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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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- 1. Accertamento Inps Nei Forfettari: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 26 dicembre 2025
L'accertamento INPS nei confronti dei contribuenti in regime forfettario è una delle contestazioni più frequenti e fraintese. Quando l'INPS avvia un controllo, tende spesso a presumere l'esistenza di un obbligo contributivo diverso o più ampio rispetto a quello effettivamente dovuto, con richieste di contributi arretrati, sanzioni e interessi. È fondamentale chiarirlo subito: il regime forfettario non elimina i contributi, ma non autorizza neppure richieste automatiche o retroattive prive di presupposti. Molti accertamenti INPS nei forfettari sono contestabili e annullabili se difesi con una strategia tecnica corretta. Chi può subire un accertamento INPS nel regime forfettario Gli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/07/2025, n. 3170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3170 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
11058/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 02/07/2025 come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11058/2024 R.G. promosso
DA
, nata a [...] ( CT) in data 13.10.1988 e residente in [...]Parte_1
(CT) Piazza San Gabriele 5, c. f. rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. C.F._1
Antonio Giovanni Petronaci , come da procura in atti di giudizio , domiciliata presso il suo studio in
Bronte C.le Aida n. 6;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21,in giudizio rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Susanna Mazzaferri , avv. Maria Rosaria Battiato, avv. Livia Gaezza , avv. Gaetana
Angela Marchese, avv. Valentina Schilirò , come da procura alle liti depositata in atti di giudizio, domiciliato in Catania Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Oggetto : opposizione avverso avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio, depositato il 25/11/2024, parte ricorrente impugnava l'avviso di addebito n. 59320240003849542000, formato in data 09/10/2024,notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 04/11/2024, con tale atto la di Catania ingiungeva il Controparte_2 pagamento della somma di euro 9.496,12, comprensiva di spese di notifica e dei compensi del servizio di riscossione. L'avviso di addebito impugnato era stato emesso per contributi accertati e dovuti al ruolo Gestione Artigiani, relativamente al periodo intercorso da 01/2018 al 12/2023. A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo Posta elettronica certificata, proveniente da un indirizzo che non risultava tra quelli iscritti nei CP_ pubblici registri ed incluso tra i medesimi facenti riferimento ad pertanto deduceva che la notifica dell'avviso di addebito , eseguita con le modalità descritte nella fattispecie, fosse inesistente.
Eccepiva la nullità della notifica , effettuata a mezzo pec, deduceva che fosse illegittima la sostituzione della funzione della raccomandata con la pec. Deduceva che detta notifica fosse inesistente per mancanza di relata e di ulteriori elementi essenziali, deduceva altresì che nel caso all'esame mancasse la garanzia che dell'effettivo ricevimento da parte del destinatario con il sistema pec.
Sotto altro profilo deduceva la nullità dell'avviso di addebito per assoluta mancanza di motivazione e comunque per genericità della medesima ed insufficienza.
Eccepiva e deduceva nel merito la prescrizione dei crediti in capo all'ente aventi ad oggetto contributi
IVS fissi/percentuale entro il minimale, richiamava il termine di prescrizione quinquennale delle contribuzioni dovute all' e deduceva che fosse decorso il termine quinquennale Controparte_3 per i contributi IVS riferiti al periodo intercorso dall'01/2018 al 10/2019 , poiché l'avviso di addebito era stato notificato in data 04/11/2024.
Sotto il profilo del merito della fattispecie osservava che la ricorrente aveva usufruito , per le annualità contributive decorse dal 2016 al 2023 del regime contributivo agevolato possedendone i requisiti.
Pertanto la richiesta del pagamento dei contributi secondo il regime ordinario , a mezzo l'impugnato avviso di addebito , si presentava illegittima , arbitraria ed unilaterale.
Dalle dichiarazioni reddituali prodotte in atti per gli anni decorrenti dal 2016 al 2023 si evinceva che sussistevano in capo alla ricorrente odierna tutti i requisiti previsti dalla legge per usufruire del regime agevolato introdotto dalla legge n. 190/2014( legge di stabilità per l'anno 2015), tale regime andava a sostituire i precedenti regimi agevolati ( di cui la ricorrente già usufruiva , possedendone i requisiti
). La legge di stabilità aveva previsto anche un regime transitorio che consentiva il passaggio dei contribuenti, che già possedevano i requisiti per essere qualificati contribuenti “minimi”, al nuovo regime forfettario . La ricorrente aveva tali caratteristiche reddituali , personali e anagrafiche per compiere detto passaggio dalla categoria dei “ minimi” al nuovo regime forfettario ed osservava che comunque i requisiti per l'uno e per l'altro regime erano identici e comunque la ricorrente odierna rientrava , possedendone i requisiti, tra i contribuenti cui applicare il regime transitorio. Alla luce della ricostruzione della situazione reddituale della ricorrente , la decisione dell' di chiedere CP_1 in pagamento i contributi in regime ordinario e non già in regime agevolato , per il periodo intercorso dal 2018 al 2022 era illegittima per il ricorrente che chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito al Tribunale per illegittimità della pretesa e per il decorso di prescrizione dei contributi più risalenti nel tempo , riferiti alle annualità 2018 e 2019.
Chiedeva la vittoria di spese di giudizio con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che si dichiarava antistatario.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo opposto e fissava l'udienza di discussione,successivamente si costituiva in giudizio l' . CP_1
Con memoria difensiva l' eccepiva e deduceva l'infondatezza ed anche la tardività di tutte le CP_1 doglianze di carattere formale sollevate dal ricorrente deduceva la regolarità della notifica dell'avviso di addebito e le sua riferibilità all' medesimo , che aveva consentito al ricorrente tutte le difese CP_1 dinanzi il competente Tribunale. Respingeva come infondate le doglianze di carattere formale riconducibili all'avviso di addebito ed alla carenza di motivazione , evidenziando il carattere vincolato dell'atto impugnato nel suo contenuto, che deve essere aderente al modello ministeriale approvato e non conteneva alcuna motivazione discrezionale e valutativa da parte dell'amministrazione che lo predispone. Pertanto erano infondate le doglianze afferenti alla mancanza di motivazione ed ogni doglianza legata alla modalità di notifica dell'avviso di addebito a mezzo posta elettronica certificata.
