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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 8351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8351 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11144/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Federico Salvati Presidente dott. Pietro Persico Giudice dott. Alberto Cianfarini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 11144.2023 promossa da: nato a [...] il [...], , difeso e Parte_1 C.F._1
rappresentato dall'Avv. Luigi Della Monica cod. fisc. , pec C.F._2
elettivamente domiciliato in Napoli Email_1
alla Via Vincenzo Mosca 11 – 80129
ATTORE contro
in persona del Presidente p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12
Email_2
CONVENUTA
pagina 1 di 8 Oggetto: azione civile per responsabilità dei magistrati ex art.2 legge 13 aprile 1988,
n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati).
Svolgimento del processo
Con atto di citazione parte attrice rappresentava che in data 08.07.2019 aveva subito lesioni gravi;
si trattava di una ustione chimica asseritamente cagionata da una farmacista banconista (dott.ssa ) in Napoli. Persona_1
Nel merito parte attrice esponeva di essere stata precedentemente punta da un'ape alla base sinistra del collo;
quindi, si era recata presso la farmacia “De TO” sita in
Napoli, onde acquistare un medicinale lenitivo di una puntura di insetto. Anziché fornire il richiesto presidio, veniva applicato un prodotto da uno dei dipendenti della farmacia dottssa . Per_1
La dott.ssa aveva posto sulla pelle della parte attrice un Persona_2
batuffolo di ovatta imbibito di ammoniaca;
dopo pochi minuti l'aver ricevuto tale trattamento iniziava a sentire un forte dolore\bruciore nell'area interessata che Pt_1 lo costringeva a recarsi al vicino nosocomio “A.Cardarelli” di Napoli. I medici di quest'ultimo, appresa la dinamica della vicenda, gli diagnosticavano “una ustione chimica di secondo grado su una piccola area di 2 cm alla base del collo….)”.
In data 16.07.2019 l'OU , chiamata a verificare le condizioni del Controparte_2
rilevava “(omissis) Residua chiazza eritemato-rosacea (omissis) pratichi Pt_1
mattina e sera 30 giorni applicazione di crema connettivina plus. Una settimana dopo, il 22.07.2019, il dott. rilevava: “esito discromico, post ustione CP_3 collo (…). In seguito all'evento dannoso, l'attore si sottoponeva a diverse visite mediche: il perito di parte riferiva: “si è ottenuto un danno biologico ponderato* pari al 1 (uno)%.”.
Per i fatti premessi, il Sig. aveva presentato querela in data 19.07.2019 con Pt_1
oggetto lesioni personali colpose gravi. Dopo varie richiamate vicende processuali, il pagina 2 di 8 Pubblico Ministero chiedeva l'archiviazione, definitivamente disposta dal G.I.P. del
Tribunale di Napoli.
Secondo la ricostruzione della parte attrice - ai sensi della Legge 13 aprile 1988, n.
117 - sussisteva la responsabilità civile dello Stato ex art. 2 comma III, lettera c) della legge.
L'ordinanza di archiviazione era errata nella parte in cui aveva affermato “non può escludersi che la causa della irritazione sia stata altra e diversa. Invero non può esservi certezza circa il fatto che l'ustione sia eziologicamente riconducibile alla sostanza applicata dalla con l'ovatta, e non invece alla pomata Per_1
successivamente applicata a casa dal o ancora alla puntura o sostanza Pt_1 urticante…l'applicazione di ammoniaca a seguito di puntura d'insetto è procedura abituale…in grado di alleviare il prurito e l'irritazione; indi non si ravvisa alcun tipo di violazione di regole cautelari o di linee guida in materia di assistenza medica…trattandosi di lesione non riconducibile…suscettibile di essere provocata qualsivoglia tipo di agente termico, fisico o chimico…;
Tale ultima pronuncia era fonte di responsabilità per il magistrato;
sussisteva la grave violazione di legge determinata da ignoranza o da inescusabile negligenza per avere
l'ordinanza di archiviazione sostituito la propria scienza personale in netto contrasto con la documentazione medica agli atti ed ai consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità; in particolare, «il giudice avrebbe affermato/negato un fatto falso/vero o ha omesso di valutare un fatto decisivo»
Il Giudice investito dell'opposizione all'archiviazione, dopo la rimessione degli atti dal Giudice competente, in spregio alle risultanze istruttorie, si era assunto la funzione di perito dei periti, senza alcuna interpretazione corroborata da un quadro ricostruttivo scientifico-medico e diagnostico della vicenda. Il GIP del Tribunale di
Napoli aveva negato Giustizia all'attore; sempre secondo la parte attrice il giudice pagina 3 di 8 che non condivida le conclusioni di una consulenza tecnica deve disporne un'altra e non può decidere in base alla sua scienza privata.
