credito, alle condizioni
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 generali allegate in calce al contratto, alcune delle quali approvate specificamente per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. Aggiungeva che il contratto di finanziamento conteneva tutte le informazioni relative alle condizioni e al costo totale del credito di cui all'art. 121 tub e che dall'estratto conto autenticato da notaio e dalla certificazione ex art. 50 T.U.B. era desumibile in modo chiaro il formarsi della debitoria ingiunta. Rilevava che era stata rispettata la forma scritta di cui all'art. 117 Tub, stante la validità del contratto c.d. “monofirma” tra banca e cliente. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, non avendo l'opponente provato l'adempimento del contratto.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, fatta esperire la mediazione, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rigettata la richiesta di ctu contabile in quanto esplorativa ed inutile per la decisione, precisate le conclusioni, discussa la causa, la stessa veniva decisa all'esito dell'udienza di discussione. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Invero l'opposta ha provato la propria titolarità del credito e la cessione del credito e soprattutto ha esposto in modo dettagliato il formarsi della creditoria azionata. A fronte della ricostruzione contabile del credito,
l'opponente nulla ha dedotto in contrario, né ha offerto una ricostruzione contabile alternativa. Ha ammesso di non aver adempiuto, non restituendo tutto quanto dovuto e ha eccepito la forma del contratto e la mancata consegna di una copia sottoscritta dalla banca.
Il contratto indica per iscritto e in modo completo tutte le condizioni e informazioni doverose per legge e per il perfezionamento del negozio è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche della banca, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (cfr. Cass., SU n.
898/2018). Nel caso in esame la banca diede esecuzione al contratto con l'erogazione del finanziamento e con il rilascio della carta di credito a nome dell'opponente e ha prodotto il contratto in giudizio, dimostrando di volersene avvalere. Nel contratto risulta dichiarato, peraltro, che è stata consegnata al cliente copia della presente domanda interamente compilata e l'opponente non ha disconosciuto la sua sottoscrizione.
Non avendo l'opponente provato l'adempimento integrale dell'obbligazione di restituzione di cui al contratto, il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento all'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 16.05.2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3