Nel merito precisava che l'avviso di addebito impugnato atteneva ai contributi fissi e sanzioni per ritardato pagamento relativo alle rate I- II-III-IV- dell'anno 2023 ed atteneva altresì al recupero dei contributi dovuti e non versati in ragione della indebita fruizione del regime contributivo agevolato di cui alla legge 190/2014 , come modificata dalla legge 208/2015, per il periodo intercorso da
01/2018 al 12/2022. Si legge testualmente in memoria che “La revoca del regime contributivo agevolato di cui alla legge 208 del 2015 è stata effettuata in quanto nella dichiarazione fiscale relativa all'anno di imposta 2018 è stata compilata la sezione I del quadro LM( regime fiscale dei minimi) e non la sezione II dello stesso ( regime forfettario). Il regime contributivo agevolato di cui alla legge 208 del 2015 è , ed è sempre stato, richiedibile esclusivamente da coloro che hanno applicato il regime fiscale forfettario”.
Deduceva, sotto altro profilo , il mancato decorso della prescrizione dei contributi di cui si chiedeva il recupero ed afferenti gli anni intercorsi dal 2018 al 2022. Deduceva l'applicabilità alla fattispecie della legislazione emergenziale che nel periodo pandemico per Covid-19 aveva sospeso il decorso dei contributi e dei pagamenti ed aveva sospeso le attività degli uffici afferenti l'accertamento , liquidazione e notifica di atti di riscossione.
Chiedeva il rigetto del ricorso con la conferma dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente attraverso il deposito di allegati e note scritte autorizzate e successivamente questo giudice è stato delegato alla discussione e decisione della controversia. Sostituita l'udienza del 02 /07/2025 dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. senza che le parti nulla abbiano osservato in ordine alla adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge. Acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. da parte ricorrente, la causa è stata decisa con il presente provvedimento.
∗∗∗∗∗
Invia preliminare deve essere dichiarata la tempestività del ricorso infatti dalla documentazione in atti risulta che l'avviso di addebito sia stato notificato in data 04.11.2024 , mentre il ricorso risulta depositato in data 25/11/2024 , il giorno precedente 24 novembre 2024, cadeva di domenica. Tale precisazione risulta dovuta ai fini della tempestività delle doglianze di carattere formale sollevate dalla ricorrente.
L'eccepita inesistenza della notifica dell'avviso di addebito , eseguita a mezzo pec da un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritto nei pubblici registri, rappresenta una doglianza infondata che non merita accoglimento.
In ordine alla contestata ritualità della notifica dell'opposto avviso di addebito, osserva il decidente che nella fattispecie l'Ente impositore ha provveduto alla notifica a mezzo pec dandone prova CP_1 con messaggi regolarmente ricevuti dal ricorrente e allegati alla memoria di costituzione in giudizio
, conformemente a quanto prevede la legge all'art. 30, comma 4 d.l.78/2010. Si osserva altresì che il d.l. 78/2010 ha introdotto modifiche anche all'art. 26 D.P.R. 602/1973 , rubricato “ notificazione della cartella di pagamento”, inserendovi un ulteriore comma che statuisce “ la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita con le modalità di cui al D.P.R. 68/2005 , a mezzo posta elettronica certificata , all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili anche per via telematica dagli agenti della riscossione. Dunque sia l'avviso di addebito ( art. 30 comma 4 ) che le cartelle esattoriali( art. 26 DPR 602/1973) possono essere notificati al contribuente mediante posta elettronica certificata. Sotto tale profilo osserva il decidente che la normativa richiamata afferente l'indirizzo di posta certificata , risultante dagli elenchi consultabili per via telematica , ha riguardo al destinatario dell'avviso di addebito o della cartella esattoriale e non già all'Ente trasmittente il titolo esecutivo. In ogni caso il problema della verifica dell'indirizzo di posta certificata del mittente è stato affrontato dalla giurisprudenza recente ( Ordinanza Corte Cassazione
n. 26682/ del 14 ottobre 2024) nel senso della validità ed efficacia della notifica della cartella di pagamento , eseguita a mezzo PEC da indirizzo non contenuto nei pubblici registri , quando è certa la riconducibilità dell'atto all'Ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente.
Rifacendosi a una precedente pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite ( Cass.
SS.UU.18.5.2022 n.15979), i giudici di Legittimità hanno chiarito che la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale , pur non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla , ove la stessa abbia consentito comunque al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto. Occorre nella fattispecie tenere conto che la previsione più stringente di cui all'art. 3 bis comma 1 della legge 53 del 1994, detta un principio riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati , richiedendo la necessaria iscrizione nei pubblici registri dell'indirizzo PEC esclusivamente del professionista notificante e che ai fini della notifica nei confronti della Pubblica Amministrazione può essere utilizzato anche l'indice di cui all'art.
6-ter D.Lgs. 82/2005, e che in ogni caso una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario , cioè del soggetto passivo cui
è associato un onere di diligente tenuta del proprio casellario , ma non anche del mittente. Tali principi richiamati sul punto, rappresentano la posizione espressa dalla Cassazione, con sentenza 28 febbraio
2023 n. 6015. Nel caso a mano la notifica della cartella di pagamento ha consentito alla parte ricorrente odierna di spiegare le proprie difese e di individuare i propri contraddittori senza esitazioni e dubbi , indirizzando nei confronti dell' ente odierno resistente la chiamata in giudizio e le difese, tutte svolte in ricorso e negli atti e note difensive depositate in corso di causa.
Quanto alla carenza di motivazione dell'avviso di addebito , occorre evidenziare che il titolo opposto contiene gli elementi previsti dall'art. 30 del D.L. 78/2010, sono inconferenti i richiami ai principi di motivazione dell'atto amministrativo poiché la cartella di pagamento all'esame di giudizio non è un atto amministrativo provvedi mentale, frutto di esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione. L'atto all'esame è un titolo esecutivo stragiudiziale formato secondo un contenuto vincolato da previsione normativa.
L'avviso di addebito non è un atto discrezionale in ordine al quale la Pubblica Amministrazione che lo ha adottato deve esternare i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco. Pertanto deve ritenersi che la causale dell'avviso di addebito non sia sovrapponibile alla motivazione dell'atto amministrativo e che pertanto non siano applicabili i principi richiamati dalla ricorrente in materia di motivazione. Deve ritenersi che nella fattispecie sono presenti gli elementi previsti per legge che consentono di individuare la pretesa dell'ente e tutte le informazioni utili per la determinazione dei calcoli effettuati in quanto reca chiaramente l'indicazione dell'anno di applicazione del contributo,del reddito imponibile quale base di calcolo del contributo ,indicazione dell'aliquota applicata al reddito imponibile, data di scadenza del versamento. Indica l'atto impugnato altresì la data di calcolo delle sanzioni , importo del contributo e causale pagamento , importo delle sanzioni e causale del loro pagamento , indica l'importo totale , indica la normativa applicata per il calcolo delle sanzioni , art. 116 , comma8 , lettera b), legge n. 388/2000.