L'ordinanza del GIP di Napoli dott. del 19.02.2021 per il proc. pen. Per_3
RGNR 26695/2019 mod.21 era dolosamente errata e giuridicamente fallace, posto che non si era avvalsa di alcun consulente. Concludeva la parte attrice domandando di accertare il dolo del GIP di Napoli nella ordinanza del 19.02.2021; condannare la a risarcire l'istante Controparte_4 della somma di €6.000,00, di cui €5.000,00 a titolo di illecito civile derivante da dolo del Magistrato, quale sorta capitale, maggiorata degli interessi, delle spese e della rivalutazione monetaria al soddisfo effettivo, nonché ulteriori €1.000,00 per spese mediche;
con vittoria di spese, compensi di causa ed attribuzione al difensore costituito.
Si costituiva la difesa erariale e preliminarmente rilevava l'inammissibilità e/o infondatezza di ogni avversa domanda relativa all'asserita responsabilità dello Stato italiano per il provvedimento adottato dal Giudice. Concludeva chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'avversa azione risarcitoria per difetto dei presupposti richiesti dalla L. 117/88 e succ.mod.; nel merito il rigetto di ogni domanda in quanto del tutto infondata, nell'an e nel quantum e in ogni caso non provata. Con condanna alle spese.
All'udienza del 10.7.2023 erano assegnati i termini ex art. 183 c.p.c.
All'udienza del 20.2.2025 erano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. e sulla scorta delle rispettive conclusioni la causa era posta in decisione nella Camera di consiglio del 3.6.2025.
Motivi della decisione
La domanda della parte attrice deve essere rigettata.
pagina 4 di 8 L'ordinanza di archiviazione in sede penale, a prescindere dalla sua non condivisa motivazione, non può mai pregiudicare la sempre esperibile azione civile da parte del soggetto asseritamente leso da una condotta di terzi.
Senza dover necessariamente entrare ed esporre il complesso tema illustrato dalla difesa della parte attrice, relativo all'interpretazione delle norme e la valutazione del fatto, occorre necessariamente affrontare il prodromico tema della sussistenza del nesso causale.
La domanda di parte attrice si fonda su questo assunto fattuale. Il giudice aveva affermato nella sua ordinanza di archiviazione un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti del procedimento: in particolare il GIP aveva affermato, Per_3
parallelamente e senza sconfessare il PM, che l'ustione era determinata dalla puntura
d'insetto o eventualmente anche a causa del (pomata cortisonica). Per_4
Questo sarebbe avvenuto, sempre seguendo la tesi di parte attrice, in contrasto con i certificati medici depositati, con le perizie mediche depositate.
Secondo la parte attrice “l'ustione da agente chimico non può derivare dalla puntura di nessun insetto (api, vespe, calabroni etc.), nè dall'applicazione di pomata cortisonica (tipo ), ma può derivare solo da contatto con agente chimico Per_4
(ammoniaca nel caso di specie). Pertanto, vi è stato lampante dolo del PM prima e del GIP poi in questa asserzione apodittica. Entrambi hanno tenuto un contegno concorde, per “scansare” il procedimento penale alla farmacista De TO, sovvertendo dolosamente il compendio documentale in atti composto da certificati medici e perizie medico legali tutte dirimenti in ordine alla certa sussistenza del nesso di causalità, fra l'ustione chimica sul collo del ed il trattamento a base Pt_1
di ammoniaca (agente chimico) praticato in farmacia”.
Sempre seguendo il percorso motivazione della parte attrice: “i certificati medici e le perizie mediche versate in atti al PM prima ed al GIP poi sono documenti di scienza medica (validi sia astrattamente, sia nel caso specifico), a mente dei quali si legge
pagina 5 di 8 che il trattamento da agente chimico praticato sul collo del in farmacia con Pt_1
l'agente chimico (ammoniaca) provocava a quest'ultimo una ustione da agente chimico provocandogli lesioni (colpose) gravi. Un dato tecnico medico documentale inconfutabile riversato in certificati medici ed in ben due perizie mediche, tutte concordi sul nesso di causalità, il quale era sovvertito con motivazioni assolutamente divergenti dalla logica motivazionale, dalla comune scienza e dalla perizia medica”.