Le eccezioni proposte, di carattere formale, risultano pertanto tutte infondate.
In ordine al merito si osserva quanto segue. Dall'esame del ricorso e di memoria costituzione della resistente e relativi documenti allegati dalle parti , evince che l'avviso di addebito impugnato, contiene contributi fissi e sanzioni per ritardato pagamento delle rate I-II-III-IV dell'anno 2023 ed attiene altresì al recupero della contribuzione , CP_ per dovuta e non versata , a causa dell'indebita fruizione del regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/2014, come modificata dalla legge n. 208/2015 per il periodo intercorso dall'01/2018 al 12/2022.
Il ricorso introduttivo e tutte le difese della ricorrente sono incentrate sull'aspetto della revoca del CP_ regime contributivo agevolato da parte dell' , nulla viene proposto o contestato in ordine alla dovutezza dei contributi 2023 , per ciascuna rata scaduta e tardivamente versata di contributi fissi e sanzioni per l' indicata annualità.
La difesa dell'ente incentra la revoca del regime contributivo agevolato sotto il profilo della correttezza formale della dichiarazione 2018 , in cui risulta compilata la sezione I del quadro LM che corrisponde al regime fiscale dei minimi e non già la sezione II del medesimo quadro LM , che corrisponde al regime fiscale forfettario. L'Istituto precisa altresì che il regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 208 del 2015 è sempre stato richiedibile da coloro che hanno applicato il regime fiscale forfettario. Pertanto la ricorrente dal 2018 al 2022 avrebbe indebitamente beneficiato del regime contributivo agevolato. Allegato alle difese dell'Ente è prodotto il provvedimento di revoca della fruizione del regime contributivo agevolato , recante data 07/02/2023 , indirizzato alla ricorrente odierna , tuttavia non vi è in atti prova di avvenuta comunicazione del medesimo. La giurisprudenza intervenuta in materia all'esame di giudizio si è espressa come di seguito specificato. Questo Ufficio sul punto specifico si è così espresso.
In materia di agevolazioni contributive per i contribuenti forfettari di cui all'art. 1 commi 76-84 della legge 190/2014, come modificata dalla legge n. 208/2015, l'ente previdenziale non può legittimamente procedere al recupero della contribuzione agevolata quando la revoca del beneficio sia fondata esclusivamente su un errore materiale di compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, consistente nella indicazione dei dati nella sezione I anziché nella sezione II del quadro LM, senza che sia dimostrata l'effettiva carenza dei requisiti sostanziali per l'accesso al regime agevolato. Il contribuente ha sempre diritto di opporsi alla maggiore pretesa contributiva dell'amministrazione previdenziale allegando errori di fatto o di diritto commessi nella redazione della dichiarazione fiscale , non avendo tale dichiarazione carattere negoziale o dispositivo. L'ente previdenziale non può attribuire piena valenza probatoria a dichiarazioni inficiate da meri errori di compilazione quando il contribuente abbia tempestivamente presentato dichiarazione integrativa per correggere l'errore materiale , anche se tale dichiarazione non sia stata ancora liquidata dall'Agenzia delle Entrate. Il ritardo dell'Agenzia delle Entrate nell'evadere la dichiarazione integrativa presentata per emendare l'errore di compilazione non può pregiudicare il diritto del contribuente al mantenimento dell'agevolazione contributiva quando sussistano i requisiti sostanziali previsti dalla legge. ( a tali principi si richiamano le pronunce del Tribunale Lavoro Catania, sentenza n.
11546/2022 e sentenza n. 674 del 12 febbraio 2025).
Il Tribunale di Bari con sentenza n. 3445 dell'01/10/2024 ha ritenuto che il mero errore commesso dal contribuente nella dichiarazione dei redditi , consistente nell'errata indicazione del quadro relativo al regime fiscale applicabile, non comporta la perdita del diritto alle agevolazioni contributive quando tale errore venga prontamente corretto mediante dichiarazione integrativa e non sussistano elementi che dimostrino l'impossibilità di usufruire del regime agevolato . L'ente previdenziale non può legittimamente richiedere il pagamento dell'intera contribuzione ordinaria quando il contribuente dimostri di avere diritto al regime contributivo ridotto, avendo correttamente aderito al regime fiscale agevolato per le altre annualità e avendo successivamente sanato l'errore attraverso dichiarazione integrativa. Il diritto all'agevolazione contributiva non viene meno per il solo fatto dell'errata compilazione del quadro dichiarativo , purché non ricorrano le specifiche ipotesi di uscita dal regime agevolato previste dalla normativa , quali la perdita dei requisiti di applicazione del beneficio , la scelta volontaria di abbandonare il regime agevolato, o la comunicazione da parte dell'Agenzia delle
Entrate circa la mancata adesione al regime fiscale agevolato o l'assenza dei requisiti per aderirvi. La liquidazione delle dichiarazioni integrative da parte dell'agenzia delle Entrate, avvenuta senza opposizione di alcuna decadenza , costituisce elemento probatorio della sussistenza del diritto al regime agevolato e dell'assenza di cause ostative alla sua applicazione. L'onere probatorio relativo ai fatti riduttivi dell'obbligazione contributiva grava sul contribuente che invoca il beneficio, ma tale onere si considera soddisfatto quando venga dimostrata la sussistenza dei requisiti per l'accesso al regime agevolato e l'assenza delle condizioni che ne determinerebbero la perdita.
La medesima posizione interpretativa ed applicativa della legge l'ha espressa il Tribunale di Taranto con sentenza n. 3017 del 18 dicembre 2024. In tale pronuncia il Tribunale di Taranto ha evidenziato che Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma impone di considerare che ciò che rileva ai fini del riconoscimento dell'agevolazione contributiva non è la formale indicazione di una categoria piuttosto che di un'altra nella dichiarazione fiscale , bensì la sostanziale riconducibilità dell'attività effettivamente svolta dal contribuente alla categoria dei soggetti beneficiari del regime agevolato.
L'ente previdenziale non può subordinare il riconoscimento dell'agevolazione contributiva all'esito della procedura di correzione dell'errore formale pressol'Agenzia delle Entrate, dovendo invece valutare autonomamente la sussistenza dei presupposti sostanziali per l'applicazione del regime agevolato. L'eventuale attesa della definizione della rettifica da parte dell'Agenzia delle Entrate non costituisce fatto impeditivo del diritto all'agevolazione quando l'ente previdenziale non dimostri l'esistenza di elementi sostanziali ostativi al riconoscimento del beneficio. Qualora successivamente l'Agenzia delle Entrate dovesse respingere la richiesta di correzione dell'errore formale, l'ente previdenziale potrà eventualmente emettere un nuovo avviso di addebito, ferma restando l'interruzione del termine di prescrizione già operata con il precedente atto impugnato, ma ciò non giustifica il diniego preventivo dell'agevolazione basato su un mero vizio formale sanabile.
Questo giudice si uniforma alla citata giurisprudenza espressa dalle sentenze indicate, alle cui condivisibili motivazioni, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si fa riferimento, recependole integralmente, condividendone sul punto la motivazione.
Alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di merito richiamata , occorre osservare che, nella fattispecie all'esame, la revoca del regime contributivo agevolato è chiaramente riconducibile alla compilazione della sezione I anziché la sezione II del quadro LM.
La parte ricorrente documenta il possesso per gli anni in contestazione , intercorso dal 2018 al 2022 dei requisiti reddituali e dei limiti reddituali previsti per la fruizione delle agevolazioni contributive con le proprie dichiarazioni fiscali.
Documenta il possesso di tali requisiti a far tempo dall'intervento della nuova normativa che aveva introdotto il regime forfettario e consentiva ai “ minimi” il passaggio da uno all'altro regime fiscale.
I limiti reddituali che consentivano di mantenere le agevolazioni contributive sono documentati per tutti gli anni intercorsi dal 2018 al 2022 , come già specificato. Nella fattispecie la ricorrente non produce un dichiarazione integrativa essendo trascorsi i termini ordinari per presentarla ma con l'opposizione proposta in giudizio non perde la possibilità di fare valere il diritto sostanziale a godere del beneficio di contribuzione agevolata poiché in possesso di una situazione sostanziale documentata che consente l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge 208/2015. Ciò è dato dai requisiti anagrafici
, reddituali oggettivi , volume d'affari, espressamente previsti dalla legge che la ricorrente possiede per ciascun anno. L'ente resistente in giudizio non produce e non allega elementi da potere ritenere che negli anni in contestazione la ricorrente non potesse fruire di fiscalità agevolata e quindi di contribuzione ridotta né sono presenti elementi ostativi all'accesso al regime contributivo agevolato
, comunicati all'ente resistente dall'Agenzia Entrate. Tantomeno sono evincibili nella fattispecie elementi di scelta volontaria che portavano la ricorrente ad una rinuncia al regime fiscale agevolato o una uscita per carenza di requisiti, anche sopravvenuta, con perdita delle agevolazioni contributive.
Pertanto il diritto della ricorrente di usufruire del regime contributivo agevolato , avendo tutti i requisiti di legge , deve essere riconosciuto. Ne consegue l'erroneità dell'imposizione del regime contributivo ordinario e l'illegittimità dell'imposizione medesima nei confronti della ricorrente. Sotto il profilo della prescrizione dei contributi portati dall'avviso di addebito impugnato, questo giudice osserva che dall'esame degli atti di giudizio deve escludersi il decorso di alcuna prescrizione contributiva per il periodo intercorso dal 2018 al 2022.
Nella fattispecie , diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente , si applica la normativa adottata dal legislatore nel periodo di emergenza socio sanitaria da Covid-19.
Com'è noto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, art. 37, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, e successivamente il D.L. 31.12.2020 n. 183 , art.11, convertito nella legge 26 febbraio 2021 n. 21, hanno disposto la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi dal 23 febbraio 2020 al30 giugno 2020, poi prorogata dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 , per complessivi 311 giorni.
Inoltre D.L. 18/2020 ha determinato anche la sospensione dall'8 marzo 2020 sino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione ( detto termine inizialmente fissato dall'8.3.2020 al 31 maggio 2020 è stato prorogato al 31 agosto 2021 durante il medesimo periodo pandemico). Precisamente l'art. 68D.L. 18/2020 ha disposto che :”Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti delal riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione .Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159”.
Il citato articolo 68 DL 18/2020, dopo avere previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti , derivanti da cartelle di pagamento ed avvisi di addebito ( scadenti da 8 marzo 2020 al
31 agosto 2021) , richiama l'art. 12 D.Lgs. 159/2015. Detto articolo al comma 1 prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per le attività di accertamento , contestazione , liquidazione e notifica di cartelle esattoriali e delle attività processuali, per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento, nella fattispecie pari a 542 giorni.
Aggiungendo pertanto tale termine di sospensione alla ordinaria prescrizione quinquennale di ciascuna rata dei contributi fissi , richiesti per il 2018 ( segnatamente da 01/2018 al 12/2022) nessuna prescrizione di contributi risulta decorsa. Tuttavia i contributi non sono dovuti dalla ricorrente per le ragioni sopra espresse in motivazione. Il ricorso pertanto trova parziale accoglimento limitatamente l'illegittimità del recupero di contribuzione ordinaria richiesta alla ricorrente per il periodo intercorso dal 2018 al 2022. Restano dovuti i contributi portati dall'avviso di addebito impugnato per le rate tardivamente versate dei contributi fissi 2023 ( I-II-III-IV rata ), con le sanzioni relative. In considerazione del,a reciproca soccombenza delle parti in giudizio , dovuta al rigetto di tutte le doglianze di carattere formale proposte dal ricorrente , le spese di giudizio sono compensate in ragione CP_ della metà. La rimanente metà viene posta a carico dell' e liquidata secondo i parametri di cui al
D.M. 147/2022 , con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 11058/2024 R.G. disattesa ogni contraria eccezione e difesa , così provvede :
- Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire delle agevolazioni contributive di cui alla legge 190/2014 , come modificata dalla legge 208/2015, per il periodo intercorso da 01/2018 al 12/2022 ; CP_
- Dichiara illegittima la richiesta di pagamento dell' di recupero di contribuzione ordinaria per il medesimo periodo sopra specificato;
- Rigetta ogni altra domanda proposta dal ricorrente;
- Conferma l'avviso di addebito 59320240003849542000 in riferimento ai contributi fissi e sanzioni per il ritardato pagamento delle rate I-II-III-IV 2023;
- Compensa tra le parti metà delle spese di giudizio per la reciproca soccombenza;
CP_
- Condanna al pagamento della rimanente metà in favore della ricorrente che liquida in euro
884,5 , oltre rimborso forfettario al 15% , IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente avv. Antonio Giovanni Petronaci .