In buona sostanza: “l'Ufficio di Procura e l'Ufficio GIP avevano sconfessato in positivo ed in negativo fatti scientifici incontrastabili, un conseguenziale e pernicioso salvacondotto per la nota farmacista napoletana………”.
Per comprendere la natura della ratio sottesa alla legge13 aprile 1988, n. 117 giova riportare testualmente il testo dell'art.2 comma 1: “Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali”.
Quando il legislatore impiega la locuzione “per l'effetto di un comportamento” vuole significare che l'evento dannoso deve essere il diretto risultato di un comportamento del magistrato il quale, con il suo provvedimento giurisdizionale, abbia eziologicamente cagionato il danno.
Il nesso eziologico è il collegamento tra una determinata condotta (azione od omissione) e l'evento dannoso che ne consegue;
esso determina se esista una relazione di causa-effetto tra il comportamento del soggetto e il danno verificatosi.
Il nesso causale tra il provvedimento del magistrato e il “danno conseguenza” deve sussistere sempre.
Tale regola, peraltro, è quella che informa tutta la teorica della responsabilità civile ex art.2043 c.c. (fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto). La legge 13 aprile 1988,
pagina 6 di 8 n. 117 non fa altro che disciplinare la particolare fattispecie della “comune” responsabilità civile agli atti giurisdizionali dei magistrati.
Tuttavia, giova osservare che l'ordinanza di archiviazione non può mai produrre effetti pregiudiziali (e pregiudizievoli) e\o impeditivi verso la parte civile;
il codice di procedura penale si preoccupa di disciplinare puntualmente le interferenze
“pregiudizianti” nel libro X. Gli articoli 651, 651bis, 652, 653 e 654 disciplinano l'effetto – sempre e solo – della sentenza prevedendo varie ricadute vincolanti nel giudizio civile.
L'ordinanza di archiviazione appare del tutto neutra per l'attuale diritto positivo;
il danneggiato può sempre esercitare l'azione civile e il giudice non deve necessariamente seguire gli approdi finali dell'ordinanza che qui si assume, diversamente opinando, quale elemento che ha causato il danno.
Il danno, per come ricostruito dalla stessa parte attrice, dovrebbe essersi verificato per asserita responsabilità della farmacista.
Orbene alla data della notifica dell'atto di citazione alla difesa erariale, posto in data
14.2.2023, l'azione civile verso la farmacista non era prescritta posto che i fatti narrati si sono verificati in data 8.7.2019. Se l'atto di citazione fosse stato rivolto verso colui il quale ha asseritamente cagionato il danno, il giudice civile si sarebbe trovato nella possibilità di giungere a qualsiasi determinazione conclusiva, anche di condanna. Certamente l'autore del danno non può essere individuato nel magistrato in sede di archiviazione della (sola) fattispecie penale. Ed infatti, secondo Cassazione
Sez. 1, Sentenza n. 6697 del 2003: “Il provvedimento di archiviazione di una denuncia penale, in tesi ascrivibile a dolo o colpa grave del magistrato che l'ha adottato od ha contribuito alla sua adozione, può dunque dare ingresso a quell'azione soltanto se ed in quanto sia foriero di danno patrimoniale”.
Nella fattispecie nessun danno patrimoniale o non patrimoniale ha sofferto parte attrice quale diretta derivazione causale del provvedimento del magistrato;
MENNA
pagina 7 di 8 ha scelto di indirizzare la sua azione di responsabilità non già verso l'autore Pt_1
del fatto storico asseritamente lesivo, per come dallo stesso ricostruito (farmacista), ma verso il magistrato, riconoscendo all'ordinanza un effetto giuridico impeditivo che non le appartiene. La possibilità di ottenere dal querelato il ristoro del danno non
è mai venuta meno per effetto dell'archiviazione penale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi degli artt.1\11 del
D.M. 55/2014 nelle tabelle del 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) come segue:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00 oltre accessori di legge trattandosi di difesa pubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta la domanda della parte attrice Parte_1
b) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano Parte_1
in euro 2.540,00 oltre accessori di legge trattandosi di difesa pubblica.
Così deciso nella Camera di consiglio del 3.6.2025
Roma lì 3.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alberto Cianfarini dott. Federico Salvati
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Federico Salvati Presidente dott. Pietro Persico Giudice dott. Alberto Cianfarini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 11144.2023 promossa da: nato a [...] il [...], , difeso e Parte_1 C.F._1
rappresentato dall'Avv. Luigi Della Monica cod. fisc. , pec C.F._2
elettivamente domiciliato in Napoli Email_1
alla Via Vincenzo Mosca 11 – 80129
ATTORE contro
in persona del Presidente p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12
Email_2
CONVENUTA
pagina 1 di 8 Oggetto: azione civile per responsabilità dei magistrati ex art.2 legge 13 aprile 1988,
n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati).
Svolgimento del processo
Con atto di citazione parte attrice rappresentava che in data 08.07.2019 aveva subito lesioni gravi;
si trattava di una ustione chimica asseritamente cagionata da una farmacista banconista (dott.ssa ) in Napoli. Persona_1
Nel merito parte attrice esponeva di essere stata precedentemente punta da un'ape alla base sinistra del collo;
quindi, si era recata presso la farmacia “De TO” sita in
Napoli, onde acquistare un medicinale lenitivo di una puntura di insetto. Anziché fornire il richiesto presidio, veniva applicato un prodotto da uno dei dipendenti della farmacia dottssa . Per_1
La dott.ssa aveva posto sulla pelle della parte attrice un Persona_2
batuffolo di ovatta imbibito di ammoniaca;
dopo pochi minuti l'aver ricevuto tale trattamento iniziava a sentire un forte dolore\bruciore nell'area interessata che Pt_1 lo costringeva a recarsi al vicino nosocomio “A.Cardarelli” di Napoli. I medici di quest'ultimo, appresa la dinamica della vicenda, gli diagnosticavano “una ustione chimica di secondo grado su una piccola area di 2 cm alla base del collo….)”.
In data 16.07.2019 l'OU , chiamata a verificare le condizioni del Controparte_2
rilevava “(omissis) Residua chiazza eritemato-rosacea (omissis) pratichi Pt_1
mattina e sera 30 giorni applicazione di crema connettivina plus. Una settimana dopo, il 22.07.2019, il dott. rilevava: “esito discromico, post ustione CP_3 collo (…). In seguito all'evento dannoso, l'attore si sottoponeva a diverse visite mediche: il perito di parte riferiva: “si è ottenuto un danno biologico ponderato* pari al 1 (uno)%.”.
Per i fatti premessi, il Sig. aveva presentato querela in data 19.07.2019 con Pt_1
oggetto lesioni personali colpose gravi. Dopo varie richiamate vicende processuali, il pagina 2 di 8 Pubblico Ministero chiedeva l'archiviazione, definitivamente disposta dal G.I.P. del
Tribunale di Napoli.
Secondo la ricostruzione della parte attrice - ai sensi della Legge 13 aprile 1988, n.
117 - sussisteva la responsabilità civile dello Stato ex art. 2 comma III, lettera c) della legge.
L'ordinanza di archiviazione era errata nella parte in cui aveva affermato “non può escludersi che la causa della irritazione sia stata altra e diversa. Invero non può esservi certezza circa il fatto che l'ustione sia eziologicamente riconducibile alla sostanza applicata dalla con l'ovatta, e non invece alla pomata Per_1
successivamente applicata a casa dal o ancora alla puntura o sostanza Pt_1 urticante…l'applicazione di ammoniaca a seguito di puntura d'insetto è procedura abituale…in grado di alleviare il prurito e l'irritazione; indi non si ravvisa alcun tipo di violazione di regole cautelari o di linee guida in materia di assistenza medica…trattandosi di lesione non riconducibile…suscettibile di essere provocata qualsivoglia tipo di agente termico, fisico o chimico…;
Tale ultima pronuncia era fonte di responsabilità per il magistrato;
sussisteva la grave violazione di legge determinata da ignoranza o da inescusabile negligenza per avere
l'ordinanza di archiviazione sostituito la propria scienza personale in netto contrasto con la documentazione medica agli atti ed ai consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità; in particolare, «il giudice avrebbe affermato/negato un fatto falso/vero o ha omesso di valutare un fatto decisivo»
Il Giudice investito dell'opposizione all'archiviazione, dopo la rimessione degli atti dal Giudice competente, in spregio alle risultanze istruttorie, si era assunto la funzione di perito dei periti, senza alcuna interpretazione corroborata da un quadro ricostruttivo scientifico-medico e diagnostico della vicenda. Il GIP del Tribunale di
Napoli aveva negato Giustizia all'attore; sempre secondo la parte attrice il giudice pagina 3 di 8 che non condivida le conclusioni di una consulenza tecnica deve disporne un'altra e non può decidere in base alla sua scienza privata.