Catania 31/07/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 02/07/2025 come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11058/2024 R.G. promosso
DA
, nata a [...] ( CT) in data 13.10.1988 e residente in [...]Parte_1
(CT) Piazza San Gabriele 5, c. f. rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. C.F._1
Antonio Giovanni Petronaci , come da procura in atti di giudizio , domiciliata presso il suo studio in
Bronte C.le Aida n. 6;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21,in giudizio rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Susanna Mazzaferri , avv. Maria Rosaria Battiato, avv. Livia Gaezza , avv. Gaetana
Angela Marchese, avv. Valentina Schilirò , come da procura alle liti depositata in atti di giudizio, domiciliato in Catania Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Oggetto : opposizione avverso avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio, depositato il 25/11/2024, parte ricorrente impugnava l'avviso di addebito n. 59320240003849542000, formato in data 09/10/2024,notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 04/11/2024, con tale atto la di Catania ingiungeva il Controparte_2 pagamento della somma di euro 9.496,12, comprensiva di spese di notifica e dei compensi del servizio di riscossione. L'avviso di addebito impugnato era stato emesso per contributi accertati e dovuti al ruolo Gestione Artigiani, relativamente al periodo intercorso da 01/2018 al 12/2023. A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo Posta elettronica certificata, proveniente da un indirizzo che non risultava tra quelli iscritti nei CP_ pubblici registri ed incluso tra i medesimi facenti riferimento ad pertanto deduceva che la notifica dell'avviso di addebito , eseguita con le modalità descritte nella fattispecie, fosse inesistente.
Eccepiva la nullità della notifica , effettuata a mezzo pec, deduceva che fosse illegittima la sostituzione della funzione della raccomandata con la pec. Deduceva che detta notifica fosse inesistente per mancanza di relata e di ulteriori elementi essenziali, deduceva altresì che nel caso all'esame mancasse la garanzia che dell'effettivo ricevimento da parte del destinatario con il sistema pec.
Sotto altro profilo deduceva la nullità dell'avviso di addebito per assoluta mancanza di motivazione e comunque per genericità della medesima ed insufficienza.
Eccepiva e deduceva nel merito la prescrizione dei crediti in capo all'ente aventi ad oggetto contributi
IVS fissi/percentuale entro il minimale, richiamava il termine di prescrizione quinquennale delle contribuzioni dovute all' e deduceva che fosse decorso il termine quinquennale Controparte_3 per i contributi IVS riferiti al periodo intercorso dall'01/2018 al 10/2019 , poiché l'avviso di addebito era stato notificato in data 04/11/2024.
Sotto il profilo del merito della fattispecie osservava che la ricorrente aveva usufruito , per le annualità contributive decorse dal 2016 al 2023 del regime contributivo agevolato possedendone i requisiti.
Pertanto la richiesta del pagamento dei contributi secondo il regime ordinario , a mezzo l'impugnato avviso di addebito , si presentava illegittima , arbitraria ed unilaterale.
Dalle dichiarazioni reddituali prodotte in atti per gli anni decorrenti dal 2016 al 2023 si evinceva che sussistevano in capo alla ricorrente odierna tutti i requisiti previsti dalla legge per usufruire del regime agevolato introdotto dalla legge n. 190/2014( legge di stabilità per l'anno 2015), tale regime andava a sostituire i precedenti regimi agevolati ( di cui la ricorrente già usufruiva , possedendone i requisiti
). La legge di stabilità aveva previsto anche un regime transitorio che consentiva il passaggio dei contribuenti, che già possedevano i requisiti per essere qualificati contribuenti “minimi”, al nuovo regime forfettario . La ricorrente aveva tali caratteristiche reddituali , personali e anagrafiche per compiere detto passaggio dalla categoria dei “ minimi” al nuovo regime forfettario ed osservava che comunque i requisiti per l'uno e per l'altro regime erano identici e comunque la ricorrente odierna rientrava , possedendone i requisiti, tra i contribuenti cui applicare il regime transitorio. Alla luce della ricostruzione della situazione reddituale della ricorrente , la decisione dell' di chiedere CP_1 in pagamento i contributi in regime ordinario e non già in regime agevolato , per il periodo intercorso dal 2018 al 2022 era illegittima per il ricorrente che chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito al Tribunale per illegittimità della pretesa e per il decorso di prescrizione dei contributi più risalenti nel tempo , riferiti alle annualità 2018 e 2019.
Chiedeva la vittoria di spese di giudizio con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che si dichiarava antistatario.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo opposto e fissava l'udienza di discussione,successivamente si costituiva in giudizio l' . CP_1
Con memoria difensiva l' eccepiva e deduceva l'infondatezza ed anche la tardività di tutte le CP_1 doglianze di carattere formale sollevate dal ricorrente deduceva la regolarità della notifica dell'avviso di addebito e le sua riferibilità all' medesimo , che aveva consentito al ricorrente tutte le difese CP_1 dinanzi il competente Tribunale. Respingeva come infondate le doglianze di carattere formale riconducibili all'avviso di addebito ed alla carenza di motivazione , evidenziando il carattere vincolato dell'atto impugnato nel suo contenuto, che deve essere aderente al modello ministeriale approvato e non conteneva alcuna motivazione discrezionale e valutativa da parte dell'amministrazione che lo predispone. Pertanto erano infondate le doglianze afferenti alla mancanza di motivazione ed ogni doglianza legata alla modalità di notifica dell'avviso di addebito a mezzo posta elettronica certificata.
Nel merito precisava che l'avviso di addebito impugnato atteneva ai contributi fissi e sanzioni per ritardato pagamento relativo alle rate I- II-III-IV- dell'anno 2023 ed atteneva altresì al recupero dei contributi dovuti e non versati in ragione della indebita fruizione del regime contributivo agevolato di cui alla legge 190/2014 , come modificata dalla legge 208/2015, per il periodo intercorso da
01/2018 al 12/2022. Si legge testualmente in memoria che “La revoca del regime contributivo agevolato di cui alla legge 208 del 2015 è stata effettuata in quanto nella dichiarazione fiscale relativa all'anno di imposta 2018 è stata compilata la sezione I del quadro LM( regime fiscale dei minimi) e non la sezione II dello stesso ( regime forfettario). Il regime contributivo agevolato di cui alla legge 208 del 2015 è , ed è sempre stato, richiedibile esclusivamente da coloro che hanno applicato il regime fiscale forfettario”.