L'ordinanza del GIP di Napoli dott. del 19.02.2021 per il proc. pen. Per_3
RGNR 26695/2019 mod.21 era dolosamente errata e giuridicamente fallace, posto che non si era avvalsa di alcun consulente. Concludeva la parte attrice domandando di accertare il dolo del GIP di Napoli nella ordinanza del 19.02.2021; condannare la a risarcire l'istante Controparte_4 della somma di €6.000,00, di cui €5.000,00 a titolo di illecito civile derivante da dolo del Magistrato, quale sorta capitale, maggiorata degli interessi, delle spese e della rivalutazione monetaria al soddisfo effettivo, nonché ulteriori €1.000,00 per spese mediche;
con vittoria di spese, compensi di causa ed attribuzione al difensore costituito.
Si costituiva la difesa erariale e preliminarmente rilevava l'inammissibilità e/o infondatezza di ogni avversa domanda relativa all'asserita responsabilità dello Stato italiano per il provvedimento adottato dal Giudice. Concludeva chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'avversa azione risarcitoria per difetto dei presupposti richiesti dalla L. 117/88 e succ.mod.; nel merito il rigetto di ogni domanda in quanto del tutto infondata, nell'an e nel quantum e in ogni caso non provata. Con condanna alle spese.
All'udienza del 10.7.2023 erano assegnati i termini ex art. 183 c.p.c.
All'udienza del 20.2.2025 erano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. e sulla scorta delle rispettive conclusioni la causa era posta in decisione nella Camera di consiglio del 3.6.2025.
Motivi della decisione
La domanda della parte attrice deve essere rigettata.
pagina 4 di 8 L'ordinanza di archiviazione in sede penale, a prescindere dalla sua non condivisa motivazione, non può mai pregiudicare la sempre esperibile azione civile da parte del soggetto asseritamente leso da una condotta di terzi.
Senza dover necessariamente entrare ed esporre il complesso tema illustrato dalla difesa della parte attrice, relativo all'interpretazione delle norme e la valutazione del fatto, occorre necessariamente affrontare il prodromico tema della sussistenza del nesso causale.
La domanda di parte attrice si fonda su questo assunto fattuale. Il giudice aveva affermato nella sua ordinanza di archiviazione un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti del procedimento: in particolare il GIP aveva affermato, Per_3
parallelamente e senza sconfessare il PM, che l'ustione era determinata dalla puntura
d'insetto o eventualmente anche a causa del (pomata cortisonica). Per_4
Questo sarebbe avvenuto, sempre seguendo la tesi di parte attrice, in contrasto con i certificati medici depositati, con le perizie mediche depositate.
Secondo la parte attrice “l'ustione da agente chimico non può derivare dalla puntura di nessun insetto (api, vespe, calabroni etc.), nè dall'applicazione di pomata cortisonica (tipo ), ma può derivare solo da contatto con agente chimico Per_4
(ammoniaca nel caso di specie). Pertanto, vi è stato lampante dolo del PM prima e del GIP poi in questa asserzione apodittica. Entrambi hanno tenuto un contegno concorde, per “scansare” il procedimento penale alla farmacista De TO, sovvertendo dolosamente il compendio documentale in atti composto da certificati medici e perizie medico legali tutte dirimenti in ordine alla certa sussistenza del nesso di causalità, fra l'ustione chimica sul collo del ed il trattamento a base Pt_1
di ammoniaca (agente chimico) praticato in farmacia”.
Sempre seguendo il percorso motivazione della parte attrice: “i certificati medici e le perizie mediche versate in atti al PM prima ed al GIP poi sono documenti di scienza medica (validi sia astrattamente, sia nel caso specifico), a mente dei quali si legge
pagina 5 di 8 che il trattamento da agente chimico praticato sul collo del in farmacia con Pt_1
l'agente chimico (ammoniaca) provocava a quest'ultimo una ustione da agente chimico provocandogli lesioni (colpose) gravi. Un dato tecnico medico documentale inconfutabile riversato in certificati medici ed in ben due perizie mediche, tutte concordi sul nesso di causalità, il quale era sovvertito con motivazioni assolutamente divergenti dalla logica motivazionale, dalla comune scienza e dalla perizia medica”.