Deduceva, sotto altro profilo , il mancato decorso della prescrizione dei contributi di cui si chiedeva il recupero ed afferenti gli anni intercorsi dal 2018 al 2022. Deduceva l'applicabilità alla fattispecie della legislazione emergenziale che nel periodo pandemico per Covid-19 aveva sospeso il decorso dei contributi e dei pagamenti ed aveva sospeso le attività degli uffici afferenti l'accertamento , liquidazione e notifica di atti di riscossione.
Chiedeva il rigetto del ricorso con la conferma dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente attraverso il deposito di allegati e note scritte autorizzate e successivamente questo giudice è stato delegato alla discussione e decisione della controversia. Sostituita l'udienza del 02 /07/2025 dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. senza che le parti nulla abbiano osservato in ordine alla adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge. Acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. da parte ricorrente, la causa è stata decisa con il presente provvedimento.
∗∗∗∗∗
Invia preliminare deve essere dichiarata la tempestività del ricorso infatti dalla documentazione in atti risulta che l'avviso di addebito sia stato notificato in data 04.11.2024 , mentre il ricorso risulta depositato in data 25/11/2024 , il giorno precedente 24 novembre 2024, cadeva di domenica. Tale precisazione risulta dovuta ai fini della tempestività delle doglianze di carattere formale sollevate dalla ricorrente.
L'eccepita inesistenza della notifica dell'avviso di addebito , eseguita a mezzo pec da un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritto nei pubblici registri, rappresenta una doglianza infondata che non merita accoglimento.
In ordine alla contestata ritualità della notifica dell'opposto avviso di addebito, osserva il decidente che nella fattispecie l'Ente impositore ha provveduto alla notifica a mezzo pec dandone prova CP_1 con messaggi regolarmente ricevuti dal ricorrente e allegati alla memoria di costituzione in giudizio
, conformemente a quanto prevede la legge all'art. 30, comma 4 d.l.78/2010. Si osserva altresì che il d.l. 78/2010 ha introdotto modifiche anche all'art. 26 D.P.R. 602/1973 , rubricato “ notificazione della cartella di pagamento”, inserendovi un ulteriore comma che statuisce “ la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita con le modalità di cui al D.P.R. 68/2005 , a mezzo posta elettronica certificata , all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili anche per via telematica dagli agenti della riscossione. Dunque sia l'avviso di addebito ( art. 30 comma 4 ) che le cartelle esattoriali( art. 26 DPR 602/1973) possono essere notificati al contribuente mediante posta elettronica certificata. Sotto tale profilo osserva il decidente che la normativa richiamata afferente l'indirizzo di posta certificata , risultante dagli elenchi consultabili per via telematica , ha riguardo al destinatario dell'avviso di addebito o della cartella esattoriale e non già all'Ente trasmittente il titolo esecutivo. In ogni caso il problema della verifica dell'indirizzo di posta certificata del mittente è stato affrontato dalla giurisprudenza recente ( Ordinanza Corte Cassazione
n. 26682/ del 14 ottobre 2024) nel senso della validità ed efficacia della notifica della cartella di pagamento , eseguita a mezzo PEC da indirizzo non contenuto nei pubblici registri , quando è certa la riconducibilità dell'atto all'Ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente.
Rifacendosi a una precedente pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite ( Cass.
SS.UU.18.5.2022 n.15979), i giudici di Legittimità hanno chiarito che la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale , pur non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla , ove la stessa abbia consentito comunque al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto. Occorre nella fattispecie tenere conto che la previsione più stringente di cui all'art. 3 bis comma 1 della legge 53 del 1994, detta un principio riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati , richiedendo la necessaria iscrizione nei pubblici registri dell'indirizzo PEC esclusivamente del professionista notificante e che ai fini della notifica nei confronti della Pubblica Amministrazione può essere utilizzato anche l'indice di cui all'art.
6-ter D.Lgs. 82/2005, e che in ogni caso una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario , cioè del soggetto passivo cui
è associato un onere di diligente tenuta del proprio casellario , ma non anche del mittente. Tali principi richiamati sul punto, rappresentano la posizione espressa dalla Cassazione, con sentenza 28 febbraio
2023 n. 6015. Nel caso a mano la notifica della cartella di pagamento ha consentito alla parte ricorrente odierna di spiegare le proprie difese e di individuare i propri contraddittori senza esitazioni e dubbi , indirizzando nei confronti dell' ente odierno resistente la chiamata in giudizio e le difese, tutte svolte in ricorso e negli atti e note difensive depositate in corso di causa.
Quanto alla carenza di motivazione dell'avviso di addebito , occorre evidenziare che il titolo opposto contiene gli elementi previsti dall'art. 30 del D.L. 78/2010, sono inconferenti i richiami ai principi di motivazione dell'atto amministrativo poiché la cartella di pagamento all'esame di giudizio non è un atto amministrativo provvedi mentale, frutto di esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione. L'atto all'esame è un titolo esecutivo stragiudiziale formato secondo un contenuto vincolato da previsione normativa.
L'avviso di addebito non è un atto discrezionale in ordine al quale la Pubblica Amministrazione che lo ha adottato deve esternare i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco. Pertanto deve ritenersi che la causale dell'avviso di addebito non sia sovrapponibile alla motivazione dell'atto amministrativo e che pertanto non siano applicabili i principi richiamati dalla ricorrente in materia di motivazione. Deve ritenersi che nella fattispecie sono presenti gli elementi previsti per legge che consentono di individuare la pretesa dell'ente e tutte le informazioni utili per la determinazione dei calcoli effettuati in quanto reca chiaramente l'indicazione dell'anno di applicazione del contributo,del reddito imponibile quale base di calcolo del contributo ,indicazione dell'aliquota applicata al reddito imponibile, data di scadenza del versamento. Indica l'atto impugnato altresì la data di calcolo delle sanzioni , importo del contributo e causale pagamento , importo delle sanzioni e causale del loro pagamento , indica l'importo totale , indica la normativa applicata per il calcolo delle sanzioni , art. 116 , comma8 , lettera b), legge n. 388/2000.