In buona sostanza: “l'Ufficio di Procura e l'Ufficio GIP avevano sconfessato in positivo ed in negativo fatti scientifici incontrastabili, un conseguenziale e pernicioso salvacondotto per la nota farmacista napoletana………”.
Per comprendere la natura della ratio sottesa alla legge13 aprile 1988, n. 117 giova riportare testualmente il testo dell'art.2 comma 1: “Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali”.
Quando il legislatore impiega la locuzione “per l'effetto di un comportamento” vuole significare che l'evento dannoso deve essere il diretto risultato di un comportamento del magistrato il quale, con il suo provvedimento giurisdizionale, abbia eziologicamente cagionato il danno.
Il nesso eziologico è il collegamento tra una determinata condotta (azione od omissione) e l'evento dannoso che ne consegue;
esso determina se esista una relazione di causa-effetto tra il comportamento del soggetto e il danno verificatosi.
Il nesso causale tra il provvedimento del magistrato e il “danno conseguenza” deve sussistere sempre.
Tale regola, peraltro, è quella che informa tutta la teorica della responsabilità civile ex art.2043 c.c. (fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto). La legge 13 aprile 1988,
pagina 6 di 8 n. 117 non fa altro che disciplinare la particolare fattispecie della “comune” responsabilità civile agli atti giurisdizionali dei magistrati.
Tuttavia, giova osservare che l'ordinanza di archiviazione non può mai produrre effetti pregiudiziali (e pregiudizievoli) e\o impeditivi verso la parte civile;
il codice di procedura penale si preoccupa di disciplinare puntualmente le interferenze
“pregiudizianti” nel libro X. Gli articoli 651, 651bis, 652, 653 e 654 disciplinano l'effetto – sempre e solo – della sentenza prevedendo varie ricadute vincolanti nel giudizio civile.
L'ordinanza di archiviazione appare del tutto neutra per l'attuale diritto positivo;
il danneggiato può sempre esercitare l'azione civile e il giudice non deve necessariamente seguire gli approdi finali dell'ordinanza che qui si assume, diversamente opinando, quale elemento che ha causato il danno.
Il danno, per come ricostruito dalla stessa parte attrice, dovrebbe essersi verificato per asserita responsabilità della farmacista.
Orbene alla data della notifica dell'atto di citazione alla difesa erariale, posto in data
14.2.2023, l'azione civile verso la farmacista non era prescritta posto che i fatti narrati si sono verificati in data 8.7.2019. Se l'atto di citazione fosse stato rivolto verso colui il quale ha asseritamente cagionato il danno, il giudice civile si sarebbe trovato nella possibilità di giungere a qualsiasi determinazione conclusiva, anche di condanna. Certamente l'autore del danno non può essere individuato nel magistrato in sede di archiviazione della (sola) fattispecie penale. Ed infatti, secondo Cassazione
Sez. 1, Sentenza n. 6697 del 2003: “Il provvedimento di archiviazione di una denuncia penale, in tesi ascrivibile a dolo o colpa grave del magistrato che l'ha adottato od ha contribuito alla sua adozione, può dunque dare ingresso a quell'azione soltanto se ed in quanto sia foriero di danno patrimoniale”.
Nella fattispecie nessun danno patrimoniale o non patrimoniale ha sofferto parte attrice quale diretta derivazione causale del provvedimento del magistrato;
MENNA
pagina 7 di 8 ha scelto di indirizzare la sua azione di responsabilità non già verso l'autore Pt_1
del fatto storico asseritamente lesivo, per come dallo stesso ricostruito (farmacista), ma verso il magistrato, riconoscendo all'ordinanza un effetto giuridico impeditivo che non le appartiene. La possibilità di ottenere dal querelato il ristoro del danno non
è mai venuta meno per effetto dell'archiviazione penale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi degli artt.1\11 del
D.M. 55/2014 nelle tabelle del 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) come segue:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00 oltre accessori di legge trattandosi di difesa pubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta la domanda della parte attrice Parte_1
b) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano Parte_1
in euro 2.540,00 oltre accessori di legge trattandosi di difesa pubblica.
Così deciso nella Camera di consiglio del 3.6.2025
Roma lì 3.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alberto Cianfarini dott. Federico Salvati
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