Le eccezioni proposte, di carattere formale, risultano pertanto tutte infondate.
In ordine al merito si osserva quanto segue. Dall'esame del ricorso e di memoria costituzione della resistente e relativi documenti allegati dalle parti , evince che l'avviso di addebito impugnato, contiene contributi fissi e sanzioni per ritardato pagamento delle rate I-II-III-IV dell'anno 2023 ed attiene altresì al recupero della contribuzione , CP_ per dovuta e non versata , a causa dell'indebita fruizione del regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/2014, come modificata dalla legge n. 208/2015 per il periodo intercorso dall'01/2018 al 12/2022.
Il ricorso introduttivo e tutte le difese della ricorrente sono incentrate sull'aspetto della revoca del CP_ regime contributivo agevolato da parte dell' , nulla viene proposto o contestato in ordine alla dovutezza dei contributi 2023 , per ciascuna rata scaduta e tardivamente versata di contributi fissi e sanzioni per l' indicata annualità.
La difesa dell'ente incentra la revoca del regime contributivo agevolato sotto il profilo della correttezza formale della dichiarazione 2018 , in cui risulta compilata la sezione I del quadro LM che corrisponde al regime fiscale dei minimi e non già la sezione II del medesimo quadro LM , che corrisponde al regime fiscale forfettario. L'Istituto precisa altresì che il regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 208 del 2015 è sempre stato richiedibile da coloro che hanno applicato il regime fiscale forfettario. Pertanto la ricorrente dal 2018 al 2022 avrebbe indebitamente beneficiato del regime contributivo agevolato. Allegato alle difese dell'Ente è prodotto il provvedimento di revoca della fruizione del regime contributivo agevolato , recante data 07/02/2023 , indirizzato alla ricorrente odierna , tuttavia non vi è in atti prova di avvenuta comunicazione del medesimo. La giurisprudenza intervenuta in materia all'esame di giudizio si è espressa come di seguito specificato. Questo Ufficio sul punto specifico si è così espresso.
In materia di agevolazioni contributive per i contribuenti forfettari di cui all'art. 1 commi 76-84 della legge 190/2014, come modificata dalla legge n. 208/2015, l'ente previdenziale non può legittimamente procedere al recupero della contribuzione agevolata quando la revoca del beneficio sia fondata esclusivamente su un errore materiale di compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, consistente nella indicazione dei dati nella sezione I anziché nella sezione II del quadro LM, senza che sia dimostrata l'effettiva carenza dei requisiti sostanziali per l'accesso al regime agevolato. Il contribuente ha sempre diritto di opporsi alla maggiore pretesa contributiva dell'amministrazione previdenziale allegando errori di fatto o di diritto commessi nella redazione della dichiarazione fiscale , non avendo tale dichiarazione carattere negoziale o dispositivo. L'ente previdenziale non può attribuire piena valenza probatoria a dichiarazioni inficiate da meri errori di compilazione quando il contribuente abbia tempestivamente presentato dichiarazione integrativa per correggere l'errore materiale , anche se tale dichiarazione non sia stata ancora liquidata dall'Agenzia delle Entrate. Il ritardo dell'Agenzia delle Entrate nell'evadere la dichiarazione integrativa presentata per emendare l'errore di compilazione non può pregiudicare il diritto del contribuente al mantenimento dell'agevolazione contributiva quando sussistano i requisiti sostanziali previsti dalla legge. ( a tali principi si richiamano le pronunce del Tribunale Lavoro Catania, sentenza n.
11546/2022 e sentenza n. 674 del 12 febbraio 2025).
Il Tribunale di Bari con sentenza n. 3445 dell'01/10/2024 ha ritenuto che il mero errore commesso dal contribuente nella dichiarazione dei redditi , consistente nell'errata indicazione del quadro relativo al regime fiscale applicabile, non comporta la perdita del diritto alle agevolazioni contributive quando tale errore venga prontamente corretto mediante dichiarazione integrativa e non sussistano elementi che dimostrino l'impossibilità di usufruire del regime agevolato . L'ente previdenziale non può legittimamente richiedere il pagamento dell'intera contribuzione ordinaria quando il contribuente dimostri di avere diritto al regime contributivo ridotto, avendo correttamente aderito al regime fiscale agevolato per le altre annualità e avendo successivamente sanato l'errore attraverso dichiarazione integrativa. Il diritto all'agevolazione contributiva non viene meno per il solo fatto dell'errata compilazione del quadro dichiarativo , purché non ricorrano le specifiche ipotesi di uscita dal regime agevolato previste dalla normativa , quali la perdita dei requisiti di applicazione del beneficio , la scelta volontaria di abbandonare il regime agevolato, o la comunicazione da parte dell'Agenzia delle
Entrate circa la mancata adesione al regime fiscale agevolato o l'assenza dei requisiti per aderirvi. La liquidazione delle dichiarazioni integrative da parte dell'agenzia delle Entrate, avvenuta senza opposizione di alcuna decadenza , costituisce elemento probatorio della sussistenza del diritto al regime agevolato e dell'assenza di cause ostative alla sua applicazione. L'onere probatorio relativo ai fatti riduttivi dell'obbligazione contributiva grava sul contribuente che invoca il beneficio, ma tale onere si considera soddisfatto quando venga dimostrata la sussistenza dei requisiti per l'accesso al regime agevolato e l'assenza delle condizioni che ne determinerebbero la perdita.
La medesima posizione interpretativa ed applicativa della legge l'ha espressa il Tribunale di Taranto con sentenza n. 3017 del 18 dicembre 2024. In tale pronuncia il Tribunale di Taranto ha evidenziato che Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma impone di considerare che ciò che rileva ai fini del riconoscimento dell'agevolazione contributiva non è la formale indicazione di una categoria piuttosto che di un'altra nella dichiarazione fiscale , bensì la sostanziale riconducibilità dell'attività effettivamente svolta dal contribuente alla categoria dei soggetti beneficiari del regime agevolato.
L'ente previdenziale non può subordinare il riconoscimento dell'agevolazione contributiva all'esito della procedura di correzione dell'errore formale pressol'Agenzia delle Entrate, dovendo invece valutare autonomamente la sussistenza dei presupposti sostanziali per l'applicazione del regime agevolato. L'eventuale attesa della definizione della rettifica da parte dell'Agenzia delle Entrate non costituisce fatto impeditivo del diritto all'agevolazione quando l'ente previdenziale non dimostri l'esistenza di elementi sostanziali ostativi al riconoscimento del beneficio. Qualora successivamente l'Agenzia delle Entrate dovesse respingere la richiesta di correzione dell'errore formale, l'ente previdenziale potrà eventualmente emettere un nuovo avviso di addebito, ferma restando l'interruzione del termine di prescrizione già operata con il precedente atto impugnato, ma ciò non giustifica il diniego preventivo dell'agevolazione basato su un mero vizio formale sanabile.
Questo giudice si uniforma alla citata giurisprudenza espressa dalle sentenze indicate, alle cui condivisibili motivazioni, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si fa riferimento, recependole integralmente, condividendone sul punto la motivazione.
Alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di merito richiamata , occorre osservare che, nella fattispecie all'esame, la revoca del regime contributivo agevolato è chiaramente riconducibile alla compilazione della sezione I anziché la sezione II del quadro LM.
La parte ricorrente documenta il possesso per gli anni in contestazione , intercorso dal 2018 al 2022 dei requisiti reddituali e dei limiti reddituali previsti per la fruizione delle agevolazioni contributive con le proprie dichiarazioni fiscali.
Documenta il possesso di tali requisiti a far tempo dall'intervento della nuova normativa che aveva introdotto il regime forfettario e consentiva ai “ minimi” il passaggio da uno all'altro regime fiscale.
I limiti reddituali che consentivano di mantenere le agevolazioni contributive sono documentati per tutti gli anni intercorsi dal 2018 al 2022 , come già specificato. Nella fattispecie la ricorrente non produce un dichiarazione integrativa essendo trascorsi i termini ordinari per presentarla ma con l'opposizione proposta in giudizio non perde la possibilità di fare valere il diritto sostanziale a godere del beneficio di contribuzione agevolata poiché in possesso di una situazione sostanziale documentata che consente l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge 208/2015. Ciò è dato dai requisiti anagrafici
, reddituali oggettivi , volume d'affari, espressamente previsti dalla legge che la ricorrente possiede per ciascun anno. L'ente resistente in giudizio non produce e non allega elementi da potere ritenere che negli anni in contestazione la ricorrente non potesse fruire di fiscalità agevolata e quindi di contribuzione ridotta né sono presenti elementi ostativi all'accesso al regime contributivo agevolato
, comunicati all'ente resistente dall'Agenzia Entrate. Tantomeno sono evincibili nella fattispecie elementi di scelta volontaria che portavano la ricorrente ad una rinuncia al regime fiscale agevolato o una uscita per carenza di requisiti, anche sopravvenuta, con perdita delle agevolazioni contributive.
Pertanto il diritto della ricorrente di usufruire del regime contributivo agevolato , avendo tutti i requisiti di legge , deve essere riconosciuto. Ne consegue l'erroneità dell'imposizione del regime contributivo ordinario e l'illegittimità dell'imposizione medesima nei confronti della ricorrente. Sotto il profilo della prescrizione dei contributi portati dall'avviso di addebito impugnato, questo giudice osserva che dall'esame degli atti di giudizio deve escludersi il decorso di alcuna prescrizione contributiva per il periodo intercorso dal 2018 al 2022.
Nella fattispecie , diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente , si applica la normativa adottata dal legislatore nel periodo di emergenza socio sanitaria da Covid-19.
Com'è noto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, art. 37, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, e successivamente il D.L. 31.12.2020 n. 183 , art.11, convertito nella legge 26 febbraio 2021 n. 21, hanno disposto la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi dal 23 febbraio 2020 al30 giugno 2020, poi prorogata dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 , per complessivi 311 giorni.
Inoltre D.L. 18/2020 ha determinato anche la sospensione dall'8 marzo 2020 sino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione ( detto termine inizialmente fissato dall'8.3.2020 al 31 maggio 2020 è stato prorogato al 31 agosto 2021 durante il medesimo periodo pandemico). Precisamente l'art. 68D.L. 18/2020 ha disposto che :”Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti delal riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione .Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159”.
Il citato articolo 68 DL 18/2020, dopo avere previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti , derivanti da cartelle di pagamento ed avvisi di addebito ( scadenti da 8 marzo 2020 al
31 agosto 2021) , richiama l'art. 12 D.Lgs. 159/2015. Detto articolo al comma 1 prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per le attività di accertamento , contestazione , liquidazione e notifica di cartelle esattoriali e delle attività processuali, per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento, nella fattispecie pari a 542 giorni.
Aggiungendo pertanto tale termine di sospensione alla ordinaria prescrizione quinquennale di ciascuna rata dei contributi fissi , richiesti per il 2018 ( segnatamente da 01/2018 al 12/2022) nessuna prescrizione di contributi risulta decorsa. Tuttavia i contributi non sono dovuti dalla ricorrente per le ragioni sopra espresse in motivazione. Il ricorso pertanto trova parziale accoglimento limitatamente l'illegittimità del recupero di contribuzione ordinaria richiesta alla ricorrente per il periodo intercorso dal 2018 al 2022. Restano dovuti i contributi portati dall'avviso di addebito impugnato per le rate tardivamente versate dei contributi fissi 2023 ( I-II-III-IV rata ), con le sanzioni relative. In considerazione del,a reciproca soccombenza delle parti in giudizio , dovuta al rigetto di tutte le doglianze di carattere formale proposte dal ricorrente , le spese di giudizio sono compensate in ragione CP_ della metà. La rimanente metà viene posta a carico dell' e liquidata secondo i parametri di cui al
D.M. 147/2022 , con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 11058/2024 R.G. disattesa ogni contraria eccezione e difesa , così provvede :
- Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire delle agevolazioni contributive di cui alla legge 190/2014 , come modificata dalla legge 208/2015, per il periodo intercorso da 01/2018 al 12/2022 ; CP_
- Dichiara illegittima la richiesta di pagamento dell' di recupero di contribuzione ordinaria per il medesimo periodo sopra specificato;
- Rigetta ogni altra domanda proposta dal ricorrente;
- Conferma l'avviso di addebito 59320240003849542000 in riferimento ai contributi fissi e sanzioni per il ritardato pagamento delle rate I-II-III-IV 2023;
- Compensa tra le parti metà delle spese di giudizio per la reciproca soccombenza;
CP_
- Condanna al pagamento della rimanente metà in favore della ricorrente che liquida in euro
884,5 , oltre rimborso forfettario al 15% , IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente avv. Antonio Giovanni Petronaci .
Catania 31/07/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo